951.93
Legge federale in favore delle zone di rilancio economico
del 6 ottobre 1995 (Stato 7 novembre 2006)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31bis capoversi 2 e 3 lettera c e 41ter capoversi 1, 5 e 6 della Costituzione federale2;3 visto il messaggio del Consiglio federale del 27 aprile 19944, decreta:
Art. 1 Principio
La Confederazione può, mediante fideiussioni e agevolazioni fiscali, incoraggiare la realizzazione di progetti dell’economia privata volti a creare e riorientare posti di lavoro nelle zone di rilancio economico.5
Essa può concedere aiuti finanziari a istituzioni e progetti che promuovono a livello sovraziendale il potenziale imprenditoriale, gli investimenti e l’innovazione nelle zone di rilancio economico (aiuti finanziari sovraziendali).6
Art. 2 Zone di rilancio economico
Gruppi di Comuni limitrofi e interdipendenti dal profilo della struttura economica e del mercato del lavoro, sono considerati zone di rilancio economico se:
vi è un bisogno particolare di adattamento strutturale, oppure
esiste o minaccia di verificarsi una disoccupazione pronunciata, superiore alla media nazionale, oppure
si è prodotta o è probabile una forte diminuzione del numero degli impieghi.7 RU 1996 1918 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 2006, in vigore dal 15 nov. 2006 2 [CS 1 3; RU 1971 907, 1975 1205, 1982 138, 1994 258 267]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 95 cpv. 2, 103, 128 e 196 n. 13 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001
Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 2006, in vigore dal 15 nov. 2006
Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001
L’inclusione di una zona nel campo d’applicazione è subordinata inoltre alla considerazione dei rispettivi livelli e potenziali di sviluppo.
Il Consiglio federale precisa i criteri di valutazione.
Art. 38 Condizioni generali
Fideiussioni e agevolazioni fiscali possono essere concesse per progetti d’imprese industriali o d’imprese del settore terziario vicine alla produzione se questi progetti sono innovativi, generano un elevato valore aggiunto e consentono all’impresa stessa o ai suoi fornitori e partner di:
creare nuovi posti di lavoro; o
mantenere a lungo termine i posti di lavoro esistenti adeguandoli alle nuove circostanze.9 2 Aiuti finanziari sovraziendali possono essere concessi per istituzioni nuove o esistenti e per progetti del settore privato o pubblico, se
sostengono iniziative imprenditoriali oppure promuovono la creazione e il collegamento di competenze aziendali e tecnologiche che non siano presenti, o siano presenti in modo insufficiente, in una zona di rilancio economico;
giovano a più aziende nella zona di rilancio economico interessata; e
imprimono un impulso supplementare durevole allo sviluppo economico nella zona di rilancio economico.
Art. 4 Fideiussioni
La Confederazione può garantire sotto forma di fideiussione i crediti d’investimento sino a concorrenza di un terzo del costo totale del progetto a condizione che:
il capitale proprio investito copra una parte ragionevole del costo totale del progetto;
una banca assoggettata alla legge federale dell’8 novembre 193410 sulle banche e le casse di risparmio conceda, alle condizioni usuali del mercato, i crediti necessari al finanziamento del progetto dopo averlo esaminato secondo i principi commerciali usuali;
nella determinazione del tasso d’interesse del credito garantito, la banca tenga sufficientemente conto della solvibilità della Confederazione;
il Cantone in cui è realizzato il progetto sopporti la metà della perdita che dovesse risultare dalla fideiussione.
Gli impegni sotto forma di fideiussione possono essere contratti per la durata massima di 8 anni.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001
Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 2006, in vigore dal 15 nov. 2006
Art. 511
Art. 6 Agevolazioni fiscali
Un’impresa può beneficiare di agevolazioni dell’imposta federale diretta solo se anche il Cantone in cui è realizzato il progetto le concede agevolazioni fiscali.12
Le agevolazioni fiscali concesse dalla Confederazione non possono superare per modalità, importanza e durata quelle concesse all’impresa da parte del Cantone.
La Confederazione concede agevolazioni fiscali in proporzione all’importanza che il progetto ha per l’economia regionale anche quando il Cantone accorda agevolazioni fiscali maggiori.
Art. 6a13 Competenza e procedura in materia di fideiussioni e agevolazioni fiscali14
La Confederazione può concedere aiuti finanziari sovraziendali se anche il Cantone o i Cantoni in cui l’istituzione oppure il progetto esplica i suoi effetti concedono aiuti finanziari.
Essa li concede, sotto forma di importo forfetario unico o annuo, in proporzione all’importanza dell’istituzione o del progetto per l’economia regionale.
L’importo degli aiuti finanziari della Confederazione non deve eccedere il totale degli aiuti finanziari concessi dai Cantoni. A ogni istituzione o progetto può essere concesso un aiuto di 300 000 franchi al massimo per anno civile.
Art. 715 Competenza e procedura in materia di fideiussioni, contributi al servizio dell’interesse e agevolazioni fiscali
Le domande di fideiussione e di agevolazioni fiscali sono presentate alle autorità competenti del Cantone in cui sarà realizzato il progetto.16
La domanda va corredata di tutti i documenti necessari; nel caso di una domanda di fideiussione vanno allegate segnatamente la promessa di credito e la valutazione che la banca mutuante ha rilasciato in merito al progetto e al suo promotore.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001
Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001
Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 2006, in vigore dal 15 nov. 2006
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001
Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 2006, in vigore dal 15 nov. 2006
Il Cantone decide circa la sua partecipazione alla copertura dei rischi di fideiussione e circa la concessione di agevolazioni fiscali a livello cantonale. Trasmette la domanda con le sue decisioni e proposte al Segretariato di Stato dell’economia (SECO).17
Il SECO esamina le domande per il Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento), il quale decide in merito all’assegnazione di fideiussioni e si pronuncia in linea di massima in merito all’assegnazione e all’entità delle agevolazioni fiscali in materia d’imposta federale diretta.18
L’autorità cantonale che procede alla tassazione dell’impresa decide circa la concessione d’agevolazioni in materia d’imposta federale diretta conformandosi alla decisione presa dal Dipartimento.
Non appena le decisioni riguardanti una domanda di fideiussione sono passate in giudicato, il SECO conclude, a nome della Confederazione, i pertinenti contratti di diritto pubblico; in merito si applicano, a titolo suppletivo, le pertinenti disposizioni del diritto privato.19
Art. 7a20 Competenza e procedura in materia di aiuti finanziari sovraziendali
Le richieste di aiuti finanziari sovraziendali sono presentate alle autorità competenti di uno dei Cantoni in cui l’istituzione oppure il progetto esplica i suoi effetti.
La domanda va corredata di tutti i documenti necessari.
Il Cantone decide in merito alla concessione dei suoi aiuti finanziari e trasmette la domanda con le sue decisioni e proposte al SECO21.
Il SECO22 decide in merito agli aiuti finanziari della Confederazione.
Art. 823
Art. 9 Finanziamento
L’Assemblea federale stabilisce mediante decreto federale semplice l’ammontare massimo degli impegni di fideiussione contratti conformemente all’articolo4 e un credito quadro per i contributi al servizio dell’interesse di cui all’articolo 5.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 2006, in vigore dal 15 nov. 2006
Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 2006, in vigore dal 15 nov. 2006
Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 2006, in vigore dal 15 nov. 2006
Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001
Nuova espr. giusta il n. I della LF del23 giu. 2006, in vigore dal 15 nov. 2006
Nuova espr. giusta il n. I della LF del23 giu. 2006, in vigore dal 15 nov. 2006
Essa stanzia inoltre un credito quadro per gli aiuti finanziari sovraziendali. Almeno la metà del credito quadro è destinata alle istituzioni e ai progetti che esplicano i loro effetti nelle regioni particolarmente colpite dalle ripercussioni regionali negative della liberalizzazione nell’ambito delle infrastrutture.24
Art. 10 Esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
Art. 11 Referendum, durata di validità ed entrata in vigore
Il presente decreto25, di obbligatorietà generale, sottostà a referendum facoltativo.26
È applicabile durante 5 anni.
La durata della sua validità è prorogata fino al 30 giugno 2006.27
La sua validità è prorogata una seconda volta fino al 31 dicembre 2008.28
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 199629
Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001
Ora: LF (art. 163 cpv. 1 della Cost. federale; RS 101).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del23 giu. 2006, in vigore dal 15 nov. 2006
Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001
Introdotto dal n. I della LF del23 giu. 2006, in vigore dal 15 nov. 2006
DCF del10 giu. 1996 (RU 1996 1921).