11.2018.126
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4 maggio 2020Italiano40 min
I CCA, sentenza inc. 11.2018.30 del 18 gennaio 2018, consid. 3e con rinvio). Nelle
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.126
Lugano
4 maggio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente per statuire nella causa SO.2018.336 (protezione
dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 24 gennaio 2018 da
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinato
dall'avv. . PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 15 novembre 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 2 novembre 2018;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1971) e AP 1 (1969),
cittadini italiani, si sono sposati a __________ il 22 luglio 2006, adottando
la separazione dei beni. Pochi giorni prima del matrimonio essi avevano avuto una figlia, A__________,
nata il 15 luglio 2006. AP 1 inoltre era già
madre di An__________ (1993) e C__________ (1996), nati da un precedente
matrimonio. I coniugi non esercitano attività
lucrativa in Svizzera e sono tassati secondo il dispendio.
B. Il 24 gennaio 2018 AP
1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a
protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in via “supercautelare” – l'autorizzazione
a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale con ordine di allontanamento
al marito, l'affidamento della figlia (riservato il diritto di visita paterno),
un contributo alimentare per sé di fr. 93 000.–
mensili dal 28 agosto 2017 e uno per la figlia di fr. 5000.– mensili, oltre al
pagamento delle rette della scuola privata, del premio della cassa malati,
delle spese mediche non coperte dalla quest'ultima e di ogni altra spesa
straordinaria. Essa ha rivendicato altresì il diritto di fruire liberamente con
la figlia di residenze secondarie a __________, __________ (durante l'estate) e
__________ (in inverno). Contestualmente AP 1 ha presentato un'istanza di informazioni
per ottenere dal marito svariata documentazione. La richiesta di statuire “inaudita
parte” è stata respinta dal Pretore con decreto emesso senza contraddittorio
quello stesso giorno.
C. Nelle sue osservazioni
del 21 febbraio 2018 AO 1 ha aderito alla richiesta di vita separata,
proponendo l'affidamento congiunto della figlia (con assunzione del
mantenimento da parte sua), l'attribuzione a sé dell'alloggio coniugale e il
versamento di un contributo alimentare per la moglie di fr. 21 000.– mensili. All'udienza del 23 febbraio
2018, indetta per la discussione cautelare e il contraddittorio sulle misure a
tutela dell'unione coniugale, le parti hanno chiesto di sospendere la procedura
per “approfondire le trattative già iniziate”. A una successiva udienza del 4
luglio 2018 il Pretore, preso atto che il giorno prima AP 1 aveva introdotto un
memoriale di replica in cui chiedeva di adeguare – già in via cautelare – il
contributo alimentare in suo favore a fr. 46 300.–
mensili o, in subordine, a fr. 70 400.–
mensili ove non le fosse stata assegnata l'abitazione di Paradiso (e fosse stata
autorizzata in tal caso a trasferirsi con A__________ a __________), ha
aggiornato il seguito del dibattimento.
D. Con istanza
supercautelare del 23 agosto 2018 AP 1 ha sollecitato il Pretore a fissare l'assetto
provvisionale nelle modalità già richieste, salvo adeguare a fr. 48 198.– mensili (più gli oneri fiscali, sociali e
le spese mediche non coperte) il contributo alimentare per sé. L'indomani il
Pretore ha respinto l'istanza supercautelare e ha convocato le parti a un'udienza
del 3 ottobre 2018 per il seguito del dibattimento, poi rinviata al 15 ottobre
successivo. Sollecitato nuovamente il 20 settembre 2018 a “emanare un primo
assetto urgente cautelare”, il Pretore ha respinto il 27 settembre 2018 “ogni
richiesta supercautelare della moglie” e ha rinviato “ogni ulteriore decisione
a dopo la prossima udienza già agendata”, incaricando la psicomotricista __________
M__________ di ascoltare la figlia entro 60 giorni. Un appello presentato l'8
ottobre 2018 da AP 1 contro il rigetto di ogni richiesta supercautelare è stato
dichiarato irricevibile da questa Camera il 12 ottobre 2018 (inc. 11.2018.115).
E. Nel frattempo, con
duplica del 10 ottobre 2018 AO 1 ha ribadito il proprio punto di vista, non
senza postulare in subordine l'affidamento di A__________ (riservato il diritto
di visita materno). All'udienza del 15 ottobre 2018, indetta per la continuazione
del dibattimento, le parti hanno mantenuto le loro posizioni e hanno notificato
prove.
F. Con decreto cautelare
del 2 novembre 2018, emesso “nelle more istruttorie”, il Pretore ha
autorizzato i coniugi a vivere separati, ha ordinato al marito di allontanarsi
immediatamente dall'appartamento coniugale (lasciandolo a disposizione della
moglie) fino a domenica 16 dicembre 2018, ha assegnato tale abitazione in uso
al marito stesso da lunedì 17 dicembre 2018, ha ingiunto alla moglie di
organizzarsi per consegnare quell'alloggio entro domenica 16 dicembre 2018 e
trasferirsi altrove, ha affidato la figlia A__________ congiuntamente ai
genitori, chiamati a occuparsene una settimana ciascuno, e ha condannato AO 1 a
versare un contributo alimentare di fr. 28 615.–
mensili alla moglie, così come un contributo alimentare di fr. 1115.– mensili per
la figlia. Contestualmente egli ha emesso l'ordinanza sulle prove. Non ha
statuito invece sulle spese e le ripetibili del decreto cautelare.
G. Contro il decreto
appena citato AP 1 è insorta con un appello del 15 novembre 2018 a questa
Camera per ottenere che – concesso effetto sospensivo all'appello e ordinate
“misure cautelari e supercautelari” – l'appartamento coniugale sia attribuito
in uso a lei (e non al marito, tenuto tuttavia a farsi carico di tutte le spese
correlate), che la figlia sia affidata a lei sola (fissando al padre un diritto
di visita), che il contributo alimentare per sé sia portato a fr. 70 400.– mensili (o a fr. 85 000.– mensili ove fosse confermato l'ordine a
lei diretto di lasciare l'alloggio coniugale) e il contributo per la figlia a
fr. 5000.– mensili, come pure che AO 1 sia condannato a versarle fr. 500 000.– per arredare il nuovo alloggio, assumendo
inoltre tutte le spese scolastiche, mediche, sanitarie e straordinarie per A__________.
Con decreto del 20 novembre 2018 il presidente di questa Camera ha
respinto la richiesta di effetto sospensivo e di misure cautelari. In esito a
ciò, il 13 dicembre 2018 AP 1 si è trasferita in un appartamento a __________. Nelle
sue osservazioni del 24 gennaio 2019 AO 1 propone di respingere l'appello.
in diritto: 1. I decreti cautelari sono
emessi, anche in una procedura a tutela dell'unione coniugale, con la procedura
sommaria (art. 248 lett. d CPC). Se sono stati adottati – come in concreto –
dopo che la controparte ha avuto modo di esprimersi, fosse solo per scritto
(art. 265 cpv. 2 CPC: decreti intermedi
o “nelle more istruttorie”), essi sono appellabili così entro 10 giorni
(art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), seppure il procedimento cautelare in sé non
sia ancora terminato (DTF 137 III 417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2).
Ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, in ogni modo, l'appello è
ammissibile unicamente se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
presupposto non si pone, litigiosa essendo anche la custodia sulla figlia, questione
appellabile senza riguardo a esigenze di valore. Circa la tempestività del
rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato è stato notificato alla
patrocinatrice dell'istante il 5 novembre 2018 (tracciamento degli invii n. 98.__________,
agli atti). Inoltrato il 15 novembre 2018, ultimo giorno utile, il ricorso in
esame è pertanto ricevibile.
2. All'appello AP 1
acclude nuovi documenti: una comunicazione del 6 novembre 2018 in cui il
patrocinatore del marito informa il Pretore – fra l'altro – che AO 1 si è
trasferito al __________ di __________ (doc. 3), copia di messaggi telefonici scambiati
il 12 e il 14 novembre 2018 con la figlia e con il marito (doc. 4 e doc. 6), l'esito
di una ricerca di appartamenti di alto livello in locazione a __________ (doc.
5) e due preventivi del 10 e 14 novembre 2018 per la realizzazione e la fornitura
di mobili (doc. 7). Dal canto suo, AO 1 annette alle proprie osservazioni uno
scambio di messaggi telefonici (senza data) tra la figlia A__________ e la
madre (doc. 1), una fattura del 17 dicembre 2018 per un suo soggiorno di
42 giorni al __________ (doc. 2) e copia di un nuovo contratto di locazione stipulato
dalla moglie il 27 novembre 2018 (doc. 3). Ora, documenti che coinvolgono la situazione di figli minorenni sono
sempre ammissibili, senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC
(DTF 144 III 349). E siccome nella fattispecie la lite verte anche sulla
custodia di A__________ e sul contributo alimentare in favore di lei, di
tali documenti va tenuto conto d'ufficio nella misura in cui appaiano utili per
il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).
3. Litigiosa è
anzitutto l'assegnazione pendente causa dell'alloggio coniugale al marito. In
proposito il Pretore ha rilevato che in casa si era ormai creato un clima
insostenibile, accentuato anche da situazioni critiche come la presenza della
famiglia d'origine paterna, l'esistenza di una sorveglianza audio e video
assillante e le tensioni tra la moglie e il personale di servizio. Se da un
lato quindi era necessario allontanare un coniuge, dall'altro era importante salvaguardare
la relazione di A__________ “con i nonni coabitanti e il personale che si
occupa della famiglia”. Ciò posto, il primo giudice ha stabilito che durante il
periodo transitorio di un mese durante il quale il marito era tenuto a uscire
di casa, la moglie avrebbe potuto trovare una nuova sistemazione adeguata (come
quella che le prospettava il convenuto nella Residenza __________ di __________),
sicché l'alloggio poteva tornare poi al convenuto. Un allontanamento del marito
(anziché della moglie) dal “Palazzo __________” avrebbe verosimilmente
comportato invece ulteriori cambiamenti, anche in tempi brevi, e non avrebbe
permesso di raggiungere “l'obiettivo primario” di “togliere la figlia dal clima
pesante in cui è costretta a vivere”. Il convenuto avrebbe continuato infatti a
recarsi quotidianamente nello stabile, dove vivono i genitori e “dove c'è il
centro delle sue attività”, il che avrebbe generato continue tensioni. Per il
resto, il Pretore non ha trascurato le difficili condizioni di salute della
moglie, ma ha reputato che la permanenza in un luogo “ormai intriso di
conflittualità e sotto lo sguardo del sistema relazionale del marito” non
rispondesse “alla necessità di ambiente benefico” che il suo stato richiede,
mentre i disagi dovuti al trasloco potevano essere limitati al massimo
“attivando ogni risorsa possibile a limitare la fatica” (decreto impugnato,
pag. 2 a 4).
L'appellante obietta che
gli interessi professionali evocati dal Pretore devono riferirsi all'abitazione
coniugale medesima, ma che in concreto non v'è prova di un nesso siffatto. Quanto
al rischio che essa continuerebbe a incontrare il marito o i suoceri all'interno
del “Palazzo __________”, ciò sarebbe scongiurato dal fatto che gli accessi all'abitazione
coniugale (ingresso A) e all'ufficio (ingresso B) sono diversi, mentre l'alloggio
dei suoceri si trova quattro piani sotto quello coniugale. Il marito non avrebbe
dimostrato inoltre la necessità di abitare nello stesso stabile dei genitori, ai
quali rimarrebbe loro – comunque sia – vicino durante il giorno, né ha mai
lamentato liti fra lei e i suoceri. L'argomento pretorile di preservare il
rapporto della figlia con i nonni paterni è quindi senza rilievo per negarle l'uso
dell'alloggio coniugale. L'istante si duole altresì di un'indebita
anticipazione della sentenza di merito per avere il Pretore argomentato che l'allontanamento
del marito non sarebbe verosimilmente “una soluzione duratura”. Circa la
compatibilità della soluzione prospettata dal primo giudice con il di lei stato
di salute, l'appellante rileva che la conflittualità fra i coniugi è dovuta alla
loro convivenza e non al contesto ambientale dell'abitazione. Essa rimprovera
inoltre al Pretore di non avere tenuto conto delle raccomandazioni della sua
oncologa, la quale sconsiglia un trasloco (fonte di stress e di fatica), a
maggior ragione da organizzare sull'arco di un mese. Quanto alla sorveglianza, il
problema sarebbe facilmente risolto se solo il marito portasse con sé le sue opere
d'arte. Fosse invece l'alloggio coniugale attribuito al marito, la privacy
della figlia sarebbe messa a repentaglio.
a) Per
quel che attiene al mancato nesso tra gli interessi professionali del marito e
l'alloggio coniugale, l'appellante sembra revocare in dubbio che l'abitazione
coniugale sia più utile al convenuto. La questione della maggiore utilità
riguarda tuttavia il merito del giudizio finale che il Pretore sarà chiamato a
adottare al termine dell'istruttoria (cfr. RtiD I-2015 pag. 878 consid. 3b con
rinvii; Vetterli in: FamKomm
Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 17 ad art. 176 CC). E il merito che non
va precorso in sede cautelare, nel cui ambito si tratta soltanto di disporre
celermente una regolamentazione provvisoria e non di disciplinare
definitivamente le questioni controverse (analogamente: Obergericht del
Canton Zurigo, sentenza LE150074 dell'11 marzo 2016, consid. 4).
b) L'appellante
non nega, per il resto, che in casa si fosse creato un clima insostenibile né
che la figlia andasse sottratta con una certa urgenza a simili condizioni
ambientali, tant'è che essa medesima ha sollecitato a più riprese l'adozione di
provvedimenti cautelari. È indubbio altresì che nel medesimo “Palazzo __________”
si trovi l'ufficio del marito e l'alloggio dei genitori di lui. Ciò posto, la
possibilità che l'assegnazione provvisoria dell'abitazione coniugale alla
moglie contribuisca ad alimentare nuove tensioni familiari e precluda il
raggiungimento dell'“obiettivo primario” è, a un sommario giudizio, verosimile.
Poco importa, sotto questo profilo, che gli accessi all'abitazione coniugale e
all'ufficio siano diversi e che l'abitazione dei suoceri si trovi quattro piani
sotto l'alloggio coniugale. Le fosse provvisoriamente attribuito in uso l'alloggio
coniugale, AP 1 rimarrebbe infatti “sotto lo sguardo del sistema relazionale
del marito”, come ha accertato il primo giudice senza essere contraddetto al
proposito dall'appellante. In condizioni del genere la previsione del Pretore,
secondo cui un allontanamento del marito anziché della moglie non sarebbe con
ogni verosimiglianza una soluzione duratu-ra e comporterebbe nuovi cambiamenti,
probabilmente anche in tempi brevi, non è criticabile. Contrariamente all'opinione
dell'interessata, non si tratta di un'inammissibile anticipazione della
decisione finale, bensì di una legittima valutazione presa in tempi ristretti e
volta a evitare inutili cambiamenti già nelle more istruttorie (“in tempi
brevi”), impregiudicato un diverso giudizio in esito alle risultanze
probatorie.
c) A
parte ciò, l'appellante non rende verosimile – né invoca – un proprio interesse
professionale o personale all'attribuzione dell'alloggio coniugale. Tant'è
che, come rileva il convenuto, AP 1, interrogata in seguito a una denuncia
penale del marito nei suoi confronti per violazione della sfera segreta o
privata mediante apparecchi di presa d'immagini (art. 179quater CP),
ha giustificato la decisione di non cercare un altro appartamento a __________
con il fatto che il marito l'aveva sradicata dalla sua città (__________) e pertanto
non trovava “giusto che sia io a spostarmi” (verbale d'interrogatorio del 12
settembre 2018, pag. 5; doc. 113). Né essa pretende, per avventura, che l'alloggio
coniugale sia stato sistemato appositamente – ad esempio – in funzione del suo stato
di salute. Per quanto attiene invece alla figlia, sotto questo profilo la
posizione di Annie appare neutra, poiché – come si vedrà (consid. 4) – il suo
affidamento congiunto e paritario ai genitori dev'essere per il momento
confermato.
d) L'appellante
contrappone alla decisione adottata dal primo giudice il suo grave stato di
salute. Sta di fatto che nel frattempo, dando seguito al decreto presidenziale
del 20 novembre 2018 che ha rifiutato effetto sospensivo al suo appello, essa è
ormai uscita dall'alloggio coniugale, sicché la questione appare ormai
superata. A prescindere da ciò, neppure il medico curante aveva escluso, dal
profilo valetudinario, un trasloco, pur reputandolo certamente “non ideale”
(doc. D5). Quanto al termine assegnato all'interessata per trovare una nuova
sistemazione, esso appare adeguato (cfr. Vetterli,
op. cit., n. 18 ad art. 176 CC). Senza contare che la decisione impugnata obbligava
il marito a mobilitare ogni risorsa possibile per limitare la fatica che poteva
derivare dal trasloco, ponendo a carico di lui anche le spese di imballaggio.
Essendosi in ogni caso l'interessata trasferita nel frattempo a __________, gli
stessi motivi di salute addotti con l'appello per opporsi a una sua uscita dall'abitazione
coniugale sconsiglierebbero ora un suo ritorno.
e) Quanto
alla lamentata lesione della privacy della figlia, l'appello si esaurisce in
una recriminazione, da cui l'appellante non trae alcuna conclusione specifica.
Sull'attribuzione dell'alloggio coniugale al marito pendente causa, a un
sommario esame come quello che presiede all'emanazione di provvedimenti
cautelari il decreto impugnato resiste quindi alla critica.
4. Controverso è inoltre
l'affidamento provvisorio della figlia. Al riguardo il Pretore ha accertato che
entrambi i genitori possono organizzare liberamente il loro tempo e che non v'è
ragione per “stravolgere questo modello di gestione della figlia decretandone l'affidamento
esclusivo ad un solo genitore”. Egli ha ritenuto così più conforme all'interesse
di A__________ una custodia alternata, nel senso di affidare la ragazza, che
rimane domiciliata a __________ e scolarizzata nella __________ di __________,
ai genitori una settimana ciascuno, fermo restando che in caso di impedimento l'accudimento
va accordato, in via prioritaria, all'altro genitore anziché a terzi (decreto
impugnato, pag. 2 e 6).
L'appellante deplora che
la figlia, dodicenne e in grado di maturare una propria volontà, non sia stata
sentita prima della decisione e che non siano stati ascoltati neppure i
genitori nell'ambito di un interrogatorio o di una deposizione formale. Dubita
quindi che il Pretore avesse gli elementi necessari per decidere sulla custodia
congiunta. Essa non nega che la figlia mantenga buoni rapporti con entrambi i
genitori. Ritiene nondimeno che il rapporto fra le parti sia tanto conflittuale
da mettere a repentaglio il bene di A__________. Afferma che nei periodi estivi
in cui le parti si sono ripartite l'affidamento della figlia le tensioni non
sono diminuite, ma si sono accentuate, il che dimostra un'incapacità di
comunicazione tra genitori. Quanto alla possibilità per il marito di organizzare
liberamente il proprio tempo, l'istante rimprovera al Pretore di avere creduto alla
tesi del convenuto senza approfondire i fatti né considerare le prove assunte.
Un conto – essa rileva – è la gestione della figlia nelle vacanze estive, un
altro è la sua presa a carico durante il resto dell'anno, quando il padre è
occupato nel lavoro e nella sua impegnativa vita mondana con la nuova compagna.
La necessità addotta dal Pretore di non stravolgere il modello di gestione
della figlia lascerebbe presumere inoltre, erroneamente, che durante la vita in
comune i genitori si occupassero in modo paritario della figlia. Anche al
proposito il primo giudice avrebbe seguito acriticamente però la versione del
marito, il quale si è valso a tal fine di dichiarazioni scritte degli amici.
Una volta di più – sostiene l'interessata – l'audizione della figlia avrebbe
permesso di dimostrare che lei si occupa di A__________ nella quotidianità. La
decisione impugnata – essa soggiunge – è dunque contraria all'interesse della
figlia, poiché preclude ad A__________ la possibilità di avere contatti, se non
telefonici, con l'altro genitore per la durata di un'intera settimana. Dovendo
la figlia trascorrere la maggior parte del tempo con il genitore che le può
dedicare più tempo e maggiore tranquillità, l'appellante insta perché A__________
sia affidata alla sua custodia esclusiva (riservato il diritto di visita
paterno).
a) Per
quel che è del mancato ascolto della figlia, è pacifico che nelle procedure di diritto matrimoniale i
figli vanno personalmente e appropriatamente sentiti dal giudice o da un terzo
incaricato a partire, di norma, dai sei anni (DTF 133 III 554 consid.
3, 131 III 555 consid. 1.2). Né fa dubbio che il giudice deve disporre l'audizione
del figlio di propria iniziativa, in virtù del principio inquisitorio
illimitato che governa il diritto di filiazione (art. 296 cpv. 1 CPC), a
maggior ragione se – come in concreto – il minore ha già raggiunto un'età (di solito fra gli 11 e i 13
anni) che gli permette di elaborare ragionamenti
logici e di avere la maturità emozionale e cognitiva
per formarsi un'opinione propria e duratura (I CCA, sentenza inc. 11.2018.99
del 23 maggio 2019, consid. 6). L'audizione configura infatti anche un diritto altamente personale (sentenza del Tribunale federale 5A_52/2018 del 7
marzo 2018 consid. 5.3). Ciò non toglie che dall'ascolto del
figlio si può prescindere per ‟età o altri motivi graviˮ che vanno
esaminati di caso in caso secondo equità (art. 4 CC), alla luce del bene del
minorenne (DTF 131 III 555 consid.
1.3). Il giudice può fare astrazione altresì, temporaneamente, dall'ascolto qualora il figlio risieda all'estero
o qualora sia necessario adottare provvedimenti cautelari oppure nell'eventualità
in cui il figlio sia già stato sentito
di recente, per esempio da
un perito, a meno che nel frattempo siano intervenuti mutamenti di rilievo (I CCA, sentenza inc.
11.2018.121 del 25 ottobre 2019, consid. 2b con riferimenti).
Nel
caso in esame il primo giudice ha statuito in via cautelare nelle “more
istruttorie” per disciplinare una situazione che era divenuta “difficilmente
sostenibile” ed era notevolmente peggiorata “con verosimili ripercussioni per
la figlia” per la presenza di “condizioni ambientali critiche”. Nemmeno
l'appellante pone in dubbio del resto che in condizioni del genere il Pretore
dovesse regolamentare la vita separata della famiglia con una certa urgenza, la
stessa istante avendo già sollecitato l'emanazione di un assetto cautelare a
due riprese, il 23 agosto e il 20 settembre 2018 (sopra, lett. D). Il rimprovero di non avere atteso l'ascolto
della figlia da parte di __________ M__________ (il cui referto non figura nell'incarto
trasmesso a questa Camera) e di non avere disposto l'interrogatorio previo o la
deposizione dei genitori si rivela dunque, in questa fase della procedura, inconsistente
se non addirittura contraddittorio (sul tema: Schweighauser
in: FamKomm Scheidung, op. cit., n. 26 ad art. 298 CPC con riferimento a
DTF 126 III 499).
b) Per
quanto attiene ai presupposti dell'affidamento congiunto, questa Camera ha già
avuto modo di ricordare che una custodia alternata deve rispondere al bene del
figlio (art. 298 cpv. 2ter CC) e che a tal fine il giudice valuta le
circostanze del caso specifico nel loro insieme: la
situazione dei coniugi prima e dopo la separazione, le capacità educative dei
medesimi, la loro disponibilità e volontà di comunicare vicendevolmente per la
cura del figlio, la situazione geografica e la distanza delle abitazioni, l'età
del figlio e la di lui appartenenza a una fratria o a una cerchia sociale, come
pure il desiderio manifestato dal minorenne. Non osta a una custodia alternata
il solo fatto che un genitore si opponga a tale forma di affidamento o che le
parti non sappiano cooperare, a meno che esse si affrontino in un conflitto
marcato e persistente. Depone per una custodia alternata invece il fatto che i
genitori si avvicendassero nella cura del figlio già prima della separazione
(criterio della stabilità) o possano occuparsi personalmente di lui. Quest'ultima
prerogativa può risultare importante nel caso di neonati e bambini in tenera
età, così come l'appartenenza a una cerchia sociale può essere di rilievo per
un adolescente. La capacità di comunicazione, infine, può rivelarsi
preponderante trattandosi di ragazzi in età scolastica o di genitori che
abitino l'uno lontano dall'altro (I CCA, sentenza inc. 11.2018.30 del 18
gennaio 2019, consid. 3c con riferimenti). Trattandosi in ogni caso di una decisione cautelare, non si
tratta di statuire in maniera definitiva sull'affidamento del figlio, adottando
una soluzione ottimale, ma solo di regolare la vita separata dei coniugi,
scegliendo la soluzione che sembra offrire ai figli le garanzie migliori
compatibilmente con la celerità di un giudizio sommario fondato sulla
verosimiglianza, che potrà sempre essere modificato (analogamente: RtiD II-2012
pag. 797 consid. 4 con richiami).
c) Nella
fattispecie le capacità educative dei genitori non sono in discussione. Riguardo
alla possibilità di occuparsi della figlia, la decisione impugnata è invece laconica.
Non fa dubbio in ogni modo che fin dal gennaio del 2018 i genitori si siano
avvicendati senza apparenti difficoltà e in misura paritaria nella cura di A__________,
quanto meno nei fine settimana (durante la settimana la famiglia viveva ancora
sotto lo stesso tetto) e nelle vacanze estive. Certo, l'appellante contesta che
il marito, per via dei suoi impegni lavorativi e mondani, possa liberamente organizzare
il proprio tempo fuori di tali periodi. Sta di fatto che essa fonda la sua
opinione su una personale narrazione dei fatti (doc. AAAA) – contestata
dal marito – rinviando per il resto in maniera del tutto vaga agli estratti
della carta di credito intestata al convenuto (doc. 38, recte: 58), da
cui si evince tutt'al più un'intensa attività di viaggi nel passato. Che poi in
un'occasione A__________ abbia svolto i compiti, dopo la scuola, con le
segretarie del padre mentre questi era occupato a lavorare (doc. 4 di appello) ancora
non basta– nemmeno a un giudizio sommario – per escludere che AO 1 possa
adeguatamente occuparsi della figlia nella quotidianità. Senza dimenticare la situazione
logistica del convenuto, il quale, vivendo nel medesimo stabile in cui si trova
l'ufficio può far capo in caso di bisogno per la cura di A__________,
tredicenne, all'aiuto del personale domestico o dei suoi genitori (analogamente:
Fatti
I CCA, sentenza inc. 11.2018.30 del 18 gennaio 2018, consid. 3e con rinvio). Nelle
circostanze descritte poco importa se in passato l'appellante si sia occupata
in maniera prevalente della figlia, decisivo sotto il profilo della
custodia alternata essendo il bene del figlio, non i meriti acquisiti dall'uno
o dall'altro genitore (I CCA,
sentenza inc. 11.2018.30 del 18 gennaio 2018, consid. 3l).
Quanto
alla forte conflittualità che continuerebbe ad animare i rapporti fra le parti
e alla loro pretesa incapacità di comunicare per i bisogni della figlia, l'appellante
accenna a uno scambio furente di messaggi telefonici per avere il padre, in un'occasione,
ritirato alla figlia il cellulare senza comunicarlo a lei, mettendola così in
agitazione perché non riusciva a raggiungere A__________. Oppure alla
circostanza che il convenuto avrebbe lasciato andare in giro la figlia al mare,
di notte, in bicicletta o con il personale domestico alle giostre, mentre egli
era occupato in cene e feste. O ancora a un episodio in cui il marito avrebbe
“sbattuto fuori madre e figlia dalla casa di __________”, facendo scattare così
una denuncia penale nei suoi confronti (doc. C5). A parte il fatto però che la
situazione non è liquida e che AO 1 respinge con fermezza le accuse rivoltegli
(osservazioni, pag. 11), quand'anche ciò indiziasse un grave conflitto fra
genitori, tale conflitto non sembra riguardare la scolarizzazione, le attività
extrascolastiche o, in generale, il modello educativo della figlia (cfr. sentenza
del Tribunale federale 5A_312/2019 del 17 ottobre 2019 in: FamPra.ch 2020 pag.
224). Anche sotto questo profilo la decisione del primo giudice di non
prescindere, per il momento (impregiudicata una diversa valutazione al termine
dell'istruttoria) da una custodia alternata, sfugge alla critica.
Non
si trascuri infine che – come fa notare l'appellato – attualmente la custodia
alternata sembra tutelare meglio gli interessi della figlia rispetto a un
affidamento esclusivo alla madre, la quale a causa del precario stato di salute
si trova in terapia oncologica e necessita – come essa sottolinea nell'appello –
di periodi di riposo. Non può trovare ascolto invece la richiesta subordinata
dall'appellante di inserire, nel caso in cui fosse confermata la custodia
alternata, un giorno e mezzo infrasettimanale in favore dell'altro genitore,
siffatta soluzione rischiando solo di creare difficoltà logistiche e di
togliere continuità al ritmo settimanale delle attività (scolastiche e non)
della ragazza.
5. Dibattuto è altresì
il contributo di mantenimento provvisorio per
la figlia. Il
Pretore ha determinato il fabbisogno in denaro di A__________ in fr. 2230.– mensili
sulla scorta della tabella 2018
correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo, cui ha applicato una maggiorazione del
25% per tenere conto della situazione finanziaria particolarmente agiata della
famiglia. Considerato “il sistema di pagamento delle spese verosimilmente da
sempre adottato dalla famiglia”, il primo giudice ha stabilito che il padre
assuma l'integralità delle spese per la figlia (comprese quelle per la scuola
privata e il premio di cassa malati, come pure le varie spese straordinarie) e
versi alla madre un contributo di fr. 1115.– mensili (la metà del fabbisogno in
denaro di A__________) per consentire a quest'ultima di far fronte agli esborsi
della ragazza quando essa è con lei (decreto impugnato, pag. 5).
L'appellante si duole che
il contributo accordato è nettamente inferiore al fabbisogno effettivo della
figlia. Assevera che l'unico punto d'intesa fra i coniugi riguardava proprio l'ammontare
del contributo di mantenimento in favore di A__________ (fr. 5000.– mensili,
oltre alla retta e ogni altra spesa accessoria della scuola privata, al premio
della cassa malati e a ogni spesa medica non coperta, come pure ogni altra
spesa straordinaria). Il convenuto – essa soggiunge – ha integralmente aderito
alle sue richieste nella mi-sura in cui ha precisato che “il riferimento alle
tabelle di Zurigo non ha alcun valore”, che egli non avrebbe chiesto “alla
madre un solo centesimo” e che non intendeva “sottrarsi neanche per un
centesimo al mantenimento della figlia”. Condannando il padre al solo
pagamento della retta della scuola __________ e del premio della cassa malati,
come pure al versamento di un importo “irrisorio” di fr. 1115.– mensili per le
spese di accudimento, il Pretore si sarebbe tuttavia scostato senza ragione da tale
accordo, creando così una forte disparità di trattamento fra il tenore di vita
della figlia quando essa è con l'uno e con l'altro genitore.
a) Per
quel che è della pretesa adesione del
marito alle sue esigenze, l'appellante cade in equivoco. Contrariamente a
quanto essa crede, il convenuto non ha accettato il contributo di fr. 5000.–
mensili per la figlia da lei preteso. Nelle richieste di giudizio della
risposta e della duplica non v'è traccia di ciò. Che per il convenuto il
riferimento alla tabella di Zurigo non avesse valore, che egli non avrebbe
chiesto “alla madre un solo centesimo” né intendesse “sottrarsi neanche per un
centesimo al mantenimento della figlia” non può interpretarsi come un'acquiescenza alle richieste dell'istante.
AO 1 ha ricordato soltanto che secondo giurisprudenza il fabbisogno in denaro
della figlia non può eccedere fr. 2230.– mensili (costo tabellare
totale per un figlio unico nella fascia di età di A__________, più un
supplemento del 25%: RtiD II-2010 pag. 637 consid. 8d), ma che ciò per lui
rimaneva “pura teoria” perché in ogni caso egli avrebbe continuato a occuparsi
personalmente del mantenimento di A__________.
L'argomento legato al mancato rispetto dell'accordo cade dunque nel vuoto.
b) D'ufficio e in virtù del principio
inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art. 296 CPC)
questa Camera deve intervenire di contro per un altro motivo. Dal 1° gennaio
2017, infatti, al fabbisogno in denaro del figlio va aggiunto un “contributo di
accudimento”, ovvero quanto occorre finanziariamente per garantire adeguata
cura e educazione (art. 285 cpv. 2 CC). Ove le cure e l'educazione del
figlio siano prestate – come in concreto, per quanto riguarda la madre –
dal genitore affidatario, l'accudimento consiste in quanto
manca a quel genitore per coprire il proprio fabbisogno minimo del diritto
esecutivo, importo cui si aggiungono – se le condizioni economiche ciò
permettono – i supplementi previsti dal diritto di famiglia (fabbisogno minimo “allargato”:
DTF 144 III 386 consid. 7.1.4, ribadito in DTF 144 III 484 con-sid. 4.1).
Nella fattispecie il Pretore non ha accertato alcun reddito della moglie, né
ha ravvisato gli estremi per imputare alla medesima un reddito potenziale,
“viste le sue condizioni di salute” (decreto impugnato, pag. 4 in fondo). Certo,
il convenuto sostiene che in realtà AP 1 ha sempre lavorato, conseguendo
entrate stimate in fr. 5000.– mensili. Se non che, a sostegno dell'asserto
egli adduce vaghe dichiarazioni – contestate – di suoi conoscenti, secondo cui
l'interessata lavorava per l'attività di moda della madre. Né basta per rendere
verosimile la tesi del marito la circostanza – tutta da chiarire – che la madre
dell'istante finanzi spese legali e altri esborsi personali di quest'ultima (vacanze,
investigatore privato), che l'istante disponga di conti propri, possa far capo
alle carte di credito della società della madre o abbia finanziato in parte i suoi
hobbies e si sia permessa costosi regali. La situazione, compresa la
possibilità per l'interessata di svolgere un'attività lucrativa nonostante la seria
patologia che la affligge, è tutt'altro che liquida e andrà esaminata nel corso
dell'istruttoria.
c) In
esito a quanto precede dev'essere inserito così nel fabbisogno di A__________,
a titolo di contributo di accudimento, il fabbisogno minimo della madre. Il
problema è che né il Pretore né le parti vi accennano. Il dato andrebbe
calcolato per la prima volta in appello, ricavandolo dalle spese correnti dell'istante.
Se non che, per quanto si vedrà oltre (consid. 6), sul contributo alimentare
per AP 1 il decreto impugnato incorre nell'annullamento. E siccome l'accertamento
del contributo di accudimento non può fare astrazione del fabbisogno corrente
del genitore affidatario, non si può evitare di annullare anche il contributo
alimentare per la figlia e di rinviare gli atti al Pretore per nuova decisione.
Il contributo alimentare a carico di
AO 1 per il tempo in cui la figlia è affidata
alla madre andrà calcolato così tenendo in considerazione tanto il contributo
di accudimento quanto il fabbisogno in denaro di A__________ (dedotto l'assegno
familiare e il premio della cassa malati, già assunto dal padre, e adattato il
costo tabellare dell'alloggio a quello effettivo), ma solo nella misura di un
mezzo, poiché sia il fabbisogno in denaro sia i
costi di accudimento devono “riflettere il tempo che i genitori dedicano ai
figli” (DTF 144 III 380 in alto; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.30 del
18 gennaio 2019, consid. 4c).
6. Contestato è dipoi
il contributo alimentare per la moglie “nelle more istruttorie”. Al riguardo il
Pretore, accertata l'applicazione del metodo di calcolo fondato sul dispendio
effettivo, ha rilevato che il volume degli atti di causa impedisce di entrare
già in questa fase “in troppi dettagli”. A “titolo generale” egli ha osservato così
come la moglie, nell'istanza e nella replica, si sia “perlopiù accontentata di
indicare delle stime, con pochi precisi riferimenti ai documenti”, mentre le
fotografie agli atti non consentono di quantificare il tenore di vita dei
coniugi. Ciò posto, egli ha ritenuto opportuno dipartirsi dal dispendio “ben
più documentato” che ha riconosciuto il marito (fr. 26 115.– mensili), non senza correggerlo in relazione all'aiuto
domestico (rivalutato da fr. 1500.– a fr. 3000.– mensili) e alle spese mediche
non coperte dalla cassa malati (ammesse per fr. 1000.– mensili). Ne ha desunto,
il Pretore, un dispendio di fr. 28 615.–
mensili che, in difetto di un reddito anche solo ipotetico dell'istante, ha
posto a carico del marito, reputato in grado di finanziare il contributo
alimentare con i propri redditi e la propria sostanza (decreto impugnato, pag.
Considerandi
4.
seg.).
L'appellante deplora che
il Pretore non abbia considerato verosimile il dispendio da lei addotto, ma si
sia limitato a riprendere pressoché integralmente il calcolo del marito. Essa
chiede di adeguare il costo dell'alloggio (da fr. 8333.35 a fr. 20 000.–
mensili), le spese mediche
non coperte dalla cassa malati (da fr. 1000.– a fr. 2500.– mensili), il
carico fiscale (da fr. 5000.– a fr. 8200.– mensili), il costo per i
cavalli (da fr. 3750.– a fr. 6000.– mensili) e per il cane (da fr. 180.– a fr.
400.– mensili), la spesa per il cellulare (da fr. 199.– a fr. 400.– mensili), l'esborso
per “vitto e utenze” (da fr. 700.– a fr. 2500.– mensili) e le spese per
“vacanze, cene e feste” (da fr. 3500.– a fr. 20 000.–
mensili). Inoltre AP 1 chiede che la spesa per il carburante sia portata a fr.
60.– giornalieri e che a ciò siano aggiunti i costi per i pedaggi autostradali
(fr. 500.– mensili), per il contributo AVS (fr. 397.80 mensili: doc. OOOO) e per
“abbigliamento, farmacia, estetista, profumeria, parrucchiera, lavanderia,
palestra” (non quantificati in appello), onde una pretesa complessiva di fr. 85 000.– mensili (o, in subordine, di fr. 70 400.– mensili, ove le fosse assegnata l'abitazione
coniugale).
a) Nella
misura in cui l'istante avanza pretese superiori a quelle formulate in prima
sede (sopra, lett. C e lett. D) senza fondare la richiesta su fatti nuovi o su
nuovi mezzi di prova, l'appello sfugge d'acchito a ogni disamina (art. 317 cpv.
2.
CPC). Più delicata è la verifica del dispendio posto alla base del decreto
impugnato. In proposito l'appellante si duole che il Pretore abbia ripreso pedissequamente
le poste indicate dal convenuto senza tenere conto degli elementi oggettivi da
lei addotti. L'argomento investe la questione della motivazione della decisione impugnata, che va esaminata
prioritariamente.
b) Le
esigenze di motivazione che deve adempiere una decisione (art. 239 cpv. 2 CPC)
sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è
tenuto quindi a determinarsi su ogni singola allegazione di parte. La
motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è ch'essa consenta di
capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro,
sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il
litigio all'autorità superiore, la quale deve – a sua volta – poter esercitare
adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale. Tale condizione minima vale
per tutti gli argomenti di rilievo che concorrono a formare una decisione. Se non
permette di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro su questioni
determinanti, una motivazione è insufficiente. Requisiti formali
identici valgono anche, in linea di principio, per i decreti cautelari (RtiD
II-2018 pag. 807 n. 35c).
c) L'entrata
in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero ha avuto per
conseguenza l'impugnabilità dei decreti cautelari intermedi (“nelle more
istruttorie”), ciò che la procedura ticinese non prevedeva (Rep. 1983 pag. 280
consid. 1 con rimandi). Nel vecchio diritto ticinese i decreti cautelari
adottati dal giudice prima della discussione finale, foss'anche dopo una
qualsivoglia udienza destinata all'assunzione di prove, non erano impugnabili
“per l'ovvia considerazione” che, in caso contrario, da ogni supercautelare
nelle more istruttorie sarebbe sorto un procedimento cautelare ad hoc,
ciò che si riteneva insensato, la pronuncia inserendosi nel solco dell'istanza
cautelare iniziale (Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 846 nota 907). Tali
decreti non dovevano quindi essere necessariamente motivati. Nella legge nuova
è invalso per diritto federale un orientamento contrario (DTF 139 III 88 consid. 1.1.2; (I
CCA, sentenza inc. 11.2019.129 del 28 novembre 2019, consid. 7). Anche i
decreti cautelari intermedi devono essere provvisti, dunque, di una motivazione
almeno sommaria come i decreti cautelari finali.
d) In
concreto è vero che nell'istanza del 24 gennaio 2018 AP 1 si è accontentata di
presentare un elenco di spese per lo più stimate e prive di riscontri
documentali (pag. 16 seg.). Altrettanto non può dirsi però – se non in
parte – per le poste elencate nel successivo memoriale di replica (pag. 35 a
38), dopo che essa ha preso atto delle contestazioni sollevate dal convenuto
(risposta, pag. 33 seg.). Nel plico doc. OOOO menzionato dall'istante figurano,
tra l'altro, il contributo personale annuo all'AVS (fr. 4773.40), una
simulazione di calcolo delle imposte, fatture di telefonia mobile __________ dal
luglio al settembre del 2017 e conteggi di Autostrade per l'Italia relativi a
pedaggi autostradali cumulati dal gennaio al luglio del 2017. Il doc. ZZZ
raccoglie inoltre le spese per i cavalli che l'istante rivendica per fr. 6000.–
mensili, mentre il doc. DDDD include un elenco di “articoli a valore d'acquisto”
e “con valore effettivo” del negozio __________ di __________ inerenti a capi d'abbigliamento
e accessori.
Nella
duplica il convenuto ha contestato la pretesa della moglie (fr. 70 400.– mensili), riconoscendole un dispendio di
fr. 26 115.90 mensili (pag. 17 seg.).
Sta di fatto che dei documenti e degli argomenti addotti dalle parti il Pretore
non ha tenuto alcun conto, limitandosi laconicamente a rilevare “a titolo
generale” che l'istante si “è perlopiù accontentata di indicare delle stime,
con pochi precisi riferimenti ai documenti” e a concludere che “pare quindi
opportuno dipartirsi dal dispendio che lo stesso marito riconosce alla moglie”.
A parte il fatto però che non è dato di capire quali siano i “pochi precisi
riferimenti ai documenti” cui egli accenna nel decreto impugnato, il primo
giudice non spiega perché non li abbia ritenuti idonei a rendere verosimili le
spese invocate dall'istante.
e) In
condizioni del genere non si vede come questa Camera possa vagliare gli
argomenti che le parti ripropongono nell'appello e nelle osservazioni sulle
voci del fabbisogno corrente dell'istante senza avere la benché minima
cognizione del perché il Pretore le abbia ignorate. Il decreto cautelare
impugnato non permette di riscontrare simili argomenti. Del resto, statuisse questa Camera per la prima volta sul
dispendio di AP 1 alla stregua di un giudice naturale, ciò che non è il suo
compito, le parti si vedrebbero sottrarre un grado di giurisdizione
munito di pieno potere cognitivo, poiché contro decisioni in materia di
provvedimenti cautelari un ricorrente può far valere davanti al Tribunale soltanto
la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
f) Non
motivato a sufficienza perché la giurisdizione di appello possa esercitare
adeguatamente il proprio controllo giurisdi-zionale, su questo punto il decreto
cautelare deve così essere annullato. Gli atti vanno rinviati al Pretore
perché dia ragione del suo giudizio dopo avere esaminato, almeno nel quadro di
un giudizio sommario, a quanto ammonta concretamente il dispendio della moglie,
riscontrando gli argomenti delle parti – se non altro – a livello di
verosimiglianza. Non essendogli impartite indicazioni vincolanti, egli non è
tenuto a confermare il contributo alimentare di fr. 28 615.– mensili fissato nel decreto impugnato, ma potrà
scostarsene coerentemente con la motivazione che riterrà di addurre (cfr. da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.85 del 20 febbraio 2020 consid. 7 seg.).
g) Non si disconosce che in una recente sentenza inc.
11.2018.51
del 3 marzo 2020 questa Camera ha rinunciato a rinviare gli
atti al Pretore, nonostante un decreto cautelare fosse poco o punto motivato, e
ha statuito essa medesima sull'assetto provvisionale. In quel caso però la
Camera aveva già annullato una volta il decreto del Pretore perché sprovvisto
di sufficiente motivazione e un secondo rinvio si sarebbe rivelato
difficilmente compatibile con il principio di celerità che informa la
trattazione delle misure provvisionali. Il caso in esame non denota simili
estremi. Non si giustifica perciò di scostarsi dalla prassi adottata da questa
Camera in circostanze analoghe (da ultimo: I CCA, sentenze inc. 11.2018.85 del
20.
febbraio 2020, inc. 11.2019.129 del 28 novembre 2019, inc. 11.2019.89
del 16 agosto 2019; cfr. anche RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c).
7.
Da ultimo l'appellante
postula lo stanziamento di fr. 500 000.–
per l'acquisto del nuovo arredo (mobilio, tende, suppellettili, biancheria,
stoviglie, elettronica). Rimprovera al Pretore di avere dimenticato di
attribuirle una somma consona al tenore di vita cui essa è adusa. Non consta tuttavia
che il Pretore sia stato chiamato a statuire
sulla questione, l'istante non avendo mai formulato una chiara
richiesta in tal senso. A parte ciò, la domanda si fonda su alcuni preventivi
“orientativi” (per € 282 140.–) che non
rendono verosimile una spesa effettiva. Per di più, chi rivendica un'indennità straordinaria per tale scopo deve
rendere verosimile, oltre alla necessità della spesa, il fatto che l'altro
coniuge ha rifiutato di suddividere l'arredamento dell'abitazione coniugale
(I CCA, sentenza inc. 11.2007.83 del 18 agosto 2011 consid. 5a con
rinvii). L'interessata neppure adombra un'ipotesi del genere. La richiesta
cade dunque nel vuoto.
8.
Riguardo
alle spese del giudizio odierno, l'appellante soccombe sull'attribuzione pendente
causa dell'alloggio coniugale, sull'affidamento esclusivo della figlia e sul
finanziamento del nuovo arredo, mentre ottiene l'annullamento del dispositivo
sul contributo alimentare per sé e per la figlia A__________, ma non l'aumento del
contributo a fr. 70 400.– mensili per sé (fr. 85 000.– mensili ove fosse confermato l'ordine a
lei diretto di lasciare l'alloggio coniugale) e a fr. 5000.– mensili per la
figlia. Le spese del giudizio sull'attribuzione dell'alloggio coniugale, sull'affidamento
esclusivo di A__________ e sul contributo per il nuovo arredamento vanno dunque
a suo carico. In merito al contributo alimentare per
moglie e figlia le singolarità del caso inducono invece a non prelevare
spese. In definitiva ciò giustifica così di ridurre adeguatamente l'ammontare della
tassa di giustizia complessiva.
Quanto alle ripetibili, il convenuto postula un'indennità
di fr. 15 000.–. Per
costante giurisprudenza di questa Camera, tuttavia, nelle cause vertenti sull'emanazione
di misure a protezione dell'unione coniugale o di provvedimenti cautelari in
cause di divorzio le ripetibili sono
definite in base
al dispendio di tempo (retribuito fr. 280.–
orari: art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili: RL 178.310) che un avvocato solerte e
diligente avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato analogo (da ultimo: I
CCA, sentenza inc. 11.2019.15 del 27 marzo 2020 consid. 8). Nel caso specifico
si può presumere che per difendere, in una causa già nota, l'assegnazione
cautelare dell'alloggio coniugale al cliente, come pure la custodia alternata
della figlia e per opporsi a un infondato contributo per arredare il nuovo
alloggio, un patrocinatore conciso e speditivo non avrebbe impiegato più di un
paio di giorni di lavoro, cui si aggiungono le spese fisse del 10% (art. 6 cpv.
1.
del citato regolamento) e l'IVA, per complessivi fr. 5500.– arrotondati.
Riguardo al contributo alimentare per moglie e figlia le singolarità del
caso legittimano invece una compensazione delle ripetibili, non potendosi
prevedere come il Pretore statuirà su tali questioni in esito al nuovo decreto
cautelare (v. DTF 139 III 351 consid. 6).
9.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile sia
che riguardi gli aspetti pecuniari della controversia (il valore litigioso davanti a questa Camera raggiungendo
ampiamente la soglia di fr. 30 000.–
nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), sia che verta sull'affidamento
della figlia, controversia impugnabile senza
riguardo a questioni di valore (consid. 1). Trattandosi in concreto
di un decreto cautelare, tuttavia, a livello federale il ricorrente può
far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo n. 5 del decreto cautelare impugnato è
annullato e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei
considerandi. Per il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è
confermato.
II. Le spese processuali, ridotte a fr. 3000.–, sono poste a carico dell'appellante,
che rifonderà alla controparte fr. 5500.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).