837.0
Legge federale su l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
(Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI1)
del 25 giugno 1982 (Stato 13 dicembre 2005)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34ter capoverso 1 lettere a e c nonché 34novies della Costituzione federale 2;3 visto il messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 19804, decreta:
Titolo primo:5 Applicabilità della LPGA
Art. 1
Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all’indennità per insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
L’articolo 21 LPGA non è applicabile. L’articolo 24 capoverso 1 LPGA non è applicabile al diritto a prestazioni arretrate.7
Ad eccezione degli articoli 32 e 33, la LPGA8 non si applica alla concessione di sussidi per provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro.9 RU 1982 2184
Nuova abbreviazione giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325). Di questa modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.
[CS 1 3; RU 1976 2001]. Alle disposizioni menzionate corrispondono ora gli art. 110 cpv. 1 lett. a e c nonché 114 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. della LF del23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).
Introdotto dal n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 Titolo 1a:10 Scopo
Scopo della presente legge è di garantire agli assicurati un’adeguata compensazione della perdita di guadagno a causa di:
disoccupazione
lavoro ridotto;
intemperie;
insolvenza del datore di lavoro.
La legge si prefigge di prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro.12 Titolo secondo: Contributi
Art. 2 Obbligo di pagare i contributi
È tenuto a pagare i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione):
il salariato (art. 10 LPGA13 che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un’attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 194614 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
il datore di lavoro (art. 11 LPGA) che deve pagare contributi giusta l’articolo 12 LAVS.15 2 Sono esonerati dall’obbligo di pagare i contributi:
i lavoratori che pagano i contributi all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) per mezzo di marche;
16 i membri della famiglia occupati nell’azienda, giusta l’articolo 1a capoverso 2 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 195217 sugli assegni familiari nell’agricoltura, che sono parificati agli agricoltori indipendenti.
Originario Tit. 1.
Originario art. 1.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
i lavoratori, dalla fine del mese in cui hanno raggiunto l’età determinante per il diritto ad una rendita semplice di vecchiaia secondo la legislazione AVS;
i datori di lavoro per i salari pagati alle persone di cui alle lettere a–c;
i disoccupati per le indennità secondo l’articolo 22a capoverso 1 e le casse di disoccupazione per la quota corrispondente del datore di lavoro.
Art 2a18 Contributi volontari
I funzionari internazionali che, in virtù di uno scambio di lettere con un’organizzazione internazionale concernente lo statuto dei funzionari internazionali di cittadinanza svizzera riguardo alle assicurazioni sociali svizzere19, non sono assicurati in virtù della LAVS20 possono pagare contributi.
Art. 321 Calcolo dei contributi e aliquote di contribuzione
I contributi sono calcolati per ogni rapporto di lavoro sul salario determinante giusta la legislazione AVS.
L’aliquota di contribuzione ammonta al 2 per cento sino al guadagno massimo mensile assicurato determinante per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
I contributi sono a carico per metà dei datori di lavoro e per metà dei lavoratori. I lavoratori il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo di pagare i contributi (art. 6 LAVS22 pagano il contributo intero.
Qualora la durata dell’occupazione sia inferiore a un anno, l’importo annuo massimo del guadagno assicurato è calcolato proporzionalmente. Il Consiglio federale determina il tasso di conversione.
Art. 423
Art. 5 Pagamento dei contributi
Il datore di lavoro deduce la quota del contributo del lavoratore ad ogni pagamento del salario e la versa, con la propria, alla competente cassa di compensazione AVS.
Introdotto dal n. 2 dell’all. della LF del23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Abrogato dal
I lavoratori i cui datori di lavoro non sono soggetti all’obbligo di contribuzione pagano i loro contributi unitamente a quelli dell’AVS alla cassa di compensazione AVS, alla quale sono affiliati.
Art. 625 Prescrizioni applicabili della legislazione AVS
Salvo disposizione contraria della presente legge, in materia di contributi è applicabile per analogia la legislazione AVS tenuto conto delle rispettive deroghe alla Titolo terzo: Prestazioni
Capitolo 1 Generi di prestazioni
Art. 727
Per prevenire e combattere la disoccupazione, l’assicurazione versa contributi finanziari in favore di:
una consulenza e un collocamento efficienti;
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per gli assicurati;
altri provvedimenti nel quadro della presente legge.28 2 Essa versa le seguenti prestazioni:
indennità di disoccupazione;
...29
indennità per lavoro ridotto;
indennità per intemperie;
indennità nel caso d’insolvenza del datore di lavoro (indennità per insolvenza).
Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
Capitolo 2 Indennità di disoccupazione
Sezione 1 Diritto
Art. 8 Presupposti del diritto
L’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione, se:
è disoccupato totalmente o parzialmente (art. 10);
ha subìto una perdita di lavoro computabile (art. 11);
risiede in Svizzera (art. 12);
30 ha terminato la scuola dell’obbligo, ma non ha raggiunto l’età AVS e non percepisce ancora una rendita di vecchiaia AVS;
ha compiuto o è liberato dall’obbligo di compiere il periodo di contribuzione (art.13 e 14);
è idoneo al collocamento (art. 15) e
soddisfa le prescrizioni sul controllo (art. 17).
Il Consiglio federale disciplina i presupposti del diritto all’indennità per le persone che, prima di essere disoccupate, erano occupate come lavoratori a domicilio. Può derogare all’ordinamento generale previsto nel presente capitolo soltanto nella misura richiesta dalle peculiarità del lavoro a domicilio.
Art. 9 Termini quadro
Per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.31
Il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno.
Se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l’assicurato pretende di nuovo l’indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge non disponga altrimenti.32
Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
Art. 9a33 Termini quadro dopo l’avvio di un’attività indipendente senza l’aiuto dell’assicurazione contro la disoccupazione
Il termine quadro per la riscossione della prestazione da parte di un assicurato che ha intrapreso un’attività lucrativa indipendente senza aver ricevuto le prestazioni previste negli articoli 71a–71d è prolungato di due anni se:
l’assicurato intraprende l’attività lucrativa indipendente durante un termine quadro; e
al momento in cui cessa l’attività lucrativa indipendente e a causa di questa attività, l’assicurato non adempie i presupposti di un periodo di contribuzione sufficiente.
Il termine quadro per il periodo di contribuzione di un assicurato che ha intrapreso un’attività lucrativa indipendente senza aver ricevuto prestazioni è prolungato della durata dell’attività indipendente, ma al massimo di due anni.
Le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il numero massimo fissato nell’articolo 27.
Art. 9b34 Termini quadro in caso di periodo educativo
Il termine quadro per la riscossione della prestazione da parte di un assicurato che si è dedicato all’educazione dei figli è prolungato di due anni se:
un termine quadro correva all’inizio del periodo in cui l’assicurato si è dedicato all’educazione di un figlio di età inferiore ai dieci anni; e
al momento del riannuncio, l’assicurato non ha adempiuto i presupposti di un periodo di contribuzione sufficiente.
Se all’inizio del periodo in cui si è dedicato all’educazione di un figlio di età inferiore ai dieci anni non correva alcun termine quadro per la riscossione della prestazione, il termine quadro per il periodo di contribuzione di un assicurato che si è dedicato all’educazione dei figli è di quattro anni.
La nascita di un nuovo figlio comporta un prolungamento di due anni al massimo del termine quadro di cui al capoverso 2.
I capoversi 1–3 sono applicabili, per lo stesso periodo educativo, a uno solo dei due genitori e per un solo figlio.
Le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il numero massimo fissato nell’articolo 27.
Il Consiglio federale disciplina le condizioni alle quali il prolungamento dei termini quadro di cui ai capoversi 1 e 2 è applicabile anche in caso di collocamento di fanciulli in vista dell’adozione.
Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
Art. 10 Disoccupazione
È considerato totalmente disoccupato chi non è vincolato da un rapporto di lavoro e cerca un’occupazione a tempo pieno.
È considerato parzialmente disoccupato chi:
non è vincolato da alcun rapporto di lavoro e cerca unicamente un’occupazione a tempo parziale oppure;
un’occupazione a tempo parziale e cerca un’occupazione a tempo pieno oppure un’altra occupazione a tempo parziale.
Non è considerato parzialmente disoccupato il lavoratore il cui tempo normale di lavoro è stato temporaneamente ridotto (lavoro ridotto).35
La persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente disoccupata soltanto quando si è annunciata all’ufficio del lavoro del suo domicilio per essere collocata.
La sospensione provvisoria da un rapporto di servizio di diritto pubblico è equiparata alla disoccupazione qualora contro la disdetta data dal datore di lavoro sia pendente un ricorso con effetto sospensivo.
Art. 11 Perdita di lavoro computabile
La perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita di guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.
...36
Non è computabile la perdita di lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.
L’indennità di vacanze che l’assicurato ha ricevuto alla cessazione del rapporto di lavoro o che era compresa nel salario non influisce sulla computabilità della perdita di lavoro. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per casi speciali.37
Il Consiglio federale regola il computo della perdita di lavoro in caso di sospensione provvisoria da un rapporto di servizio di diritto pubblico (art. 10 cpv. 4).
Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
Art. 11a38 Prestazioni volontarie del datore di lavoro in caso di scioglimento del rapporto di lavoro
La perdita di lavoro non è computabile, finché prestazioni volontarie del datore di lavoro coprono la perdita di guadagno risultante dallo scioglimento del rapporto di
Le prestazioni volontarie del datore di lavoro sono considerate in quanto superano l’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso 2.
Il Consiglio federale disciplina le eccezioni se le prestazioni volontarie sono destinate alla previdenza professionale.
Art. 1239 Stranieri residenti in Svizzera
In deroga all’articolo 13 LPGA40, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l’esercizio di un’attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale.
Art. 13 Periodo di contribuzione
Ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione.41
Sono parimente computati:
i periodi in cui l’assicurato esercita un’attività dipendente prima di aver raggiunto l’età dalla quale deve pagare contributi AVS;
42 i servizi militari, civili e di protezione civile svizzeri e i corsi obbligatori di economia domestica di almeno 3 settimane consecutive a giornata intera;
43 i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA44 o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi contributi;
45 le interruzioni di lavoro dovute a maternità (art. 5 LPGA), purché prescritte nelle norme sulla protezione del lavoratore o convenute nei contratti collettivi di lavoro.
Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
Nuovo testo del cpv. giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
Nuovo testo giusta il n. 13 dell’all. alla LF del 16 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).
Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
Per impedire la riscossione ingiustificata e simultanea di prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale e di indennità di disoccupazione, il Consiglio federale può derogare alle regole concernenti il computo dei periodi di contribuzione per le persone che sono state pensionate prima del raggiungimento dell’età di cui all’articolo 21 capoverso 1 LAVS47, ma che intendono continuare a esercitare un’attività lucrativa dipendente.48
Il Consiglio federale può disciplinare il computo e la durata dei periodi di contribuzione tenendo conto delle condizioni particolari degli assicurati divenuti disoccupati alla fine di un’attività in una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di posto di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata.49
I particolari sono disciplinati mediante ordinanza.50
Art. 14 Esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione
Sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi:
formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che durante almeno 10 anni siano state domiciliate in Svizzera;
malattia (art. 3 LPGA51, infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;
soggiorno in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto o d’educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo52 2 Sono parimenti esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità (art. 8 LPGA) o morte del coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita d’invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un’attività dipendente.53 Questa norma è applicabile soltanto se l’evento corrispondente non risale a più di un
Introdotti dal n. I della LF del23 giu. 1995 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312). Abrogati
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3472 3474; FF 2002 715).
anno e la persona interessata dall’insorgere di questo evento era domiciliata in Svizzera.54
Gli Svizzeri che rimpatriano dopo un soggiorno di oltre un anno in uno Stato che non è membro né della Comunità europea né dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono esentati per un anno dall’adempimento del periodo di contribuzione, purché possano certificare di avere svolto un’attività dipendente all’estero. Alle stesse condizioni sono esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell’AELS il cui permesso di domicilio non è scaduto. Il Consiglio federale stabilisce inoltre a quali condizioni gli stranieri il cui permesso di domicilio non è scaduto e che non sono cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o dell’AELS e il cui permesso di domicilio non è scaduto, sono esentati dall’adempimento del periodo di contribuzione se rientrano in Svizzera dopo un soggiorno all’estero di oltre un anno.55
...56
Art. 15 Idoneità al collocamento
Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un’occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.58
Gli impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in condizione equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro infermità, potrebbe essere loro assegnata un’occupazione adeguata. Il Consiglio federale disciplina il coordinamento con l’assicurazione per l’invalidità.
Il servizio cantonale, se esistono dubbi considerevoli sulla capacità lavorativa di un disoccupato, può ordinare un esame da parte di un medico di fiducia, a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione.
L’assicurato che, autorizzato dal servizio cantonale, esercita volontariamente un’attività nell’ambito di progetti per disoccupati è considerato idoneo al collocamento.59
Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF dell’8 ott. 1999 concernente l’Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).
Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell’Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell’AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685 700; FF 2001 4435).
Introdotti dal n. I della LF del23 giu. 1995 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312). Abrogati
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
Art. 1660 Occupazione adeguata
Al fine di ridurre il pregiudizio, l’assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione.
Non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall’obbligo di accettazione un’occupazione che:
non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;
non tiene convenientemente conto delle capacità e dell’attività precedente dell’assicurato;
non è conforme all’età, alla situazione personale o allo stato di salute dell’assicurato;
compromette considerevolmente la rioccupazione dell’assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
è svolta in un’azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;
necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l’adempimento dell’obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell’assicurato;
implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l’ambito dell’occupazione garantita;
è svolta in un’azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
procura all’assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l’assicurato riceva prestazioni compensative giusta l’articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l’ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un’occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato.
Se l’assicurato ha una capacità lavorativa ridotta, il capoverso 2 lettera a non è applicabile. Un’attività la cui rimunerazione è inferiore a ciò che dovrebbe essere in base alla capacità lavorativa ridotta è esclusa dall’obbligo di accettazione.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
Art. 1761 Obblighi dell’assicurato e prescrizioni di controllo
L’assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l’aiuto dell’ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Egli deve poter comprovare tale suo impegno.
L’assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l’indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.62
L’assicurato è tenuto ad accettare l’occupazione adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a:
63 partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento;
64 partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5; e
fornire i documenti necessari per valutare l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza di un’occupazione.
Il Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro obblighi gli assicurati di lunga durata e di una certa età.
L’ufficio del lavoro può, in singoli casi, indirizzare l’assicurato a istituzioni pubbliche o di pubblica utilità idonee per consultazioni di ordine professionale, sociale o psicologico, se accertato che questa misura è sensata. Queste istituzioni ricevono un’indennità stabilita dall’ufficio di compensazione.
Sezione 2 Indennità
Art. 18 Periodi di attesa65
Il diritto all’indennità inizia dopo un periodo di attesa di cinque giorni di disoccupazione controllata.66
Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
Per evitare casi di rigore, il Consiglio federale eccettua dal periodo di attesa determinati gruppi di assicurati.67
Le persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione (art. 14) possono riscuotere per la prima volta l’indennità di disoccupazione nel termine quadro soltanto dopo un periodo di attesa di 12 mesi al massimo stabilito dal Consiglio federale. Questo periodo di attesa speciale si aggiunge al periodo di attesa generale fissato nel capoverso 1.68
Se l’assicurato diventa disoccupato alla fine di un’attività stagionale o alla fine di un’attività in una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di posto di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata, la perdita di lavoro non è computata durante un periodo di attesa stabilito dal Consiglio federale.69
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Art. 18a72 Periodo di controllo
Il Consiglio federale stabilisce il periodo di controllo.
Art. 18b73 Lavoratori a domicilio
Il Consiglio federale disciplina in che modo deve essere determinato il diritto all’indennità per le persone che, prima di essere disoccupate, erano occupate come lavoratori a domicilio. Può derogare all’ordinamento generale previsto nel presente capitolo soltanto nella misura richiesta dalle peculiarità del lavoro a domicilio.
Art. 18c74 Prestazioni di vecchiaia
Le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale sono dedotte dall’indennità di disoccupazione.
Introdotto dal n. I del DF del 16 dic. 1994 concernente provvedimenti di risanamento nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione (RU 1994 3098; FF 1994 V 530). Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Abrogato dal
Introdotto dal n. I 12 della LF dell’8 ott. 1999 concernente l’Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092). Abrogato dal
Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
Il capoverso 1 si applica anche alle persone che percepiscono una prestazione di vecchiaia, sia che si tratti di una prestazione ordinaria o di una prestazione di pensionamento anticipato, da un’assicurazione estera obbligatoria o facoltativa per la vecchiaia.
Art. 1975
Art. 20 Esercizio del diritto all’indennità
Il disoccupato fa valere il diritto all’indennità presso una cassa di sua scelta. Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 9 cpv. 2) non è ammissibile un mutamento di cassa. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.
Il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro del suo ultimo datore di lavoro. Questi lo consegna al disoccupato quando lascia il suo servizio. Se l’assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il datore di lavoro deve trasmettergli l’attestato, su domanda, entro una settimana.
Il diritto si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo, cui si riferisce. Le indennità che non sono state riscosse decadono tre anni dopo la fine del periodo di controllo.
...76
Art. 21 Forma dell’indennità di disoccupazione
L’indennità di disoccupazione è pagata come indennità giornaliera. Per una settimana sono pagate cinque indennità giornaliere.
Art. 22 Importo dell’indennità giornaliera
L’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve inoltre un supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli e per la loro formazione, convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto se si trovasse in un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se durante la disoccupazione non sono versati gli assegni per i figli.77
Ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli;
78 beneficiano di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e
79 non sono invalidi (art. 8 LPGA80.81 3 Il Consiglio federale adegua l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS.82 4 a 5 ...83
Art. 22a84 Contributi alle assicurazioni sociali
L’indennità di disoccupazione è considerata salario determinante ai sensi della
La cassa deduce dall’indennità la quota dei contributi del lavoratore e la versa alla competente cassa di compensazione AVS unitamente alla quota, a suo carico, del datore di lavoro. Il Consiglio federale può disciplinare la procedura in deroga alle disposizioni della LAVS.
La cassa deduce inoltre dall’indennità la quota di contributi della previdenza professionale al fine di garantire la protezione assicurativa in caso di decesso o invalidità dell’assicurato e la versa, con la quota del datore di lavoro che essa prende a carico, all’istituto collettore della previdenza professionale. Il Consiglio federale stabilisce l’importo dei contributi in base a principi attuariali e disciplina la procedura.87
Inoltre, la cassa deduce dall’indennità due terzi al massimo del premio dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali e li versa, con il terzo a suo carico, all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni.88 Nessun premio viene prelevato per i giorni di attesa e di sospensione. Il Consiglio federale disciplina i particolari e la procedura.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
Abrogati dal n. I della LF del23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
Entra in vigore il 1° lug. 1997 (RU 1997 60 II 1).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
Art. 23 Guadagno assicurato
È considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA89 corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.90 Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.91
Per gli assicurati che riscuotono un’indennità di disoccupazione dopo il compimento del tirocinio e per le persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione, il Consiglio federale stabilisce importi forfetari quale guadagno assicurato. Esso tiene conto in particolare dell’età, del livello di formazione nonché delle circostanze che hanno indotto l’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione (art. 14).92
Se persone che sono state esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione hanno esercitato un’attività soggetta a contribuzione per almeno 12 mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione, il guadagno assicurato è calcolato in base al salario percepito e all’importo forfetario ridotto proporzionalmente al tasso di occupazione.93
Il guadagno accessorio non è assicurato. È considerato tale ogni guadagno che un assicurato trae da un’attività dipendente esercitata fuori del tempo normale di lavoro o da un’attività esercitata fuori del quadro ordinario di un’attività lucrativa indipendente.
Se il calcolo del guadagno assicurato si basa su un guadagno intermedio che l’assicurato ha ottenuto durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3), i pagamenti compensativi (art. 24) sono presi in considerazione per il calcolo del guadagno assicurato come se fossero soggetti a contribuzione, per quanto il guadagno intermedio raggiunga il limite minimo conformemente al capoverso 1.94
L’importo dei pagamenti compensativi da prendere in considerazione non deve superare l’importo del guadagno intermedio ottenuto durante il periodo di controllo.95
Nuovo testo del per. giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
Art. 2496 Computo del guadagno intermedio
È considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente.97
...98
È considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art.23 cpv. 3) non è preso in considerazione.
Per i rapporti di lavoro ripresi entro un anno dalle due parti o continuati dopo una disdetta causata da una modifica del contratto di lavoro, il Consiglio federale decide sulla computabilità del guadagno intermedio.99
Il diritto alla compensazione della perdita di guadagno sussiste al massimo durante i primi 12 mesi di un’attività lucrativa secondo il capoverso 1; esso sussiste durante due anni al massimo nel caso di assicurati che hanno un obbligo di mantenimento nei confronti dei figli o che hanno più di 45 anni.100
Se, per evitare la disoccupazione, l’assicurato accetta, per almeno un intero periodo di controllo, un lavoro a tempo pieno la cui retribuzione è inferiore all’indennità di disoccupazione, l’articolo 11 capoverso 1 non è applicabile durante il periodo di cui al capoverso4.101
Art. 25102
Art. 26103 Indennità in caso di servizio militare, servizio civile e di protezione civile
Se un disoccupato presta servizio militare svizzero, eccettuata la scuola reclute e i servizi d’avanzamento, oppure servizio civile svizzero per non più di 30 giorni, oppure servizio di protezione civile svizzero e se la sua indennità per perdita di gua-
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 100 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 101 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 103 Nuovo testo giusta il n. 13 dell’all. alla LF del 16 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).
dagno è inferiore all’indennità di disoccupazione che potrebbe riscuotere senza la prestazione del servizio, l’assicurazione contro la disoccupazione gli paga la differenza, fintanto che non ha riscosso tutte le indennità che può pretendere secondo l’articolo 27.
Art. 27104 Numero massimo di indennità giornaliere
Entro il termine quadro per la riscossione (art. 9 cpv. 2), il numero massimo di indennità giornaliere è determinato in base all’età dell’assicurato e al periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3).
L’assicurato ha diritto a:
400 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi in totale;
520 indennità giornaliere al massimo se ha compiuto 55 anni e può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 18 mesi;
520 indennità giornaliere al massimo se: 1. riceve una rendita di invalidità dell’assicurazione invalidità o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ovvero se ha chiesto di ricevere una tale rendita e la sua richiesta non sembra priva di possibilità di successo, e 2. può comprovare un periodo di contribuzione di almeno 18 mesi.
Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere e prolungare di due anni al massimo il termine quadro per la riscossione per gli assicurati divenuti disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell’età che dà diritto alla rendita AVS e il cui collocamento risulta generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro.
Le persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione hanno diritto a 260 indennità giornaliere al massimo.
In un Cantone colpito da una disoccupazione elevata, il Consiglio federale può, su richiesta del Cantone interessato, aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere di cui al capoverso 2 lettera a se detto Cantone partecipa alle spese nella misura del20 per cento; questo aumento deve essere limitato ogni volta a sei mesi. Tale provvedimento può essere applicato anche solo a una regione rilevante del Cantone.
Art. 28 Indennità giornaliera nel caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta
Gli assicurati la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per malattia (art. 3 LPGA105, infortunio (art. 4 LPGA) o gravidanza e che non possono pertanto adempiere le prescrizioni di con- 104 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 trollo hanno diritto all’intera indennità giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. Questo diritto dura al massimo sino al 30° giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale o parziale al lavoro ed è limitato a44 indennità giornaliere entro il termine quadro.106
Le indennità giornaliere dell’assicurazione contro le malattie o gli infortuni, se compensative della perdita di guadagno, sono dedotte dall’indennità di disoccupazione.108
Il Consiglio federale disciplina i particolari. Stabilisce segnatamente il termine per l’esercizio del diritto e le conseguenze di un esercizio tardivo.
I disoccupati, la cui capacità lavorativa continua ad essere temporaneamente ridotta dopo esaurimento del loro diritto secondo il capoverso 1, hanno diritto, in quanto tale capacità ridotta non impedisca il loro collocamento e ove adempiano gli altri presupposti, all’intera indennità giornaliera, se la capacità lavorativa è di almeno il
per cento, e alla mezza indennità, se la capacità lavorativa è di almeno il 50 per cento.
Il disoccupato deve comprovare la sua incapacità, rispettivamente la sua capacità lavorativa con un certificato medico. Il servizio cantonale o la cassa può in ogni caso ordinare una visita da parte di un medico di fiducia, a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 29 Dubbi circa le pretese derivanti dal contratto di lavoro
Se sussistono dubbi giustificati circa l’esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell’assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario o il risarcimento ai sensi dell’articolo 11 capoverso 3, oppure circa il soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l’indennità di disoccupazione.109
Con il pagamento, le pretese dell’assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, passano alla cassa nel limite dell’indennità giornaliera da essa versata.110 La cassa non può rinunciare a far valere i suoi diritti, salvo che il giudice che ha dichiarato il fallimento abbia ordinato la sospensione della procedura (art. 230 LF dell’11 aprile 1889111 sulla esecuzione e sul fallimento, LEF). L’ufficio di compensazione può inoltre autorizzare la cassa e rinunciare a far valere i suoi diritti se la pretesa si 106 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 107 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). Abrogato dal n. 5 dell’all. alla LF del 3 ott. 2003, con effetto dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429 1437; FF 2202 6713, 2003 1014 2529). 108 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 109 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 110 Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 rivela in seguito manifestamente ingiustificata o se la sua esecuzione forzata occasiona spese sproporzionate.112
Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali la cassa può rinunciare a far valere il credito, nel caso in cui il datore di lavoro debba essere escusso all’estero.
Sezione 3 Sanzioni113
Art. 30 Sospensione del diritto all’indennità114
L’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se:
è disoccupato per propria colpa;
ha rinunciato a detrimento dell’assicurazione contro la disoccupazione a pretese di salario o di risarcimento verso l’ultimo datore di lavoro;
non fa il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata;
115 non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo;
ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l’obbligo di informare o di annunciare, oppure
ha indebitamente ottenuto o tentato di ottenere l’indennità di disoccupazione.
116 durante la fase di progettazione ha ricevuto indennità giornaliere (art. 71a cpv. 1) e, terminata questa fase, non è in grado per colpa sua di intraprendere un’attività lucrativa indipendente.
Il servizio cantonale pronuncia le sospensioni di cui al capoverso 1 lettere c117, d e g, nonché secondo il capoverso 1 lettera e qualora sia stato violato l’obbligo di informare o di annunciare rispetto ad esso o all’ufficio del lavoro. Negli altri casi decidono le casse.118 112 Nuovo testo dei per. 2 e 3 giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131: FF 1989 III 325). 113 Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 114 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 115 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 116 Introdotta dal n. I della LF del23 giu. 1995 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312). Nuovo 117 Vedi anche il n. III cpv. 2 delle disp. fin della modificazione del 6 nov. 1996 (RS 837.02 in fine). 118 Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
La sospensione vale soltanto per i giorni in cui il disoccupato soddisfa i presupposti per il diritto all’indennità. Il numero dei giorni di sospensione è computato nel numero massimo di indennità giornaliere giusta l’articolo 27. La durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni al massimo.119 L’esecuzione della sospensione decade sei mesi dopo l’inizio del termine di sospensione.120
Il Consiglio federale può prescrivere una durata minima di sospensione.121
Se una cassa non sospende un disoccupato dal diritto all’indennità, pur esistendone un motivo, la sospensione è decisa dal servizio cantonale.
Capitolo 3 Indennità per lavoro ridotto
Art. 31 Presupposti del diritto
I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a un’indennità per lavoro ridotto se:
123 sono soggetti all’obbligo di contribuzione all’assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l’età minima per l’obbligo di contribuzione nell’AVS;
la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro.
Per verificare i presupposti del diritto di cui al capoverso 1 lettera d, in casi eccezionali può essere effettuata un’analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.124 119 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 120 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 121 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 122 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 1995 (RU 1996 273, 1997 60 II 1; FF 1994 I 312). Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 123 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 124 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
Il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie sull’indennità per lavoro ridotto:
per i lavoratori a domicilio;
per i lavoratori il cui tempo di lavoro è variabile entro limiti stabiliti per contratto.125 3 Non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:
i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;
le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.
Art. 32 Perdita di lavoro computabile
Una perdita di lavoro è computabile se:
e dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.
Per ogni periodo di conteggio, dalla perdita di lavoro computabile è dedotto un periodo d’attesa di tre giorni al massimo, stabilito dal Consiglio federale.126
Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.127
Il Consiglio federale disciplina a quali condizioni un settore d’esercizio è parificato a un’azienda.
È considerato periodo di conteggio ogni periodo di un mese o di quattro settimane consecutive.
125 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 126 Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 127 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
Art. 33 Perdita di lavoro non computabile
Una perdita di lavoro non è computabile:
se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
se è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d’occupazione;
in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.
Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.128
Art. 34 Calcolo dell’indennità per lavoro ridotto
L’indennità per lavoro ridotto ammonta all’80 per cento della perdita di guadagno computabile.
Determinante, fino al limite massimo valido per il calcolo dei contributi (art. 3), è il salario, convenuto contrattualmente, dell’ultimo periodo salariale prima dell’inizio del lavoro ridotto. Sono compresi le indennità per vacanze e gli assegni contrattuali periodici, purché non continuino ad essere versati durante il periodo di lavoro ridotto o non costituiscano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.129 È tenuto conto degli aumenti salariali, convenuti mediante contratto collettivo di lavoro e subentranti durante il periodo di lavoro ridotto.
Il Consiglio federale stabilisce le basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario.
128 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 129 Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
Art. 35 Durata massima dell’indennità per lavoro ridotto
L’indennità per lavoro ridotto è pagata, in un periodo di due anni, durante al massimo dodici periodi di conteggio. Tale termine biennale vale per l’azienda e decorre dal primo giorno del primo periodo di conteggio in cui è pagata l’indennità per lavoro ridotto.130
La perdita di lavoro può ammontare ad oltre l’85 per cento dell’orario normale di lavoro dell’azienda per quattro periodi di conteggio al massimo.131
Nel caso di disoccupazione persistente e rilevante, il Consiglio federale può prolungare la durata massima delle prestazioni, in generale o per singole regioni o rami economici colpiti in modo particolarmente rigoroso, di al massimo sei periodi di conteggio.
Art. 36 Preannuncio di lavoro ridotto e verifica dei presupposti
Un datore di lavoro, se intende pretendere l’indennità di lavoro ridotto per i suoi lavoratori, deve avvertire per scritto il servizio cantonale, almeno 10 giorni prima dell’inizio del lavoro ridotto. Il Consiglio federale può prevedere, in casi eccezionali, termini di annuncio più brevi. L’annuncio dev’essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di sei mesi.
Il datore di lavoro deve indicare nel preannuncio:
il numero dei lavoratori occupati nell’azienda e di quelli colpiti dal lavoro ridotto;
l’estensione e la durata probabile del lavoro ridotto;
la cassa presso la quale intende far valere il diritto.
Il datore di lavoro, nel preannuncio, deve motivare la necessità del lavoro ridotto e, in base ai documenti prescritti dal Consiglio federale, rendere verosimile che sono adempiuti i presupposti del diritto all’indennità secondo gli articoli 31 capoverso 1 e
capoverso 1 lettera a. Il servizio cantonale può esigere altri documenti necessari all’esame.
Il servizio cantonale, se giudica che non siano adempiuti uno o più presupposti, si oppone mediante decisione al pagamento dell’indennità. Informa in ogni caso il datore di lavoro e la cassa da questo designata.
Art. 37 Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro è tenuto:
a. ad anticipare l’indennità per lavoro ridotto e a versarla ai lavoratori il giorno usuale di paga;
130 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 131 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
132 ad assumere a suo carico l’indennità per lavoro ridotto per il termine di attesa (art. 32 cpv. 2);
133 a pagare, per la durata del lavoro ridotto, la parte intera dei contributi legalmente o contrattualmente dovuti alle assicurazioni sociali, corrispondentemente alla durata normale del lavoro; il datore di lavoro è autorizzato a dedurre dal salario le quote intere dei lavoratori, per quanto non sia convenuto altrimenti.
Art. 38 Esercizio del diritto all’indennità
Entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro fa valere, per tutta l’azienda, il diritto all’indennità dei suoi lavoratori presso la cassa da lui designata.
Tutti i diritti all’indennità per un’azienda devono essere fatti valere, durante il termine biennale previsto nell’articolo 35 capoverso 1, presso la medesima cassa. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.
Il datore di lavoro presenta alla cassa:
i documenti necessari per l’ulteriore esame del diritto e per il calcolo dell’indennità;
un conteggio sull’indennità per lavoro ridotto pagata ai suoi lavoratori;
una conferma secondo cui assume l’obbligo di continuare a pagare i contributi alle assicurazioni sociali (art. 37 lett. c). La cassa può esigere, se necessario, altri documenti.
Art. 39 Rifusione dell’indennità per lavoro ridotto
La cassa verifica l’adempimento dei presupposti secondo gli articoli 31 capoverso
e 32 capoverso 1 lettera b.
Se sono adempiuti tutti i presupposti e non vi è opposizione del servizio cantonale, la cassa rifonde al datore di lavoro, di regola entro un mese, l’indennità per lavoro ridotto legalmente pagata, previa deduzione del termine di attesa (art. 37 lett. b). Gli rifonde inoltre i contributi padronali all’AVS/AI/IPG/AD per i periodi computabili di perdita di lavoro.134
Le indennità che il datore di lavoro non fa valere entro il termine prescritto (art. 38 cpv. 1) non gli sono rifuse.
132 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 133 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 134 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
Art. 40135 Prescrizioni di controllo
In caso di lavoro ridotto non si procede di regola ad alcun controllo mediante timbratura.
Il servizio cantonale può prescrivere un controllo mediante timbratura.
Art. 41 Occupazione provvisoria
Il servizio cantonale può assegnare ai lavoratori colpiti da perdita di lavoro di intere o mezze giornate una confacente occupazione provvisoria adeguata (art. 16). I lavoratori il cui lavoro è sospeso completamente per più di un mese devono inoltre adoperarsi per trovarla.136
Il lavoratore che accetta un’occupazione provvisoria deve chiedere al riguardo il consenso del suo datore di lavoro. Questi può negarlo soltanto se il lavoratore, a causa dell’occupazione provvisoria, non potrebbe adempiere i suoi obblighi contrattuali. Se il datore di lavoro nega ingiustificatamente il consenso, il servizio cantonale decide di privarlo del diritto alla rifusione dell’indennità per lavoro ridotto del lavoratore interessato.
Il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro il reddito conseguito, durante il periodo di lavoro ridotto, grazie all’occupazione provvisoria o a un’attività indipendente. Il datore di lavoro ne informa la cassa.
Il Consiglio federale stabilisce il modo e la misura in cui è tenuto conto del reddito ottenuto con l’occupazione provvisoria per la determinazione della perdita di guadagno computabile.
Se il lavoratore rifiuta un’occupazione provvisoria adeguata assegnatagli, si adopera insufficientemente per ottenerla o l’abbandona ingiustificatamente, il servizio cantonale decide di diminuirgli l’indennità per lavoro ridotto, secondo la gravità della colpa, di 100 franchi al minimo e di 1000 franchi al massimo.
Capitolo 4 Indennità per intemperie
Art. 42 Diritto all’indennità
I lavoratori occupati in rami in cui sono usuali perdite di lavoro dovute ad intemperie hanno diritto all’indennità per intemperie se:137 135 Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 136 Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 137 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
138 sono soggetti all’obbligo di contribuzione all’assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l’età minima per l’obbligo di contribuzione nell’AVS e
subiscono una perdita di lavoro computabile (art. 43).
Il Consiglio federale determina i rami per i quali può essere versata l’indennità.
Non vi hanno diritto le persone secondo l’articolo 31 capoverso 3.
Art. 43 Perdita di lavoro computabile
La perdita di lavoro è computabile se:
è causata esclusivamente da condizioni meteorologiche;
139 la continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si può ragionevolmente esigerla dai lavoratori e
è annunciata regolarmente dal datore di lavoro.140 2 È tenuto conto soltanto di giorni interi o di mezze giornate.
Per ogni periodo di conteggio, dalla perdita di lavoro computabile è dedotto un termine di attesa di tre giorni al massimo fissato dal Consiglio federale.141
È considerato periodo di conteggio un periodo di un mese o di quattro settimane consecutive.
...142
Art. 43a143 Perdita di lavoro non computabile
La perdita di lavoro non è computabile segnatamente se:
è riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni meteorologiche (perdita di clienti, ritardo nei termini);
si tratta di perdite stagionali consuete nell’agricoltura;
il lavoratore non accetta la sospensione del lavoro e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo.
138 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 139 Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 140 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 141 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 143 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
Art. 44144 Calcolo dell’indennità
Il calcolo dell’indennità si conforma all’articolo 34.
Art. 44a145 Durata del versamento
L’indennità per intemperie è versata al massimo durante sei periodi di conteggio sull’arco di due anni.
Per la determinazione della durata massima dell’indennità di cui all’articolo 35 vengono sommati i periodi di conteggio dell’indennità per lavoro ridotto e dell’indennità per intemperie.
Art. 45 Annuncio e verifica della perdita di lavoro
Il Consiglio federale disciplina la procedura di annuncio.146
e 3 ...147
Il servizio cantonale, se ha dubbi sulla computabilità della perdita di lavoro, procede agli adeguati chiarimenti. Se non considera computabile la perdita di lavoro o se l’annuncio è tardivo, si oppone mediante decisione al pagamento dell’indennità per intemperie. Esso informa, in ogni caso, il datore di lavoro e la cassa da questo designata.
Art. 46 Obblighi del datore di lavoro
L’articolo 37 si applica per analogia.
Art. 47 Esercizio del diritto all’indennità
Entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro fa valere, complessivamente per l’azienda o per il posto di lavoro, il diritto all’indennità dei suoi lavoratori presso la cassa da lui designata.
Se per l’azienda decorre un termine di due anni secondo l’articolo 35 capoverso 1, il diritto all’indennità deve essere fatto valere, di regola, presso la cassa che ha pagato l’indennità per lavoro ridotto. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni.
Il datore di lavoro presenta alla cassa:
i documenti necessari per l’esame del diritto all’indennità e per il calcolo della medesima;
un conteggio sul pagamento delle indennità per intemperie ai suoi lavoratori.
144 Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 145 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 146 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 147 Abrogati dal n. I della LF del 5 ott. 1990 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).
Art. 48 Rifusione dell’indennità per intemperie
La cassa verifica i presupposti per il pagamento dell’indennità per intemperie (art. 42 e 43).
Se sono adempiuti tutti i presupposti e non vi è opposizione del servizio cantonale, la cassa rifonde al datore di lavoro, di regola entro un mese, l’indennità per intemperie legalmente pagata, previa deduzione del termine d’attesa (art. 43 cpv. 3). Gli rifonde inoltre i contributi padronali all’AVS/AI/IPG/AD per i periodi computabili di perdita di lavoro.148
Le indennità che il datore di lavoro non fa valere entro il termine prescritto (art. 47 cpv. 1) non gli sono rifuse.
Art. 49 Prescrizioni di controllo
Il Consiglio federale emana prescrizioni di controllo per i lavoratori colpiti da perdita di lavoro dovuta ad intemperie.
Il servizio cantonale può ordinare controlli più approfonditi per evitare abusi in casi singoli.149
Art. 50 Occupazione provvisoria
L’articolo 41 è applicabile per analogia.
Capitolo 5 Indennità per insolvenza
Art. 51 Presupposti del diritto
I lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza, se:
il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure
150 il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o
151 hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.
148 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 149 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 150 Introdotta dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 151 Originaria lett. b.
Non hanno diritto all’indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.152
Art. 52 Estensione dell’indennità
L’indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della dichiarazione di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza dell’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso 2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.153
I contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati dall’indennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro dovuta.
Art. 53 Esercizio del diritto all’indennità
Se il datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento, il lavoratore deve far valere il diritto all’indennità, entro 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, alla cassa pubblica competente nel luogo dell’ufficio d’esecuzione e fallimenti.
Nel caso di pignoramento del datore di lavoro, il lavoratore deve far valere il diritto all’indennità entro 60 giorni dopo l’esecuzione del pignoramento.
Alla scadenza di questi termini, il diritto all’indennità per insolvenza si estingue.
Art. 54 Trasferimento del credito alla cassa
Con il pagamento dell’indennità, le pretese salariali dell’assicurato sono trasferite alla cassa, nella misura dell’indennità versata e dei contributi alle assicurazioni sociali pagati dalla cassa, compreso il privilegio legale nel fallimento. La cassa non può rinunciare a far valere i suoi diritti, a meno che il giudice che ha dichiarato il fallimento abbia ordinato la sospensione della procedura (art. 230 LEF154.
Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali la cassa può rinunciare a far valere il credito, se il datore di lavoro deve essere escusso all’estero.
L’assicurato, se ha già ottenuto un certificato di carenza di beni, deve cederlo alla cassa.
152 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 153 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
Art. 55 Obblighi dell’assicurato
Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
Il lavoratore deve restituire, in deroga all’articolo 25 capoverso 1 LPGA155, l’indennità per insolvenza, se il credito salariale è respinto nella procedura di fallimento o di pignoramento, non è coperto per sua colpa intenzionale o sua grave negligenza oppure è successivamente soddisfatto dal datore di lavoro.156
Art. 56 Obbligo di informare
Il datore di lavoro e l’ufficio d’esecuzione e fallimenti sono tenuti a fornire alla cassa ogni informazione necessaria per valutare la pretesa del lavoratore e per stabilire l’indennità per insolvenza.
Art. 57 Finanziamento
L’indennità per insolvenza è finanziata con i mezzi dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 58157 Moratoria concordataria
In caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento le disposizioni del presente capitolo sono applicabili per analogia ai lavoratori che hanno lasciato l’impresa.
156 Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto 157 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
Capitolo 6 Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro 158
Sezione 1 Disposizioni generali159
Art. 59160 Principi
L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.
I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;
promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o
offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.
Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
i presupposti del diritto secondo l’articolo8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.
I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.
Art. 59a161 Valutazione dei bisogni e delle esperienze162
L’ufficio di compensazione provvede, in collaborazione con i servizi competenti, affinché:163 158 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 159 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 160 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 161 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 162 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 163 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
164 la necessità di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sia analizzata sistematicamente anche riguardo alle loro ripercussioni per appartenenza a un sesso;
l’esito dei provvedimenti sia controllato e preso in considerazione nella preparazione e nell’esecuzione di ulteriori provvedimenti;
165 le esperienze fatte in Svizzera e all’estero siano oggetto di valutazioni, tali da permettere di raccomandare provvedimenti concreti ai servizi competenti; è data la priorità ai provvedimenti in favore dei giovani e delle donne disoccupati nonché degli assicurati disoccupati di lungo periodo.
Art. 59b166 Prestazioni in caso di partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
L’assicurazione versa agli assicurati indennità giornaliere per i giorni durante i quali, in virtù di una decisione del servizio competente, partecipano a un provvedimento di formazione o di occupazione o si dedicano a preparare un’attività lucrativa indipendente secondo l’articolo 71a.
Il Consiglio federale fissa un’indennità giornaliera minima per gli assicurati che partecipano a un programma di occupazione ai sensi dell’articolo 64a capoverso 1 lettera a o b con una quota di formazione del40 per cento al massimo. Se la quota di formazione è inferiore al 100 per cento, l’indennità giornaliera minima è ridotta in proporzione.
L’assicurazione accorda inoltre:
assegni per il periodo di introduzione (art. 65);
assegni di formazione (art. 66a);
sussidi per le spese degli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali (art. 68).
Art. 59c167 Competenza e procedura
Le domande di sussidio per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro devono essere previamente presentate con motivazione al servizio competente.
Il servizio competente decide in merito alle domande di sussidio relative a provvedimenti speciali di cui agli articoli 65–71d e alle domande relative a provvedimenti individuali di formazione.
164 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 165 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 166 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967). 167 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
Trasmette all’ufficio di compensazione le domande relative a provvedimenti collettivi di formazione e di occupazione, con il suo parere. L’Ufficio di compensazione decide in merito alla concessione di sussidi. Presenta periodicamente un rapporto alla commissione di sorveglianza.
Se un provvedimento inerente al mercato del lavoro è organizzato a livello nazionale, la domanda di sussidio deve essere presentata direttamente all’ufficio di compensazione.
Il Consiglio federale può autorizzare l’ufficio di compensazione a delegare ai servizi competenti la decisione in merito alle domande di sussidio per provvedimenti collettivi di formazione e di occupazione fino a un importo massimo da esso fissato. A tal fine, può emanare direttive per il controllo di qualità dei provvedimenti di formazione.
Art. 59d168 Prestazioni per persone che non adempiono il periodo di contribuzione e non ne sono state esonerate
Le persone che non adempiono il periodo di contribuzione, non ne sono state esonerate e non hanno esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione possono far valere, entro un periodo di due anni e per 260 giorni al massimo, le prestazioni di cui all’articolo 62 capoverso 2 se in base a una decisione del servizio competente partecipano a un provvedimento di formazione o di occupazione allo scopo di esercitare un’attività lucrativa dipendente.
I costi dei provvedimenti di formazione e di occupazione di cui al capoverso 1 sono assunti per l’80 per cento dall’assicurazione e per il20 per cento dai Cantoni.
Sezione 2 Provvedimenti di formazione169
Art. 60170 Partecipazione a provvedimenti di formazione
Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche di formazione.
Per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:
gli assicurati secondo l’articolo 59b capoverso 1;
le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62 capoverso 2.
Chi intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.
168 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 169 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 170 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al collocamento.
I provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge federale del 13 dicembre 2002171 sulla formazione professionale (LFPr). Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e trasparente.
Art. 61172 Sussidi agli organizzatori di provvedimenti di formazione
L’assicurazione può accordare alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, alle istituzioni comuni delle parti sociali, ai Cantoni e ai Comuni, nonché ad altre istituzioni pubbliche o private sussidi alle spese di organizzazione di provvedimenti di formazione secondo l’articolo 60.
I sussidi sono accordati solo se i provvedimenti di formazione:
sono organizzati in modo conforme allo scopo e tenuti da specialisti; e
sono aperti a tutte le persone che hanno l’età e la preparazione richieste.
Art. 62173 Estensione delle prestazioni
L’assicurazione rimborsa agli organizzatori le spese comprovate necessarie per l’organizzazione di corsi collettivi, di aziende di esercitazione e di pratiche di formazione. Può modulare il rimborso in funzione dei risultati di questi provvedimenti.
Rimborsa ai partecipanti le spese comprovate di partecipazione.
Il Consiglio federale disciplina i particolari.
Art. 63 e 64174
Sezione 3:175 Provvedimenti di occupazione
Art. 64a Programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali e semestri di motivazione
Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell’ambito di:
172 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 173 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 174 Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 175 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non devono essere in diretta concorrenza con l’economia privata;
pratiche professionali in imprese o nell’amministrazione;
semestri di motivazione per gli assicurati che al termine dell’obbligo scolastico sono alla ricerca di un posto di formazione.
L’articolo 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un’occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.
L’articolo 16 capoverso 2 lettere c, e–h è applicabile per analogia alla partecipazione a un’occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.
Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia alla partecipazione a un’occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c.
Art. 64b Estensione delle prestazioni
L’assicurazione rimborsa agli organizzatori le spese comprovate necessarie per l’esecuzione dei provvedimenti di occupazione. Può modulare il rimborso in funzione dei risultati di questi provvedimenti. Il Consiglio federale disciplina i particolari.
Il Consiglio federale può emanare, per un’occupazione temporanea nell’ambito di periodi di pratica professionale, prescrizioni minime sulla partecipazione finanziaria del datore di lavoro.
Sezione 4 Provvedimenti speciali176
Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione177
Agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d’introduzione in un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni per il periodo d’introduzione se:178
179 ...
il salario ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo periodo e
l’assicurato, dopo l’introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta.
176 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 177 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 178 Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
Art. 66 Ammontare e durata degli assegni d’introduzione181
Gli assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il salario normale che l’assicurato può pretendere al termine del periodo di introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 per cento del salario normale.
Durante il termine quadro, gli assegni sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, soprattutto per disoccupati di una certa età, per dodici mesi al massimo. Il Consiglio federale disciplina i particolari.182
Gli assegni per il periodo d’introduzione sono ridotti di un terzo dell’importo iniziale dopo ogni terzo del periodo di introduzione previsto, al più presto però ogni due mesi.183
Gli assegni per il periodo d’introduzione sono pagati per il tramite del datore di lavoro insieme con la retribuzione pattuita. Il datore di lavoro deve versare i contributi usuali alle assicurazioni sociali e prelevare la quota del lavoratore.184
L’assicurazione può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai disoccupati che:
187 ...
hanno almeno 30 anni e
non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione.
L’ufficio di compensazione può, in casi giustificati, autorizzare una deroga alla durata della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1.188 180 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 1995 (RU 1996 273, 1997 60 II 1; FF 1994 I 312). Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 181 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 182 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 183 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 184 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 185 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 186 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 188 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
Gli assicurati che hanno conseguito un diploma universitario o di una scuola professionale superiore o che, pur senza ottenere un diploma hanno seguito una formazione di almeno tre anni in uno di questi centri di formazione non ricevono assegni di formazione.
Gli assegni di formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione.189
Art. 66c191 Ammontare e durata degli assegni di formazione
Il datore di lavoro paga al lavoratore un salario pari almeno al corrispondente salario d’apprendista e che tenga adeguatamente conto della sua esperienza professionale. Versa gli usuali contributi dell’assicurazione sociale sul salario e deduce al lavoratore la quota a suo carico.192
Gli assegni di formazione corrispondono alla differenza fra il salario effettivo ed un importo massimo stabilito dal Consiglio federale.
La cassa paga gli assegni di formazione direttamente al lavoratore, versa gli usuali contributi dell’assicurazione sociale e deduce al lavoratore la quota a suo carico.193
Il termine quadro è prolungato sino alla conclusione della formazione autorizzata.194
Art. 67195
...196 189 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 190 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 1995 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312). Abrogato 191 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 192 Per. introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 193 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 194 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
Art. 68197 Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto
L’assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se:
non è stato possibile procurare loro un’occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e
hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell’articolo13.
Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo.
Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività.
Art. 69198 Sussidio per gli assicurati pendolari
Il sussidio per gli assicurati pendolari copre le spese di viaggio necessarie e comprovate degli assicurati che giornalmente rientrano dal nuovo luogo di lavoro al luogo di domicilio.
Art. 70199 Sussidio per gli assicurati soggiornanti settimanali
Il sussidio per gli assicurati soggiornanti settimanali copre le spese che gli assicurati devono sopportare in quanto non possono rientrare giornalmente al domicilio. Esso si compone di un’indennità globale per l’alloggio infrasettimanale e per le spese supplementari di vitto, come anche del rimborso delle spese necessarie e comprovate per un viaggio settimanale dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e viceversa.
Art. 71200
197 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 198 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 199 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 ...201
Art. 71a202 Sostegno ai fini del promovimento dell’attività lucrativa indipendente203
L’assicurazione può sostenere assicurati che intendono intraprendere un’attività lucrativa indipendente e durevole mediante il versamento di 90 indennità giornaliere al massimo nella fase di progettazione di tale attività.204
Per questa categoria di assicurati essa può assumere il20 per cento dei rischi di perdite per fideiussioni prestate in virtù del decreto federale del 22 giugno 1949205 inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri. In caso di perdita l’indennità giornaliera versata all’assicurato è diminuita dell’importo pagato dal fondo di compensazione.
Art. 71b206 Presupposti del diritto
Gli assicurati possono pretendere il sostegno previsto nell’articolo 71a capoverso 1 se:
207 senza colpa propria, sono disoccupati;
208 ...
hanno almeno20 anni e
presentano un progetto schematico di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e duratura.
Gli assicurati che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e c ed entro un termine di nove mesi di disoccupazione controllata presentano alla cooperativa di fideiussione un progetto elaborato di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e durevole possono pretendere il sostegno previsto dall’articolo 71a capoverso 2.209 201 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 1995 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312). Abrogato 202 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 203 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 204 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 206 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 207 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 209 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
Durante la fase di progettazione l’assicurato non deve necessariamente essere idoneo al collocamento ed è esonerato dai suoi obblighi giusta l’articolo17.210
Art. 71d212 Conclusione della fase di progettazione
Al termine della fase di progettazione, ma al più tardi con la riscossione dell’ultima indennità giornaliera, l’assicurato deve informare il servizio competente se intraprende un’attività lucrativa indipendente. L’obbligo di comunicazione incombe alla cooperativa di fideiussione se l’assicurato le ha sottoposto un progetto per valutazione.
Se l’assicurato intraprende un’attività lucrativa indipendente, per l’eventuale versamento di altre indennità giornaliere si applica un termine quadro di quattro anni. Le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il numero massimo fissato nell’articolo 27.
...213
Art. 72214
Art. 72a a 72c215
Capitolo 7 Altri provvedimenti216
Art. 73 Sussidi per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro
L’assicurazione contro la disoccupazione, per contribuire all’equilibrio del mercato del lavoro, può promuovere, mediante sussidi, la ricerca applicata sul mercato del 210 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 211 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312). Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 212 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967). 215 Introdotti dal n. I della LF del23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Abrogati dal 216 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
La commissione di sorveglianza decide in merito ai sussidi. Essi coprono dal20 al
per cento dei costi computabili. Il Consiglio federale determina i costi computabili.217
L’ufficio di compensazione può, con il consenso della commissione di sorveglianza, conferire direttamente mandati di ricerca. Esso copre la totalità dei costi a meno che non abbia convenuto di ripartirli con altri servizi.218
Art. 73a219 Valutazione
Dopo aver consultato la commissione di sorveglianza, l’ufficio di compensazione provvede affinché sia verificata l’efficacia dei provvedimenti dell’assicurazione. I risultati principali di queste valutazioni sono comunicati al Consiglio federale e pubblicati.
Art. 74 e 75220
Art. 75a221 Progetti pilota
Dopo aver consultato la commissione di sorveglianza, l’ufficio di compensazione può autorizzare progetti pilota di durata limitata deroganti alla legge. Tali progetti possono essere autorizzati sempre che servano a:
sperimentare nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
mantenere posti di lavoro esistenti; o
reintegrare disoccupati.
I provvedimenti previsti nel capoverso 1 lettera a non possono derogare agli artico-
I provvedimenti previsti nel capoverso 1 lettere b e c non possono derogare agli articoli 1a–6, 16, 51–58 e 90–121.
I progetti pilota non devono ledere i diritti legali dei beneficiari di prestazioni.
Art. 75b222 Introduzione di nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
Il Consiglio federale può introdurre, per un periodo di quattro anni al massimo, i nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro realizzati nell’ambito di progetti pilota conformemente all’articolo 75a e dimostratisi efficaci.
217 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 218 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 219 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 220 Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 221 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 222 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 Titolo quarto: Organizzazione
Capitolo 1 Organi di esecuzione223
Art. 76
Sono incaricati dell’esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione:
le casse di disoccupazione pubbliche e quelle private riconosciute (art. 77– 82);
l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione, con il fondo di compensazione (art. 83 e 84);
gli organi di esecuzione designati dai Cantoni: il servizio cantonale (art. 85), gli uffici regionali di collocamento (URC, art. 85b) e il servizio logistico per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (servizio
le commissioni tripartite (art. 85d);
le casse di compensazione AVS (art. 86);
l’ufficio centrale di compensazione dell’AVS (art. 87);
i datori di lavoro (art. 88);
la commissione di sorveglianza (art. 89).224 2 I Cantoni e gli interlocutori sociali collaborano all’esecuzione; la Confederazione esercita la sorveglianza.
Capitolo 2 Casse di disoccupazione
Art. 77 Casse pubbliche
Ogni Cantone deve disporre di una cassa pubblica, aperta a tutti gli abitanti assicurati del Cantone e ai frontalieri assicurati occupati nel Cantone. Essa è inoltre a disposizione delle aziende situate nel Cantone per il pagamento delle indennità per lavoro ridotto e per intemperie a tutti i lavoratori colpiti, indipendentemente dal loro domicilio. Essa è competente per il pagamento dell’indennità per insolvenza (art. 53 cpv. 1).
Il Cantone è il titolare della cassa.
...225 223 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 224 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
Più Cantoni possono, con il consenso dell’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML)226, gestire una cassa pubblica in comune per i loro territori.
Art. 78227 Casse private
Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, d’importanza nazionale, regionale o cantonale, possono istituire casse private separatamente o in comune. Devono chiederne il riconoscimento all’ufficio di compensazione. Le casse sono riconosciute se i titolari offrono la garanzia di una gestione corretta e razionale.
Le casse private possono limitare il loro campo d’attività a una regione determinata oppure a una cerchia determinata di persone o di professioni.
Art. 79 Istituzione, organizzazione e natura giuridica delle casse
I titolari stabiliscono in un regolamento l’organizzazione della loro cassa, le limitazioni eventuali del campo d’attività, come anche, se la cassa ha più titolari, i rapporti interni di responsabilità. Essi devono sottoporre il regolamento all’ufficio di compensazione, per approvazione.228
Le casse non hanno personalità giuridica propria, ma trattano con l’esterno in nome proprio e hanno capacità di stare in giudizio.
Le operazioni di pagamento delle casse private devono svolgersi, eccettuati i pagamenti in contanti, attraverso conti bancari o postali esclusivamente destinati a tale scopo.229 In caso di fallimento del titolare, gli averi depositati su questi conti non cadono nella massa fallimentare. L’articolo 242 della LEF230 s’applica per analogia.
Art. 80 Soppressione del riconoscimento
Le casse private possono rinunciare al riconoscimento mediante comunicazione scritta all’ufficio di compensazione.231 La rinuncia diventa effettiva, con riserva di circostanze particolari, alla fine dell’anno civile, il più presto però dopo sei mesi.
226 Oggi: «Segretariato di Stato dell’economia (Seco)» (art. 5 dell’O del14 giu. 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia – RS 172.216.1, RU 2000 187 art. 8). 227 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 228 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 229 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 231 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
L’ufficio di compensazione può revocare il riconoscimento alle casse private se:232
la gestione non è corretta o è irrazionale e se, nonostante avvertimento dell’ufficio di compensazione, non è stato ovviato alle carenze in tempo utile;
la cassa viola ripetutamente le istruzioni formali dell’ufficio di compensazione, oppure
il titolare non si conforma ai suoi obblighi legali di responsabilità.
La soppressione del riconoscimento provoca lo scioglimento e la liquidazione della cassa.
Art. 81 Compiti delle casse
Le casse adempiono in particolare i compiti seguenti:
appurano il diritto alle prestazioni, nella misura in cui questo compito non è espressamente riservato ad un altro ente;
sospendono l’assicurato dal diritto all’indennità nei casi previsti dall’articolo 30 capoverso 1, sempreché tale facoltà non spetti, secondo il capoverso 2, al servizio cantonale;
versano le prestazioni, salvo disposizione contraria della legge;
amministrano il capitale d’esercizio secondo le disposizioni dell’ordinanza;
233 rendono periodicamente conto secondo le istruzioni dell’ufficio di compensazione.
La cassa può sottoporre un caso al servizio cantonale, per decisione, qualora sia dubbio:234
se l’assicurato abbia diritto alle prestazioni;
se, per quanti giorni o da qual momento l’assicurato debba essere sospeso dal diritto alle prestazioni.
Art. 82 Responsabilità dei titolari verso la Confederazione235
Il titolare risponde verso la Confederazione per i danni che la sua cassa provoca intenzionalmente o per negligenza nell’adempimento dei propri compiti.236
Se la cassa ha più titolari, tale responsabilità è solidale.
232 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 233 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 234 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 235 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 236 Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
L’ufficio di compensazione stabilisce, mediante decisione, l’importo del risarcimento. In caso di colpa lieve, può rinunciare a far valere i propri diritti.237
I pagamenti eseguiti dal titolare sono accreditati al fondo di compensazione.
Il fondo di compensazione indennizza adeguatamente il titolare per il rischio di responsabilità. Può concludere un’assicurazione contro i rischi di responsabilità per il titolare. Il Consiglio federale fissa annualmente i tassi dell’indennità per il rischio di responsabilità.238
La responsabilità si estingue se l’ufficio di compensazione non emette alcuna decisione entro un anno a partire dalla data in cui ha avuto conoscenza del danno, in ogni caso dieci anni dopo l’atto pregiudizievole.239
Art. 82a240 Responsabilità verso gli assicurati e i terzi
Le domande di risarcimento degli assicurati e di terzi di cui all’articolo 78 LPGA241 vanno presentate alla cassa competente; quest’ultima statuisce mediante decisione.
La responsabilità si estingue se la persona lesa non presenta la sua domanda entro un anno a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza del danno, in ogni caso dieci anni dopo l’atto pregiudizievole.
Capitolo 3 Altri organi esecutivi
Art. 83 Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione
L’ufficio di compensazione:
contabilizza i contributi pagati al fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione;
tiene i conti del fondo di compensazione;
242 controlla periodicamente la gestione delle casse e dei servizi cantonali; può delegare il controllo delle casse interamente o parzialmente ai Cantoni o a terzi;
237 Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 238 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 2000 (RU 2000 3093 3096; FF 2000 1588). Nuovo 239 Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 240 Introdotto dal n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle 242 Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
cbis. 243 verifica l’adempimento dei compiti attribuiti alle casse e ai servizi cantonali;
verifica i pagamenti delle casse o ne affida la revisione, in tutto o in parte, ai Cantoni o a un altro ente;
244 impartisce istruzioni ai titolari delle casse e ai servizi cantonali;
245 decide le pretese di risarcimento della Confederazione verso il titolare, il Cantone, il datore di lavoro e la cassa di compensazione dell’AVS (art.82,
assegna alle casse i mezzi necessari attinti al fondo di compensazione, secondo le prescrizioni della presente legge o dell’ordinanza;
246 prende provvedimenti per impedire il pagamento di prestazioni ingiustificate e, in caso di disoccupazione persistente ed elevata, impiega ispettori straordinari;
247 gestisce un sistema d’informazione che serve all’adempimento dei compiti legali, nonché a scopi statistici;
248 prende le decisioni giusta l’articolo 59c capoverso 3 e versa i sussidi previsti negli articoli 62 e 64b;
sorveglia le decisioni del servizio cantonale;
249 decide della computabilità delle spese amministrative delle casse, del servizio cantonale, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
provvede al coordinamento con le altre assicurazioni sociali.
250 dirige il centro di informatica delle casse di disoccupazione;
251 coordina l’esecuzione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che può esso stesso elaborare;
252 prende disposizioni per l’applicazione dell’articolo 59a;
243 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 244 Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 245 Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto 246 Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 247 Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 248 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 249 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 250 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 251 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
253 decide in deroga all’articolo 35 LPGA254 sui litigi in materia di competenza locale dei servizi cantonali;
255 statuisce sui casi di cui all’articolo 31 capoverso 1bis che gli sottopone il servizio cantonale.
Esso sottopone alla commissione di sorveglianza:
il conto d’esercizio e patrimoniale del fondo di compensazione e il rapporto annuo che essa trasmetterà, corredati del proprio parere, al Consiglio federale;
altri conteggi periodici;
256 rapporti periodici sui controlli della gestione e sulle revisioni dei pagamenti eseguiti dalle casse, come anche sulle decisioni dei servizi cantonali nel settore dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
257 le domande di sussidio per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro (art. 73);
258 i rendiconti previsti nell’articolo 59c capoverso 3.
259 il bilancio preventivo e il conto del centro d’informatica.
L’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro260 dirige l’ufficio di compensazione.
Art. 83a261 Revisione e controllo dei datori di lavoro
L’ufficio di compensazione, se accerta che le prescrizioni legali non sono state applicate o non sono state applicate correttamente, impartisce alla cassa o al servizio cantonale competente le istruzioni necessarie.
Sono fatte salve le decisioni secondo l’articolo82 capoverso 3 e 85g capoverso 2.
252 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 253 Introdotta dal n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle 255 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 256 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 257 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 258 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 259 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 260 Oggi: «Segretariato di Stato dell’economia (Seco)» (art. 5 dell’O del14 giu. 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia – RS 172.216.1, RU 2000 187 art. 8). 261 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
In materia di controllo dei datori di lavoro decide l’ufficio di compensazione. La cassa si occupa dell’incasso.
Art. 84 Fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione
Il fondo di compensazione è un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria.
I pagamenti per i diversi generi di prestazioni (art. 7) sono messi in conto separatamente.
Il patrimonio del fondo di compensazione è gestito dalla Confederazione.
Secondo le direttive della commissione di sorveglianza, esso dev’essere collocato per conto dell’assicurazione contro la disoccupazione, in modo da garantire sufficienti liquidità, la sicurezza degli investimenti e un reddito conforme alle condizioni di mercato.262
Il conto annuale ed il bilancio sono pubblicati.
Art. 85 Servizi cantonali
I servizi cantonali:
263 consigliano i disoccupati e si adoperano per collocarli, eventualmente in collaborazione con le istituzioni di collocamento paritetiche o con quelle gestite dalle organizzazioni dei titolari delle casse o con uffici privati di collocamento; essi procedono nel corso del primo mese di disoccupazione controllata ad un esame approfondito delle possibilità di reintegrazione dell’assicurato;
appurano il diritto alle prestazioni nella misura in cui tale compito è loro demandato dalla presente legge;
decidono sull’adeguatezza di un’occupazione, assegnano agli assicurati un’occupazione adeguata e impartiscono loro istruzioni giusta l’articolo 17 capoverso 3;
verificano l’idoneità al collocamento dei disoccupati;
264 decidono i casi loro sottoposti dalle casse secondo gli articoli 81 capoverso 2 e 95 capoverso 3;
eseguono le prescrizioni di controllo del Consiglio federale;
262 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 263 Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 264 Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
sospendono gli assicurati dal diritto alle prestazioni nei casi previsti nell’articolo 30 capoversi 2 e 4, e decidono sulle limitazioni del diritto all’indennità per lavoro ridotto o per intemperie (art. 41 cpv. 5 e 50);
265 esprimono il loro parere riguardo alle domande di sussidio per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 59c cpv. 3) e si adoperano affinché l’offerta di tali provvedimenti sia sufficiente e adeguata ai bisogni;
266 esplicano le altre competenze conferite loro dalla legge, in particolare quelle secondo gli articoli36 capoverso4, 45 capoverso4 e 59c capoverso 2;
267 fanno periodicamente rapporto all’ufficio di compensazione, a destinazione della commissione di sorveglianza, sulle loro decisioni nel settore dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
268 rendono periodicamente conto alla commissione di sorveglianza, secondo le istruzioni dell’ufficio di compensazione, delle spese amministrative del servizio cantonale, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
...269
Art. 85b271 Uffici di collocamento regionali
I Cantoni istituiscono uffici regionali di collocamento. Affidano loro compiti del servizio cantonale. Possono affidare loro la procedura di annuncio per il collocamento prevista nell’articolo17 capoverso 2.272
Per l’adempimento dei loro compiti, gli uffici di collocamento regionali possono avvalersi di privati.
I Cantoni comunicano all’ufficio di compensazione i compiti e le competenze attribuite agli uffici di collocamento regionali.
Il Consiglio federale stabilisce i requisiti professionali delle persone incaricate del servizio pubblico di collocamento.273 265 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 266 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 267 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 268 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 270 Introdotto dall’art. 42 cpv. 1 della LF del 6 ott. 1989 sul collocamento e il personale a prestito (RS 823.11, 823.110). Abrogato dal n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1). 271 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 272 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
Art. 85c274 Servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
Ogni Cantone può istituire al massimo un servizio logistico per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Può affidargli compiti del servizio cantonale.
Art. 85d275 Commissioni tripartite
Le commissioni tripartite prestano consulenza agli uffici regionali di collocamento nelle loro attività e danno la loro approvazione conformemente all’articolo 16 capoverso 2 lettera i.
I Cantoni designano le commissioni tripartite competenti per ogni ufficio regionale di collocamento. Queste si compongono di un egual numero di rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e dell’autorità del mercato del lavoro. Ne fanno parte, con voto consultivo, anche un rappresentante della cassa pubblica e un rappresentante dell’autorità cantonale incaricata della formazione professionale.
Le commissioni tripartite hanno il diritto di essere informate sulle attività svolte dagli uffici regionali di collocamento.
D’intesa con le parti sociali, i Cantoni possono affidare alle commissioni tripartite i compiti di cui all’articolo85.
I rappresentanti delle parti sociali nelle commissioni tripartite si adoperano affinché le loro organizzazioni approntino un’offerta sufficiente di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Art. 85e276 Promovimento della collaborazione intercantonale
Diversi Cantoni possono, con l’approvazione dell’ufficio di compensazione, gestire in comune un servizio cantonale per il loro territorio, uffici regionali di collocamento e servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del
Il Consiglio federale e l’ufficio di compensazione impartiscono ai Cantoni condizioni quadro in materia di gestione e di finanze, al fine di promuovere la collaborazione intercantonale.
273 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 274 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 1995 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312). Nuovo 275 Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 276 Introdotto dal n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).
Art. 85f277 Promovimento della collaborazione interistituzionale
I servizi cantonali, gli uffici regionali di collocamento, i servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e le casse collaborano strettamente con:
gli uffici di orientamento professionale;
i servizi sociali;
gli organi di esecuzione delle leggi cantonali di aiuto ai disoccupati;
gli organi di esecuzione dell’assicurazione invalidità e dell’assicurazione contro le malattie;
gli organi di esecuzione della legislazione sull’asilo;
le autorità cantonali incaricate della formazione professionale;
l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI);
altre istituzioni private o pubbliche importanti per la reintegrazione degli assicurati.
In deroga agli articoli 32 e 33 LPGA278, gli organi di cui al capoverso 1 lettere a–h possono essere autorizzati nel caso specifico a consultare gli atti e i dati registrati nel sistema d’informazione di cui all’articolo 35a capoverso 1 della legge del 6 ottobre 1989279 sul collocamento se:
la persona interessata riceve prestazioni da uno di questi organi e dà il suo consenso; e
gli organi menzionati accordano la reciprocità agli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Gli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione e gli uffici dell’assicurazione invalidità sono reciprocamente esonerati dall’obbligo del segreto (art. 33 LPGA) nella misura in cui:
non vi si opponga alcun interesse privato preponderante; e
le informazioni e i documenti sono utilizzati nei casi in cui non è ancora stabilito in modo chiaro qual è l’organo che assicura il finanziamento: 1. per decidere qual è il provvedimento di reintegrazione adeguato per l’interessato, e 2. per stabilire le pretese dell’interessato nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’assicurazione invalidità.
Lo scambio di dati ai sensi del capoverso 3 può aver luogo anche senza il consenso dell’interessato e, in deroga all’articolo 32 LPGA, anche oralmente in casi specifici. Occorre in seguito informare l’interessato sullo scambio di dati e sul suo contenuto.
277 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
Art. 85g280 Responsabilità dei Cantoni nei confronti della Confederazione
Il Cantone risponde nei confronti della Confederazione dei danni che i suoi servizi cantonali, uffici regionali di collocamento, servizio logistico per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, commissioni tripartite o uffici del lavoro dei suoi Comuni hanno causato mediante reati o violazione intenzionale o colposa delle prescrizioni.
L’ufficio di compensazione fa valere mediante formale decisione i suoi diritti al risarcimento dei danni. Può rinunciarvi in caso di colpa lieve.
I versamenti effettuati dal Cantone sono accreditati al fondo di compensazione.
La responsabilità si estingue se l’ufficio di compensazione non emana una decisione entro un anno dal giorno in cui conobbe il danno, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell’atto che ha causato il danno.
Il fondo di compensazione indennizza adeguatamente il Cantone per il rischio di responsabilità. Può concludere un’assicurazione contro i rischi di responsabilità per il titolare. Il Consiglio federale fissa annualmente i tassi dell’indennità per il rischio di responsabilità.
Art. 85h281 Responsabilità dei Cantoni nei confronti degli assicurati e di terzi
Gli assicurati o i terzi devono presentare le loro pretese di risarcimento secondo l’articolo 78 LPGA282 all’autorità cantonale competente; quest’ultima statuisce sulle domande mediante formale decisione.
La responsabilità si estingue se l’assicurato o il terzo leso non presenta la sua domanda entro un anno dal giorno in cui conobbe il danno, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell’atto che ha causato il danno.
Art. 86 Casse di compensazione AVS
Le casse di compensazione AVS riscuotono i contributi e li versano all’ufficio centrale di compensazione dell’AVS.
Art. 87 Ufficio centrale di compensazione dell’AVS
L’ufficio centrale di compensazione dell’AVS:
controlla i conteggi delle casse di compensazione AVS;
versa i contributi riscossi al fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione;
280 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 281 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
c. presenta annualmente i conti all’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Il Consiglio federale disciplina la cooperazione tra l’ufficio centrale di compensazione dell’AVS e l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 88 Datori di lavoro
I datori di lavoro:
regolano i conti per i loro contributi e per quelli dei loro lavoratori con la competente cassa di compensazione AVS (art. 5 cpv. 1 e art. 6);
compilano tempestivamente gli attestati necessari ai lavoratori per far valere i diritti alle prestazioni;
osservano le prescrizioni loro applicabili riguardo all’indennità per lavoro ridotto, all’indennità per intemperie e a quella per insolvenza;
283 soddisfano gli obblighi loro imposti in materia d’informazione e annuncio.
I datori di lavoro rispondono verso la Confederazione di tutti i danni che essi stessi o persone da loro incaricate cagionano intenzionalmente o per negligenza. È applicabile per analogia l’articolo82 capoversi 3 e 4.284
Se la riscossione indebita di prestazioni cagiona spese supplementari nell’ambito del controllo dei datori di lavoro, queste spese sono a carico dei datori di lavoro.285
Se il datore di lavoro ha ottenuto indebitamente indennità per lavoro ridotto o per intemperie, l’ufficio di compensazione può decidere, in deroga all’articolo 25 capoverso 1 LPGA286, di fargli pagare un importo fino al doppio delle prestazioni riscosse. La cassa è incaricata dell’incasso.287
Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive due anni dopo che l’ufficio di compensazione ha avuto conoscenza del danno, in ogni caso cinque anni dopo il verificarsi del danno. Questi termini possono essere interrotti. Il datore di lavoro può rinunciare all’eccezione della prescrizione.288 283 Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto 284 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 285 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 287 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 288 Introdotto dal n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
Qualora la domanda di risarcimento dei danni sia riconducibile a un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica tale termine.289
La responsabilità di cui all’articolo 78 LPGA è esclusa.290
Art. 89 Commissione di sorveglianza
La commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione controlla lo stato e l’evoluzione del fondo di compensazione ed esamina i conti e il rapporto annui dell’assicurazione, a destinazione del Consiglio federale; il rapporto annuo può anche redigerlo da sé. Essa emana direttive sui collocamenti del fondo di compensazione.
Assiste il Consiglio federale in tutte le questioni finanziarie dell’assicurazione contro la disoccupazione, in particolare ove si tratti di modificare le aliquote di contribuzione, nel qual caso ha essa stessa diritto di proposta, o di determinare le spese amministrative computabili delle casse, dei servizi cantonali, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.291
Assiste il Consiglio federale nell’elaborazione dei testi legislativi e può presentargli proposte, segnatamente nel campo dei provvedimenti preventivi.292
Decide dei sussidi alla ricerca in materia di mercato del lavoro (art. 73 cpv. 2).293 Può dare all’ufficio di compensazione, nei limiti delle prescrizioni legali, direttive generali per l’esecuzione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.294
È competente in materia di bilancio preventivo e contabilità per le spese amministrative delle casse e dei Cantoni come pure dell’ufficio di compensazione (art. 92).295
È composta di 7 rappresentanti dei datori di lavoro, di 7 dei lavoratori e di 7 della Confederazione, dei Cantoni e delle cerchie scientifiche.
Il Consiglio federale elegge i membri e designa il presidente.
289 Introdotto dal n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle 290 Introdotto dal n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle 291 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 292 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 293 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 294 Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 295 Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
Art. 89a296 Responsabilità dei servizi della Confederazione e delle casse di compensazione
Le domande di risarcimento degli assicurati o di terzi di cui all’articolo 78 LPGA297 contro l’ufficio di compensazione, il fondo di compensazione, le casse di compensazione dell’AVS, l’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS o la commissione di sorveglianza vanno presentate al servizio competente; quest’ultimo statuisce mediante decisione.
Per la responsabilità delle casse di compensazione dell’AVS verso la Confederazione si applica per analogia l’articolo 70 LAVS298. L’ufficio di compensazione stabilisce, mediante decisione, l’importo del risarcimento.
Titolo quinto: Finanziamento
Art. 90299 Fonti di finanziamento
L’assicurazione contro la disoccupazione è finanziata con:
i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro (art. 3);
una partecipazione della Confederazione ai costi del collocamento e dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
i redditi del patrimonio del fondo di compensazione.
Art. 90a300 Partecipazione della Confederazione
La partecipazione prevista nell’articolo 90 lettera b ammonta allo 0,15 per cento301 della somma dei salari soggetti a contribuzione.
Art. 90b302 Equilibrio annuale dei conti
Se i mezzi previsti ai sensi dell’articolo 90 non bastano a coprire le spese dell’assicurazione, la Confederazione concede mutui di tesoreria a condizioni di mercato conformemente all’articolo36 della legge federale del 6 ottobre 1989303 sulle finanze della Confederazione.
296 Introdotto dal n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle 299 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 300 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 301 Vedi comunque l’art. 120a qui di seguito. 302 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
Art. 90c304 Rischio congiunturale
Se, alla fine dell’anno, il livello d’indebitamento del fondo di compensazione raggiunge il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, il Consiglio federale presenta, entro un anno, una revisione della legge che introduca una nuova regolamentazione del finanziamento. Aumenta dapprima l’aliquota di contribuzione fissata nell’articolo 3 capoverso 2 dello 0,5 per cento al massimo e il salario soggetto a contribuzione sino a due volte e mezzo il guadagno assicurato. Il contributo riscosso sulla parte di salario situata tra il guadagno massimo assicurato e due volte e mezzo questo importo non può superare l’1 per cento.
Se, alla fine dell’anno, il capitale proprio del fondo di compensazione, dedotto il capitale di esercizio di 2 miliardi di franchi necessario per la gestione, raggiunge il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, il Consiglio federale riduce, entro un anno, l’aliquota di contribuzione fissata nell’articolo 3 capoversi 2 e 3. Riduce inoltre contemporaneamente e nella stessa proporzione la partecipazione della Confederazione fissata nell’articolo 90 lettera b e la partecipazione dei Cantoni fissata nell’articolo 92 capoverso 7bis. Può rinunciare a ridurre l’aliquota di contribuzione se le previsioni congiunturali lasciano presagire un aumento forte e incombente della disoccupazione. Se il livello del capitale proprio peggiora nuovamente, il Consiglio federale può aumentare l’aliquota di contribuzione sino agli importi massimi fissati nell’articolo 3 capoversi 2 e 3.
Art. 91 Capitale d’esercizio delle casse
L’ufficio di compensazione provvede affinché ogni cassa disponga di un capitale d’esercizio adeguato ai suoi oneri, attinto al fondo di compensazione. La cassa amministra il suo capitale d’esercizio a titolo fiduciario.
In caso di bisogno, le casse possono chiedere anticipazioni all’ufficio di compensazione.
Art. 92 Spese amministrative
Le spese delle casse di compensazione AVS per la riscossione dei contributi sono rimborsate adeguatamente dal fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Le spese amministrative, cagionate all’ufficio centrale di compensazione dell’AVS dall’assicurazione contro la disoccupazione, sono coperte dal fondo di compensazione di quest’ultima.
Le spese amministrative dell’ufficio di compensazione per l’esecuzione dell’assicurazione sono a carico del fondo di compensazione.305 304 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 305 Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
Le ulteriori spese amministrative dell’ufficio di compensazione, quali le spese per competenze di gestione o di stato maggiore, sono coperte con le risorse generali della Confederazione.306
Le spese della commissione di sorveglianza sono a carico del fondo di compensazione.307
Il fondo di compensazione rimborsa ai titolari delle casse i costi computabili risultanti dall’adempimento dei compiti di cui all’articolo 81. Il Consiglio federale stabilisce, su proposta della commissione di sorveglianza, i costi computabili. Tiene debitamente conto dei costi per gli accantonamenti necessari per il superamento di fluttuazioni del mercato del lavoro e dei rischi di responsabilità (art. 82). I costi computabili sono rimborsati conformemente alle prestazioni fornite. Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) può concludere convenzioni sulle prestazioni con i titolari.308
Il fondo di compensazione rimborsa ai Cantoni le spese computabili risultanti dalla gestione degli uffici pubblici di collocamento, dall’adempimento dei compiti secondo l’articolo85 capoverso 1 lettere d, e nonché g-k, dall’esercizio degli uffici regionali di collocamento secondo l’articolo 85b e dall’esercizio dei servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro conformemente all’articolo 85c. Il Consiglio federale stabilisce, su proposta della commissione di sorveglianza, le spese computabili. Tiene debitamente conto delle spese per gli accantonamenti necessari per il superamento di fluttuazioni del mercato del lavoro, dei rischi di responsabilità (art. 85g) e delle spese supplementari temporanee dovute alla collaborazione intercantonale (art. 85e) e interistituzionale (art. 85f). Le spese computabili sono rimborsate in funzione dell’effetto delle prestazioni fornite. Il DFE può concludere con i Cantoni convenzioni sulle prestazioni.309
I Cantoni partecipano alle spese degli uffici di collocamento e ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro con un contributo pari allo 0,05 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione. Il Consiglio federale fissa le quote a carico dei Cantoni mediante una chiave di ripartizione che tenga conto della capacità finanziaria e del numero annuale di giorni di disoccupazione controllata. La quota a carico dei Cantoni è dedotta dall’importo che è loro rimborsato conformemente al capoverso 7.310 306 Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 307 Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 308 Introdotto dall’art. 42 cpv. 1 della LF del 6 ott. 1989 sul collocamento e il personale a prestito (RS 823.11). Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093 3096; FF 2000 1588). 309 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 310 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
Le spese amministrative del centro di informatica sono a carico del fondo di compensazione.311
Il fondo di compensazione rimborsa in modo adeguato all’istituto collettore i costi per l’esecuzione della previdenza professionale secondo l’articolo 60 capoverso 2 lettera e della legge federale del 25 giugno 1982312 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.313
Art. 93 Spese processuali e ripetibili
Le spese processuali e ripetibili, addossate a una cassa o a un servizio cantonale in connessione con l’esecuzione della presente legge, sono rimborsate dal fondo di compensazione, nella misura in cui non siano state provocate per temerarietà o leggerezza. Non sono però rimborsate le spese addossate al titolare di una cassa o a un Cantone in una procedura contro l’ufficio di compensazione o la Confederazione.
Titolo sesto: Disposizioni diverse
Art. 94314 Compensazione
Le restituzioni e le prestazioni esigibili in virtù della presente legge possono essere compensate reciprocamente così come con restituzioni e rendite o indennità giornaliere esigibili dell’AVS, dell’assicurazione invalidità, della previdenza professionale, dell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare, al servizio civile o alla protezione civile, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione contro le malattie, nonché di prestazioni complementari dell’AVS/AI e di assegni familiari previsti dalla legge.
Se una cassa ha annunciato la compensazione di una prestazione esigibile a un’altra assicurazione sociale, quest’ultima non può più liberarsi versando le prestazioni all’assicurato. Questa regola vale anche nel caso inverso.
Art. 95315 Restituzione di prestazioni
La domanda di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all’articolo 55.
L’assicurato che ha ricevuto indennità di disoccupazione e che successivamente riceve per lo stesso periodo rendite o indennità giornaliere dell’assicurazione invali- 311 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 313 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273, 1997 60 II 1; FF 1994 I 312). 314 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 315 Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto dità, della previdenza professionale, dell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare, al servizio civile e alla protezione civile, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione contro le malattie o assegni familiari legali è tenuto al rimborso delle indennità giornaliere versate per lo stesso periodo dall’assicurazione contro la disoccupazione. In deroga all’articolo 25 capoverso 1 LPGA, l’importo da restituire è limitato alla somma delle prestazioni versate per lo stesso periodo dalle istituzioni summenzionate.316
La cassa che ha versato prestazioni finanziarie per provvedimenti di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione che avrebbero dovuto essere versate da un’altra assicurazione sociale chiede la restituzione delle proprie prestazioni a quest’ultima.317
La cassa esige dal datore di lavoro la restituzione delle indennità, indebitamente riscosse, per lavoro ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori.
La cassa sottopone una domanda di condono, per decisione, al servizio cantonale.
Art. 96318
Art. 96b320 Trattamento di dati personali
Gli organi incaricati di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:
registrare, consigliare e collocare gli assicurati che chiedono prestazioni assicurative;
stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;
stabilire il diritto ai sussidi, nonché calcolarli, versarli e sorvegliarne l’impiego;
riscuotere contributi assicurativi di altre assicurazioni sociali;
316 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 317 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 319 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 2000 (RU 2000 2772; FF 2000 205). Abrogato dal
n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002 (RU 2002 3453; FF 2002 715). 320 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2772; FF 2000 205).
riscuotere l’imposta alla fonte;
applicare provvedimenti relativi al mercato del lavoro;
far valere le pretese dell’assicurazione;
sorvegliare l’esecuzione della presente legge;
allestire statistiche.
Art. 96c321 Procedura di richiamo
Per adempiere i compiti elencati nel capoverso 2, i seguenti uffici possono accedere, mediante procedura di richiamo, al sistema d’informazione gestito dall’Ufficio di compensazione (art. 83 cpv. 1 lett. i):
l’Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione;
le casse di disoccupazione;
gli uffici designati dai Cantoni, incaricati dell’applicazione della presente legge;
gli uffici di collocamento regionali;
i servizi di logistica per provvedimenti relativi al mercato del lavoro.
Essi possono accedere a dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i seguenti compiti conferiti loro dalla presente legge:
sorveglianza e controllo dell’esecuzione della presente legge;
assegnazione dei mezzi necessari alle casse;
determinazione e rimborso dei costi amministrativi;
consulenza e collocamento delle persone in cerca d’impiego;
valutazione del diritto alle prestazioni;
esecuzione delle prescrizioni in materia di controllo;
calcolo e versamento delle prestazioni;
emanazione delle decisioni previste dalla presente legge o da disposizioni della procedura amministrativa;
approntamento di una sufficiente offerta di provvedimenti relativi al mercato del lavoro.
Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da rilevare e i termini di conservazione, l’accesso ai dati, l’organizzazione e la gestione di sistemi di informazione, la collaborazione fra le autorità designate nel capoverso 1 e la sicurezza dei dati.
321 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
Art. 97323
Art. 97a324 Comunicazione di dati
Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA325:
ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge;
agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all’articolo 32 capoverso 2 LPGA, l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;
alle autorità competenti per la riscossione dell’imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 1990326 sull’imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali;
agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992327 sulla statistica federale;
alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine;
in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
1. alle autorità d’assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti, 2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio, 3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto, 4. agli uffici d’esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell’11 aprile 1889328 sulla esecuzione e sul fallimento, 5. alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l’applicazione delle leggi in materia fiscale.329 322 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 2000 (RU 2000 2772; FF 2000 205). Abrogato dal
n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002 (RU 2002 3453; FF 2002 715). assicurazioni sociali (RS 830.1). 324 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
...330
In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati d’interesse generale in relazione all’applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati dev’essere garantito.331
Negli altri casi, in deroga all’articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:332
per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;
per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell’interesse dell’assicurato.
Possono essere comunicati solo i dati necessari per l’obiettivo perseguito.
Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d’informazione della persona interessata.
I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.
Il Consiglio federale può consentire eccezioni se non vi osta alcun interesse privato o pubblico.
Art. 98333
Art. 98a334 Rapporto con l’assicurazione militare
Di regola, le prestazioni giusta la legge federale del 19 giugno 1992335 sull’assicurazione militare, che concorrono con quelle secondo la presente legge, sono poziori.
Art. 99336
329 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 331 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 332 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 334 Introdotto dal n. 8 dell’all. alla LF del19 giu. 1992 sull’assicurazione militare, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 833.1).
Titolo settimo: 337 Particolarità della procedura e dei rimedi giuridici
Art. 100 Principi
Nei casi di cui agli articoli36 capoverso4, 45 capoverso4, 59c nonché nei casi particolari di domande di risarcimento va emanata una formale decisione.338 Per il resto si applica, in deroga all’articolo 49 capoverso 1 LPGA339, la procedura semplificata di cui all’articolo 51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda dell’interessato non è stata accolta o lo è stata solo parzialmente.
In deroga all’articolo 52 capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono dichiarare competente per trattare l’opposizione un servizio diverso da quello che ha notificato la decisione.340
Il Consiglio federale può disciplinare la competenza per territorio del tribunale cantonale delle assicurazioni in deroga all’articolo 58 capoversi 1 e 2 LPGA.341
Le opposizioni, i ricorsi o i ricorsi di diritto amministrativo contro le decisioni prese conformemente agli articoli 15 e 30 non hanno effetto sospensivo.342
Art. 101 Autorità speciale di ricorso
Le decisioni e le decisioni su ricorso dell’UFIAML343, nonché le decisioni dell’ufficio di compensazione possono essere impugnate, in deroga all’articolo 58 capoverso 1 LPGA344, davanti alla commissione di ricorso del DFE. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968345 sulla procedura amministrativa.
Le decisioni della commissione di ricorso del DFE possono essere impugnate mediante ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale delle assicurazioni, conformemente alla legge federale del 16 dicembre 1943346 sull’organizzazione giudiziaria.
337 Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto 338 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 340 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 341 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 342 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 343 Ora: «Segretariato di Stato dell’economia (Seco)» (art. 5 dell’O del14 giu. 1999 sull’organizzazione del Dipartimento dell’economia – RS 172.216.1; RU 2000 187).
Art. 102347 Legittimazione speciale di ricorso
Contro le decisioni dei servizi cantonali, degli uffici di collocamento regionali e delle casse, anche l’UFIAML348 ha diritto di ricorrere davanti ai tribunali cantonali delle assicurazioni.
Contro le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni, anche l’UFIAML, i servizi cantonali e le casse hanno diritto di ricorrere davanti al Tribunale federale delle assicurazioni.
Art. 103 e 104
Abrogati Titolo ottavo: Disposizioni penali
Art. 105 Delitti
Chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete o in altro modo, ottiene indebitamente per sé o per altri una prestazione assicurativa, chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete o in altro modo, ottiene, dal fondo di compensazione, prestazioni in favore del titolare di una cassa, che non spettano a quest’ultimo, chiunque viola l’obbligo del segreto, chiunque, nell’esecuzione della presente legge, abusa del suo ufficio come funzionario di una cassa, a suo vantaggio o a vantaggio del titolare oppure a pregiudizio di terze persone, è punito, se non si tratta di un crimine o di un delitto per cui il Codice penale349 commina una pena più grave, con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a
000 franchi. Le due pene possono essere cumulate.350
Art. 106 Contravvenzioni
Chiunque viola l’obbligo d’informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o incomplete o rifiutando di dare informazioni, chiunque viola il suo obbligo d’annunciare, chiunque si oppone a un controllo ordinato dal servizio competente o lo impedisce altrimenti, 347 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 348 Ora: «Segretariato di Stato dell’economia (Seco)» (art. 5 dell’O del14 giu. 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia – RS 172.216.1; RU 2000 187; art. 8). 350 Nuovo testo del cma giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 chiunque non riempie i moduli prescritti o li riempie in modo non conforme al vero, è punito, se non si tratta di un crimine o di un delitto per cui il Codice penale351 commina una pena più grave, con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a
000 franchi. Le due pene possono essere cumulate,352 chiunque, come titolare della cassa di un’organizzazione, non tiene conti separati per le operazioni di pagamento o li utilizza contrariamente allo scopo, è punito con la multa fino a 5000 franchi, purché non si tratti di una fattispecie di cui all’articolo 105.
Art. 107 Delitti e contravvenzioni nell’azienda
Ai delitti e alle contravvenzioni, commessi nell’azienda di una persona giuridica, di una società di persone o di una ditta individuale oppure nell’azienda di una corporazione o di un istituto di diritto pubblico, sono applicabili gli articoli6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo353.
Art. 108354
Titolo nono: Disposizioni finali
Capitolo 1 Esecuzione
Sezione 1 Confederazione
Art. 109 Disposizioni esecutive
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Consulta dapprima i Cantoni e le organizzazioni interessate.
Art. 110355 Vigilanza
Le autorità di vigilanza (art. 76 LPGA356 provvedono segnatamente all’applicazione uniforme del diritto. Possono dare istruzioni agli organi di esecuzione.
352 Nuovo testo del cma giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 355 Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
Art. 110a e 110b357
Art. 111 e 112358
Sezione 2 Cantoni
Art. 113
I Cantoni eseguono i provvedimenti loro affidati dalla presente legge e dal Consiglio federale. Emanano le disposizioni esecutive e le sottopongono all’approvazione della Confederazione359.
I Cantoni:
gestiscono le casse cantonali previste nella presente legge;
designano i servizi competenti e le autorità di ricorso;
360 istituiscono uffici regionali di collocamento secondo l’articolo 85b;
361 istituiscono commissioni tripartite secondo l’articolo 85c;
362 emanano le prescrizioni procedurali;
363 provvedono per una collaborazione efficace tra i servizi competenti per l’assicurazione contro la disoccupazione e per il collocamento;
364 designano cinque giorni festivi in cui sussiste il diritto all’indennità di disoccupazione secondo l’articolo19.
...365 357 Introdotti dal n. I della LF del23 giu. 1995 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312). Abrogati 358 Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 359 Espressione modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362 369; FF 1988 II 1149). 360 Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 361 Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 362 Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 363 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 364 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
Capitolo 2 Modificazioni, abrogazioni e proroga
Sezione 1 Modificazioni
Art. 114 Legge federale sull’assicurazione contro le malattie
La legge federale del 13 giugno 1911366 sull’assicurazione contro le malattie è modificata come segue:
Art. 12bis cpv. 1bis e 2bis
...
Art. 115 Legge federale sul contratto d’assicurazione
La legge federale del 2 aprile 1908367 sul contratto d’assicurazione è modificata come segue:
Art. 9
...
Art. 100 cpv. 2
...
Art. 116 Legge federale sull’assicurazione militare
La legge federale del 20 settembre 1949368 sull’assicurazione militareè modificata come segue:
Art. 20 cpv. 5
...
Art. 117 Codice delle obbligazioni
Il Codice delle obbligazioni369 è modificato come segue:
Art. 329b cpv. 1
...
366 [CS 8 273; RU 1959 876, 1964 981, 1968 65, 1971 1465 in fine n. II art. 6 n. 2 disp. fin. e trans. tit. X, 1977 2249 n. I 611, 1978 1836 all. n. 4, 1982 196 1676 all. n. 1, 1990 1091, 1991 362 n. II 412, 1992 288 all. n. 37, 1995 511. RU 1995 1328 all. n. 1] 368 [RU 1949 1705, 1956 825, 1959 293, 1964 245, 1968 580, 1971 1959, 1972 1069, 1982 1676 2184, 1990 1882, 1991 362. RU 1993 3043 all. n. 1]
Art. 117a370 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
La legge federale del 25 giugno 1982371 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 2 titolo e cpv. 1bis
...
Art. 10 cpv. 1 e 2 primo periodo e cpv. 3 secondo periodo
...
Art. 26 cpv. 3 secondo periodo
...
Art. 47
...
Art. 60 cpv. 2 lett. e
...
Sezione 2 Abrogazioni
Art. 118
Sono abrogati:
Il decreto federale dell’8 ottobre 1976372 sull’istituzione dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (ordinamento transitorio);
La legge federale del 22 giugno 1951373 sull’assicurazione contro la disoccupazione;
I numeri I a III e VI del decreto federale del 20 giugno 1975374 che istituisce nel campo dell’assicurazione contro la disoccupazione e del mercato del lavoro provvedimenti atti a combattere le diminuzioni d’impiego e dei redditi.
375 il decreto federale del 19 marzo 1993376 su provvedimenti nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione.
370 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273, 1997 60 II 1 806; FF 1994 I 312). 372 [RU 1977 208, 1982 166 1894] 373 [RU 1951 1197, 1959 535, 1965 321 art. 61, 196726, 1968 93, 1973 1535, 1975 1078 n. I II VI, 1977 208 art. 38 cpv. 1 lett. a, 1981 224, 1982 1209] 374 [RU 1975 1078, 1977 208 art. 37] 375 Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 376 [RU 1993 1066]
Le disposizioni abrogate s’applicano ancora ai fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Sezione 3 Proroga
Art. 119
Il decreto federale del 20 giugno 1975377 che istituisce nel campo dell’assicurazione contro la disoccupazione e del mercato del lavoro provvedimenti atti a combattere le diminuzioni d’impiego e dei redditi è modificato come segue: Numero VII cpv. 5378 ...
Capitolo 3 Disposizioni transitorie379
Art. 120 Casse riconosciute380
Le seguenti casse, fra quelle esistenti all’entrata in vigore della presente legge, sono considerate riconosciute senza una nuova procedura di riconoscimento;
le casse pubbliche il cui titolare è un Cantone e il cui campo d’attività si estende a tutto il Cantone;
le casse delle organizzazioni eccettuate le casse aziendali.
Art. 120a381 Partecipazione della Confederazione negli anni 2006–2008
In deroga all’articolo 90a, negli anni 2006–2008 la partecipazione della Confederazione prevista nell’articolo 90 lettera b ammonta allo 0,12 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione.
Se il livello dei debiti del fondo di compensazione alla fine del 2006 o del 2007 raggiunge il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, la riduzione della partecipazione della Confederazione è soppressa.
377 [RU 1975 1078, 1977 208 art. 37] 378 Pubblicato nella RU, erroneamente, come cpv.6. 379 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427 5431; FF 2005 659). 380 Intrototta dal n. I 5 della LF del17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427 5431; FF 2005 659) 381 Introdotto dal n. I 5 della LF del17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427 5431; FF 2005 659).
Capitolo 4:382 Relazione con il diritto europeo
Art. 121383
Per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/71384 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche:
l’Accordo del 21 giugno 1999385 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e
574/72386 nella loro versione aggiornata387;
l’Accordo del 21 giugno 2001388 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l’appendice 2 dell’allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata389.
382 Introdotto dal n. I 12 della LF dell’8 ott. 1999 concernente l’Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092). 383 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell’Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell’AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685 700; FF 2001 4435). 384 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del14 giu. 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149 del 5 lug. 1971) (consolidato dal regolamento (CE)
n. 118/97 del Consiglio, del 2 dic. 1996, GU L 28 del 30 gen. 1997); modificato l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell’8 feb. 1999 (GU L 38 del 12 feb. 1999). 386 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 mar. 1972) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dic. 1996, GU L 28 del
gen. 1997); modificato l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell’8 feb. 1999, GU L 38 del 12 feb. 1999. La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile presso l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna. Fa tuttavia fede unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle CE.
Capitolo 5:390 Referendum ed entrata in vigore
Art. 122391
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore:
art. 51 a 58 e 109: 1° gennaio 1983392
Disposizioni rimanenti: 1° gennaio 1984393 Disposizione transitoria della modifica del 22 marzo 2002394
Fino al 31 dicembre 2003 l’aliquota di contribuzione di cui all’articolo 3 capoverso
ammonta al 3 per cento.
Fino al 31 dicembre 2003, l’aliquota di contribuzione sulla parte di salario situata tra il guadagno massimo assicurato secondo l’articolo 3 capoverso 2 e due volte e mezzo questo importo ammonta al 2 per cento.
Se si prevede di estinguere i debiti nel corso del 2003, a partire dal 1° gennaio 2003 il Consiglio federale può ridurre proporzionalmente le aliquote di contribuzione di cui ai capoversi 1 e 2.395 390 Originario capitolo 4. 391 Originario art. 121. 392 DCF del 6 dic. 1982 (RU 1982 2223). 393 O del 31 ago. 1983 (RS 837.01). 395 In vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4288 2003 1755).