Lexipedia

Decisione

11.2018.126

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 maggio 2020Italiano40 min

I CCA, sentenza inc. 11.2018.30 del 18 gennaio 2018, consid. 3e con rinvio). Nelle

Source ti.ch

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2018.30 del 18 gennaio 2018, consid. 3e con rinvio). Nelle

circostanze descritte poco importa se in passato l'appellante si sia occupata

in maniera prevalente della figlia, decisivo sotto il profilo della

custodia alternata essendo il bene del figlio, non i meriti acquisiti dal­l'uno

o dall'altro genitore (I CCA,

sentenza inc. 11.2018.30 del 18 gennaio 2018, consid. 3l).

Quanto

alla forte conflittualità che continuerebbe ad animare i rapporti fra le parti

e alla loro pretesa incapacità di comunicare per i bisogni della figlia, l'appellante

accenna a uno scambio furente di messaggi telefonici per avere il padre, in un'occasione,

ritirato alla figlia il cellulare senza comunicarlo a lei, mettendola così in

agitazione perché non riusciva a raggiungere A__________. Oppure alla

circostanza che il convenuto avrebbe lasciato andare in giro la figlia al mare,

di notte, in bicicletta o con il personale domestico alle giostre, mentre egli

era occupato in cene e feste. O ancora a un episodio in cui il marito avrebbe

“sbattuto fuori madre e figlia dalla casa di __________”, facendo scattare così

una denuncia penale nei suoi confronti (doc. C5). A parte il fatto però che la

situazione non è liquida e che AO 1 respinge con fermezza le accuse rivoltegli

(osservazioni, pag. 11), quand'anche ciò indiziasse un grave conflitto fra

genitori, tale conflitto non sembra riguardare la scolarizzazione, le attività

extrascolastiche o, in generale, il modello educativo della figlia (cfr. sentenza

del Tribunale federale 5A_312/2019 del 17 ottobre 2019 in: FamPra.ch 2020 pag.

224). Anche sotto questo profilo la decisione del primo giudice di non

prescindere, per il momento (impregiudicata una diversa valutazione al termine

dell'istruttoria) da una custodia alternata, sfugge alla critica.

Non

si trascuri infine che – come fa notare l'appellato – attualmente la custodia

alternata sembra tutelare meglio gli interessi della figlia rispetto a un

affidamento esclusivo alla madre, la quale a causa del precario stato di salute

si trova in terapia oncologica e necessita – come essa sottolinea nell'appello –

di periodi di riposo. Non può trovare ascolto invece la richiesta subordinata

dall'appellante di inserire, nel caso in cui fosse confermata la custodia

alternata, un giorno e mezzo infrasettimanale in favore dell'altro genitore,

siffatta soluzio­ne rischiando solo di creare difficoltà logistiche e di

togliere continuità al ritmo settimanale delle attività (scolastiche e non)

della ragazza.

5. Dibattuto è altresì

il contributo di mantenimento provvisorio per

la figlia. Il

Pretore ha determinato il fabbisogno in denaro di A__________ in fr. 2230.– mensili

sulla scorta della tabella 2018

correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e del­l'orientamento

professionale del Canton Zurigo, cui ha applicato una maggiorazione del

25% per tenere conto della situazione finanziaria particolarmente agiata della

famiglia. Considerato “il sistema di pagamento delle spese verosimilmente da

sempre adottato dalla famiglia”, il primo giudice ha stabilito che il padre

assuma l'integralità delle spese per la figlia (comprese quelle per la scuola

privata e il premio di cassa malati, come pure le varie spese straordinarie) e

versi alla madre un contributo di fr. 1115.– mensili (la metà del fabbisogno in

denaro di A__________) per consentire a quest'ultima di far fronte agli esborsi

della ragazza quando essa è con lei (decreto impugnato, pag. 5).

L'appellante si duole che

il contributo accordato è nettamente inferiore al fabbisogno effettivo della

figlia. Assevera che l'unico punto d'intesa fra i coniugi riguardava proprio l'ammontare

del contributo di mantenimento in favore di A__________ (fr. 5000.– mensili,

oltre alla retta e ogni altra spesa accessoria della scuola privata, al premio

della cassa malati e a ogni spesa medica non coperta, come pure ogni altra

spesa straordinaria). Il convenuto – essa soggiunge – ha integralmente aderito

alle sue richieste nella mi-sura in cui ha precisato che “il riferimento alle

tabelle di Zurigo non ha alcun valore”, che egli non avrebbe chiesto “alla

madre un solo centesimo” e che non intendeva “sottrarsi neanche per un

centesimo al mantenimento della figlia”. Condannan­do il padre al solo

pagamento della retta della scuola __________ e del premio della cassa malati,

come pure al versamento di un impor­to “irrisorio” di fr. 1115.– mensili per le

spese di accudimento, il Pretore si sarebbe tuttavia scostato senza ragione da tale

accordo, creando così una forte disparità di trattamento fra il tenore di vita

della figlia quando essa è con l'uno e con l'altro genitore.

a) Per

quel che è della pretesa adesione del

marito alle sue esigenze, l'appellante cade in equivoco. Contrariamente a

quanto essa crede, il convenuto non ha accettato il contributo di fr. 5000.–

mensili per la figlia da lei preteso. Nelle richieste di giudizio della

risposta e della duplica non v'è traccia di ciò. Che per il convenuto il

riferimento alla tabella di Zurigo non avesse valore, che egli non avrebbe

chiesto “alla madre un solo centesimo” né intendesse “sottrarsi neanche per un

centesimo al mantenimento della figlia” non può interpretarsi come un'acquiescenza alle richieste dell'istante.

AO 1 ha ricordato soltanto che secondo giurispruden­za il fabbisogno in denaro

della figlia non può eccedere fr. 2230.– mensili (costo tabellare

totale per un figlio unico nella fascia di età di A__________, più un

supplemento del 25%: RtiD II-2010 pag. 637 consid. 8d), ma che ciò per lui

rimaneva “pura teoria” perché in ogni caso egli avrebbe continuato a occuparsi

personalmente del mantenimento di A__________.

L'argomento legato al mancato rispetto dell'accordo cade dunque nel vuoto.

b) D'ufficio e in virtù del principio

inquisitorio illimitato che gover­na il diritto di filiazione (art. 296 CPC)

questa Camera deve intervenire di contro per un altro motivo. Dal 1° gennaio

2017, infatti, al fabbisogno in denaro del figlio va aggiunto un “contributo di

accudimento”, ovvero quanto occorre finanziariamente per garantire adeguata

cura e educazione (art. 285 cpv. 2 CC). Ove le cure e l'educazione del

figlio siano prestate – come in concreto, per quanto riguarda la madre –

dal genitore affidatario, l'accudimento consiste in quanto

manca a quel genitore per coprire il proprio fabbisogno minimo del diritto

esecutivo, importo cui si aggiungono – se le condizioni economiche ciò

permettono – i supplementi previsti dal diritto di famiglia (fabbisogno minimo “allargato”:

DTF 144 III 386 consid. 7.1.4, ribadito in DTF 144 III 484 con-sid. 4.1).

Nella fattispecie il Pretore non ha accertato alcun reddi­to della moglie, né

ha ravvisato gli estremi per imputare alla medesima un reddito potenziale,

“viste le sue condizioni di salute” (decreto impugnato, pag. 4 in fondo). Certo,

il convenuto sostiene che in realtà AP 1 ha sempre lavorato, conseguendo

entrate stimate in fr. 5000.– mensili. Se non che, a sostegno dell'asserto

egli adduce vaghe dichiarazioni – contestate – di suoi conoscenti, secondo cui

l'interessata lavorava per l'attività di moda della madre. Né basta per rendere

verosimile la tesi del marito la circostanza – tutta da chiarire – che la madre

del­l'istante finanzi spese legali e altri esborsi personali di quest'ulti­ma (vacanze,

investigatore privato), che l'istante disponga di conti propri, possa far capo

alle carte di credito della società della madre o abbia finanziato in parte i suoi

hobbies e si sia permessa costosi regali. La situazione, compresa la

possibilità per l'interessata di svolgere un'attività lucrativa nonostante la seria

patologia che la affligge, è tutt'altro che liquida e andrà esaminata nel corso

dell'istruttoria.

c) In

esito a quanto precede dev'essere inserito così nel fabbisogno di A__________,

a titolo di contributo di accudimento, il fabbisogno minimo della madre. Il

problema è che né il Pretore né le parti vi accennano. Il dato andrebbe

calcolato per la prima volta in appello, ricavandolo dalle spese correnti dell'istante.

Se non che, per quanto si vedrà oltre (consid. 6), sul contributo alimentare

per AP 1 il decreto impugnato incorre nell'annullamento. E siccome l'accertamento

del contributo di accudimento non può fare astrazione del fabbisogno corrente

del genitore affidatario, non si può evitare di annullare anche il contributo

alimentare per la figlia e di rinviare gli atti al Pretore per nuova decisione.

Il contributo alimentare a carico di

AO 1 per il tempo in cui la figlia è affida­ta

alla madre andrà calcolato così tenendo in considerazione tanto il contributo

di accudimento quanto il fabbisogno in denaro di A__________ (dedotto l'assegno

familiare e il premio della cassa malati, già assunto dal padre, e adattato il

costo tabellare dell'alloggio a quello effettivo), ma solo nella misu­ra di un

mezzo, poiché sia il fabbisogno in denaro sia i

costi di accudimento devono “riflettere il tempo che i genitori dedicano ai

figli” (DTF 144 III 380 in alto; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.30 del

18 gennaio 2019, consid. 4c).

6. Contestato è dipoi

il contributo alimentare per la moglie “nelle more istruttorie”. Al riguardo il

Pretore, accertata l'applicazione del metodo di calcolo fondato sul dispendio

effettivo, ha rilevato che il volume degli atti di causa impedisce di entrare

già in questa fase “in troppi dettagli”. A “titolo generale” egli ha osservato così

come la moglie, nell'istanza e nella replica, si sia “perlopiù accontentata di

indicare delle stime, con pochi precisi riferimenti ai documenti”, mentre le

fotografie agli atti non consentono di quantificare il tenore di vita dei

coniugi. Ciò posto, egli ha ritenuto opportuno dipartirsi dal dispendio “ben

più documentato” che ha riconosciuto il marito (fr. 26 115.– mensili), non senza correggerlo in relazione all'aiuto

domestico (rivalutato da fr. 1500.– a fr. 3000.– mensili) e alle spese mediche

non coperte dalla cassa malati (ammesse per fr. 1000.– mensili). Ne ha desunto,

il Pretore, un dispendio di fr. 28 615.–

mensili che, in difetto di un reddito anche solo ipotetico dell'istante, ha

posto a carico del marito, reputato in grado di finanziare il contributo

alimentare con i propri redditi e la propria sostanza (decreto impugnato, pag.

Considerandi

4.

seg.).

L'appellante deplora che

il Pretore non abbia considerato verosimile il dispendio da lei addotto, ma si

sia limitato a riprendere pressoché integralmente il calcolo del marito. Essa

chiede di adeguare il costo dell'alloggio (da fr. 8333.35 a fr. 20 000.–

mensili), le spese mediche

non coperte dalla cassa malati (da fr. 1000.– a fr. 2500.– mensili), il

carico fiscale (da fr. 5000.– a fr. 8200.– mensili), il costo per i

cavalli (da fr. 3750.– a fr. 6000.– mensili) e per il cane (da fr. 180.– a fr.

400.– mensili), la spesa per il cellulare (da fr. 199.– a fr. 400.– mensili), l'esborso

per “vitto e utenze” (da fr. 700.– a fr. 2500.– mensili) e le spese per

“vacanze, cene e feste” (da fr. 3500.– a fr. 20 000.–

mensili). Inoltre AP 1 chiede che la spesa per il carburante sia portata a fr.

60.– giornalieri e che a ciò siano aggiunti i costi per i pedaggi autostradali

(fr. 500.– mensili), per il contributo AVS (fr. 397.80 mensili: doc. OOOO) e per

“abbigliamento, farmacia, estetista, profumeria, parrucchiera, lavanderia,

palestra” (non quantificati in appello), onde una pretesa complessiva di fr. 85 000.– mensili (o, in subordine, di fr. 70 400.– mensili, ove le fosse assegnata l'abitazione

coniugale).

a) Nella

misura in cui l'istante avanza pretese superiori a quelle formulate in prima

sede (sopra, lett. C e lett. D) senza fondare la richiesta su fatti nuovi o su

nuovi mezzi di prova, l'appello sfugge d'acchito a ogni disamina (art. 317 cpv.

2.

CPC). Più delicata è la verifica del dispendio posto alla base del decreto

impugnato. In proposito l'appellante si duole che il Pretore abbia ripreso pedissequamente

le poste indicate dal convenuto senza tenere conto degli elementi oggettivi da

lei addotti. L'argomento investe la questione della motivazione della decisione impugnata, che va esaminata

prioritariamen­te.

b) Le

esigenze di motivazione che deve adempiere una decisione (art. 239 cpv. 2 CPC)

sono quelle che discendono dal­l'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è

tenuto quindi a determinarsi su ogni singola allegazione di parte. La

motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è ch'essa consenta di

capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro,

sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il

litigio all'autorità superiore, la quale deve – a sua volta – poter esercitare

adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale. Tale condizione minima vale

per tutti gli argomenti di rilievo che concorrono a formare una decisione. Se non

permette di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro su questioni

determinanti, una motivazione è insufficiente. Requisiti formali

identici valgono anche, in linea di principio, per i decreti cautelari (RtiD

II-2018 pag. 807 n. 35c).

c) L'entrata

in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero ha avuto per

conseguenza l'impugnabilità dei decreti cautelari intermedi (“nelle more

istruttorie”), ciò che la procedura ticinese non prevedeva (Rep. 1983 pag. 280

consid. 1 con rimandi). Nel vecchio diritto ticinese i decreti cautelari

adottati dal giudice prima della discussione finale, foss'anche dopo una

qualsivoglia udienza destinata all'assunzione di prove, non erano impugnabili

“per l'ovvia considerazione” che, in caso contrario, da ogni supercautelare

nelle more istruttorie sarebbe sorto un procedimento cautelare ad hoc,

ciò che si riteneva insensato, la pronuncia inserendosi nel solco dell'istanza

cautelare iniziale (Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 846 nota 907). Tali

decreti non dovevano quindi essere necessariamente motivati. Nella legge nuova

è invalso per diritto federale un orientamento contrario (DTF 139 III 88 consid. 1.1.2; (I

CCA, sentenza inc. 11.2019.129 del 28 novembre 2019, consid. 7). Anche i

decreti cautelari intermedi devono essere provvisti, dunque, di una motivazione

almeno sommaria come i decreti cautelari finali.

d) In

concreto è vero che nell'istanza del 24 gennaio 2018 AP 1 si è accontentata di

presentare un elenco di spese per lo più stimate e prive di riscontri

documentali (pag. 16 seg.). Altrettanto non può dirsi però – se non in

parte – per le poste elencate nel successivo memoriale di replica (pag. 35 a

38), dopo che essa ha preso atto delle contestazioni sollevate dal convenuto

(risposta, pag. 33 seg.). Nel plico doc. OOOO menzionato dall'istante figurano,

tra l'altro, il contributo personale annuo all'AVS (fr. 4773.40), una

simulazione di calcolo delle imposte, fatture di telefonia mobile __________ dal

luglio al settembre del 2017 e conteggi di Autostrade per l'Italia relativi a

pedaggi autostradali cumulati dal gennaio al luglio del 2017. Il doc. ZZZ

raccoglie inoltre le spese per i cavalli che l'istante rivendica per fr. 6000.–

mensili, mentre il doc. DDDD include un elenco di “articoli a valore d'acquisto”

e “con valore effettivo” del negozio __________ di __________ inerenti a capi d'abbigliamento

e accessori.

Nella

duplica il convenuto ha contestato la pretesa della moglie (fr. 70 400.– mensili), riconoscendole un dispendio di

fr. 26 115.90 mensili (pag. 17 seg.).

Sta di fatto che dei documenti e degli argomenti addotti dalle parti il Pretore

non ha tenuto alcun conto, limitandosi laconicamente a rilevare “a titolo

generale” che l'istante si “è perlopiù accontentata di indicare delle stime,

con pochi precisi riferimenti ai documenti” e a concludere che “pare quindi

opportuno dipartirsi dal dispendio che lo stesso marito riconosce alla moglie”.

A parte il fatto però che non è dato di capire quali siano i “pochi precisi

riferimenti ai documenti” cui egli accenna nel decreto impugnato, il primo

giudice non spiega perché non li abbia ritenuti idonei a rendere verosimili le

spese invocate dall'istante.

e) In

condizioni del genere non si vede come questa Camera possa vagliare gli

argomenti che le parti ripropongono nel­l'appello e nelle osservazioni sulle

voci del fabbisogno corrente dell'istante senza avere la benché minima

cognizione del perché il Pretore le abbia ignorate. Il decreto cautelare

impugnato non permette di riscontrare simili argomenti. Del resto, statuisse questa Camera per la prima volta sul

dispendio di AP 1 alla stregua di un giudice naturale, ciò che non è il suo

compito, le parti si vedrebbero sottrarre un grado di giurisdizione

munito di pieno potere cognitivo, poiché contro decisioni in materia di

provvedimenti cautelari un ricorrente può far valere davanti al Tribunale soltanto

la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

f) Non

motivato a sufficienza perché la giurisdizione di appello possa esercitare

adeguatamente il proprio controllo giurisdi-zionale, su questo punto il decreto

cautelare deve così esse­re annullato. Gli atti vanno rinviati al Pretore

perché dia ragione del suo giudizio dopo avere esaminato, almeno nel quadro di

un giudizio sommario, a quanto ammonta concretamente il dispendio della moglie,

riscontrando gli argomenti delle parti – se non altro – a livello di

verosimiglianza. Non essendogli impartite indicazioni vincolanti, egli non è

tenuto a confermare il contributo alimentare di fr. 28 615.– mensili fissato nel decreto impugnato, ma potrà

scostarsene coerentemente con la motivazione che riterrà di addurre (cfr. da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.85 del 20 febbraio 2020 consid. 7 seg.).

g) Non si disconosce che in una recente sentenza inc.

11.2018.51

del 3 marzo 2020 questa Camera ha rinunciato a rinviare gli

atti al Pretore, nonostante un decreto cautelare fosse poco o punto motivato, e

ha statuito essa medesima sull'assetto provvisionale. In quel caso però la

Camera aveva già annullato una volta il decreto del Pretore perché sprovvisto

di sufficiente motivazione e un secondo rinvio si sarebbe rivelato

difficilmente compatibile con il principio di celerità che infor­ma la

trattazione delle misure provvisionali. Il caso in esame non denota simili

estremi. Non si giustifica perciò di scostarsi dalla prassi adottata da questa

Camera in circostanze analoghe (da ultimo: I CCA, sentenze inc. 11.2018.85 del

20.

febbraio 2020, inc. 11.2019.129 del 28 novembre 2019, inc. 11.2019.89

del 16 agosto 2019; cfr. anche RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c).

7.

Da ultimo l'appellante

postula lo stanziamento di fr. 500 000.–

per l'acquisto del nuovo arredo (mobilio, tende, suppellettili, biancheria,

stoviglie, elettronica). Rimprovera al Pretore di avere dimenticato di

attribuirle una somma consona al tenore di vita cui essa è adusa. Non consta tuttavia

che il Pretore sia stato chiamato a statuire

sulla questione, l'istan­te non avendo mai formulato una chiara

richiesta in tal senso. A parte ciò, la domanda si fonda su alcuni preventivi

“orientativi” (per € 282 140.–) che non

rendono verosimile una spesa effettiva. Per di più, chi rivendica un'indennità straordinaria per tale scopo deve

rendere verosimile, oltre alla necessità della spesa, il fatto che l'altro

coniuge ha rifiutato di suddividere l'arredamento dell'abitazione coniugale

(I CCA, sentenza inc. 11.2007.83 del 18 agosto 2011 consid. 5a con

rinvii). L'interessata neppure adombra un'ipotesi del genere. La richiesta

cade dunque nel vuoto.

8.

Riguardo

alle spese del giudizio odierno, l'appellante soccombe sull'attribuzione pendente

causa dell'alloggio coniugale, sull'affidamento esclusivo della figlia e sul

finanziamento del nuovo arredo, mentre ottiene l'annullamento del dispositivo

sul contributo alimentare per sé e per la figlia A__________, ma non l'aumento del

contributo a fr. 70 400.– mensili per sé (fr. 85 000.– mensili ove fosse confermato l'ordine a

lei diretto di lasciare l'alloggio coniugale) e a fr. 5000.– mensili per la

figlia. Le spese del giudizio sull'attribuzione dell'alloggio coniugale, sull'affidamento

esclusivo di A__________ e sul contributo per il nuovo arredamento vanno dunque

a suo carico. In merito al contributo alimentare per

moglie e figlia le singolarità del caso inducono invece a non prelevare

spese. In definitiva ciò giustifica così di ridurre adeguatamente l'ammontare della

tassa di giustizia complessiva.

Quanto alle ripetibili, il convenuto postula un'indennità

di fr. 15 000.–. Per

costante giurisprudenza di questa Camera, tuttavia, nelle cause vertenti sull'emanazione

di misure a protezione dell'unione coniugale o di provvedimenti cautelari in

cause di divorzio le ripetibili sono

definite in base

al dispendio di tempo (retribuito fr. 280.–

orari: art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili: RL 178.310) che un avvocato solerte e

diligente avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato analo­go (da ultimo: I

CCA, sentenza inc. 11.2019.15 del 27 marzo 2020 consid. 8). Nel caso specifico

si può presumere che per difendere, in una causa già nota, l'assegnazione

cautelare del­l'alloggio coniugale al cliente, come pure la custodia alternata

della figlia e per opporsi a un infondato contributo per arredare il nuovo

alloggio, un patrocinatore conciso e speditivo non avrebbe impiegato più di un

paio di giorni di lavoro, cui si aggiungono le spese fisse del 10% (art. 6 cpv.

1.

del citato regolamento) e l'IVA, per complessivi fr. 5500.– arrotondati.

Riguardo al contributo alimentare per moglie e figlia le singolarità del

caso legittimano invece una compensazione delle ripetibili, non potendosi

prevedere come il Pretore statuirà su tali questioni in esito al nuovo decreto

cautelare (v. DTF 139 III 351 consid. 6).

9.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile sia

che riguardi gli aspetti pecuniari della controversia (il valore litigioso davanti a questa Camera raggiungendo

ampiamente la soglia di fr. 30 000.–

nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), sia che verta sull'affidamento

della figlia, controversia impugnabile senza

riguardo a questioni di valore (consid. 1). Trattandosi in concreto

di un decreto cautelare, tuttavia, a livello federale il ricorrente può

far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che il dispositivo n. 5 del decreto cautelare impugnato è

annullato e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei

considerandi. Per il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è

confermato.

II. Le spese processuali, ridotte a fr. 3000.–, sono poste a carico dell'appellante,

che rifonderà alla controparte fr. 5500.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Related decisions