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Decisione

42.2021.64

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 dicembre 2021Italiano29 min

consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.

Source ti.ch

Fatti

N. 1067. (…)”

La medesima formulazione è

stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18

dicembre 2020, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.

Nella versione 14 del 19

marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:

" (…)

1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

03/21 reddito

dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito

è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia

il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un

datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto

conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a

causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo

l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono

considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”

Dal 1° luglio 2021 il

marginale 1068 è stato abrogato, mentre è entrato in vigore il marginale 1065.2

del seguente tenore:

“1065.2 Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va

conside-

07/21 rato

d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019

(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La

nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste

prima del 1° luglio 2021. Se la decisione definitiva viene emanata dopo il 1°

luglio 2021, vengono adeguate soltanto le indennità future.”

Dal 1° settembre 2021 il

marginale 1065.2 ha il seguente tenore:

“1065.2 Per il calcolo delle

indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-

09/21 rato

d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019

(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La

nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste

prima del 1° luglio 2021.

Esempi

- La

decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata prima del 1° luglio

2021: l’indennità viene adeguata a partire dal 1° luglio 2021.

- La

decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata dopo il 1° luglio

2021: l’indennità viene adeguata secondo la nuova base di calcolo a partire dal

primo giorno del mese in cui la decisione è stata emanata.”

2.3. Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021

consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.

5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del

12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del

13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.

4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021

consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314

consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133

V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

Considerandi

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.

3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de

l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in

RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing

& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.4

In concreto, la decisione su

opposizione emessa dalla Cassa CO 1 va confermata, poiché la ricorrente non ha

comprovato che __________, socia e gerente della RI 1, e dunque persona in

posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, ha subito una perdita

salariale.

A questo proposito va

rammentato che, sia ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 lett. b dell’Ordinanza sui

provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus

(COVID-19), che dell’art. 2 cpv. 3bis lett. b della medesima ordinanza, le

persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro hanno diritto

all’indennità, se, oltre ad adempiere le altre condizioni, subiscono una

perdita salariale.

Per l’art. 5 cpv. 1

dell’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione

con il coronavirus (COVID-19), l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento

del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del

diritto all’indennità.

Il marginale 1069.1 della

Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus

– Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – prevede che per

stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul reddito dell’attività

lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019.

Nel caso di specie __________

non ha conseguito alcun salario soggetto all’AVS nel 2019 per un’eventuale

attività svolta per la RI 1 (cfr. anche doc. IX/4).

La società ricorrente

sostiene tuttavia che l’interessata ha iniziato la propria attività nel 2020,

ciò che, secondo la circolare, permetterebbe di prendere in considerazione il

reddito conseguito quell’anno.

È vero che per il

marginale 1069.2 CIC se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il

calcolo dell’indennità ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei

conteggi salariali.

Tuttavia, come rileva

giustamente l’amministrazione, la società ricorrente è stata iscritta a

registro di commercio già il __________ __________ 2019 e nelle richieste di

indennità giornaliera contro la perdita di guadagno ha indicato di aver

conseguito, quell’anno, una cifra d’affari di fr. 475'000 e di aver iniziato

l’attività il “__________.2019” (cfr. doc. 1).

Inoltre dalla

dichiarazione dei salari emerge che la società nel 2019 ha versato delle

retribuzioni per complessivi fr. 146'222 ed ha avuto alle sue dipendenze

numerosi dipendenti (complessivamente 10), di cui 4 già a partire da __________

(doc. IX/4).

L’attività ha pertanto già

avuto inizio nel corso del 2019 (cfr., a proposito del concetto di avvio

dell’attività, che va inteso non soltanto quale inizio dell’impresa formale,

bensì quale inizio dell’attività commerciale vera e propria, la STCA 42.2021.39

del 16 agosto 2021, consid. 2.7 e 2.8; cfr. anche la STCA 42.2021.55-56 del 18

ottobre 2021, consid. 2.6).

Di conseguenza occorre far

capo ai dati del 2019, secondo i quali __________ non ha conseguito alcun

salario.

Del resto, la Cassa ha

rettamente osservato che nel 2020 l’interessata ha percepito una retribuzione unicamente

da gennaio a maggio, mentre non risulta aver conseguito alcun salario prima

dell’inizio della richiesta delle prestazioni (17 settembre 2020). Per cui non può

far valere una perdita salariale antecedente all’inizio dell’eventuale diritto

ad indennità.

Dispositivo

Già solo per questi motivi

le prestazioni non possono essere riconosciute.

Inoltre va evidenziato che

in uno scritto del 30 settembre 2020 alla “__________” la società ha dichiarato

che “la nostra attività ha termine con la giornata di oggi: purtroppo le

difficoltà in seguito all’emergenza sanitaria ci hanno impedito di proseguire

con risultati accettabili e quindi abbiamo deciso la chiusura per il 30

settembre 2020” (doc. IX/1). Ed infatti non risultano ulteriori versamenti

di salario a dipendenti della ricorrente per il periodo dal 1° ottobre 2020 al

31 dicembre 2020 (doc. IX/3) anche se non va sottaciuto che la Cassa __________,

presso la quale è ora iscritta l’insorgente, ha affermato di non aver avuto

notizia che la società non ha più dipendenti e continua ad emettere, per il

2021, gli acconti trimestrali (doc. IX/2; cfr. anche V + 1/3).

Infine, va

abbondanzialmente rilevato che l’insorgente non ha contestato che __________ ha

già ricevuto, per la sua attività quale indipendente (cfr. doc. IX), svolta in

favore del __________ (cfr. doc. 2), l’indennità massima di fr. 196 al giorno

(cfr. art. 5 cpv. 3 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno). Ella pertanto

non ha diritto ad ulteriori prestazioni (cfr. marginale 1060 CIC secondo il

quale l’indennità viene ridotta nella misura in cui supera l’80 per cento

dell’importo massimo di cui all’articolo 16f LIPG [196 franchi al giorno]).

In tali circostanze, è a

giusta ragione che la Cassa ha negato il diritto alle indennità giornaliere per

il coronavirus alla società ricorrente in favore di __________.

La decisione su

opposizione impugnata va pertanto confermata.

2.5. Per

quanto concerne le spese, l’art. 61 lett. a LPGA, nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo

l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 20 ottobre 2021, per cui si applica la nuova

disposizione legale.

Trattandosi

di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art.

1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS

830.31]; U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in

COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise,

Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

Sul tema cfr. anche la

sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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