Requisiti sull’installazione di motori a combustione stazionari

FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA Norma antincendio X Direttiva antincendio Indice

Nota esplicativa antin. Supporti antincendio Stato della tecnica

Titolo / articolo / cifra / punto: 25-03 / cifra 5.9

Tema: Requisiti sull’installazione di motori a combustione stazionari

Pubblicazione per: Commissioni AICAA Autorità cantonali antincendio X Pubblico

Domanda: I gruppi elettrogeni di emergenza vengono considerati motori a combustione stazionari e devono quindi essere installati ai sensi della cifra 5.9? Nel caso di impianti > 70 kW si devono rispettare i requisiti previsti dalla cifra 4.1.3 riguardo la disposizione dei locali?

Risposta: Per l’installazione di gruppi elettrogeni d’emergenza (fonti di corrente a fini di sicurezza) hanno validità le disposizioni della direttiva antincendio “Segnalazione delle vie di fuga - Illuminazione di sicurezza – Alimentazione elettrica di emergenza”, soprattutto quelle previste dalla cifra 3.3.3:

  • 2 La resistenza al fuoco del locale d’installazione deve equivalere a quella della struttura portante di edifici e impianti o compartimenti tagliafuoco ma deve essere comunque di almeno El 30 (nbb). Le porte devono essere realizzate con resistenza al fuoco El 30. Se la fonte di corrente per fini di sicurezza consiste in un motore a combustione, ci si deve attenere anche alle disposizioni previste dalla cifra 5.9 e 4.1.3 della direttiva antincendio “Impianti termotecnici”:

  • I motori a combustione stazionari si devono installare in locali con resistenza al fuoco EI 30 (nbb) se il meccanismo motore ha una potenza massima di 70 kW, in locali con resistenza al fuoco El 60 (nbb), se la potenza del meccanismo motore supera 70 kW. le chiusure antincendio devono essere realizzate con resistenza al fuoco EI 30.

  • I locali devono essere disposti non più in basso del secondo piano interrato e se si usano combustibili gassosi devono generalmente essere accostati a una parete esterna.

  • Devono avere accesso diretto all’aria aperta: a i locali al piano terra o al primo piano interrato per impianti con potenza superiore a 1200 kW del meccanismo motore; b i locali al secondo piano interrato per impianti con potenza superiore a 600 kW del meccanismo motore; c i locali negli edifici alti.