977.0
Legge federale concernente la garanzia dei rischi degli investimenti
del 20 marzo 1970 (Stato 13 giugno 2006)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 31bis capoverso2 e 64bis della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 19692, decreta:
I. Campo d’applicazione e definizioni
Art. 1 Principio
La Confederazione può agevolare, concedendo garanzie per rischi particolari, la realizzazione di investimenti all’estero.
Di norma, le garanzie devono essere limitate agli investimenti effettuati nei Paesi in via di sviluppo. Gli investimenti devono contribuire al promovimento dell’economia nei Paesi in via di sviluppo e devono essere in rapporto stretto con l’economia svizzera. Essi non possono contrastare gli interessi generali della Svizzera.
La concessione della garanzia può essere subordinata all’esistenza d’un accordo sulla protezione degli investimenti, conchiuso con lo Stato in cui avviene l’investimento.
Art. 2 Somma massima degli obblighi della Confederazione
La somma massima degli obblighi complessivi che può assumersi la Confederazione a titolo di garanzia, è stabilita dall’Assemblea federale mediante un decreto di obbligatorietà generale, non sottoposto a referendum.
Art. 3 investimenti
Definizione degli 1 Sono considerati investimenti conformemente alla presente legge:
i capitali di partecipazione, sotto forma di partecipazioni come anche di apporti in capitali e in natura, presso società, stabilimenti industriali o altre istallazioni commerciali;
i capitali forniti in forma di crediti, mutui e prestiti.
RU 1970 113
[CS 1 3]
Gli usufrutti da capitali di partecipazione e da capitali mutuati possono essere inclusi nella garanzia concessa per il capitale.
I prestiti emessi in Svizzera che siano in stretto rapporto con l’economia svizzera possono essere sottoposti alla garanzia; il Consiglio federale può emanare disposizioni speciali in merito.
Il Consiglio federale può assimilare a capitali prestati le cauzioni, le fideiussioni e gli altri obblighi analoghi.
Art. 4 Beneficiari della garanzia
La garanzia può essere concessa soltanto a:
persone fisiche di cittadinanza svizzera, domiciliate in Svizzera;
persone giuridiche o società di persone, senza personalità giuridica ma atte a possedere un patrimonio, che sono preponderantemente in mano svizzera e hanno la sede in Svizzera;
eccezionalmente, persone o società di persone le quali, pur adempiendo soltanto ad una delle due condizioni menzionate alle lettere a o b, sono in stretto rapporto con l’economia svizzera.
Art. 5 Rischi copribili
Il Consiglio federale stabilisce quali dei rischi menzionati dappresso possono essere inclusi nella garanzia, trattandosi di capitali di partecipazione, di capitali mutuati o di redditi, segnatamente:
gli avvenimenti politici o i provvedimenti adottati dallo Stato del Paese in cui è effettuato l’investimento, se tali circostanze: 1. conducono alla revoca dei diritti o al ritiro dei beni o hanno ripercussioni analoghe; 2. provocano la distruzione o il deterioramento dei beni; 3. pongono il destinatario dei capitali nell’impossibilità di adempiere ai propri obblighi contrattuali o il garantito nell’impossibilità di disporre dei propri averi e segnatamente di operarne il trasferimento;
l’insolvibilità o il diniego di pagare i destinatari dei capitali o i garanti seguenti: Stati, loro suddivisioni politiche, loro collettività locali, altre collettività di diritto pubblico o istituzioni, come anche le imprese di diritto privato appartenenti completamente o in modo preponderante a persone giuridiche di diritto pubblico o che svolgono compiti pubblici.
II. Ampiezza e concessione della garanzia
Art. 6 Limite massimo
Per i capitali di partecipazione o i capitali mutuati, la garanzia può ascendere al massimo al 70 per cento della somma investita.
Il Consiglio federale stabilisce il limite massimo per la garanzia dei redditi.
Art. 7 Durata
La garanzia può essere concessa per una durata fino a 15 anni. In casi eccezionali tale durata può essere superata. L’inizio della garanzia è stabilito conformemente all’articolo 12.
Art. 8 Revisione e rinuncia
Alla fine di ogni anno di garanzia, il garantito può chiedere che la somma garantita sia ridotta o che la garanzia sia annullata.
Art. 9 Riduzione della garanzia
La garanzia concessa sul capitale di partecipazione è ridotta annualmente secondo una percentuale stabilita all’atto dell’assegnazione. Di norma, tale percentuale sarà almeno del 5 per cento del capitale iniziale garantito.
La riduzione della garanzia prende inizio, il più presto, un anno dopo l’investimento. In circostanze particolari, tale termine può essere aggiornato fino a un massimo di 5 anni.
Art. 10 Tasse
Il garantito paga una tassa per tutta la durata della garanzia. Il pagamento avviene in rate annuali.
Il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse. Queste ultime devono, per quanto possibile, coprire l’insieme delle spese presumibili per la corresponsione di indennità e per le spese d’amministrazione.
La tassa è determinata secondo il genere del rischio coperto, la somma garantita e la durata della garanzia.
I sopravanzi che risultassero dall’esazione di tali tasse saranno registrati a credito di un accantonamento per la garanzia dei rischi degli investimenti al quale sarà anzitutto attinto per coprire danni eventuali.
Art. 11 Concessione della garanzia
La garanzia è concessa in seguito a domanda fondata, presentata prima che sia effettuato l’investimento.
Art. 12 Inizio della garanzia
La garanzia prende effetto non appena la decisione sia divenuta esecutiva e sia stato effettuato il pagamento della prima rata della tassa.
Se la realizzazione dell’investimento dovesse essere ritardata, tuttavia senza superare il termine stabilito, e il garantito avesse già pagato le rate scadute della tassa, l’inizio della garanzia, a domanda di quest’ultimo, potrebbe essere, per decisione, prorogato a nuova data.
Art. 13 Condizioni e obblighi
La garanzia può essere subordinata a restrizioni, condizioni e obblighi.
Art. 14 Successione
I doveri del garantito incombono, per analogia, al suo successore.
La garanzia può essere ceduta soltanto insieme con la partecipazione o il credito.
La cessione della garanzia è vincolata ad autorizzazione che può essere subordinata a condizioni e obblighi.
Art. 15 Cessazione della garanzia
La garanzia cessa:
trascorso infruttuosamente il termine per l’attuazione dell’investimento;
trascorso infruttuosamente il termine stabilito per il pagamento della rata annuale arretrata di tassa;
con il verificarsi d’una condizione risolutiva;
trascorsa la durata della garanzia.
Art. 16 Revoca
La garanzia è revocata con effetto retroattivo alla data della decisione, se è stata ottenuta mediante indicazioni false o incomplete. Rimane riservato il perseguimento penale.
La garanzia può essere revocata:
se non esiste o ha cessato d’esistere una delle condizioni su cui essa è fondata;
se non è adempiuto un obbligo;
se è stata ceduta senza autorizzazione.
III. Esecuzione della garanzia
Art. 17 Obblighi del garantito
Il garantito deve prendere tutte le cautele che si possono pretendere da lui per evitare un danno, ridurne la portata e ottenerne riparazione.
Il garantito, in caso di danno, deve informare immediatamente l’ufficio di gestione e fornirgli tutte le informazioni necessarie all’esame del caso, come anche i documenti pertinenti che possa procurare egli stesso. Uguale obbligo gli incombe qualora il danno dovesse ulteriormente ridursi.
Il garantito, dopo il pagamento dell’indennità, deve parimente prendere tutti i provvedimenti per diminuire e riparare il danno, segnatamente, continuare a far valere i propri diritti al risarcimento e, in caso di rinuncia alla continuazione dell’esercizio di un’azienda, realizzare, alle migliori condizioni possibili, i beni esistenti.
Art. 18 Determinazione dell’indennità
Il danno è accertato e l’indennità stabilita quando il garantito ha provato in modo convincente che, nonostante tutti gli sforzi pretendibili da lui, non gli è stato possibile ricuperare i propri averi o ottenere una riparazione adeguata e effettiva.
Il pagamento dell’indennità può essere subordinato alla condizione che il garantito ceda i propri diritti alla Confederazione fino a concorrenza della somma dell’indennità. Ove la Confederazione lo richieda, il garantito deve prestare la propria collaborazione alla gestione e all’alienazione dei beni ceduti alla Confederazione.
L’indennità è negata o ridotta qualora il garantito o il destinatario privato dei capitali sia interamente o in parte responsabile del danno.
Art. 19 Pagamento dell’indennità
L’indennità è esigibile quando la decisione è divenuta esecutiva; essa è pagata nei sessanta giorni successivi all’esigibilità.
Art. 20 Restituzione
L’indennità va restituita:
se è stata riscossa indebitamente;
se cessa la causa che ne ha motivato il versamento;
nella misura in cui si è successivamente ridotto il danno.
Il credito della Confederazione verso chi sia tenuto alla restituzione dell’indennità è esigibile al momento in cui nasce; esso frutta interessi alla scadenza d’un termine di sessanta giorni. Il saggio d’interesse è del2 per cento superiore al tasso ufficiale di sconto della Banca nazionale svizzera.
IV. Autorità e procedura
Art. 21 Dipartimento federale dell’economia3
Il Dipartimento federale dell’economia è incaricato della esecuzione della presente legge, sotto la vigilanza del Consiglio federale, in quanto l’esecuzione non incomba alla Commissione o all’Ufficio di gestione. Esso statuisce, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri4 e il Dipartimento federale delle finanze5, in merito a:
la concessione della garanzia;
la revoca della garanzia;
la determinazione e il pagamento dell’indennità;
la domanda di restituzione di un’indennità pagata.
Art. 22 Commissione, organizzazione e procedura
Il Consiglio federale istituisce una Commissione per la garanzia dei rischi degli investimenti. Esso ne nomina i sei membri ordinari, dei quali tre rappresentano la Confederazione e tre l’economia. Inoltre, esso ne designa i supplenti, il presidente e il vicepresidente il quale sostituisce il presidente in caso d’impedimento.
La Commissione decide a maggioranza semplice; in caso di parità il presidente decide.
La Commissione può, per le deliberazioni, convocare, come periti, altri rappresentanti dell’amministrazione o dell’economia.
Alle risoluzioni della Commissione sono applicabili, occorrendo, le disposizioni generali della legge del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa.
IlConsiglio federale designa, inoltre, un Ufficio di gestione. Quest’ultimo si assume il segretariato della Commissione.
Art. 23 Competenze
L’Ufficio di gestione procede a un primo esame degli affari e, quindi, li sottopone con il proprio rapporto, alla Commissione.
Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.
Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.
La Commissione risolve su:
il diniego della garanzia;
l’autorizzazione per la cessione della garanzia;
l’estinzione della garanzia
la restituzione della tassa.
La Commissione esamina tutti gli altri affari risultanti dall’applicazione della presente legge e ne fa rapporto in merito al Dipartimento federale dell’economia cui presenta proprie proposte.
Art. 247
Art. 25 Disposizioni penali8
Chiunque, con indicazioni false o incomplete, ottiene per sè o per un terzo una garanzia oppure il pagamento di una indennità, chiunque omette, parzialmente o completamente, di annunciare alla Confederazione una diminuzione del danno intervenuto successivamente, è punito, se non ha commesso un’infrazione cui è irrogata una pena più grave, con la detenzione fino a un anno o con la multa.
Chiunque, dopo il pagamento dell’indennità, omette i provvedimenti utili a ridurre o riparare il danno, conformemente all’articolo 17 capoverso 3, o contravviene a istruzioni che, in virtù dell’articolo 18 capoverso2 periodo2, gli sono intimate personalmente sotto comminatoria di sanzioni per inosservanza, è punito con la multa fino a 15 000 franchi. Le contravvenzioni si prescrivono in 5 anni.
È punibile anche l’infrazione commessa all’estero.
Se l’infrazione è commessa nell’esercizio o nella gerenza degli affari di una persona giuridica, di una società in accomandita o in nome collettivo, di una ditta individuale o nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale a favore di un terzo, le disposizioni penali si applicano alle persone che hanno compiuto l’atto.
La persona giuridica, la società o la ditta individuale è responsabile in solido, con l’autore, del pagamento della multa e delle spese, a meno che l’organo responsabile della gestione non provi di aver messo tutta la diligenza necessaria per far sì che l’autore osservi le prescrizioni. Questa disposizione si applica per analogia alle comunità di persone senza personalità giuridica, al mandante e al rappresentato. Al corresponsabile competono gli stessi diritti procedurali dell’imputato.
amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).
A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell’art. 333 cpv. 2–6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).
Il perseguimento penale e il giudizio in materia d’infrazione è sottoposto alla giurisdizione cantonale.
V. Disposizioni finali e transitorie
Art. 26
Il Consiglio federale stabilisce la data d’entrata in vigore della presente legge. Esso emana le disposizioni d’esecuzione.
La presente legge è applicabile soltanto agli investimenti fatti dopo la sua entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° ottobre 19709
DCF del 2 set. 1970 (RU 1970 1138).