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Decisione

42.2022.26

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 giugno 2022Italiano37 min

V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

Source ti.ch

Fatti

i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione della cifra

d’affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre

2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.”

2.5. Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre

2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147

V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag.

438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021

consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF

8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2

pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257

consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132

V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V

377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.

252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée

de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"

in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.6. Va ancora qui rilevato che

dalla lettura del Bollettino ufficiale relativo alle discussioni parlamentari

in vista dell’adozione dell’art. 10 (attualmente art. 15) della legge federale

sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte

all’epidemia di Covid-19 (n. 20.058) emerge che la volontà del legislatore era

di indennizzare unicamente la perdita di guadagno delle persone che devono

interrompere o limitare in modo considerevole l’attività lucrativa a causa di

provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di Covid-19 e non qualsiasi

perdita di guadagno.

La riduzione del reddito

deve trovare la sua origine nelle misure prese dalle autorità per fronteggiare

il coronavirus (cfr. BU

2020 pag. 783, presa di posizione del Consigliere agli Stati Paul Rechsteiner,

Gruppo Socialista, per la maggioranza della Commissione: “[…] Die Mehrheit ist der Meinung - so, wie

es auch der Nationalrat klar und mit grosser Mehrheit beschlossen hat -, dass

nicht nur die vollständige Einstellung, nicht nur der vollständige Unterbruch

der Erwerbstätigkeit massgebend sein muss, sondern auch die massgebliche

Einschränkung. Zur Beruhigung der Minderheit und zu dem, was Kollege Hegglin

ausgeführt hat: Die Kausalität muss ja immer nachgewiesen sein. Es kann

nicht einfach nur ein Einkommenseinbruch geltend gemacht werden, sondern es

braucht einen Covid-19-bedingten Einbruch, damit die entsprechenden

Entschädigungen hier ausgelöst werden können. Dies sind die Argumente der

Mehrheit, entsprechend dem klaren Entscheid des Nationalrates […]”; cfr. anche BU 2020, pag. 1765,

presa di posizione del consigliere nazionale Philippe Nantermod, Gruppo

liberale radicale: “[…] A l'article 10 alinéa 1, il s'agit de l'APG. […] Il est aussi

en vigueur rétroactivement au 17 septembre 2020 afin de permettre la

continuation pour les personnes indirectement touchées par les mesures

prises pour surmonter l'épidémie de coronavirus. Une solution de compromis

entre les deux chambres a été trouvée”, sottolineature del redattore).

Cfr.

anche l’opuscolo edito dall’UFAS, intitolato “Misure concernenti l’indennità

di perdita di guadagno per il coronavirus” (stato: 17 febbraio 2022), dove

figura, per quanto concerne i lavoratori indipendenti, che fino al 16 febbraio

2021 (recte: 2022) hanno diritto alle prestazioni, se tutte le condizioni sono

adempiute, le “persone indirittamente [recte: indirettamente] colpite dai

provvedimenti con diminuzione della cifra d’affari pari almeno” al 30% (per

il periodo dal 1° aprile 2021).

2.7. In concreto la Cassa di

compensazione ha negato il diritto alle indennità per i mesi da ottobre 2021 a

gennaio 2022 sostenendo che l’insorgente non ha subito una limitazione della

sua attività lucrativa a causa delle misure federali o cantonali per fermare il

diffondersi del coronavirus (cfr. art. 2 cpv. 3bis lett. a

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino al 16

febbraio 2022 ed applicabile in concreto; cfr. anche STF 9C_390/2021 dell’8 febbraio

2022 destinata a pubblicazione, consid. 3.2.1-3.2.2).

Nel caso di specie lo

scopo societario è il seguente:

" __________.”

Nelle richieste delle

indennità per i mesi da ottobre 2021 a gennaio 2022 figura che l’insorgente ha

iniziato la sua attività il 1° aprile 2018 ed ha avuto una cifra d’affari di

fr. 7'200 nel 2018, di fr. 17'931 nel 2019 e di fr. 0 nei mesi in esame. Il

reddito da attività lucrativa soggetto all’AVS nel 2019 per __________ era pari

a fr. 3'000 al mese.

I salari non sono stati

versati nei mesi da ottobre 2021 a gennaio 2022.

Alla domanda di sapere a

quali provvedimenti è dovuta la limitazione della cifra d’affari, la società,

nella richiesta relativa al mese di ottobre 2021, ha indicato: “Impossibilità

di svolgere la nostra attività. Impossibilità di assembramenti e quindi dello

sviluppo del nostro progetto. Difficoltà economiche per le aziende che non

hanno la possibilità di investire risorse nella comunicazione nel digitale e

nella pubblicità”.

Per quanto concerne la

domanda di prestazioni per il mese di novembre 2021 la ricorrente ha affermato:

“Impossibilità di svolgere la nostra attività: - Impossibilità di

assembramenti e quindi dello sviluppo del nostro progetto” e “Difficoltà

economiche per le aziende che non hanno la possibilità di investire risorse

nella comunicazione nel digitale e nella pubblicità, in seguito ai

provvedimenti covid emanati dal consiglio federale”.

Nella richiesta per il

mese di dicembre 2021 la società ha precisato: “impossibilità di svolgere la

nostra attività. Impossibilità di assembramenti e quindi dello sviluppo del

nostro progetto. Impossibilità di lavorare con i nostri clienti: ristorazione,

eventi, palestra ecc.”.

Per il mese di gennaio

2022 l’insorgente ha indicato: “impossibilità di svolgere la nostra

attività: -Impossibilità di assembramenti e quindi dello sviluppo del nostro

progetto ______________” e “impossibilità lavorativa con i nostri

clienti della ristorazione, eventi, palestre… che sono sottomessi alla 2G (provvedimenti

della confederazione)”.

Interpellata il 15

novembre 2021 dalla Cassa per indicare in modo preciso quale prescrizione

emanata dall’autorità cantonale/federale limitava la sua attività nel mese di

ottobre 2021, la ricorrente ha affermato:

" (…) vi

informiamo che la nostra società opera nel settore della comunicazione ed

eventi, quindi uno dei settori più colpiti dei provvedimenti Covid emanati dal

consiglio federale.

In effetti la nostra azienda è molto limitata in modo diretto:

- Le piccole

manifestazioni, ed eventi sono ancora proibiti all’aperto e non possiamo

sviluppare il nostro progetto __________ (depositato al dicastero ed accettato

dal municipio), queste misure ci stanno ancora impedendo di lavorare, limitando

di maniera conseguente, il nostro fatturato.

La nostra azienda è anche molto limitata in modo indiretto:

- La nostra

attività dipende della buona salute economica dei nostri clienti, quali sono i

ristoratori, società di eventi, discoteche palestre, ecc… Questi settori sono

colpiti direttamente dalle misure e dell’obbligo di avere una clientela

vaccinata.

E questa situazione ha

una forte ripercussione sulla nostra azienda. Tutti questi clienti ne soffrono

e non investono più nella comunicazione e i nostri servizi, limitando ancora

una volta il nostro fatturato.

Inoltre la situazione

sta peggiorando, i contagi stanno aumentando in questo periodo autunnale e

purtroppo siamo sempre in periodo di forte pandemia.

Ieri le autorità hanno

segnalato 4'297 contagi, 76 ricoveri e 6 decessi.

Questa situazione non è

molto rassicurante per i nostri clienti, creando paura, angoscia ed incertezze

per gli investimenti aziendali attuali e futuri.

In questo contesto

infatti la nostra azienda, ha fatturato 0 chf nei un (sic) ultimi mesi quindi

la nostra richiesta d’indennità ipg è totalmente giustificata, e di conseguenza

Considerandi

vi chiediamo di accettarla.” (doc. 8)

Va ancora evidenziato che

con decisione del 1° marzo 2022 il Dipartimento dell’educazione, della cultura

e dello sport (DECS) ha deciso in merito all’istanza del 25 gennaio 2022

inoltrata dalla ricorrente ed intesa ad “ottenere un’indennità per perdita

di guadagno in seguito alle misure restrittive adottate dall’Autorità per

fronteggiare l’emergenza coronavirus”. Il DECS “preso atto del preavviso

17.

febbraio 2022 della Divisione della cultura e degli studi universitari, che

accerta un danno finanziario, computabile di fr. 7'419.13, per l’annullamento

della manifestazione __________ al __________ di __________ dal 1° al 31

dicembre 2021” ha concesso un “contributo di fr. 5'940.-, pari all’80%

del danno finanziario computabile di cui ai considerandi, a copertura dei danni

economici legati all’annullamento della manifestazione __________ al __________

di __________ dal 1° al 31 dicembre 2021 (indennità per perdita di guadagno -

art. 11 cpv. 2 della Legge COVID – 19) (…)”. In realtà, come emerge dal

citato art. 11 cpv. 2 seconda frase della legge COVID-19, si tratta di

contributi, versati su richiesta, alle imprese culturali e agli operatori

culturali a titolo di indennizzo delle perdite, rispettivamente alle imprese

culturali per i progetti di ristrutturazione.

La società ha pure

prodotto la risoluzione municipale del __________ 2019 della __________

relativa al progetto della __________, intesa come gioco degli scacchi, tramite

la quale il __________, “presone atto nella sua seduta del __________ 2019,

ha trasmesso” la “richiesta ai servizi preposti per le valutazioni del

caso; una volta effettuate le necessarie verifiche sarà nostra premura fornirVi

debito riscontro”.

2.8

Questo Tribunale, alla luce

di quanto sopra esposto, rileva quanto segue.

Per quanto concerne i mesi

di ottobre e novembre 2021 la decisione su opposizione impugnata deve essere

confermata ritenuto come in quel periodo non erano in vigore misure restrittive

particolari che hanno limitato l’attività lavorativa della ricorrente.

Le difficoltà economiche

delle aziende, il cui nome peraltro non è neppure stato citato, che avrebbero

collaborato con l’insorgente e che non avrebbero avuto la possibilità di

investire risorse nella comunicazione digitale e nella pubblicità, non sono un

motivo per riconoscere le indennità giornaliere Corona, non costituendo una

limitazione considerevole dell’attività in seguito a provvedimenti adottati

dall’autorità cantonale o federale per combattere il coronavirus.

Neppure il mancato

sviluppo della __________ che non ha trovato gli sbocchi sperati presso la __________

è una ragione per riconoscere le prestazioni. Infatti la risoluzione del

Municipio relativa al progetto “__________” risale al __________ 2019, ossia un

periodo ben precedente a quello in esame. Con tale decisione le autorità

comunali si sono del resto limitate a prendere atto della breve descrizione

relativa al progetto __________ ed a trasmettere la richiesta ai servizi

preposti per la valutazione del caso, senza tuttavia fornire alcuna garanzia in

merito (cfr. doc. 3).

Dalla documentazione

allegata emerge poi che la __________ sarebbe stata inserita sopra quella

attualmente situata presso la __________ davanti al __________.

Ora, dal 13 settembre 2021

per le manifestazioni all’aperto l’obbligo del certificato COVID vigeva a

partire da 500 persone (o 1000 in caso di obbligo di stare seduti; art. 14 e

14a Ordinanza COVID-19 situazione particolare [cfr. “Modifiche dei

provvedimenti nazionali di contenimento del coronavirus in Svizzera da dicembre

2020”, stato: 9 febbraio 2022; edito dall’UFSP]), limite che manifestamente

non sarebbe in ogni caso stato raggiunto, già solo per motivi logistici, in

caso di installazione della __________ presso la __________ di __________, come

auspicato dalla ricorrente.

Per quanto concerne invece

l’obbligo del certificato COVID per gli avventori dei ristoranti o delle

palestre la ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione secondo la quale,

in ottobre o novembre 2021, avrebbe subito delle limitazioni a causa di tali

misure.

Diversa la situazione per

i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022, alla luce della natura dell’attività

della ricorrente.

Per il mese di dicembre

2021, in applicazione dell’art. 11 cpv. 2 della legge COVID-19 la cui seconda

frase prevede che i contributi sono versati su richiesta alle imprese culturali

e agli operatori culturali a titolo di indennizzo delle perdite e alle imprese

culturali per i progetti di ristrutturazione, la società ha infatti ottenuto un

contributo di fr. 5'940.-- dal DECS a copertura dei danni economici legati

all’annullamento della manifestazione “__________” al __________ di __________

per il periodo dal 1° al 31 dicembre 2021 (doc. B) e che ha dovuto essere

annullata.

L’insorgente, attiva nel

settore ricreativo, ha di conseguenza comprovato di aver subito una limitazione

della sua attività lucrativa a causa delle misure federali per fermare il

diffondersi del coronavirus (cfr. “Modifiche dei provvedimenti nazionali di

contenimento del coronavirus in Svizzera da dicembre 2020”, stato: 9

febbraio 2022; edito dall’UFSP) che hanno ridotto le opportunità di lavoro

nell’ambito delle manifestazioni e degli eventi segnatamente a partire dal mese

di dicembre 2021.

Con il diffondersi della

variante “Omicron” nel corso del mese di dicembre 2021 il Consiglio

federale ha infatti adottato numerose misure allo scopo di contenere la

pandemia di coronavirus.

Tramite comunicato stampa

del 3 dicembre 2021 l’Esecutivo ha affermato che da “lunedì 6 dicembre 2021

saranno estesi l’obbligo del certificato e l’obbligo della mascherina,

rafforzata la raccomandazione del telelavoro e ridotta la durata di validità

dei test antigenici rapidi. Inoltre, le manifestazioni e le strutture soggette

all’obbligo del certificato avranno la possibilità di limitare l’accesso alle

persone vaccinate o guarite e quindi di rinunciare all’obbligo della mascherina

(…) Con queste contromisure intende reagire al forte aumento dei pazienti

COVID-19 ricoverati negli ospedali e alla comparsa della variante Omicron”.

Il Consiglio federale ha rilevato che “da qualche settimana i contagi stanno

aumentando rapidamente. Oltre a causare focolai circoscritti, soprattutto nelle

scuole e nelle case per anziani o di cura, il virus ha ripreso a diffondersi in

tutta la popolazione. Nelle ultime settimane è fortemente aumentato anche il

numero di casi gravi e con esso la pressione sui reparti di terapia intensiva

(…) Il Consiglio federale giudica molto critica l’attuale situazione. La

comparsa della variante Omicron ha inoltre complicato la lotta alla pandemia.

Scoperta il 26 novembre, la nuova variante è stata classificata come

preoccupante dall’Organizzazione mondiale della sanità. Si deve ritenere che

sia molto contagiosa ed è possibile che anche persone immunizzate contro la

variante Delta possano esserne infettate. Non è inoltre chiaro quanto sia

pericolosa e in che misura il vaccino protegga da decorsi gravi”.

Di conseguenza del 6

dicembre 2021 l’obbligo del certificato è stato esteso (valido anche per le

prove e gli allenamenti al chiuso, nonché per le manifestazioni all’aperto con

più di 300 persone; art. 14 e 15 dell’Ordinanza COVID-19 situazione

particolare), di principio dove vigeva l’obbligo del certificato, vigeva anche

l’obbligo della mascherina (art. 3a, 6 cpv. 2 lett. h, 13 cpv. 3 dell’Ordinanza

COVID-19 situazione particolare), per le attività per le quali non poteva

essere portata la mascherina, il gestore della struttura o l’organizzazione

dell’attività doveva registrare i dati di contatto (art. 20 lett. b

dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare).

Il 17

dicembre 2021 l’Esecutivo ha affermato che la “situazione epidemiologica è

preoccupante: il numero di ricoveri continua a crescere e in alcune regioni il

tasso di occupazione dei reparti in terapia intensiva è molto alto. (…). Il 13

dicembre è stata superata per la prima volta la soglia critica di 300 pazienti

COVID-19 ricoverati in terapia intensiva. A partire da questa soglia non è più

possibile garantire un’assistenza ottimale a tutti i pazienti, perché gli

ospedali sono costretti a rinviare o ritardare il trattamento di altre

malattie. Stando alle stime attuali, il numero di pazienti COVID-19 ricoverati

in terapia intensiva crescerà ulteriormente e a fine anno si situerà tra i 350

e i 400. A questo si aggiungono i contagi con la variante Omicron, che

dovrebbero aumentare significativamente ancora prima di Natale. Secondo prime

osservazioni, la variante Omicron è più contagiosa della variante Delta. (…)

Dopo aver consultato i Cantoni, le commissioni parlamentari competenti, le

parti sociali e le associazioni direttamente interessate, il Consiglio federale

ha deciso oggi provvedimenti più restrittivi che resteranno in vigore fino al

24.

gennaio 2022 (…)”.

Dal 20 dicembre 2021 (fino

al 2 febbraio 2022) è stato reintrodotto l’obbligo del telelavoro (art. 25 cpv.

5.

dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), che ha portato le gente a

rimanere maggiormente a casa e a frequentare in maniera minore i ritrovi

pubblici e le manifestazioni, è stata decisa una limitazione del numero di

persone che potevano partecipare a feste e incontri privati anche se vaccinate

o guarite (30 al massimo; in presenza di una persona non vaccinata né guarita

al di sopra dei 16 anni, erano invece ammesse al massimo 10 persone; art. 15

cpv. 3 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), che ha portato le

persone ad annullare o a non organizzare eventi neppure in ambito strettamente

privato. Inoltre per le manifestazioni in luoghi chiusi l’accesso era limitato

alle persone con un certificato di vaccinazione o di guarigione (2G; art. 15

cpv. 1 e 3 e 18 lett. a dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), mentre

alle strutture della ristorazione, dei bar e delle discoteche si poteva

accedere solo con certificato di vaccinazione o guarigione (2G). Per le

discoteche e le sale da ballo valeva la regola del 2G+ (art. 12 cpv. 1 e 3,

art. 13 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare; sul tema cfr. “modifiche

dei provvedimenti nazionali di contenimento del coronavirus in Svizzera da

dicembre 2020”; stato: 9 febbraio 2022, edito dall’UFSP).

Tali misure, in vigore in

dicembre 2021 e gennaio 2022, considerato l’ambito ricreativo nel quale opera

l’insorgente, hanno colpito, perlomeno indirettamente, la ricorrente e

rientrano nei provvedimenti per combattere il coronavirus (cfr. la citata

premessa alla versione 18, stato: 1° settembre 2021), limitando

considerevolmente la sua attività, poiché la cifra d’affari ha subito una

diminuzione pari almeno al 30%.

Alla luce di quanto sopra

occorre considerare adempiuta la condizione di cui all’art. 2 cpv. 3bis

lett. a dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino

al 16 febbraio 2022, per i mesi di dicembre 2021 e di gennaio 2022.

Rilevato inoltre che alla

dipendente __________, nel citato periodo non è stato versato il salario (cfr.

il conteggio stipendio mensile), in parziale accoglimento del ricorso,

l’incarto va rinviato all’amministrazione affinché esamini se tutti i requisiti

per ottenere le indennità per dicembre 2021 e gennaio 2022 sono soddisfatti.

2.9

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è

entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione

transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di

primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019

si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 3 maggio 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni

IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und

Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der

Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.

741.

n. 30).

Sul tema cfr. anche STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, é parzialmente accolto.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata per quanto concerne i mesi di dicembre 2021 e gennaio

2022 e l’incarto rinviato alla Cassa CO 1 per i suoi incombenti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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