Installazione e esercizio di apparecchiature negli autosili

FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

Norma antincendio X Direttiva antincendio Indice

Nota esplicativa antin. Supporti antincendio Stato della tecnica

Titolo / articolo / cifra / punto: 11-03 / cifra 4.4, paragrafo 1

Tema: Installazione e esercizio di apparecchiature negli autosili

Pubblicazione per: Commissioni AICAA Autorità cantonali antincendio X Pubblico

Domanda: In virtù della direttiva antincendio 11-03, art. 4.4, paragrafo 1, le autorimesse e gli autosili con una superficie superiore a 150 m2 non possono essere utilizzati per altri scopi. Sorge dunque la domanda se, di conseguenza, non è consentito installare un generatore d'aria calda (pacco lamellare con accumulatore di freddo, ventilatore con involucro) in un'autorimessa. De facto in Svizzera vengono installati frequentemente generatori di questo tipo nelle autorimesse, in quanto in questi ambienti il rilascio di calore funziona bene e, come effetto secondario, questi apparecchi riscaldano l'autorimessa. Dal vostro punto di vista cosa può essere ritenuto accettabile dalla competente autorità antincendio affinché tutti gli installatori e gli specialisti sul territorio nazionale abbiano a disposizione gli stessi criteri di riferimento?

Risposta: È consentito installare dei componenti di impianti di ventilazione e di climatizzazione (scambiatori di calore, ventilatori) negli autosili. I prodotti refrigeranti necessari non devono essere infiammabili.