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Decisione

14.2025.55

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 settembre 2025Italiano16 min

del 24 novembre 2020, consid. 3.1 e 5A_760/2018 del 18 marzo 2019, consid. 3.1),

Source ti.ch

Fatti

i requisiti formali imposti dalla legge, essendo piuttosto determinante che

abbia le caratteristiche materiali di una decisione, secondo criteri oggettivi

e indipendentemente dalla volontà dell’autorità o del privato (DTF 143 III 162

consid. 2.2.1; STF 5A_567/2019 del 23 gennaio 2020, consid. 7.1.1).

5.1.2 Di

regola, se un atto amministrativo è una “semplice fattura”, non costituisce una

decisione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF (STF 5A_747/2019

del 24 novembre 2020, consid. 3.1 e 5A_760/2018 del 18 marzo 2019, consid. 3.1),

giacché una fattura emessa da una collettività pubblica non è necessariamente

una decisione (DTF 143 II 268 consid. 4.2.2, con riferimento alla STF

2C_444/2015 del 4 novembre 2015, consid. 3.2.3, che tratta il concetto di

“decisione” anche in relazione all’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, in un caso

concernente il pagamento di tasse per l’approvvigionamento idrico e lo smaltimento

delle acque di scarico; STF 2C_244/2024 del 9 ottobre 2024, consid. 1.5, pure

con riferimento alla 2C_444/2015 consid. 3.2.3). Anzi, nell’ambito

dell’amministrazione di massa, è abbastanza comune e ammissibile che una

collettività emetta dapprima una fattura con una richiesta di pagamento,

quindi, in assenza del pagamento, una decisione onde ottenere il rigetto

definitivo dell’opposizione (citata STF 760/2018 consid. 3.1, ancora con

riferimento alla 2C_444/2015 consid. 3.2.3). Nell’interesse della certezza del

diritto, è necessario che per il destinatario la decisione sia riconoscibile

come tale; ciò è il caso, ad esempio, se l’atto indica i rimedi giuridici (STF

2C_339/2017 del 24 maggio 2018, consid. 4.3, sempre con riferimento citata 2C_444/2015

consid. 3.2.3 e 3.2.4, in un caso concernente il pagamento di una tassa per la

fornitura di elettricità da parte dell’azienda comunale).

5.1.3 Una

richiesta di pagamento emessa da un’autorità federale, cantonale o comunale

svizzera oppure da un’organizzazione privata a essa equiparata

(indipendentemente che sia fondata sul diritto pubblico federale, cantonale o

comunale svizzero) può nondimeno essere qualificata quale decisione amministrativa

nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, anche se non designata tale, purché

costituisca un provvedimento esecutivo, individuale e concreto che imponga in

modo coattivo il pagamento di una somma di denaro (citate 5A_747/2019 consid.

3.1 e 5A_760/2018 consid. 3.1 e 3.4.2, DTF 143 III 162 consid. 2.2.1, pag. 165)

e, di principio, indichi i rimedi giuridici (DTF 143 III 162 consid. 2.2.2;

citata 5A_567/2019 consid. 7.1.2; v. anche messaggio del Consiglio

federale concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC] del

28 giugno 2006 [FF 2006 6593, pag. 6756] e relativo Progetto [FF 2006 6785], il

cui allegato al pto. II, n. 17, ha dato all’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF il suo

attuale tenore).

5.2 Nella

fattispecie, è escluso che la fattura del 16 settembre 2023 costituisca un

valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per la tassa di

allacciamento all’acquedotto posta in esecuzione, dal momento che non menziona

i rimedi giuridici e con contiene altro elemento che la renda riconoscibile

come decisione.

5.3 Vero

è che secondo l’autore citato dalla Giudice di pace (Abbet in: Abbet/Veuillet [a

cura di], La mainlevée de l'opposition, 2a ed. 2022, n. 148 ad art. 80

LEF), il quale si fonda su due decisioni del Tribunale federale (DTF 129 II 125

consid. 3.3 e 119 IV 330 consid. 1/c pag. 334), l’assente indicazione dei

rimedi giuridici su una decisione non può impedire a tempo indeterminato

ch’essa diventi esecutiva e, di conseguenza, costituisca un titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione (sopra consid. 5.1). Se il destinatario può

riconoscere l’atto come una decisione, ciò che dipende dalle circostanze

concrete, in particolare dalle sue conoscenze giuridiche e dal fatto che sia o

meno rappresentato da un avvocato, allora egli deve compiere i passi necessari

per salvaguardare i suoi diritti (ad esempio, consultare un avvocato o

l’autorità che ha emesso l’atto) e ciò in un tempo ragionevole, indicativamente

trenta giorni; se il destinatario non compie tali passi, la decisione diventa

ciononostante esecutiva.

5.4 Sennonché,

anche questa tesi presuppone che il destinatario non abbia dubbi sulla natura

Considerandi

decisionale dell’atto, ciò che non è il caso per la fattura del 16 dicembre

2023.

Difatti, posto che il patriziato, allorché chiede il pagamento di una

tassa di allacciamento all’acquedotto, può essere considerato

un’amministrazione di massa, ovvero una collettività che può

emettere dapprima una fattura con una richiesta di pagamento, quindi, in

assenza del pagamento, una decisione onde ottenere il rigetto definitivo

dell’opposizione (cfr. citata STF 2C_444/2015 e sopra, consid. 5.1.2), la

fattura in parola è stata emessa dall’“Ufficio Contabilità”, non indica alcuna

base legale per la percezione della tassa, non è firmata, e si limita a

riportare in calce una cedola di versamento, sicché appare veramente tale, piuttosto

che una decisione. Peraltro, nessuno pretende che RE 1 sia

un avvocato o abbia conoscenze giuridiche. Ne viene che la fattura non era per

lui riconoscibile come decisione, sicché egli non era tenuto a compiere alcun

passo necessario per salvaguardare i suoi diritti, e ch’essa – ammesso e non

concesso che costituisca una decisione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF –

non è diventata esecutiva e, di conseguenza, che anche per questo motivo non

costituisce un valido titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione.

5.5

Riassumendo,

poiché manca un valido titolo esecutivo, la Giudice di pace avrebbe

dovuto respingere l’istanza. Siccome fondato su questo punto, il reclamo va

accolto e, di conseguenza, la sentenza impugnata va riformata nel senso di

respingere l’istanza.

5.6

Visto

quanto sopra, non è determinante esaminare se una qualche norma di diritto

pubblico imponesse particolari presupposti relativamente alla forma o al

contenuto delle decisioni del Patriziato. Parimenti non è necessario esaminare

le ulteriori censure del reclamante riferite al tema del rigetto, segnatamente

quella secondo cui il Patriziato non disponeva di una base legale per il

prelievo della tassa.

5.7

Da

ultimo, per rispondere alla richiesta, formulata dal Patriziato nella

quadruplica, circa il modo di procedere, in caso di accoglimento del reclamo, “per

un eventuale annullamento della tassa emessa e susseguente ripristino della

situazione precedente all’allacciamento”, è sufficiente precisare (per

quanto di competenza della scrivente Camera), che l’escutente potrà emettere un

nuovo atto amministrativo che imponga il pagamento della tassa; qualora intenda

utilizzarlo onde procurarsi un valido titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, stavolta esso dovrà però

essere riconoscibile quale decisione, segnatamente indicando i rimedi

giuridici, che l’escusso potrà se del caso far valere.

6.

Nella

decisione impugnata, la Giudice di pace non si è pronunciata

sull’argomentazione del convenuto relativa ai costi che questi avrebbe dovuto

sostenere organizzando a sue spese il trasporto dell’acqua, quantificati in fr.

500.- (osservazioni, pag. 2). Per motivi di celerità ed economia processuale,

la questione può essere direttamente evasa dalla Camera senza necessità di un

rinvio alla prima giudice (che il reclamante nemmeno pretende).

Ora,

qualora il convenuto avesse in un primo momento inteso invocare l’estinzione

per compensazione del debito oggetto d’esecuzione con una propria contropretesa,

la questione sarebbe evasa dall’esito della presente procedura. Sennonché a

partire dalla duplica (pag. 2) egli ha espresso (invero tardivamente) tale

pretesa (di valore superiore al debito posto in esecuzione) quale richiesta condannatoria,

ovvero quale azione riconvenzionale. Volendo ammettere l’ammissibilità teorica

di una simile azione nell’ambito della procedura sommaria di rigetto

(contrario: Willisegger in: Basler Kommentar, ZPO, 4ª ed. 2024, n. 24 e 45 ad

art. 224 CPC), essa è però da dichiarare irricevibile, tenuto conto che RE 1

non ha postulato la tutela giurisdizionale nei casi manifesti (v. sentenze

della CEF 14.2021.189 del 9 maggio 2022, pag. 3, e 14.2015.177 del 20 gennaio

2016, consid. 6) e che la pretesa, oltretutto contestata dal Patriziato e non

liquida, non rientra quindi nel campo di applicazione della procedura sommaria

(art. 224 cpv. 1, 248 lett. b e 257 CPC) bensì, alla luce

del valore litigioso, in quello della procedura semplificata, previo

esperimento del tentativo di conciliazione (art. 197 CPC) e rilascio

dell’autorizzazione ad agire, quale presupposto processuale (art. 59, 60, 209

cpv. 1, 243 cpv. 1 e 244 cpv. 3 lett. b CPC). Sul tema, il reclamo non può

pertanto trovare accoglimento.

7.

In

entrambe le sedi la tassa di

giustizia, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) che, tenuto

conto delle rispettive domande e del loro esito, può essere ripartita fra le

parti in ragione di metà ciascuna. Eventuali indennità sono compensate.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto nel senso

dei considerandi, e di conseguenza la decisione 21 marzo 2025 della Giudice di

pace del circolo di Bellinzona (inc. SO.2024.395) è così riformata:

1. L’istanza del CO 1 è respinta.

2. La

domanda riconvenzionale di RE 1 è irricevibile.

3. Le

spese processuali di fr. 80.–, da anticipare dal Patriziato di CO 1, sono poste

a carico delle parti in ragione di metà ciascuna (fr. 40.- a carico di ciascuna

parte), compensate eventuali indennità.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

anticipate dal reclamante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà

ciascuna (fr. 75.- a carico di ciascuna parte), compensate eventuali indennità.

3. Notificazione a:

- RE 1, __________, __________;

- Ufficio Patriziale di CO 1, __________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

La presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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