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Revisione dell'ordinanza sugli emolumenti USTRA (OEmo-USTRA)

27.07.2011

Commenti alla modifica dell’ordinanza concernente gli emolumenti USTRA

1 Premesse

La Confederazione fornisce attivamente, regolarmente e gratuitamente informazioni in merito agli indicatori principali concernenti la circolazione stradale. A questo scopo l’USTRA allestisce ad esempio la statistica sugli incidenti stradali corredata da numerose valutazioni standard, pubblicate anche on line. Sul portale Internet dell’Ufficio federale di statistica è poi possibile collegare e valutare i principali dati relativi agli incidenti grazie a una banca dati interattiva (STAT-TAB). Qualsiasi altra prestazione derivante dallo sviluppo di MISTRA e dall’introduzione di un registro degli incidenti stradali comporta la riscossione di emolumenti il cui importo va fissato nell’ordinanza concernente gli emolumenti dell’Ufficio federale delle strade (Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo- USTRA) . Quanto detto non concerne le valutazioni speciali che l’USTRA fa su ordinazione e per le quali gli emolumenti sono stabiliti già oggi secondo il dispendio (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c OEmo-USTRA).

1.1 Statistica degli incidenti stradali

Conformemente all’ordinanza sul registro degli incidenti stradali (ORIStr) , l’USTRA ha il compito di tenere il registro di valutazione e di allestire la statistica degli incidenti stradali. A tal fine l’USTRA sviluppa e gestisce applicazioni tecniche per la valutazione degli incidenti stradali. Queste applicazioni sono impiegate per studiare le cause degli incidenti e forniscono quindi informazioni importanti in vista dell’adozione e della verifica delle misure finalizzate a migliorare la sicurezza sulle strade.

1.2 Monitoraggio del traffico

Conformemente all’ordinanza sulle rilevazioni statistiche (n. 178 dell’allegato) , l’USTRA ha il compito di censire il traffico stradale. A tal fine l’USTRA sviluppa e gestisce applicazioni tecniche per la valutazione della circolazione stradale. Queste applicazioni sono impiegate per studiare il traffico e forniscono quindi informazioni importanti in vista dell’adozione e della verifica delle misure finalizzate a migliorare la circolazione stradale e le relative opere infrastrutturali.

2 Commenti alle singole disposizioni

Art. 5 cpv. 1 I dati di MISTRA desinati all’uso proprio sono forniti gratuitamente salvo se si tratta dei dati annuali del registro degli incidenti stradali o se l’accesso a questi dati avviene tramite un’applicazione tecnica speciale. In questi casi sono riscossi emolumenti per i record di dati forniti e per i diritti d’accesso all’applicazione utilizzata (cfr. n. 3.12 - 3.14 dell’allegato). Ai terzi che su mandato dell’USTRA (art. 17 cpv. 1 ORIStr) effettuano valutazioni o ricerche, l’USTRA fornisce gratuitamente i record di dati e i diritti d’accesso necessari a questi scopi. Allegato, n. 3 (titolo) Il titolo di questo numero dell’allegato è stato modificato per tenere conto del fatto che le informazioni fornite possono provenire anche da MISTRA e non solo dai registri della circolazione stradale. Allegato, n. 3.7 e 3.8 Le aliquote degli emolumenti riportate nel testo in vigore dell’ordinanza per le valutazioni standard e individuali si riferiscono ai dati dei registri per l’ammissione alla circolazione, ossia per esempio ai dati del registro informatizzato dei veicoli e dei detentori di veicoli (MOFIS) o del registro delle autorizza-

Sistema d’informazione per la gestione delle strade e del traffico 2 RS 172.047.40 3 RS 741.57 4 RS 431.012.1 5 RS 741.56

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zioni a condurre (FABER) . Da questo punto di vista non cambierà nulla. Le valutazioni speciali relative al registro degli incidenti stradali, ora possibili, saranno invece fatturate sulla base del dispendio di tempo. La formulazione dei due numeri in oggetto è stata pertanto precisata per tenere conto di questa novità. Allegato, n. 3.12 - 3.14 In base all’articolo 5 ORIStr, l’USTRA può mettere a disposizione di terzi interessati che li richiedono per effettuare valutazioni proprie i dati anonimizzati del registro degli incidenti stradali (dati VU). A tal fine, fornisce i singoli record di dati annuali (n. 3.12) oppure concede i diritti d’accesso alle sue applicazioni tecniche (n. 3.13, 3.14). Per la fornitura dei record di dati annuali viene riscosso lo stesso emolumento, pari a 500 franchi, applicato sinora dall’UST per anno statistico (n. 3.12). Il diritto d’accesso al Data Warehouse degli incidenti stradali (DWH VU) permette di consultare i dati sugli incidenti stradali di tutti gli anni statistici pubblicati dal 1992 nonché di usufruire di uno strumento specifico («tool») per la valutazione di questi dati e di altre prestazioni di supporto dell’USTRA. L’emolumento di 2000 franchi per anno e per diritto d’accesso (n. 3.13 lett. a) è giustificato dai volumi di dati nettamente superiori a quelli dei record annuali nonché dalle ulteriori prestazioni erogate. Nel caso di utilizzazioni multiple è concesso uno sconto a scaglioni (n. 3.13 lett. b - c). Un diritto d’accesso al DWH VU+ offre maggiori possibilità di valutazione rispetto al DWH VU, visto che i dati sugli incidenti stradali possono essere collegati a dati provenienti da altri fonti (p. es. a dati del registro delle misure amministrative ADMAS o del registro MOFIS oppure a dati infrastrutturali di MISTRA). Incrociando i dati è possibile quantificare l’incidenza che il comportamento umano, il tipo di veicolo e l’infrastruttura stradale hanno sugli incidenti. Questa modalità di impiego aggiuntiva e il carico di lavoro ad essa associato per la preparazione dei dati, per la manutenzione e per il supporto giustificano l’emolumento di 10 000 franchi all’anno, ovvero un importo più elevato rispetto a quello previsto per il DWH VU (n. 3.14 lett. a). Nel caso di utilizzazioni multiple è concesso uno sconto (n. 3.14 lett. b). Allegato, n. 3.15

L’USTRA può mettere a disposizione di terzi che li richiedono per effettuare valutazioni proprie i dati relativi al monitoraggio del traffico. A tal fine concede diritti d’accesso a determinate applicazioni per la valutazione della circolazione stradale. L’importo dell’emolumento applicato è stabilito in funzione del dispendio di tempo, della modalità d’impiego dell’applicazione in questione e delle basi di calcolo previste nell’ordinanza generale sugli emolumenti. In linea di massima, questo importo ammonta a 2000 franchi all’anno per applicazione e per diritto di accesso (lett. a). Nel caso di utilizzazioni multiple è concesso uno sconto (lett. b - c).

6 RS 741.53 Tra questi rientrano ad esempio centri / gli istituti di ricerca pubblici o privati, assicurazioni, associazioni attive nell’ambito dei trasporti 8 RS 741.55