916.443.107
Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti contro la propagazione della
peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia
del 6 agosto 2021 (Stato 21 febbraio 2024)
Preambolo
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),
visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19661
sulle epizoozie;
visto l’articolo 5 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia,
ordina:
Art. 1 Scopo e oggetto
La presente ordinanza si prefigge di prevenire la propagazione della peste suina africana.
Essa disciplina l’importazione dagli Stati membri dell’Unione europea (UE), dall’Islanda e dalla Norvegia dei seguenti animali e prodotti di origine animale:
animali della famiglia dei suidi (Suidae), compresi i cinghiali;
animali della famiglia dei pecari (Tayassuidae);
i seguenti prodotti derivati da animali di cui alle lettere a e b:
sperma, ovuli ed embrioni,
carne fresca, preparati di carne e prodotti a base di carne,
prodotti della macellazione di cui all’articolo 3 lettera h dell’ordinanza del 16 dicembre 20163 concernente la macellazione e il controllo delle carni,
carcasse intere e parti di esse, comprese quelle provenienti da selvaggina cacciata, e
sottoprodotti di origine animale, compresi pelli e pelame.
Essa disciplina il transito di cinghiali in libertà e l’esportazione di tali animali negli Stati membri dell’UE, in Islanda e in Norvegia.
Art. 2 Divieto di importazione
L’importazione di animali vivi e prodotti di origine animale di cui all’articolo 1 capoverso 2 provenienti dalle seguenti zone degli Stati membri interessati è vietata:
4zone soggette a restrizioni e zone infette disciplinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/5945;
zone infette e zone soggette a restrizioni stabilite secondo il regolamento delegato (UE) 2020/6876.7
L’importazione di cinghiali vivi provenienti dall’intero territorio degli Stati membri dell’UE, dell’Islanda e della Norvegia è vietata.
Art. 3 Stati membri e zone interessati
Gli Stati membri interessati sono stabiliti nell’allegato. Nell’allegato sono inoltre inseriti i rimandi agli atti normativi UE in cui sono stabilite le zone secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a e b.
Art. 48 Importazione dalle zone disciplinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/594
In deroga all’articolo 2 capoverso 1 lettera a, l’importazione di animali vivi e prodotti di origine animale dalle zone disciplinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/5949 è ammessa se:
sono soddisfatte le condizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 per l’esportazione in Stati membri non interessati dalla peste suina africana; e
l’autorità competente dello Stato membro interessato ha autorizzato l’importazione.
Art. 510 Importazione da zone infette secondo il regolamento delegato (UE) 2020/687
In deroga all’articolo 2 capoverso 1 lettera b, l’importazione di prodotti di origine animale dalle zone infette ubicate al di fuori delle zone disciplinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/59411 è ammessa se i prodotti possono lasciare la zona infetta a fini di scambi intracomunitari secondo:
il regolamento delegato (UE) 2020/68712; e
gli atti normativi UE stabiliti nell’allegato numero 2.1.
Art. 613 Importazione da zone soggette a restrizioni secondo il regolamento delegato (UE) 2020/687
In deroga all’articolo 2 capoverso 1 lettera b, l’importazione di prodotti di origine animale dalle zone soggette a restrizioni ubicate al di fuori delle zone disciplinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/59414 è ammessa se i prodotti possono lasciare la zona soggetta a restrizioni secondo il regolamento delegato (UE) 2020/68715 a fini di scambi intracomunitari.
Art. 7 Transito ed esportazione di cinghiali in libertà
Il transito di cinghiali in libertà è vietato.
L’esportazione di cinghiali in libertà negli Stati membri dell’Unione europea, in Islanda e in Norvegia è vietata.
Art. 8 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza dell’USAV del 18 dicembre 201716 che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia è abrogata.
Art. 9 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 10 agosto 2021.
Stati membri e zone interessati
(art. 3)
1 Zone soggette a restrizioni e zone infette disciplinate secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594
Gli Stati membri dell’UE e le relative zone soggette a restrizioni e zone infette secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a sono stabiliti nel seguente regolamento di esecuzione:
Atto normativo di base UE | Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione |
|---|---|
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 | Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, GU L 79 del 17.3.2023, pag. 65; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/483, GU L, 2024/483, 6.2.2024 |
1.1 Zone soggette a restrizioni disciplinate secondo l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594
Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, determinate zone negli Stati membri interessati sono suddivise in base al rischio di introduzione del virus della peste suina africana come segue:
Zona soggetta a restrizione I zona di cui all’allegato I parte I del regolamento di esecuzione, disciplinata in base al rischio derivante dalla prossimità a una zona soggetta a restrizione II.
Zona soggetta a restrizione II zona di cui all’allegato I parte II del regolamento di esecuzione, disciplinata in base alla popolazione di cinghiali infetta.
Zona soggetta a restrizione III zona di cui all’allegato I parte III del regolamento di esecuzione, disciplinata in base alle detenzioni di suini infette e alla popolazione di cinghiali infetta.
Stati membri con zone soggette a restrizioni I
Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni I:
Cechia
Croazia
Estonia
Germania
Grecia
Italia
Lettonia
Polonia
Slovacchia
Svezia
Ungheria
Stati membri con zone soggette a restrizioni II
Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni II:
Bulgaria
Cechia
Croazia
Estonia
Germania
Grecia
Italia
Lettonia
Lituania
Polonia
Slovacchia
Svezia
Ungheria
Stati membri con zone soggette a restrizioni III
Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni III:
Croazia
Germania
Grecia
Italia
Lettonia
Lituania
Polonia
Romania
1.2 Zone infette e zone soggette a restrizioni disciplinate secondo l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594
Nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, determinate zone negli Stati membri interessati sono suddivise come segue:
Zona infetta zona di cui all’allegato II parte A del regolamento di esecuzione, istituita a seguito di un focolaio di peste suina africana nei cinghiali in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia.
Zona soggetta a restrizioni zona di cui all’allegato II parte B del regolamento di esecuzione, istituita a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia.
Stati membri con zone infette
Nel seguente Stato membro dell’UE vi sono zone infette:
Croazia
Stati membri con zone soggette a restrizioni
Non vi sono Stati membri dell’UE con zone soggette a restrizioni secondo l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
2 Zone infette e zone soggette a restrizioni secondo il regolamento delegato (UE) 2020/687
2.1 Zone infette
Non vi sono Stati membri dell’UE con zone infette secondo il regolamento delegato (UE) 2020/68717 ubicate al di fuori delle zone di cui al numero 1.
2.2 Zone soggette a restrizioni
Non vi sono Stati membri dell’UE con zone soggette a restrizioni secondo il regolamento delegato (UE) 2020/687 ubicate al di fuori delle zone di cui al numero 1.