Fonte

946.221

Ordinanza sull’esportazione e il transito di prodotti

del 22 dicembre 1993 (Stato 1° maggio 2007)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli1, 4 e 5 della legge federale del 25 giugno 19821 sulle misure economiche esterne, ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione e definizioni

La presente ordinanza è applicabile unicamente nella misura in cui non lo siano le disposizioni dell’ordinanza del 10 gennaio 19732 sul materiale bellico, dell’ordinanza del 18 gennaio 19843 sull’energia nucleare nonché dell’ordinanza del 12 febbraio 19924 sull’esportazione e il transito di merci e tecnologie concernenti le armi ABC e i missili.

Per prodotti si intendono le merci e le tecnologie di cui nell’allegato.

Art. 2 Esportazione di prodotti

L’esportazione dei prodotti elencati nell’allegato e nell’articolo 9 sottostà al regime del permesso giusta l’ordinanza del 7 marzo 19835 sul traffico delle merci con l’estero.

Art. 2a6 Permesso generale d’esportazione

Il permesso per l’esportazione di determinati prodotti può essere rilasciato sotto forma di permesso generale d’esportazione se un prodotto esportato ha, quale destinazione finale, uno dei Paesi seguenti: Albania, Arabia Saudita, Argentina, Brasile, Bulgaria, Cile, Cina, Corea del Sud, Estonia, Lettonia, Lituania, Malesia, Messico, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Russia, Singapore, Sudafrica, Taiwan, Ucraina.

RU 1994 426

[RU 1973 114 256, 1978 199, 1980 536 art. 91, 1987 791, 1992 2497, 1996 1035 n. II, 199717 art. 38 n. 2. RU 1998 808 art. 24]. Vedi ora l’O del 25 feb. 1998 (RS 514.511).

[RU 1984 209, 1987 546 1484, 1991 1450, 1993 901 all. n. 10, 1994 140, 1995 4959, 1996 2243 n. I 65, 1997 2128, 2002 349 art. 29. RU 2005 601 art. 80 n. 3]. Vedi ora l’O del 10 dic. 2004 sull’energia nucleare (RS 732.11).

[RU 1992 409, 1994 1328 art. 13 n. 2, 1995 5654, 1997 506. RU 1997 1704 art. 28 lett. a]. Vedi ora: l’O del25 giu. 1997 sul controllo dei beni a duplice impiego (RS 946.202.1).

[RU 1983 358, 1991 32. RU 1997 1704 art. 28 lett. b]. Vedi ora: l’O del25 giu. 1997 sul controllo dei beni a duplice impiego (RS 946.202.1).

Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5651).

I permessi generali di esportazione possono essere rilasciati per i prodotti che figurano nella parte III numero 5 (Parte 1–Telecomunicazioni) dell’allegato, alle voci seguenti:

  1. Numero 5. A.1. b: numeri 1-7 e 10;

  2. Numero 5. A.1. c.;

  3. Numero 5. A.1. d.;

  4. Numero 5. A.1. e;

  5. Numero 5. C.1.

Art. 2b7 Condizioni per il rilascio del permesso generale d’esportazione

Il permesso generale d’esportazione può essere rilasciato soltanto se l’impresa:

  1. è iscritta nel registro di commercio;

  2. non è stata condannata con sentenza cresciuta in giudicato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, per infrazioni alla legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne, alla presente ordinanza, all’ordinanza del 7 marzo 19838 sul traffico delle merci con l’estero, all’ordinanza del 7 marzo 19839 concernente la sorveglianza sulle importazioni e all’ordinanza del 12 febbraio 199210 sull’esportazione e il transito di merci e tecnologie concernenti le armi ABC e i missili.

Art. 2c11 Obblighi generali inerenti al permesso generale d’esportazione

Il numero del permesso generale d’esportazione (PGE n.) e l’indicazione secondo la quale il prodotto destinato all’esportazione soggiace ai controlli internazionali all’esportazione devono figurare sui documenti commerciali, come offerte e fatture, relativi all’esportazione.

Il numero del permesso generale d’esportazione deve figurare sulla dichiarazione doganale d’esportazione.12

Tutti i documenti necessari per l’esportazione devono essere conservati per cinque anni a partire dalla data dell’imposizione doganale, indipendentemente dalla durata di validità della presente ordinanza, e presentati, su richiesta, alle autorità competenti.13

Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5651).

[RU 1983 358, 1991 32. RU 1997 1704 art. 28 lett. b]. Vedi ora: l’O del25 giu. 1997 sul controllo dei beni a duplice impiego (RS 946.202.1).

[RU 1983 361, 1994 1328 art. 13 n. 1, 1995 5650. RU 1997 1704 art. 28 lett. c]. Vedi ora: l’O del25 giu. 1997 sul controllo dei beni a duplice impiego (RS 946.202.1).

[RU 1992 409, 1994 1328 art. 13 n. 2, 1995 5654, 1997 506. RU 1997 1704 art. 28 lett. a]. Vedi ora: l’O del25 giu. 1997 sul controllo dei beni a duplice impiego (RS 946.202.1).

Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5651).

Nuovo testo giusta il n. 65 dell’all. 4 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal

Art. 2d14 Durata di validità e revoca

I permessi generali d’esportazione sono validi sino all’abrogazione della presente ordinanza, ma al massimo due anni.

Il servizio preposto al rilascio dei permessi revoca il permesso generale d’esportazione se non sono più adempiute le condizioni per il rilascio o se non sono rispettati gli obblighi ad esso relativi.

Art. 3 Transito di prodotti

Per quanto il Paese d’origine limiti l’esportazione dei prodotti elencati nell’allegato, il transito di questi ultimi è vietato se la persona autorizzata a disporne non è in grado di provare che la fornitura verso il nuovo Paese destinatario avviene in conformità delle prescrizioni del Paese d’origine.

La prova che la fornitura verso il nuovo Paese destinatario avviene in conformità delle prescrizioni del Paese d’origine va addotta al momento dell’entrata dei prodotti nel territorio doganale svizzero. In casi fondati il termine di presentazione può essere prorogato.

L’uscita da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale è equiparata al transito.15

Art. 4 Riesportazione di prodotti importati

Il permesso per la riesportazione di prodotti elencati nell’allegato è rifiutato se il Paese di provenienza o il Paese d’origine esige, per la riesportazione, il suo consenso e questo manca.

Se uno dei prodotti esteri figuranti nell’allegato è considerato di origine svizzera giusta l’ordinanza del 4 luglio 198416 sull’attestazione dell’origine, il regime del permesso non si applica in caso di riesportazione qualora il valore della quota estera non superi il25 per cento del prodotto finale e quest’ultimo non figuri nell’allegato.

...17

Art. 5 Servizio addetto al rilascio dei permessi

La Divisione delle importazioni ed esportazioni è competente per il rilascio dei permessi; decide su mandato della Segreteria di Stato dell’economia (SECO)18.

La Divisione delle importazioni ed esportazioni può sottoporre le richieste d’esportazione, per esame, alla Società svizzera delle industrie chimiche o alla Socie-

Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5651).

Nuovo testo giusta il n. 65 dell’all. 4 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art.16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

tà svizzera dei costruttori di macchine. Nella loro qualità di periti, detti organismi sono soggetti alla vigilanza della SECO, che impartisce loro le istruzioni necessarie.

Art. 619 Dichiarazione d’esportazione e onere della prova

Per l’esportazione di prodotti enumerati nei capitoli della tariffa doganale20 28–29,

(solo le voci 3002.1000/9000), 34, 36–40, 54–56, 59, 62, 65 (solo la voce 6506.1000), 68–76, 79, 81–90 e 93, ma non sottostanti all’obbligo d’autorizzazione secondo l’articolo 2 e l’allegato, l’esportatore o il suo rappresentante provvisto di procura deve apporre sulla dichiarazione doganale d’esportazione la menzione «esente da autorizzazione» e, su richiesta dell’ente preposto alle autorizzazioni, deve provare, esibendo documenti appropriati (verbali di misurazione, documentazione tecnica ecc.), che l’esportazione è legittimamente avvenuta esente da autorizzazione. L’onere della prova decade cinque anni dopo l’imposizione doganale.

Art. 7 Forniture a rappresentanze diplomatiche o consolari

È considerata esportazione anche la fornitura di prodotti a rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Svizzera.

Art. 8 Eccezioni al regime del permesso

Per i prodotti di valore pari o inferiore ai 5000 franchi elencati nell’allegato il permesso di esportazione non è necessario.

Il permesso d’esportazione è tuttavia necessario, indipendentemente dal valore della merce, per i prodotti che figurano nelle parti I e II dell’allegato.21

Art. 922

Art. 10 Criteri d’origine

Sulla domanda d’esportazione il richiedente può indicare la Svizzera quale Paese d’origine soltanto se sono adempiute le condizioni di cui alla sezione 2 (criteri d’origine) dell’ordinanza del 4 luglio 198423 sull’attestazione dell’origine.

La Divisione delle importazioni ed esportazioni può in ogni caso esigere dal richiedente un’attestazione d’origine rilasciata dal competente ufficio.

Nuovo testo giusta il n. 65 dell’all. 4 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5651).

Art. 11 Esecuzione

Il Dipartimento federale dell’economia pubblica emana le necessarie disposizioni d’esecuzione.

Art. 12 Disposizioni finali

L’ordinanza del 7 marzo 198324 su l’esportazione e il transito delle merci è abrogata.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 1994.

[RU 1983 363, 1985 2023, I, II, 1990 147, 1991 33; RS 946.31 art. 27 n.3] Allegato25 (art. 1–4, 6 e 8)