831.20
Legge federale su l’assicurazione per l’invalidità
(LAI)
del 19 giugno 1959 (Stato 28 marzo 2006)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 34quater della Costituzione federale2;3 visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 19584, decreta:
Parte prima L’assicurazione
Capo primo:5 Applicabilità della LPGA
Art. 1
Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità (art. 1°–26bis e 28–70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.7
Gli articoli 32 e 33 LPGA sono pure applicabili al promovimento dell’aiuto agli invalidi (art. 71–76).
RU 1959 845
Abbreviazione introdotta dal n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS),
[CS 1 3]. A questa disposizione corrispondono ora gli art. 111–113 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. della LF del23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal
Capo primo a:8 Scopo
Art. 1a
Le prestazioni della presente legge si prefiggono di:
prevenire, ridurre o eliminare l’invalidità mediante provvedimenti d’integrazione adeguati, semplici e appropriati;
compensare le conseguenze economiche permanenti dell’invalidità mediante un’adeguata copertura del fabbisogno vitale;
aiutare gli assicurati interessati a condurre una vita autonoma e responsabile.
Capo primo b:9 Persone assicurate
Sono assicurate, a norma della presente legge, le persone che, conformemente agli articoli 1a e 2 della legge federale del 20 dicembre 194611 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), sono assicurate a titolo obbligatorio o a titolo facoltativo.
Capo secondo: I contributi
Art. 2 Obbligo contributivo12
Sono tenuti a pagare i contributi gli assicurati e i datori di lavoro indicati negli articoli 3 e 12 della legge sull’AVS13.
Art. 314 Calcolo e riscossione dei contributi
La legge sull’AVS15 è applicabile, per analogia, al calcolo dei contributi dell’assicurazione per l’invalidità. Il contributo sul reddito di un’attività lucrativa è dell’1,4 per cento. I contributi delle persone assicurate obbligatoriamente, calcolati secondo la tavola scalare, sono graduati nello stesso modo dei contributi dell’assi-
Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal
Originario Capo primo a. Introdotto dal n. 8 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).
Originario art. 1a.
Giusta il n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 447 455; FF 1985 I 17) i titoli marginali sono trasformati in titoli mediani, a meno che non siano modificati abrogati.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 curazione vecchiaia e superstiti. In tale ambito, è mantenuto il rapporto tra la percentuale summenzionata e il tasso non ridotto di contribuzione secondo l’articolo 8 capoverso 1 della legge sull’AVS. L’articolo 9bis della legge sull’AVS è applicabile per analogia.16
Le persone senza attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da 5417 a 1400 franchi l’anno, se sono assicurate obbligatoriamente, da 10818 a 1400 franchi l’anno, se sono assicurate facoltativamente in virtù dell’articolo
della legge sull’AVS.19
I contributi sono riscossi come supplemento ai contributi dell’AVS. Gli articoli 11 e 14–16 LAVS20 sono applicabili per analogia con le rispettive deroghe alla Capo terzo: Le prestazioni A. Condizioni generali
Art. 4 Invalidità
L’invalidità (art. 8 LPGA23 può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.24
L’invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.25
Art. 526 Casi speciali
L’invalidità degli assicurati di20 anni compiuti che prima di subire un danno alla salute fisica, psichica o mentale non esercitavano un’attività lucrativa e dai quali non si può ragionevolmente esigere l’esercizio di un’attività lucrativa si determina secondo l’articolo 8 capoverso 3 LPGA27.28
Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. della LF del23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
Ora: 59 fr. (art.6 dell’O 05 del 24 set. 2004 – RS 831.108).
Ora: 118 fr. (art.6 dell’O 05 del 24 set. 2004 – RS 831.108).
Introdotto dal n. 1 dell’all. della LF del23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968
Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal
Le persone di età inferiore a20 anni, che non esercitano un’attività lucrativa, sono considerate invalide sulla base dell’articolo 8 capoverso 2 LPGA.
Art. 629 Condizioni assicurative
Gli Svizzeri e gli stranieri nonché gli apolidi hanno diritto alle prestazioni conformemente alle seguenti disposizioni. È fatto salvo l’articolo39.30
Qualora una convenzione di sicurezza sociale conclusa dalla Svizzera obblighi soltanto uno Stato contraente a versare prestazioni, non sussiste alcun diritto ad una rendita d’invalidità se la totalizzazione dei periodi di assicurazione congiunti in entrambi i Paesi da parte di cittadini svizzeri o cittadini dell’altro Stato contraente giustifica il diritto alla rendita secondo la legislazione dell’altro Stato contraente.31 32
Fatto salvo l’articolo 9 capoverso 3, i cittadini stranieri hanno diritto alle prestazioni solo finché hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPGA33 in Svizzera, e in quanto, all’insorgere dell’invalidità, abbiano pagato i contributi almeno per un anno intero o abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni. Nessuna prestazione è assegnata ai loro congiunti domiciliati all’estero.34
Art. 735 Riduzione e rifiuto di prestazioni
L’avente diritto deve facilitare l’esecuzione di tutti i provvedimenti atti a favorire la sua integrazione nella vita professionale o la capacità di svolgere le proprie mansioni consuete. Se disattende l’obbligo di collaborare, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate secondo l’articolo21 capoverso 4 LPGA36 anche se si tratta di provvedimenti d’integrazione atti a favorire la capacità di svolgere le mansioni consuete.
In deroga all’articolo21 capoverso 1 LPGA, le indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi non possono essere né rifiutati né ridotti.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968
Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. della LF del23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
Introdotto dal n. 3 dell’all. della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. della LF del
giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).
Vedi anche le disp. fin. della modificazione del23 giu. 2000 alla fine del presente testo.
Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal B. L’integrazione I. Il diritto alle prestazioni37
Art. 838 Regola
Indipendentemente dal fatto che esercitassero un’attività lucrativa prima di diventare invalidi, gli assicurati invalidi o direttamente minacciati da invalidità (art. 8 LPGA39 hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione necessari e atti a ripristinare, conservare o migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete. Per stabilire tale diritto, è considerata tutta la durata di lavoro prevedibile.40
Il diritto alle prestazioni previste negli articoli13, 19 e 21 esiste indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nella vita professionale o di svolgimento delle mansioni consuete.41
Il diritto alle prestazioni previste nell’articolo 16 capoverso 2 lettera c esiste indipendentemente dal fatto che i provvedimenti d’integrazione siano necessari o meno per conservare o migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete.42
I provvedimenti d’integrazione sono:
i provvedimenti sanitari;
i provvedimenti professionali (orientamento professionale, prima formazione e riformazione professionale, collocamento);
43 l’istruzione scolastica speciale;
la somministrazione di mezzi ausiliari;
il pagamento di indennità giornaliere.
I provvedimenti d’integrazione di cui al capoverso 3 lettere a–d sono prestazioni in natura ai sensi dell’articolo 14 LPGA.44
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968
Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal
Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal
Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal
Introdotto dal n. 8 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
Art. 945 Condizioni particolari
I provvedimenti d’integrazione sono applicati in Svizzera e solo eccezionalmente anche all’estero.
...46
Gli stranieri che non hanno ancora compiuto il 20° anno e hanno il domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA47 in Svizzera hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione se adempiono essi stessi le condizioni previste nell’articolo6 capoverso 2 o se:
all’insorgenza dell’invalidità, il padre o la madre, quando si tratti di stranieri, conta almeno un anno intero di contribuzione o dieci anni di dimora ininterrotta in Svizzera e se
essi stessi sono nati invalidi in Svizzera oppure, al manifestarsi dell’invalidità, risiedono in Svizzera ininterrottamente da almeno un anno o dalla nascita. Sono parificati ai figli nati invalidi in Svizzera quelli con domicilio e dimora abituale in Svizzera, ma nati invalidi all’estero, la cui madre, immediatamente prima della loro nascita, ha risieduto all’estero per due mesi al massimo. Il Consiglio federale determina in che misura l’assicurazione per l’invalidità debba assumere le spese causate dall’invalidità all’estero.48
Art. 10 Inizio ed estinzione del diritto49
Il diritto ai provvedimenti d’integrazione nasce appena gli stessi sembrino appropriati, considerati l’età e lo stato di salute dell’assicurato. Tale diritto si estingue al più tardi alla fine del mese in cui una persona assicurata ha chiesto la rendita anticipata, conformemente all’articolo 40 capoverso 1 della legge sull’AVS50 o alla fine del mese in cui ha raggiunto l’età del pensionamento.51
...52
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal
Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS),
Art. 1153 Rischio dell’integrazione
L’assicurato ha diritto al risarcimento delle spese di cura in caso di malattia o infortunio durante l’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione. Il Consiglio federale disciplina le condizioni e l’estensione del diritto.
II. I provvedimenti sanitari
Art. 12 Diritto in generale
Gli assicurati hanno diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente all’integrazione nella vita professionale o a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete o a evitare una diminuzione notevole di tale capacità.54
Il Consiglio federale ha la facoltà di delimitare i provvedimenti previsti nel capoverso 1 da quelli destinati alla cura vera e propria del male. A tale scopo, esso può segnatamente precisare la natura e l’estensione dei provvedimenti a carico dell’assicurazione e disciplinare l’inizio e la durata del diritto.55
Art. 1356 Diritto in caso d’infermità congenita
Gli assicurati, fino al compimento dei20 anni, hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA57.58
Il Consiglio federale designa le infermità per le quali sono concessi tali provvedimenti. Esso può escludere le prestazioni, se l’infermità è di poca importanza.
Art. 14 Estensione
I provvedimenti sanitari comprendono:
la cura eseguita dal medico stesso o, a sua prescrizione, dal personale sanitario ausiliario, in uno stabilimento o a domicilio;
i medicamenti prescritti dal medico.
Se la cura sanitaria è eseguita in uno stabilimento, l’assicurato ha, inoltre, diritto al vitto e all’alloggio nella sezione comune. L’assicurato che entra in un’altra sezione,
Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1). Vedi anche la lett. e delle disp. fin. mod. del 24 giu. 1977, alla fine del presente testo.
Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968
Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto benché la cura possa essere effettuata nella sezione comune, ha diritto alla rifusione delle spese che l’assicurazione dovrebbe assumere se la cura fosse eseguita nella sezione comune.59
La decisione se la cura sanitaria sia da eseguire in uno stabilimento o a domicilio deve tenere adeguatamente conto della proposta del medico curante e delle condizioni personali dell’assicurato.60 III. I provvedimenti professionali
Art. 15 Orientamento professionale
Gli assicurati, cui l’invalidità rende difficile la scelta della professione o impedisce l’esercizio dell’attività svolta fino ad allora da essi, hanno diritto all’orientamento professionale.
Art. 16 Prima formazione professionale
Gli assicurati, che non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa e che a cagione della loro invalidità incontrano notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale, hanno diritto alla rifusione di siffatte spese, se tale formazione confà alle loro attitudini.
Sono parificati alla prima formazione professionale:
la preparazione a un lavoro ausiliario o a un’attività in un laboratorio protetto;
la formazione in una nuova professione per gli assicurati, i quali, dopo l’invalidità, hanno intrapreso un’attività lucrativa inadeguata, che non può essere ragionevolmente continuata;
61 il perfezionamento nel settore professionale dell’assicurato o in un altro settore in quanto sia idoneo e adeguato e possa presumibilmente migliorare o conservare la capacità al guadagno. Di principio il perfezionamento offerto dalle istituzioni o dalle organizzazioni di cui agli articoli 73 e 74 è escluso. In casi fondati, definiti dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale), è possibile derogare a tale principio.62
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968
Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal
Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967 (RU 1968 29 42; FF 1967 I 513).
Art. 17 Riformazione professionale
L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa se la sua invalidità esige una riconversione professionale e grazie ad essa la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o migliorata.63
La nuova formazione nella professione esercitata anteriormente è parificata alla formazione in una nuova attività lucrativa.
Art. 1864 Servizio di collocamento; aiuto in capitale
Gli assicurati invalidi, idonei all’integrazione, hanno diritto a un sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro conveniente nonché a una consulenza costante al fine di conservare il loro posto di lavoro.65 Sussidi possono essere assegnati per le spese in abiti di lavoro e in utensili personali connesse con l’assunzione di un’attività lucrativa dipendente e per le spese di trasloco a causa dell’invalidità.
Un aiuto in capitale può essere assegnato agli assicurati invalidi idonei all’integrazione, affinché possano avviarsi a un’attività lucrativa indipendente o svilupparla e per finanziare trasformazioni aziendali a causa dell’invalidità. Il Consiglio federale ne stabilisce le condizioni e le forme.
IV. Istruzione scolastica speciale66
Art. 19 ...67
Sono assegnati sussidi per l’istruzione speciale di assicurati educabili che non hanno compiuto20 anni e che, causa invalidità, non possono frequentare la scuola pubblica o non possono ragionevolmente essere tenuti a frequentarla.68 L’istruzione scolastica speciale comprende la formazione scolastica propriamente detta, come anche, per i minorenni incapaci o poco idonei ad assimilare i rudimenti scolastici, provvedimenti destinati a sviluppare la loro abilità manuale e la loro attitudine agli atti ordinari della vita e ai contatti con l’ambiente.69
Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968
Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal
Nuovo testo giusta il n. II4 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1970, in vigore dal 1° gen. 1971 (RU 1971 56 57; FF 1970 I 179).
I sussidi comprendono:
70 un sussidio per le tasse scolastiche, determinato tenendo conto di una partecipazione dei Cantoni e dei Comuni, corrispondente alle loro spese per l’istruzione di assicurati non invalidi che non hanno compiuto20 anni;
71 un sussidio per le spese di vitto e alloggio, determinato tenendo conto di un’equa partecipazione dei genitori, se l’assicurato, per seguire l’istruzione speciale, deve prendere i pasti o dev’essere collocato fuori di casa;
72 assegni speciali per provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica necessari oltre all’istruzione speciale, come corsi di ortofonia per assicurati colpiti da gravi difficoltà di eloquio, allenamento uditivo e insegnamento della lettura labiale per assicurati duri d’orecchio e ginnastica speciale destinata allo sviluppo della capacità motoria per assicurati colpiti da infermità degli organi sensori o da grave debilità mentale;
assegni speciali per le spese connesse con il trasporto alla scuola, cagionate dall’invalidità.73 3 Il Consiglio federale stabilisce particolareggiatamente le condizioni necessarie per l’assegnazione dei sussidi, conformemente al capoverso 1, e l’importo degli stessi.
Esso emana disposizioni sull’assegnazione di sussidi per provvedimenti in favore di bambini invalidi in età prescolastica, segnatamente per la preparazione all’istruzione scolastica speciale, e per provvedimenti in favore di bambini invalidi frequentanti la scuola pubblica.74
Art. 2075
V. I mezzi ausiliari
Art. 2176 Diritto
L’assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un’attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazio-
Nuovo testo giusta il n. II4 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 ne funzionale.77 L’assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d’integrazione.
L’assicurato, che, a causa della sua invalidità, ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale.
I mezzi ausiliari sono forniti in proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato. L’assicurato sopperisce alla maggiore spesa per tipi più perfezionati. Se un mezzo ausiliario sostituisce oggetti, che devono essere acquistati anche senza l’invalidità, l’assicurato può essere tenuto a partecipare alla spesa.
Il Consiglio federale può emanare disposizioni particolareggiate, specialmente sulla facoltà data all’assicurato di usare ancora un mezzo ausiliario fornito a prestito, quando non sono più adempiute le condizioni poste all’assegnazione.78
Art. 21bis79 Prestazioni sostitutive
L’assicurazione può assegnare sussidi di ammortamento all’assicurato che acquista a proprie spese un mezzo ausiliario al quale ha diritto.
L’assicurazione può assegnare sussidi per le spese dell’assicurato, che ricorre ai servizi di terzi, dei quali ha bisogno al posto di un mezzo ausiliario.
Se, per esercitare l’attività professionale in un’azienda agricola o artigianale, l’assicurato ha diritto a un mezzo ausiliario costoso che l’assicurazione non potrà recuperare o potrà riutilizzare solo difficilmente, l’assicurazione invece del mezzo ausiliario può accordare un mutuo che si ammortizza automaticamente.80
Il Consiglio federale stabilisce l’importo dei sussidi di cui ai capoversi 1 e 2 nonché l’importo del mutuo di cui al capoverso 2bis.81
Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal
Introdotto dal n. II della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973
Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968
Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal
Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal VI. Indennità giornaliere
Art. 2282 Diritto
Durante l’integrazione l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera se l’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione gli impedisce di esercitare un’attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi o se l’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA83 nella sua attività abituale raggiunge almeno il50 per cento. Gli assicurati in corso di prima formazione professionale e gli assicurati che non hanno ancora compiuto
anni e non hanno ancora esercitato un’attività lucrativa ricevono un’indennità giornaliera se subiscono una perdita di guadagno causata dall’invalidità.
L’indennità giornaliera consiste in un’indennità di base, cui hanno diritto tutti gli assicurati, e in una prestazione per i figli, per gli assicurati con figli.
L’assicurato ha diritto a una prestazione per i figli per ogni figlio che non ha ancora compiuto 18 anni. Per i figli ancora in corso di formazione, il diritto sussiste fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi fino al compimento dei
anni. Gli affiliati sono equiparati ai figli propri quando l’assicurato ne assume gratuitamente e durevolmente la cura e l’educazione.
L’indennità giornaliera decorre, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello in cui l’assicurato ha compiuto 18 anni. Il diritto si estingue al più tardi alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS84 o in cui raggiunge l’età di pensionamento.
Il perfezionamento professionale secondo l’articolo 16 capoverso 2 lettera c non dà diritto a un’indennità giornaliera.
Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni possono essere versate le indennità giornaliere per giorni singoli, per i periodi istruttori, di attesa e di avviamento, nonché per l’interruzione dei provvedimenti d’integrazione in seguito a malattia, infortunio o maternità.
Art. 2385 Indennità di base
L’indennità di base ammonta all’80 per cento del reddito del lavoro conseguito dall’assicurato nell’ultimo periodo di attività esercitata senza limitazioni dovute a ragioni di salute. Essa ammonta tuttavia almeno al 30 per cento e al massimo all’80 per cento dell’importo massimo dell’indennità giornaliera secondo l’articolo 24
Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal
L’indennità di base per gli assicurati che non esercitavano un’attività lucrativa prima dell’integrazione ammonta al 30 per cento dell’importo massimo dell’indennità giornaliera secondo l’articolo 24 capoverso 1.
Per il calcolo del reddito del lavoro di cui al capoverso 1 è determinante il reddito medio sul quale sono riscossi i contributi secondo la LAVS86 (reddito determinante).
Art. 23bis 87 Prestazioni per i figli
La prestazione per i figli ammonta per ogni figlio al 6 per cento dell’importo massimo dell’indennità giornaliera secondo l’articolo 24 capoverso 1.
Art. 23ter - sexies 88
Art. 2489 Importo massimo e minimo dell’indennità giornaliera
L’importo massimo dell’indennità giornaliera corrisponde all’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato secondo la legge federale del 20 marzo 198190 sull’assicurazione contro gli infortuni.
L’indennità giornaliera è ridotta nella misura in cui supera il reddito determinante, ma non può essere inferiore al 35 per cento dell’importo massimo di cui al capoverso 1.
L’assicurato che segue una prima formazione professionale e l’assicurato che non ha ancora compiuto20 anni e non ha ancora esercitato un’attività lucrativa ricevono al massimo il 30 per cento dell’importo massimo di cui al capoverso 1. Il Consiglio federale fissa l’importo dell’indennità giornaliera.
Se fino al momento dell’integrazione l’assicurato aveva diritto a un’indennità giornaliera secondo la legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni, l’indennità giornaliera corrisponde almeno a quella versata fino allora dall’assicurazione contro gli infortuni.
Il Consiglio federale disciplina il computo di un eventuale reddito da attività lucrativa e per certi casi può prevedere riduzioni. Per il calcolo delle indennità giornaliere, l’Ufficio federale allestisce tavole vincolanti con importi arrotondati per eccesso.
Introdotto dal n. II della LF del 18 dic. 1998 (RU 1999 1571 1576; FF 1998 2695). Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal
Introdotti dal n. II della LF del 18 dic. 1998 (RU 1999 1571 1576; FF 1998 2695). Abrogati dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), con effetto dal
Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal
Art. 24bis 91 Deduzione in caso di assunzione delle spese di vitto e alloggio
da parte dell’assicurazione per l’invalidità Se l’assicurazione per l’invalidità si assume completamente le spese di vitto e alloggio, l’indennità giornaliera subisce una deduzione. Il Consiglio federale determina l’importo della deduzione.
Art. 24ter –quinquies 92
Art. 2593 Contributi alle assicurazioni sociali
Sulle indennità giornaliere sono pagati contributi:
all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti;
all’assicurazione per l’invalidità;
all’assicurazione per le indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile;
se del caso, all’assicurazione contro la disoccupazione.
La metà dei contributi è a carico dell’assicurato, l’altra metà dell’assicurazione per l’invalidità. L’assicurazione rimborsa inoltre il contributo del datore di lavoro per il personale agricolo secondo l’articolo 18 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 195294 sugli assegni familiari nell’agricoltura.
Il Consiglio federale può esentare dai contributi determinate categorie di persone e prevedere che non siano pagati contributi sulle indennità giornaliere accordate solo per brevi periodi.
Art. 25bis 95
Art. 25ter 96
Introdotto dal n. II cpv. 3 della LF del 3 ott. 1975 (RU 197657; FF 1975 I 1185). Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal
Introdotti dal n. II della LF del 18 dic. 1998 (RU 1999 1571 1576; FF 1998 2695). Abrogati dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), con effetto dal
Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal
Introdotto dal n. 4 dell’all. alla LF del 20 mar. 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20). Abrogato dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837 3852; FF 2001 2851).
Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1986 (RU 1987 447 455; FF 1986 I 17). Abrogato dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837 3852; FF 2001 2851).
VII. Diritto d’opzione dell’assicurato, collaborazione e tariffe, tribunali arbitrali97
Art. 2698 Scelta tra medici, dentisti e farmacisti
L’assicurato ha libera scelta tra i medici, dentisti e farmacisti con diploma federale.
Le persone, autorizzate da un Cantone in virtù di un attestato di capacità scientifica a esercitare la medicina o l’odontoiatria, sono parificate alle persone designate nel
I medici con diploma federale, autorizzati da un Cantone a gestire una farmacia privata, sono parificati, nei limiti di questa autorizzazione, ai farmacisti designati nel
La libera scelta dell’assicurato è garantita solo per quanto le persone designate nei capoversi 1–3 non sono state private, per motivi gravi, della facoltà di curare o di fornire medicamenti. Tale privazione può essere pronunciata esclusivamente da un tribunale arbitrale cantonale secondo l’articolo 27bis per una durata da esso determinata.99
Art. 26bis 100 Scelta tra personale sanitario ausiliario, stabilimenti e fornitori
di mezzi ausiliari
L’assicurato ha libera scelta tra il personale sanitario ausiliario, gli stabilimenti e i laboratori, che eseguono i provvedimenti d’integrazione, e i fornitori di mezzi ausiliari, in quanto essi soddisfacciano le prescrizioni cantonali e le esigenze dell’assicurazione.
Il Consiglio federale, consultati i Cantoni e le organizzazioni interessate, emana le prescrizioni sul riconoscimento degli agenti esecutori indicati nel capoverso 1.
Art. 27 Collaborazione e tariffe101
Il Consiglio federale ha facoltà di stipulare convenzioni con il corpo medico e le associazioni professionali del settore sanitario, gli stabilimenti e i laboratori che eseguono i provvedimenti d’integrazione e i fornitori di mezzi ausiliari, per disciplinare la loro collaborazione con gli organi dell’assicurazione e per stabilire le tariffe.
...102
Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968
Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 100 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 101 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), con effetto dal
Per i casi non retti da alcuna convenzione, il Consiglio federale può stabilire gli importi massimi delle spese d’integrazione rimborsati agli assicurati.
Art. 27bis 103 Tribunale arbitrale cantonale
Le controversie tra l’assicurazione e i fornitori di prestazioni sono giudicate dai tribunali arbitrali designati dai Cantoni.
È competente il tribunale arbitrale del luogo in cui il fornitore di prestazioni ha un’installazione permanente o esercita l’attività professionale.
I Cantoni possono affidare i compiti del tribunale arbitrale al tribunale cantonale delle assicurazioni.
Il tribunale arbitrale si compone di un presidente neutrale e di una rappresentanza paritetica delle parti interessate. Il tribunale cantonale delle assicurazioni al quale siano affidati i compiti del tribunale arbitrale è completato da una rappresentanza paritetica delle parti interessate.
Il procedimento dinanzi al tribunale arbitrale è preceduto da una procedura di conciliazione, per quanto la controversia non sia già stata sottoposta a un’istanza di conciliazione prevista per convenzione.
Le decisioni sono notificate per scritto alle parti con la motivazione e l’indicazione dei rimedi giuridici.
Per il resto, i Cantoni disciplinano la procedura.
C. Le rendite I. Diritto
Art. 28 Invalidità determinante
L’assicurato invalido almeno al 40 per cento ha diritto a una rendita. Secondo il grado d’invalidità, la rendita è graduata come segue:
Grado d’invalidità Diritto alla rendita in in percentuale frazioni di rendita intera almeno 40 un quarto almeno 50 metà almeno 60 tre quarti almeno 70 rendita intera104 103 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 104 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal
Le rendite per un grado d’invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente (art. 13 LPGA106 in Svizzera.107 Questo presupposto deve essere adempiuto anche per i congiunti per i quali è chiesta una prestazione.108
L’articolo 16 LPGA è applicabile per determinare l’invalidità dell’assicurato che esercita un’attività lucrativa. Il Consiglio federale definisce il reddito del lavoro determinante per valutare l’invalidità.109
L’invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa, è determinata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete.110
Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti.111
...112
Art. 29113 Inizio del diritto
Il diritto alla rendita secondo l’articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l’assicurato:
105 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1986 (RU 1987 447; FF 1985 I 17). Abrogato dal
n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837 3852; FF 2001 2851). 107 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto 108 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 447 455; FF 1985 I 17). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo. 110 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 111 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 113 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 447 455; FF 1985 I 17). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.
presenta un’incapacità permanente al guadagno (art. 7 LPGA114 pari almeno al 40 per cento, oppure
è stato, per un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro (art. 6 LPGA) per almeno il 40 per cento in media.115 2 La rendita è versata dall’inizio del mese in cui è nato il diritto, ma il più presto dal mese seguente il compimento dei 18 anni. Il diritto non nasce finche l’assicurato può pretendere un’indennità giornaliera secondo l’articolo 22.
Art. 30116 Estinzione del diritto
Il diritto alla rendita si estingue con l’inizio del diritto a una rendita di vecchiaia dell’AVS o con la morte dell’avente diritto.
Art. 31117
Art. 32 e 33118
Art. 34119
Art. 35120 Rendite completive per i figli
Le persone legittimate alla rendita d’invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.
...121
I figli elettivi affiliati soltanto dopo l’insorgere dell’invalidità non danno diritto alla rendita completiva salvo qualora si tratti di figli dell’altro coniuge.122 115 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto 116 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto 118 Abrogati dal n. 3 dell’all. della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). 120 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 122 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS),
La rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA123 e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all’articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate.124 II. Le rendite ordinarie
Art. 36 Beneficiari e calcolo
Hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l’invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno un anno intero.
Fatto salvo il capoverso 3, le disposizioni della legge sull’AVS125 sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive.126
Se l’assicurato non ha ancora compiuto i quarantacinque anni quando diventa invalido, il reddito medio dell’attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale. Il Consiglio federale fissa il supplemento graduandolo secondo l’età dell’assicurato al momento dell’insorgenza dell’invalidità. Per gli assicurati con una durata di contribuzione incompleta il Consiglio federale può prevedere un disciplinamento speciale.127
Le quote pagate all’AVS prima dell’entrata in vigore della presente legge sono computate.
Art. 37 Importo delle rendite d’invalidità
L’importo delle rendite d’invalidità corrisponde a quello delle rendite di vecchiaia dell’AVS.128
Se entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita, per la riduzione delle due rendite l’articolo 35 della legge sull’AVS129 si applica per analogia.130 124 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto 126 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), 127 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), 128 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), 130 Introdotto dal n. 3 dell’all. della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
Se un assicurato con una durata intera di contribuzione non ha ancora compiuto i
anni al momento dell’insorgenza dell’invalidità, la sua rendita d’invalidità e le eventuali rendite completive ammontano ad almeno il 1331/3 per cento dell’importo minimo della corrispondente rendita completa.131
Art. 38132 Importo delle rendite per i figli133
La rendita per i figli ammonta al 40 per cento della rendita d’invalidità che corrisponde al reddito medio annuo determinante.134 Se entrambi i genitori hanno diritto a una rendita per figli, le due rendite per figli vanno ridotte qualora la loro somma superi il 60 per cento della rendita massima d’invalidità. L’articolo 35 della legge sull’AVS135 si applica per analogia al calcolo della riduzione.136
Sono applicabili le regole valide per il calcolo delle corrispondenti rendite d’invalidità.
Art. 38bis 137 Diminuzione in caso di soprassicurazione
In deroga all’articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA138, le rendite per figli sono ridotte nella misura in cui insieme con le rendite del padre o della madre superino sensibilmente il reddito annuo medio determinante per il calcolo di queste ultime.139
Il Consiglio federale stabilisce tuttavia un importo minimo.140
Il Consiglio federale disciplina i particolari, specialmente la riduzione delle rendite parziali, delle mezze rendite e dei quarti di rendita.141 131 Introdotto dal n. II della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729). Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore 132 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore 133 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 134 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 136 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), 137 Introdotto dal n. II della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 139 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto 140 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore 141 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988 III. Le rendite straordinarie
Art. 39 Beneficiari
Il diritto dei cittadini svizzeri alle rendite straordinarie è disciplinato dalla legge
...144
Anche gli stranieri e gli apolidi invalidi, che da bambini hanno adempiuto le condizioni stabilite nell’articolo 9 capoverso 3, hanno diritto a una rendita straordinaria.145
Art. 40146 Importo delle rendite
Lerendite straordinarie sono pari all’importo minimo delle rendite ordinarie complete corrispondenti, riservati i capoversi 2 e 3.147
In deroga all’articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA148, le rendite straordinarie per figli sono ridotte alle stesse condizioni e nella stessa misura delle rendite straordinarie dell’AVS.149
Le rendite straordinarie versate alle persone divenute invalide anteriormente al 1° dicembre dell’anno seguente a quello in cui hanno compiuto i vent’anni, sono pari al 133 e 1/3 per cento dell’importo minimo delle corrispondenti rendite ordinarie complete.150 IV. ...
Art. 41151
143 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), 145 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 146 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 147 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), 149 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto 150 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), D. L’assegno per grandi invalidi152
Art. 42153 Diritto
L’assicurato grande invalido (art. 9 LPGA154 con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l’articolo 42bis.
Si distingue tra grande invalidità di grado elevato, medio o lieve.
È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l’articolo 42bis capoverso 5.
L’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS155 o in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1.
In caso di soggiorno in un’istituzione per l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione di cui all’articolo 8 capoverso 3, l’assicurato non ha più diritto all’assegno per grandi invalidi. Il Consiglio federale definisce la nozione di soggiorno. Può eccezionalmente prevedere la concessione di assegni per grandi invalidi anche in caso di soggiorno in un’istituzione se l’assicurato a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica può mantenere i contatti sociali solo grazie a servizi regolari e considerevoli di terzi.
Il Consiglio federale disciplina l’assunzione da parte dell’assicurazione contro gli infortuni di un contributo proporzionale all’assegno per grandi invalidi nel caso in cui la grande invalidità sia imputabile solo parzialmente a un infortunio.
Art. 42bis 156 Condizioni particolari per i minorenni
I cittadini svizzeri minorenni senza domicilio (art.13 cpv. 1 LPGA157 in Svizzera sono equiparati agli assicurati riguardo all’assegno per grandi invalidi purché abbiano la loro dimora abituale (art.13 cpv. 2 LPGA) in Svizzera.
Gli stranieri minorenni hanno parimenti diritto a un assegno per grandi invalidi purché adempiano le condizioni di cui all’articolo 9 capoverso 3.
152 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 153 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 156 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal
Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto il primo anno di età, il diritto nasce dal momento in cui si possa prevedere che vi sarà una grande invalidità durante più di dodici mesi.
I minorenni hanno diritto a un assegno per grandi invalidi solo nei giorni in cui non soggiornano in un’istituzione per l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione secondo l’articolo 8 capoverso 3 o in uno stabilimento ospedaliero a spese dell’assicurazione sociale (art.67 cpv. 2 LPGA).
I minorenni non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi se necessitano soltanto di essere accompagnati nell’organizzazione della realtà quotidiana.
Art. 42ter 158 Importo
Il grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l’importo dell’assegno per grandi invalidi. L’assegno per grandi invalidi è versato individualmente e deve agevolare la libertà di scelta negli ambiti principali della vita. L’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all’80 per cento, in caso di grande invalidità di grado medio al 50 per cento e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS159. L’assegno per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di importo giornaliero.
L’assegno per gli assicurati grandi invalidi che soggiornano in un istituto ammonta alla metà degli importi di cui al capoverso 1. Per i minorenni, l’assegno è aumentato di un sussidio per le spese di pensione. Il Consiglio federale ne determina l’importo. Rimangono salvi gli articoli 42 capoverso 4160 e 42bis capoverso4.
L’assegno per minorenni grandi invalidi che necessitano inoltre di un’assistenza intensiva è aumentato di un supplemento per cure intensive; il supplemento non è accordato in caso di soggiorno in un istituto. Il supplemento ammonta, se il bisogno di assistenza dovuto all’invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 60 per cento, in caso di un bisogno di almeno6 ore al giorno, al 40 per cento e, in caso di un bisogno di almeno4 ore al giorno, al 20 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Il supplemento è calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
158 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 160 Ora: art. 42 cpv. 5 E. Il concorso di prestazioni
Art. 43161 Prestazioni dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità162
Le persone vedove e gli orfani che adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto a una rendita per i superstiti dell’AVS e dell’assicurazione per l’invalidità, beneficiano di una rendita intera d’invalidità. È versata loro soltanto la rendita più elevata.163
Se le condizioni d’assegnazione di una indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità sono adempiute o se questa assicurazione si assume, prevalentemente o completamente, le spese di vitto e alloggio durante l’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione, l’assicurato non ha nessun diritto a una rendita dell’assicurazione per l’invalidità. Il Consiglio federale può prevedere deroghe e emanare disposizioni per la sostituzione dell’indennità giornaliera con una rendita.164
Il Consiglio federale emana disposizioni al fine di evitare che un cumulo di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità con altre prestazioni di questa assicurazione o di quella per la vecchiaia e i superstiti conduca a un sovrindennizzo.165
Art. 44166 Relazione con l’assicurazione contro gli infortuni e l’assicurazione militare
Il Consiglio federale stabilisce se e in quale misura gli assicurati aventi diritto a una rendita dell’assicurazione contro gli infortuni, all’indennità giornaliera oppure a una rendita dell’assicurazione militare hanno diritto a un’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità.
Art. 45167
Art. 45bis 168
161 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 162 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), 163 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), 164 Introdotto dal n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 165 Introdotto dal n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 166 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 168 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967 (RU 1968 29; FF 1967 I 513). Abrogato dal
n. 8 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).
F. Disposizioni diverse
Art. 46169
Art. 47170 Pagamento delle indennità giornaliere e delle rendite
In deroga all’articolo 19 capoverso 3 LPGA171, le rendite possono ancora essere concesse durante i provvedimenti di accertamento e d’integrazione, e più precisamente sino alla fine del terzo mese civile completo, che segue l’inizio dei provvedimenti. A titolo supplementare è versata l’indennità giornaliera. Quest’ultima è tuttavia ridotta, per la durata del doppio diritto, di un trentesimo dell’importo della rendita.
Se una rendita sostituisce l’indennità giornaliera, in deroga all’articolo 19 capoverso 3 LPGA la rendita è versata senza riduzioni anche per il mese in cui termina il diritto all’indennità giornaliera. Per contro, in questo mese l’indennità giornaliera è ridotta di un trentesimo dell’importo della rendita.
Le rendite parziali, il cui importo non supera il 10 per cento della rendita minima completa, sono versate, in deroga all’articolo 19 capoversi 1 e 3 LPGA, in un’unica volta annualmente e posticipatamente nel mese di dicembre. L’avente diritto può esigere il versamento mensile.
Art. 48172 Ricupero di prestazioni
Il diritto al pagamento di prestazioni non riscosse è disciplinato conformemente all’articolo 24 capoverso 1 LPGA173.
Se l’assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l’inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA. Esse sono assegnate per un tempo anteriore, se l’assicurato non poteva conoscere i fatti motivanti il diritto e presenta la richiesta entro dodici mesi da quando ne ha avuto conoscenza.
Il Consiglio federale può limitare il diritto al ricupero per determinati provvedimenti d’integrazione eseguiti prima della decisione, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA.
170 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto 172 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
Art. 49174
Art. 50175 Esecuzione forzata e compensazione
Il diritto alla rendita non sottostà all’esecuzione forzata.
Per la compensazione è applicabile per analogia l’articolo20 capoverso 2
Art. 51 Spese di viaggio
Le spese di viaggio in territorio svizzero, indispensabili per eseguire i provvedimenti di integrazione, sono rimborsate all’assicurato.177
Eccezionalmente, l’assicurazione può accordare un contributo per le spese di viaggio all’estero. Il Consiglio federale disciplina i particolari.
Art. 52178
Capo quarto: L’organizzazione
Art. 53179 Principio
Gli uffici AI applicano l’assicurazione sotto la vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA180 e in collaborazione con gli organi dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
175 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto 177 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto 179 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto A. Gli uffici AI181
Art. 54182 Uffici AI dei Cantoni
Ogni Cantone istituisce, con decreto speciale, in ufficio AI indipendente. Più Cantoni possono accordarsi per istituire un ufficio in comune o per delegare a un altro ufficio AI certi compiti menzionati nell’articolo57.
I decreti cantonali e gli accordi intercantonali disciplinano in particolare:
la sede dell’ufficio;
la sua organizzazione interna;
lo statuto giuridico del capo ufficio e dei suoi collaboratori.
Art. 55183 Competenza
Per principio, l’ufficio AI competente è quello del Cantone di domicilio dell’assicurato al momento della richiesta delle prestazioni. Il Consiglio federale stabilisce la competenza nei casi speciali.
Il Consiglio federale può emanare prescrizioni nell’ambito della composizione delle controversie riguardo alla competenza territoriale e derogare in tale contesto all’articolo 35 LPGA184.185
Art. 56186 Ufficio AI della Confederazione
Il Consiglio federale istituisce un ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero.
Art. 57187 Compiti
I compiti degli uffici AI sono in particolare i seguenti:
accertare i presupposti assicurativi;
valutare le possibilità di reintegrazione del richiedente, garantire l’orientamento professionale e il collocamento;
determinare i provvedimenti d’integrazione e sorvegliarne l’attuazione;
valutare il grado di invalidità;
181 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell’AI), in vigore dal 182 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell’AI), in vigore dal 183 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell’AI), in vigore dal 185 Introdotto dal n. 8 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle 186 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell’AI), in vigore dal 187 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell’AI), in vigore dal
decidere le prestazioni;
informare il pubblico.
Il Consiglio federale può affidare loro ulteriori compiti.
Art. 58188 Assegnazione di prestazioni senza decisione
Il Consiglio federale può ordinare che, in deroga all’articolo 49 capoverso 1 LPGA189, la procedura semplificata di cui all’articolo 51 LPGA sia applicabile anche per determinate prestazioni rilevanti.
Art. 59190 Servizi a disposizione
Gli uffici AI devono disporre di servizi atti a garantire lo svolgimento dei compiti elencati nell’articolo57, con sollecitudine e competenza.
Per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, gli uffici AI dispongono di servizi medici regionali interdisciplinari. Questi ultimi sono sottoposti alla sorveglianza tecnica diretta dell’Ufficio federale, ma sono indipendenti per quanto concerne le loro decisioni in ambito medico sui singoli casi. Gli uffici AI approntano i servizi medici regionali. Il Consiglio federale stabilisce le regioni dopo avere sentito i Cantoni.191
Gli uffici AI possono far capo a specialisti dell’aiuto privato agli invalidi, ad esperti, a centri d’osservazione medica e professionale, nonché a servizi di altre istituzioni preposte alle assicurazioni sociali.192
Art. 59a193 Responsabilità
Le pretese di risarcimento di cui all’articolo 78 LPGA194 devono essere fatte valere presso l’ufficio AI; quest’ultimo statuisce mediante decisione.
188 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto 190 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell’AI), in vigore dal 191 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 192 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 193 Introdotto dal n. 8 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle B.195 Le casse di compensazione
Art. 60196 Compiti
I compiti delle casse di compensazione sono in particolare i seguenti:
collaborare all’accertamento dei presupposti assicurativi;
calcolare l’importo delle rendite e delle indennità giornaliere;
versare le rendite, le indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi.
Per altro, l’articolo 63 della legge sull’AVS197 si applica per analogia.
Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla composizione delle controversie in materia di competenza territoriale e derogare all’articolo 35 LPGA198.199
Art. 61200 Collaborazione
Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra gli uffici AI e gli organi dell’AVS. ...201
Art. 62 e 63202
C.203 La vigilanza della Confederazione
Art. 64204 Autorità di vigilanza
Gli uffici AI applicano la presente legge sotto la vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA205. L’articolo 72 LAVS206 si applica per analogia.207 195 Precedeva l’art. 55. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377 2381; FF 1988 II 1149). 196 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell’AI), in vigore dal 199 Introdotto dal n. 8 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle 200 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell’AI), in vigore dal 201 Tit. abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell’AI) (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149). 202 Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell’AI) (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149). 203 Originaria lett. D. 204 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell’AI), in vigore dal 207 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
L’Ufficio federale esamina annualmente se i compiti degli uffici AI secondo l’articolo57 sono adempiuti. Esso provvede all’applicazione uniforme della legge.208
La gestione contabile degli uffici AI è verificata nell’ambito della revisione delle casse di compensazione competenti per gli uffici AI secondo l’articolo 68 capoverso 1 LAVS da uffici di revisione esterni indipendenti, specializzati e ammessi dall’Ufficio federale. L’Ufficio federale ha facoltà di procedere esso stesso alle necessarie revisioni complementari o di farle effettuare dall’Ufficio centrale di compensazione o da un ufficio di revisione esterno.209
Gli uffici di revisione esterni di cui al capoverso 3 non devono aver partecipato alla gestione amministrativa dell’ufficio AI o della cassa di compensazione; devono, sotto ogni aspetto, offrire garanzia per una revisione e un controllo ineccepibili e oggettivi.210
Art. 65211 Commissione federale dell’AVS/AI
La Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità tratta, nei limiti dell’articolo 73 della legge sull’AVS212, anche le questioni fondamentali dell’assicurazione per l’invalidità. Essa comprende anche rappresentanti degli andicappati e dell’aiuto agli invalidi.
D. Disposizioni varie213
Art. 66 214 Disposizioni applicabili della LAVS
Per quanto la presente legge non vi deroghi, sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS215 concernenti il trattamento di dati personali, i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, la copertura delle spese amministrative, l’assunzione di costi e le tasse postali, l’Ufficio centrale di compensazione, il numero d’assicurato e l’effetto sospensivo. La responsabilità per danni è disciplinata secondo l’articolo 78 LPGA216 e per analogia secondo gli articoli52, 70 208 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 209 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 210 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 211 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988 213 Originaria lett. E. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377 2381; FF 1988 II 1149). 214 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
Art. 66a217 Comunicazione di dati
Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA218:
alle autorità fiscali, qualora si riferiscano al versamento di rendite AI e tali autorità ne necessitino per l’applicazione delle leggi in materia fiscale;
alle autorità preposte all’esecuzione della legge federale del 12 giugno 1959219 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, secondo l’articolo 24 di detta legge.
Per il resto è applicabile per analogia l’articolo 50a LAVS220, incluse le deroghe alla LPGA.
Art. 66b221 Procedura di richiamo
L’Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS222 tiene un registro dei beneficiari di prestazioni in natura nonché un elenco dei conti relativi a tali prestazioni. Il registro e l’elenco servono a indennizzare i costi di tali prestazioni.
Gli uffici dell’AI, le casse di compensazione e l’ufficio federale competente possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro e all’elenco summenzionati, per i dati necessari all’adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla legge sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da raccogliere e i termini di conservazione, l’accesso ai dati, la collaborazione fra utenti nonché la sicurezza dei dati.
Art. 67223 Rimborso delle spese
Nei limiti di una gestione razionale, l’assicurazione rimborsa agli uffici AI le spese d’esercizio derivanti dall’applicazione della presente legge. Il Consiglio federale determina le spese computabili.
217 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 2000 (RU 2000 2685; FF 2000 205). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 221 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2685; FF 2000 205). 223 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell’AI), in vigore dal
Art. 68224 Analisi scientifiche e informazione, rimborso delle spese
La Confederazione svolge o fa effettuare analisi scientifiche sull’attuazione della presente legge per:
sorvegliarne e valutarne l’applicazione;
migliorarne l’esecuzione;
promuoverne l’efficacia,
proporre adeguamenti legislativi.
L’assicurazione rimborsa alla Confederazione le spese derivanti dall’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1.
Art. 68bis 225 Collaborazione tra gli uffici AI, gli organi d’esecuzione
dell’assicurazione contro la disoccupazione e gli organi d’esecuzione cantonali competenti per la promozione dell’integrazione professionale
Gli uffici AI collaborano con gli organi d’esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione e con gli organi d’esecuzione cantonali competenti per la promozione dell’integrazione professionale, al fine di agevolare alle persone che si sono annunciate all’ufficio AI e la cui capacità al guadagno è sottoposta ad esame l’accesso ai provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione per l’invalidità, dell’assicurazione contro la disoccupazione o dei Cantoni.
Gli uffici AI e gli organi d’esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione sono svincolati reciprocamente dall’obbligo del segreto (art. 33 LPGA226 se:
nessun interesse privato preponderante vi si oppone;
le informazioni e la documentazione, nei casi in cui non è ancora possibile chiarire quale istituzione sopporterà i costi, servono per: 1. determinare i provvedimenti d’integrazione adeguati per la persona interessata, e 2. chiarire le pretese della persona interessata nei confronti dell’assicurazione per l’invalidità e dell’assicurazione contro la disoccupazione.
L’obbligo del segreto decade inoltre, alle condizioni di cui al capoverso 2, nei confronti degli organi d’esecuzione cantonali competenti per la promozione dell’integrazione professionale, ma solo se essi accordano la reciprocità agli uffici AI e agli organi d’esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
225 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal
In deroga all’articolo 32 LPGA e all’articolo 50a capoverso 1 lettera a LAVS227, nel singolo caso lo scambio di dati secondo i capoversi 2 e 3 può avvenire anche oralmente. La persona interessata è in seguito informata dello scambio di dati e del loro contenuto.
Art. 68ter 228 Informazione nazionale sulle prestazioni dell’assicurazione
La Confederazione provvede a un’informazione generale a livello nazionale sulle prestazioni dell’assicurazione. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni sulle modalità dell’informazione.
L’assicurazione rimborsa alla Confederazione le spese derivanti dall’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1.
Art. 68quater 229 Progetti pilota per l’assunzione di assicurati invalidi
Per singoli gruppi di assicurati invalidi, il Consiglio federale può autorizzare progetti pilota di durata limitata che derogano alla legge. Tali progetti devono servire a raccogliere esperienze in materia di provvedimenti intesi ad incentivare i datori di lavoro ad assumere assicurati invalidi idonei all’integrazione.
I progetti pilota non devono compromettere le pretese legali dei beneficiari delle prestazioni.
Il Consiglio federale può protrarre per quattro anni al massimo i progetti pilota che hanno dato buoni risultati.
Il finanziamento può avvenire mediante fondi dell’assicurazione.
Capo quinto: Il contenzioso e le disposizioni penali
Art. 69230 Rimedi giuridici: disposizioni particolari
In deroga all’articolo 58 capoverso 1 LPGA231, i ricorsi contro decisioni, comprese quelle su opposizione, degli uffici cantonali AI sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI.232
In deroga all’articolo 58 capoverso 2 LPGA, i ricorsi di persone all’estero sono giudicati dalla Commissione federale di ricorso in materia di assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per le persone residenti all’estero. Il Consiglio 228 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 229 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 230 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto 232 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 federale può prevedere una diversa competenza. Gli articoli 85bis capoverso 3 e 86 LAVS233 sono applicabili per analogia.
Le decisioni dei tribunali arbitrali cantonali secondo l’articolo 27bis possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni conformemente alla legge federale del 16 dicembre 1943234 sull’organizzazione giudiziaria.235
Art. 70 Disposizioni penali
Gli articoli 87 a 91 della legge sull’AVS236 sono applicabili alle persone che violano le disposizioni della presente legge in uno dei modi indicati in detti articoli.
Parte seconda: Il promovimento dell’aiuto agli invalidi I. La collaborazione dei servizi specializzati dell’aiuto agli invalidi
Art. 71237
II. I sussidi alle istituzioni
Art. 72238
Art. 73 Stabilimenti, laboratori e case per invalidi
L’assicurazione assegna sussidi per la costruzione, l’ampliamento e il rinnovamento di stabilimenti e laboratori pubblici e privati di utilità pubblica che, in misura essenziale, eseguono provvedimenti d’integrazione. Ne sono esclusi gli stabilimenti e i laboratori destinati all’attuazione di provvedimenti sanitari in ambito ospedaliero.239 235 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 239 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 447 455; FF 1985 I 17). Vedi anche il cpv. 2 delle disp. fin. mod.21 gen. 1987 OAI (RS 831.201).
L’assicurazione può assegnare sussidi:
per l’esercizio degli istituti indicati nel capoverso 1;
240 per la costruzione, l’ampliamento e il rinnovo di laboratori d’occupazione permanente, pubblici o riconosciuti d’utilità pubblica, e per i loro sovraccosti di esercizio dovuti all’occupazione di invalidi. Vale come occupazione permanente anche un’attività priva d’utilità economica;
241 per la costruzione, l’ampliamento e il rinnovo di case per invalidi e di altre forme di abitazione collettive da esse gestite che accolgono gli invalidi per un soggiorno temporaneo o duraturo, nonché per i loro sovraccosti d’esercizio.
I sussidi di cui ai capoversi 1 e 2 continuano ad essere versati se le persone collocate in detti istituti raggiungono l’età che dà diritto alla rendita AVS.242
I sussidi di cui al capoverso 2 lettere b e c sono assegnati a condizione che una pianificazione cantonale o intercantonale provi l’esistenza di un bisogno specifico. L’Ufficio federale approva la pianificazione del fabbisogno dei Cantoni con decisione formale, che può comportare riserve e oneri. Disciplina la procedura di presentazione della pianificazione del fabbisogno dei Cantoni e stabilisce i criteri di approvazione.243
Art. 74 Organizzazioni private d’aiuto agli invalidi e centri di formazione del personale specializzato
L’assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di una regione linguistica e a livello nazionale, delle organizzazioni private dell’aiuto specializzato agli invalidi e di mutua assistenza nonché ai centri di formazione degli specialisti dell’integrazione professionale, in particolare per le spese causate dall’adempimento dei compiti seguenti:244
consulenza e assistenza per gli invalidi;
consulenza per i congiunti degli invalidi;
organizzazione di corsi destinati a sviluppare le attitudini degli invalidi;
istruzione e perfezionamento del personale insegnante e specializzato per l’assistenza, la formazione e l’integrazione professionale degli invalidi.
240 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 241 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 242 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 447 455; FF 1985 I 17). Vedi anche il cpv. 2 delle disp. fin. mod.21 gen. 1987 OAI (RS 831.201). 243 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 244 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal
I sussidi continuano ad essere versati se gli invalidi interessati raggiungono l’età che dà diritto alla rendita AVS.245
Art. 75 Disposizioni comuni
Il Consiglio federale stabilisce i limiti massimi dei sussidi previsti negli articoli 73 e 74. Può subordinare il versamento dei sussidi ad altre condizioni o a oneri. L’Ufficio federale disciplina il calcolo dei sussidi e i dettagli concernenti le condizioni del diritto al sussidio.246
Il diritto ai sussidi dell’assicurazione cade per quanto le spese che li giustificano, conformemente agli articoli 72, 73, 74, siano già sussidiate in virtù di altre leggi.247
Art. 75bis248 Rimedi giuridici
Contro le decisioni dell’ufficio federale competente secondo gli articoli 73 e 74 può essere interposto ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione, presso la Commissione federale di ricorso in materia di prestazioni collettive dell’assicurazione per la vecchiaia e l’invalidità (Commissione federale di ricorso). Fanno eccezione le decisioni riguardanti contributi che non si fondano su un diritto previsto dalla legislazione federale.249
Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale di ricorso. Ne disciplina l’organizzazione e la procedura.
Contro le decisioni della Commissione federale di ricorso può essere interposto un ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale delle assicurazioni.
III. ...
Art. 76250
245 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 447 455; FF 1985 I 17). Vedi anche il cpv. 2 delle disp. fin. mod.21 gen. 1987 OAI (RS 831.201). 246 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 247 Vedi nondimeno gli art. 4 cpv. 2 lett. b e 7 cpv. 3 della LF del 5 ott. 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (RS 341). 248 Introdotto dal n. 8 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle 249 Nuovo testo giusta il n. I della LF del21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3475 3478; FF 2002 715).
Parte terza: Il finanziamento
Art. 77 Cespiti
I mezzi finanziari occorrenti per le prestazioni a norma della presente legge sono forniti:
dai contributi degli assicurati e dei datori di lavoro conformemente agli articoli 2 e 3;
dai contributi degli enti pubblici;
bbis. 251 dalle entrate che risultano per l’assicurazione dall’aumento, a suo favore, dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto;
252 dagli interessi del Fondo di compensazione;
253 dalle entrate del regresso contro i terzi responsabili.
L’assegno per grandi invalidi è finanziato esclusivamente dall’ente pubblico.254
Art. 78255 Contributi dell’ente pubblico
Al finanziamento delle uscite annue dell’assicurazione partecipano:
la Confederazione con il 37,5 per cento delle uscite complessive dell’assicurazione; da questa quota viene detratto il contributo all’assegno per grandi invalidi secondo il capoverso 2 lettera a;
i Cantoni con il 12,5 per cento delle uscite complessive dell’assicurazione; da questa quota viene detratto il contributo all’assegno per grandi invalidi secondo il capoverso 2 lettera b.
L’assegno per grandi invalidi è finanziato:
per l’87,5 per cento dalla Confederazione;
per il 12,5 per cento dai Cantoni.
Gli articoli 104 e 107 capoverso 2 LAVS256 sono applicabili per analogia.
251 Introdotta dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 252 Introdotta dal n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 253 Introdotta dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2002 2005; FF 1981 III 677). 255 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF dell’8 ott. 1999 concernente l’Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).
Art. 78bis 257 Computo dei contributi cantonali
Il Consiglio federale, consultati i governi cantonali, disciplina il computo dei contributi dei Cantoni. Sono determinanti per questo computo:
258 la somma delle prestazioni individuali in denaro e in natura versate agli assicurati in ogni Cantone;
la capacità finanziaria dei Cantoni.
Art. 79 Contabilità
Tutte le entrate di cui all’articolo 77 e tutte le uscite di cui agli articoli 4–51, 66–68 e 73–76, nonché le uscite causate da regressi secondo gli articoli 72–75 LPGA259 sono conteggiate nel Fondo di compensazione previsto dall’articolo 107
Le entrate e uscite dell’assicurazione per l’invalidità sono registrate in un conto separato.
Art. 80262 Vigilanza sull’equilibrio finanziario
Le disposizioni della legge sull’AVS263 concernenti la vigilanza sull’equilibrio finanziario sono applicabili per analogia.
257 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2002 2005; FF 1981 III 677). 258 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), 261 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 262 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988 Parte quarta:264 Relazione con il diritto europeo
Per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/71266 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche:
l’Accordo del 21 giugno 1999267 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004268 relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72269 nella loro versione aggiornata;
270 la Convenzione del 4 gennaio 1960271 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.
Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell’espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.
264 Introdotta dal n. I 5 della LF dell’8 ott. 1999 concernente l’Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092). 265 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 7 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979 993; FF 2004 5203 5863). 266 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp. dell’Accordo AELS riveduto. 269 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell’Accordo AELS riveduto. 270 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).
Parte quinta:272 Disposizioni finali e transitorie
Art. 81273
Art. 82 Modificazione della legge sull’AVS
La legge sull’AVS274 è modificata come segue:
Art. 9 cpv. 2 lett. d periodo 2275
...
Art. 18 cpv. 1 periodo 2 (nuovo)276
...
Art. 20 cpv. 3277
...
Art. 21 cpv. 3 (nuovo)278
...
Art. 22 cpv. 1 e 3 periodo 2279
...
Art. 24bis (nuovo)280
...
Art. 25 cpv. 2 periodo 3281
...
272 Originaria parte quarta. 275 Questa disp. ha ora un nuovo testo. 276 Questa disp. ha ora un nuovo testo. 277 Questa disp. è ora abrogata. 278 Questa disp. è ora abrogata. 279 Questa disp. è ora abrogata. 280 Questa disp. è ora abrogata. 281 Questa disp. ha ora un nuovo testo.
Art. 26 cpv. 2 periodo 3282
...
Art. 28bis283 (nuovo)
...
Art. 33bis (nuovo)
...
Art. 85 cpv. 1 periodo 3 (nuovo) e 2284
...
Art. 83 Modificazione di altre leggi federali
...285
...286
Art. 84287
Art. 85 Disposizione transitoria
Le persone già invalide prima dell’entrata in vigore della presente legge sono legittimate alle prestazioni conformemente a questa. A tale scopo, è ammesso che l’invalidità si sia manifestata al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
e 3 ...288
Art. 86 Entrata in vigore ed esecuzione
Il Consiglio federale stabilisce l’entrata in vigore. Esso è autorizzato a prendere tutte le misure per l’attuazione tempestiva dell’assicurazione.
282 Questa disp. è ora abrogata. 283 Questa disp. ha ora un nuovo testo. 284 Questa disp. è ora abrogata. 288 Abrogati dal n. I della LF del 9 ott. 1986 (RU 1987 447; FF 1985 I 17).
Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge e di emanare le necessarie disposizioni. Può delegare la competenza di emanare tali disposizioni all’Ufficio federale.289 Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1960290
Art. 27 cpv. 1 e 2, 53 a 59, 60 cpv. 2, 62, 64, 66,67 cpv. 1, 81, 84: 15 ottobre 1959291
Disposizioni finali della modificazione del 24 giugno 1977292 (9a revisione dell’AVS)
a. ...
b. Adeguamento del supplemento al reddito annuo medio Per le rendite in corso, il supplemento al reddito annuo medio giusta l’articolo 36 capoverso 3293 della LAI continua ad essere assegnato anche se cambiano il genere della rendita e le basi di calcolo.
c. ...
d. Diritto acquisito alle rendite straordinarie completive e alle rendite semplici straordinarie d’invalidità senza limiti di reddito per le donne sposate o divorziate 1 ...
Le rendite semplici straordinarie d’invalidità, senza limiti di reddito, già in corso a favore di donne sposate o divorziate, continuano a essere assegnate, alle stesse condizioni, anche dopo l’entrata in vigore della nona revisione della LAVS.
e. Responsabilità dell’assicurazione e regresso nei confronti dei terzi responsabili L’articolo 11 LAI e gli articoli 72–75 LPGA294 si applicano ai casi in cui l’evento che motiva il risarcimento si è verificato dopo l’entrata in vigore delle presenti disposizioni.295 289 Per. introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 290 DCF del 28 set. 1959 (RU 1959 871). 291 DCF del 28 set. 1959 (RU 1959 871). 293 Questa disp. ha ora un nuovo testo. 295 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
f. Abrogazione di precedenti disposizioni transitorie Le disposizioni transitorie riguardanti l’assicurazione per l’invalidità, contemplate nella legge federale del 30 giugno 1972296 sull’ottava revisione dell’AVS (capo VIII/2), sono abrogate.
Disposizioni finali della modificazione del 9 ottobre 1986297 (2a revisione dell’AI)
Dalla sua entrata in vigore, il nuovo articolo 28 è applicabile anche alle rendite d’invalidità in corso, con le restrizioni seguenti.
Le rendite assegnate in base a un grado d’invalidità inferiore al 40 per cento devono essere rivedute (art. 41 LAI) entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge. Se la revisione rileva un grado d’invalidità del 33 1/3 per cento almeno, l’importo della rendita in corso è mantenuto fintanto che siano adempiuti i presupposti per i casi di rigore.
Il Consiglio federale disciplina il passaggio dal vecchio al nuovo diritto per gli assicurati all’estero.
Disposizioni finali della modificazione del 22 marzo 1991298 (3a revisione dell’AI)
I Cantoni devono attuare la nuova organizzazione entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge.
I decreti cantonali e gli accordi intercantonali relativi alla riorganizzazione vanno sottoposti per approvazione alla Confederazione, al più tardi entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
Disposizioni finali della modificazione del 7 ottobre 1994299 (10a revisione dell’AVS)
Le lettere c capoversi 1–9, f capoverso 2 e g capoverso 1 delle disposizioni transitorie relative alla legge sull’AVS300 si applicano per analogia.
...
L’articolo 9 capoverso 3 si applica anche ai casi assicurativi verificatisi prima dell’entrata in vigore della presente disposizione. Nondimeno, il diritto ai provvedimenti d’integrazione sorge soltanto con l’entrata in vigore della revisione.
Le disposizioni transitorie dell’articolo 18 capoverso 2 della legge sull’AVS si applicano per analogia.
Disposizione finale della modificazione del 23 giugno 2000301
I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato membro della Comunità europea e sono assicurati facoltativamente all’entrata in vigore della presente legge possono restarlo durante6 anni consecutivi al massimo a contare dall’entrata in vigore della presente legge. Quelli di loro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell’entrata in vigore della presente legge possono restare assicurati fino all’età legale del pensionamento.302
I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato al di fuori della Comunità europea e sono assicurati facoltativamente al momento dell’entrata in vigore della presente legge possono restarlo finché adempiono le condizioni d’assicurazione.303
Le persone che, al momento della nascita del diritto alla rendita, sono sottoposte all’assicurazione facoltativa hanno diritto a una rendita d’invalidità anche se non spettasse loro una rendita conformemente all’articolo6 capoverso 1bis.
Le persone che non avevano diritto alla rendita poiché non erano assicurate al momento dell’insorgenza dell’invalidità possono sollecitare un riesame del loro diritto in base alle nuove disposizioni. Il diritto alla rendita sorge tuttavia al più presto con l’entrata in vigore della presente disposizione.
Le prestazioni assistenziali attualmente versate agli Svizzeri all’estero invalidi continuano a esserlo dopo l’entrata in vigore della presente legge fino a concorrenza dell’ammontare ricevuto finora, fintantoché essi adempiono le condizioni in materia di reddito.
Disposizioni finali della modificazione del 14 dicembre 2001 304
Le persone assoggettate all’assicurazione facoltativa al momento dell’entrata in vigore della legge federale relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell’Accordo del 21 giugno 2001305 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) che risiedono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia possono rimanere assoggettate a detta assicurazione durante sei anni consecutivi al massimo a decorrere dall’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001. Chi ha già compiuto
anni al momento dell’entrata in vigore di detta modifica può rimanere assicurato fino all’età legale di pensionamento.
302 In vigore dal 1° apr. 2000. 303 In vigore dal 1° apr. 2000.
Le prestazioni assistenziali attualmente versate ai cittadini svizzeri che vivono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia continueranno ad esserlo anche dopo l’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001 a concorrenza dell’importo che ricevevano fino a quel momento, fintanto che adempieranno le condizioni in materia di redditi.
Disposizioni finali della modificazione del 21 marzo 2003306 (4a revisione dell’AI)
a. Aumento degli assegni per grandi invalidi; trasferimento dei sussidi di assistenza per minorenni e dei contributi alle spese per le cure a domicilio nell’assegno per grandi invalidi 1 Gli assegni per grandi invalidi, i sussidi di assistenza per minorenni e i contributi alle spese per le cure a domicilio assegnati secondo il diritto anteriore devono essere riesaminati nel corso dell’anno successivo all’entrata in vigore della presente modifica di legge.
Gli importi maggiorati dell’assegno per grandi invalidi sono applicati a partire dall’entrata in vigore della presente modifica di legge. È fatto salvo il capoverso4.
Al momento dell’entrata in vigore della presente modifica di legge, i sussidi di assistenza per minorenni grandi invalidi vengono sostituiti dall’assegno per grandi invalidi secondo il nuovo diritto. Sono fatti salvi i capoversi4 e 6.
Per gli assicurati che finora, oltre al sussidio di assistenza per minorenni grandi invalidi o all’assegno per grandi invalidi, avevano diritto a contributi alle spese per le cure a domicilio, occorre procedere a un calcolo comparativo. Se è inferiore alle prestazioni precedenti, l’assegno per grandi invalidi secondo il nuovo diritto sostituisce le prestazioni precedenti solo a partire dal primo giorno del secondo mese seguente la notificazione della decisione. Se è più elevato, si applicano i capoversi 2 e 3.
Per il calcolo comparativo secondo il capoverso4 sono determinanti:
nel caso dell’assegno per grandi invalidi e del sussidio di assistenza per minorenni grandi invalidi: l’importo mensile fissato mediante decisione formale (senza il sussidio alle spese di pensione);
nel caso dei contributi alle spese per le cure a domicilio: l’importo medio mensile versato nei dodici mesi precedenti l’esame.
I sussidi di assistenza correnti e i contributi alle spese per le cure a domicilio prestate all’estero vengono versate nell’attuale importo anche dopo l’entrata in vigore della presente modifica di legge, sempre che ne siano adempiute le condizioni.
Progetti pilota per consolidare la condotta di vita autonoma e responsabile degli assicurati bisognosi di cure e di assistenza Subito dopo l’entrata in vigore della presente modifica di legge, il Consiglio federale organizza uno o più progetti pilota per raccogliere esperienze in materia di provvedimenti intesi a consolidare una condotta di vita autonoma e responsabile di assicurati bisognosi di cure e di assistenza. Tali progetti devono in particolare graduare gli importi degli assegni per grandi invalidi in funzione del grado di grande invalidità, prevedere il versamento individuale degli assegni e agevolare la libertà di scelta negli ambiti principali della vita; l’assegno deve constare di un importo adeguato al grado d’invalidità e di un budget personale per grande invalidità, ragionevolmente proporzionale alle spese di soggiorno nell’istituto di cura. Peraltro è applicabile il nuovo articolo 68quater capoversi 2–4.
Garanzia dei diritti acquisiti riguardo alle indennità giornaliere versate per i provvedimenti di integrazione in corso Le nuove disposizioni sono applicabili anche alle indennità giornaliere per i provvedimenti di integrazione decisi in virtù del diritto anteriore. Se la loro applicazione comporta un’indennità giornaliera inferiore a quella versata secondo il diritto anteriore, quest’ultima continua ad essere concessa fino alla conclusione dei provvedimenti di integrazione.
Garanzia dei diritti acquisiti al momento della soppressione delle rendite per casi di rigore 1 Dalla sua entrata in vigore, il nuovo articolo 28 è applicabile anche alle rendite di invalidità assegnate secondo il diritto anteriore. Rimangono salvi i capoversi 2 e 3.
Se l’avente diritto a una rendita non ha diritto a una prestazione complementare annua nel corso del mese precedente l’entrata in vigore della presente modifica di legge, la mezza rendita dell’assicurazione per l’invalidità continua ad essere versata fino a quando le seguenti condizioni sono adempiute:
il domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA307 si trovano in Svizzera. Questa condizione deve essere adempiuta anche dai familiari per i quali è pretesa una prestazione;
il grado di invalidità è pari almeno al 40 per cento, ma inferiore al 50 per cento;
la condizione economica necessaria per determinare il caso di rigore secondo il diritto anteriore è adempiuta;
il quarto di rendita e la prestazione complementare annua assommano a un importo inferiore alla mezza rendita.
Le rendite corrispondenti a un grado d’invalidità inferiore al 40 per cento devono essere rivedute entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo articolo 28 (art. 17 cpv. 1 LPGA). Se dalla revisione risulta un grado d’invalidità del 331/3 per cento almeno e l’importo della rendita non ha subito alcuna modifica in base al capoverso 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 9 ottobre 1986 (2a revisione dell’AI), l’importo della rendita pagato fino allora continua a essere versato dall’assicurazione per l’invalidità all’assicurato che ha il suo domicilio e la sua dimora abituale in Svizzera fino a quando il suo grado d’invalidità è pari almeno al 331/3 per cento, ma inferiore al 50 per cento e la condizione economica necessaria per determinare il caso di rigore secondo il diritto anteriore è adempiuta.
La cassa di compensazione del Cantone di domicilio dell’avente diritto a una rendita è competente per l’esame del caso di rigore e il versamento delle rendite secondo i capoversi 2 e 3. Il Consiglio federale disciplina gli altri dettagli della procedura.
Garanzia dei diritti acquisiti riguardo alle rendite completive correnti Le rendite completive correnti continuano ad essere concesse alle condizioni del diritto anteriore anche dopo l’entrata in vigore della presente modifica di legge.
Garanzia dei diritti acquisiti riguardo alle rendite intere correnti Le rendite intere correnti versate per un grado d’invalidità del 662/3 per cento almeno continuano ad essere assegnate anche dopo l’entrata in vigore della 4a revisione dell’AI a tutti i beneficiari che in quel momento hanno già compiuto50 anni.
Tutte le altre rendite intere per un grado di invalidità inferiore al 70 per cento devono essere rivedute entro un anno dall’entrata in vigore della 4a revisione dell’AI.