916.443.105.2
Ordinanza dell’UFV (3/07) concernente misure per la lotta contro l’afta epizootica
del 7 novembre 2007 (Stato 24 gennaio 2008)
L’Ufficio federale di veterinaria (UFV), visto l’articolo 24 capoverso2 della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 33 capoverso2 lettere b e c dell’ordinanza del 18 aprile 20072 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali, ordina:
Art. 13 Misure per la protezione contro l’afta epizootica
In relazione all’afta epizootica a Cipro, per impedire una propagazione dell’epizoozia le misure secondo la decisione 2007/718/CE del 6 novembre 20074 della Commissione delle Comunità europee, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica a Cipro, nella versione riprodotta nella decisione 2008/71/CE del 22 gennaio 20085 sono applicabili per la Svizzera.
Art. 2 Traffico viaggiatori
Nel traffico viaggiatori è vietata l’importazione da Cipro di prodotti di bovini, ovini, caprini e suini, nonché di altri animali artiodattili.
Art. 3 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore l’8 novembre 2007 alle ore 00.00.