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Modifica del Codice delle obbligazioni (Prolungamento del congedo per attività giovanili extrascolastiche)
Berna, 28 maggio 2025
Modifica del Codice delle obbligazioni (Prolungamento del congedo per attività giovanili extrascolastiche)
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
BJ-D-21FF3401/142
Compendio
La revisione mira a prolungare di una settimana il congedo non pagato concesso agli apprendisti e lavoratori, sino al compimento dei 30 anni di età, per svolgere attività extrascolastiche non retribuite in organizzazioni operanti nel settore sociale e culturale.
Situazione iniziale
Gli apprendisti e i lavoratori di età inferiore ai 30 anni, possono, in virtù dell’articolo 329e CO, chiedere un congedo non pagato di una settimana per esercitare attività extrascolastiche non retribuite in organizzazioni sociali e culturali. Le mozioni di uguale tenore 23.3734 Schneider Schüttel e 23.3735 Riniker chiedono di prolungare tale congedo di una settimana per offrire maggiore flessibilità ai giovani impegnati, sottolineando l’effetto positivo del volontariato sulla loro integrazione sociale e il loro futuro professionale.
Contenuto del progetto
La revisione accoglie le richieste delle mozioni sopra citate e propone di prolungare di una settimana il congedo giovanile, nonché di estendere il campo di applicazione dell’articolo 329e CO alle attività giovanili aperte (a carattere non associativo) per tenere conto dell’evoluzione dell’animazione giovanile in questo ambito, promossa dalla legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG). Considerata la rarità con cui viene richiesto questo congedo, non rimunerato, il progetto dovrebbe avere un impatto minimo sull’economia.
3 Punti essenziali del progetto
Il progetto attua le mozioni 23.3734 Schneider Schüttel e 23.3735 Riniker prolungando da una a due settimane la durata massima dell’attuale congedo giovanile.
Dalla sua analisi emerge che il concetto di organizzazione culturale e sociale nell’articolo 329e CO è interpretato in senso ampio, sebbene qui la formulazione sia a priori più restrittiva rispetto alla LPAG18. Il Parlamento si è chiesto se non fosse opportuno rivedere questo campo di applicazione relativamente ampio o almeno definirlo con maggiore precisione. Secondo il Consiglio federale non è tuttavia necessario modificare la disposizione, poiché la sua interpretazione rispecchia la volontà del legislatore e permette di garantire la coerenza tra la LPAG e il CO. Il concetto di animazione socioculturale è ben noto agli ambienti interessati e sarebbe inoltre estremamente delicato distinguere tra attività extrascolastiche che danno o non danno diritto al congedo. Va tenuto presente che l’obiettivo è incoraggiare i giovani a dedicare volontariamente il loro tempo ad attività giovanili extrascolastiche di qualsiasi tipo, al fine di acquisire nuove esperienze e favorire al contempo la loro integrazione sociale. Il testo di legge prevede inoltre sufficienti restrizioni in quanto esclude attività professionali e commerciali. Per questi motivi, il Consiglio federale propone di non modificare né sopprimere il riferimento al settore culturale o sociale dell’articolo 329e CO.
La limitazione alle attività svolte da organizzazioni o associazioni è invece superata. Come già accennato, questa formulazione mirava ad escludere le attività aperte. Tuttavia, l’obiettivo della JPAG è proprio quello di promuovere queste attività. La soluzione sostenuta da una parte della dottrina, secondo cui l’articolo 329e CO, interpretato alla luce della JPAG19, può già oggi essere applicato alle attività aperte, sembra difficilmente sostenibile, poiché i giudici possono discostarsi dal chiaro tenore letterale di una disposizione solo a condizioni molto rigorose. Per questo motivo e al fine di evitare qualsiasi ambiguità, il Consiglio federale propone di estendere il campo di applicazione dell’articolo 329e CO alle attività aperte.
4 Commenti ai singoli articoli
Art. 329e capoverso 11
17 www.bfs.admin.ch > Statistiche > Situazione economica e sociale della popolazione > Situazione sociale, benessere e povertà > Benessere soggettivo e condizioni di vita > Partecipazione sociale e culturale 18 Cfr. n.Error! Reference source not found.
19 Cfr. n.Error! Reference source not found.
La durata del congedo giovanile è aumentata da una a due settimane per anno di servizio, come richiesto dalle mozioni 23.3734 Schneider Schüttel e 23.3735 Riniker. Il riferimento al settore culturale e sociale viene mantenuto. Come già menzionato, l’interpretazione è ampia e copre gli stessi ambiti contemplati dalla nuova LPAG. Non vi è alcun motivo di limitare il campo di applicazione dell’articolo 329e CO, poiché sarebbe in contrasto con l’obiettivo del legislatore di incoraggiare i giovani apprendisti e lavoratori a impegnarsi in associazioni o attività aperte. D’altra parte, nulla giustifica l’esclusione di alcuni settori rispetto ad altri, tanto più che la LPAG mira ad ampliare il campo di applicazione della promozione federale per l’infanzia e la gioventù. Alla luce di questa revisione e dell’evoluzione a favore delle attività aperte, appare invece giustificato non limitare il congedo alle attività svolte in un contesto associativo, motivo per cui il Consiglio federale propone di sopprimere il termine «organizzazione».
A parte le due modifiche sopra menzionate (durata del congedo e soppressione dell’organizzazione), la disposizione rimane invariata.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
La modifica avrà un impatto indiretto sul personale federale, che è soggetto alla legge sul personale federale del 24 marzo 200020 (LPers) e alle relative ordinanze. Infatti, conformemente all’articolo 6 capoverso 2 LPers, le pertinenti disposizioni del CO si applicano per analogia ai rapporti di lavoro, se la LPers e altre leggi federali non dispongono diversamente. Se il CO si applica per analogia, i datori di lavoro possono derogare alle disposizioni imperative del CO solo se le loro disposizioni d’esecuzione si discostano a favore del personale (art. 37 cpv. 4 LPers). Poiché l’articolo 329e CO è di natura parzialmente imperativa (art. 362 cpv. 1 CO), la Confederazione può derogare al congedo giovanile solo a favore dei dipendenti, come ha fatto adottando l’articolo 40 capoverso 2 lettera g dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 200121 concernente l’ordinanza sul personale della Confederazione (O-OPers). Questa disposizione prevede di concedere un congedo retribuito di massimo sei giorni all’anno in caso di partecipazione a offerte «Gioventù e sport» (G+S) in una funzione direttiva e a corsi per istruttori G+S e ai corsi per istruttori dei partner G+S. Se tali condizioni non sono soddisfatte, il dipendente può richiedere un congedo non retribuito in applicazione analogica dell’articolo 329e CO.
In sintesi, il prolungamento di una settimana del congedo giovanile previsto dal progetto si applica anche al personale federale, che già ora può richiedere un congedo di questo tipo in applicazione analogica dell’articolo 329e CO. Al numero 5.3 vedremo tuttavia che le ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione saranno limitate, visto che il menzionato congedo non retribuito è richiesto raramente.
20 RS 172.220.1 21 RS 172.220.111.31
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
In linea di principio, il personale cantonale e comunale non è interessato dalla modifica, a meno che la legislazione applicabile ai dipendenti cantonali e comunali non contenga un rinvio al CO simile a quello dell’articolo 6 capoverso 2 LPers. Anche in tal caso, le ripercussioni della revisione sarebbero minime, come illustrato al punto 5.1.
5.3 Ripercussioni sull’economia e sulla società
Gli obiettivi del congedo giovanile sono stati illustrati ai numeri Error! Reference source not found. e Error! Reference source not found.. Le mozioni ne sottolineano in particolare l’importanza per le attività di volontariato dedicate ai giovani, soprattutto alla luce delle difficoltà riscontrate nel reclutare volontari che intendono assumere funzioni direttive. È importante anche garantire la parità di trattamento tra i giovani che lavorano o sono in apprendistato e quelli che proseguono gli studi. Il prolungamento del congedo favorisce questi obiettivi. Il suo impatto positivo non è stato contestato né dal Parlamento né dal Consiglio federale.
Resta da verificare se e in che misura il prolungamento di una settimana del congedo comporti costi aggiuntivi per il datore di lavoro. In generale si presume che l’assenza dal lavoro generi costi diretti (salario della persona assente, premi assicurativi, ecc.) e costi indiretti (salario del sostituto, misure organizzative, calo della produttività, ritardi nelle consegne, ecc.)22. In relazione all’iniziativa popolare «6 settimane di vacanza per tutti», il Consiglio federale aveva stimato che una settimana di vacanze supplementare avrebbe comportato un aumento dei costi salariali del 2%23. Studi recenti dimostrano inoltre che i costi indiretti tendono ad essere da due a tre volte superiori ai costi diretti24.
Per diversi motivi, tuttavia, questi dati non sono applicabili alla presente revisione. In primo luogo, il congedo giovanile non è retribuito, quindi non comporta alcun costo diretto per il datore di lavoro. In secondo luogo, i costi indiretti si verificano soprattutto quando l’assenza è imprevista e/o prolungata o si ripete periodicamente (incidente, malattia, assenteismo, ecc.). Se invece il congedo è concordato con il datore di lavoro o comunicato con sufficiente anticipo, come previsto dall’articolo 329e CO, l’impatto organizzativo e finanziario di un prolungamento del congedo da una a due settimane è minimo. Inoltre, il congedo giovanile è previsto per una categoria limitata di lavoratori – persone di età inferiore ai 30 anni che desiderano svolgere un’attività giovanile extrascolastica di responsabilità a titolo volontario – e rimane poco diffuso, come indicato al numero Error! Reference source not found.. Estendere l’applicazione dell’articolo 329e CO alle attività aperte non dovrebbe modificare drasticamente questa situazione. Infine, occorre anche tenere conto del fatto che il volontariato ha un impatto positivo
22 Cfr. in particolare www.compasso.ch > Interfaccia dei partner di sistema > Collaboratori attuali 23 Messaggio del Consiglio federale del 18 giu. 2010 concernente l’iniziativa popolare «6 settimane di vacanza per tutti», FF 2010 4095, 4110 e riferimenti citati 24 www.compasso.ch > Interfaccia dei partner di sistema > Collaboratori attuali che stimano che un giorno di assenza sia di circa CHF 750.00 al giorno (costi diretti e indiretti); www.swissriskcare.ch > Blog > L’absentéisme, un enjeu de taille (sito disponibile in francese).
sull’economia nel suo complesso25. Per i motivi menzionati, e tenendo conto anche delle stime delle associazioni mantello dei datori di lavoro e dei lavoratori, si può presumere che le conseguenze economiche e sociali della presente revisione saranno contenute.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
La revisione proposta si fonda sull’articolo 122 capoverso 1 Cost., che attribuisce alla Confederazione la competenza legislativa in materia di diritto civile.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Nella misura in cui il presente progetto offre una prestazione supplementare a favore degli apprendisti e dei lavoratori di età inferiore ai 30 anni, non pregiudica evidentemente impegni internazionale della Svizzera in materia di congedi e protezione dei bambini e dei giovani, che derivano in particolare dalle numerose convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)26 alle quali la Svizzera ha aderito e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo27.
6.3 Delega di competenze legislative
Il presente progetto non richiede nessuna delega di competenze.
6.4 Protezione dei dati
Il presente progetto non ha alcun impatto su questioni legate alla protezione dei dati.
25 Cfr. comunicato stampa dell’Ufficio federale di statistica del 5 dic. 2022 «La valeur du travail non rémunéré se montait à 434 milliards de francs en 2020» (disponibile in francese), da cui emerge che nel 2020 il valore monetario del volontariato organizzato e informale ammontava a CHF 33 miliardi di franchi. 26 RS 0.822
27 RS 0.107