proj/2007/17/cons_1

Ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie (ordinanza sul registro LPMed)

Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Avamprogetto

Spiegazioni relative all’ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie (ordinanza sul registro LPMed)

Contesto La nuova legge federale del 23 giugno 20061 sulle professioni mediche (legge federale sulle professioni mediche; LPMed) affida al Consiglio federale l’emanazione di disposizioni dettagliate sui dati personali contenuti nel registro delle professioni mediche e sulle relative modalità di trattamento (art. 51 cpv. 5 LPMed). Le aspettative nei confronti del registro delle professioni mediche universitarie sono elevate e, nel corso dei dibattiti parlamentari, lo scopo del suddetto registro è stato notevolmente ampliato (art. 51 LPMed); infatti, oltre a tutelare i pazienti, garantire la qualità, fornire dati statistici, semplificare le procedure necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione e informare i servizi esteri, il registro serve ora anche ad allestire la demografia medica. Secondo la volontà del Parlamento, il registro delle professioni mediche dovrebbe inoltre contenere anche le informazioni necessarie ai Cantoni e agli organi federali per l’esecuzione della legge federale del 18 marzo 19942 sull'assicurazione malattie. I dati necessari per soddisfare tutti questi obiettivi sono molteplici e non sempre chiaramente definiti. I dati da rilevare sulle persone delle professioni mediche universitarie fissati nell’ordinanza in questione rappresentano pertanto una scelta fra molti altri possibili dati. Una banca dati può tuttavia soddisfare gli obiettivi summenzionati solo se viene debitamente curata da tutti i partner, ovvero se i dati sono attuali e corretti. È probabile che le prime esperienze con il sistema attuale facciano emergere problemi o scoprire nuove possibilità di sviluppo, che comporteranno la modifica di processi esistenti o l'introduzione di nuovi processi che permettano di garantire l'attualità dei dati.

Al momento attuale è già chiaro che, in una seconda fase del progetto, nel registro delle professioni mediche universitarie verranno probabilmente integrate anche le professioni sanitarie non universitarie. Il registro delle professioni mediche riporterà così, ad eccezione degli psicologi, tutti i fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie3. Con l’articolo 12ter dell’accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici del 18 febbraio 1993, la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) ha creato le basi giuridiche necessarie, secondo cui la CDS dovrebbe gestire un registro sui titolari di un diploma di formazione estero. Il registro delle professioni sanitarie non universitarie dovrebbe perseguire gli stessi scopi del registro delle professioni mediche universitarie. Poiché le autorità cantonali competenti, identiche per le professioni sia universitarie che non universitarie, ricevono già con il presente progetto un’interfaccia nel registro delle professioni mediche, sarebbe logico usare lo stesso contenitore/sistema anche per le professioni sanitarie non universitarie.

Note relative alle singole disposizioni

Sezione 1: Disposizioni generali

1 RS 811.11

Articolo 1 Oggetto Il capoverso 1 del presente articolo illustra in breve quanto disciplinato nell’ordinanza, vale a dire la gestione, ossia la gestione corrente con i processi di trattamento definiti, i dati, o meglio i singoli campi inclusi nel registro delle professioni mediche, nonché l’utilizzazione, ovvero i diritti e gli obblighi dei singoli gruppi partecipanti. La gestione del registro delle professioni mediche comprende anche il controllo del rispetto di questi diritti e obblighi da parte dell’UFSP. Quest'ultimo controlla inoltre che i requisiti tecnici e l’amministrazione dei diritti degli utenti, fissati nell'ambito di un regolamento per il trattamento, siano sempre attuali e vengano rispettati. Il capoverso 2 elenca ancora una volta, per una migliore comprensione dell’ordinanza, le cinque professioni mediche universitarie, i cui dati vengono iscritti nel registro delle professioni mediche.

Articolo 2 Scopo Gli scopi formulati nel presente articolo in forma di elenco sistematico corrispondono ai contenuti dell’articolo 51 LPMed. Solo la lettera h elenca un nuovo scopo, secondo cui, con il registro delle professioni mediche in questione, dovrebbe essere possibile attuare una parte dell’ordinanza del 29 maggio 19964 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope. Questo scopo è stato aggiunto poiché, conformemente all’articolo 22 capoverso 4 della suddetta ordinanza, le autorità cantonali hanno l’obbligo di consegnare all’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto) un elenco completo di tutti i farmacisti, medici, veterinari e dentisti autorizzati a procurarsi, detenere, prescrivere, utilizzare o dispensare stupefacenti. I medici e i veterinari autorizzati a dispensare direttamente devono essere designati in modo speciale. Conformemente all’articolo 22 capoverso 5 della suddetta ordinanza, l’autorità cantonale competente deve notificare immediatamente all’Istituto anche ogni modifica dell’elenco di cui all’articolo 22 capoverso 4 dell'ordinanza in questione. Finora, le autorità cantonali inviavano all’Istituto una copia delle autorizzazioni all’esercizio della professione rilasciate. Tuttavia, questa procedura non si è rivelata efficace. Infatti, le copie vanno spesso perse o non arrivano alla loro destinazione, compromettendo l’attualità e la completezza delle informazioni dell’Istituto. Poiché, conformemente all’articolo 52 LPMed, le autorità cantonali devono notificare senza indugio al Dipartimento federale dell’interno (EFI) ogni rilascio, rifiuto o modifica di un’autorizzazione al libero esercizio della professione, nonché iscrivere queste informazioni nel registro delle professioni mediche, è ovvio che l’Istituto, il quale ha bisogno delle stesse informazioni, possa anch’esso procurarsi tali informazioni tramite il registro delle professioni mediche. Viene così eliminato un doppione; le autorità cantonali non devono più inviare le suddette copie all’Istituto poiché il rilascio di un’autorizzazione al libero esercizio della professione e i relativi diritti nell’ambito degli stupefacenti nonché le indicazioni relative all’autorizzazione a dispensare direttamente possono essere inserite elettronicamente nel registro delle professioni mediche.

Articolo 3 Gestione del registro e coordinamento Il capoverso 1 fissa la responsabilità per la gestione del registro delle professioni mediche, attribuita, conformemente all’articolo 51 capoverso 1 LPMed, al DFI e, più precisamente, all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Il capoverso 2 stabilisce che le attività dell'UFSP devono essere coordinate con i fornitori di dati e l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto). Ciò significa concretamente che l’UFSP è in continuo dialogo con i suoi partner e che adotta i provvedimenti necessari per realizzare le modifiche (tecniche) o i miglioramenti delle procedure che dovessero rendersi necessari. Il capoverso 3 stabilisce che l'UFSP rilascia i diritti di trattamento individuali e si occupa così della gestione degli utenti. Gli utenti autorizzati vengono indicati in un regolamento per il trattamento. Concretamente, ciò significa che tutti gli utenti del sistema che inseriscono e modificano dati o che possono richiedere informazioni in forma di elenchi devono essere indicati nel regolamento per il

4 RS 812.121.1

trattamento. Affinché l’UFSP possa occuparsi della gestione degli utenti, gli uffici competenti, quali le autorità cantonali o le organizzazioni professionali devono comunicare all’UFSP i nomi di tutti i collaboratori ai quali devono essere assegnati determinati diritti d'utente.

Sezione 2: Fornitori di dati e contenuto

Articolo 4 Commissione delle professioni mediche Conformemente all’articolo 10 capoverso 2 lettera c del regolamento per la Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) del 19 aprile 20075, la MEBEKO è responsabile della gestione del registro dei titolari di diplomi e titoli di perfezionamento. Il presente articolo stabilisce che la MEBEKO deve mettere a disposizione del registro delle professioni mediche questi dati. Si tratta di dati personali quali nome/i, cognome, cognome da nubile, data di nascita, sesso, lingua di corrispondenza, luogo/luoghi di attinenza e nazionalità, nonché tutte le informazioni relative ai diplomi federali, ai diplomi esteri riconosciuti e ai diplomi equivalenti conformemente all'articolo 36 capoverso 3 LPMed. La MEBEKO iscrive nel registro anche i dati relativi ai titoli di perfezionamento riconosciuti e agli attestati di equivalenza per titoli di perfezionamento ai sensi dell’articolo 36 capoverso 3 LPMed. Degna di nota è la menzione del numero AVS alla lettera e, rilevata dalla MEBEKO al momento dell’iscrizione all’esame federale e utilizzata nel registro delle professioni mediche. La base giuridica per l’utilizzo del numero AVS nel registro delle professioni mediche è fissata nell’articolo 83 della LAMal. Ai sensi del suddetto articolo, gli organi incaricati di applicare, controllare o sorvegliare l’esecuzione della LAMal sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato dell’AVS per l'adempimento dei loro compiti legali. L’articolo 83 LAMal è stato formulato di conseguenza, conformemente all’allegato cifra 11 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e superstiti (LAVS)6, modifica del 23 giugno 2006. Poiché, conformemente all’articolo 2 lettera g dell’ordinanza in questione, il registro delle professioni mediche deve contenere anche i dati necessari alla Confederazione e ai Cantoni per l’esecuzione della LAMal, le basi giuridiche della LAMal sono determinanti. Il numero AVS non viene pubblicato ed è a disposizione unicamente dell’UFSP e delle autorità cantonali competenti.

Articolo 5 UFSP La collaborazione con i diversi fornitori di dati, ovvero il corretto raggruppamento di dati provenienti da fonti diverse riguardanti la stessa persona che esercita una professione medica è possibile solo se questa può essere identificata chiaramente. Una delle possibilità di contrassegnare chiaramente le persone viene offerta dalla fondazione svizzera indipendente RefData, nella quale sono rappresentati i principali esponenti del settore sanitario svizzero (p. es. FMH, H+, interpharma, santésuisse, Società svizzera dei farmacisti, Suva). Questa fondazione rilascia il Global Location Number o numero GLN (precedentemente European Article Number International-Location), un numero già utilizzato nell’ambito degli stupefacenti come numero di riferimento. Conformemente all’articolo 3 lettere h ed i dell’ordinanza del 29 maggio 19967 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope, l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto) è tenuto a pubblicare in un elenco i medici, dentisti e veterinari con il loro numero di identificazione EAN-L (vecchia designazione del GLN). Pertanto, le suddette categorie professionali dispongono già di un numero di identificazione, che invece deve ancora essere creato per i farmacisti e i chiropratici. L’utilizzazione del numero GLN è prevista anche nell’ambito della cosiddetta Health Professional Card (HPC). Conformemente alla lettera a, questo numero deve essere iscritto nel registro delle professioni mediche. Alla lettera b, l’UFSP stabilisce se le autorità cantonali competenti hanno comunicato dei dati degni di particolare protezione riguardanti una persona che esercita una professione medica, conformemente all'articolo 7 capoverso 3. Questo campo è visibile solo dalle autorità cantonali e dalla persona

5 RS 811.117.2 6 RS 831.10 7 RS 812.121.1

interessata e intende garantire che, al momento del rilascio di un'autorizzazione al libero esercizio della professione, le autorità cantonali possano richiedere all'UFSP i contenuti dei dati degni di particolare protezione. La lettera c disciplina l'iscrizione da parte dell'UFSP della data del decesso. Il decesso di una persona che esercita una professione medica può essere notificato dalle organizzazioni professionali, dalle autorità cantonali, da santésuisse e dall’Istituto per mezzo di una domanda di mutazione. La data di decesso non è visibile al pubblico poiché, conformemente all’articolo 54 capoverso 4 LPMed, tutte le iscrizioni relative a una persona sono eliminate dal registro non appena l’autorità competente ne annuncia il decesso.

Articolo 6 Organizzazioni responsabili dei cicli di perfezionamento Conformemente all’articolo 52 capoverso 2 LPMed, le organizzazioni responsabili sono tenute a comunicare ogni rilascio di titoli federali di perfezionamento. Questi titoli di perfezionamento sono riportati negli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del 27 giugno 20078 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie. La notifica dei suddetti titoli di perfezionamento viene disciplinata nel capoverso 1. Conformemente al capoverso 2 devono essere notificate anche le qualifiche di perfezionamento di diritto privato che danno diritto a fatturare prestazioni secondo la LAMal ai sensi della legge federale del 18 marzo 19949 sull’assicurazione malattie. Questi dati sono infatti rilevanti per l’esecuzione della LAMal. Nel caso in questione, finora ciò riguarda esclusivamente le qualifiche di perfezionamento di diritto privato dei medici. La Federazione dei medici svizzeri (FMH) rilascia, oltre a 44 titoli federali di perfezionamento, numerose qualifiche di diritto privato quali formazioni approfondite e certificati di formazione complementare che danno diritto a fatturare prestazioni a carico delle casse malati. Poiché, conformemente all’articolo 51 capoverso 4 LPMed, il registro delle professioni mediche deve contenere anche le informazioni necessarie ai Cantoni e agli organi federali per l’esecuzione della legge federale del 18 marzo 199410 sull’assicurazione malattie (LAMal), le suddette qualifiche devono anch’esse essere iscritte nel registro delle professioni mediche. L’elenco delle qualifiche di perfezionamento nell’ambito della medicina umana è riportato nell’allegato 2 dell’ordinanza in questione. Queste qualifiche devono essere notificate al registro delle professioni mediche. Conformemente al capoverso 3, la notifica delle qualifiche di perfezionamento di diritto privato, che non danno diritto a fatturare prestazioni a carico della LAMal, è facoltativa. Nell'allegato 3 dell'ordinanza sono elencate le rispettive qualifiche di diritto privato delle cinque professioni mediche universitarie. Nel registro delle professioni mediche possono essere iscritte solo le qualifiche rilasciate da un'organizzazione professionale svizzera nazionale. Questa possibilità è stata accordata dopo

essere stata espressamente richiesta da tutte le organizzazioni professionali (Società Svizzera di odontologia e stomatologia SSO, Società svizzera dei farmacisti pharmaSuisse, Società svizzera dei chiropratici SCG, Società dei veterinari svizzeri GST), ad eccezione della FMH. Per un paziente può infatti essere importante sapere se un medico possiede, oltre a un titolo di perfezionamento in medicina generale, un certificato di formazione complementare in medicina dello sport o medicina subacquea. Lo stesso vale anche per i veterinari: per il pubblico può essere importante sapere se, oltre al suo diploma, un veterinario ha conseguito anche un certificato di attitudine tecnica a valutare la pericolosità di un cane.

Articolo 7 Cantoni Il capoverso 1 lettere a - n elenca tutte le informazioni rese accessibili al pubblico in caso di procedura di richiamo. La lettera a stabilisce il Cantone di autorizzazione. Le lettere b - d informano sullo stato dell’autorizzazione, ovvero se la persona che esercita una professione medica non ha (ancora) l’autorizzazione o se l’autorizzazione è stata rilasciata, rifiutata o revocata. Lo stato 'autorizzazione rifiutata' o 'autorizzazione revocata' si basa sull’articolo 38 LPMed, secondo cui l’autorizzazione viene revocata se le sue condizioni non sono più adempiute o se emergono fatti in base ai quali essa avrebbe dovuto essere rifiutata. Conformemente all’articolo 53 LPMed, i motivi di revoca o rifiuto di un’autorizzazione, di cui all’articolo 39 LPMed, sono a disposizione esclusivamente delle autorità

8 RS 811.112.0

competenti, la semplice informazione relativa al rifiuto o alla revoca dell’autorizzazione è invece accessibile pubblicamente. Questo punto intende proteggere i pazienti dalle persone che esercitano una professione medica senza disporre di un’autorizzazione. La lettera e riporta i dati relativi alla data di apertura dello studio medico o dell’azienda, nonché il compito degli stessi. La lettera f prescrive l’annuncio dei fornitori di prestazioni, conformemente all’articolo 35 LPMed, che possono esercitare liberamente, senza autorizzazione, la propria professione in Svizzera durante un periodo non superiore a 90 giorni per anno civile. Questi devono annunciarsi presso l’autorità cantonale nonché presentare al Cantone i certificati riportati nell’articolo 13 dell’ordinanza del 27 giugno 200711 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie. Se i certificati sono validi, l’autorità cantonale iscrive nel registro delle professioni mediche la prestazione con la data di inizio e di fine della prestazione stessa. I fornitori di prestazioni possono iniziare la loro attività solo a partire da questo momento. La lettera g prescrive alle autorità cantonali di indicare se la persona che esercita una professione medica ha diritto a fatturare prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, conformemente all’articolo 35 LAMal. Conformemente alla lettera h, le autorità cantonali stabiliscono anche restrizioni tecniche, temporali o geografiche. Per restrizione tecnica si intende, ad esempio, quando un determinato fornitore di prestazioni è autorizzato a esercitare come medico generico, ma non come oculista, nonostante possieda entrambi i titoli federali di perfezionamento richiesti. Anche il divieto relativo al libero esercizio della professione per una parte del campo di attività, ai sensi dell’articolo 43 capoverso 1 lettera e LPMed, andrebbe iscritto in questo punto. Per restrizione temporale si intende, ad esempio, quando il fornitore di prestazioni può aprire il suo studio medico o la sua azienda solo in determinati giorni della settimana. Nel caso di una restrizione geografica, invece, il fornitore di prestazioni è autorizzato a svolgere la propria attività solo in un comune determinato. Questo caso si

verifica soprattutto nel caso di una persona che esercita una professione medica conformemente all’articolo 36, capoverso 3 lettera b LPMed, la quale può esercitare liberamente la professione unicamente in una regione in cui è provata una copertura insufficiente dell’assistenza medica. La lettera i riporta gli oneri che possono essere emanati dalle autorità cantonali, conformemente all’articolo 37 LPMed, ovvero gli oneri riguardanti i locali dello studio medico o dell’azienda, quali ad esempio oneri relativi a misure d'igiene o antincendio. Conformemente alle lettere j e k, vengono iscritti anche i dati riguardanti la legittimazione alla dispensazione diretta nonché eventuali osservazioni in merito a disposizioni speciali in questo contesto. Conformemente alle lettere l e m, l'autorità cantonale notifica anche la portata dell’autorizzazione a dispensare dei medicamenti delle persone che esercitano una professione medica. Queste informazioni sono necessarie all’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, ma servono anche per l’informazione dei pazienti. Conformemente alle lettere n ed o, le autorità cantonali iscrivono anche l'indirizzo nonché il numero di telefono e di fax dello studio medico o dell'azienda delle persone esercitanti una professione medica che possiedono un’autorizzazione all’esercizio della professione. Alla lettera p è prevista l’iscrizione (facoltativa) dell’indirizzo e-mail. Poiché si tratta di un dato pubblicamente accessibile, la persona che esercita una professione medica può decidere se desidera renderla pubblica attraverso il registro delle professioni mediche. La lettera q prevede che la persona che esercita una professione medica possa pubblicare sul registro anche il link a un eventuale sito Internet. Anche l’iscrizione di questa informazione è facoltativa. La presentazione del proprio studio medico con gli orari di apertura, le prestazioni offerte e altri link diventa sempre più corrente. Poiché, conformemente alla LPMed, le autorità cantonali si occupano della sorveglianza degli obblighi professionali, fra i quali figurano, conformemente all’articolo 40 lettera d LPMed, anche la pubblicità effettuata dalle persone che esercitano una professione medica, può essere utile fare inserire questo link dalle autorità cantonali, al fine di assicurare una minima garanzia della qualità.

Conformemente al capoverso 2, nel registro delle professioni mediche possono essere iscritte anche le autorizzazioni all'esercizio dipendente della professione che secondo la legislazione cantonale sono soggette ad autorizzazione. Qualora venissero iscritte solo le autorizzazioni ai sensi della LPMed, mancherebbero ad esempio le autorizzazioni dei farmacisti che hanno la responsabilità specialistica in una farmacia, senza esserne nel contempo i proprietari, una situazione che si verifica peraltro spesso nel caso di questa categoria professionale. Anche le autorizzazioni all’esercizio della professione di

11 RS 811.112.0

medici che lavorano in uno studio medico in comune, la cui forma giuridica è quella di una società anonima, non dovrebbero, secondo la LPMed, essere iscritte nel registro delle professioni mediche, poiché i medici in questione vengono assunti dalla società anonima e sono quindi dei dipendenti. Il registro delle professioni mediche può adempiere il suo scopo (p. es. informazione dei pazienti, demografia medica, dati per l’esecuzione della LAMal) solo se tutte le autorizzazioni all’esercizio della professione rilasciate conformemente al diritto federale e cantonale sono iscritte nel registro delle professioni mediche. Il capoverso 3 lettere a - g elenca tutti i dati degni di particolare protezione, conformemente all'articolo 53 capoverso 2 LPMed, i quali devono essere comunicati all'UFSP dalle autorità cantonali (cfr. spiegazione riguardante l'articolo 11). I dati non possono essere iscritti direttamente nel registro delle professioni mediche, ma devono essere iscritti dall’UFSP in un elenco separato dal suddetto registro. Le autorità cantonali, che hanno diritto ad accedere a tutti questi dati conformemente all’articolo 53 capoverso 2 LPMed, possono controllare se esistono dati degni di particolare protezione su una persona che esercita una professione medica (vedi art. 5 lett. b). Non appena le autorità cantonali comunicano all’UFSP dati degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 53 capoverso 2 LPMed, l’UFSP iscrive queste informazioni nei dati concernenti la persona in questione conformemente all’articolo 5 lettera b (dati degni di particolare protezione). In caso di dati degni di particolare protezione, l’autorità cantonale può richiedere all’UFSP informazioni precise sui dati suddetti per mezzo di una domanda d'informazioni elettronica. Il servizio competente presso l’UFSP contatta la relativa autorità cantonale e fornisce le informazioni necessarie per mezzo di un collegamento sicuro (p. es. per mezzo di una telefonata all’autorità cantonale competente o tramite raccomandata). La separazione dei dati degni di particolare protezione dal registro delle professioni mediche è stata decisa perché un’iscrizione diretta dei dati renderebbe necessaria l’introduzione di disposizioni di sicurezza molto elevate, che sfonderebbero il budget dell’UFSP. Da un punto di vista giuridico, non è autorizzata la comunicazione di dati degni di particolare

protezione riguardanti le persone che esercitano una professione medica in possesso di un'autorizzazione all'esercizio della professione nell'ambito di un'attività dipendente.

Articolo 8 Associazione mantello degli assicuratori malattia svizzeri Poiché il registro delle professioni mediche deve contenere tutti i dati necessari alla Confederazione e ai Cantoni per l’esecuzione della legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 199412, è necessario coinvolgere anche l’associazione mantello degli assicuratori malattia svizzeri (santésuisse). santésuisse verifica ancora una volta, su mandato degli assicuratori, i requisiti per l’autorizzazione a fatturare prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie, in base alla relativa decisione cantonale nonché all’autorizzazione all’esercizio della professione, e si occupa dell’autorizzazione sotto il profilo amministrativo e operativo. La persona che esercita una professione medica riceve in questo caso il numero del registro dei codici creditori (RCC) stabilito alla lettera a. Conformemente alla lettera b, santésuisse iscrive inoltre in un campo apposito se la persona in questione ha il diritto o meno di fatturare prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Questa informazione è pubblicamente accessibile.

Sezione 3: Diritti e obblighi dei fornitori di dati e degli utenti

Articolo 9 Diritti e obblighi I diritti e obblighi dettagliati per l’elaborazione dei singoli campi ai sensi degli articoli 4 - 9 dell'ordinanza in questione sono elencati all’allegato 1. La matrice nell’allegato 1 contiene inoltre delle indicazioni su quali campi dati devono o possono essere compilati (vedi a tal fine la colonna relativa ai Contenuti: i campi dati contrassegnati con una X devono essere compilati, a condizione che i dati siano disponibili; la compilazione dei campi dati contrassegnati da una Y è facoltativa). Alla colonna Pubblico sono riportati i campi dati pubblicamente accessibili. Per tutti gli altri partecipanti, in ogni campo dati una lettera indica le relative autorizzazioni specifiche. La lettera A significa 'iscrivere e mutare', la lettera B 'domanda di mutazione', la lettera C 'autorizzazione alla lettura'. Se i campi dati

sono vuoti significa che non esiste alcuna autorizzazione. In linea di massima, le autorizzazioni sono assegnate in modo che il partecipante che iscrive i dati è anche responsabile del loro aggiornamento o mutazione.

Articolo 10 Obblighi di diligenza dei fornitori di dati Tutti i fornitori di dati provvedono affinché i dati da loro inseriti siano completi, corretti e aggiornati. Nonostante l’UFSP controlli attentamente la correttezza delle informazioni pubblicate, risulta impossibile garantire la correttezza, esattezza, attualità, affidabilità e completezza dei loro contenuti. È esclusa qualsiasi responsabilità per danni materiali o immateriali, derivanti dall’accesso oppure dall’uso o dal mancato uso delle informazioni diffuse. Rimandi e collegamenti ai siti web di terzi non rientrano nella sfera di responsabilità dell’UFSP; l’utente consulta e utilizza queste pagine web a proprio rischio. Viene declinata ogni responsabilità per le pagine web in questione.

Articolo 11 Comunicazione di dati degni di particolare protezione I dati degni di particolare protezione, conformemente all’articolo 7 capoverso 3 lettere a - g non possono essere inseriti direttamente nel registro delle professioni mediche. Per mezzo di una domanda di mutazione, l’autorità cantonale può tuttavia chiedere all’UFSP di attivare il campo menzionato all’articolo 5 lettera b (dati degni di particolare protezione). La comunicazione delle informazioni dettagliate (conformemente all’articolo 7 capoverso 3 lettere a – g) avviene mediante un collegamento sicuro: in una prima fase, per collegamento sicuro si intende la trasmissione dei dati per raccomandata. In un secondo tempo, sarà possibile garantire un collegamento sicuro anche mediante l'applicazione, a condizione che, sia a livello federale che a quello cantonale, venga predisposta un’infrastruttura adeguata, che consenta ad esempio una trasmissione codificata. In seguito alla notifica dei dati da parte delle autorità cantonali, l’UFSP iscrive i dati in un elenco separato dal registro delle professioni mediche. Se esistono dati degni di particolare protezione su una persona che esercita una professione medica, l’UFSP compilerà il campo dati nel registro delle professioni mediche ai sensi dell'articolo 5 lettera c, qualora ciò non sia già avvenuto tramite la domanda di mutazione. Questo campo dati potrà essere consultato da tutte le autorità cantonali.

Articolo 12 Controllo dei dati da parte del personale sanitario. Le persone che esercitano una professione medica possono far correggere eventuali dati errati o mancanti presentando una domanda di mutazione per via elettronica. La notifica di mutazioni può essere effettuata dopo essersi annunciati con successo nel sistema per via elettronica. Il sistema invia automaticamente ai servizi responsabili delle mutazioni le relative notifiche di mutazione. In genere, si tratta del servizio responsabile dell’inserimento dei dati conformemente agli articoli 4 - 8. Se la persona che esercita una professione medica si accorge ad esempio che l'indirizzo dello studio medico o dell'azienda non è corretto, il sistema invia automaticamente una domanda di mutazione all'autorità cantonale che ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio della professione.

Articolo 13 Mutazioni dei dati Conformemente al capoverso 1, tutti i fornitori di dati sono responsabili della mutazione o dell’aggiornamento dei dati in virtù degli articoli 4 - 8. Ai sensi del capoverso 2, i fornitori di dati devono altresì controllare le domande di mutazione di terzi (cfr. articolo 12) in merito alla loro correttezza conformemente agli articoli 4 - 8. Conformemente al capoverso 3 vengono messe a verbale tutte le mutazioni al fine di controllare quando e da chi sono stati modificati i dati in questione.

Articolo 14 Archiviazione e verbalizzazione L’UFSP, ovvero il servizio che gestisce il registro, è responsabile dell’archiviazione e della verbalizzazione dei dati. Per quanto riguarda l’archiviazione, fa stato la legge federale del 26 giugno 199813 sull'archiviazione (LAr).

13 RS 152.1

Articolo 15 Comunicazione dei dati accessibili al pubblico I dati accessibili al pubblico sono resi noti in una procedura di richiamo (cpv. 1). Tutti i dati accessibili al pubblico sono contrassegnati con la lettera C nella colonna Pubblico dell’allegato 1. Il numero AVS non è pubblicamente accessibile. Pur non essendo classificato come informazione particolarmente degna di protezione ai sensi dell’articolo 53 capoverso 2 LPMed, la sua pubblicazione potrebbe tuttavia dar luogo a un utilizzo improprio non auspicato. Anche le informazioni relative all’esistenza di dati degni di particolare protezione (art. 5 lett. b) o alla data di decesso (in virtù dell’articolo 54 capoverso 3 LPMed, in caso di decesso tutti i dati relativi a una persona che esercita una professione medica vengono cancellati dal registro delle professioni mediche) non sono accessibili al pubblico. I fornitori di dati e l’Istituto hanno la possibilità di richiamare sistematicamente i dati sotto forma di elenchi tramite un’interfaccia standard messa a disposizione dall’UFSP (cpv. 2 e 3). I fornitori di dati possono altresì importare nella loro banca dati tutti i dati accessibili al pubblico mediante l’interfaccia standard definita dall’UFSP (cpv. 2).

Articolo 16 Comunicazione dei dati degni di particolare protezione alle autorità cantonali Conformemente al capoverso 1, i dati degni di particolare protezione (cfr. art. 7 cpv. 3) sono a disposizione unicamente delle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della professione. I dati degni di particolare protezione non vengono iscritti direttamente nel registro delle professioni mediche, bensì in un elenco separato, e non sono pertanto direttamente visibili dalle autorità cantonali competenti. Questa decisione è stata presa poiché, nel caso di un'iscrizione dei dati degni di particolare protezione nel registro delle professioni mediche, l’introduzione delle misure di sicurezza necessarie comporterebbe costi molto elevati. Al fine di proteggere ugualmente il pubblico, ad esempio nel caso di divieto di libero esercizio della professione ai sensi dell'articolo 43 capoverso 1 lettere d ed e LPMed, è possibile accedere al campo dati conformemente all’articolo 7 capoverso 1 lettera b che informa se l’autorizzazione è stata rilasciata, rifiutata o revocata. Conformemente al capoverso 2, le autorità cantonali possono vedere nel registro se vi sono dati degni di particolare protezione su una determinata persona che esercita una professione medica (in virtù dell'art. 5 lett. b questo campo dati è visibile solo per le autorità cantonali). Il capoverso 3 stabilisce che l’autorità cantonale può chiedere per via elettronica, tramite un modulo di domanda messo a disposizione dal sistema, informazioni sul contenuto dei dati degni di particolare protezione. Il servizio dell'UFSP competente fornisce l'informazione relativa al contenuto dei dati degni di particolare protezione all'autorità cantonale per mezzo di un collegamento sicuro. Conformemente alle note esplicative relative all’articolo 11, in una prima fase, l’informazione verrà trasmessa telefonicamente o per posta. Qualora esista un sistema di codificazione sia a livello cantonale che a livello federale, in un secondo tempo è possibile instaurare un collegamento sicuro anche per via elettronica. L'UFSP deve inviare le relative informazioni entro tre giorni lavorativi (cpv. 4).

Articolo 17 Comunicazione dei dati degni di particolare protezione al personale sanitario Le persone che esercitano una professione medica hanno il diritto di ricevere informazioni sulle iscrizioni dei dati degni di particolare protezione che le riguardano. Il campo dati è pertanto visibile anche per la persona in questione, ai sensi dell'articolo 5 lettera b (nel registro delle professioni mediche sono visibili unicamente le iscrizioni che riguardano la propria persona). Qualora esistano dati degni di protezione, la persona in questione ha la possibilità di inviare una domanda d'informazione per via elettronica. L’UFSP invia le informazioni sulle iscrizioni di dati degni di particolare protezione per posta (raccomandata).

Articolo 18 Certificate of Good Standing Le persone che esercitano una professione medica i cui dati sono iscritti nel registro delle professioni mediche possono chiedere all'autorità cantonale competente un 'Certificate of Good Standing'. Grazie al registro delle professioni mediche, l’autorità cantonale può controllare se vi sono delle iscrizioni di dati degni di particolare protezione sulla persona in questione anche da parte di altri Cantoni.

Articolo 19 Cancellazione ed eliminazione di iscrizioni nel registro delle professioni mediche Le disposizioni sulla cancellazione ed eliminazione di iscrizioni nel registro delle professioni mediche sono descritte in dettaglio nell’articolo 54 LPMed. L’UFSP è responsabile di queste operazioni e prende i provvedimenti necessari per garantire la cancellazione e l’eliminazione dei dati nel rispetto dei termini. Per cancellazione dei dati si intende l’apposizione della menzione "Cancellato". Tale menzione è importante nell’ambito dei dati degni di particolare protezione. La cancellazione dei dati indica la precedente esistenza di un ammonimento, di una multa o di un divieto temporaneo di libero esercizio della professione. I dati che vengono eliminati dal registro delle professioni mediche (p. es. al raggiungimento dell’80° anno di età o qualora un’autorità comunichi il decesso della persona in questione) devono essere anonimizzati.

Sezione 4: Disposizioni particolari

Articolo 20 Ripartizione dei costi ed esigenze tecniche Conformemente al capoverso 1, la Confederazione finanzia la programmazione nonché l’ulteriore sviluppo della banca dati. Delle modifiche si renderanno infatti necessarie in una seconda fase, in vista dell’integrazione nel registro delle professioni mediche non universitarie. Conformemente al capoverso 2, l’UFSP predispone un’interfaccia standard che permette ai partner di esportare o importare dati. Conformemente al capoverso 3, i costi per gli adeguamenti necessari per l'utilizzo della suddetta interfaccia standard, come pure tutte le altre spese, sono a carico dei fornitori di dati e dell'Istituto.

Articolo 21 Impiego dei dati per altri scopi Per altri scopi si intendono le attività di ricerca, pianificazione e statistica. L’impiego dei dati contenuti nel registro delle professioni mediche per scopi di questo tipo è disciplinato all’articolo 22 della legge federale del 14 giugno 199314 sulla protezione dei dati (LPD) (cpv. 1). Conformemente al capoverso 2, l’UFSP mette a disposizione dell'Ufficio federale di statistica, in modo automatizzato, i dati accessibili al pubblico necessari per l’adempimento dei suoi compiti.

Articolo 22 Sicurezza dei dati Conformemente al capoverso 1, la sicurezza dei dati è disciplinata dalle disposizioni dell’ordinanza del 14 giugno 199315 relativa alla LPD, dall’ordinanza sull’informatica federale del 23 febbraio 200016, in particolare dalla sezione 3 del primo capitolo sulla sicurezza informatica, nonché dalle raccomandazioni dell’Organo strategia informatica della Confederazione. Ad eccezione del numero di AVS, i dati iscritti nel registro delle professioni mediche sono tutti dati pubblicamente accessibili. I dati degni di particolare protezione sono infatti registrati in un elenco separato dal registro delle professioni mediche (cfr. commento all'art. 7 cpv. 3). La sicurezza dei dati è pertanto garantita.

Sezione 5: Abuso e cambiamento della destinazione

Articolo 23 La presente disposizione contiene una minaccia di pena per le persone che impediscono abusivamente il funzionamento del registro delle professioni mediche o che ne utilizzano i dati per altri scopi. La multa può ammontare fino a 20 000 franchi. L’entità della multa è giustificata dal fatto che i danni potenziali provocati da questo tipo di comportamenti possono essere estremamente elevati.

14 RS 235.1 15 RS 235.11 16 RS 172.010.58

Sezione 6: Disposizioni finali

Articolo 24 Modifica del diritto vigente L’ordinanza sulla tessera d’assicurato per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere adattata al registro delle professioni mediche. Conformemente all’articolo 8 capoverso 3 dell’ordinanza del 14 febbraio 200717 sulla tessera d’assicurato (OteA), il fornitore di prestazioni deve garantire di disporre di una formazione conformemente alle disposizioni della Confederazione o dei Cantoni. Il presente articolo viene completato dalle modifiche proposte. Nel caso in questione, si tratta delle persone che esercitano una professione medica conformemente alla LPMed, le quali, per ottenere il certificato elettronico di fornitore di prestazioni, devono garantire di disporre delle qualifiche necessarie per l’esercizio della professione (indipendente o dipendente). Per tale motivo, nell’articolo 8 capoverso 3 dell'ordinanza oggetto di modifica viene espressamente specificato che si tratta di una formazione e di un perfezionamento conformemente alle disposizione della LPMed. Conformemente all’articolo 8 capoverso 4 (nuovo) queste persone sono iscritte nel registro delle professioni mediche. La modifica dell’articolo 8 capoversi 3 e 4 (nuovi) intende garantire che il certificato elettronico di fornitore di prestazioni o la Health Professional Card vengano rilasciati solo se la persona che esercita una professione medica è iscritta nel registro delle professioni mediche. In tal modo, i fornitori di prestazioni sono interessati a che i dati iscritti nel registro delle professioni mediche siano sempre aggiornati.

Articolo 25 Entrata in vigore L’ordinanza in questione entra in vigore assieme all’ordinanza sugli esami federali per le professioni mediche universitarie il 1° settembre 2008.

Effetti finanziari e a livello di personale sulla Confederazione Le risorse di personale e finanziarie necessarie per l’attuazione dell’ordinanza sul registro LPMed non sono ancora fissate nel preventivo 2007, piano finanziario 08-10 poiché, al momento della sua stesura, le spese necessarie a livello di personale e di natura tecnica per la gestione del registro non erano ancora quantificabili. Il limite di spesa per la gestione corrente del registro e l’attuazione dell’ordinanza sul registro LPMed a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza (presumibilmente il 1° settembre 2008) viene attualmente discusso in dettaglio con gli uffici competenti.

17 RS 832.105