proj/2018/76/cons_1
Legge federale sulla partecipazione ai costi di controllo dell'obbligo di annunciare i posti vacanti
Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato dell’economia SECO Direzione del lavoro
SECO-TC
Rapporto esplicativo
Legge federale sulla partecipazione ai costi di controllo dell’obbligo di annunciare i posti vacanti (LPCA)
3 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale per la
Confederazione e per i Cantoni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
Secondo le stime attuali nel 2020, quando il un valore soglia del tasso di disoccupazione sarà del 5 per cento, il numero di posti soggetti all’obbligo di annuncio dovrebbe oscillare a livello nazionale tra 150 000 e 200 000 unità. La stima si basa sui seguenti parametri: nel 2017 il 22 per cento della popolazione attiva in Svizzera esercitava un genere di professione il cui tasso di disoccupazione era pari o superiore al 5 per cento. Se si parte dal presupposto che in Svizzera vengono occupati o rioccupati circa 700 000 posti all’anno, i posti soggetti a notifica sarebbero all’incirca 154 000. La cifra è tuttavia molto indicativa: da un lato il numero dei generi di professioni soggetti all’obbligo di annuncio varia in funzione della congiuntura. Secondo le previsioni attuali nel 2020 la disoccupazione dovrebbe essere più bassa, per cui il numero di generi di professioni da annunciare sarebbe inferiore. Dall’altro, dalle esperienze maturate finora si ritiene che nella fase introduttiva il numero di posti soggetti all’obbligo di annuncio sia stato fortemente sottostimato. Per questa ragione il numero di posti soggetti all’obbligo di annuncio nel 2020 viene stimato attorno a 150 000 – 200 000 unità. Se per garantire un’attuazione sistematica dell’obbligo di annuncio si dovesse controllare in media il 3 per cento degli annunci previsti, si tratterebbe all’incirca di 4500 – 6000 controlli all’anno. Con un importo forfettario di 100 franchi a controllo, la Confederazione dovrebbe sostenere spese supplementari comprese tra 450 000 e 600 000 franchi all’anno. Queste stime sono però caratterizzate da una notevole incertezza e dipendono dalla grandezza del campione da controllare.
A livello federale non sono necessarie risorse supplementari di personale.
3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e
le regioni di montagna In linea di massima l’esecuzione della legislazione federale spetta ai Cantoni. La legge in questione comporta uno sgravio per i Cantoni equivalente all’importo forfettario versato dalla Confederazione per ogni controllo. In base alle stime di cui al capitolo 3.1, con un importo forfettario di 100 franchi per ogni controllo e una percentuale di annunci da controllare pari ad esempio al 3 per cento di tutti i posti soggetti all’obbligo di annuncio, i Cantoni sarebbero sgravati annualmente di 450 000 – 600 000 franchi. Se i controlli sono svolti in maniera efficiente, l’importo dovrebbe coprire la metà dei costi salariali dei Cantoni per i controlli. La percentuale esatta dei costi coperti dipende fortemente dalla strategia di controllo scelta dai singoli Cantoni. A seconda del numero di posti soggetti all’obbligo di annuncio a livello cantonale, non si può escludere un aumento delle risorse di personale in singoli Cantoni. Nel complesso dovrebbe
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tuttavia risultare minimo. In base alle stime di cui al capitolo 3.1 (4500 – 6000 controlli all’anno) e presumendo che un controllo comporti un onere lavorativo di due ore, nei 26 Cantoni si prevede nel complesso un aumento del fabbisogno di personale pari a 5 – 6,5 posti a tempo pieno (500–650 per cento).
3.3 Ripercussioni per l’economia
3.3.1 Ripercussioni per singoli gruppi sociali
Il progetto prevede la partecipazione della Confederazione ai costi di controllo dei Cantoni. In tal senso non vi sono ripercussioni per singoli gruppi sociali.
3.3.2 Ripercussioni per l’economia in generale
La legge in questione non determina ripercussioni per l’economia in generale, visto che si disciplina soltanto la ripartizione dei costi tra la Confederazione e i Cantoni.
3.4 Ripercussioni per la società
Non vi sono ripercussioni per la società, visto che è prevista solo la partecipazione della Confederazione ai costi di controllo dei Cantoni.
3.5 Ripercussioni per l’ambiente
Nessuna
3.6 Altre ripercussioni
Nessuna
4 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie
del Consiglio federale
4.1 Rapporto con il programma di legislatura
L’adozione del messaggio concernente la modifica della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri è elencata nel programma di legislatura 2015-19 all’interno dell’obiettivo 13 «La Svizzera regola la migrazione e ne utilizza il potenziale economico e sociale». La modifica in questione non è contenuta nel programma di legislatura, ma è direttamente correlata all’obbligo di annuncio introdotto con la revisione della legge sugli stranieri.
4.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale
Nessuna rilevanza.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il progetto si basa principalmente sull’articolo 121a della Costituzione federale (Cost.)1. Alla Confederazione viene conferita la competenza di legiferare in materia di servizio di collocamento (art. 110 cpv. 1 lett. c Cost.).
1 RS 101
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5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.
5.3 Subordinazione al freno alle spese
Secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., le disposizioni concernenti i sussidi, nonché i crediti d’impegno e i limiti di spesa che comportano nuove spese uniche superiori ai 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti superiori ai 2 milioni di franchi devono essere approvate dalla maggioranza dei membri di ciascuna Camera (freno alle spese). Il presente progetto crea una nuova disposizione in materia di sussidi che, secondo le stime attuali, porta a nuove spese ricorrenti di 450 000 bis 600 000 franchi all’anno. Siccome la stima delle nuove spese non è però molto affidabile e in caso di aumento degli annunci o dei costi non si possono escludere spese annuali ricorrenti superiori ai 2 milioni di franchi, l’articolo 2 capoverso 1 deve essere subordinato al freno all’indebitamento.
5.4 Conformità alla legge sui sussidi
5.4.1 Importanza del sussidio
La Confederazione ha interesse all’adempimento del compito. Esiste il rischio che senza il sussidio il compito non venga debitamente adempiuto. Il Consiglio federale stabilisce l’entità dell’importo forfettario e i requisiti per il versamento. In questo modo il sussidio contribuisce all’adempimento del compito. In mancanza di dati empirici, i mezzi finanziari previsti per il raggiungimento degli obiettivi possono solo essere stimati a grandi linee. I mezzi previsti sono giustificati dal fatto che sono molto bassi rispetto ai costi complessivi per l’esecuzione da parte dei Cantoni e i controlli devono essere effettuati in maniera economicamente efficiente. In caso di una loro riduzione sostanziale è prevedibile che i controlli non vengano più svolti in modo adeguato.
5.4.2 Controllo materiale finanziario dei sussidi e procedura di concessione dei
contributi Lo svolgimento dei controlli è un compito esecutivo dei Cantoni. Versando i contributi sotto forma di importo forfettario e facendo in modo che anche i Cantoni sostengano una parte adeguata dei costi, crea gli incentivi finanziari affinché le procedure di controllo siano svolte con efficienza l’efficienza delle procedure di controllo. In questo modo si limita in particolare anche l’onere amministrativo delle imprese. È previsto che i Cantoni ricevano retroattivamente, una volta all’anno, l’importo forfettario per i controlli effettuati. Così facendo la procedura di concessione dei sussidi rimane snella e trasparente.
5.4.3 Limitazione nel tempo e riduzione progressiva
L’obbligo di annuncio dei posti è previsto come un compito permanente. Di conseguenza non è opportuno che la legge limiti nel tempo la partecipazione della Confederazione ai costi cantonali di controllo. L’entità dell’importo forfettario viene tuttavia verificata periodicamente.
5.5 Delega di competenze legislative
Il progetto prevede la delega al Consiglio federale delle seguenti competenze legislative: Articolo 2 capoverso 2: il Consiglio federale stabilisce l’entità dell’importo forfettario e le relative condizioni di versamento. Articolo 3 capoverso 3: Il Consiglio federale può emanare disposizioni esecutive riguardanti il tipo e la portata dei controlli nonché la collaborazione con altre autorità.
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5.6 Protezione dei dati
I controlli sono effettuati dai Cantoni nel quadro della loro competenza organizzativa ed esecutiva. Ciò fa sì che non tutti i Cantoni adotteranno la stessa procedura. Considerata l’autonomia organizzativa cantonale è prevedibile che il controllo venga effettuato con metodi e modelli istituzionali differenti e sulla base di dati diversi. Per questo motivo la protezione dei dati non può essere disciplinata interamente a livello federale. Se le disposizioni sulla protezione dei dati fossero stabilite generalmente a livello federale vi sarebbe il rischio che in alcuni Cantoni certi uffici possano accedere a determinati dati pur non essendo coinvolti nell’attività di controllo e, viceversa, che altri uffici coinvolti nell’attività di controllo non vi abbiano accesso per effetto della normativa federale. Le disposizioni necessarie in materia di protezione dei dati devono pertanto essere inserite nelle rispettive leggi introduttive cantonali. L’articolo 4 garantisce tuttavia che nell’ambito dei controlli si possa ricorrere ai dati di determinati sistemi federali qualora sia necessario per un’esecuzione efficiente dei controlli.
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