2007 Swiss Rules of Commercial Mediation

Rubrum

SCAI SW ISS C HAMB ERS’ ARB ITR ATION INSTITUTION The Swiss Chambers of Commerce Association for Arbitration and Mediation

REGOLAMENTO SVIZZERO DI MEDIAZIONE COMMERCIALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO E D E L L’ I N D U S T R I A S V I Z Z E R E

Indice

3 Introduzione

4 Modelli di clausole di mediazione

5 Modelli di clausole di mediazione quando fra le parti vi è già un problema o un litigio

6 I. Regole introduttive

8 II. La nomina del mediatore o dei mediatori

9 III. Qualifiche e ruolo del mediatore

10 IV. Regole procedurali

11 V. Fine della mediazione

12 VI. Mediazione e arbitrato

13 VII. Esclusione della responsabilità

14 VIII. Spese

Appendice

15 Appendice A : Indirizzi delle Camere di commercio

16 Appendice B : Tabella dei costi della mediazione

Aprile 2007 (ristampato nel 2013)

Introduzione

Al servizio delle aziende Le parti sono anche libere di nominare un mediatore di loro scelta. Ecco perché non esiste una lista di me­ Le Camere di commercio svizzere sono associazioni di diatori o criteri particolari che essi devono rispettare. diritto privato che raggruppano una maggioranza di Le Camere nominano il mediatore quando le parti non aziende nei settori del commercio, dell’industria, dei sono d’accordo sulla scelta di quest’ultimo. I mediatori servizi e delle arti e mestieri. Con il Regolamento sviz­ devono essere neutrali, imparziali ed indipendenti dalzero di mediazione commerciale, le Camere di com­ le parti – obblighi che le Camere verificano. Devono mercio di Basilea, Berna, Ginevra, Neuchâtel, Vaud, anche rispettare il principio della confidenzialità e im­ ­Ticino e Zurigo mettono a disposizione dell’economia pegnarsi a rispettare il Codice di condotta europeo per svizzera ed internazionale uno strumento di risoluzio­ i mediatori. ne bonale dei conflitti.

La mediazione è un modo di risolvere i conflitti in via Diverse clausole-tipo bonale, con cui due o più parti chiedono ad un terzo, il mediatore, di aiutarle a trovare un accordo per porre Al fine di aiutare le parti a scegliere quanto è più adatfine alle loro controversie, oppure per prevenire un to alle loro esigenze, il Regolamento propone diversi conflitto futuro. Il mediatore è neutro rispetto al liti­ modelli di clausole di mediazione da inserire nei congio ed indipendente dalle parti. Con la mediazione, il tratti, come pure modelli di accordi di mediazione mediatore favorisce lo scambio di punti di vista e tenta quando sussiste già un litigio fra le parti. di condurre le parti verso soluzioni accettabili per ognuna di loro. A differenza dell’esperto, non dà il Una mediazione può essere richiesta a seconda del suo parere; al contrario del conciliatore non formula ­egolamento svizzero di mediazione commerciale, R proposte e, a differenza di un arbitro, non dirime la quando : controversia.

  • le parti hanno convenuto dell’applicazione del Rego­ La mediazione può concludersi in ogni momento se le lamento svizzero (articolo 3) parti non trovano una soluzione in via bonale o se una • le parti hanno convenuto di ricorrere ad una mediadelle parti desidera porre fine al procedimento. zione, ma senza fare riferimento al Regolamento svizzero (articolo 4)

  • le parti non hanno preventivamente convenuto di Libertà e volontà delle parti ­ricorrere alla mediazione (articolo 5).

Il Regolamento svizzero di mediazione commerciale In caso di insuccesso, anche parziale, della mediazione, consacra il principio della libertà e della volontà delle le parti possono ricorrere ad un procedimento di arbiparti. Non impone regole di procedura alle parti, che trato sotto l’egida delle Camere di commercio svizzere sono libere di condurre il procedimento come meglio (arbitrato interno e arbitrato internazionale). credono e possono quindi prevedere regole diverse da quelle proposte dal Regolamento. Per qualsiasi informazione : www.swisschambermediation.ch

Modelli di clausole di mediazione

Mediazione Mediazione seguita da un arbitrato

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o comunque collegate allo stesso, ivi comprese quelle comunque collegate allo stesso, ivi comprese quelle concernenti la validità, la nullità, la violazione o la fine concernenti la validità, la nullità, la violazione o la fine del contratto, saranno sottoposte a mediazione se­ del contratto, saranno sottoposte a mediazione secondo il Regolamento svizzero di mediazione commer­ condo il Regolamento svizzero di mediazione commerciale della Swiss Chambers’ Arbitration Institution in ciale della Swiss Chambers’ Arbitration Institution in vigore alla data in cui la richiesta di mediazione è vigore alla data in cui la richiesta di mediazione è ­depositata secondo il presente Regolamento. ­depositata secondo il presente Regolamento.

La sede della mediazione è … [ nome della città in La sede della mediazione è … [ nome della città in ­Svizzera, a meno che le parti si accordino su una città ­Svizzera, a meno che le parti si accordino per una città in un’altro Paese ], anche se le sedute possono tenersi in un’altro Paese ], anche se le sedute possono tenersi a … [ precisare il luogo ]. a … [ precisare il luogo ].

Il procedimento di mediazione si svolge in … [ inserire Il procedimento di mediazione si svolge in … [ inserire la lingua desiderata ]. la lingua desiderata ]. Se la controversia non è stata completamente risolta attraverso la mediazione entro un termine di 60 giorni dalla conferma o dalla designazione del mediatore, essa è risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento svizzero d’arbitrato internazionale della Swiss Chambers’ Arbitration Institution in vigore alla data in cui la richiesta d’arbitrato è stata depositata secondo il detto Regolamento. Il numero di arbitri è … [ « uno », « tre » « uno o tre » ] ;

La sede dell’arbitrato è … [ nome della città in Svizzera, a meno che le parti si accordino su una città in un’altro Paese ] ;

Il procedimento arbitrale si svolge in … [ inserire la lingua desiderata ].

Il procedimento arbitrale si svolge secondo i disposti della procedura accelerata [ se le parti lo desiderano ].

Modelli di clausole di mediazione quando fra le parti vi è già un problema o un litigio

Mediazione Mediazione seguita da un arbitrato

Con il presente accordo le parti sottoscritte accettano Con il presente accordo le parti sottoscritte accettano di sottoporre alla mediazione secondo il Regolamento di sottoporre alla mediazione secondo il Regolamento svizzero di mediazione commerciale della Swiss Cham­ svizzero di mediazione commerciale della Swiss Chambers’ Arbitration Institution la seguente controversia : bers’ Arbitration Institution la seguente controversia:

[ breve descrizione del caso ] [ breve descrizione del caso ]

La sede della mediazione è … [ nome della città in La sede della mediazione è … [ nome della città in ­Svizzera, a meno che le parti si accordino su una città ­Svizzera, a meno che le parti si accordino su una città in un’altro Paese ], anche se le sedute possono tenersi in un’altro Paese ], anche se le sedute possono tenersi a … [ precisare il luogo ]. a … [ precisare il luogo ].

Il procedimento di mediazione si svolge in … [ inserire Il procedimento di mediazione si svolge in … [ inserire la lingua desiderata ]. la lingua desiderata ]. Se la controversia non è stata completamente risolta attraverso la mediazione entro un termine di 60 giorni dalla conferma o dalla designazione del mediatore, essa è risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento svizzero d’arbitrato internazionale della Swiss Chambers’ Arbitration Institution in vigore alla data in cui la richiesta d’arbitrato è stata depositata secondo il detto Regolamento. Il numero di arbitri è … [ « uno », « tre » « uno o tre » ] ;

La sede dell’arbitrato è … [ nome della città in Svizzera, a meno che le parti si accordino su una città in un’altro Paese ] ;

Il procedimento arbitrale si svolge in … [ inserire la lingua desiderata ].

Il procedimento arbitrale si svolge secondo i disposti della procedura accelerata [ se le parti lo desiderano ].

I. Regole introduttive

Articolo 1 f) il pagamento dell’emolumento di registrazione, Campo d’applicazione previsto dall’art. 28(a) e dalla Tabella dei costi di mediazione (Appendice B del presente Regola­ 1. Il Regolamento svizzero di mediazione commerciale mento), tramite versamento sul conto della Came­ (in seguito « Regolamento ») disciplina il procedi­ ra presso la quale è stata depositata la richiesta mento di mediazione quando le parti hanno deciso, di mediazione secondo l’Appendice A. attraverso un precedente accordo contrattuale oppure dopo l’insorgere di una controversia o di un 3. La richiesta ed i documenti allegati sono depositati l­itigio, di deferire il loro litigio alla mediazione in un numero di esemplari pari a quello delle parti, ­secondo il presente Regolamento. più un esemplare per ogni mediatore ed uno per le Camere. 2. Se le parti non si sono accordate diversamente, il presente Regolamento è applicabile nella versione 4. La parte (o le parti) che richiede la mediazione versa in vigore alla data in cui le Camere hanno ricevuto la l’emolumento di registrazione previsto dalla Tabella richiesta di mediazione. in vigore, conformemente all’Appendice B. Le Camere registrano la richiesta quando ricevono l’emolumento di registrazione.

Articolo 2

Deposito della richiesta di mediazione 5. La richiesta di mediazione e l’eventuale accordo di mediazione sono depositati in tedesco, francese, 1. La parte (o le parti) che intende fare capo alla me­ italiano o inglese. Se ciò non si verifica, le Camere diazione secondo il Regolamento svizzero di media­ fissano un termine alla parte richiedente o alle parti zione commerciale delle Camere di commercio sviz­ richiedenti per presentare una traduzione in una di zere deve depositare una richiesta presso una delle queste lingue. Se la traduzione è depositata entro Camere di commercio svizzere elencate nell’Appen­ tale termine, si considera che la richiesta di mediadice A del presente Regolamento. zione sia stata validamente depositata alla data in cui le Camere hanno ricevuto la richiesta iniziale. Gli 2. La richiesta deve contenere : atti o i documenti allegati possono essere depositati

  1. i nomi, gli indirizzi, i numeri di telefono e di fax e nella lingua originale. gli indirizzi di posta elettronica delle parti e dei loro eventuali consulenti;

  2. una copia dell’accordo di mediazione (a meno che Articolo 3 la parte richiedente non depositi una richiesta ai Le parti hanno deciso di applicare il presente sensi dell’art. 5 del presente Regolamento); Regolamento

  3. una breve descrizione della controversia che oppone le parti e, se del caso, una stima dell’impor­ 1. Se le parti hanno deciso di applicare il presente Reto litigioso; golamento ed è stata depositata una richiesta di

  4. la designazione congiunta di un mediatore o, in mediazione, le Camere determinano se il mediatore mancanza di un tale accordo, una descrizione del­ designato dalle parti può essere confermato e prole qualifiche richieste; cedono conformemente all’articolo 9. Se le parti

  5. un commento in merito alla lingua del procedi­ non hanno designato congiuntamente un mediatomento; re, le Camere procedono secondo l’articolo 8.

2. Se la richiesta di mediazione è depositata da una Articolo 5 delle parti, le Camere, quando hanno ricevuto Le parti non hanno un precedente accordo l’emo­lumento di registrazione, notificano una copia di mediazione della richiesta all’altra parte o alle altre parti e assegnano un termine di 15 giorni per la designazione 1. Se non vi è un precedente accordo di sottoporre la congiunta del mediatore. controversia alla mediazione, una parte può chiedere alle Camere di invitare l’altra parte o le altre parti 3. In caso di mancata risposta positiva o se le parti non ad accettare la mediazione secondo il presente Redesignano congiuntamente il mediatore, le Camere golamento. nominano il mediatore. 2. La parte richiedente deposita presso le Camere una richiesta di mediazione che contiene gli elementi

Articolo 4 elencati dall’articolo 2.

Le parti hanno deciso di sottoporre la loro ­controversia alla mediazione ma senza fare 3. Quando hanno ricevuto l’emolumento di registra­ ­riferimento al presente Regolamento zione, le Camere informano l’altra parte o le altre parti con l’invito ad accettare di sottoporre la con­ 1. Se le parti hanno deciso di sottoporre la loro contro­ troversia alla mediazione secondo il presente Regoversia alla mediazione, ma senza fare riferimento al lamento. All’altra parte o alle altre parti è assegnato presente Regolamento, le Camere, quando ricevono un termine di 15 giorni per accettare la mediazione la richiesta di mediazione depositata da una parte e e per designare il mediatore. l’emolumento di registrazione, notificano all’altra parte o alle altre parti una copia della richiesta e dei 4. Se tutte le parti sono d’accordo, il procedimento di documenti ed assegnano un termine di 15 giorni mediazione è retto dal presente Regolamento. Si alle parti per accordarsi sull’applicazione del presen­ considera che la procedura di mediazione inizia alla te Regolamento e per designare un mediatore. data in cui le Camere hanno ricevuto l’accordo scritto di mediazione firmato da tutte le parti. 2. Nei casi in cui tutte le parti hanno deciso di sottoporre la loro controversia al Regolamento svizzero 5. Se non vi è risposta entro il termine assegnato o in di mediazione commerciale delle Camere svizzere di caso di esplicito rifiuto di una parte di sottoporre la commercio, il procedimento di mediazione è retto controversia al presente Regolamento, la richiesta dal presente Regolamento. Si considera che la pro­ di mediazione è da considerare come respinta e il cedura di mediazione inizia alla data in cui le Came­ procedimento di mediazione non inizia. Le Camere re hanno ricevuto l’accordo scritto di mediazione informano tempestivamente in forma scritta la par­ ­firmato da tutte le parti. te richiedente e chiudono l’incarto. L’emolumento di registrazione non è restituito. 3. Se non vi è risposta entro il termine assegnato o in caso di esplicito rifiuto di una parte di sottoporre la controversia al presente Regolamento, la richiesta Articolo 6 di mediazione è da considerare come respinta ed il La clausola d’arbitrato procedimento di mediazione non inizia.

Le Camere informano tempestivamente in forma scritta la par­ Nei casi in cui le parti non hanno completamente risolte richiedente e chiudono l’incarto. L’emolumento to la loro controversia attraverso la mediazione e sono di registrazione non è restituito. vincolate ad una clausola arbitrale che fa riferimento al Regolamento svizzero di arbitrato internazionale delle Camere di commercio svizzere o a uno dei Regolamenti d’arbitrato interno delle Camere di commercio svizzere, le Camere, quando ricevono la richiesta d’arbitrato, procedono come previsto dal Regolamento d’arbitrato applicabile.

II. La nomina del mediatore o dei mediatori

Articolo 7 Articolo 9

Numero di mediatori Conferma dei mediatori da parte delle Camere 1. Se le parti non si sono accordate diversamente o se 1. Tutte le designazioni congiunte di un mediatore (o le Camere non raccomandano altro, è nominato un di mediatori) effettuate dalle parti devono essere mediatore unico. confermate dalle Camere. La nomina diventa effettiva al momento della conferma. Le Camere non 2. Se vi è più di un mediatore, i mediatori sono desi­ sono obbligate a motivare la mancata conferma di gnati conformemente all’accordo congiunto delle un mediatore. parti. In linea di principio, quando i mediatori sono nominati successivamente, il primo mediatore è 2. Per poter decidere sulla conferma, le Camere chieconsultato per la designazione degli altri mediatori. dono al mediatore prescelto di produrre una dichiarazione di accettazione del mandato, un curriculum vitae, una dichiarazione di indipendenza debita­

Articolo 8 mente datata e firmata e l’accettazione di sottosta­

Mediatore designato dalle parti re al Codice europeo di Deontologia del Mediatore (articolo 13). La dichiarazione di indipendenza, se 1. Le parti possono designare congiuntamente un me­ del caso, deve contenere tutte le informazioni ai diatore al momento del deposito della richiesta di sensi dell’articolo 12, paragrafo 2. mediazione. Se il mediatore designato dalle parti non può essere confermato dalle Camere o rifiuta la sua designazione, le Camere assegnano un termine Articolo 10 di 15 giorni alle parti per la designazione congiunta Sostituzione del mediatore di un nuovo mediatore. Se il mediatore non è più in grado di esercitare la pro­ 2. Se le parti non hanno designato congiuntamente un pria funzione o non è più accettato dalle parti, le mediatore nella richiesta di mediazione o non han­ Came­re, su richiesta congiunta delle parti, procedono no designato congiuntamente un mediatore entro il come previsto dall’articolo 8 del presente Regolatermine assegnato dalle Camere, le Camere sotto­ mento. pongono alle parti una lista comprendente almeno tre nomi di mediatori che dispongono delle qualifiche richieste in base alla natura della controversia. Articolo 11 Le parti sono invitate, entro un breve termine fis­ Trasmissione dell’incarto al mediatore sato dalle Camere, a designare un mediatore fra quelli della lista. In caso di mancato accordo fra le Dopo la sua conferma o la sua nomina, le Camere parti entro il termine assegnato, le Camere nomina­ ­trasmettono l’incarto al mediatore. Le Camere invitano il mediatore fra quelli proposti. no il mediatore ad accordarsi rapidamente con le parti per una seduta preliminare. 3. Se, nei 5 giorni successivi la notifica della nomina da parte delle Camere, una parte si oppone in forma scritta a tale nomina con motivi che le Camere ritengono fondati, le Camere possono rapidamente nominare un altro mediatore.

III. Qualifiche e ruolo del mediatore

Articolo 12 Articolo 13

Indipendenza, neutralità e imparzialità del mediatore Codice di Deontologia 1. Il mediatore deve essere e rimanere in ogni momen­ Tutti coloro che accettano di fungere da mediatori seto imparziale, neutrale ed indipendente dalle parti. condo il Regolamento svizzero di mediazione commerciale devono accettare in forma scritta di conformarsi 2. Il mediatore previsto per la conferma o la nomina al Codice europeo di Deontologia del Mediatore alledeve segnalare alle Camere tutte le circostanze atte gato al presente Regolamento. a sollevare dubbi legittimi sulla sua imparzialità, la sua neutralità o la sua indipendenza dalle parti.

Articolo 14

3. Se, nel corso della mediazione, il mediatore scopre Ruolo del mediatore l’esistenza di circostanze atte a compromettere la sua imparzialità o la sua indipendenza dalle parti, 1. Il mediatore assiste le parti nei loro sforzi per trovaegli ne informa queste ultime. Con il loro consenso, re una soluzione accettabile e soddisfacente della il mediatore continua ad esercitare la sua funzione. loro controversia. Egli non ha la facoltà di imporre Se le parti non sono d’accordo, il mediatore sospen­ una soluzione della controversia alle parti. de la mediazione e informa le Camere, che procedono alla sua sostituzione. 2. Il mediatore e le parti devono comportarsi secondo i principi della buona fede e del rispetto.

IV. Regole procedurali

Articolo 15 Articolo 16

Conduzione del procedimento di mediazione La sede della mediazione 1. La mediazione deve essere condotta secondo le mo­ Se le parti non si sono accordate diversamente, la sede dalità convenute dalle parti. Se non vi è accordo, il della mediazione è nel luogo in cui è situata la Camera mediatore conduce il procedimento di mediazione presso la quale è stata depositata la richiesta di medianel modo che ritiene appropriato, tenendo in consi­ zione. Le sedute possono tenersi altrove. derazione le circostanze del caso particolare, i desideri espressi dalle parti e la necessità di una rapida conclusione della controversia. Articolo 17 Diritto applicabile 2. Con l’accordo delle parti, il mediatore stabilisce il luogo delle sedute, la lingua della mediazione, la 1. Se le parti non si sono accordate diversamente, il possibilità di incontri separati (articolo 15, paragra­ procedimento di mediazione è retto dal diritto svizfo 3), l’eventuale calendario, l’eventuale presenta­ zero. zione di memorie scritte e di documenti e la possibilità comune delle parti di essere assistite da terze 2. Le relazioni tra le Camere e le persone che partecipersone. Il mediatore può chiedere alle parti di fir­ pano al procedimento di mediazione (parti, mediamare un accordo di mediazione. tore/i, perito/i) sono rette dal diritto svizzero.

3. Il mediatore può, se lo ritiene appropriato, ascoltare le parti separatamente. Ogni informazione fornita Articolo 18 in questi incontri separati (caucus) è confidenziale e Confidenzialità può essere rivelata all’altra parte solo previa autorizzazione. 1. La mediazione è sempre confidenziale. Ogni osservazione, dichiarazione o proposta fatta davanti al 4. Se lo ritiene necessario, il mediatore può, con l’ac­ mediatore o dal mediatore non può essere usata cordo delle parti che ne assumono le spese, chiedere successivamente, nemmeno in caso di procedimenil parere di un perito sugli aspetti tecnici della con­ to giudiziario o arbitrale, a meno che non vi sia un troversia. accordo scritto di tutte le parti.

5. Il mediatore può porre fine alla mediazione se, a suo 2. Le sedute sono confidenziali. Le parti possono preavviso, ulteriori sforzi non contribuirebbero a risol­ vedere, con il consenso del mediatore, che altre pervere la controversia fra le parti. Il mediatore può sone assistano alle sedute. quindi suggerire alle parti altri strumenti di risoluzione del conflitto, fra cui :

Articolo 19

  1. il parere di un perito su uno o più aspetti partico­ Rappresentanza lari della controversia;

  2. la comunicazione di ultime offerte di soluzione Le parti devono partecipare personalmente a tutte le della controversia; sedute di mediazione o essere rappresentate da perc) l’arbitrato. sone debitamente autorizzate e dotate dei poteri necessari. I nomi e gli indirizzi dei rappresentanti sono comunicati in forma scritta al mediatore, alle altre parti e alle Camere. Le parti possono anche essere assistite da consulenti di loro scelta.

V. Fine della mediazione

Articolo 20 Articolo 21

Fine della mediazione La convenzione 1. Una mediazione secondo il presente Regolamento è Se le parti non si sono accordate diversamente in forritenuta conclusa : ma scritta, la convenzione è ritenuta valida solo quando è redatta in forma scritta ed è firmata da tutte le

  1. se tutte le parti hanno firmato una convenzione parti interessate. che pone fine alla controversia;

  2. in ogni momento, con la comunicazione scritta di una parte o delle parti al mediatore e alle Camere Articolo 22 della decisione di porre fine alla mediazione; Procedimenti successivi

  3. con la scadenza del termine fissato dalle parti e dal mediatore per la soluzione della controversia, 1. Se le parti non si sono esplicitamente accordate alse tale termine non è stato prorogato da tutte le trimenti, il mediatore non può agire quale arbitro, parti; giudice, perito o rappresentante o consulente di

  4. nel caso in cui le parti non abbiano versato l’anti­ una parte in un procedimento successivo diretto cipo delle spese secondo la Tabella dei costi inclu­ contro una o l’altra delle parti della mediazione ed sa nel presente Regolamento. avviato dopo l’inizio della mediazione.

2. Alla fine della mediazione, il mediatore informa 2. Se le parti decidono di designare un mediatore tempestivamente le Camere in forma scritta che il ­quale arbitro, giudice o perito in un procedimento procedimento di mediazione è concluso. Egli indica arbitrale successivo, egli può tenere conto delle inla data della fine della mediazione e se questa è sfo­ formazioni ricevute durante il procedimento di meciata in una soluzione parziale o totale. diazione.

3. Le Camere confermano in forma scritta alle parti e al mediatore la fine del procedimento di mediazione.

4. 90 giorni dopo la fine della mediazione, il mediatore deve distruggere tutti i documenti o i rapporti in suo possesso, a meno che egli non sia partecipe di un procedimento successivo come previsto dall’articolo 22 del presente Regolamento.

VI. Mediazione e arbitrato

Articolo 23 Articolo 24

Introduzione di un procedimento arbitrale La mediazione durante un procedimento arbitrale 1. Nelle mediazioni internazionali, le parti possono in 1. In tutti i procedimenti arbitrali pendenti davanti ogni momento del procedimento di mediazione ac­ alle Camere, nei quali sembra che valga la pena tencordarsi congiuntamente in forma scritta di deferire tare una mediazione, parziale o totale, le Camere, la loro controversia o una parte della stessa ad un l’arbitro o gli arbitri possono proporre alle parti di tribunale arbitrale secondo il Regolamento svizzero risolvere in modo bonale la loro controversia, o una di arbitrato internazionale delle Camere di commer­ parte di essa, ricorrendo ad un mediatore. cio svizzere, affinché la controversia sia risolta mediante arbitrato. Ognuna delle parti può quindi ini­ 2. Se le parti accettano di ricorrere alla mediazione seziare il procedimento d’arbitrato secondo il predetto condo il presente Regolamento, le Camere, quando Regolamento, compresi i disposti sulla procedura ricevono una richiesta di mediazione depositata accelerata ai termini dell’articolo 42 del Regolamen­ conformemente all’articolo 2 e l’emolumento di reto, depositando una richiesta d’arbitrato come pre­ gistrazione, procedono alla scelta del mediatore visto dall’articolo 3 di tale Regolamento. Se le parti conformemente al Capitolo II del presente Regolarisolvono la controversia con una transazione du­ mento. rante il procedimento d’arbitrato, è applicabile l’articolo 34 del Regolamento d’arbitrato per l’emanazione di un lodo con l’accordo delle parti.

2. Nelle mediazioni interne, le parti possono in ogni momento del procedimento di mediazione accordarsi congiuntamente in forma scritta di deferire la loro controversia o una parte di essa al Regolamento d’arbitrato interno di una delle Camere, affinché la controversia sia risolta mediante arbitrato. Ognuna delle parti può quindi iniziare il procedimento d’arbitrato secondo il Regolamento applicabile, compresa una procedura accelerata o sommaria se prevista da tale Regolamento, depositando una richiesta d’arbitrato conformemente a quanto previsto dal relativo Regolamento interno. Se le parti risolvono la controversia con una transazione durante il procedimento arbitrale, il Regolamento d’arbitrato interno, se del caso, regola la procedura per ­l’emanazione di un lodo con l’accordo delle parti.

VII. Esclusione della responsabilità

Articolo 25

Esclusione della responsabilità 1. Le Camere o il loro personale, i mediatori o i periti nominati non sono responsabili per atti od omissioni relativi ad una mediazione condotta secondo il presente Regolamento, eccezion fatta per i casi in cui sia dimostrato che gli atti o le omissioni in questione sono dovuti ad illecito intenzionale o a negligenza estremamente grave.

2. Dopo la soluzione della controversia o la fine della mediazione, le Camere, i mediatori o i periti nominati non hanno l’obbligo di rilasciare dichiarazioni a chicchessia su qualsiasi questione concernente la mediazione. Le parti non possono citare le persone summenzionate quali testimoni in procedimenti giudiziari o d’altro tipo in relazione con la mediazione.

VIII. Spese

Articolo 26 Articolo 29

Tariffe Onorario del mediatore I costi e gli onorari relativi alla mediazione sono deter­ Se le parti non si sono accordate diversamente, l’onominati secondo la Tabella dei costi (Appendice B del rario del mediatore è calcolato sulla base di una tariffa presente Regolamento) in vigore al momento del de­ oraria o, se del caso, giornaliera, fissata nella Tabella posito della richiesta di mediazione. dei costi della mediazione (Appendice B del presente Regolamento).

Articolo 27

Ripartizione dei costi Articolo 30 Versamento dell’anticipo delle spese 1. Se le parti non si sono accordate diversamente, i ­costi della mediazione sono ripartiti in parti uguali 1. In ogni momento del procedimento il mediatore fra di esse. Le parti sono congiuntamente e solidal­ può chiedere ad ognuna delle parti di depositare un mente responsabili del pagamento di tutti gli ono­ importo uguale (se non vi è un accordo diverso fra le rari e di tutti i costi della mediazione. parti) quale anticipo sui costi della mediazione. 2. Le spese personali sostenute da una parte in relazione con la mediazione (ad esempio gli onorari dei 2. Il mediatore trasmette una copia di tale richiesta consulenti, le spese d’albergo, di viaggio ecc.) sono alle Camere per informazione. sostenute da tale parte e non sono incluse nei costi della mediazione. 3. Se le parti non versano integralmente gli anticipi ­richiesti entro un determinato termine, il mediatore può sospendere il procedimento o informare le Ca­

Articolo 28 mere che la mediazione è finita.

Emolumento delle Camere L’emolumento delle Camere sulla base della Tabella Articolo 31 dei costi della mediazione calcolati secondo l’Appendi­ Fattura delle spese ce B del presente Regolamento include: 1. Alla fine della mediazione, il mediatore trasmette

  1. l’emolumento di registrazione versato dalla parte alle parti e alle Camere una fattura per il suo onora­ ­richiedente o dalle parti richiedenti al momento del rio e le sue spese. deposito della richiesta di mediazione;

  2. l’emolumento amministrativo calcolato quale per­ 2. Il mediatore include nella fattura le spese sostenute centuale dell’onorario del mediatore. Questo emo­ nel corso del procedimento, il numero di ore o giorlumento è versato alla Camera dal mediatore. ni investiti per la mediazione, la tariffa oraria o giornaliera e gli anticipi pagati dalle parti. Egli menziona pure l’importo dell’emolumento amministrativo che spetta alle Camere.

3. L’eventuale saldo in eccesso è rimborsato alle parti proporzionalmente ai loro pagamenti.

Appendice Appendice A : Indirizzi delle Camere di commercio Camera di commercio di Basilea Camera di commercio, dell’industria e dell’artigianato St. Jakobs-Strasse 25 e dei servizi del cantone Ticino P.O. Box Corso Elvezia 16 CH-4010 Basel P.O. Box 5399 Telefon  : +41 61 270 60 50 CH-6901 Lugano Fax : +41 61 270 60 05 Telefon : +41 91 911 51 11 E-mail : basel@swissarbitration.org Fax : +41 91 911 51 12 Bank : UBS AG, CH-4002 Basel E-mail : lugano@swissarbitration.org Konto Nr. : 292 – 10157720.0 Bank : Banca della Svizzera Italiana (BSI), Clearing Nr. : 292 Via Magatti 2, CH-6901 Lugano Swift Code : UBSWCHZH80A Konto Nr. : A201021A Iban : CH98 0029 2292 10157720 0 Clearing Nr. : 8465 Swift Code : BSILCH22 Camera di commercio e dell’industria di Berna Iban : CH64 0846 5000 0A20 1021 A Kramgasse 2 P.O. Box 5464 Camera di commercio e dell’industria di Vaud CH-3001 Bern Avenue d’Ouchy 47 Telefon : +41 31 388 87 87 P.O. Box 315 Fax : +41 31 388 87 88 CH-1001 Lausanne E-mail : bern@swissarbitration.org Telefon : +41 21 613 35 31 Bank : Berner Kantonalbank Fax : +41 21 613 35 05 Konto Nr. : KK 16 166.151.0.44 HIV Kanton Bern E-mail : lausanne@swissarbitration.org Clearing Nr. : 790 Bank : Banque Cantonale Vaudoise, 1001 Lausanne Swift Code : KBBECH22 Konto Nr. : U5284.78.17 Iban : CH35 0079 0016 1661 5104 4 Clearing Nr. : 767 Swift Code : BCVLCH2LXXX Camere di commercio, dell’industria e dei servizi di Ginevra Iban : CH44 0076 7000 U528 4781 7 4, Boulevard du Théâtre P.O. Box 5039 Camera di commercio di Zurigo CH-1211 Geneva 11 Selnaustrasse 32 Telefon : +41 22 819 91 11 P.O. Box 3058 Fax : +41 22 819 91 36 CH-8022 Zürich E-mail : geneva@swissarbitration.org Telefon : +41 44 217 40 50 Bank : UBS SA, Rue du Rhône 8, 1204 Genève Fax : +41 44 217 40 51 Konto Nr. : 279-HU108533.1 E-mail : zurich@swissarbitration.org Clearing Nr. : 279 Bank : Credit Suisse, CH-8070 Zurich Swift Code : UBSWCHZH80A Konto Nr. : 497380-01 Iban : CH13 0027 9279 HU1085331 Clearing Nr. : 4835 Swift Code : CRESCHZZ80A Camera di commercio e dell’industria di Neuchâtel Iban : CH62 0483 5049 7380 0100 0 4, rue de la Serre P.O. Box 2012 CH-2001 Neuchâtel Telefon : +41 32 727 24 27 Fax : +41 32 727 24 28 E-mail : neuchatel@cnci.ch Bank : Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel Konto Nr : C0029.20.09 Clearing Nr : 766 Swift Code : BCNNCH22 Appendice B : Tabella dei costi della mediazione 1.

Emolumento delle Camere 2. Onorari dei mediatori 1.1. Quando depositano una richiesta di mediazione, 2.1 In linea di principio, la tariffa oraria è compresa le parti devono versare ognuna CHF 300.– quale fra CHF 200.– e CHF 500.–, di cui il 10 % spetta alle emolumento di registrazione delle Camere. Camere quale emolumento amministrativo.

2.2 In linea di principio, la tariffa giornaliera è com­ 1.2. Quando la richiesta è depositata da una sola par­ presa fra CHF 1’500.– e CHF 2’500.–, di cui il 10 % te, essa versa CHF 600.– quale emolumento di re­ spetta alle Camere quale emolumento amminigistrazione delle Camere. strativo.

2.3 Le parti ed il mediatore possono accordarsi su 1.3. Le Camere non procedono finché l’emolumento di ­altre tariffe. Il 10 % che spetta alle Camere quale registrazione non è stato versato integralmente. emolumento amministrativo non può essere modificato. 1.4. L’emolumento di registrazione non è restituito.

1.5. Le Camere ricevono un emolumento amministrativo del 10% calcolato sulla base dell’onorario stabilito dal mediatore. Il mediatore versa questo emolumento alle Camere alla fine del procedimento di mediazione.