Fonte

832.313.11

Ordinanza concernente la prevenzione degli infortuni alle molatrici

del 21 dicembre 1962 (Stato 10 dicembre 2002)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 83 capoverso1 della legge federale del 20 marzo 19811 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF),2 ordina:

I. Campo di applicazione e definizione

Art. 13 Campo di applicazione

La presente ordinanza si applica a tutte le imprese ai sensi dell’articolo 81 LAINF.

Art. 2 Definizione delle mole abrasive

Quali mole abrasive s’intendono, a senso di questa ordinanza, tutti i corpi di qualsiasi genere in rotazione, aventi lo scopo di abradere o di troncare.

II. Prescrizioni generali

Art. 3 Protezione degli occhi

Per ogni lavoro di molatura vanno prese tutte le disposizioni atte a proteggere gli occhi, mediante mezzi personali o, quando i lavori lo permettono, mediante schermi opportunamente fissati davanti alle aperture di molatura.

I mezzi di protezione personali, come occhiali o visiere, devono garantire un’azione protettiva corrispondente al pericolo. Per i lavori con le mole, che non possono essere ricoperte da una cuffia di protezione, detti mezzi personali devono integralmente consistere di materiale infrangibile.

RU 1962 1828

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003

Gli schermi di protezione devono impedire la proiezione di particelle abrasive in direzione degli occhi, essere fissati indipendentemente dalle cuffie e muniti di un vetro temprato o infrangibile. Se essi sono regolabili, la loro corsa va limitata tramite arresti, così da non poterli spostare al di fuori della loro posizione di protezione.

Art. 4 Iscrizioni

Sulle molatrici sono da indicare, con scrittura chiara e indelebile, i numeri dei giri dell’albero porta-mola.

Le mole devono portare delle indicazioni contenenti almeno i seguenti dati:

  1. nome o marca del fabbricante;

  2. finezza dei granuli abrasivi (grossezza di grana);

  3. contrassegno specificante la natura dell’agglomerante;

  4. numero di giri ammissibili (giri al minuto) allo stato nuovo;

  5. velocità periferica e indicazione d’ammissione dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Istituto), allorquando le velocità periferiche indicate all’articolo 15 capoverso 2 vengono superate.

Per le mole di un diametro di 100 mm e più le iscrizioni vanno fatte direttamente sulla mola o su delle targhe incollate o attaccate alla stessa. Per le mole aventi un diametro inferiore a 100 mm è sufficiente aggiungere un’etichetta per ciascun pacco di ogni singola specie.

Art. 5 Schermatura delle parti rotanti

Le parti rotanti delle macchine trovantisi nei posti accessibili o nel raggio di lavoro devono essere schermate.

Art. 6 Interruttore

Ogni macchina deve poter essere avviata e fermata indipendentemente da altre macchine.

Il dispositivo d’avviamento ed arresto va applicato a portata del servente, in modo da essere raggiunto e azionato con facilità. Le leve e i bottoni d’avviamento devono essere costruiti o assicurati in modo da evitare una messa in moto fortuita.

Art. 74 Installazioni elettriche

L’installazione elettrica deve essere conforme all’ordinanza del

30 marzo 19945 sulla corrente debole, all’ordinanza del 30 marzo 19946 sulla corrente forte, alle prescrizioni sugli impianti interni dell’Associazione svizzera degli elettrotecnici e alle prescrizioni dei distributori di elettricità obbligati al controllo.

III. Prescrizioni speciali

1. Macchine

Art. 8 Alberi portamola

Gli alberi porta-mola devono essere di acciaio avente una provata resistenza minima della classe St 60.11, foglio n. 10611 delle Norme della Società svizzera costruttori di macchine (Norme VSM).

Gli alberi devono avere un collare d’arresto o un terminale conico per la flangia lato avviamento; il tutto deve essere di un pezzo solo.

Il senso del filetto all’estremità dell’albero deve essere tale che il dado abbia a serrarsi in caso di eventuale scivolamento della mola.

I dati, usati per il serraggio delle mole, vanno avvitati all’albero su tutta la loro altezza.

Le estremità dell’albero che sporgono dal dado di più di un passo di vite, dopo aver applicato la più grossa mola prevista, come pure i perni per mandrini di prolungamento, vanno provvisti di un appropriato bossolo di protezione. I fori dell’albero per perni devono essere tali che non si possa introdurvi un dito.

Art. 9 Flange a. Costruzione in generale

Le mole montate su alberi lisci, la cui velocità periferica superi i

m/s, vanno fissate fra solide flange.

Le flange devono essere di materiale tenace, qualora la velocità periferica della mola superi i 12,5 m/s; la ghisa comune non è ammessa.

Flange accoppiate devono essere di diametro eguale e possedere una corona di appoggio.

Fra le mole con superficie ruvida e le flange vanno poste delle rondelle di carta o materiale affine, che permettano di compensare le ineguaglianze.

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L’uso di sottili rondelle di rame dolce o alluminio è permesso per le mole, usate per lavori di massima precisione, le cui superfici di appoggio sono rettificate in modo geometricamente esatto.

Art. 10 b. Costruzione particolare

in 1 Il diametro delle flange di fissaggio per le mole con superfici laterali piane deve essere al minimo 1/3 del diametro della mola nuova. Inoltre le flange devono rispondere alle seguenti esigenze:

  1. la corona d’appoggio deve presentare una larghezza di 1/20 del diametro della mola nuova;

  2. nelle flange a manicotto, il cui diametro è più grande di 1/3 del diametro della mola nuova, la larghezza della corona d’appoggio sopra il mozzo può essere ridotta; tuttavia la superficie di serraggio non deve diventare più piccola di quella delle normali flange. La corona d’appoggio deve essere alta almeno 25 mm, se l’avanzamento del pezzo è manuale.

Le flange di fissaggio per mole con superfici laterali coniche, secondo le Norme VSM, foglio n. 35331, devono avere la medesima forma della parte della mola sulla quale appoggiano. Inoltre le flange devono rispondere alle seguenti esigenze:

  1. il diametro delle flange di fissaggio dev’essere almeno eguale alla metà di quello della mola nuova, per quelle aventi un diametro fino a 300 mm. Per mole con un diametro superiore a 300 mm, il diametro della flangia va stabilito in base alla seguente formula: d = diametro della flangia di fissaggio in mm D = diametro della mola nuova in mm

  2. la corona d’appoggio deve avere una larghezza di 1/10 del diametro della mola nuova;

  3. lo spessore delle rondelle fra mola e flangia non deve superare i 2/1000 del diametro della mola.

Il diametro della flangia può essere scelto a volontà nei seguenti casi:

  1. per le mole con un diametro inferiore ai 50 mm;

  2. per le mole su macchine ad avanzamento meccanico del pezzo e a struttura idonea a trattenere efficacemente le schegge in caso di rottura della mola.

Usando flange a incastramento per mole frontali bisogna:

a. cementare la mola o fissarla in altro modo sicuro;

  1. far entrare la mola nella flangia al minimo tanto quanto lo spessore del suo fondo;

  2. che la parte della mola entrante nella flangia incastrata e l’orlo della flangia siano cilindriche.

Art. 11 Cuffie di protezione

Alle mole nuove aventi una velocità periferica superiore ai 12,5 m/s e con un diametro di più di 100 mm, vanno applicate delle cuffie di protezione di materiale tenace; la ghisa comune non è ammessa. La cuffia deve garantire una sufficiente protezione contro un contatto fortuito con la mola.

Qualora la velocità periferica della mola nuova oltrepassi i 12,5 m/s, il suo diametro superi i 150 mm e l’avanzamento del pezzo avvenga a mano, la cuffia, citata nel capoverso1, deve poter trattenere le schegge in caso di rottura della mola, nonchè lasciarsi regolare in rispetto all’usura della medesima, senza perdita di tempo apprezzabile.

Le cuffie devono poter essere accostate alla mola fino a1 mm, allorquando si possa presumere che il pezzo da lavorare si inceppi fra mola e parti fisse.

Le macchine, con le quali devono essere eseguiti lavori che richiedono l’allontanamento temporaneo della cuffia di protezione, vanno munite di flange, secondo l’articolo 10 capoverso 2 o 4, e di adeguate mole.

Art. 12 Poggiapezzi

I supporti usati per l’appoggio dei pezzi da lavorare devono essere applicati in modo regolabile. Essi devono poter essere accostati il più possibile alla mola senza perdita di tempo apprezzabile.

Art. 13 Velocità variabili

Le macchine a velocità variabile devono essere provviste di un dispositivo che renda impossibile inserire una velocità troppo elevata, allorquando l’avanzamento del pezzo, o inversamente della mola, avviene a mano.

Art. 14 Magneti di fissaggio

Gli elettromagneti o i dispositivi di fissaggio a magneti permanenti vanno muniti con uno dei dispositivi di sicurezza sottoelencati, alfine di evitare la proiezione, al difuori della zona della macchina, di pezzi da lavorare insufficientemente aderenti:

  1. dispositivo di bloccaggio che renda impossibile l’avvicinamento della mola al pezzo, rispettivamente di quest’ultimo alla mola, fintanto che il campo magnetico non sia sufficientemente forte;

  2. dispositivo di bloccaggio che renda impossibile l’avvicinamento della mola al pezzo, rispettivamente di quest’ultimo alla mola, fintanto che il flusso magnetico del dispositivo a magnete permanente non sia chiuso;

  3. lamiere di protezione disposte in modo adeguato.

2. Mole abrasive

Art. 15 Coefficiente di sicurezza contro la rottura

Ogni mola deve avere un coefficiente di sicurezza contro la rottura corrispondente allo scopo d’uso, ossia:

  1. di 2, per le mole utilizzate su delle macchine, dove l’avanzamento del pezzo verso la mola, o di quest’ultima verso il pezzo, avviene meccanicamente e in quelle dove le mole sono racchiuse in modo tale che le schegge vengono trattenute all’interno della macchina in caso di rottura della mola;

  2. di 3, per le mole utilizzate su delle macchine, dove l’avanzamento del pezzo verso la mola, o inversamente, avviene meccanicamente;

  3. di 3½, per le mole ad avanzamento manuale del pezzo;

  4. di 4, per le molatrici ad avanzamento manuale della mola (molatrici portatili);

  5. di5, per mole sottili, rinforzate con tessuto.

La resistenza della mola va comprovata con un certificato allestito da un laboratorio neutrale di prova dei materiali, qualora la velocità periferica sia superiore a:

  1. 16 m/s, per le mole di pietra naturale e quelle di materia artificiale agglomerate a freddo (agglomerati abrasivi alla magnesite o al cemento di fusione);

  2. 35 m/s, per le mole ad agglomerante ceramico, al silicato o alla gomma;

  3. 45 m/s, per le mole a base di resine sintetiche;

  4. 80 m/s, per mole troncatrici, montate su macchine rigide.

Le mole abrasive non devono essere usate, per nessun motivo, ad un regime superiore al numero dei giri indicati dal costruttore, anche se questo è inferiore alle corrispondenti velocità periferiche citate al capoverso 2 lettere a a d.

Art. 16 Equilibramento

Vanno usate solo le mole abrasive equilibrate dal costruttore secondo lo scopo del loro uso.

Il foro della mola deve risultare tale che questa possa essere facilmente infilata sull’albero, senza tuttavia presentare un eccessivo gioco.

Art. 17 Mole abrasive a superficie discontinua e anelli abrasivi

Di regola, l’avanzamento dei pezzi deve avvenire meccanicamente per le mole abrasive con superficie discontinua, come mole a segmenti, anelli a incastri e simili. Tuttavia è permesso effettuare tale operazione a mano se la superficie di lavoro della mola sporge al massimo di1 mm dalla tavola di guida, e quest’ultima sia sufficientemente lunga da guidare in modo efficace il pezzo da lavorare fino a molatura terminata. Lo spazio fra la tavola di guida e la mola non deve superare

mm.

Gli anelli abrasivi devono essere usati solo se è possibile garantire un lavoro senza scosse.

Art. 18 Mole abrasive con gambo direttamente fissato

Le mole con gambo direttamente fissato mediante mastici devono avere un diametro non superiore a 100 mm.

Il gambo dev’essere d’acciaio di massima resistenza, avente un coefficiente d’allugamento il più grande possibile.

Se il gambo non può essere innestato in modo che la mola venga a trovarsi immediatamente vicino al dispositivo di serraggio, le massime velocità periferiche menzionate sotto l’articolo 15 vanno ridotte.

3. Trattamento delle mole abrasive

Art. 19 Rettifica delle mole

La rettifica delle mole deve avvenire solo con attrezzature speciali, alfine di permettere una lavorazione della mola senza provocare una sua significante sollecitazione.

Gli apparecchi di rettifica con utensili rotativi vanno muniti di cuffie di protezione che trattengono le schegge in caso di rottura degli utensili.

La rettifica di mole con superficie abrasiva discontinua deve avvenire con guida meccanica dell’utensile.

Art. 20 Martellinatura delle mole

La martellinatura delle mole abrasive di qualsiasi specie è vietata.

Art. 21 Molatura ad umido

Al termine della molatura ad umido le mole a riposo non devono rimanere immerse nel liquido refrigerante.

4. Uso dei dispositivi di protezione

Art. 22

I dispositivi di protezione devono essere sempre tenuti in perfetto stato e costantemente adeguati alla mola, in relazione al consumo di questa. Essi devono essere regolati per ogni lavoro in modo da garantire il massimo grado di protezione.

IV. Disposizioni transitorie, penali e finali

Art. 23 Adattamento a macchine già esistenti

Per l’adattamento delle molatrici già esistenti alle disposizioni della presente ordinanza viene accordato il termine transitorio di tre anni. L’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni può prolungare detto termine a cinque anni, allorquando si rendono necessari elevati acquisti o vaste trasformazioni.

Art. 247 Deroghe e misure speciali

L’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni può, in casi speciali, consentire deroghe alle disposizioni della presente ordinanza o prescrivere altre misure.

Art. 258 Sanzioni penali e misure coercitive

Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono soggette alle pene e alle misure coercitive di cui agli articoli 92, 112 e 113 LAINF.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1963.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003

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