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Approvazione dell’accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina
Berna, 12 settembre 2025
Approvazione dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina
Rapporto esplicativo per l'avvio della procedura di consultazione
Compendio
L’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina, firmato a Roma il 10 luglio 2025, consente alle Parti di aumentare il coinvolgimento del settore privato svizzero nella ricostruzione dell’Ucraina, garantita dalla Svizzera nell’ambito del programma nazionale per l’Ucraina 2025–2028.
Situazione iniziale
Numerose misure di sostegno al processo di ricostruzione dell’Ucraina poggiano su basi giuridiche esistenti e sono già in fase di attuazione. Tra queste figurano i progetti della cooperazione internazionale (CI) e la collaborazione con aziende svizzere che sono già operative in Ucraina, le cui attività creano valore aggiunto in termini di politica di sviluppo. Il presente Accordo crea la nuova base giuridica di cui il Consiglio federale necessita per impostare una cooperazione sistematica e durevole con le aziende svizzere, comprese quelle che non sono ancora attive in Ucraina. Questo vale in particolare per la fornitura di beni e servizi dalla Svizzera.
Contenuto del progetto
L’obiettivo di questo Accordo è sostenere l’Ucraina nel suo processo di ricostruzione creando una base giuridica per un maggior coinvolgimento del settore privato svizzero. Il sostegno sarà fornito sotto forma di aiuti finanziari a fondo perso affinché l’Ucraina possa acquistare da aziende svizzere beni e servizi per progetti di ricostruzione. L’Accordo disciplina gli obblighi di entrambe le Parti, la procedura di identificazione e selezione dei beni e servizi da finanziare e i requisiti che le aziende svizzere interessate devono soddisfare. L’Accordo istituisce inoltre una Commissione mista incaricata di sorvegliarne l’attuazione e di disciplinare aspetti quali la confidenzialità, il trattamento dei dati, lo sviluppo sostenibile, il rispetto dei diritti umani e del lavoro e la lotta alla corruzione. L’Accordo è a tempo determinato: sarà valido dalla sua entrata in vigore fino al 31 dicembre 2036. Il meccanismo di selezione dell’Accordo prevede che l’Ucraina detenga la leadership, che definisca le prestazioni che intende acquistare dai fornitori svizzeri e che sia sostanzialmente responsabile dell’attuazione. I beni e servizi sono acquistati dalla Svizzera (SECO), con il coinvolgimento dell’Ucraina, in un processo trasparente e conforme alla nostra normativa sugli appalti pubblici, ma senza fornitori stranieri. Nelle varie fasi del processo la Svizzera può sostenere le autorità ucraine direttamente o con l’aiuto di terzi e deve provvedere a un monitoraggio adeguato.
1.6 Rapporto con il programma di legislatura, con il piano finanziario e con le
strategie del Consiglio federale L’Accordo con l’Ucraina rientra nell’obiettivo 16 «La Svizzera sostiene la ricostruzione in Ucraina») enunciato nel messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 202428 e nel decreto federale del 6 giugno 2024 sul programma di legislatura 2023–202729. Il progetto è quindi conforme agli obiettivi della legislatura. Benché non sia annunciato nel messaggio e nel decreto federale già menzionati, il progetto è comunque idoneo
Cfr. le spiegazioni contenute nel messaggio del 15 febbraio 2017 concernente la revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici (FF 2017 1587). 28 FF 2024 525 29 FF 2024 1440
nel contesto degli aiuti con cui l’Esecutivo intende contribuire alla ricostruzione in Ucraina. Questo Accordo crea la base giuridica per il coinvolgimento sistematico del settore privato svizzero nella ricostruzione dell’Ucraina. Ciò contribuirà in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi della strategia CI 2025–2028 e del programma nazionale per l’Ucraina 2025–2028 (v. n. 1.3). L’Accordo con l’Ucraina è anche in linea con la strategia di politica economica esterna definita dal Consiglio federale nel 2021 30.
1.7 Stralcio di interventi parlamentari
Con il presente progetto non viene stralciato nessun intervento parlamentare.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 Contenuto e valutazione dell’Accordo
Questo Accordo disciplina l’attuazione della misura aiuti finanziari in settori specifici, ossia il sostegno alla ricostruzione in Ucraina attraverso un aiuto finanziario a fondo perso per l’acquisto di beni e servizi da aziende svizzere per progetti di ricostruzione. Contiene, in particolare, disposizioni sul meccanismo concepito per selezionare e mettere in ordine di priorità i beni e servizi da finanziare e, successivamente, su come procurarli in Svizzera in conformità con il nostro sistema degli appalti pubblici. L’Accordo si rifà all’attuazione delle misure relative al settore privato prevista dal programma nazionale per l’Ucraina 2025–2028 (v. n. 1.3). Si tratta di una soluzione efficiente con cui vengono affrontati gli aspetti giuridici legati alla misura aiuti finanziari in settori specifici (v. n. 1.4). Un simile trattato internazionale, che consentirebbe all’Ucraina di procurarsi importanti beni e servizi dalla Svizzera attraverso un aiuto finanziario a fondo perso, è stato accolto con favore anche dall’Ucraina, in particolare in occasione del 14° incontro della Commissione economica mista svizzero-ucraina, tenutosi a Kiev il 2 ottobre 2024, e durante la missione economica in Ucraina guidata dal delegato del Consiglio federale per l’Ucraina Jacques Gerber dal 6 al 10 aprile 2025. L’Ucraina conosce questo approccio anche nella sua cooperazione con altri Stati partner, tra cui la Francia.
2.2 Questioni attuative
L’Accordo è a tempo determinato e scadrà alla fine del 2036. Entrerà in vigore non appena entrambe le Parti avranno completato le rispettive procedure di ratifica interne e lo avranno notificato all’altra Parte. Può essere denunciato in qualsiasi momento con
DEFR (2021), Strategia di politica economica esterna, consultato su www.seco.admin.ch il 6.8.2025.
un termine di preavviso di tre mesi (art. 20 par. 2). Per attuarlo non sono necessarie modifiche legislative.
3 Commento ai singoli articoli
Preambolo Nel preambolo la Svizzera e l’Ucraina esprimono la volontà comune di consolidare le loro relazioni e la cooperazione di lunga data per far fronte alle impellenti necessità derivanti dalle conseguenze della guerra in Ucraina. Le Parti si basano sui principi stabiliti nel 2022 in occasione della Conferenza di Lugano per la ricostruzione dell’Ucraina e sul programma nazionale per l’Ucraina 2025–2028 per cooperare con un approccio globale e promuovere così la resilienza dell’economia e la ricostruzione efficiente e sostenibile del Paese. Le Parti riconoscono l’importante ruolo che il settore privato può svolgere in questo contesto grazie alle sue competenze e alla sua capacità d’innovazione. Sostengono inoltre l’integrazione economica dell’Ucraina nel mercato europeo. Le Parti affermano il loro impegno per la democrazia, i diritti umani e le libertà politiche ed economiche fondamentali. Si impegnano inoltre a prevenire e combattere la corruzione, a promuovere la trasparenza, il buon governo societario e la responsabilità sociale d’impresa ai fini dello sviluppo sostenibile. Le Parti ribadiscono l’obiettivo di incoraggiare le imprese a rispettare le linee guida e i principi riconosciuti a livello internazionale in questo settore. Riaffermano inoltre il loro impegno per lo sviluppo socio-economico, la salute e la sicurezza nonché per il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, in conformità con le convenzioni dell’Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) e gli standard internazionali.
Art. 1 Obiettivo
La misura aiuti finanziari in settori specifici mira a supportare la ricostruzione dell’Ucraina attraverso beni, servizi e competenze del settore privato svizzero. L’obiettivo del presente Accordo è quindi sostenere l’Ucraina nel suo processo di ricostruzione, in particolare contribuendo al funzionamento dei servizi pubblici e delle infrastrutture nonché alla stabilizzazione e allo sviluppo dell’economia.
Art. 2 Portata e campo d’applicazione
Il paragrafo 1 stabilisce che la Svizzera sostiene l’Ucraina nel suo processo di ricostruzione. Questo sostegno viene fornito sotto forma di aiuti finanziari a fondo perso per l’acquisto di beni e servizi da aziende svizzere per i progetti di ricostruzione. Sarà fornito principalmente nei settori prioritari per l’Ucraina nei quali la collaborazione internazionale elvetica è già attiva e in cui la Svizzera è competitiva. Si tratta principalmente dei settori dell’energia, dei trasporti e della mobilità, delle attrezzature meccaniche, dell’edilizia, dell’acqua, della protezione dalle catastrofi nonché dei servizi di pronto soccorso e protezione dalle catastrofi. Il sostegno può essere fornito anche in altri settori prioritari per l’Ucraina.
Conformemente al paragrafo 2, l’assistenza finanziaria fornita nell’ambito dell’Accordo fa parte del credito d’impegno «Ucraina e regione»31. I fondi da versare sono stanziati ogni anno dal Parlamento svizzero con il preventivo. La Svizzera comunica annualmente all’Ucraina l’importo dell’assistenza finanziaria. Tuttavia, l’Accordo non sancisce un diritto al versamento completo dei fondi stanziati ogni anno. Il diritto all’importo comunicato annualmente (o a parti di esso) è dato dall’adempimento (totale o parziale) delle specifiche disposizioni del presente Accordo.
Art. 3 Obblighi
L’articolo 3 dell’Accordo definisce gli obblighi delle Parti. L’Ucraina si impegna a garantire ad esempio che i beni e i servizi forniti siano esenti da imposte e dazi doganali. Inoltre, garantisce che le proprie autorità forniscano il supporto necessario per l’esecuzione dei contratti conclusi in virtù del presente Accordo e per l’installazione e l’utilizzo dei beni corrispondenti conformemente ai contratti in questione. Il paragrafo 1 disciplina il trattamento fiscale e doganale dei beni importati da aziende svizzere nel territorio doganale ucraino nel quadro del presente Accordo. Tali importazioni saranno esenti da imposte e dazi e da tutti gli altri pagamenti obbligatori previsti in Ucraina. L’obiettivo del paragrafo è agevolare l’importazione di beni dalla Svizzera e promuovere la cooperazione economica nel quadro dell’Accordo. Il paragrafo 2 si applica se i beni e i servizi sono forniti da società svizzere nel territorio doganale dell’Ucraina, vale a dire se questi servizi sono messi a disposizione o utilizzati sul posto in virtù dell’Accordo. Mentre il paragrafo 1 disciplina esclusivamente l’importazione esente da imposte e dazi di beni materiali, il paragrafo 2 si riferisce all’esenzione fiscale per le attività operative sul territorio ucraino. Tutti i beni e i servizi forniti nell’ambito dell’Accordo in Ucraina sono esenti da IVA e da tutte le altre imposte, tasse e pagamenti obbligatori previsti dalla legislazione ucraina. L’Ucraina riafferma così il suo impegno nei confronti dell’Accordo e rinunciando a questi introiti fornisce un notevole contributo finanziario. Secondo il paragrafo 3, la parte ucraina deve garantire il costante rispetto dei diritti umani, dello Stato di diritto, della democrazia, delle libertà fondamentali nel Paese, il buon governo, la trasparenza e la responsabilità dell’Esecutivo ucraino nei confronti dei suoi cittadini. Secondo il paragrafo 4, l’Ucraina si impegna, in collaborazione con le aziende svizzere selezionate conformemente all’articolo 5, a garantire che le proprie autorità competenti forniscano, nell’ambito delle loro competenze, tutto il supporto necessario per l’esecuzione dei contratti stipulati da tali aziende in virtù del presente Accordo. Tale supporto comprende, in particolare, il rilascio tempestivo dei permessi, delle licenze e delle altre
autorizzazioni formali necessarie per l’adempimento dei contratti. L’obiettivo è garantire
Decreto federale del 17 dicembre 2024 concernente il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario nonché a favore dell’Ucraina e della regione nel periodo 2025–2028 (FF 2024 3222).
un’attuazione dei progetti efficiente e conforme alla legge attraverso il coinvolgimento amministrativo coordinato della parte ucraina. Il paragrafo 5 stabilisce che l’Ucraina è responsabile del coordinamento dell’attuazione dei progetti32 nell’ambito di questo Accordo. Inoltre, la parte ucraina fornisce alla parte svizzera tutte le informazioni pertinenti necessarie per una corretta pianificazione, attuazione e valutazione dei progetti. Questo obbligo serve a promuovere una cooperazione trasparente tra le Parti. Conformemente al paragrafo 6, le misure sanzionatorie svizzere definite nell’ordinanza del 4 marzo 202233 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina e nell’ordinanza del 16 marzo 202234 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia devono essere osservate rigorosamente. L’obbligo di rispettare queste ordinanze sanzionatorie si applica anche ai subappaltatori e ai fornitori. Il loro rispetto va esplicitamente indicato anche nei contratti modello (cfr. anche art. 7 par. 2 dell’Accordo).
Art. 4 Elenco di beni e servizi che devono essere forniti dalle aziende svizzere35
L’articolo 4 stabilisce la procedura per l’individuazione dei progetti da finanziare nell’ambito del presente Accordo. Secondo il paragrafo 1, l’Ucraina individua le proprie necessità di ricostruzione e ne stabilisce l’ordine di priorità ai fini del presente Accordo. A tale scopo lavora a stretto contatto con la Svizzera per consentire alle Parti di chiarire in che misura le necessità dell’Ucraina possano essere soddisfatte dalle aziende svizzere. La SECO coinvolgerà anche le associazioni di categoria svizzere, che possono stilare un elenco di beni e servizi svizzeri potenzialmente interessanti per la ricostruzione del Paese36. A norma del paragrafo 2 l’Ucraina deve fornire alla Svizzera un elenco di beni e servizi che potrebbero soddisfare le necessità individuate in base al paragrafo 1. L’elenco deve corrispondere ai settori definiti all’articolo 2. La Svizzera (la SECO) esamina l’elenco dell’Ucraina, in particolare se esistono aziende elvetiche che possono soddisfare i criteri di approvazione di cui all’articolo 6 dell’Accordo (p. es. origine svizzera/swissnes, beni a duplice impiego), ma anche se l’elenco è in linea con il programma nazionale per l’Ucraina 2025–2028 o se soddisfa i criteri ESG. Inoltre, la
In conformità con il meccanismo di selezione di cui all’articolo 5 dell’Accordo, la decisione sull’aggiudicazione dei progetti da finanziare nell’ambito del presente Accordo spetta alla Parte svizzera. 33 RS 946.231.176.72 34 RS 946.231.116.9 Cfr. allegato A: Meccanismo di selezione (secondo gli articoli 4–8 dell’Accordo). In conformità con il meccanismo di selezione di cui all’articolo 5 dell’Accordo, la decisione sull’aggiudicazione dei progetti da finanziare nell’ambito del presente Accordo spetta alla Parte svizzera.
SECO trasmette questo elenco alle associazioni di categoria svizzere permettendo loro di chiarire se i beni e i servizi elencati possono essere forniti dalle aziende elvetiche. Conformemente al paragrafo 3, la Svizzera e l’Ucraina concordano quali beni e servizi svizzeri devono essere finanziati nell’ambito dell’Accordo sulla base degli elenchi summenzionati. Il processo di selezione, discusso ed elaborato durante la negoziazione di questo Accordo sia con il Ministero ucraino dell’economia, dell’ambiente e dell’agricoltura che con le associazioni di categoria svizzere, ha prodotto un elenco comune di beni e servizi innovativi e competitivi che possono essere forniti da aziende svizzere nell’ambito dei progetti di ricostruzione finanziati in virtù del presente Accordo. Secondo il paragrafo 4, le autorità ucraine beneficiarie forniscono le specifiche tecniche per la procedura di appalto riguardante i beni e i servizi specificati nell’elenco di cui al paragrafo 337. Inoltre, le specifiche dei prodotti devono essere riviste e chiarite costantemente tra l’Ucraina e la Svizzera. Per questi compiti tecnici, la Svizzera può anche incaricare una terza parte di fornire supporto alle autorità ucraine (cfr. art. 9).
Art. 5 Meccanismo di selezione
Come previsto dal paragrafo 1, la procedura di appalto pubblico è condotta dalla Svizzera in conformità con la propria legislazione in materia di appalti pubblici, fatte salve le disposizioni del presente Accordo, in quanto appalto rientrante nell’allegato 5 capoverso 1 lettera d LAPub. Non è tuttavia applicabile l’articolo 6 capoverso 2 LAPub, pertanto è esclusa la partecipazione di fornitori stranieri alle gare d’appalto. Sono ammessi a presentare un’offerta unicamente gli offerenti svizzeri. Tuttavia, la LAPub resta applicabile (cfr. art. 1 LAPub), per cui valgono anche i principi fondamentali di questa legge, come la trasparenza, la parità di trattamento e la promozione della concorrenza. L’applicazione della LAPub significa inoltre che, per gli appalti sopra il valore soglia, le corrispondenti procedure di aggiudicazione (procedure aperte o selettive) con un oggetto e dei criteri di valutazione specifici devono essere effettuate su simap.ch e le aggiudicazioni andranno alle offerte più convenienti. Conformemente al numero 1 lettera d dell’allegato 5 LAPub, gli appalti previsti costituiscono appalti pubblici al di fuori dell’ambito di applicazione dei trattati internazionali. Per tali commesse che esulano dall’ambito di applicazione dei trattati internazionali, il contratto può essere stipulato immediatamente dopo l’aggiudicazione. Il paragrafo 2 stabilisce che la parte ucraina (cioè le autorità riceventi) può partecipare alla valutazione delle offerte presentate. La SECO è responsabile del processo di selezione e della decisione di aggiudicazione. Il paragrafo 2 specifica anche gli aspetti da considerare nel processo di selezione: (a) l’impatto del progetto sul processo di ripresa e ricostruzione dell’Ucraina, (b) il contributo agli obiettivi di sviluppo sostenibile, la capacità di mitigazione dei cambiamenti climatici e la transizione verde, nonché l’uso sostenibile ed efficiente dell’energia e delle risorse disponibili in loco, (c) l’impatto del
Si tratta di una descrizione dettagliata dei requisiti di un prodotto o di un servizio (p. es. prestazioni, capacità, standard, compatibilità, ecc., cfr. anche l’art. 30 LAPub). Questa descrizione è necessaria per la procedura di appalto svolta dalla Svizzera secondo l’articolo 5 dell’Accordo.
progetto sullo sviluppo economico e sociale, in particolare in termini di mantenimento o creazione di posti di lavoro in Ucraina o di formazione professionale, e (d) l’impiego di persone provenienti dall’Ucraina con lo status di protezione temporanea o con un altro status giuridico in Svizzera. Grazie alla possibilità di assumere cittadini ucraini in Svizzera, le aziende svizzere avranno un ulteriore incentivo a integrare queste persone nel mondo del lavoro. Oltre ai criteri previsti dall’Accordo, nelle procedure di appalto dovranno essere definiti anche criteri di idoneità e di prestazione specifici per il progetto, affinché l’offerta più vantaggiosa si aggiudichi il contratto. Il meccanismo di selezione definito nell’Accordo prevede un processo trasparente: garantisce che i progetti corrispondano alle esigenze effettive dell’Ucraina, in quanto è quest’ultima (in collaborazione con la Svizzera) a determinare quali beni e servizi richiedere alle imprese elvetiche (cfr. art. 4 dell’Accordo). Ordinando beni e servizi che non sono disponibili in loco, la parte ucraina può evitare effetti di spiazzamento sul mercato locale. La selezione dei beni e dei servizi avviene di norma tramite una procedura competitiva (anche se limitata ai fornitori svizzeri) al fine di determinare un prezzo di mercato. Anche l’Ucraina può partecipare al processo di valutazione.
Art. 6 Ammissibilità delle aziende svizzere
I requisiti cumulativi specifici38 che un’azienda svizzera deve soddisfare per essere presa in considerazione ai fini di un finanziamento secondo il presente Accordo sono indicati all’articolo 6. L’azienda deve avere sede in Svizzera ed essere iscritta nel registro di commercio (lett. a) e offrire beni o servizi che soddisfino le esigenze di ricostruzione dell’Ucraina (lett. b). Secondo la lettera c, i beni e i servizi devono essere di origine svizzera o presentare almeno il 20 per cento di valore aggiunto svizzero (art. 3 OARE39). La lettera d esige che le aziende svizzere indichino le aziende o i partner locali in Ucraina con cui intendono collaborare per l’attuazione dei progetti. Conformemente alla lettera e, le aziende devono anche garantire che la consegna dei beni o la prestazione dei servizi sia conforme alle prescrizioni svizzere in materia di controllo delle esportazioni e di sanzioni. Secondo l’allegato 2 dell’ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego40, la vendita, la consegna, l’esportazione, il transito e il trasporto di beni verso l’Ucraina, o per l’uso in Ucraina, sono vietati se i beni sono destinati in tutto o in parte a scopi militari o a destinatari finali militari (beni a duplice impiego). La lettera f impone alle aziende svizzere il rispetto delle disposizioni in materia di anticorruzione. Si fa riferimento in particolare agli articoli da 322ter a 322decies e all’articolo 102
Gli offerenti dovranno inoltre soddisfare le condizioni di partecipazione ai sensi dell’art. 12 LAPub (rispetto delle norme di tutela dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, della parità salariale e del diritto in materia ambientale) in combinato disposto con l’art. 26 LAPub (condizioni di partecipazione). 39 RS 946.101 40 RS 946.231.176.72
capoverso 2 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 193741, che disciplinano la responsabilità penale delle persone fisiche e giuridiche in relazione ad atti di corruzione. Il rispetto di queste disposizioni è un prerequisito obbligatorio per partecipare al processo di ricostruzione dell’Ucraina. In questo modo la Svizzera intende garantire che i suoi fondi siano utilizzati nel rispetto dello Stato di diritto e dei principi etici.
Art. 7 Contratti tra autorità riceventi e aziende svizzere
L’Ucraina (con il sostegno della Svizzera) è responsabile dell’attuazione dei progetti (p. es. art. 3 par. 5, art. 7 par. 4) ed agisce in qualità di committente. Conclude i contratti di fornitura con le aziende svizzere (fornitori di servizi), ne sorveglia l’attuazione e informa la Svizzera del loro adempimento, escludendo così la responsabilità del nostro Paese in caso di consegne difettose o difetti di costruzione. Conformemente ai paragrafi 1 e 2, le autorità riceventi stipulano quindi un contratto separato con le aziende svizzere selezionate, in cui sono specificate le condizioni e le modalità di acquisto di beni o servizi. Questi contratti si basano sul modello di contratto elaborato dalla Commissione mista (cfr. art. 11 dell’Accordo), messo a disposizione dalla Svizzera. Ciò consente alla Svizzera di assicurarsi che i requisiti contrattuali siano presi in considerazione per tempo e che le condizioni di attuazione siano controllate adeguatamente. I contratti di cui all’articolo 7 dell’Accordo devono essere firmati dall’Ucraina affinché quest’ultima se ne assuma la responsabilità attuativa. Conformemente al paragrafo 2, nel modello di contratto elaborato dalla Commissione mista devono essere inserite alcune clausole, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle ordinanze di cui all’articolo 3 paragrafo 6 dell’Accordo in relazione alle misure sanzionatorie svizzere. Anche le norme sul trattamento dei dati secondo l’articolo 14 dell’Accordo dovranno esservi inserite obbligatoriamente, perché il consenso previsto nei contratti tra le aziende svizzere e l’Ucraina dovrà essere ottenuto principalmente da tutte le persone fisiche i cui dati vanno trasmessi all’Ucraina. Infine, non dovranno mancare il diritto di controllo da parte del Controllo federale delle finanze (CDF) secondo l’articolo 15 dell’Accordo e le disposizioni sulla prevenzione e la lotta contro la corruzione secondo l’articolo 17 dell’Accordo. A norma del capoverso 3, dopo la firma di un contratto l’Ucraina ne trasmette una copia alla Svizzera attraverso gli organi di contatto di cui all’articolo 12 dell’Accordo. Come stabilito dal paragrafo 4, attraverso le sue autorità competenti («autorità di sorveglianza») l’Ucraina sorveglia l’attuazione dei progetti previsti nei contratti, in conformità con la propria legislazione42.
Art. 8 Modalità di pagamento
41 RS 311.0 Risoluzione n° 153 del Gabinetto dei ministri dell’Ucraina del 15 febbraio 2002.
Conformemente al paragrafo 1, nel quadro dell’attuazione dei contratti tra le aziende svizzere e le autorità riceventi, queste ultime presentano alla Svizzera le fatture emesse dalle prime. Il paragrafo 2 prevede che la Svizzera le verifichi e che, se sono in regola e confermate dall’autorità ucraina beneficiaria – vale a dire se le tappe predefinite sono state raggiunte – effettui i pagamenti. Se la SECO dovesse ritenere che una fattura non sia in regola, la Svizzera potrebbe rifiutarsi di pagarla. Secondo i meccanismi dell’Accordo (cfr. art. 11), le Parti dovrebbero concordare una soluzione specifica per ogni caso. Allo stesso tempo, per il meccanismo di implementazione è importante che vi sia un certo impegno nei confronti dell’Ucraina e delle aziende svizzere, dato che è l’Ucraina a stipulare i contratti con queste ultime. Secondo l’articolo 20 dell’Accordo, la Svizzera ha la possibilità di denunciare l’Accordo.
Art. 9 Supporto all’implementazione
La parte svizzera o una terza parte da essa incaricata può fornire supporto all’attuazione del presente Accordo. Il supporto può essere concesso in particolare ai sensi dei seguenti articoli: articolo 4 (Elenco di beni e servizi che devono essere forniti dalle aziende svizzere), articolo 5 (Meccanismo di selezione), articolo 7 (Contratti tra autorità riceventi e aziende svizzere) e articolo 8 (Modalità di pagamento). La possibilità di supportare l’implementazione del presente Accordo era anche un desiderio particolare della Parte ucraina, dato che la sua capacità di sostenere l’attuazione dell’Accordo è limitata. Mettendo a disposizione dell’Ucraina risorse umane, si può garantire che i lavori da svolgere siano trattati in via tempestiva e prioritaria e che i progetti siano attuati in modo efficiente, il che riduce il rischio di ritardi nell’attuazione dell’Accordo. La Parte svizzera può anche incaricare una terza parte di fornirle supporto nella preparazione e realizzazione delle gare d’appalto e nel monitoraggio dell’implementazione dei progetti. Ciò è particolarmente rilevante per la definizione e la verifica delle specifiche tecniche per le gare d’appalto pubbliche, che devono essere esaminate ed elaborate da esperti.
Art. 10 Monitoraggio, valutazione e audit
Le autorità ucraine riferiranno a intervalli regolari sullo stato di avanzamento dei progetti e sul raggiungimento delle tappe predefinite (cfr. anche art. 7 par. 4 dell’Accordo). In conformità con il paragrafo 1, la Svizzera o una terza parte da essa incaricata sorveglia i progressi di ogni progetto attuato nell’ambito del presente Accordo. Ciò include, tra l’altro, il controllo dei beni e servizi forniti o dell’impatto sullo sviluppo (p. es. creazione di posti di lavoro, programmi di formazione, rafforzamento delle capacità delle imprese ucraine). I progressi sono monitorati attraverso indicatori predefiniti e sopralluoghi da parte di terzi. Le aziende svizzere sono tenute a riferire sullo stato di avanzamento dei progetti e a rendere note tutte le attività connesse. Inoltre, la Svizzera può commissionare valutazioni interne o esterne ed effettuare audit. Secondo il paragrafo 2 la Parte ucraina deve collaborare con la Parte svizzera o con la terza parte da essa incaricata in tutte le attività di monitoraggio, valutazione e revisione e, in particolare, garantire l’accesso a tutti i documenti pertinenti.
Art. 11 Commissione mista
Per garantire il corretto funzionamento dell’Accordo e la corretta applicazione delle norme previste, l’articolo 11 istituisce una Commissione mista, composta da rappresentanti delle Parti e presieduta a turno da ciascuna di esse (art. 11 par. 1 e 6). I suoi compiti comprendono la presa in considerazione di miglioramenti dell’Accordo, la risoluzione delle controversie relative all’interpretazione e all’applicazione dell’Accordo (cfr. art. 18 par. 2), l’elaborazione di un modello di contratto tra le autorità ucraine e le aziende svizzere e la definizione di un regolamento interno in occasione della sua prima riunione (art. 11 par. 2). La Commissione mista può prendere decisioni in merito all’attuazione del presente Accordo e formulare raccomandazioni su altre questioni, comprese eventuali proposte di modifica del presente Accordo (art. 11 par. 3 e 4). Si riunisce per la prima volta entro 90 giorni dall’entrata in vigore dell’Accordo e successivamente, di norma, ogni 12 mesi (art. 11 par. 5).
Art. 12 Organi di contatto
Le Parti designano organi di contatto per il presente Accordo al fine di facilitare la comunicazione. Tali organi saranno probabilmente istituiti, per la Parte ucraina, presso il Ministero dell’economia e, per la Parte svizzera, presso la SECO.
Art. 13 Confidenzialità
Secondo il paragrafo 1, le Parti si impegnano a trattare in modo strettamente confidenziale tutte le circostanze e informazioni che non sono né pubblicamente note né generalmente accessibili e di cui sono venute a conoscenza in adempimento del presente Accordo. Esse trasferiscono l’obbligo del segreto ai propri collaboratori, subappaltatori, subfornitori nonché ad altri terzi incaricati. Secondo il paragrafo 2, esiste un’eccezione a tale obbligo se la divulgazione di informazioni riservate è richiesta dalla legislazione nazionale o avviene all’interno della pubblica amministrazione. Ciò significa, ad esempio, che la divulgazione di informazioni riservate all’interno dell’Amministrazione federale non costituisce una violazione dell’obbligo di confidenzialità. Lo stesso vale qualora sussistano obblighi di divulgazione previsti da leggi o norme di vigilanza obblighi di informazione legali o prudenziali (p. es. verso le autorità di vigilanza sui mercati finanziari, le autorità di regolamentazione, le autorità finanziarie, le autorità investigative o di perseguimento penale, ecc.) o nei confronti di terzi soggetti a loro volta a obblighi di confidenzialità (p. es. revisori di conti, avvocati, esperti), oppure qualora sussistano obblighi di divulgazione basati sulla legge federale del 17 dicembre 200443 sul principio di trasparenza dell’amministrazione. Secondo il capoverso 3, le informazioni confidenziali possono essere comunicate a terzi solo previo consenso scritto della Parte che le
43 RS 152.3
ha originariamente fornite. Infine, il paragrafo 4 stabilisce che l’obbligo di confidenzialità rimane vincolante per le Parti anche dopo la scadenza dell’Accordo.
Art. 14 Trattamento dei dati
Secondo l’articolo 16 capoverso 1 della legge del 25 settembre 202044 sulla protezione dei dati (LPD), i dati personali di aziende private o dell’Amministrazione federale possono essere comunicati all’estero solo se il Paese di destinazione ne garantisce una protezione adeguata, cosa che l’Ucraina non fa (cfr. anche l’Allegato 1 dell’ordinanza sulla protezione dei dati [OPDa]45). Pertanto, i dati personali possono essere comunicati all’Ucraina solo se è garantita un’adeguata protezione dei dati secondo l’articolo 16 capoverso 2 LPD, ad esempio sulla base di un accordo internazionale o di clausole di protezione dei dati in un contratto (art. 16 cpv. 2 LPD). I punti che devono essere inclusi nel contratto o nelle garanzie secondo l’articolo 16 capoverso 2 lett. b o c sono elencati nell’articolo 9 OPDa. Nell’ambito dell’attuazione del presente Accordo, l’adeguata protezione dei dati sarà garantita, da un lato, nei contratti tra le aziende svizzere e le autorità ucraine beneficiarie e, dall’altro, nelle procedure d’appalto.
Per quanto riguarda i contratti, l’articolo 7 paragrafo 1 stabilisce che quelli tra le imprese svizzere e le autorità ucraine beneficiarie devono essere redatti sulla base di un modello elaborato dalla Commissione mista (cfr. art. 11 par. 2 lett. e dell’Accordo). Questo garantirà un’adeguata protezione dei dati e conterrà in particolare disposizioni sul consenso al trattamento dei dati personali (cfr. art. 7 par. 2 dell’Accordo) nonché clausole standard46 sulla trasmissione dei dati personali all’estero conformemente all’articolo 16 capoverso 2 lettera b LPD e all’articolo 9 OPDa. Le clausole standard vengono comunicate in anticipo all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.
Nell’ambito dell’attuazione dei contratti tra le aziende svizzere e le autorità ucraine beneficiarie, potrebbero essere trasmessi i seguenti dati di persone fisiche: nome e cognome, indirizzo e-mail, indirizzo di lavoro e numero di telefono della/e persona/e di contatto definita/e nei contratti, nonché i dati personali di una persona specifica che deve fornire un servizio in Ucraina.
Per quanto riguarda le offerte presentate dagli offerenti svizzeri durante la procedura d’appalto, è previsto che la SECO, in qualità di ente appaltante, oscuri i dati personali nei documenti d’offerta che possono essere trasmessi all’Ucraina, in conformità con l’articolo 5 paragrafo 2 dell’Accordo. Se è necessario trasmettere dati personali alla parte ucraina, si applicherà in via eccezionale l’articolo 17 capoverso 1 lettera a LPD e
44 RS 235.1 45 RS 235.11 I contratti standard utilizzati dalla SECO nel contesto della cooperazione allo sviluppo economico contengono già tali clausole standard.
la SECO chiederà il consenso alle persone interessate. Il presupposto è che il consenso venga dato espressamente e volontariamente dopo un’adeguata informazione (cfr. art. 6 cpv. 6 LPD).
Art. 15 Diritto di ispezione da parte del Controllo federale delle finanze
L’articolo 15 garantisce al Controllo federale delle finanze (CDF) il diritto di essere informato e di effettuare controlli. Il CDF o terzi da esso autorizzati hanno in qualsiasi momento il diritto di essere informati e di effettuare controlli, comprese le ispezioni in loco, relativamente a qualsiasi aspetto connesso al presente Accordo. Il CDF potrà quindi, in qualsiasi momento, controllare informazioni e documenti ed effettuare ispezioni sul posto. Tramite le autorità di sorveglianza competenti la parte ucraina garantisce che tutti i documenti relativi al presente Accordo o da esso derivanti siano disponibili e che il CDF possa accedervi nell’esercizio delle sue funzioni relative all’attuazione del presente Accordo. Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 dell’Accordo, il modello elaborato dalla Commissione mista contiene in particolare una clausola sull’obbligo di fornire informazioni e di consentire i controlli, che si applica pertanto anche alle aziende svizzere.
Art. 16 Sviluppo sostenibile, diritti umani e lavoro
L’articolo 16 mette l’accento sui settori importanti per la Svizzera. Ai fini di una politica estera coerente, la Svizzera si adopera per realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile anche nell’ambito della sua politica economica esterna. La cooperazione internazionale mira inoltre a promuovere lo sviluppo sostenibile nelle tre dimensioni economica, ambientale e sociale e si basa sull’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (ONU) 47. Il Consiglio federale intende promuovere una crescita compatibile con i suddetti obiettivi sia in Svizzera che nei Paesi partner. Nei negoziati internazionali la Svizzera si adopera pertanto per includervi norme su aspetti sociali ed ecologici. Nel paragrafo 1 le Parti ribadiscono i propri impegni derivanti da accordi internazionali e la propria adesione ai principi sanciti dagli strumenti internazionali volti a contribuire al raggiungimento dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile e a garantire che tale obiettivo sia integrato e trovi espressione nelle loro relazioni. Le Parti riconoscono che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione dell’ambiente sono componenti interdipendenti e di reciproco supporto dello sviluppo sostenibile. Sottolineano l’importanza della cooperazione sulle questioni ambientali e occupazionali relative al commercio come parte di un approccio globale agli scambi e allo sviluppo sostenibile. Le disposizioni del paragrafo 2 rafforzano gli standard internazionali determinanti (quelli degli accordi ambientali multilaterali in materia ambientale, quelli dell’ONU per quanto riguarda i diritti umani e quelli dell’OIL nel settore del lavoro). Le Parti si impegnano a rispettare il quadro di riferimento nelle loro relazioni legate al presente Accordo
I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU: THE 17 GOALS | Sustainable Development
in modo da conciliare le finalità economiche perseguite con l’Accordo con i loro obiettivi in materia di protezione dell’ambiente e diritti dei lavoratori.
Art. 17 Prevenzione e lotta contro la corruzione
Questo articolo sottolinea l’impegno comune delle Parti a combattere attivamente la corruzione nell’attuazione dell’Accordo. Secondo il paragrafo 1, il punto di partenza è la convinzione che la corruzione non solo pregiudica il buon governo e il corretto impiego delle risorse, ma mette a rischio anche la concorrenza leale fondata sui prezzi e la qualità. Le Parti si impegnano quindi a unire gli sforzi per prevenire e combattere la corruzione. Il paragrafo 2 stabilisce espressamente che qualsiasi offerta, dono, pagamento, remunerazione o beneficio di qualsiasi tipo, dato o ricevuto direttamente o indirettamente al fine di trarre un vantaggio improprio dall’Accordo, è considerato un atto illecito o una pratica di corruzione. Inoltre, le Parti si impegnano, conformemente al paragrafo 3, ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che non si verifichino pratiche di corruzione né nel processo di selezione né nella realizzazione dei progetti. Se una Parte riceve informazioni che danno adito a sospetti, è tenuta a informare immediatamente l’altra Parte e ad adottare insieme a quest’ultima le misure necessarie per porre rimedio alla situazione il prima possibile e di comune accordo. Queste disposizioni servono a garantire l’integrità e il buon governo dell’intero quadro di cooperazione e sono una componente centrale dei requisiti di responsabilità e trasparenza su cui si basa l’Accordo. Il rispetto dei requisiti anticorruzione è garantito – come in genere avviene nella cooperazione allo sviluppo economico – attraverso strumenti adeguati quali il monitoraggio, la valutazione e gli audit (cfr. art. 10 dell’Accordo). Questi ultimi si basano su standard internazionali, tra cui i principi di valutazione dell’OCSE e i Principi internazionali per una cooperazione allo sviluppo efficace (Principles of Effective Development Cooperation48. Inoltre, si applicano le norme anticorruzione previste dal diritto federale e le prescrizioni specifiche per la prevenzione della corruzione nel contesto della cooperazione allo sviluppo economico. L’Accordo stesso stabilisce che le Parti si impegnano ad attuare misure per combattere la corruzione in conformità con le convenzioni internazionali che hanno ratificato (cfr. in particolare i rimandi agli obblighi internazionali di cui agli articoli 3 e 16 dell’Accordo). Inoltre, le aziende svizzere che operano nell’ambito
del presente Accordo sono soggette alle disposizioni pertinenti del Codice penale svizzero in materia di lotta alla corruzione (cfr. art. 6 lett. f dell’Accordo). Infine, il modello di accordo elaborato dalla Commissione mista conformemente all’articolo 7 capoverso 2 contiene anche una clausola vincolante sulla prevenzione e la lotta contro la corruzione.
Cfr. Global Partnership for Effective Development Cooperation
Art. 18 Risoluzione delle controversie
L’articolo 18 prevede una dettagliata procedura di consultazione e arbitrato, che può essere attivata se una Parte ritiene che una misura adottata dall’altra Parte costituisca una violazione dell’Accordo. I paragrafi 2 e 4 disciplinano le consultazioni formali che le Parti devono avviare prima di poter esigere l’istituzione di un tribunale arbitrale. Le consultazioni si svolgono in seno alla Commissione mista (cfr. art. 11 par. 2 lett. c dell’Accordo). Se la Parte interpellata non dà seguito alla richiesta entro 10 giorni o non avvia consultazioni entro 30 giorni dal suo ricevimento, o se la questione sollevata non può essere risolta attraverso le consultazioni entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, la Parte richiedente può chiedere l’istituzione di un collegio arbitrale. Il collegio arbitrale è composto da tre membri, nominati conformemente alle Regole della Corte permanente di arbitrato del 2012 (Regole di arbitrato CPA 2012), (par. 5). Salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa, le procedure del collegio sono disciplinate dalle Regole di arbitrato CPA 2012, mutatis mutandis (par. 6). Tutte le procedure si svolgono in inglese e le udienze del collegio arbitrale hanno luogo a Ginevra (par. 7). Ogni sentenza del collegio arbitrale è definitiva e vincolante per le Parti in causa (par. 8).
Art. 19 Modifiche
L’articolo 19 disciplina la procedura di modifica dell’Accordo e prevede che le modifiche siano effettuate per iscritto. Le modifiche non entrano in vigore automaticamente, ma solo alla data di ricevimento dell’ultima notifica scritta con cui una Parte informa l’altra Parte, per via diplomatica, del completamento delle procedure interne di ratifica richieste. Questa procedura garantisce che ciascuna Parte abbia autorizzato le modifiche in conformità con il proprio ordinamento giuridico nazionale prima che queste entrino in vigore.
Art. 20 Durata e denuncia
Come stabilito dall’articolo 20, l’Accordo è valido fino al 31 dicembre 2036, sempre che non venga denunciato da una delle Parti in conformità con i paragrafi 2 o 3, i quali stabiliscono le condizioni di recesso dall’Accordo. Secondo il paragrafo 2, ogni Parte può denunciare l’Accordo in qualsiasi momento mediante notifica scritta all’altra Parte. La denuncia ordinaria ha effetto tre mesi dopo la data in cui l’altra Parte riceve la notifica. Il paragrafo 3 prevede la possibilità di risoluzione straordinaria: in caso di violazione grave o ripetuta dell’Accordo, ogni Parte può denunciare l’Accordo in qualsiasi momento mediante notifica scritta. In questo caso la denuncia ha effetto alla data in cui l’altra Parte riceve la notifica. Una violazione grave o ripetuta ai sensi del paragrafo 3 si considera avvenuta in particolare se una Parte viola l’articolo 3 (Obblighi) o l’articolo 17 dell’Accordo (Prevenzione e lotta contro la corruzione).
La durata dell’Accordo è in linea con la decisione del Consiglio federale di contribuire a lungo termine alla ricostruzione in Ucraina. Qualora la situazione in Ucraina o una decisione politica del Consiglio federale e del Parlamento indichino la necessità di sostenere la ricostruzione dell’Ucraina oltre il 2036, un’eventuale proroga del presente Accordo andrebbe esaminata e richiesta secondo le procedure nazionali previste a tal fine (cfr. art. 19 dell’Accordo).
Art. 21 Entrata in vigore
L’articolo 21 dell’Accordo stabilisce la procedura per la sua entrata in vigore: l’Accordo non entra in vigore al momento della firma o a una data specifica, ma solo alla data di ricevimento dell’ultima notifica scritta con cui una Parte informa l’altra Parte, per via diplomatica, del completamento delle procedure interne di ratifica richiesta per la sua entrata in vigore. Questa procedura garantisce che l’Accordo diventi vincolante ai sensi del diritto internazionale solo dopo che entrambe le Parti lo avranno formalmente approvato in base alla propria legislazione.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
4.1.1 Ripercussioni finanziarie
Gli aiuti finanziari forniti all’Ucraina nell’ambito dell’Accordo saranno iscritti nel credito d’impegno «Ucraina e regione» in conformità con il decreto federale sul finanziamento della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario nonché a favore dell’Ucraina e della regione nel periodo 2025–202849. I pagamenti saranno imputati al bilancio della SECO (credito a preventivo A231.0202 «Cooperazione allo sviluppo economico») e i fondi necessari iscritti nel preventivo della SECO. Il Consiglio federale e il Parlamento decideranno in merito ai fondi da stanziare nell’ambito di questo Accordo nel periodo successivo al 2028 nell’ambito degli ordinari processi di pianificazione finanziaria. Inoltre, per la fase 2029–2036 il Consiglio federale intende esaminare altri canali di finanziamento per versare i rimanenti 3,5 miliardi di franchi di aiuti all’Ucraina50.
4.1.2 Ripercussioni sul personale
Il presente Accordo può essere attuato con le attuali risorse umane della SECO.
49 FF 2024 3222 Secondo la decisione del Consiglio federale del 10 aprile 2024.
4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna L’Accordo non ha ripercussioni sulle finanze né sul personale dei Cantoni e dei Comuni, delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna. Le conseguenze economiche (v. n. 4.3), per contro, andranno sostanzialmente a beneficio di tutte le regioni della Svizzera.
4.3 Ripercussioni sull’economia
Le misure di sostegno all’Ucraina sono rivolte principalmente alla popolazione colpita dalla guerra, all’economia e alle istituzioni del Paese. L’Accordo consente all’Ucraina di procurarsi importanti beni e servizi dalla Svizzera. L’attenzione verte sui settori e sui prodotti in cui la Svizzera vanta un’offerta competitiva a livello internazionale. Non è tuttavia possibile quantificare gli effetti indiretti sull’economia svizzera derivanti da queste forniture di beni e servizi. Dovrebbero tendenzialmente situarsi allo stesso livello o leggermente al di sopra di quelli generati dalla consueta CI. Ciò dipenderà in particolare dal modo in cui le aziende svizzere sapranno mettere a frutto le loro esperienze e i loro contatti nell’ambito delle misure di ricostruzione ed eventualmente da come sapranno intessere e gestire le relazioni commerciali in questo mercato relativamente vicino in termini geografici.
4.4 Ripercussioni sulla società e sull’ambiente
Il contributo della Svizzera alla ricostruzione in Ucraina rafforza la resilienza della società ucraina, contribuendo così alla sicurezza e alla coesione in Europa. Nell’ambito dei progetti di ricostruzione l’accento sarà posto su soluzioni sostenibili e rispettose dell’ambiente. L’Ucraina sa che la Svizzera ha molto da offrire in questo settore.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
L’Accordo si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), in virtù del quale gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare i trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù di una legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 200251 sul Parlamento; art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199752 sull’or-
51 RS 171.10 52 RS 172.010
ganizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]). Nel caso in esame non esiste né una legge né un trattato che conferisca al Consiglio federale la competenza di stipulare accordi come questo, motivo per cui spetterà al Parlamento approvarlo.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’Accordo è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare di quelli assunti nel quadro dell’OMC (AAP). Ai sensi dell’articolo II paragrafo 3 lettera e numero (i), gli acquisti pubblici finalizzati alla ricostruzione in Ucraina sono qualificabili come aiuti aventi lo scopo di prestare assistenza internazionale, compreso l’aiuto allo sviluppo (international assistance, including aid), in particolare se si tratta, come nel presente caso, di aiuti vincolati (tied aid, v. più in basso). Gli aiuti qui previsti sono pertanto esclusi dal settore degli accordi internazionali dell’OMC (v. n. 1.4). L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici53 estende il campo d’applicazione dell’AAP a determinati committenti e settori (tra cui Comuni e aziende ferroviarie di trasporto passeggeri), ma non contempla l’accesso reciproco agli appalti pubblici nell’ambito della cooperazione internazionale e dell’aiuto allo sviluppo in conformità con le eccezioni previste dall’AAP. La SECO non si aspetta pertanto conseguenze specifiche in relazione al presente accordo bilaterale. Facendo propria la raccomandazione del Comitato di aiuto allo sviluppo dell’OCSE (CAS) sulla necessità di svincolare gli aiuti pubblici allo sviluppo54, la Svizzera si è impegnata nel 2011, insieme a tutti gli altri membri del CAS, a fornire ove possibile il proprio aiuto allo sviluppo senza vincolarlo a particolari condizioni di fornitura55. Si tratta di una raccomandazione non vincolante dell’OCSE. L’aiuto fornito nell’ambito di questo Accordo, pur non riguardando direttamente questo impegno56, comporterà un leggero aumento della quota di aiuti vincolati sul totale degli aiuti allo sviluppo della Svizzera, il che non soddisfa le aspettative né le raccomandazioni del CAS. Gli aiuti forniti saranno pertanto notificati come aiuti vincolati in conformità con le norme del CAS. Il presente Accordo integra quello del 1997 tra la Svizzera e l’Ucraina sulla cooperazione tecnica e finanziaria.
53 RS 0.172.052.68 Cfr. DAC Recommendation on Untying Official Development Assistance; consultato su www.legalinstruments.oecd.org in data 26.8.2025. Il CAS opera una distinzione tra aiuti svincolati, parzialmente vincolati o vincolati. Esiste un obbligo di fornitura se la concessione dell’aiuto allo sviluppo è subordinata alla condizione che i beni e servizi siano acquistati dal rispettivo Paese donatore o da un altro Paese industrializzato. La raccomandazione si applica formalmente solo ai Paesi più poveri («Paesi meno sviluppati») e ai Paesi poveri fortemente indebitati, ma non ai Paesi a reddito medio come l’Ucraina.
5.3 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numeri 1–3 Cost. sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, che prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale e che comprendono disposizioni importanti contenenti norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Il presente Accordo non prevede l’adesione a un’organizzazione internazionale e la sua attuazione non richiede l’emanazione di leggi federali.
Rimane da chiarire se l’Accordo comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate disposizioni importanti quelle che, secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale.
Le disposizioni del presente Accordo specificano in particolare i diritti e gli obblighi delle aziende svizzere coinvolte nella ricostruzione dell’Ucraina (cfr. art. 3 e 6 dell’Accordo) e definiscono qual è il diritto applicabile agli appalti pubblici e quali gli enti appaltanti (cfr. art. 5 dell’Accordo). Sono inoltre direttamente applicabili e introducono nuovi diritti e obblighi. L’Accordo contiene quindi norme di diritto. Queste sono inoltre da considerarsi importanti perché – se emanate a livello nazionale – dovrebbero assumere la forma di una legge federale in conformità con l’articolo 164 capoverso 1 Cost. Ne consegue che, in base all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., il decreto federale che approva l’Accordo sottostà a referendum facoltativo. Secondo l’articolo 163 capoverso 2 Cost., l’approvazione del presente Accordo deve avvenire sotto forma di decreto federale, (art. 24 cpv. 3 LParl).
Elenco delle abbreviazioni AAP Accordo dell’OMC sugli appalti pubblici AELS Associazione europea di libero scambio ALS Accordo di libero scambio ASRE Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni CAS Comitato di aiuto allo sviluppo dell’OCSE CDF Controllo federale delle finanze CI Cooperazione internazionale CPA Corte permanente di arbitrato CPE Commissione di politica estera DCFTA Deep and Comprehensive Free Trade Area (area di libero scambio globale e approfondita) DEFR Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DSC Direzione dello sviluppo e della cooperazione Km2 Chilometro quadrato LAPub Legge federale sugli acquisti pubblici LARE Legge federale concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni LFCI Legge federale sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico OIL Organizzazione internazionale del lavoro OMC Organizzazione mondiale del commercio ONU Organizzazione delle Nazioni Unite PIL Prodotto interno lordo PMI Piccole e medie imprese SECO Segreteria di Stato dell’economia SERV Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni UAH Grivna (valuta ucraina) USD Dollari americani WEF Forum economico mondiale
Allegato: Meccanismo di attuazione (secondo gli art. 4–8 dell’Accordo)