946.203
Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti
delle persone e delle organizzazioni legate a
Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban
1
del 2 ottobre 2000 (Stato 1° giugno 2023)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 2 della legge federale del 22 marzo 20022 sull’applicazione di
sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb),3
ordina:
Art. 14 Divieto di fornire armamenti e materiale affine
È vietata la fornitura, la vendita e la mediazione di armamenti di ogni genere, comprese armi e munizioni, di veicoli e di equipaggiamento militari, di attrezzature paramilitari nonché dei relativi accessori e pezzi di ricambio alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi o alle organizzazioni menzionati nell’allegato 2.5
...6
È vietata la fornitura, la vendita e la mediazione di consulenza tecnica, assistenza o istruzione legate alle attività militari alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi o alle organizzazioni menzionati nell’allegato 2.7
I capoversi 1 e 3 si applicano soltanto per quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 19968 sul controllo dei beni a duplice impiego e la legge del 13 dicembre 19969 sul materiale bellico con le relative ordinanze d’esecuzione.
Art. 1a10
Art. 211
Art. 2a e 2b12
Art. 313 Blocco degli averi e delle risorse economiche
Gli averi e le risorse economiche appartenenti alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi o alle organizzazioni menzionati nell’allegato 2 o controllati da questi ultimi sono bloccati.
È vietato trasferire averi alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi o alle organizzazioni menzionati nell’allegato 2 o mettere, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche a loro disposizione.14
Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando:
il trasferimento di averi o la messa a disposizione, diretta o indiretta, di averi o risorse economiche alle persone, imprese e organizzazioni incluse nella lista di sanzioni15 secondo la risoluzione 1988 (2011)16 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è necessario per la fornitura di aiuti umanitari o per il sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali in Afghanistan;
il trasferimento di averi o la messa a disposizione, diretta o indiretta, di averi o risorse economiche alle persone, imprese e organizzazioni incluse nella lista di sanzioni17 secondo le risoluzioni 1267 (1999), 1989 (2011) e 2253 (2015)18 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è necessario per la fornitura di aiuti umanitari o per il sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:
Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate,
organizzazioni internazionali,
organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni,
organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA),
membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui ai numeri 1–4 nella misura in cui agiscono in tale veste,
ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.19
D’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate se servono a tutelare interessi svizzeri o a prevenire casi di rigore.20
Art. 4 Dichiarazione obbligatoria
Le persone e le istituzioni che detengono o gestiscono averi che si deve presumere siano soggetti al blocco di cui all’articolo 3 capoverso 1 devono dichiararli senza indugio alla SECO21.
Le persone e le istituzioni che sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 3 capoverso 1 devono dichiararli senza indugio alla SECO.22
La dichiarazione deve indicare il nome del beneficiario, l’oggetto e l’importo degli averi e delle risorse economiche bloccati.23
Art. 4a24 Entrata in Svizzera e transito
L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche menzionate nell’allegato 2.25
La Segreteria di Stato della migrazione26 può, in conformità con le decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o per tutelare interessi svizzeri, accordare deroghe.
Art. 4b27 Esecuzione del blocco delle risorse economiche
Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.
Art. 5 Definizioni
Nella presente ordinanza si intendono per:
Taliban: i «Taliban», «Talibani» o «Islamic Movement of Taliban», compresi società, imprese, stabilimenti, enti e sottogruppi di loro proprietà o sotto il loro controllo;
28averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari;
29risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera b;
30blocco delle risorse economiche: l’impedimento del loro impiego per acquisire averi, merci o servizi, ivi comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno di tali risorse.
Art. 5a31 Controllo
La SECO effettua i controlli.
Il controllo al confine compete all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini32.
Art. 633 Disposizioni penali
Chiunque viola gli articoli 1, 3 e 4a della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 della legge sugli embarghi.
Chiunque viola l’articolo 4 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 10 della legge sugli embarghi.
Le infrazioni punibili conformemente agli articoli 9 e 10 della legge sugli embarghi sono perseguite e giudicate dalla SECO; esso può ordinare sequestri o confische.
Sono fatti salvi gli articoli 11 e 14 capoverso 2 della legge sugli embarghi.
Art. 734 Recepimento automatico di liste di persone, gruppi e organizzazioni soggetti alle sanzioni
Le liste delle persone fisiche e giuridiche, persone, gruppi o organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 2), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato 2 non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
Art. 8 a 1035
Art. 1136 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 3 ottobre 2000.
Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie, al divieto di entrata e di transito e al divieto di fornire armamenti; persone giuridiche, gruppi e organizzazioni soggetti alle sanzioni finanziarie e al divieto di fornire armamenti
(art. 1 cpv. 1 e 3, 3 cpv. 1 e 2, 4a cpv.1 e 7)
Nota bene
1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite37.
2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite38.