956.122
Ordinanza
sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
(Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-FINMA)
del 15 ottobre 2008 (Stato 1° marzo 2024)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 15 e 55 della legge del 22 giugno 20071 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA);
visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
3la riscossione degli emolumenti e delle tasse di vigilanza da parte dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA);
la costituzione di riserve da parte della FINMA.
Art. 2 Costi complessivi
I costi complessivi della FINMA comprendono:
i costi che insorgono direttamente dalle sue attività di vigilanza nei singoli ambiti; e
i costi che essa non può imputare direttamente ad alcun ambito di vigilanza (costi strutturali).
Art. 3 Ripartizione dei costi
Per quanto possibile, la FINMA imputa i suoi costi direttamente agli ambiti di vigilanza seguenti:
a. 4ambito delle grandi banche e delle società ad esse associate come gruppo finanziario (art. 15 cpv. 2 lett. a LFINMA);
abis. 5ambito delle altre banche e dei società di intermediazione mobiliare6 (art. 15 cpv. 2 lett. a LFINMA);
ater. 7…
aquater. 8ambito delle sedi di negoziazione e dei sistemi di negoziazione per valori mobiliari da tecnologia di registro distribuito (sistemi di negoziazione TRD) (art. 15 cpv. 2 lett. ater LFINMA);
aquinquies. 9ambito delle controparti centrali, dei depositari centrali, dei repertori di dati sulle negoziazioni (art. 15 cpv. 2 lett. ater LFINMA);
asexies. 10ambito delle persone di cui all’articolo 1b della legge dell’8 novembre 193411 sulle banche (LBCR);
b. 12ambito degli investimenti collettivi di capitale (art. 15 cpv. 2 lett. abis e b LFINMA);
c. ambito delle imprese di assicurazione (art. 15 cpv. 2 lett. c LFINMA);
d. ambito degli intermediari assicurativi non vincolati (art. 15 cpv. 2 lett. c LFINMA);
e. ambito degli organismi di autodisciplina (art. 15 cpv. 2 lett. d LFINMA);
f. 13…
g. 14…
h. 15ambito degli organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA (art. 15 cpv. 2 lett. e LFINMA).
Ripartisce i costi strutturali fra gli ambiti di vigilanza in proporzione ai costi che sono loro direttamente imputati.
Art. 4 Emolumenti e tasse di vigilanza
I costi imputati a un ambito di vigilanza sono coperti in primo luogo dagli emolumenti riscossi in quell’ambito.
I costi di un ambito di vigilanza che non vengono coperti mediante la riscossione di emolumenti e le riserve che devono essere costituite da questo ambito di vigilanza sono coperti dalle tasse di vigilanza.
Capitolo 2 Emolumenti
Art. 5 Obbligo di pagare gli emolumenti
È assoggettato all’emolumento chiunque:
a. occasiona una decisione;
b. occasiona una procedura di vigilanza che si conclude senza una decisione o che viene archiviata;
bbis. 16in qualità di assoggettato alla vigilanza è oggetto di una verifica da parte della FINMA conformemente alle leggi sui mercati finanziari;
c. chiede una prestazione della FINMA.
Le autorità federali, cantonali e comunali non pagano emolumenti per le prestazioni fornite dalla FINMA nell’ambito dell’assistenza amministrativa e giudiziaria.
Art. 6 Ordinanza generale sugli emolumenti
Sempreché la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200417 sugli emolumenti.
Art. 7 Esborsi
Sono considerati esborsi anche i costi delle pubblicazioni prescritte dalla legge o ordinate dalla FINMA.
Alle riproduzioni si applica la tariffa di cui all’allegato.18
Art. 8 Aliquote degli emolumenti
Il calcolo degli emolumenti si basa sulle aliquote contenute nell’allegato.
La FINMA fissa gli emolumenti dovuti attenendosi alle tariffe quadro contenute nell’allegato, in funzione del tempo medio impiegato per svolgere operazioni analoghe e dell’importanza dell’affare per la persona assoggettata.
Per decisioni, procedure di vigilanza, verifiche e prestazioni per le quali non è fissata alcuna aliquota nell’allegato, l’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato e dell’importanza dell’affare per la persona assoggettata.19
La tariffa oraria prevista per gli emolumenti varia tra i 100 e i 500 franchi, a seconda della funzione che la persona incaricata del disbrigo dell’affare riveste in seno alla FINMA e dell’importanza dell’affare per la persona assoggettata.
Per decisioni, procedure di vigilanza e verifiche che presentano una portata straordinaria o difficoltà particolari, l’emolumento può essere calcolato non secondo l’aliquota contenuta nell’allegato ma in funzione del tempo impiegato.20
Per il rilascio di informazioni telefoniche la FINMA può predisporre servizi a valore aggiunto.21
Art. 922 Supplemento sugli emolumenti
La FINMA può riscuotere un supplemento che può ammontare fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario per decisioni, procedure di vigilanza, verifiche e prestazioni che, a richiesta, emana, esegue o fornisce d’urgenza o all’infuori del normale orario di lavoro.
Art. 1023 Fatturazione e decisione relativa all’emolumento per verifiche e procedure di vigilanza
Per le verifiche e le procedure di vigilanza che si concludono senza una decisione, la fatturazione e la decisione relativa all’emolumento sono rette dalle disposizioni sulle prestazioni conformemente all’articolo 11 dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200424 sugli emolumenti.
Capitolo 3 Tasse di vigilanza
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 11 Principio, portata e base di calcolo
La FINMA riscuote dagli assoggettati una tassa annua di vigilanza.
La tassa di vigilanza viene riscossa per ambito di vigilanza.
Essa è calcolata sulla base dei costi complessivi della FINMA per l’anno che precede l’anno di assoggettamento e delle riserve che devono essere costituite.25
Art. 12 Tassa di base e tassa complementare
In tutti gli ambiti di vigilanza, la tassa di vigilanza comprende una tassa di base fissa e una tassa complementare variabile, ad eccezione dell’ambito degli intermediari assicurativi non vincolati.26
La tassa complementare copre i costi, sempreché questi ultimi non siano coperti con il provento della tassa di base.
…27
Art. 13 Inizio e fine dell’assoggettamento
L’assoggettamento inizia con il rilascio dell’autorizzazione, dell’abilitazione o del riconoscimento e termina con la loro revoca o con la liberazione dalla vigilanza.
Se l’assoggettamento non inizia o non termina contemporaneamente all’anno contabile, la tassa è dovuta pro rata temporis.
Alla fine dell’assoggettamento, un diritto al rimborso in virtù del capoverso 2 sorge solo a partire da un importo di 1000 franchi.28
Art. 1429 Riscossione della tassa
La FINMA riscuote la tassa di vigilanza in base ai suoi conti per l’anno che precede l’anno di assoggettamento.
Dopo la chiusura del suo conto annuale, la FINMA allestisce un conteggio per ogni assoggettato.
Se dai conti della FINMA risulta un’eccedenza o un disavanzo, l’importo corrispondente viene riportato, per ogni ambito di vigilanza, sull’anno contabile successivo.
Art. 15 Fatturazione, esigibilità, differimento e prescrizione
La FINMA allestisce fatture per le tasse.
In caso di contestazione della fattura, l’assoggettato può chiedere che venga emessa una decisione impugnabile.
Esigibilità, differimento e prescrizione sono retti dalle disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200430 sugli emolumenti.
Sezione 231 Grandi banche, altre banche e società di intermediazione mobiliare32
Art. 16 Tassa di base
La tassa di base ammonta annualmente a:
nell’ambito delle grandi banche e delle società ad esse associate come gruppo finanziario:
500 000 franchi per grande banca,
15 000 franchi per banca associata,
10 000 franchi per società di intermediazione mobiliare associato;
nell’ambito delle altre banche e dei società di intermediazione mobiliare:
15 000 franchi per banca,
10 000 franchi per società di intermediazione mobiliare,
33150 000 franchi fortettari per più di dieci banche e società di intermediazione mobiliare facenti parte di un gruppo ai sensi dell’articolo 17 lettera a dell’ordinanza del 30 aprile 201434 sulle banche (OBCR);
35…
Le centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie sono assoggettate soltanto alla tassa di base.36
La tassa di base annua di cui al capoverso 1 è aumentata di 3000 franchi per ciascun gestore patrimoniale o trustee per il quale la vigilanza continua è esercitata esclusivamente nell’ambito della vigilanza sul gruppo secondo l’articolo 83 capoverso 1 dell’ordinanza del 6 novembre 201937 sugli istituti finanziari.38
Art. 17 Tassa complementare
L’importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in parti uguali dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e dalla tassa complementare in funzione della cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari, tanto nell’ambito delle grandi banche e delle società ad esse associate come gruppo finanziario quanto in quello delle altre banche e dei società di intermediazione mobiliare.39
Le società di intermediazione mobiliare e le banche con statuto di società di intermediazione mobiliare devono versare la tassa complementare in funzione del totale di bilancio e la tassa complementare in funzione della cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari. Le banche senza statuto di società di intermediazione mobiliare devono versare soltanto la tassa complementare in funzione del totale di bilancio.40
Art. 18 Calcolo della tassa complementare
Per il calcolo della tassa complementare in funzione del totale di bilancio è determinante il totale di bilancio dell’assoggettato, così come riportato dal conto annuale approvato dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.
Per il calcolo della tassa complementare in funzione della cifra d’affari realizzata con i valori patrimoniali è determinante il volume totale delle chiusure dell’anno che precede l’anno di assoggettamento che devono essere annunciate alle sedi di negoziazione.41
Art. 1942 Assoggettati esteri
Le banche estere e i società di intermediazione mobiliare esteri sono assoggettati alla tassa di base e alla tassa complementare soltanto se gestiscono una succursale in Svizzera.
Sezione 2a43 Infrastrutture del mercato finanziario
Art. 19a Tassa di base
La tassa di base per le infrastrutture del mercato finanziario ammonta annualmente a:
per le borse e i sistemi multilaterali di negoziazione:
300 000 franchi per ogni borsa o sistema multilaterale di negoziazione con un totale di bilancio superiore a 50 milioni di franchi,
100 000 per ogni borsa o sistema multilaterale di negoziazione con un totale di bilancio compreso tra 25 e 50 milioni di franchi,
15 000 franchi per ogni borsa o sistema multilaterale di negoziazione con un totale di bilancio inferiore a 25 milioni di franchi;
per le controparti centrali:
250 000 franchi per ogni controparte centrale con un totale di bilancio di almeno 50 milioni di franchi,
100 000 franchi per ogni controparte centrale con un totale di bilancio inferiore a 50 milioni di franchi;
250 000 franchi per i depositari centrali;
60 000 franchi per i repertori di dati sulle negoziazioni;
per i sistemi di pagamento autorizzati dalla FINMA secondo l’articolo 4 capoverso 2 della legge del 19 giugno 201544 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi): 45
100 000 franchi per ogni sistema di pagamento con un ricavo lordo di almeno 20 milioni di franchi,
60 000 franchi per ogni sistema di pagamento con un ricavo lordo inferiore a 20 milioni di franchi.
46per i sistemi di negoziazione TRD che non forniscono servizi secondo l’articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi:
300 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di bilancio superiore a 50 milioni di franchi,
100 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di bilancio compreso tra 25 e 50 milioni di franchi,
15 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di bilancio inferiore a 25 milioni di franchi;
47per i sistemi di negoziazione TRD che forniscono servizi secondo l’articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi:
550 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di bilancio superiore a 50 milioni di franchi,
225 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di bilancio compreso tra 25 e 50 milioni di franchi,
100 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di bilancio inferiore a 25 milioni di franchi.
La tassa di base per i piccoli sistemi di negoziazione TRD secondo l’articolo 58k dell’ordinanza del 25 novembre 201548 sull’infrastruttura finanziaria ammonta annualmente a:
7500 franchi, se non forniscono servizi secondo l’articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi;
50 000 franchi, se forniscono servizi secondo l’articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi.49
Art. 19b Tasse complementari
L’importo che deve essere finanziato con le tasse complementari è coperto come segue:
nell’ambito delle infrastrutture del mercato finanziario di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera aquater, in ragione di due decimi dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e in ragione di otto decimi dalla tassa complementare in funzione della cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari;
nell’ambito delle infrastrutture del mercato finanziario di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera aquinquies, in ragione di due decimi dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e in ragione di otto decimi dalla tassa complementare in funzione del ricavo lordo.
Art. 19c Calcolo delle tasse complementari
Per il calcolo della tassa complementare in funzione del totale di bilancio e del ricavo lordo sono determinanti il totale di bilancio e il ricavo lordo dell’assoggettato, così come riportato dal conto annuale approvato dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.
Per il calcolo della tassa complementare in funzione della cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari sono determinanti il numero delle transazioni e il volume totale dell’anno che precede l’anno di assoggettamento, che devono essere annunciati alle borse conformemente all’ordinanza della FINMA del 3 dicembre 201550 sull’infrastruttura finanziaria.
Art. 19d Ricavo lordo
Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell’articolo 959b del Codice delle obbligazioni51.
Sezione 2b52 Persone di cui all’articolo 1b LBCR
Art. 19e Tassa di base
La tassa di base ammonta annualmente a 3000 franchi per ogni persona di cui all’articolo 1b LBCR53.
Art. 19f Tassa complementare
L’importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in ragione di due decimi dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e in ragione di otto decimi dalla tassa complementare in funzione del ricavo lordo.
Per il calcolo della tassa complementare in funzione del totale di bilancio e del ricavo lordo sono determinanti il totale di bilancio e il ricavo lordo dell’assoggettato, così come riportato dal conto annuale approvato dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.
Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell’articolo 959b del Codice delle obbligazioni54. Determinante è il ricavo lordo senza deduzione di riduzioni sui ricavi.
Sezione 3 Investimenti collettivi di capitale
Art. 20 Tassa di base
La tassa di base ammonta annualmente a:
per le direzioni di fondi:
20 000 franchi per direzione di fondo con un ricavo lordo di almeno 50 milioni di franchi,
10 000 franchi per direzione di fondo con un ricavo lordo compreso tra 5 milioni e 50 milioni di franchi,
5000 franchi per direzione di fondo con un ricavo lordo inferiore a 5 milioni di franchi;
per società di investimento a capitale variabile (SICAV) autogestite:
20 000 franchi per SICAV autogestita con un ricavo lordo di almeno 50 milioni di franchi,
10 000 franchi per SICAV autogestita con un ricavo lordo compreso tra 5 milioni e 50 milioni di franchi,
5000 franchi per SICAV autogestita con un ricavo lordo inferiore a 5 milioni di franchi;
5000 franchi per le SICAV con gestione di terzi, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale e le società di investimento a capitale fisso (SICAF);
5000 franchi per rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri;
55600 franchi per investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri per ciascun investimento collettivo di capitale mono-comparto o per ciascun segmento patrimoniale;
56…
57per gestori di patrimoni collettivi che sottostanno alla vigilanza della FINMA:
20 000 franchi per gestore di patrimoni collettivi con un ricavo lordo di almeno 50 milioni di franchi,
10 000 franchi per gestore di patrimoni collettivi con un ricavo lordo compreso tra 5 milioni e 50 milioni di franchi,
5000 franchi per gestore di patrimoni collettivi con un ricavo lordo inferiore a 5 milioni di franchi;
5000 franchi per le banche depositarie di investimenti collettivi di capitale svizzeri.58
Se una direzione di fondo o un gestore di patrimoni collettivi dispone di un’autorizzazione completiva in quanto trustee, la tassa di base corrisponde alla tassa di base annua di cui al capoverso 1 lettera a o g più 5000 franchi.59
La tassa di base per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri è versata:
dalle direzioni dei fondi per i fondi di investimento da esse gestiti;
dalle SICAV;
dalle società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
dalle SICAF.
La tassa di base per gli investimenti collettivi di capitale esteri è dovuta dai suoi rappresentanti (art. 123 cpv. 1 della legge del 23 giu. 200660 sugli investimenti collettivi di capitale, LICol). Se per un investimento collettivo di capitale estero sono designati più rappresentanti, questi ultimi rispondono in solido.
Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell’articolo 959b del Codice delle obbligazioni61.62
Art. 21 Tassa complementare
La tassa complementare è versata in parti uguali:
dagli investimenti collettivi di capitale svizzeri;
dalle direzioni dei fondi, dai gestori di patrimoni collettivi63, dalle SICAV autogestite e dalle banche depositarie di investimenti collettivi di capitale svizzeri.64
La tassa complementare per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri è versata:
dalle direzioni dei fondi per i fondi di investimento da esse gestiti;
dalle SICAV;
dalle società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
dalle SICAF.
Art. 2265 Tassa complementare per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri
Per il calcolo della tassa complementare per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri è determinante il patrimonio amministrato (patrimonio netto) al 31 dicembre dell’anno che precede l’anno di assoggettamento, così come è stato comunicato alla BNS.
La tassa complementare ammonta a 50 000 franchi al massimo. Nel caso dei fondi ombrello questo limite massimo si applica a ciascun segmento patrimoniale.
Art. 2366 Tassa complementare per le direzioni dei fondi, i gestori di patrimoni collettivi, le SICAV autogestite e le banche depositarie
Le direzioni dei fondi, i gestori di patrimoni collettivi e le SICAV autogestite versano la tassa complementare in funzione del ricavo lordo e delle dimensioni dell’impresa.
Per il calcolo della tassa complementare sono determinanti in parti uguali il ricavo lordo calcolato secondo l’articolo 959b del Codice delle obbligazioni67 e le dimensioni dell’impresa, in base alla chiusura dei conti approvata dell’anno che precede l’anno di assoggettamento. Le dimensioni dell’impresa corrispondono alle spese fisse.68
Le banche depositarie di investimenti collettivi di capitale svizzeri versano la tassa complementare in funzione del ricavo lordo. Quest’ultimo corrisponde alla commissione delle banche depositarie.
Sezione 4 Imprese di assicurazione
Art. 24 Tassa di base
La tassa di base ammonta a:
6000 franchi per impresa di assicurazione;
3000 franchi per cassa malati sottoposta alla sorveglianza della FINMA secondo la legge del 17 dicembre 200469 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA);
100 000 franchi per gruppo assicurativo;
100 000 franchi per conglomerato assicurativo.70
La FINMA determina ogni anno, sulla base del calcolo dei costi di vigilanza assunti dalle imprese di assicurazione e dalle casse malati proporzionalmente al volume di premi di ciascun assoggettato, fino a quale importo totale di premi incassati l’assoggettato deve pagare soltanto la tassa di base. Per il calcolo sono determinanti i premi incassati nell’anno che precede l’anno di assoggettamento in base al conto annuale approvato dell’assoggettato.
La tassa di base dei gruppi e dei conglomerati assicurativi è versata dall’impresa che è designata come interlocutrice secondo l’articolo 191 capoverso 3 dell’ordinanza del 9 novembre 200571 sulla sorveglianza (OS).
Art. 25 Tassa complementare
L’importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in ragione di nove decimi dalle imprese di assicurazione e dalle casse malati sottoposte alla vigilanza della FINMA conformemente alla LSA72, e in ragione di un decimo dai gruppi e dai conglomerati assicurativi.73
Le imprese di assicurazione e le casse malati pagano una tassa complementare se i premi incassati superano la somma fissata dalla FINMA secondo l’articolo 24 capoverso 2.74
La tassa complementare dovuta da un’impresa di assicurazione o da una cassa malati è calcolata in funzione della sua quota di partecipazione al volume complessivo dei premi incassati. Il calcolo si basa sul conto annuale approvato dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.
L’importo determinante dei premi incassati corrisponde:
75per le imprese di assicurazione che esercitano attività assicurative dirette:
alle entrate dei premi provenienti dalle attività assicurative dirette in Svizzera, previa deduzione dell’affare ceduto,
alle entrate dei premi provenienti dalle attività assicurative dirette che l’impresa stessa esercita all’estero a partire dalla Svizzera (libera prestazione di servizi), previa deduzione dell’affare ceduto, e
alle entrate dei premi provenienti dalle attività assicurative dirette esercitate all’estero mediante intermediazione di una succursale all’estero, previa deduzione dell’affare ceduto;
76per le imprese di assicurazione svizzere che esercitano attività di riassicurazione: a un quinto delle entrate dei premi provenienti dalle attività di riassicurazione, previa deduzione dell’affare retrocesso;
per le casse malati: alla metà delle entrate dei premi provenienti dai rami assicurativi sottoposti a vigilanza.
La tassa complementare dovuta da un gruppo o da un conglomerato assicurativo è calcolata in funzione della sua quota di partecipazione al numero totale delle unità giuridiche con personalità giuridica propria appartenenti a un gruppo o a un conglomerato. La base di calcolo è costituita dalle unità notificate dalle società di audit nell’ambito del rapporto consolidato nell’anno che precede l’anno di assoggettamento.77
È assoggettata alla tassa l’impresa che è designata come interlocutrice secondo l’articolo 191 capoverso 3 dell’OS78.
Art. 26 Costi degli intermediari assicurativi vincolati
I costi per gli intermediari assicurativi vincolati a un’impresa di assicurazione secondo l’articolo 43 capoverso 2 LSA79 sono assunti dalle imprese di assicurazione e dalle casse malati.
Sezione 5 Intermediari assicurativi non vincolati
Art. 27
Per ogni iscrizione nel registro, gli intermediari assicurativi non vincolati a un’impresa di assicurazione versano una tassa di vigilanza.80
La tassa di vigilanza è calcolata in maniera che la sua somma copra i costi complessivi dell’ambito di vigilanza degli intermediari assicurativi non vincolati. Essa è ripartita in parti uguali tra il numero di iscrizioni nel registro.81
Sono determinanti le iscrizioni nel registro al 31 dicembre dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.
Sezione 6 Organismi di autodisciplina
Art. 2882 Tassa di base
La tassa di base ammonta a 3000 franchi per organismo di autodisciplina.
Art. 29 Tassa complementare
L’importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in parti uguali dalla tassa complementare in funzione del ricavo lordo e dalla tassa complementare in funzione del numero di tutti gli intermediari finanziari affiliati all’organismo di autodisciplina.
La tassa complementare dovuta da un organismo di autodisciplina è calcolata in funzione della sua quota di partecipazione alla somma dei ricavi lordi di tutti gli organismi di autodisciplina e in funzione della sua quota di partecipazione al numero di tutti gli intermediari finanziari affiliati a un organismo di autodisciplina.
Art. 30 Numero di intermediari finanziari affiliati
Il numero di intermediari finanziari affiliati a un organismo di autodisciplina è determinato il 31 dicembre dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.
Art. 31 Ricavo lordo
Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell’articolo 959b del Codice delle obbligazioni83, dedotti i ricavi:84
dai corsi di formazione offerti dagli organismi di autodisciplina;
dalle revisioni ai sensi della legge del 10 ottobre 199785 sul riciclaggio di denaro (LRD);
da multe e pene convenzionali;
86di un’attività di organismo di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA.
È determinante il risultato ottenuto alla chiusura dei conti dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.
Per gli organismi di autodisciplina integrati nelle strutture commerciali di un’associazione professionale o di un’impresa e che non tengono una contabilità separata, ai fini del calcolo della tassa di sorveglianza è determinante la spesa lorda invece del ricavo lordo.
Sezione 6a87 Organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA
Art. 31a Tassa di base
La tassa di base ammonta annualmente a 3000 franchi per organismo di vigilanza.
Art. 31b Tassa complementare
L’importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in funzione del numero di tutti i gestori patrimoniali e i trustee sottoposti a un organismo di vigilanza.
La tassa complementare dovuta da un organismo di vigilanza è calcolata in funzione della sua quota di partecipazione al numero complessivo di gestori patrimoniali e trustee sottoposti alla vigilanza di un organismo di vigilanza.
Il numero di gestori patrimoniali e trustee sottoposti alla vigilanza di un organismo di vigilanza è determinato il 31 dicembre dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.
Sezione 7 …
Art. 32–3488
Sezione 8 …
Art. 35 e 3689
Capitolo 4 Riserve
Art. 37
La FINMA costituisce ogni anno riserve per ogni ambito di vigilanza corrispondenti al 10 per cento del totale dei suoi costi annui finché le riserve totali raggiungono o raggiungono di nuovo l’importo di un budget annuo.
Capitolo 5 Disposizioni transitorie e finali
Art. 38 Abrogazione e modifica del diritto vigente
Sono abrogate:
l’ordinanza del 2 dicembre 199690 sulla riscossione di tasse e emolumenti da parte della Commissione federale delle banche;
l’ordinanza del 26 ottobre 200591 sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro.
…92
Art. 39 Disposizione transitoria
Il diritto previgente si applica alla riscossione di emolumenti per le procedure che sono in sospeso al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 39a93
Art. 39b94 Disposizione transitoria della modifica del 25 novembre 2015
Dal 1° gennaio 2016 alle infrastrutture del mercato finanziario di cui all’articolo 159 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 201595 sull’infrastruttura finanziaria si applicano per quanto concerne la riscossione della tassa di base e della tassa complementare gli articoli 19a–19d.
Le infrastrutture del mercato finanziario di cui all’articolo 159 capoverso 2 della legge sull’infrastruttura finanziaria sono assoggettate alla tassa a partire dal momento del loro riconoscimento o della loro autorizzazione.
Art. 39c96 Disposizione transitoria della modifica del 18 giugno 2021
La FINMA esamina le tasse di base di cui all’articolo 19a capoverso 1 lettere f e g due anni dopo l’entrata in vigore di questa modifica e redige un rapporto all’attenzione del Consiglio federale.
Art. 40 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.
Tariffe quadro ed esborsi
(art. 7 cpv. 2 e 8 cpv. 1)
in franchi | |
|---|---|
1 Ambito delle banche e delle società di intermediazione mobiliare | |
| 10 000–100 000 |
| 5 000–30 000 |
| 1 000–30 000 |
| 5 000–30 000 |
| |
| |
| 500–10 000 |
| 200–4 000 |
| 3 000–30 000 |
| 500–1 000 |
| 3 000–30 000 |
| 1 000–30 000 |
2 Ambito degli investimenti collettivi di capitale | |
| 4 000–50 000 |
| 4 000–30 000 |
| 2000–20 000 |
| 500–10 000 |
| 1 000–10 000 |
| 500–5 000 |
| 1 000–10 000 |
| 300–5 000 |
| |
| 1 000–5 000 |
| |
| 1 000–5 000 |
3 Ambito delle imprese di assicurazione | |
| 5 000–50 000 |
| 2 000–10 000 |
| 1 000–12 000 |
| 500–5 000 |
| 1 000–12 000 |
| 5 000–50 000 |
| 500–12 500 |
| 500–12 500 |
| 5 000–50 000 |
| 1 000–10 000 |
| 500–10 000 |
| 300–1 000 |
| |
| 1 000–10 000 |
4 Ambito degli intermediari assicurativi | |
| 300–3 000 |
| 300–3 000 |
| 500–10 000 |
| 2 000–30 000 |
5 Ambito degli organismi di autodisciplina | |
| 9 000–20 000 |
| 200–10 000 |
| |
| 500–5 000 |
6 Ambito degli organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA108 | |
| 2 000–20 000 |
| 200–4 000 |
| 500–5 000 |
7 … | |
8 Emolumenti generali | |
| 3 000–15 000 |
| 3 000–10 000 |
9 Esborsi | |
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