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L'adeguamento della parte propria alla distribuzione secondo l'articolo 38 dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre)

Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio

Ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

(Adeguamento della parte propria alla distribuzione secondo l’articolo 38 OPre)

Modifiche previste per il 1° luglio 2019

Commento e tenore delle modifiche

Berna, settembre 2018

1 Variante I

Articolo 38 capoversi 1 e 2 OPre Questa variante prevede un supplemento attinente al prezzo, determinato in base a principi economici, del 9 per cento per tutti gli scaglioni, tranne che per quello con un prezzo di fabbrica per la consegna a partire da 3070 franchi per il quale, come finora, non entra nel computo della parte propria alla distribuzione. Inoltre gli intervalli degli scaglioni di prezzo compresi tra 24.99 e 3069.99 franchi sono stati ampliati. La riduzione del supplemento attinente al prezzo dovrebbe limitare l’incentivo a dispensare il medicamento più costoso (preparato originale). Parallelamente la dispensazione di medicamenti più convenienti (tra cui anche i generici) risulta incentivata, in quanto questa variante prevede un supplemento per imballaggio leggermente superiore a quello definito nell’attuale disciplinamento e a quello proposto nella variante II dell’articolo 38 capoverso 2 OPre.

2 Variante II

Articolo 38 capoversi 1 e 2 OPre La variante II tiene conto dell’esigenza di non rincarare in maniera sproporzionata i medicamenti a basso costo. Per questo motivo prevede un supplemento per imballaggio inferiore, ma per il primo scaglione di prezzo fissa un supplemento attinente al prezzo del 25 per cento, superiore al 9 per cento determinato in base ai principi di economia aziendale. In questa variante i capoversi 1 e 2 dell’articolo 38 OPre sono adeguati in modo tale che per i medicamenti che generano un alto fatturato il supplemento attinente al prezzo sia più elevato e ammonti al 25 per cento. A partire da un PFC di 25 franchi e fino a 3069.99 franchi, il supplemento corrisponderà di nuovo al 9 per cento calcolato in base ai principi di economia aziendale; non si applicherà invece, come finora, allo scaglione massimo a partire da 3070 franchi. Inoltre il supplemento per imballaggio sarà proporzionalmente più basso in ragione della ridefinizione degli scaglioni di prezzo. Entrambe le varianti prevedono il mantenimento di valori soglia che però, per quanto attiene al PFC del rispettivo scaglione di prezzo, hanno un effetto leva di gran lunga inferiore sul fatturato dei fornitori di prestazioni, permettendo di ridurre sensibilmente gli incentivi negativi. Anche l’innalzamento del PFC massimo a 3070 franchi mira ad evitare l’introduzione di un nuovo valore soglia. L’aumento del supplemento per imballaggio da 240 a 300 franchi nello scaglione più elevato tiene conto del fatto che in particolare in questa categoria di prezzo i fornitori di prestazioni fanno valere un’insufficiente copertura dei costi di distribuzione.

III. Entrata in vigore

L’articolo 38 capoversi 1 e 2 OPre modificato entrerà in vigore il 1° luglio 2019. La nuova parte propria alla distribuzione sarà introdotta il 1° luglio 2019 per i medicamenti di nuova omologazione e il 1° dicembre 2019 per quelli già omologati.

Allegato 1: spiegazioni relative al calcolo del supplemento attinente al prezzo

1 Dati di base riferiti a una farmacia tipo

Osservazioni/fonte a Costo della merce venduta ES A+B al PFC in MCHF 71.7 Dati Medicpool 20141 + anticipi dei grossisti in MCHF 5.0 5 % del fatturato di cassa ES A+B (escl. IVA)1 b Fatturato ES A+B al PCF in MCHF 76.7 Fatturato ES A+B al PCF c Giacenza di magazzino media ES A+B al PCF in MCHF 8.52 Rotazione scorte: 9 volte all’anno = 40 giorni2 d Fatturato di cassa ES A+B in MCHF (escl. IVA) 100.0 Dati Medicpool 2014 Fatturato di cassa ES A+B incl. forfait RBP in MCHF (escl. e 106.9 Dati Medicpool 2014 IVA) f Termine di pagamento in giorni 60.0 60 giorni = fattura dopo 30 giorni + rimborso dopo 30 giorni3 Calcolata in base al termine di pagamento sul fatturato di cassa, escl. i g = d*(f/360) Media debitori ES A + B 16.7 forfait RBP 1 Medicpool 2014; presentazione pharmaSuisse (D. Ray), Academy on Health care policy, 6.4.2016 2 Inchiesta permanente dei costi nelle farmacie (RoKA) per l’esercizio 2013, KOF, dicembre 2014; in ragione dei termini di consegna nettamente più brevi saranno possibili scorte inferiori rispetto ad

oggi. 3 Secondo l’allegato 3 della convenzione RBP IV.1 del 1° luglio 2015 tra pharmaSuisse e tarifsuisse, HSK e CSS, valida dal 1° gennaio 2016; finora: 80 giorni

2 Calcolo dei costi di capitale

Struttura finanziaria nel com- Tasso di inte- Tasso di interesse ponde- Osservazioni mercio al dettaglio1 resse2 rato 0,10 % Tasso di interesse delle obbligazioni della Capitale proprio 33,3 % 0,20 % Confederazione a 10 anni 3,30 % Tasso di interesse del capitale di terzi, BNS Capitale di terzi 66,5 % 4,95 % luglio 2018 Costi di capitale ponderati 3,40 % Finora: 7 % 1 Sito Internet dell’UST > Statistiche > Industria, servizi > Statistica del valore aggiunto > I risultati contabili per le imprese svizzere 2013/2014 2 Tasso di interesse del capitale proprio = tasso di interesse delle obbligazioni della Confederazione a dieci anni applicato dalla Banca nazionale svizzera (BNS), media degli ultimi cinque anni 2 Tasso di interesse del capitale di terzi = tasso di interesse medio dei conti correnti negli ultimi cinque anni, dato fornito dalla Banca nazionale svizzera (BNS)

3 Tassi di interesse per il calcolo

Osservazioni Tasso di interesse ponderato (finora h Tasso di interesse passivo applicato alle scorte 3,4 % 7 %) i Percentuale di perdite sul totale delle scorte 3,0 % Invariato Tasso di interesse ponderato (finora j Tasso di interesse passivo debitori 3,4 % 7 %) k Percentuale di perdite sul totale debitori 1,0 % Margine di sicurezza

4 Calcolo UFSP

Formula Elementi del supplemento attinente al prezzo in MCHF Supplemento percentuale sul PFC

= c*h Interessi passivi scorte 0.29 0,40 % = c*i Perdite sulle scorte 0.26 0,36 % = d*j*(f/360) Costi debitori 0.57 0,79 % = g*k Costi dello star del credere1 0.17 0,23 % ./. riduzione dei costi per terzo pagante1 0,00 % Margine grossisti (costi variabili)2 7,0 % Totale 8,8 % 1 Nel caso di perdite su debitori pari all’1 per cento (lett. k «percentuale di perdite sul totale debitori») i costi dello star del credere ammontano allo 0,23 per cento al prezzo di fabbrica per la consegna. L’1 per cento rappresenta un margine di sicurezza. Secondo le stime di santésuisse, con la modalità di pagamento «terzo pagante» non si dovrebbero registrare inadempienze di pagamento e pertanto i costi dello star del credere potrebbero essere azzerati. Nel ricalcolo, invece, si è rinunciato alla riduzione dei costi attribuibile alla modalità «terzo pagante». 2 Il margine dei grossisti è stato portato dal 4,5 al 7 per cento sulla base delle stime dei distributori direttamente interessati (pharmaLog e pharmaSuisse).

Abbreviazioni ES = elenco delle specialità MCHF = migliaia di franchi PCF = prezzo di costo per le farmacie RBP = remunerazione basata sulle prestazioni (farmacie) IVA = imposta sul valore aggiunto PFC = prezzo di fabbrica per la consegna (ex factory)

Allegato 2: rappresentazione di valori soglia selezionati