946.231.143.6
Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti
della Repubblica Islamica dell’Iran
del 12 dicembre 2025 (Stato 18 agosto 2026)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb),
ordina:
Sezione 1 Definizioni
Art. 1
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricognizioni di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, fideiussioni, cauzioni a garanzia dell’esecuzione del contratto o altri impegni finanziari; lettere di credito, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’impiego degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari;
risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime;
trasferimento di averi: qualsiasi transazione effettuata per via elettronica o non elettronica allo scopo di mettere direttamente o indirettamente gli averi a disposizione del beneficiario; l’ordinante e il beneficiario possono essere la medesima persona;
persona o organizzazione iraniana:
lo Stato iraniano e qualsiasi ente pubblico dell’Iran,
qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Iran, tranne il personale diplomatico della Svizzera e di Stati terzi ufficialmente in funzione in Iran,
qualsiasi persona giuridica od organizzazione con sede in Iran,
qualsiasi persona giuridica od organizzazione, dentro o fuori dell’Iran, posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da una o più delle persone od organizzazioni suddette.
Sezione 2 Restrizioni al commercio
Art. 2 Divieti concernenti beni a duplice impiego
Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di beni a duplice impiego nonché di tecnologie e software a duplice impiego di cui all’allegato 1 a persone od organizzazioni iraniane o per un uso in Iran.
Sono vietati i servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, gli investimenti e le joint venture, in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, lo sviluppo, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni, tecnologie e software di cui all’allegato 1.
Sono vietati l’acquisizione, l’importazione, il transito, il trasporto e la mediazione di beni, tecnologie e software di cui all’allegato 1 provenienti dall’Iran.
I divieti di cui ai capoversi 1–3 non si applicano:
ai beni, le tecnologie e i software della categoria 5 con i numeri di controllo delle esportazioni 5A002, 5D002, 5E002;
al transito di beni dal numero di controllo delle esportazioni 0A001 e di uranio scarsamente arricchito in elementi combustibili qualora siano approntati esclusivamente per reattori ad acqua leggera la cui realizzazione sia iniziata prima del dicembre 2006;
alle transazioni commissionate dal programma di Cooperazione tecnica dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA);
ai beni che, sulla base degli impegni della Svizzera nell’ambito della Convenzione internazionale del 13 gennaio 19932 sulle armi chimiche (CAC), sono destinati a un uso in Iran.
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può autorizzare, in conformità alle decisioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU o del suo comitato competente, eventuali deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3.
La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2, purché i beni e le tecnologie siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o ad altri scopi umanitari.
Art. 3 Obbligo di autorizzazione per la fornitura di determinati beni a duplice impiego
Sono soggetti ad autorizzazione:
la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di beni a duplice impiego nonché di tecnologie e software a duplice impiego di cui all’allegato 2 a persone od organizzazioni iraniane o per un uso in Iran;
i servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, gli investimenti e le joint venture, in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, lo sviluppo, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni, tecnologie e software di cui all’allegato 2.
La SECO rilascia l’autorizzazione. La nega se gli atti di cui al capoverso 1 potrebbero contribuire a una delle attività seguenti da parte dell’Iran:
attività nel campo dell’arricchimento dell’uranio, del ritrattamento di combustibili nucleari o dell’acqua pesante;
sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari; o
attività in relazione con altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.
Art. 4 Divieti concernenti beni e tecnologie per i veicoli aerei senza equipaggio e per i missili
Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di beni e tecnologie per i veicoli aerei senza equipaggio e per i missili di cui all’allegato 3 a persone od organizzazioni iraniane o per un uso in Iran.
Sono vietati i servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, gli investimenti, le partecipazioni e le joint venture, in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la manutenzione, la fabbricazione o l’impiego di beni e tecnologie di cui all’allegato 3.
Sono vietati l’acquisizione, l’importazione, il transito, il trasporto e la mediazione di beni e tecnologia di cui all’allegato 3 provenienti dall’Iran.
La SECO può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento, il transito o l’esportazione di beni e tecnologie di cui all’allegato 3 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, se i beni o le tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per:
scopi medici o farmaceutici;
scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.
Art. 5 Divieti concernenti la fornitura e l’acquisizione di materiale d’armamento e di beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna
Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio a persone od organizzazioni iraniane o per un uso in Iran.
Sono vietati i servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, gli investimenti, le partecipazioni e le joint venture, in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la manutenzione, la fabbricazione o l’impiego di beni di cui al capoverso 1.
Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito in Iran di beni di cui all’allegato 4 che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna.
Sono vietati i servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, gli investimenti e le joint venture, in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, lo sviluppo, la fabbricazione o l’impiego di materiale d’armamento e beni di cui all’allegato 4.
Sono vietati l’acquisizione, l’importazione, il transito, il trasporto e la mediazione di materiale d’armamento e beni di cui all’allegato 4 provenienti dall’Iran.
I divieti di cui ai capoversi 1–4 non si applicano ai mezzi corazzati a tutela del personale diplomatico e consolare della Svizzera in Iran e all’esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antiproiettile e i caschi, destinati ad un uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o della Confederazione, dei rappresentanti dei media e del personale umanitario.
Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica:
alle transazioni commissionate dal programma di Cooperazione tecnica dell’AIEA;
ai beni che, sulla base degli impegni della Svizzera nell’ambito della CAC3 sono destinati a un uso in Iran.
D’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–5 per:
equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione, a programmi delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o della Svizzera, alla creazione di istituzioni o alla gestione di crisi;
armi da caccia e per il tiro sportivo, nonché i relativi accessori, munizioni e pezzi di ricambio.
La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 2, purché:
i beni e le tecnologie siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari; e
il comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbia stabilito in precedenza che le transazioni non contribuiscono allo sviluppo di tecnologie che sostengono attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, a condizione che i beni e le tecnologie in questione figurino nelle liste del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico.
Art. 6 Divieti concernenti le apparecchiature, le tecnologie e i software a scopo di sorveglianza
Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di apparecchiature, tecnologie e software di cui all’allegato 5 a persone od organizzazioni iraniane o per un uso in Iran, se tali apparecchiature, tecnologie e software sono destinati alla sorveglianza o all’intercettazione di comunicazioni telefoniche o via Internet.
È vietato fornire assistenza tecnica o servizi di intermediazione nonché mezzi finanziari, in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni di cui al capoverso 1.
È vietato fornire qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di comunicazioni telefoniche o via Internet al governo dell’Iran, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici e a qualsiasi persona od organizzazione che agisca in nome o per conto del governo iraniano.
D’intesa con i servizi competenti del DFAE, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2, purché i beni e i servizi interessati non siano utilizzati per il controllo e l’intercettazione del traffico telefonico e di Internet.
Art. 7 Divieti concernenti la grafite e i metalli grezzi o i prodotti semilavorati in metallo
Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di beni, tecnologie e software di cui all’allegato 6 a persone od organizzazioni iraniane o per un uso in Iran.
Sono vietati i servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, gli investimenti in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, lo sviluppo, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni di cui all’allegato 6.
Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica ai beni di cui agli allegati 1 e 2.
Art. 8 Divieti concernenti la fornitura di beni all’industria petrolifera, petrolchimica e del gas in Iran
Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di beni, tecnologie e software di cui all’allegato 7 a persone od organizzazioni iraniane o per un uso in Iran.
Sono vietati i servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari gli investimenti, in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, lo sviluppo, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni di cui all’allegato 7.
I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione di contratti in relazione con l’articolo 9 capoverso 3 lettera b.
Art. 9 Divieti concernenti il petrolio greggio e i prodotti petroliferi provenienti dall’Iran
Sono vietati l’acquisto, l’importazione o il trasporto in Svizzera di petrolio greggio o prodotti petroliferi di cui all’allegato 8 provenienti dall’Iran o originari dell’Iran.
È vietata la concessione di mezzi finanziari o di assistenza finanziaria, compresi i prodotti finanziari derivati, assicurazioni e riassicurazioni, in relazione con le attività di cui al capoverso 1.
I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:
all’acquisto di olio combustibile:
prodotto e fornito da un Paese terzo diverso dall’Iran e destinato alla propulsione di motori di navi,
che viene utilizzato per la propulsione dei motori di una nave che è stata introdotta in un porto in Iran o nelle acque territoriali iraniane per cause di forza maggiore;
all’esecuzione di contratti riguardanti il petrolio greggio e i prodotti petroliferi che sono stati concordati in via contrattuale prima del 12 dicembre 2025, purché la fornitura o il ricavato della fornitura vadano a beneficio di una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione che è stata costituita o registrata secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE);
al petrolio greggio e ai prodotti petroliferi che:
sono stati esportati dall’Iran prima del 12 dicembre 2025, o
sono stati esportati dall’Iran secondo la lettera b o secondo l’articolo 33 capoverso 3.
Art. 10 Divieti concernenti metalli preziosi e diamanti
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, metalli preziosi e diamanti di cui all’allegato 9 al governo iraniano, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici nonché a qualsiasi persona od organizzazione che agisca in nome o per conto del governo iraniano o che sia da esso controllata.
È vietato acquistare, direttamente o indirettamente, importare o trasportare metalli preziosi e diamanti di cui all’allegato 9 provenienti dal governo iraniano, dai suoi enti, imprese e agenzie pubblici nonché da qualsiasi persona od organizzazione che agisca in nome o per conto del governo iraniano o che sia da esso controllata.
È vietato mettere a disposizione servizi di intermediazione o mezzi finanziari per gli affari di cui ai capoversi 1 e 2.
Art. 11 Obbligo di notifica relativo alle banconote e le monete
La consegna, la vendita o la messa a disposizione in altro modo alla Banca centrale dell’Iran di nuove banconote e monete iraniane che sono state stampate o coniate in Svizzera è notificata senza indugio alla SECO.
Art. 12 Obblighi di notifica relativi ai prodotti petrolchimici
L’acquisto, la vendita, l’importazione e il trasporto di prodotti petrolchimici di cui all’allegato 10 che si trovano in Iran, sono originari dell’Iran o sono stati esportati dall’Iran sono notificati senza indugio alla SECO.
La messa a disposizione diretta o indiretta di mezzi finanziari o di assistenza finanziaria, compresi i prodotti finanziari derivati, assicurazioni e riassicurazioni in relazione con le attività di cui al capoverso 1 è notificata senza indugio alla SECO.
Le notifiche contengono dati dettagliati sulle parti coinvolte nell’affare, nonché sull’oggetto e sul valore dello stesso.
Art. 13 Restrizione al sostegno finanziario del commercio
L’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni non contrae nuovi impegni a breve, medio o a lungo termine a copertura di affari con l’Iran.
La restrizione al sostegno finanziario del commercio di cui al capoverso 1 non si applica ai prodotti alimentari, alle prestazioni sanitarie e alle attrezzature mediche né al commercio a scopi umanitari.
Sezione 3 Restrizioni al finanziamento e alle partecipazioni
Art. 14 Restrizioni al finanziamento
La concessione di prestiti o crediti a persone od organizzazioni iraniane è vietata se essi sono legati:
alla prospezione o all’estrazione di petrolio e gas naturale, alla raffinazione di combustibili o alla liquefazione di gas naturale;
alla produzione di materiale d’armamento o di beni e tecnologie di cui all’allegato 1;
ad impianti per la produzione di prodotti petrolchimici di cui all’allegato 10.
È vietato acquisire partecipazioni in persone od organizzazioni iraniane che svolgono attività di cui al capoverso 1 e costituire joint venture con esse.
È vietato, con persone od organizzazioni iraniane:
condividere le spese d’investimento in una catena di approvvigionamento integrata o gestita per la ricezione o fornitura di gas naturale indirettamente da o verso l’Iran;
cooperare direttamente a fini di investimento in impianti per il gas naturale liquefatto che si trovano in Iran o in impianti per il gas naturale liquefatto connessi direttamente con il territorio dell’Iran.
La concessione di prestiti o crediti a persone od organizzazioni iraniane coinvolte nella fabbricazione di beni e tecnologie di cui all’allegato 2 richiede l’autorizzazione della SECO.
La SECO nega l’autorizzazione se concessione del prestito o del credito potrebbe contribuire a finanziare una delle seguenti attività dell’Iran:
attività nel campo dell’arricchimento dell’uranio, del ritrattamento di combustibili nucleari o dell’acqua pesante;
sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari;
attività in relazione con altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.
I divieti di cui ai capoversi 1 lettere a e c nonché 2 non si applicano:
all’esecuzione di contratti sulla concessione di prestiti o crediti a persone od organizzazioni iraniane legate ad attività di cui al capoverso 1 lettere a e b;
all’acquisizione o all’ampliamento di partecipazioni in tali persone e organizzazioni di cui alla lettera a, purché le partecipazioni si basino su un contratto concordato prima del 12 dicembre 2025 e la transazione sia stata notificata alla SECO almeno 20 giorni prima.
La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 lettera b, purché:
i beni e le tecnologie siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o ad altri scopi umanitari; e
nel caso di investimento in una persona, organizzazione o ente iraniani coinvolti nella produzione di beni e tecnologie che sono inclusi nelle liste del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico, il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite competente abbia stabilito in precedenza che le transazioni non contribuiscono allo sviluppo di tecnologie che sostengono attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.
Art. 15 Divieto di partecipazione
È vietato consentire a persone od organizzazioni iraniane di:
acquisire partecipazioni in imprese nonché di costituire joint venture con imprese che:
operano nell’estrazione dell’uranio,
arricchiscono o ritrattano l’uranio,
sviluppano o fabbricano i beni, le tecnologie o i software seguenti:
– materiali nucleari di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del 10 dicembre 20044 sull’energia nucleare,
– beni, tecnologie e software di cui all’allegato 2 parte 1 dell’Ordinanza del 3 giugno 20165 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI),
– sistemi completi di razzi e aeromobili senza equipaggio, compresi sottosistemi completi nonché beni, tecnologie e software che possono essere impiegati in relazione con i beni citati e sono contemplati dall’allegato 2 parte 2 OBDI, dall’allegato 3 OBDI o dall’allegato 1 dell’ordinanza del 25 febbraio 19986 concernente il materiale bellico (OMB),
– i beni di cui all’allegato 2 parte 2 OBDI dal numero di controllo delle esportazioni codice 101−299;
concedere prestiti o crediti a imprese di cui alla lettera a.
Alle imprese di cui al capoverso 1 lettera a è fatto divieto di:
costituire joint venture con persone od organizzazioni iraniane;
accettare prestiti o crediti da parte di persone od organizzazioni iraniane.
Sezione 4 Restrizioni finanziarie
Art. 16 Blocco degli averi e delle risorse economiche
Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo:
delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni di cui agli allegati 11 e 12;
delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni di cui all’allegato 13;
delle persone fisiche di cui all’allegato 14.
È vietato:
trasferire averi oppure mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche a favore di persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui agli allegati 11 e 12 nonché alle persone fisiche di cui all’allegato 14;
fornire alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni di cui agli allegati 11 e 12 servizi specifici di traffico dei pagamenti che vengono utilizzati per lo scambio di dati finanziari;
trasferire averi oppure mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche a favore di persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all’allegato 13.
I divieti di cui al capoverso 2 non si applicano quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali da parte di:
l’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
organizzazioni internazionali;
organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;
organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–d nella misura in cui agiscono in tale veste;
ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica al trasferimento di averi e alla messa a disposizione di averi o risorse economiche a favore di persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui agli allegati 12 e 13 né alle persone fisiche di cui all’allegato 14 se ciò è necessario per lo svolgimento di attività umanitarie da parte di organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono a tal fine un finanziamento dalla Confederazione.
Se anche gli importi accreditati vengono bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica agli accrediti su conti bloccati di:
interessi e altri redditi di tali conti;
pagamenti basati su contratti esistenti;
pagamenti a persone fisiche, imprese od organizzazioni di cui agli allegati 12 e 13, nonché a persone fisiche di cui all’allegato 14, in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello SEE o nel Regno Unito.
Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese od organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati, a condizione che anche gli importi accreditati su tali conti siano bloccati.
Art. 17 Disposizioni derogatorieconcernenti averi o risorse economiche bloccati
La SECO può eccezionalmente autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati per:
rispettare contratti esistenti;
soddisfare crediti in applicazione di:
una decisione esistente di un tribunale arbitrale, o
una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria.
La SECO può eccezionalmente autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche per:
prevenire casi di rigore;
pagare gli emolumenti previsti in relazione con il cambio di bandiera di navi;
finanziare attività conformemente all’articolo 2 capoverso 5.
La SECO può eccezionalmente autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche per:
svolgere attività umanitarie o altre attività nella misura in cui sono necessarie per soddisfare bisogni umani fondamentali;
svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari oppure di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
tutelare interessi svizzeri.
La SECO autorizza le deroghe di cui ai capoversi 1–3 d’intesa con i servizi competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze (DFF) e, se del caso, previa notifica al comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità alle decisioni di tale comitato.
Art. 18 Deroghe al blocco degli averi e delle risorse economiche nell’ambito del trasporto aereo
Il blocco di cui all’articolo 16 capoverso 1 lettera b e il divieto di cui all’articolo 16 capoverso 2 lettera c non si applicano agli averi o alle risorse economiche necessari per:
lo svolgimento di voli per scopi umanitari per l’evacuazione o il rimpatrio di persone o per le iniziative di sostegno alle vittime di disastri naturali o nucleari o di incidenti chimici;
lo svolgimento di voli per partecipare a riunioni finalizzate a cercare una soluzione alla questione del sostegno militare dell’Iran all’aggressione russa contro l’Ucraina nonché a organizzazioni e gruppi armati in Medio Oriente e nella regione del Mar Rosso;
l’atterraggio, il decollo o il sorvolo di emergenza;
lo svolgimento di voli per le attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari svizzere oppure di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.
La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui all’articolo 16 capoverso 2 lettera c per i numeri SSID 80-78476, 80-78484, 80-78492, se tali averi o risorse economiche sono necessari per i servizi di assistenza a terra secondo l’allegato dell’Accordo del 21 giugno 19997 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.
La SECO può autorizzare deroghe al blocco di cui all’articolo 16 capoverso 1 lettera b e al divieto di cui all’articolo 16 capoverso 2 lettera c se tali deroghe sono necessarie per affrontare questioni critiche in materia di sicurezza aerea.
La SECO autorizza deroghe secondo i capoversi 2 e 3 d’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF e con l’Ufficio federale dell’aviazione civile.
Art. 19 Divieto di transazioni con porti
È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, qualsiasi transazione con i porti di cui all’allegato 15.
Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alle navi che necessitano di assistenza e che sono alla ricerca di un luogo di rifugio per i motivi seguenti:
effettuare uno scalo di emergenza in porto per motivi di sicurezza marittima, per salvare vite umane in mare o per scopi umanitari;
prevenire o mitigare urgentemente un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente; o
reagire a catastrofi naturali.
Art. 20 Dichiarazioni obbligatorie relative ai valori patrimoniali bloccati
Le persone e le organizzazioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di averi o risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 16 capoverso 1 devono dichiararlo senza indugio alla SECO.
Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.
Gli accrediti secondo l’articolo 16 capoverso 6 devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.
Le persone e le organizzazioni che secondo l’articolo 18 capoverso 1 mettono a disposizione averi o risorse economiche alle persone o alle organizzazioni di cui all’allegato 13 li dichiarano senza indugio alla SECO.
Le dichiarazioni indicano i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.
Sezione 5 Restrizioni al trasferimento di averi e ai servizi finanziari
Art. 21 Dichiarazioni obbligatorie e autorizzazione per i trasferimenti di averi
I trasferimenti di averi superiori a 10 000 franchi da parte o a beneficio di una persona o un’organizzazione iraniana devono essere dichiarati per iscritto alla SECO entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui sono stati effettuati o ricevuti.
I trasferimenti di averi superiori a 50 000 franchi da parte o a beneficio di una persona o un’organizzazione iraniana necessitano di un’autorizzazione della SECO. La SECO rilascia l’autorizzazione se il trasferimento di averi non viola la presente ordinanza, la legge del 13 dicembre 19968 sul controllo dei beni a duplice impiego né la legge del 13 dicembre 19969 sul materiale bellico.
La dichiarazione deve essere effettuata o la domanda di autorizzazione deve essere presentata dall’intermediario finanziario dell’ordinante o del beneficiario oppure, se l’intermediario finanziario non è residente in Svizzera, dal destinatario del pagamento o dall’ordinante stesso.10
I capoversi 1 e 2 si applicano anche se il trasferimento di averi è effettuato in più operazioni collegate.
I capoversi 1 e 2 non si applicano se:
il trasferimento di averi è necessario per lo svolgimento di attività umanitarie o per altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali da parte di organizzazioni secondo l’articolo 16 capoversi 3 e 4;
11l’autorizzazione per un trasferimento di averi è stata concessa secondo gli articoli 2 capoversi 5 e 6, 3 capoverso 1, 4 capoverso 4, 5 capoversi 8 e 9, 14 capoverso 4, 17 capoversi 1–4 e 18 capoversi 2–4;
Il capoverso 2 non si applica ai trasferimenti di averi relativi a transazioni che concernono prodotti alimentari, prestazioni sanitarie e attrezzature mediche nonché scopi umanitari.12
Art. 22 Relazioni bancarie vietate con l’Iran
Alle banche è fatto divieto di:
aprire un conto presso una banca iraniana;
aprire un conto di corrispondenza con una banca iraniana;
aprire una rappresentanza, una succursale o una filiale in Iran;
costituire una nuova joint venture con una banca iraniana.
Alle banche iraniane è fatto divieto di:
aprire una rappresentanza o costituire una succursale o una filiale in Svizzera;
acquisire una partecipazione o qualsiasi altro diritto di proprietà in una banca costituita secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE.
D’intesa con i servizi competenti del DFAE, del DFF e dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2.
Art. 23 Divieti concernenti obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche
È vietato vendere o acquistare, direttamente o indirettamente, obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche emesse dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, alle seguenti persone od organizzazioni:
il governo iraniano e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;
le banche iraniane;
le persone fisiche o giuridiche e le organizzazioni che agiscono in nome o per conto di una persona giuridica o di un’organizzazione di cui alla lettera a o b;
le persone giuridiche e le organizzazioni possedute o controllate da una persona o un’organizzazione di cui alla lettera a, b o c.
È vietato fornire servizi di intermediazione concernenti obbligazioni garantite da autorità pubbliche emesse dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza a una persona o un’organizzazione di cui al capoverso 1.
È vietato assistere una persona o un’organizzazione di cui al capoverso 1 nell’emissione di obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche prestando servizi di intermediazione, pubblicità o qualsiasi altro servizio relativo a dette obbligazioni.
Art. 24 Divieti concernenti assicurazioni e riassicurazioni
È vietato offrire, negoziare, stipulare, prorogare o rinnovare accordi di assicurazione o riassicurazione con:
il governo iraniano e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;
una persona o un’organizzazione iraniana diversa da una persona fisica;
persone fisiche o giuridiche od organizzazioni che agiscono in nome o per conto di una persona giuridica o un’organizzazione di cui alla lettera a o b.
Il capoverso 1 lettere a e b non si applica alle assicurazioni obbligatorie e alle assicurazioni di responsabilità civile per le persone o le organizzazioni iraniane in Svizzera nonché alle rappresentanze diplomatiche o consolari iraniane in Svizzera.
Il capoverso 1 lettera c non si applica alle:
assicurazioni di privati e alle rispettive riassicurazioni;
assicurazioni o alle riassicurazioni per proprietari di navi, aeromobili o veicoli a motore noleggiati da una persona o da un’organizzazione di cui al capoverso 1 lettere a e b.
Gli accordi di assicurazione e riassicurazione conclusi prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere rispettati. Non possono essere prorogati o rinnovati, salvo se sono applicabili le deroghe di cui ai capoversi 2 e 3.
Sezione 6 Ulteriori restrizioni
Art. 25 Divieti concernenti gli aeromobili cargo iraniani
È vietato fornire servizi tecnici o di manutenzione ad aeromobili cargo di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto di persone od organizzazioni iraniane se il fornitore di prestazioni presume o sa che l’aeromobile cargo trasporta merci la cui fornitura, vendita, esportazione o transito sono vietati secondo la presente ordinanza.
Il divieto di cui al capoverso 1 si applica finché il carico non sia stato esaminato e, se necessario, sequestrato o smaltito.
Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica ove la fornitura di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari o per motivi di sicurezza.
Qualsiasi sequestro e smaltimento può essere effettuato a spese dell’importatore o di qualunque altra persona od organizzazione responsabile del tentativo di fornitura, vendita, esportazione o transito illeciti.
Art. 26 Divieto di ingresso e di transito
L’ingresso in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche di cui agli allegati 11–13.
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all’allegato 11 in conformità con le decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
La SEM può concedere deroghe alle persone fisiche di cui agli allegati 12 e 13:
per motivi umanitari comprovati;
per consentire loro di partecipare a conferenze di organismi internazionali o a un dialogo politico riguardanti l’Iran;
per la partecipazione a procedimenti giudiziari; o
per tutelare interessi svizzeri.
Art. 27 Divieto di soddisfare determinati crediti
È vietato soddisfare crediti delle seguenti persone fisiche, imprese e organizzazioni se vi è correlazione tra tali crediti e un contratto o un’attività la cui esecuzione viene direttamente o indirettamente impedita od ostacolata da misure previste dalla presente ordinanza, dall’ordinanza del 19 gennaio 201113 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran, dall’ordinanza del 14 febbraio 200714 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran, o dall’ordinanza dell’11 novembre 201515 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran:
persone od organizzazioni iraniane;
persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui agli allegati 11–13 e persone fisiche di cui all’allegato 14;
persone fisiche, imprese e organizzazioni che operano su incarico o a favore di persone od organizzazioni di cui alle lettere a e b.
Sezione 7 Esecuzione e disposizioni penali
Art. 28 Controllo ed esecuzione
La SECO è responsabile dell’esecuzione degli articoli 2–25 e 27.
Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.
La SEM è responsabile dell’esecuzione dell’articolo 26.
Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.
Art. 29 Disposizioni penali
Chiunque violi gli articoli 2–10, 13–19, 21 capoverso 2 e 22–27 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.
Chiunque violi gli articoli 11, 12, 20 e 21 capoverso 1 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.
Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può disporre sequestri o confische.
Sezione 8 Recepimento automatico e pubblicazione
Art. 30 Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni
Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal suo comitato competente sono recepite automaticamente nell’allegato 11.
Art. 31 Pubblicazione
Il contenuto degli allegati 12–14 è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS) soltanto mediante rimando.
Sezione 9 Disposizioni finali
Art. 32 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza dell’11 novembre 201516 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran è abrogata.
Art. 33 Disposizioni transitorie
L’articolo 7 capoversi 1 e 2 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 12 dicembre 2025 ed eseguiti entro il 13 marzo 2026.
L’articolo 8 capoversi 1 e 2 non si applica:
agli affari concordati in via contrattuale prima del 12 dicembre 2025 ed eseguiti entro il 13 marzo 2026, a condizione che le transazioni siano state notificate alla SECO almeno 20 giorni prima.
agli investimenti effettuati in Iran prima del 12 dicembre 2025 ed eseguiti entro il 13 marzo 2026, a condizione che le transazioni siano state notificate alla SECO almeno 20 giorni prima.
L’articolo 9 capoversi 1 e 2 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 12 dicembre 2025 ed eseguiti entro il 13 marzo 2026.
Art. 34 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 12 dicembre 2025 alle ore 23.
Beni, tecnologie e software soggetti ai divieti relativi ai beni a duplice impiego
(art. 2 cpv. 1–3, 7 cpv. 3 e 14 cpv. 1 lett. b)
A. Beni, tecnologie e software
Beni, tecnologie e software di cui all’allegato 2 parte 1 OBDI17;
Materiali nucleari di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del 10 dicembre 200418 sull’energia nucleare.
B. Altri beni
Numero dell’UE | Designazione | Numero di riferimento nell’allegato 2 OBDI |
|---|---|---|
A0. Materiali nucleari, impianti e apparecchiature | ||
II.A0.001 | Lampade a catodo cavo, come segue:
| |
II.A0.002 | Isolatori di Faraday nell’intervallo di lunghezze d’onda 500 nm–650 nm. | |
II.A0.003 | Reticoli ottici nell’intervallo di lunghezze d’onda 500 nm–650 nm. | |
II.A0.004 | Fibre ottiche nell’intervallo di lunghezze d’onda 500 nm–650 nm rivestite con strati antiriflesso, nell’intervallo di lunghezze d’onda 500 nm–650 nm e con un diametro dell’anima superiore a 0,4 mm ma non superiore a 2 mm. | |
II.A0.005 | Componenti di contenitori di reattori nucleari e apparecchiature di collaudo, diversi da quelli specificati in 0A001, come segue:
| 0A001 |
II.A0.006 | Sistemi di rilevazione nucleare per la rilevazione, l’identificazione o la quantificazione di materiali radioattivi e radiazioni di origine nucleare e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati in 0A001j o 1A004c. | 0A001j |
II.A0.007 | Valvole di tenuta a soffietto in lega di alluminio o in acciaio inossidabile del tipo 304, 304L o 316L. Nota: questa voce non comprende le valvole definite in 0B001c6 e 2A226. | 0B001c6 |
II.A0.008 | Specchi per laser diversi da quelli specificati in 6A005e, costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10-6 K-1 a 20 °C (ad es. silicio fuso o zaffiro). Nota: in questa voce non rientrano i sistemi ottici appositamente progettati per applicazioni astronomiche, eccettuato il caso in cui gli specchi contengano silicio fuso. | 0B001g5 |
II.A0.009 | Lenti per laser diverse da quelle specificate in 6A005e2, costituite da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10-6 K-1 a 20 °C (ad es. silicio fuso). | 0B001g |
II.A0.010 | Tubi, tubazioni, flange, accessori in nichelio o rivestiti di nichelio, o leghe di nichelio contenenti oltre il 40 % in peso di nichelio, diversi da quelli specificati in 2B350h1. | 2B350 |
II.A0.011 | Pompe a vuoto diverse da quelle specificate in 0B002f2 o 2B231, come segue: pompe turbomolecolari di portata pari o superiore a 400 l/s. Pompe a vuoto rotative di tipo roots con una portata volumetrica di aspirazione superiore a 200 m3/h. Compressori a secco a spirale con tenuta a soffietto e pompe a vuoto a secco a spirale con tenuta a soffietto. | 0B002f2 |
II.A0.012 | Camere schermate per la manipolazione, lo stoccaggio e il trasporto di sostanze radioattive (celle calde). | 0B006 |
II.A0.013 | Uranio naturale o uranio impoverito o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altra materia contenente una o più delle sostanze summenzionate, diverse da quelle specificate in 0C001. | 0C001 |
II.A0.014 | Camere di detonazione aventi la capacità di assorbire esplosioni di potenza superiore a 2,5 kg equivalente TNT. | |
A1. Materiali, prodotti chimici, microrganismi e tossine | ||
II.A1.001 | Solvente di acido fosforico di bis(2-etilesile) (HDEHP o D2HPA) (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 298-07-7) in qualsiasi quantità, con una purezza superiore al 90 %. | |
II.A1.002 | Fluoro gassoso (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 7782-41-4), con una purezza almeno del 95 %. | |
II.A1.005 | Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, con resa Nota: questa voce non comprende le celle elettrolitiche definite in 1B225. | 1B225 |
II.A1.006 | Catalizzatori, diversi da quelli vietati da 1A225, contenenti platino, palladio o rodio, utilizzabili per favorire la reazione di scambio dell’isotopo idrogeno tra l’idrogeno e l’acqua per il recupero del trizio dall’acqua pesante o per la produzione di acqua pesante. | 1B231 |
II.A1.007 | Alluminio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C002b4 o 1C202a, in forma grezza o semilavorata, aventi una delle caratteristiche seguenti:
| 1C002b4 |
II.A1.008 | Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, con una permeabilità iniziale relativa di 120 000 o più e uno spessore compreso tra 0,05 e 0,1 mm. | 1C003a |
II.A1.009 | Materiali fibrosi o filamentosi o materiali preimpregnati, come segue: Nota: Si veda anche voce II.A1.019a.
Nota: questa voce non comprende i materiali fibrosi o filamentosi definiti in 1C010a, 1C010b, 1C210a e 1C210b. | 1C010a |
II.A1.010 | Fibre impregnate di resina o di catrame (preimpregnati), fibre rivestite di metallo o di carbonio (preformati) o preformati di fibre di carbonio, come segue:
Nota: questa voce con comprende i materiali fibrosi o filamentosi definiti alla voce 1C010e. | 1C010e |
II.A1.011 | Materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di | 1C107 |
II.A1.012 | Acciai Maraging, diversi da quelli specificati in 1C116 e 1C216, aventi carico di rottura uguale o superiore a 2050 MPa, a 293 K (20 °C). Nota tecnica: l’acciaio sopra richiamato comprende l’acciaio Maraging prima o dopo il trattamento termico. | 1C216 |
II.A1.013 | Tungsteno, tantalio, carburo di tungsteno, carburo di tantalio e relative leghe, aventi le due caratteristiche seguenti:
Nota: questa voce non comprende il tungsteno, il carburo di tungsteno e le leghe di tungsteno definite in 1C226. | 1C226 |
II.A1.014 | Polveri elementari di cobalto, neodimio o samario oppure leghe o miscele di tali elementi, contenenti in peso almeno 20 % di cobalto, neodimio o samario con granulometria inferiore a 200 μm. | |
II.A1.015 | Tributilfosfato (TBP) puro [n. CAS 126-73-8] o ogni miscela avente in peso un contenuto di TBP superiore a 5 %. | |
II.A1.016 | Acciai Maraging, diversi da quelli vietati da 1C116, 1C216 o II.A1.012. Nota tecnica: gli acciai Maraging sono leghe di ferro generalmente caratterizzate da alto contenuto di nichelio, contenuto molto basso di carbonio e l’uso di elementi sostitutivi o precipitati per ottenere un aumento di resistenza e di durezza per invecchiamento della lega. | |
II.A1.017 | Metalli, polveri di metalli e materiali, come segue:
| |
II.A1.018 | Leghe magnetiche tenere aventi la seguente composizione chimica:
| |
II.A1.019 | Materiali fibrosi o filamentosi o materiali preimpregnati, non vietati dal presente allegato o dall’allegato 2 (II.A1.009 o II.A1.010) della presente ordinanza o non specificati nell’allegato 2 dell’OBDI, come segue:
Nota: la lettera a non comprende i tessuti.
| |
A2. Lavorazione dei materiali | ||
II.A2.001 | Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiature e loro componenti, diversi da quelli specificati in 2B116:
Nota tecnica: per tavola vuota si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio. | 2B116 |
II.A2.002 | Macchine utensili e componenti e dispositivi di controllo numerico per macchine utensili, come segue:
Nota: questa voce non comprende le macchine utensili di rettifica definite in 2B201b e 2B001c.
| 2B201b |
II.A2.003 | Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue:
Nota tecnica: le teste indicatrici sono conosciute talvolta come strumentazione per il bilanciamento. | 2B119 |
II.A2.004 | Manipolatori a distanza che possono essere usati per azioni a distanza nelle operazioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, diversi da quelli specificati in 2B225, aventi una delle caratteristiche seguenti:
| 2B225 |
II.A2.006 | Forni in grado di funzionare a temperature superiori a 400 °C, come segue:
Nota: in questa voce non rientrano i forni a tunnel con trasporto a rulli o carrelli, i forni a tunnel con nastro trasportatore, i forni di tipo a spinta o forni a navetta, progettati appositamente per la produzione di vetro, ceramica per stoviglie e ceramica strutturale. | 2B226 |
II.A2.007 | Trasduttori di pressione, diversi da quelli definiti in 2B230, in grado di misurare pressioni assolute in qualsiasi punto della gamma compresa tra 0 e 200 kPa, e aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
| 2B230 |
II.A2.011 | Separatori centrifughi, in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol e costruiti con:
Nota: questa voce non comprende i separatori centrifughi definiti alla voce 2B352c. | 2B352c |
II.A2.012 | Filtri sinterizzati metallici di nichelio o leghe di nichelio contenenti più del 40 % in peso di nichelio. Nota: questa voce non comprende i filtri definiti alla voce 2B352d. | 2B352d |
II.A2.013 | Macchine per tornitura in lastra e per fluotornitura, diverse da quelle sottoposte ad autorizzazione da 2B009, 2B109 o 2B209, con forza esercitata dal rullo superiore a 60 kN e componenti appositamente progettati per dette macchine. Nota tecnica: ai fini di II.A2.013 sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano le funzioni di tornitura in lastra e di fluotornitura. | |
II.A2.014 | Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi); distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, in cui tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza o le sostanze chimiche trattate sono: Nota: Si veda anche allegato 2 voce III.A2.008.
Nota tecnica: il carbonio grafite è una composizione formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l’8 % di grafite. | 2B350e |
II.A2.015 | Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati alla voce 2B350d, quali: Nota: Si veda anche allegato 2 voce III.A2.009. Scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l’area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m2 e inferiore a 30 m2; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, in cui tutte le superfici a diretto contatto con il fluido/i fluidi sono:
Nota: questa voce non comprende i radiatori per veicoli. Nota tecnica: i materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore. | 2B350d |
II.A2.016 | Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse Nota: Si veda anche allegato 2 voce II.A2.010.
Nota tecnica: i materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore. | 2B350i |
A3. Materiali elettronici | ||
II.A3.001 | Alimentatori in corrente continua ad alta tensione aventi le due caratteristiche seguenti:
Nota: questa voce non comprende gli alimentatori definiti alle voci 0B001j5 e 3A227. | 3A227 |
II.A3.002 | Spettrometri di massa, diversi da quelli specificati alle voci 3A233 o 0B002g, in grado di misurare ioni di unità
| 3A233 |
II.A3.003 | Spettrometri e diffrattometri, progettati per la prova orientativa o l’analisi qualitativa della composizione elementare di metalli o leghe senza decomposizione chimica del materiale. | |
A6. Sensori e laser | ||
II.A6.001 | Barre di granato di ittrio (YAG). | |
II.A6.002 | Apparecchiature e componenti ottici, diversi da quelli specificati in 6A002 e 6A004b, come segue: apparecchiature ottiche a infrarossi nella gamma di lunghezza d’onda 9 000 nm – 17 000 nm e loro componenti, tra cui quelli di tellururo di cadmio (CdTe). | 6A002 |
II.A6.003 | Correttori del fronte d’onda da usare con un raggio laser di diametro superiore a 4 mm, e loro componenti appositamente progettati, tra cui sistemi di controllo, sensori per il fronte di fase e specchi deformabili, compresi gli specchi bimorfi. Nota: questa voce non comprende gli specchi definiti alle voci 6A004a, 6A005e e 6A005f. | 6A003 |
II.A6.004 | Laser ad argon ionizzato aventi un’energia di uscita pari o superiore a 5 W. Nota: questa voce non comprende i laser ad argon ionizzato definiti alle voci 0B001g5, 6A005 e 6A205a. | 6A005a6 |
II.A6.005 | Laser a semiconduttore e relativi componenti, come segue:
Note:
| 6A005b |
II.A6.006 | Laser a semiconduttore accordabili e cortine di laser a semiconduttore accordabili, con lunghezza di onda tra 9 μm e 17 μm, e pile di allineamenti di laser a semiconduttore contenenti almeno un allineamento di laser a semiconduttore accordabile di tale lunghezza di onda. Note:
| 6A005b |
II.A6.007 | Laser accordabili allo stato solido e loro componenti appositamente progettati, come segue:
Nota: questa voce non comprende i laser in titanio-zaffiro e in alessandrite definiti alle voci 0B001g5, 0B001h6 e 6A005c1. | 6A005c1 |
II.A6.008 | Laser (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio, Nota: questa voce non comprende i laser (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio definiti alla voce 6A005c2b. | 6A005c2 |
II.A6.009 | Componenti di dispositivi acusto-ottici, come segue:
| 6A203b4c |
II.A6.010 | Apparecchi da ripresa resistenti alle radiazioni o loro Nota tecnica: il termine Gy (Silicio) si riferisce all’energia in Joule per kg assorbita da un campione non schermato di silicio esposto a radiazioni ionizzanti. | 6A203c |
II.A6.011 | Oscillatori e amplificatori laser ad impulsi a coloranti accordabili aventi tutte le caratteristiche seguenti:
Note:
| 6A205c |
II.A6.012 | Laser ad impulsi ad anidride carbonica aventi tutte le caratteristiche seguenti:
Nota: questa voce non comprende gli amplificatori e oscillatori laser ad anidride carbonica ad impulsi definiti alle voci 6A205d, 0B001h6. e 6A005d. | 6A205d |
II.A6.013 | Laser a vapore di rame aventi le due caratteristiche seguenti:
| 6A005b |
II.A6.014 | Laser ad impulsi a monossido di carbonio aventi tutte le caratteristiche seguenti:
Nota: questa voce non sottopone ad autorizzazione i laser industriali a monossido di carbonio di potenza superiore (normalmente di 1–5 kW) utilizzati in applicazioni quali il taglio e la saldatura, poiché questi tipi di laser sono a onda continua o pulsati con una larghezza di impulso superiore a 200 ns. | |
A7. Materiale avionico e di navigazione | ||
II.A7.001 | Sistemi di navigazione inerziale e loro componenti appositamente progettati, come segue:
Nota: i parametri di cui alle lettere a e b sono applicabili in presenza di una qualsiasi delle condizioni ambientali seguenti:
Note tecniche:
| 7A003 |
A9. Materiale aerospaziale e propulsione | ||
II.A9.001 | Bulloni esplosivi. |
C. Altre tecnologie e software
Numero dell’UE | Designazione |
|---|---|
II.B.001 | Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l’utilizzo dei beni elencati in questo allegato. |
II.B.002 | Tecnologie necessarie per lo sviluppo o la produzione dei beni elencati nell’allegato 2. |
Beni, tecnologie e software soggetti all’obbligo di autorizzazione per la fornitura di determinati beni a duplice impiego
(art. 3 cpv. 1, 7 cpv. 3 e 14 cpv. 4)
A. Beni
Numero dell’UE | Designazione | Numero di riferimento nell’allegato 2 OBDI |
|---|---|---|
A0. Materiali nucleari, impianti ed apparecchiature | ||
III.A0.015 | Camere a guanti (glove boxes) appositamente progettate per isotopi radioattivi, fonti radioattive o radionuclidi. Nota tecnica: sono definite camere a guanti le apparecchiature che proteggono gli utilizzatori da vapori, particelle o radiazioni pericolose provenienti da materiali all’interno dell’apparecchiatura manipolati o trattati da una persona all’esterno dell’apparecchiatura per mezzo di manipolatori o guanti integrati nell’apparecchiatura. | 0B006 |
III.A0.016 | Sistemi di monitoraggio di gas tossico progettati per un funzionamento continuo e il rilevamento del solfuro di idrogeno e relativi rilevatori appositamente progettati. | 0A001 |
III.A0.017 | Rilevatori di fughe di elio. | 0A001 |
A1. Materiali, prodotti chimici, «microrganismi» e «tossine» | ||
III.A1.003 | Dispositivi di tenuta e guarnizioni di forma anulare aventi un diametro interno uguale o inferiore a 400mm, costituiti da uno dei seguenti materiali:
| |
III.A1.004 | Attrezzature ad uso personale per la rilevazione di radiazioni di origine nucleare, compresi i dosimetri personali. Nota: questa voce non comprende i sistemi di rilevazione nucleare definiti in 1A004c. | 1A004c |
III.A1.020 | Acciai legati in lamiere o piastre, aventi una delle caratteristiche seguenti: a) acciai legati con una resistenza a trazione pari o superiore a 1 200 MPa a 293K (20 °C), o b) acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto. Nota: le leghe sopra richiamate comprendono quelle prima o dopo il trattamento termico. Nota tecnica: l’acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto ha una microstruttura a due fasi composta da grani di acciaio ferritico e austenitico e stabilizzata con l’aggiunta di azoto. | 1C116 1C216 |
III.A1.021 | Materiale composito carbonio-carbonio. | 1A002b1 |
III.A1.022 | Leghe di nichel in forma grezza o semilavorata | 1C002c1a |
III.A1.023 | Leghe di titanio in lamiere o piastre aventi carico di Nota: le leghe sopra richiamate comprendono quelle | 1C002b3 |
III.A1.024 | Propellenti e costituenti chimici per propellenti diversi, come segue: a) diisocianato di toluene (TDI); b) diisocianato di metilendifenile (MDI); c) diisocianato di isoforone (IPDI); d) perclorato di sodio; e) xilidina; f) polietere con gruppi terminali ossidrilici (HTPE); g) etere caprolattone con gruppi terminali ossidrilici (HTCE). Nota tecnica: questa voce si riferisce alle sostanze pure e a qualsiasi miscela composta per almeno il 50% da una delle sostanze chimiche di cui sopra. | 1C111 |
III.A1.025 | Sostanze lubrificanti contenenti come ingredienti principali uno dei composti o sostanze seguenti: a) perfluoroalchiletere, (n. CAS 60164-51-4); b) perfluoropolialchiletere, PFPE, (n. CAS 6991-67-9). Per sostanze lubrificanti si intendono oli e fluidi. | 1C006 |
III.A1.026 | Leghe berillio-rame o rame-berillio in lamiere, fogli, strisce o barre laminate, comprendenti rame, quale elemento principale in peso, e altri elementi tra cui il berillio (meno del 2% in peso). | 1C002b |
A2. Lavorazione dei materiali | ||
III.A2.008 | Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi); e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, in cui tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza o le sostanze chimiche trattate sono fatte di uno qualunque dei materiali seguenti: Nota: Si veda anche l’allegato 1 alla voce II.A2.014
Nota: per l’acciaio inossidabile contenente, in peso, più del 25 % di nichel e del 20 % di cromo si veda la voce II.A2.014a. | 2B350e |
III.A2.009 | Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati alla voce 2B350d, quali: Nota: Si veda anche l’allegato 1 alla voce II.A2.015. Scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l’area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m2 e inferiore a 30 m2; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, in cui tutte le superfici a diretto contatto con il fluido/i fluidi sono fatte di acciaio inossidabile. Nota 1: per l’acciaio inossidabile contenente, in peso, più del 25% di nichel e del 20% di cromo si veda la voce II.A2.015a. Nota 2: questa voce non comprende i radiatori per veicoli. Nota tecnica: I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore. | 2B350d |
III.A2.010 | Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse da quelle specificate in 2B350i, adatte per fluidi corrosivi e aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m3/ora o pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 5 m3/ora (alla temperatura standard di 273 K (0 °C) e pressioni di 101 kPa); involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, in cui tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza o le sostanze chimiche trattate sono fatte di acciaio inossidabile. Nota: Si veda anche l’allegato 1 alla voce II.A2.016. Nota: per l’acciaio inossidabile contenente, in peso, più del 25 % di nichel e del 20 % di cromo si veda la voce II.A2.016a. Nota tecnica: I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore. | 2B350d |
III.A2.017 | Macchine a scarica elettrica (EDM) per l’asportazione o il taglio di metalli, ceramiche o materiali compositi, come segue, e i relativi elettrodi appositamente progettati: a) macchine a scarica elettrica con elettrodo in grafite o a tuffo; b) macchine a scarica elettrica con elettrodo a filo. Nota: Le macchine a scarica elettrica sono più conosciute come macchine per elettroerosione (EDM) a filo o a tuffo. | 2B001d |
III.A2.018 | Macchine di misura a coordinate (CMM) con controllo a calcolatore o con controllo numerico, o macchine di controllo dimensionale, aventi un errore di indicazione massimo tridimensionale (volumetrico) tollerato (MPPE) in un punto qualunque della gamma di funzionamento della macchina (ossia tra la lunghezza degli assi) uguale o minore (migliore) di (3 + L/1 000) μm (L rappresenta la lunghezza misurata espressa in millimetri), misurata in base alla norma ISO 10360-2 (2001), e relative sonde di misura. | 2B006a |
III.A2.019 | Saldatrici a fascio elettronico con controllo computerizzo o digitalizzato, e i relativi componenti appositamente progettati. | 2B001e1b |
III.A2.020 | Saldatrici e tagliatrici laser con controllo computerizzo o digitalizzato, e i relativi componenti appositamente progettati. | 2B001e1c |
III.A2.021 | Tagliatrici al plasma con controllo computerizzo o digitalizzato, e i relativi componenti appositamente progettati. | 2B001e1 |
III.A2.022 | Dispositivi di monitoraggio delle vibrazioni | 2B116 |
III.A2.023 | Pompe per vuoto ad anello liquido, e i relativi componenti appositamente progettati. | 2B231 |
III.A2.024 | Pompe per vuoto rotative, e i relativi componenti appositamente progettati. Nota 1: III.A2.024 non concerne le pompe per vuoto rotative che sono appositamente progettate per altre apparecchiature. Nota 2: la condizione di esportabilità delle pompe per vuoto rotative che sono appositamente progettate per altre apparecchiature è determinata dalla condizione di esportabilità della relativa apparecchiatura. | 2B231 |
III.A2.025 | Filtri dell’aria, come sotto indicato, che presentano una o più dimensioni fisiche superiori a 1000 mm: a) filtri antiparticolato ad elevata efficienza (HEPA); b) filtri dell’aria a bassissima penetrazione (ULPA). Nota: III.A2.025 non concerne i filtri dell’aria appositamente progettati per le apparecchiature mediche. | 2B352d |
A3. Materiali elettronici | ||
III.A3.004 | Spettrometri e diffrattometri, progettati per la prova orientativa o l’analisi qualitativa della composizione elementare di metalli o leghe senza decomposizione chimica del materiale. | |
III.A3.005 | Variatori di frequenza, generatori di frequenza e azionamenti elettrici a velocità variabile, che presentano tutte le seguenti caratteristiche: a) potenza di uscita polifase uguale o superiore a 10 W; b) in grado di funzionare ad una frequenza di 600 Hz o superiore; e c) controllo di frequenza migliore (inferiore) dello 0,2%. Nota tecnica: variatori di frequenza includono i convertitori di frequenza e gli invertitori di frequenza. Note: 1. la presente voce non concerne i variatori di frequenza che includono protocolli o interfacce di comunicazione progettati per specifici macchinari industriali (p. es. macchine utensili, torni, macchine per circuiti stampati) di modo che i variatori di frequenza non possono essere utilizzati per altri scopi, pur presentando le caratteristiche di prestazione sopra indicate; 2. la presente voce non concerne i variatori di frequenza appositamente progettati per i veicoli e che funzionano con una sequenza di controllo che viene reciprocamente comunicata tra variatore di frequenza e unità di controllo del veicolo. | 3A225 |
A6. Sensori e laser | ||
III.A6.012 | Sensori di vuoto e pressione, azionati a energia elettrica e con un’accuratezza di misurazione del 5% o meno. Sensori di vuoto e pressione includono i vacuometri Pirani, Penning e i manometri capacitivi. | 0B001b |
III.A6.013 | Microscopi e relativi apparecchiature e rilevatori, come segue:
appositamente progettati per essere utilizzati con i microscopi indicati alle lettere a–e, che applicano una qualsiasi delle seguenti tecniche di anali dei materiali:
| 6B |
A7. Materiale avionico e di navigazione | ||
III.A7.002 | Accelerometri contenenti un trasduttore piezoelettrico in ceramica, con una sensibilità di 1000 mV/g o superiore. | 7A001 |
A9. Materiale aerospaziale e propulsione | ||
III.A9.002 | Celle di carico capaci di misurare la propulsione del motore a reazione di capacità superiore a 30 kN. Nota tecnica: per celle di carico si intendono dispositivi e trasduttori per la misurazione di forza sia di tensione che di compressione. Nota: la presente voce non concerne le attrezzature, i dispositivi o trasduttori, appositamente progettati per la misurazione del peso di automezzi, ad esempio le pese a ponte. | 9B117 |
III.A9.003 | Le turbine a gas per la produzione di energia elettrica, i relativi componenti e attrezzature, come segue:
| 9A001 |
B. Tecnologie e software
Numero dell’UE | Designazione | Numero di riferimento nell’allegato 2 OBDI |
|---|---|---|
III.B.001 | Tecnologie e software necessari per l’utilizzo degli articoli elencati nella parte A (Beni). | 1B225 |
(art. 4 cpv. 1–4)
Beni soggetti ai divieti concernenti la fornitura e l’acquisizione di materiale d’armamento e di beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna
(art. 5 cpv. 3–5)
Bombe e bombe a mano non menzionate nell’allegato 1 OMB19 e nell’allegato 3 OBDI20.
I seguenti veicoli, fatta eccezione per i veicoli appositamente progettati per la lotta antincendio:
2.1 veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;
2.2 veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti;
2.3 veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate;
2.4 veicoli appositamente progettati o modificati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e detenuti;
2.5 veicoli e rimorchi appositamente progettati per l’installazione di barriere mobili;
2.6 componenti di veicoli di cui ai punti 2.1–2.5, appositamente progettate a fini antisommossa.
Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate, non menzionate dall’allegato 1 OMB e dall’allegato 3 OBDI:
3.1 apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione, e le relative componenti appositamente progettate.
Fanno eccezione quelli impiegati per prodotti industriali, come ad esempio i sistemi di innesco degli air bag per autoveicoli.
3.2 Le seguenti altre sostanze esplosive e sostanze collegate:
amatolo;
nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto);
nitroglicolo;
tetranitrato di pentaeritrite (PETN);
cloruro di picrile;
2,4,6 trinitrotoluene (TNT).
I seguenti equipaggiamenti di protezione, non menzionati al punto ML 13 dell’allegato 3 OBDI e non appositamente progettati per discipline sportive o a fini di sicurezza e di lavoro:
4.1 giubbotti antiproiettile con protezione balistica e/o protezione contro gli attacchi all’arma bianca;
4.2 elmetti con protezione balistica e/o protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.
Simulatori per l’addestramento all’uso di armi da fuoco diversi da quelli menzionati al punto ML 14 dell’allegato 3 OBDI, e relativi programmi informatici appositamente progettati.
Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d’immagine diversi da quelli menzionati dagli allegati 3 e 5 OBDI.
Filo spinato a lame di rasoio.
Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza superiore a 10 cm non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI.
Merci destinate all’esecuzione di esseri umani:
9.1 forche e ghigliottine;
9.2 sedie elettriche;
9.3 camere stagne, ad esempio di acciaio e di vetro, destinate all’esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica o di un gas letale;
9.4 sistemi automatici per l’iniezione di droghe destinati all’esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica letale.
Cinture a scarica elettrica destinate alla contenzione degli esseri umani mediante somministrazione di scariche elettriche con tensione a vuoto superiore a 10 000 V.
Merci destinate alla contenzione degli esseri umani:
11.1 sedie e tavoli di contenzione. Sono escluse le sedie di contenzione per disabili;
11.2 ceppi, catene e manette o bracciali individuali. Sono escluse le manette aventi una dimensione totale massima in posizione allacciata (catene incluse) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell’altro, e che non presentano modifiche atte a causare dolore o sofferenze fisiche;
11.3 serrapollici e viti schiacciapollici, compresi i serrapollici chiodati.
Dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche tra cui manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser) con tensione a vuoto superiore a 10 000 V, non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI.
Sono esclusi i dispositivi individuali per la somministrazione di scariche elettriche che l’utente porta con sé per autodifesa.
Sostanze destinate a fini antisommossa o di autodifesa e relativa attrezzatura portatile per il loro rilascio:
13.1 dispositivi portatili a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione o rilascio di una sostanza chimica paralizzante, non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI.
Sono esclusi i dispositivi portatili individuali, anche quando contengano una sostanza chimica, che l’utente porta con sé per autodifesa;
13.2 vanillilammide dell’acido pelargonico (PAVA) (n. CAS 2444-46-4);
13.3 oleoresine di Capsicum (OC) (n. CAS 8023-77-6).
Dispositivi specificamente progettati per la produzione degli articoli di cui al presente elenco.
Tecnologie specifiche destinate allo sviluppo, alla fabbricazione e all’utilizzo degli articoli di cui al presente elenco.
Beni, tecnologie e software soggetti ai divieti concernenti le apparecchiature, le tecnologie e i software a fine di ispezione
(art. 6 cpv. 1)
A. Elenco delle apparecchiature
– apparecchiature per l’ispezione approfondita di pacchetti;
– apparecchiature per la sorveglianza delle reti, incluse le apparecchiature per la gestione delle intercettazioni (IMS) e le apparecchiature di link intelligence per la conservazione dei dati;
– apparecchiature per la sorveglianza delle radiofrequenze;
– apparecchiature per interferenza nelle reti radio e nelle comunicazioni satellitari;
– apparecchiature per la propagazione a distanza di virus informatici;
– apparecchiature per riconoscimento/trattamento vocale;
– apparecchiature per intercettazione e controllo di:
IMSI (International Mobile Subscriber Identity): identità utente mobile internazionale. Codice di identificazione unico per ciascun dispositivo di telefonia mobile, integrato nella carta SIM, che consente di identificare quest’ultima tramite le reti GSM e UMTS.
MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number): numero di rete digitale integrata nei servizi dell’abbonato mobile. Numero unico per l’identificazione di un abbonamento ad una rete mobile GSM o UMTS. In altri termini, è il numero di telefono attribuito alla carta SIM di un telefono mobile e pertanto identifica un abbonato mobile nonché l’IMSI, ma per instradare le chiamate tramite l’abbonato.
IMEI (International Mobile Equipment Identity): identificatore internazionale apparecchiature mobili). Numero, solitamente unico, che permette di identificare i telefoni mobili GSM, WCDMA e IDEN e alcuni telefoni satellitari. Di solito si trova stampato all’interno dello scomparto della batteria del telefono. L’intercettazione (telefonica) può essere specificata mediante il suo numero IMEI nonché l’IMSI e l’MSISDN.
TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity): identità utente mobile temporanea. Identità più comunemente trasmessa tra telefono mobile e rete.
– apparecchiature per intercettazione e controllo tattici SMS (Short Message System: servizio di messaggi brevi), GSM (Global System for Mobile Communications: sistema mondiale di comunicazioni mobili, GPS (Global Positioning System: sistema di localizzazione globale via satellite), GPRS (General Package Radio Service: sistema di trasmissione radio a pacchetto), UMTS (Universal Mobile Telecommunication System: sistema universale di comunicazioni mobili), CDMA (Code Division Multiple Access: accesso multiplo a divisione di codice), PSTN (Public Switch Telephone Networks: rete telefonica pubblica commutata);
– apparecchiature per intercettazione e controllo di informazioni DHCP (Dinamyc Host Configuration Protocol: protocollo di configurazione dinamica tramite host), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol: protocollo semplice per il trasferimento di posta) und GTP (GPRS Tunneling Protocol: protocollo di tunneling per il GPRS);
– apparecchiature per riconoscimento e analisi morfologici;
– apparecchiature telecomandate per indagini forensi;
– apparecchiature per motori di trattamento semantico;
– apparecchiature per la violazione di codici WEP e WPA;
– apparecchiature per l’intercettazione di protocollo VoIP proprietario e standard.
B. Software per lo sviluppo, la produzione o l’utilizzazione delle apparecchiature di cui alla lettera A
C. Tecnologie per lo sviluppo, la produzione o l’utilizzazione delle apparecchiature di cui alla lettera A
Le apparecchiature, tecnologie e i software di queste categorie rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato nella misura in cui rispondono alla descrizione generale di sistemi di intercettazione e controllo di Internet e delle comunicazioni telefoniche e satellitari.
Ai fini del presente allegato, per controllo si intende l’acquisizione, l’estrazione, la decodificazione, la registrazione, il trattamento, l’analisi e l’archiviazione del contenuto di una chiamata o dei dati della rete.
D. Eccezioni
Sono esclusi dalle disposizioni delle lettere A–C:
software che sono progettati per essere installati dall’utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore e che sono generalmente disponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio, in uno dei seguenti modi:
in contanti,
per corrispondenza,
per transazione elettronica, o
su ordinazione telefonica; o
software che sono di pubblico dominio.
(art. 7 cpv. 1 e 2)
Beni, tecnologie e software soggetti ai divieti concernenti la fornitura di beni all’industria petrolifera, petrolchimica e del gas
(art. 8 cpv. 1 e 2)
A. Prospezione e produzione di greggio e gas naturale
1.A Apparecchiature | |
1 | Attrezzature per rilievi geofisici, veicoli, navi e aerei appositamente progettati o adattati per acquisire dati ai fini della prospezione del petrolio e del gas, e componenti appositamente progettati a tal fine. |
2 | Sensori appositamente progettati per le operazioni downhole nei pozzi di petrolio e di gas, compresi sensori usati per le misurazioni durante la perforazione e attrezzature associate, appositamente progettate per acquisire e conservare i dati rilevati da tali sensori. |
3 | Attrezzature per la perforazione progettate per formazioni rocciose, specificamente ai fini della prospezione o della produzione di petrolio, gas naturale ed altri idrocarburi di origine naturale. |
4 | Punte di trapano, aste di perforazione, collari di perforazione, centralizzatori e altre attrezzature appositamente progettate per essere usate in e con attrezzature di perforazione dei pozzi di petrolio e gas naturale. |
5 | Teste di pozzo di perforazione, Blowout Preventer e alberi di Natale o croci di produzione e loro componenti appositamente progettati, rispondenti alle specifiche API e ISO per l’utilizzazione nei pozzi di petrolio e/o gas naturale. Note tecniche: Il Blowout preventer è un dispositivo utilizzato di norma a livello del suolo (o, in caso di perforazione sottomarina, sul fondo marino) per impedire una fuga incontrollata di petrolio e/o gas dal pozzo durante la perforazione. L’albero di Natale, o croce di produzione, è un dispositivo utilizzato di norma per controllare il flusso di fluidi dal pozzo dopo il completamento e quando comincia la produzione di petrolio e/o di gas naturale. Ai fini della presente voce, le specifiche API e ISO si riferiscono alle specifiche 6A, 16A, 17D e 11IW dell’American Petroleum Institute e/o alle specifiche 10423 e 13533 dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) relative ai Blowout Preventer, alle teste di pozzo e alle croci di produzione per l’utilizzazione nei pozzi di petrolio e/o gas naturale. |
6 | Piattaforme di perforazione e di produzione per greggio e gas naturale. |
7 | Navi e chiatte con incorporate attrezzature di perforazione e/o di trattamento del petrolio usate per la produzione di petrolio, gas naturale e altri materiali infiammabili di origine naturale. |
8 | Separatori gas-liquido rispondenti alla specifica API 12J, appositamente progettati per trattare la produzione di un pozzo di petrolio o gas naturale, per separare i liquidi petroliferi dall’acqua e il gas dai liquidi. |
9 | Compressori di gas con compressione progettata pari o superiore a 40 bar (PN 40 bzw. ANSI 300) e aventi una capacità di aspirazione volumetrica pari o superiore a 300 000 Nm3 /h, per il trattamento iniziale e il trasporto di gas naturale, ad eccezione dei compressori di gas per le stazioni di rifornimento di GNC (gas naturale compresso), e i componenti appositamente progettati a tal fine. |
10 | Attrezzature di controllo della produzione sottomarina e loro componenti rispondenti alle specifiche API e ISO per l’utilizzazione nei pozzi di petrolio e gas. Nota tecnica: Ai fini di questa voce le specifiche API e ISO si riferiscono alla specifica 17F dell’American Petroleum Institute e/o alla specifica 13268 dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) relative ai sistemi di controllo della produzione sottomarina. |
11 | Pompe, solitamente ad alta capacità e/o ad alta pressione (superiore a 0,3 m3 /min. e/o 40 bar), appositamente progettate per pompare fanghi di perforazione o cemento nei pozzi di petrolio e gas. |
1.B Attrezzature per testaggio ed ispezioni | |
1 | Attrezzature appositamente progettate per il campionamento, il testaggio e l’analisi delle proprietà del fango di perforazione, dei cementi dei pozzi petroliferi e di altri materiali appositamente progettati e/o formulati per l’utilizzazione nei pozzi di petrolio e gas naturale. |
2 | Attrezzature appositamente progettate per il prelievo, il testaggio e l’analisi delle proprietà di campioni di roccia, di campioni liquidi e gassosi e di altri materiali estratti dai pozzi di petrolio e/o gas naturale durante o dopo la perforazione, o provenienti dagli impianti di trattamento iniziale collegati. |
3 | Attrezzature appositamente progettate per la raccolta e l’interpretazione di informazioni sullo stato fisico e meccanico di un pozzo di petrolio e/o di gas naturale, e per determinare le proprietà locali delle formazioni rocciose e del reservoir. |
1.C Materiali | |
1 | Fanghi di perforazione, additivi dei fanghi di perforazione e loro componenti appositamente formulati per stabilizzare i pozzi di petrolio e gas durante la perforazione, recuperare in superficie i cutting di perforazione e lubrificare e raffreddare le attrezzature di perforazione nel pozzo. |
2 | Cementi e altri materiali rispondenti alle specifiche API e ISO per l’utilizzazione nei pozzi di petrolio e di gas naturale. Nota tecnica: le specifiche API e ISO si riferiscono alla specifica 10A dell’American Petroleum Institute o alla specifica 10426 dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) per quanto riguarda i cementi per pozzi petroliferi e altri materiali appositamente formulati per la cementazione dei pozzi di petrolio e gas naturale. |
3 | Agenti inibitori della corrosione, agenti di trattamento dell’emulsione, agenti antischiuma e altri prodotti chimici appositamente formulati per essere utilizzati nella perforazione dei pozzi di petrolio e/o gas naturale e per il trattamento iniziale del petrolio prodotto. |
1.D Software | |
1 | Software appositamente progettato per la raccolta e l’interpretazione di dati acquisiti con rilievi sismici, elettromagnetici, magnetici e gravimetrici allo scopo di determinare il potenziale prospettico per il petrolio o il gas naturale |
2 | Software appositamente progettato per la conservazione, l’analisi e l’interpretazione delle informazioni acquisite durate la perforazione e la produzione per valutare le caratteristiche fisiche e il comportamento dei reservoir di petrolio o di gas. |
3 | Software appositamente progettato per l’utilizzazione di impianti di produzione e trattamento del petrolio o loro specifiche sotto-unità. |
1.E Tecnologia | |
1 | Tecnologia necessaria per lo sviluppo, la produzione e l’utilizzazione delle attrezzature specificate in 1.A.01–1.A11. |
B. Raffinazione di greggio e liquefazione di gas naturale
2.A Attrezzature | ||
1 | Scambiatori di calore quali esposti in appresso e loro componenti appositamente progettati:
| |
2 | Pompe criogeniche per il trasporto delle materie ad una temperatura inferiore ai – 120 °C e con una capacità di trasporto di più di 500 m3 /h, e componenti appositamente progettati a tal fine. | |
3 | Coldbox ed attrezzature della Coldbox non specificate al punto 2.A.1 Nota tecnica: il termine attrezzature della coldbox indica un sistema appositamente concepito, specifico degli impianti GNL, e include la fase della liquefazione. La «Coldbox» comprende gli scambiatori di calore, le tubazioni, altri strumenti e gli isolanti termici. La temperatura all’interno della ‹coldbox› è inferiore a – 120 °C (condizioni per la condensazione del gas naturale). La funzione della coldbox è l’isolamento termico dell’attrezzatura sopra descritta. | |
4 | Attrezzature per terminali di trasporto di gas liquefatti aventi una temperatura inferiore ai – 120 °C e componenti appositamente progettati a tal fine. | |
5 | Linea di trasferimento, flessibile o meno, avente un diametro superiore ai 50 mm per il trasporto di materie a una temperatura inferiore ai – 120 °C. | |
6 | Navi per il trasporto marittimo appositamente progettate per il trasporto di GNL. | |
7 | Dissalatori elettrostatici appositamente progettati per rimuovere dal greggio contaminanti quali sale, solidi ed acqua, e componenti appositamente progettati a tal fine. | |
8 | Tutti gli impianti di cracking, compresi gli impianti di idrocracking, e gli impianti di coking, appositamente progettati per la conversione di gasoli da vuoto (VGO – Vacuum Gas Oils) o residuo sotto vuoto, e componenti appositamente progettati a tal fine. | |
9 | Impianti di idrotrattamento appositamente progettati per la desolforazione di benzina, tagli di gasolio e kerosene e componenti appositamente progettati a tal fine. | |
10 | Impianti di reforming catalitico appositamente progettati per la conversione di benzina desolforata in benzina ad elevato numero di ottano, e componenti appositamente progettati a tal fine. | |
11 | Unità di raffinazione per l’isomerizzazione dei tagli C5-C6, e unità di raffinazione per l’alchilazione di olefine leggere, per aumentare l’indice di ottano dei tagli idrocarburici. | |
12 | Pompe appositamente progettate per il trasporto del greggio e dei combustibili, con una capacità pari o superiore a 50 m3 /h, e componenti appositamente progettati a tal fine. | |
13 | Tubi di diametro esterno di 0,2 m o più e fatti di uno dei seguenti materiali: acciai inossidabili con il 23 % o più di cromo in peso; acciai inossidabili e leghe a base di nickel con un indice PRE (Pitting Resistance Equivalent Number) superiore a 33. Nota tecnica: l’indice PRE è un indice che caratterizza la resistenza degli acciai inossidabili e delle leghe di nickel alla corrosione per vaiolatura o alla corrosione interstiziale. La resistenza al pitting degli acciai inossidabili e delle leghe di nickel è determinata fondamentalmente dalla loro composizione, in primo luogo: cromo, molibdeno e azoto. La formula per calcolare l’indice PRE è: PRE = Cr + 3,3% Mo + 30% N. | |
14 | Pigs (dispositivi per l’ispezione delle condutture) e loro componenti appositamente progettati. Nota tecnica: il Pig è un’apparecchiatura normalmente utilizzata per la pulizia o l’ispezione di una conduttura dall’interno (stato di corrosione o formazione di fessure), ed è spinto dalla pressione del prodotto nella conduttura. | |
15 | Pig Launcher (cassette di lancio) e Pig Catcher (cassette di ricevimento) per l’introduzione e la rimozione dei pig. | |
16 | Serbatoi di stoccaggio del greggio e dei combustibili di volume superiore ai 1000 m3 (1 000 000 litri), esposti in appresso, e loro componenti appositamente progettati:
| |
17 | Tubi flessibili sottomarini appositamente progettati per il trasporto di idrocarburi e fluidi d’iniezione, acqua o gas, di diametro superiore ai 50 mm. | |
18 | Tubi flessibili per alta pressione utilizzati per applicazioni in superficie e sottomarine. | |
19 | Impianti di isomerizzazione appositamente progettati per la produzione di benzina ad elevato numero di ottano a partire da idrocarburi leggeri, e componenti appositamente progettati a tal fine. | |
2.B Attrezzature per testaggio ed ispezioni | ||
1 | Attrezzature appositamente progettate per testare ed analizzare le qualità (proprietà) del petrolio greggio e dei combustibili. | |
2 | Sistemi di controllo d’interfaccia appositamente progettati per controllare e ottimizzare il processo di desalinizzazione | |
2.C Materiali | ||
1 | Dietilenglicole (n. CAS 111-46-6) e Trietilenglicole (n. CAS 112-27-6) | |
2 | N-metilpirolidone (n. CAS 872-50-4) e Sulfolano (n. CAS 126-33-0). | |
3 | Zeoliti, sia naturali che di sintesi, appositamente destinate al cracking catalitico a letto fluido o alla purificazione e disidratazione dei gas, ivi compresi i gas naturali. | |
4 | Catalizzatori per il cracking e la conversione di idrocarburi, quali esposti in appresso:
| |
5 | Additivi della benzina appositamente formulati per aumentarne il numero d’ottano. Nota: Questa voce include l’etil ter-butil etere (ETBE) (n. CAS 637-92-3) e il metil ter-butil etere (MTBE) (n. CAS 1634-04-4). | |
2.D Software | ||
1 | Software appositamente progettato per l’utilizzazione di impianti di GNL o loro specifiche sotto-unità. | |
2 | Software appositamente progettato per lo sviluppo, la produzione o l’utilizzazione di impianti di raffinazione del petrolio (e loro sotto-unità). | |
2.E Tecnologia | ||
1 | Tecnologia di condizionamento e purificazione del gas naturale grezzo (disidratazione, addolcimento, rimozione delle impurità). | |
2 | Tecnologia di liquefazione del gas naturale, compresa la tecnologia necessaria per lo sviluppo, la produzione o l’utilizzazione di impianti di GNL. | |
3 | Tecnologia di trasporto del gas naturale liquefatto. | |
4 | Tecnologia necessaria per lo sviluppo, la produzione o l’utilizzazione di navi appositamente progettate per il trasporto marittimo di gas naturale liquefatto. | |
5 | Tecnologia di stoccaggio del greggio e dei combustibili. | |
6 | Tecnologia necessaria per lo sviluppo, la produzione o l’utilizzazione di una raffineria, ad esempio: | |
6.1 | Tecnologia per la conversione delle olefine leggere in benzina; | |
6.2 | Tecnologia di reforming catalitico e di isomerizzazione; | |
6.3 | Tecnologia di cracking catalitico e termico. |
C. Industria petrolchimica
3.A Apparecchiature | |
1 | Reattori:
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2. | Evaporatori a strato sottile and evaporatori a film discendente composti da materiali resistenti all’acido acetico concentrato ad alta temperatura e i relativi componenti appositamente progettati, e il relativo software appositamente sviluppato. |
3. | Impianti per la separazione dell’acido cloridrico per elettrolisi e i relativi componente appositamente progettati e il relativo software appositamente sviluppato. |
4. | Colonne di diametro superiore a 5000 mm e i relativi componenti appositamente progettati. |
5. | Rubinetti a sfera e a maschio con sfera o tappo in ceramica, di diametro nominale pari o superiore a 10 mm, e i relativi componenti appositamente progettati. |
6. | Compressore centrifugo e/o alternativo con una potenza installata superiore a 2 MW e conforme alla specifica API610. |
3.B Attrezzature per test ed ispezioni | |
3.C Materiali | |
1. | Catalizzatori applicabili ai processi produttivi di trinitrotoluene, nitrato di ammonio e altri processi chimici e petrolchimici utilizzati per la produzione di esplosivi, e il relativo software appositamente sviluppato. |
2. | Catalizzatori utilizzati nella produzione di monomeri quali etilene e propilene (impianti di cracking con vapore e/o gasieri e petrolchimici), e il relativo software appositamente sviluppato. |
3.D Software | |
1. | «Software» appositamente progettato per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» di attrezzature specificate sub 3.A. |
2. | «Software» appositamente progettato per l’«utilizzazione» in impianti; |
3.E Tecnologia | |
1. | «Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» di impianti di conversione del gas naturale in prodotti liquidi (GTL) o in prodotti petrolchimici (GTP). |
2. | «Tecnologia» «necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» di attrezzature per la produzione di impianti di ammoniaca e metanolo. |
3. | «Tecnologia» per la «produzione» di glicole monoetilenico MEG) OE (Ossido di etilene)/EG (Etilenglicole). Nota: per «Tecnologia» si intendono le informazioni necessarie per lo «svilup po», la produzione» o l’«utilizzazione» di beni. Tali informazioni possono rive stire la forma sia di ati tecnici che di assistenza tecnica. |
Beni soggetti ai divieti concernenti il petrolio greggio e i prodotti petroliferi
(art. 9 cpv. 1)
Voce di tariffa. | Designazione delle merci |
|---|---|
2709 | Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi. |
2710 | Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli. |
2712 | Vaselina paraffina, cera di petrolio microcristallina, Slack Wax, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati. |
2713 | Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi. |
2714 | Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche. |
2715 | Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (p. es. mastici bituminosi, Cut-Backs). |
Beni soggetti ai divieti concernenti metalli preziosi e diamanti
(art. 10 cpv. 1 e 2)
Voce di tariffa | Designazione delle merci |
|---|---|
7102 | Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati |
7106 | Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere |
7108 | Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere |
7109 | Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati |
7110 | Platino, greggio o semilavorato, o in polvere |
7111 | Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati |
7112 | Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami e avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi diversi dai prodotti della voce 8549 |
Beni soggetti agli obblighi di notifica relativi ai prodotti petrolchimici e alle restrizioni al finanziamento in ambito petrolchimico
(art. 12 cpv. 1, 14 cpv. 1 lett. c)
Voce di tariffa | Designazione delle merci |
|---|---|
2707.10 | Benzolo (benzene) |
2707.20 | Toluolo (toluene) |
2707.30 | Xilolo (xileni) |
2707.40 | Naftalene |
2711.14 | Etilene, propilene, butilene e butadiene |
ex 2707.99 | Fenoli (con un grado di purezza inferiore al 95 % in peso) |
2812.11 | Fosgene (cloruro di carbonile) |
2814 | Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa |
2901.21 | Etilene |
2901.22 | Propene (propilene) |
2902.20 | Benzene |
2902.30 | Toluene |
2902.41 | o-Xilene |
2902.42 | m-Xilene |
2902.43 | p-Xilene |
2902.44 | Miscele di isomeri dello xilene |
2902.50 | Stirene |
2902.60 | Etilbenzene |
2902.70 | Cumene |
2903.11 | Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile) |
2903.29 | Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici |
2903.81 | 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano (HCH [ISO]), compreso il lindano (ISO, DCI) |
2903.82 | Aldrina (ISO), clordano (ISO) e eptacloro (ISO) |
2903.89 | Altri derivati alogenati degli idrocarburi ciclanici, ciclenici o cicloterpenici |
2903.91 | Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene |
2903.92 | Esaclorobenzene (ISO) e DDT (ISO) [clofenotano (DCI), 1,1,1‑ tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano] |
2903.99 | Altri derivati alogenati degli idrocarburi aromatici |
2905.11 | Metanolo (alcole metilico) |
2905.12 | Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico) |
2905.13 | Butan-1-olo (alcole n-butilico) |
2905.31 | Glicole etilenico (etandiolo) |
2907.11/19 | Fenoli |
2909 | Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali e di emiacetali, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no), e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2909.41 | 2,2’-ossidietanolo (dietilenglicole) |
2909.43 | Eteri monobutilici dell’etilenglicole o del dietilenglicole |
2909.44 | Altri eteri monoalchilici dell’etilenglicole o del dietilenglicole |
2909.49 | Altri eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2910.10 | Ossirano (ossido di etilene) |
2910.20 | Metilossirano (ossido di propilene) |
2914.11 | Acetone |
2917.14 | Anidride maleica |
2917.35 | Anidride ftalica |
2917.36 | Acido tereftalico e suoi sali |
2917.37 | Tereftalato di dimetile |
2926.10 | Acrilonitrile |
ex 2929.10 | Diisocianato di metilendifenile |
ex 2929.10 | Diisocianato di esametilene |
ex 2929.10 | Diisocianato di toluene (TDI) |
3102 30 | Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa |
3901 | Polimeri di etilene, in forme primarie |
Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di ingresso e di transito nonché imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie
(art. 16 cpv. 1 lett. a, 2 lett. a e b, 17 cpv. 3, 26 cpv. 1 e 2, 27 lettera b e 30)
Nota
1. Il presente allegato corrisponde agli elenchi delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
2. Gli elenchi vengono inseriti dalla SECO nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) di norma un giorno lavorativo dopo la comunicazione da parte delle Nazioni Unite.
Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di ingresso e di transito nonché imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie 21
(art. 16 cpv. 1 lett. a, 2 lett. a e b, 4, 5 lett. c, 17 cpv. 3,
26 cpv. 1 e 3, 27 lett. b e 31)
Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di ingresso e di transito nonché imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie 22
(art. 16 cpv. 1 lett. b, 2 lett. c, 4, 5 lett. c, 17 cpv. 3, 20 cpv. 4,
26 cpv. 1 e 3, 27 lett. b e 31)
Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie23
(art. 16 cpv. 1 lett. c, 2 lett. a, 4, 5 lett. c, 17 cpv. 3, 27 lett. b e 31)
Porti soggetti al divieto di transazioni
(art. 19 cpv. 1)
– Porto di Amirabad
– Porto di Anzali