Vendita fuochi d'artificio ai giovani - Modifica di OEspl del 12.05.2010
FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA Norma antincendio X Direttiva antincendio Indice
Nota esplicativa antin. Supporti antincendio Stato della tecnica
Titolo / articolo / cifra / punto: 27-03 / cifra 3.4.1
Tema: Vendita fuochi d'artificio ai giovani - Modifica di OEspl del 12.05.2010
Pubblicazione per: Commissioni AICAA Autorità cantonali antincendio X Pubblico
Domanda: Il Consiglio federale in data 12 maggio 2010 ha approvato l'Ordinanza sugli esplosivi (Ordinanza sugli esplosivi OEspl) decretando la sua entrata in vigore il 1° luglio 2010. In merito alla vendita sono state stabilite le seguenti nuove misure: Fuochi d'artificio della categoria I, vendita vietata alle persone sotto i 12 anni. Fuochi d'artificio della categoria II, vendita vietata alle persone sotto i 16 anni. Fuochi d'artificio della categoria III, vendita vietata alle persone sotto i 18 anni. Queste disposizioni non sono conformi alla direttiva antincendio "Sostanze pericolose", cifra 3.4.1. Quali disposizioni devono essere applicate?
Risposta: Per quanto riguarda la vendita dei fuochi d'artificio ai giovani valgono le disposizioni giuridiche più severe della Ordinanza sugli esplosivi. Le disposizioni della direttiva antincendio possono essere modificate solo con una procedura di consultazione estesa all'Organo intercantonale concernente l'eliminazione degli ostacoli tecnici (OIEOT). La modifica verrà pertanto considerata solo in occasione della prossima revisione delle prescrizioni antincendio.