Beschreibung/ Link Entscheid RTSI, trasmissioni radiotelevisive dedicate alle elezioni cantonali ticiniesi
Rubrum
Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
b. 475
Decisione del 16 ottobre 2003
concernente
RTSI: trasmissioni radiotelevisive dedicate alle elezioni cantonali ticinesi; ricorso di B, C e cofirmatari, del 14 luglio 2003
Composizione dell’autorità
Presidente: Denis Barrelet
Membri: Marie-Louise Baumann (vicepresidente), Regula Bähler, Heiner Käppeli, Barbara Janom Steiner, Denis Masmejan, Alice Reichmuth Pfammatter
Segretari Pierre Rieder, Catherine Josephides Dunand giuridici:
Fatti
A. Il 6 aprile 2003 hanno avuto luogo in Ticino le elezioni cantonali. Con scritto del 14 luglio 2003 (data dell’invio postale), B e C (di seguito: i ricorrenti) hanno interposto ricorso a nome del partito dei Verdi del Cantone Ticino presso l’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (di seguito: l’Autorità di ricorso, AIRR) contro l’intera copertura mediatica della RTSI nel periodo precedente le elezioni. I ricorrenti hanno esplicitamente contestato tre trasmissioni della TSI. Al ricorso era acclusa anche la corrispondenza scambiata con l’organo di mediazione.
B. I ricorrenti hanno completato il ricorso entro i termini impartiti loro dall’AIRR producendo le firme e i dati necessari di 21 persone che sostenevano il ricorso.
C. In applicazione dell’articolo 64 capoverso 1 della legge federale sulla radiotelevisione (di seguito: LRTV, RS 784.40), la Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR idée suisse (di seguito: SSR, la controparte) è stata invitata a pronunciarsi. Nella sua risposta del 22 settembre 2003, l’emittente chiede che il ricorso venga respinto in tutti i punti, in quanto la RTSI era consapevole della propria responsabilità nella formazione dell’opinione politica alle soglie delle elezioni.
D. La presa di posizione della SSR è stata notificata ai ricorrenti il 25 settembre 2003.
L’Autorità indipendente di ricorso considera:
Considerandi
1. Conformemente all’articolo 63 LRTV, può interporre ricorso presso l’AIRR chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione, abbia almeno 18 anni, sia cittadino svizzero o straniero con permesso di domicilio o di dimora e presenti un ricorso firmato da almeno altre 20 persone che sarebbero legittimate a ricorrere se avessero adito l’organo di mediazione (cpv. 1 lett. a, ricorso popolare), oppure provi di avere uno stretto legame con l’oggetto della o delle emissioni contestate (cpv. 1 lett. b, ricorso individuale o delle associazioni interessate).
1.1 I ricorrenti hanno interposto ricorso a nome del partito dei Verdi del Cantone Ticino. Nell’ambito della procedura relativa al diritto in materia di programmi, i partiti – così come le persone giuridiche e altre associazioni – non sono legittimati a interporre ricorso davanti all’AIRR in quanto associazioni interessate (DTF 123 II 69). Sono fatte salve le persone fisiche. I ricorrenti adempiono tuttavia le condizioni per un ricorso popolare, poiché hanno prodotto le firme di più di 20 persone legittimate a ricorrere ai sensi dell’articolo 63 capoverso 1 lettera a LRTV. In quanto soggetto interessato, C soddisfa i requisiti per l’inoltro di un ricorso poiché ha preso parte alle tre trasmissioni esplicitamente contestate e pertanto, giusta l’articolo 63 capoverso 1 lettera b LRTV, ha uno stretto legame con l’oggetto delle emissioni contestate.
1.2 I ricorrenti hanno contestato l’intera copertura mediatica della RTSI nel periodo precedente le elezioni e criticato esplicitamente tre trasmissioni andate in onda sulla TSI in data rispettivamente 23 febbraio 2003, 25 febbraio 2003 e 31 marzo 2003. Nell’ambito di un reclamo concernente più emissioni, diverse trasmissioni possono contemporaneamente essere oggetto di un ricorso presso l’AIRR (DTF 123 II 115 E. 3a; Martin Dumermuth, Rundfunkrecht, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Basilea/Francoforte 1996, n. marg. 460). Giusta l’articolo 60 capoverso 1 LRTV, il termine di 20 giorni per l’inoltro di un reclamo all’organo di mediazione decorre dalla diffusione dell’ultima emissione contestata, ossia nella fattispecie dal 31 marzo 2003. Il reclamo è stato inoltrato all’organo di mediazione il 5 maggio 2003. Considerata la sospensione dei termini dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua (applicazione per analogia dell’art. 22a della legge federale sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]; a tale proposito cfr. Martin Dumermuth, Die Programmaufsicht bei Radio und Fernsehen, Basilea/Francoforte 1992, p. 272), la scadenza è stata rispettata. Anche il ricorso davanti all’AIRR è stato inoltrato entro i termini previsti (applicazione analoga dell’art. 1 della legge federale sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato, RS 173.110.3). Inoltre, dato che le trasmissioni contestate vertono tutte sullo stesso tema (cfr. Denis Barrelet, Droit de la communication, Berna 1998, n. marg. 758), il ricorso adempie in linea di massima i requisiti per un reclamo concernente più emissioni.
1.3 L’AIRR, tuttavia, non entra nel merito del ricorso nella misura in cui questo si riferisce alle trasmissioni della RSI. I ricorrenti, infatti, criticano la copertura mediatica della RSI in modo generico, ovvero senza riferirsi a singole trasmissioni e alle relative date di messa in onda. Le trasmissioni contestate non sono pertanto accertabili (DTF 126 II 14, GAAC 67/2003, n. 91, p. 849 segg.). Oggetto del presente ricorso sono pertanto le tre trasmissioni della TSI esplicitamente menzionate nel ricorso. Nella fattispecie, i ricorrenti hanno adempiuto anche all’obbligo della motivazione contenuto nell’articolo 62 capoverso 2 LRTV.
2. Il reclamo definisce l’oggetto della contestazione e delimita in tal modo il potere d’esame dell’AIRR. Nel verificare il diritto applicabile, l’autorità di ricorso è libera e non è legata ai motivi e agli argomenti delle parti (a tale proposito cfr. Dumermuth, Rundfunkrecht, n. marg. 453). I ricorrenti lamentano il fatto che, nel periodo precedente le elezioni, i partiti di governo siano stati privilegiati dalla copertura mediatica della TSI e fanno valere una violazione dei principi applicabili all’informazione di cui all’articolo 4 LRTV, segnatamente del principio dell’oggettività (art. 4 cpv. 1, 1° periodo LRTV) e soprattutto del principio della pluralità (art. 4 cpv. 1, 2° periodo LRTV). Gli articoli 3 e 26 LRTV, parimenti citati dai ricorrenti quali norme di carattere più generale, non prevedono oneri supplementari per le emittenti. Pertanto, nell’esame delle trasmissioni contestate, l’AIRR rinuncia a prendere in considerazione anche l’adempimento di tali disposizioni.
2.1 In relazione al principio dell’oggettività, l’AIRR esamina se le opinioni e i fatti presentati nella trasmissione o nel servizio abbiano fornito al pubblico un quadro della situazione o del tema possibilmente affidabile, di modo che esso possa formarsi liberamente una propria opinione in merito (GAAC 62/1998, n. 50, p. 459; 60/1996, n. 24, p. 83). Errori in punti marginali, non atti a influire in modo determinante sull’impressione generale della trasmissione, risultano irrilevanti sotto il profilo del diritto in materia di programmi. In un secondo tempo è inoltre necessario esaminare se l’emittente ha rispettato i principi della diligenza giornalistica (cfr. Dumermuth, Rundfunkrecht, n. marg. 73- 84), quali il principio della veridicità e il principio della trasparenza (art. 4 cpv. 2 LRTV).
2.2 Il principio della pluralità mira a impedire che, attraverso i canali radiotelevisivi, si manifestino tendenze di opinione unilaterali. Esso vieta non solo l’unilateralità, nel senso di un’eccessiva considerazione di posizioni estreme, ma anche una presentazione esclusiva delle opinioni prevalenti in un determinato momento in campo politico o sociale. La radio e la televisione devono piuttosto dare spazio, nei loro programmi, alla pluralità dei pareri e delle ideologie politiche. Contrariamente al principio dell’oggettività, il principio della pluralità si applica in primo luogo alla totalità dei programmi; fanno eccezione le trasmissioni dedicate ad elezioni e votazioni popolari (GAAC 61/1997, n. 69, p. 651; 59/1995, n. 68, p. 568).
2.3 Le trasmissioni pre-elettorali sono delicate sotto il profilo politico poiché toccano da vicino la formazione dell’opinione politica. Nel concepire questo tipo di programmi è necessario procedere con la dovuta cura (GAAC 61/1997, n. 69, p. 648 segg.). In questo contesto occorre salvaguardare il principio centrale della parità delle “chances” elettorali per le persone e i partiti candidati (DTF 125 II 504, E. 3b dd). L’autonomia delle emittenti nella concezione dei programmi giusta l’articolo 5 capoverso 1 LRTV è limitata di conseguenza nel caso di trasmissioni elettorali. Il ruolo importante giocato dai media nel periodo precedente le elezioni è stato sottolineato anche dal Comitato ministeriale del Consiglio d’Europa nella Raccomandazione (99) 15.
3. I ricorrenti contestano in primo luogo la disparità di trattamento tra partiti rappresentati nell’esecutivo da uno o più membri (partiti di governo) e partiti non rappresentati nell’esecutivo (partiti non governativi). La TSI legittimerebbe tale situazione evocando delle direttive interne che non hanno però forza di legge. La controparte ribatte che, in linea di principio, tali direttive sono destinate alle elezioni federali ma, per analogia, potrebbero trovare applicazione anche nelle elezioni cantonali. Inoltre, esse verrebbero di volta in volta adattate alla giurisprudenza vigente del Tribunale federale.
3.1 Le direttive della SSR per le trasmissioni elettorali radiotelevisive servono in particolare a concretizzare e ad attuare la legislazione e la giurisprudenza in tutti i programmi interessati. Considerati i concetti giuridici indeterminati da un lato, e l’importanza delle trasmissioni elettorali per la formazione dell’opinione politica dall’altro, ciò risulta comprensibile e degno d’approvazione ai fini dell’adozione di una prassi unitaria all’interno dei programmi della SSR. L’AIRR non è tenuta a giudicare se queste direttive interne della SSR soddisfano interamente quanto stabilito dal diritto in materia di programmi. L’Autorità di ricorso si limita a esaminare se le trasmissioni contestate rispettano le disposizioni del di- ritto in materia di programmi. Se del caso, la decisione dell’AIRR può richiedere che tali direttive siano adattate.
3.2 I ricorrenti hanno contestato una trasmissione elettorale della TSI andata in onda il 23 febbraio 2003, criticando il fatto che un solo rappresentante dei Verdi abbia potuto parteciparvi. I partiti di governo, invece, erano presenti con tre membri. Il 23 febbraio 2003 la TSI, nel quadro dell’emissione “Domenica Forum”, ha effettivamente trasmesso un programma sulle elezioni della durata di 45 minuti circa. In esso sono però stati presentati, uno dietro l’altro, unicamente i tre partiti non governativi (social-liberali, UDC, Verdi). Tre rappresentanti dei Verdi (Canonica, Maggi, Oehen) hanno potuto esporre il programma politico del partito ed esprimere il loro punto di vista su diversi temi politici d’attualità, rispondendo alle domande poste dal conduttore del programma. La contestazione della trasmissione del 23 febbraio 2003 è quindi palesemente infondata e costituisce un errore.
3.3 Il 25 febbraio 2003 la TSI ha mandato in onda un ritratto dei Verdi, della durata di 3 minuti e 40 secondi, durante il quale è stato presentato il programma politico del partito e i candidati.
3.3.1 I ricorrenti ritengono che la messa in onda del programma di presentazione del partito dei Verdi a una data lontana dal giorno del voto (ossia circa un mese e mezzo prima del 6 aprile 2003) abbia costituito uno svantaggio. I ritratti dei partiti di governo sono invece andati in onda in momenti molto più vicini al giorno delle elezioni.
3.3.2 Nelle trasmissioni pre-elettorali che periodicamente presentano i ritratti dei partiti candidati è indispensabile seguire un determinato ordine. Nel presente caso, un criterio di scelta neutrale avrebbe potuto essere quello di lasciare decidere al caso. Sembra tuttavia che la TSI abbia stabilito l’ordine di presentazione dei partiti basandosi sui risultati ottenuti nelle ultime elezioni cantonali, con la conseguenza che i ritratti dei partiti non governativi hanno preceduto quelli dei partiti di governo. La scelta di questo criterio, che ha consentito agli sfidanti (i partiti non governativi) di presentarsi per primi, può dirsi trasparente e comprensibile. In tal modo la TSI tiene conto anche dell’interesse del pubblico all’informazione. Non sussiste invece alcuna prova che, come contestato dai ricorrenti, la diffusione notevolmente anticipata rispetto al giorno del voto costituisca effettivamente uno svantaggio. Di regola una campagna elettorale dura alcune settimane, e il ritratto dei Verdi è andato in onda in piena campagna elettorale. Nel caso di una diffusione notevolmente anticipata rispetto alle votazioni, i partiti hanno la possibilità di mettersi in risalto. A quel momento, infatti, nel pubblico non è ancora subentrata la saturazione, come potrebbe essere il caso verso la fine del- la campagna elettorale. Con la diffusione del ritratto dei Verdi notevolmente in anticipo rispetto al giorno del voto, la TSI non ha violato i principi dell’informazione e segnatamente il principio della pluralità.
3.4 Il 31 marzo 2003, nel quadro di “Lunedì Forum”, la TSI ha diffuso un dibattito finale al quale hanno partecipato, fra l’altro, i presidenti dei partiti di governo e dei partiti non governativi. Alla trasmissione hanno preso parte attivamente, mediante commenti e domande, anche i direttori dei tre quotidiani ticinesi (Corriere del Ticino, Giornale del Popolo e La Regione), nonché persone del pubblico. Il dibattito, durato 125 minuti circa, è stato condotto da due moderatori.
3.4.1 I ricorrenti contestano il fatto che il presidente dei Verdi abbia avuto diritto a un tempo di parola di soli 5 minuti: dato che la trasmissione è durata complessivamente quasi due ore, ritengono di essere stati svantaggiati.
3.4.2 I presidenti dei partiti non governativi da un lato, e la presidente e i presidenti dei partiti di governo dall’altro erano seduti in due ranghi distinti. I ricorrenti hanno ragione nell’affermare che, nella discussione vera e propria, durante la quale sono stati affrontati diversi temi specifici ed è stato tematizzato anche il sistema di governo attuale, ai rappresentati dei partiti di governo è stato concesso un tempo di parola maggiore. Nelle sue considerazioni finali, il presidente dei Verdi faceva anche notare seccato che egli interveniva soprattutto in difesa di una maggiore presenza del suo partito nel settore radiotelevisivo.
3.4.3 L’ampio dibattito del 31 marzo 2003 costituiva una trasmissione in diretta, per la quale non è possibile pianificare in anticipo ogni cosa. La TSI ha invitato la presidente e i presidenti di tutti i partiti rappresentati in governo o in Parlamento, provvedendo in tal modo ad assicurare pari condizioni di base per tutti (GAAC 61/1997, n. 69, p. 648). Il fatto che i partiti non governativi godessero di minore attenzione non è dovuto solo all’imprevedibilità di una trasmissione in diretta (p. es. alle domande del pubblico): l’ordine in cui erano seduti gli invitati al programma ha fatto sì che la discussione si svolgesse soprattutto fra i partiti di governo. Ciò è comprensibile in considerazione del fatto che, di regola, in Ticino, con l’elezione diretta del governo da parte del popolo – come a livello federale sulla base del sistema di concordanza – i partiti maggiori (ossia quelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti) sono rappresentati nell’esecutivo. Essi però non rappresentano un’unità, ma sono anzi in concorrenza fra loro nei dibattiti politici e alle elezioni. Questo sistema di governo permette una certa “disparità di trattamento”, per quanto concerne il tempo di parola in tali importanti dibattiti politici in diretta, fra partiti più grandi (partiti di governo) e partiti più piccoli (partiti non governativi). In considerazione del numero elevato di partecipanti, se a tutti i candidati e a tutti i partiti fosse dato esattamente lo stesso tempo di parola, simili trasmissioni sarebbero difficili da realizzare per la televisione, dato che il pubblico perderebbe interesse per esse. Una simile parità di trattamento assoluta non può nemmeno essere desunta dal principio della pluralità. Contrariamente ad altri sistemi di governo esteri, in Svizzera non vi sono solo due o comunque alcuni (pochi) blocchi partitici compatti (governo e opposizione) in contrapposizione fra loro, che insieme cercano di conquistarsi la maggioranza degli elettori, bensì numerosi partiti piccoli e grandi, tutti più o meno in concorrenza fra loro. Oltre a ciò, rispettare un tempo di parola unitario, in un programma di discussione, sarebbe praticamente impossibile. Simili trasmissioni vivono prima di tutto della spontaneità, delle emozioni e quindi anche della presenza e del carisma dei partecipanti. L’influsso del moderatore è di conseguenza limitato. Nel corso
di una discussione, sta anche ai partecipanti attivarsi chiedendo la parola e inserendosi con argomenti efficaci nel dibattito. Nella trasmissione contestata, queste opportunità sono state sfruttate in modo assai diverso dai presenti: in generale, la discussione condotta dai partiti di governo è apparsa molto più vivace di quella dei partiti non governativi. Sarebbe stato auspicabile che i moderatori coinvolgessero maggiormente i presidenti dei partiti non governativi, invece di focalizzare fortemente l’attenzione sui partiti di governo. I rappresentanti dei partiti non governativi, tuttavia, hanno più volte avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista. Per i motivi summenzionati, la trasmissione contestata non viola il principio della pluralità.
3.5 I principi applicabili all’informazione previsti dall’articolo 4 LRTV, e in particolare il principio della pluralità, richiedono che la copertura mediatica nel periodo precedente le elezioni rispetti il principio della parità delle “chances” elettorali per le persone e i partiti candidati. Tale regola va attuata non nelle singole trasmissioni, ma globalmente. Essa non esige però che tutte le persone e i partiti candidati siano, in maniera assoluta, trattati paritariamente (DTF 125 II 504). Occorre tenere conto anche dell’interesse del pubblico all’informazione e della rilevanza pubblicistica.
3.5.1 Nelle sue trasmissioni sulle votazioni, la controparte fa una distinzione tra partiti che sono rappresentati in governo e in parlamento, partiti rappresentati unicamente in parlamento e partiti rimanenti. Questa tripartizione si basa sui risultati delle ultime elezioni. La controparte ricorre a un criterio unitario e trasparente, improntato al sistema elettorale predominante in Svizzera sia a livello federale che cantonale, per il quale i partiti che hanno raccolto il maggior numero di voti sono di regola rappresentati nell’esecutivo, indipendentemente dal loro orientamento politico. La differenziazione operata tiene conto sia del principio della parità delle “chances” elettorali - per cui tutti i partiti hanno avuto la possibilità di presentarsi - sia di quello dell’interesse del pubblico all’informazione, il quale richiede che, nell’ambito delle trasmissioni elettorali, la campagna elettorale sia realizzata tenendo conto, nel limite del possibile, delle esigenze dei media.
3.5.2 Se però, in ogni trasmissione elettorale, i partiti sono sistematicamente trattati in maniera impari, questo non è più compatibile né con il principio della parità delle “chances” elettorali, né con i relativi principi applicabili all’informazione, giusta l’articolo 4 LRTV, attinenti al diritto in materia di programmi. La menzionata bi- o tripartizione dei partiti sulla base dei risultati delle ultime elezioni si applica soprattutto alle trasmissioni con grandi dibattiti. L’emittente deve inoltre provvedere affinché i partiti più piccoli possano disporre di adeguati tipi di trasmissione affinché non rimangano all’ombra dei grandi partiti e abbiano una piattaforma per poter esporre i propri punti di vista. I ritratti dei partiti, come la presentazione dei Verdi trasmessa il 25 febbraio 2003 dalla TSI, costituiscono uno strumento idoneo in tal senso. Oltre a ciò, tre rappresentanti dei Verdi hanno avuto l’opportunità di esprimersi e presentare il partito anche nel corso del programma “Domenica Forum”, andato in onda il 23 febbraio 2003. Pertanto, anche nel loro insieme, le trasmissioni contestate non hanno violato i principi applicabili all’informazione, attinenti al diritto in materia di programmi, alle soglie delle elezioni.
4. Il ricorso si dimostra complessivamente infondato e deve pertanto essere respinto, nella misura in cui si possa entrare in materia.
Dispositivo
Per questi motivi,
l’Autorità di ricorso delibera:
1. Nella misura in cui si possa entrare in materia, il ricorso di B e C, nonché dei cofirmatari, del 14 luglio 2003, è respinto all’unanimità (7 voti contro 0) e si accerta che la copertura mediatica della RTSI nel periodo precedente le elezioni nel Cantone Ticino non ha violato le disposizioni del diritto in materia di programmi.
2. Non sono prelevate spese di procedura.
3. Intimazione a: - (…)
In nome della Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
Vie di ricorso Conformemente agli articoli 65 capoverso 2 LRTV e 103 della legge federale sull’organizzazione giudiziaria (RS 173.110), le decisioni dell’Autorità di ricorso possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale, entro il termine di 30 giorni dalla data d’intimazione.
Intimato il: 15 gennaio 2004