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946.204

Ordinanza che istituisce misure nei confronti dell’UNITA

del 25 novembre 1998 (Stato 23 luglio 2002)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 102 numero8 della Costituzione federale1,2 ordina:

Art. 1 Assistenza militare

Ogni genere d’assistenza militare all’União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) è vietata.

Art. 2 Materiale bellico

La vendita, l’esportazione e il trasporto di beni d’armamento e di relativo materiale di qualsiasi genere a destinazione dell’Angola, incluse armi e munizioni, veicoli e beni d’equipaggiamento militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio sono vietati, sempre che l’importazione non avvenga nei punti d’entrata menzionati nell’allegato 1.

Art. 3 Petrolio

La vendita, l’esportazione e il trasporto di petrolio e di prodotti petroliferi a destinazione dell’Angola sono vietati, sempre che l’importazione non avvenga nei punti d’entrata menzionati nell’allegato 1.

Art. 4 Altre merci

La vendita, l’esportazione e il trasporto delle merci seguenti, effettuati da cittadini svizzeri o dal territorio svizzero, a favore di persone o di enti situati nelle regioni dell’Angola menzionate nell’allegato 2 sono vietati:

  1. materiale utilizzato nelle industrie estrattive o in servizi connessi;

  2. veicoli o imbarcazioni a motore e relativi pezzi di ricambio;

  3. servizi di trasporto terrestre o di navigazione marittima o interna.

RU 1999 151

[CS 1 3]. A questa disposizione corrisponde ora l’art. 184 cpv. 3 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2001 (RU 2001 3583).

Art. 53 Diamanti grezzi

L’importazione e il transito nonché l’immissione in depositi doganali o l’asportazione da depositi doganali di diamanti grezzi originari dell’Angola sono vietati.

Sono eccettuati i diamanti grezzi corredati di un certificato di origine del governo dell’Angola, rilasciato secondo le norme riconosciute dalle Nazioni Unite.

In caso di dubbio in merito all’origine dei diamanti grezzi, gli organi doganali possono trattenere la merce finché il Segretariato di Stato dell’economia (Seco) ne abbia chiarito l’origine.

Art. 6 Averi

I fondi e le altre risorse finanziarie appartenenti all’UNITA, ai suoi dirigenti o a membri adulti delle loro famiglie menzionati nell’allegato 3 sono bloccati.

Il trasferimento nonché la messa a disposizione diretta o indiretta di fondi e altre risorse finanziarie a favore dell’UNITA o di persone menzionate nell’allegato 3 sono vietati.

Art. 6a4 Dichiarazione obbligatoria

Le persone e le istituzioni che detengono o gestiscono averi che si deve presumere siano soggetti al blocco degli averi di cui all’articolo6 capoverso 1 devono dichiararli senza indugio al Seco.

Nella dichiarazione devono figurare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e l’importo degli averi bloccati.

Art. 7 Traffico aereo

Agli aeromobili appartenenti all’UNITA o usati per perseguire i suoi scopi è vietata l’utilizzazione dello spazio aereo svizzero.

Agli aeromobili che sono decollati o devono atterrare da o in un punto del territorio angolano non menzionato nell’allegato 1 è vietato decollare dal territorio svizzero, atterrarvi o sorvolarlo.

Art. 8 Aeromobili e relativi servizi

Sono vietate la messa a disposizione o la fornitura di aeromobili o parti costitutive di aeromobili da parte di cittadini svizzeri o a partire dal territorio svizzero a favore dell’UNITA o a destinazione dell’Angola attraverso punti d’entrata non menzionati nell’allegato 1.

Sono inoltre vietate le seguenti prestazioni destinate a qualsiasi aeromobile dell’UNITA:

a. servizio tecnico e di manutenzione;

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2001 (RU 2001 3583).

Introdotto dal n. I dell’O del 7 nov. 2001 (RU 2001 3583).

  1. rilascio di certificati di navigabilità;

  2. copertura di nuovi sinistri basata su contratti d’assicurazione già esistenti;

  3. conclusione o rinnovo di contratti d’assicurazione diretta.

In caso di dubbio, il Seco decide a quali aeromobili si applica questo divieto.5

Art. 96

Citato in

Art. 10 Uffici dell’UNITA

L’apertura o il mantenimento in attività di uffici dell’UNITA in territorio svizzero sono vietati.

Art. 11 Eccezioni

Il Seco, dopo aver conferito con la Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri e con l’Ufficio federale dell’aviazione civile del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, può concedere per ragioni mediche o umanitarie autorizzazioni che derogano agli articoli 3, 4 e 6-9.

Art. 12 Campo d’applicazione degli articoli 2-4 e 8

Gli articoli 2-4 e 8 si applicano soltanto qualora la legge del 13 dicembre 19967 sul controllo dei beni a duplice impiego, la legge federale del 13 dicembre 19968 sul materiale bellico nonché le relative ordinanze d’applicazione non siano applicabili.

Art. 13 Disposizioni penali

Chiunque intenzionalmente viola una disposizione della presente ordinanza o le relative decisioni è punito con l’arresto o con la multa di non oltre 500 000 franchi.

In caso di infrazione colposa, la multa è di non oltre 50 000 franchi.

Il tentativo è punibile.

L’azione penale si prescrive in cinque anni.

Per il resto, la legge federale sul diritto penale amministrativo9 è applicabile. Il Seco è incaricato del perseguimento e del giudizio delle infrazioni, fatto salvo l’articolo 21 capoversi 1 e 3 di detta legge.

Il Seco può segnatamente sequestrare o confiscare le merci di cui agli articoli 2-5 e

nonché i veicoli o qualsiasi altro mezzo di trasporto per l’inoltro di dette merci.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2001 (RU 2001 3583).

Art. 14 Conflitto di norme

Qualora sussista simultaneamente violazione delle disposizioni della presente ordinanza e di quelle della legge federale del 1° ottobre 192510 sulle dogane, della legge federale del 13 dicembre 199611 sul materiale bellico o della legge federale del 13 dicembre 199612 sul controllo dei beni a duplice impiego, sono applicabili soltanto le disposizioni penali della legge in questione.

Art. 15 Collaborazione con le autorità straniere e con le Nazioni Unite

Le autorità competenti in materia di esecuzione, controllo, prevenzione e perseguimento penale possono collaborare con le autorità straniere competenti e con le Nazioni Unite.

Esse possono in particolare chiedere alle autorità estere e alle Nazioni Unite la messa a disposizione dei dati necessari all’esecuzione della presente ordinanza. A tale scopo possono comunicare loro dati concernenti averi e conti bloccati, la natura, la quantità, il luogo di destinazione e di utilizzazione, lo scopo dell’utilizzazione, i destinatari delle merci, degli elementi costitutivi e delle tecnologie, nonché indicazioni concernenti le persone che hanno preso parte alla loro fabbricazione, fornitura o mediazione, se l’autorità estera o le Nazioni Unite:13

  1. sono vincolate al segreto d’ufficio, e

  2. garantiscono che questi dati saranno utilizzati unicamente per fornire le informazioni richieste.

Art. 1614 Assistenza amministrativa a favore di autorità estere e delle Nazioni Unite

Le autorità preposte all’esecuzione, al controllo, alla prevenzione e al perseguimento penale possono parimenti comunicare dati alle autorità estere competenti o alle Nazioni Unite, conformemente all’articolo15 capoverso 2, se il servizio richiedente:

  1. necessita di tali dati in relazione alla prevenzione o al perseguimento di reati;

  2. è vincolato dal segreto d’ufficio;

  3. conferma che i dati ottenuti saranno utilizzati in un procedimento penale soltanto se l’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non è esclusa per il genere di reato in questione; il Seco decide d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia;

  4. garantisce che i dati ottenuti saranno utilizzati esclusivamente per provvedimenti conformemente alla presente ordinanza e non saranno trasmessi a terzi; e

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2001 (RU 2001 3583).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2001 (RU 2001 3583).

e. accorda la reciprocità.

La legge del 20 marzo 198115 sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP) rimane salva. Le violazioni dell’embargo non costituiscono infrazioni a provvedimenti monetari, economici o commerciali ai sensi dell’articolo 3 capoverso

AIMP.

Art. 17 Utilizzazione dei dati

Le autorità svizzere possono utilizzare i dati ottenuti soltanto ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza.

È fatta salva l’utilizzazione nell’ambito di un altro procedimento penale, qualora si possa concretamente presumere che tali dati siano in grado di chiarirlo.

Art. 17a16 Aggiornamento degli allegati e proroga della durata di validità

Il Dipartimento federale dell’economia, dopo aver consultato il Dipartimento federale degli affari esteri e il Dipartimento federale delle finanze, può aggiornare gli allegati e prorogare per un periodo limitato la validità della presente ordinanza.

Art. 18 Entrata in vigore e durata di validità17

La presente ordinanza entra in vigore il 26 novembre 1998.

Essa ha effetto sino al 7 novembre 2003. 18

Introdotto dal n. I dell’O del 7 nov. 2001 (RU 2001 3583).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2001 (RU 2001 3583).

Introdotto dal n. I dell’O del 7 nov. 2001 (RU 2001 3583).

Allegato 119 (Art. 2, 3, 7 cpv. 2 e 8 cpv. 1) Punti d’entrata nel territorio angolano Aeroporti: Luanda Katumbela, Provincia del Benguela Porti: Cabinda, Provincia di Cabinda Luanda Lobito, Provincia del Benguela Namibe, Provincia di Namibe Soyo, Provincia di Zaire Altri punti d’entrata: Malongo, Provincia di Cabinda

Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 7 nov. 2001 (RU 2001 3583).

Regioni dell’Angola non sottoposte all’amministrazione

dello Stato

Andulo Bailundo Mungo Nharea

Allegato 3 20 (art. 6 e 9)

Dirigenti dell’UNITA

20 Il testo di questo allegato non è pubblicato nella RU. Tirature a parte possono essere ottenute presso il Segretariato di Stato dell’economia (Seco), Sezione controlli all’esportazione e sanzioni, Effingerstrasse 1, 3003 Berna. L’allegato è pure consultabile su Internet (http://www.seco-admin.ch). Fa stato la versione stampata (vedi RU 2002 1947).