The 2025 Supplemental Swiss Rules for Trust, Estate and Foundation Disputes (TEF Rules)
Rubrum
Regolamento supplementare svizzero per le controversie relative a trust, eredità e fondazioni
2025
Regolamento supplementare svizzero per le controversie relative a trust, eredità e fondazioni
Luglio 2025
Lingue Il Regolamento supplementare svizzero per le controversie relative a trust, eredità e fondazioni (il “Regolamento Supplementare svizzero TEF”) è disponibile in diverse lingue al sito web di Swiss Arbitration: www.swissarbitration.org/centre/arbitration/arbitration-rules.
Indice
Introduzione 3
Clausola di arbitrato tipo per per le controversie relative a trust, eredità e fondazioni 6
Il Regolamento supplementare svizzero per le controversie relative a trust, eredità e fondazioni 7
Articolo 1 Campo di applicazione 8
Articolo 2 Informazione, notifica e rappresentanza delle persone interessate 8
Articolo 3 Nomina del tribunale arbitrale 9
Articolo 4 Diritto sostanziale applicabile in materia di successioni 9
Introduzione (a) Il Regolamento svizzero d’arbitrato internazionale (il “Regolamento svizzero”), modificato da ultimo nel 2021,1 fornisce un quadro normativo moderno ed efficace per la risoluzione delle controversie.
(b) I procedimenti arbitrali disciplinati dal Regolamento svizzero sono amministrati dalla Corte Arbitrale (la “Corte”) dello Swiss Arbitration Centre. La Corte è assistita nel suo operato dal Segretariato della Corte (il “Segretariato”).
(c) In genere, i casi amministrati dalla Corte riguardano, per la maggior parte, controversie commerciali che coinvolgono due o più persone giuridiche. Tuttavia, la Corte ha anche esperienza nell’amministrazione di controversie tra persone fisiche, comprese quelle relative a trust, eredità o fondazioni. In questi casi, gli eredi o i beneficiari hanno accettato di arbitrare le loro controversie secondo il Regolamento svizzero.
(d) A partire dal 1° gennaio 2021, il Codice di procedura civile svizzero (“CPC”) e il Capitolo 12 della Legge federale svizzera sul diritto internazionale privato (“LDIP”) (articolo 178(4) LDIP e articolo 358(2) CPC), che disciplinano rispettivamente l’arbitrato interno e internazionale in Svizzera, prevedono espressamente che le loro disposizioni si applichino, mutatis mutandis, alle clausole di arbitrato contenute in negozi giuridici unilaterali o in statuti.
(e) Queste disposizioni confermano che le clausole di arbitrato contenute in negozi giuridici unilaterali che regolano questioni relative a trust,2 eredità e fondazioni (“Clausole di arbitrato unilaterali”) sono valide ai sensi del diritto svizzero, a condizione che prevedano una sede arbitrale in Svizzera. Un testatore può quindi inserire una clausola di arbitrato nelle proprie disposizioni testamentarie, richiedendo così che le controversie che ne derivino, siano esse tra eredi, legatari e/o un esecutore testamentario, siano deferite all’arbitrato. Allo stesso modo, il diritto arbitrale svizzero consente l’inserimento di Clausole di arbitrato unilaterali negli atti costitutivi di trust e fondazioni. Sebbene il trust non sia un istituto giuridico previsto dal diritto svizzero, la Svizzera riconosce i trust stranieri, avendo ratificato il 1° luglio 2007 la Convenzione dell’Aia relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento.
(f) Molte controversie relative a trust, eredità e fondazioni (“Controversie TEF”) sono suscettibili di essere risolte mediante arbitrato. Le Controversie TEF comprendono quelle tra eredi in merito alla divisione di un’eredità, tra eredi e legatari derivanti da un testamento, anche in merito alla sua validità, tra il coniuge e i figli di un defunto, anche in relazione al regime matrimoniale applicabile se rilevante per la controversia ereditaria, o tra gli eredi e l’esecutore testamentario e tra i beneficiari di una fondazione e il consiglio di fondazione. Allo stesso modo, le Controversie TEF possono comprendere controversie interne derivanti da o in relazione a un trust, come definito nel negozio del trust, comprese quelle tra trustees, trustees e protectors, beneficiari o tra trustee e/o protectors e beneficiari. Le Controversie TEF non sono limitate a controversie derivanti da negozi giuridici unilaterali: anche le controversie tra le parti di un contratto successorio sono da considerare Controversie TEF. Le Controversie TEF non comprendono tuttavia le controversie sorte tra eredi o trustees, da un lato, e terze parti, dall’altro, in quanto la giurisdizione conferita dalla Clausola di arbitrato unilaterale (o dalle clausole di arbitrato contenute nei contratti di successione e simili) non si estende generalmente a tali terze parti.3 (g) La risoluzione di Controversie TEF tramite arbitrato non solo è possibile, ma può anche presentare dei vantaggi. Ad esempio, se il testatore aveva beni e ha trascorso del tempo in diverse giurisdizioni, o se gli eredi hanno la residenza abituale o il domicilio in giurisdizioni diverse, prevedere la risoluzione delle controversie tramite arbitrato consente una maggiore certezza e prevedibilità ed evita lunghe e costose battaglie in tema di giurisdizione e/o procedimenti giudiziari paralleli in diverse giurisdizioni sconosciute a(d) (alcuni) degli eredi. Quest’ultimo punto è di particolare rilevanza nel caso in cui il defunto avesse beni nell’UE, dato che il Regolamento successorio
In alcune giurisdizioni in materia di trust, i negozi giuridici che regolano i trust sono considerati accordi legali bilaterali o rapporti quasi contrattuali tra settlor e trustee. Anche tali negozi giuridici sono inclusi nel termine Clausole di arbitrato unilaterali.
I non firmatari della Clausola di arbitrato unilaterale, quali gli eredi o i beneficiari di fondazioni o trust, anche se sono eredi o beneficiari putativi/contestati, non sono considerati terze parti.
europeo (UE) N. 650/2012 (Bruxelles IV) consente di avviare un procedimento giudiziario parallelo nel caso in cui un defunto con ultima residenza abituale al di fuori dell’UE avesse beni all’interno dell’UE (cfr. articoli 4 e segg.).
(h) L’arbitrato consente, inoltre, alle parti di adattare il procedimento alle loro esigenze specifiche. Questo vale non solo per la procedura in sé, ma anche – e soprattutto – per la selezione di arbitri che abbiano le competenze e l’esperienza necessarie per giudicare la controversia, quali competenza in materia di diritto (internazionale) successorio o in materia di trust o competenze linguistiche specifiche. L’arbitrato consente inoltre alle parti di trovare un accordo circa la riservatezza del procedimento, una caratteristica che può essere di particolare interesse quando siano coinvolti beni significativi o persone aventi esposizione pubblica.
(i) Un certo grado di incertezza giuridica rimane tuttavia riguardo ai possibili limiti alla competenza degli arbitri e all’esecutività dei lodi nelle Controversie TEF, in particolare se fondate su Clausole di arbitrato unilaterali. Questo può essere il caso, ad esempio, per quanto riguarda gli eredi che beneficino di diritti, ossia che abbiano diritto a una quota minima di un’eredità. In Svizzera, tali eredi sono generalmente considerati vincolati da Clausole di arbitrato unilaterali contenute in testamenti solo se questi abbiano acconsentito all’applicazione di tali clausole. La competenza degli arbitri può essere posta in discussione anche nelle dispute internazionali che coinvolgano beni immobili, poiché alcune giurisdizioni prevedono la giurisdizione esclusiva delle corti dello Stato in cui si trovino i beni immobili. Parimenti, in alcune giurisdizioni non è possibile escludere tramite arbitrato la giurisdizione di corti di sorveglianza o di corti competenti riguardo a questioni relative ai trust. L’esistenza e la portata di tali limitazioni dipendono dalle giurisdizioni interessate. Di conseguenza, si consiglia alle parti che desiderino includere Clausole di arbitrato unilaterali nei propri negozi giuridici e/o clausole di arbitrato nei loro contratti di considerare il diritto applicabile e il diritto arbitrale in tutte le giurisdizioni rilevanti o potenzialmente rilevanti, al fine di individuare i fattori che potrebbero rappresentare un problema in una fase successiva, anche per quanto riguarda l’esecuzione, come ad esempio (i) eventuali limitazioni alla compromettibilità delle Controversie TEF o alla competenza dei tribunali arbitrali, come nei casi che coinvolgono beni immobili; (ii) eventuali requisiti relativi alla forma di una clausola di arbitrato in un testamento; (iii) la validità e/o l’effetto vincolante di una Clausola di arbitrato unilaterale in un testamento o in un atto simile, in particolare nei confronti degli eredi che beneficino di diritti legali; (iv) eventuali limitazioni alla libera scelta del diritto sostanziale applicabile; (v) se la giurisdizione di riferimento sia firmataria della Convenzione delle Nazioni Unite concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere (“Convenzione di New York”); e (vi) se le Controversie TEF possano essere qualificate come controversie commerciali ai
sensi della Convenzione di New York.
(j) Il Regolamento svizzero nella sua forma attuale si estende già agli arbitrati derivanti da Clausole di arbitrato unilaterali. Tuttavia, per tenere conto delle specificità delle Controversie TEF e garantire che le Controversie TEF possano essere risolte secondo il Regolamento svizzero in modo ancora più efficiente ed efficace, lo Swiss Arbitration Centre ha emanato il Regolamento supplementare svizzero per le controversie relative a trust, eredità e fondazioni (il “Regolamento Supplementare svizzero TEF” o il “Regolamento TEF”), in vigore dal 1° luglio 2025. Il Regolamento TEF comprende un breve nucleo di disposizioni volte a completare il Regolamento svizzero e ad adattare il procedimento arbitrale specificamente alle Controversie TEF. Il Regolamento TEF è accompagnato da una serie di clausole di arbitrato tipo che possono essere inserite direttamente nei testamenti e negli atti costitutivi di trust e fondazioni o nei contratti successori. Per la stesura del Regolamento TEF, lo Swiss Arbitration Centre ha consultato specialisti in materia di trust di diverse giurisdizioni, tra cui Bermuda, Isole Vergini Britanniche, Guernsey, Jersey, Liechtenstein, Singapore, Regno Unito e Svizzera.
(k) Una Nota esplicativa fornisce informazioni di base e indicazioni circa l’utilizzo del Regolamento Supplementare svizzero TEF.4
Swiss-Arbitration-Centre-Explanatory-Note-IT.pdf
Clausola di arbitrato tipo per Controversie TEF (1) La redazione di clausole di arbitrato per le Controversie TEF richiede particolare attenzione. Non esiste una soluzione unica standardizzata e occorre tenere conto dello specifico negozio giuridico in cui la clausola di arbitrato sarà inserita, nonché dei requisiti rilevanti relativi all’effetto vincolante di una clausola di arbitrato e alla forma di tale clausola.
(2) Inoltre, mentre le clausole di arbitrato tipo di seguito riportate coprono gli elementi essenziali di una clausola di arbitrato, le parti potrebbero voler includere contenuti aggiuntivi. Ad esempio, gli eredi nelle controversie ereditarie potrebbero non avere i mezzi per finanziare il procedimento. Pertanto, un testatore potrebbe voler includere una clausola che conferisca all’esecutore testamentario la facoltà di pagare il deposito per i costi dell’arbitrato in relazione al testamento, in tutto o in parte, per conto di uno o più eredi. Le parti potrebbero anche voler ampliare ulteriormente la disposizione sulla riservatezza già esistente all’articolo 44 del Regolamento svizzero.
Clausola di arbitrato tipo in un atto di ultima volontà (del testatore prima della morte):
(3) La seguente clausola tipo può essere inserita dal testatore in un atto di ultima volontà.
Qualsiasi disputa, controversia o pretesa derivante da o in relazione al suddetto atto di ultima volontà sarà risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento svizzero d’arbitrato internazionale, compreso il Regolamento supplementare svizzero per le controversie relative a trust, eredità e fondazioni (Regolamento TEF), in vigore alla data in cui la richiesta d’arbitrato è depositata secondo il detto Regolamento. Il numero degli arbitri è ... (“uno”, “tre”, “uno o tre”). La sede dell’arbitrato è ... (nome di una città in Svizzera, a meno che le parti si accordino su una sede all’estero). Il procedimento arbitrale si svolge in ... (inserire la lingua desiderata).
Clausola di arbitrato tipo in un contratto di divisione ereditaria (tra gli eredi, dopo la morte del defunto):
(4) La seguente clausola tipo può essere inserita in un accordo tra eredi dopo la morte del defunto.5 Qualsiasi disputa, controversia o pretesa derivante da o in relazione all’eredità di ... (inserire il defunto: nome, cognome, data di nascita, data di morte, cittadinanza, indirizzo) sarà risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento svizzero d’arbitrato internazionale, compreso il Regolamento supplementare svizzero per le controversie relative a trust, eredità e fondazioni (Regolamento TEF), in vigore alla data in cui la richiesta d’arbitrato è depositata secondo il detto Regolamento. Il numero degli arbitri è ... (“uno”, “tre”, “uno o tre”). La sede dell’arbitrato è ... (nome di una città in Svizzera, a meno che le parti si accordino su una sede all’estero). Il procedimento arbitrale si svolge in ... (inserire la lingua desiderata).
Clausola di arbitrato tipo in un contratto successorio (tra gli eredi, prima della morte del defunto):
(5) La seguente clausola tipo può essere inserita nei contratti successori tra gli eredi prima della morte del defunto.
Qualsiasi disputa, controversia o pretesa derivante da o in relazione al suddetto contratto successorio di ... (inserire testatore/i: nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, indirizzo) o al contratto successorio datato (inserire data): nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, indirizzo) sarà risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento svizzero d’arbitrato internazionale, compreso il Regolamento supplementare svizzero per le controversie relative a trust, eredità e fondazioni (Regolamento TEF), in vigore alla data in cui la richiesta d’arbitrato è depositata secondo il detto Regolamento. Il numero degli arbitri è ... (“uno”, “tre”, “uno o tre”). La sede dell’arbitrato è ... (nome di una città in Svizzera, a meno che le parti si accordino su una sede all’estero). Il procedimento arbitrale si svolge in ... (inserire la lingua desiderata).
La clausola tipo può essere utilizzata come accordo a sé stante o essere inclusa come clausola in un contratto di divisione ereditaria contenente anche altri accordi sostanziali o procedurali tra gli eredi.
Clausola di arbitrato tipo in un atto costitutivo di trust:
(6) A differenza di altre clausole tipo, la seguente clausola tipo da inserire negli atti costitutivi di trust è redatta come un accordo tra le parti originarie del negozio del trust per garantire che non solo il settlor e il trustee, ma anche il protector e qualsiasi persona che benefici del trust siano vincolati dalla clausola di arbitrato. In questo modo si intende garantire che qualsiasi beneficiario che reclami o accetti un beneficio, un interesse o un diritto in virtù del trust si consideri aver accettato le disposizioni della clausola di arbitrato e sia vincolato dai suoi termini.
(7) Quando si inserisce una clausola di arbitrato in un atto costitutivo di trust o quando si modifica tale clausola in un secondo momento, oltre a considerare i requisiti generali per tale Clausola di arbitrato unilaterale, una parte potrebbe voler considerare se, e in caso affermativo come, limitare i diritti del trustee di richiedere decisioni a una corte statale competente. Si tratta di una questione non affrontata dal Regolamento TEF o dalle clausole di arbitrato tipo, che deve essere considerata caso per caso, a seconda del diritto che disciplini il trust.
Qualsiasi disputa, controversia o pretesa derivante da o in relazione al presente trust [come definito nel negozio del trust], anche per quanto riguarda la validità della sua costituzione, sarà risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento svizzero d’arbitrato internazionale, compreso il Regolamento supplementare svizzero per le controversie relative a trust, eredità e fondazioni (Regolamento TEF), in vigore alla data in cui la richiesta d’arbitrato è depositata secondo il detto Regolamento. Il settlor, il trustee o i trustees originari e [il protector o i protectors] originale/i [altro/i detentore/i di poteri originario/originari] accettano con il presente atto le disposizioni della presente clausola di arbitrato, e anche ogni trustee e [protector] [altro detentore di poteri] successivo, agendo o accettando di agire nell’ambito del trust, accetta, o si ritiene che abbia accettato, le disposizioni della presente clausola di arbitrato. Un beneficiario si sottopone alla presente clausola di arbitrato accettando qualsiasi beneficio, interesse o diritto dal trust. Il trustee può richiedere al beneficiario di confermarlo per iscritto. Il rifiuto della conferma è considerato una rinuncia al beneficio, all’interesse o al diritto. Il numero degli arbitri è ... (“uno”, “tre”, “uno o tre”). La sede dell’arbitrato è ... (nome di una città in Svizzera, a meno che le parti si accordino su una sede all’estero). Su richiesta, il tribunale arbitrale può spostare la propria sede presso la sede del trust se ciò è necessario per la validità del lodo arbitrale per il trust ai sensi del diritto applicabile in materia di trust. Il procedimento arbitrale si svolge in ... (inserire la lingua desiderata).
Clausola di arbitrato tipo nello statuto di una fondazione:
(8) La seguente clausola tipo può essere inserita nello statuto di una fondazione.
Qualsiasi disputa, controversia o pretesa tra la fondazione, i suoi organi, il fondatore o i beneficiari in relazione alla presente fondazione sarà risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento svizzero d’arbitrato internazionale, compreso il Regolamento supplementare svizzero per le controversie relative a trust, eredità e fondazioni (Regolamento TEF), in vigore alla data in cui la richiesta d’arbitrato è depositata secondo il detto Regolamento. Sono comprese le dispute sull’esistenza di specifici beneficiari designati o di classi di beneficiari e sull’entità di eventuali pretese, sulle regole per la determinazione dei beneficiari, sulla validità, l’invalidità, la modifica o lo scioglimento della fondazione, sull’impugnazione delle delibere e sulle misure di vigilanza. Un beneficiario si sottopone alla presente clausola di arbitrato accettando qualsiasi beneficio, interesse o diritto dalla fondazione. La fondazione può richiedere al beneficiario di confermarlo per iscritto. Il rifiuto della conferma è considerato una rinuncia al beneficio, all’interesse o al diritto. Il numero degli arbitri è ... (“uno”, “tre”, “uno o tre”). La sede dell’arbitrato è ... (nome di una città in Svizzera, a meno che le parti si accordino su una sede all’estero). Il procedimento arbitrale si svolge in ... (inserire la lingua desiderata).
Il Regolamento supplementare svizzero per le controversie relative a trust, eredità e fondazioni CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
1. Il Regolamento supplementare svizzero per le controversie relative a trust, eredità e fondazioni (il “Regolamento Supplementare svizzero TEF” o il “Regolamento TEF”) si applica a tutti i procedimenti arbitrali iniziati sulla base di una clausola di arbitrato che prevede l’arbitrato ai sensi del Regolamento svizzero d’arbitrato internazionale (il “Regolamento svizzero”), laddove tale clausola di arbitrato sia contenuta in un negozio giuridico unilaterale che regola questioni relative a trust, eredità o fondazioni (la “Clausola di arbitrato unilaterale”). Il Regolamento TEF si applica anche quando il Patto di arbitrato o una Clausola di arbitrato unilaterale prevede un arbitrato ai sensi del Regolamento TEF o del Regolamento introduttivo dell’Associazione svizzera per l’arbitrato in materia di successioni (“Schweizerischer Verein Schiedsgerichtsbarkeit in Erbsachen”) o quando concordato dalle parti.
2. Il Regolamento TEF completa il Regolamento svizzero. Nella misura in cui il Regolamento TEF non regoli specificamente una questione, si applicano le disposizioni del Regolamento svizzero. Laddove le disposizioni del Regolamento svizzero rimandino a un accordo tra le parti, ciò va interpretato, nel caso di una Clausola di arbitrato unilaterale, come un riferimento alle disposizioni contenute in tale clausola o nel corrispondente negozio giuridico.
3. La presente versione del Regolamento TEF, in vigore dal 1° luglio 2025, si applica a tutti i procedimenti arbitrali che rientrano nel campo di applicazione definito all’articolo 1(1) e in cui la richiesta d’arbitrato è stata depositata in o dopo tale data, a meno che le parti si siano accordate diversamente o che la Clausola di arbitrato unilaterale o il Patto di arbitrato preveda altrimenti.
INFORMAZIONE, NOTIFICA E RAPPRESENTANZA DELLE PERSONE INTERESSATE
Articolo 2
1. Fatte salve le espresse disposizioni della Clausola di arbitrato unilaterale, le parti sono responsabili di garantire che tutte le entità o persone, nate o non nate, i cui diritti o le cui pretese potrebbero essere interessati dalla loro controversia (“Persone Legittimate”) siano nominate parti dell’arbitrato o altrimenti informate dello stesso e abbiano la possibilità di far rappresentare i propri interessi in conformità con le norme di diritto cogente applicabili o con il negozio giuridico unilaterale.
2. In aggiunta agli elementi indicati all’articolo 3(3) del Regolamento svizzero, la richiesta d’arbitrato deve, se del caso, contenere quanto segue:
(a) un elenco di tutte le Persone Legittimate, assieme a una breve descrizione del loro rapporto con il negozio giuridico in questione, con le parti e con la controversia, compresi, se del caso e disponibili, i loro nomi, indirizzi, numeri di telefono e indirizzi e-mail e quelli dei loro rappresentanti; e (b) l’indicazione di eventuali Persone Legittimate che potrebbero richiedere la nomina di un rappresentante legale, assieme a una proposta concreta che illustri i passi che le parti devono intraprendere per la nomina di tale rappresentante legale.
3. In aggiunta agli elementi esposti all’articolo 4(1) del Regolamento svizzero, la risposta alla richiesta d’arbitrato deve, laddove appropriato, contenere le osservazioni del convenuto sulle informazioni fornite nella richiesta d’arbitrato ai sensi dell’articolo 2(2) di cui sopra.
4. Il Segretariato notifica la richiesta d’arbitrato e la risposta alla richiesta d’arbitrato con tutti i documenti prodotti alle Persone Legittimate individuate dalle parti.
5. Nella misura in cui le parti non abbiano identificato Persone Legittimate e che queste non abbiano invocato il loro
diritto a partecipare al procedimento, il tribunale arbitrale può richiedere al Segretariato di notificare la richiesta d’arbitrato e la risposta alla richiesta d’arbitrato con tutti i documenti prodotti a tali Persone Legittimate.
6. Gli obblighi di riservatezza applicabili alle parti ai sensi dell’articolo 44(1) del Regolamento svizzero si applicano anche alle Persone Legittimate.
NOMINA DEL TRIBUNALE ARBITRALE
Articolo 3
1. La nomina del tribunale arbitrale è disciplinata dagli articoli 10 e 11 del Regolamento svizzero, fatte salve le seguenti disposizioni speciali, che tuttavia non si applicano se la Clausola di arbitrato unilaterale o il Patto di arbitrato prevede la nomina dell’arbitro o degli arbitri da parte della Corte.
2. Qualora siano state individuate Persone Legittimate, la Corte fissa un termine entro il quale esse possono presentare osservazioni sulla nomina del tribunale arbitrale. La Corte informa le Persone Legittimate che ne fanno richiesta di ogni fase procedurale della nomina degli arbitri. Dopo la designazione di ciascun arbitro e prima della conferma dell’arbitro da parte della Corte, le Persone Legittimate possono presentare alla Corte osservazioni o obiezioni scritte e motivate in merito alla nomina dell’arbitro designato. In caso di qualsiasi divulgazione da parte di un arbitro designato o confermato, le Persone Legittimate possono presentare osservazioni o obiezioni scritte e motivate entro lo stesso termine entro il quale le parti del procedimento arbitrale possono presentare osservazioni. A tal fine, la Corte fornisce alle Persone Legittimate, su richiesta, la corrispondenza pertinente con le parti e gli arbitri. La Corte tiene conto di eventuali osservazioni e obiezioni delle Persone Legittimate nel confermare il rispettivo arbitro ai sensi dell’articolo 8(1) del Regolamento svizzero. La Corte trasmette una copia della conferma alle Persone Legittimate che hanno presentato osservazioni o obiezioni scritte. La Corte può, di propria iniziativa, mettere a disposizione delle Persone Legittimate qualsiasi informazione che ritenga rilevante.
3. Qualora non tutte le Persone Legittimate siano legalmente rappresentate o qualora appaia opportuno nelle circostanze, la Corte può nominare alcuni o tutti gli arbitri e, se del caso, nominare l’arbitro presidente.
DIRITTO SOSTANZIALE APPLICABILE IN MATERIA DI SUCCESSIONI
Articolo 4
L’articolo 35 del Regolamento svizzero non si applica in materia di successioni.
9