Lexipedia

Decisione

42.2021.66

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 dicembre 2021Italiano31 min

consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del

Source ti.ch

Fatti

N. 1067. (…)”

La medesima formulazione è

stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18

dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.

Nella versione 14 del 19

marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:

" (…)

1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

03/21 reddito

dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito

è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia

il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un

datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto

conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a

causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo

l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono

considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”

Dal 1° luglio 2021 il

marginale 1068 è stato abrogato, mentre è entrato in vigore il marginale 1065.2

del seguente tenore:

" 1065.2 Per

il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-

07/21 rato

d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019

(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La

nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste

prima del 1° luglio 2021. Se la decisione definitiva viene emanata dopo il 1°

luglio 2021, vengono adeguate soltanto le indennità future.”

Dal 1° settembre 2021 il

marginale 1065.2 ha il seguente tenore:

" 1065.2 Per

il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-

09/21 rato

d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019

(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La

nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste

prima del 1° luglio 2021.

Esempi:

- La

decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata prima del 1° luglio

2021: l’indennità viene adeguata a partire dal 1° luglio 2021.

- La

decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata dopo il 1° luglio

2021: l’indennità viene adeguata secondo la nuova base di calcolo a partire dal

primo giorno del mese in cui la decisione è stata emanata.”

2.3. Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021

consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021

consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del

12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del

13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.

4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021

consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314

consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133

V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF

119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag.

220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.4. In concreto, la società

ricorrente chiede che venga riconosciuto il diritto alle indennità giornaliere

per il periodo dal 17 settembre 2020 al 31 dicembre 2020 in favore di __________,

presidente, e di __________, membro della società, ossia persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro.

Scopo dell’azienda,

iscritta a registro di commercio il __________ 2004, è il seguente:

" __________.”

Nei formulari per la

richiesta delle indennità figura che “la nostra azienda si occupa dei __________

e __________ per vacanze e turismo di: scuole, anziani, turisti

esteri (giapponesi, indiani, cinesi, tramite __________), società sportive,

ecc. Ovviamente per motivi Covid19 quasi tutti hanno annullato i viaggi anche

già riservati. Il nostro settore è praticamente fermo”.

La Cassa ha accertato che

nel periodo litigioso la ricorrente ha subito una limitazione considerevole

dell’attività lucrativa con una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al

55% fino al 18 dicembre 2020 e del 40% dal 19 dicembre 2020 al 31 dicembre

2020, rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019 (cfr. decisioni

formali del 2 aprile 2021 [doc. F1, F2, F3 e F4]; art. 2 cpv. 3bis lett. a

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

L’amministrazione ha

inoltre rilevato che __________ e __________ adempiono anche al requisito

figurante nell’art. 2 cpv. 3bis lett. c Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno

Considerandi

e meglio quello del reddito determinante per il calcolo dei contributi dovuti

secondo la LAVS per l’anno 2019 di almeno fr. 10'000.

Le parti divergono invece

per quanto concerne la questione della perdita salariale.

Secondo la Cassa infatti le

indennità giornaliere non possono essere versate poiché nel periodo oggetto del

contendere __________ ha conseguito un reddito di fr. 3'539 e __________ di fr.

6’263, mentre il reddito mensile soggetto all’AVS riferito al periodo

precedente era di fr. 3'538.69, rispettivamente di fr. 6'184.31 e

conseguentemente non hanno subito alcuna perdita salariale come richiede invece

l’art. 2 cpv. 3bis lett. b Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

La società evidenzia

tuttavia che il salario è stato erogato solo grazie ad una linea di credito/prestito

della banca in favore della società ed all’intervento degli azionisti che hanno

versato un importo complessivo di fr. 63'000. Il pagamento ai dipendenti è

avvenuto quale anticipo, come accade per quanto concerne le indennità versate

in caso di assenza a causa del servizio militare o della protezione civile, per

evitare loro un’angustia economica.

2.5

Va preliminarmente rammentato

che con STCA 42.2021.52+53 del 18 ottobre 2021, questo Tribunale ha stabilito

che scopo “della base legale a fondamento delle condizioni per il diritto

alle indennità per perdita di guadagno per il coronavirus è di conseguenza

quello di aiutare le imprese che hanno particolarmente

sofferto delle chiusure imposte dalle autorità a causa della pandemia e

segnatamente nell’ambito delle manifestazioni e dei viaggi, tenendo tuttavia

conto di evitare abusi nel versamento di prestazioni a società che non hanno

bisogno di alcun aiuto, segnatamente laddove si tratta di versare prestazioni

alle persone in posizione analoga a quella del datore di lavoro.

In

simili condizioni occorre pertanto concludere che solo nel caso di una perdita

salariale effettiva è dato il diritto alle indennità giornaliere per perdita di

guadagno a causa del Coronavirus”.

In quel caso il

Tribunale, in assenza di qualsiasi documentazione, ha rinviato gli atti alla

Cassa per ulteriori accertamenti, “affinché sulla base della documentazione

contabile e di eventuali contratti tra le parti, accerti se effettivamente i

salari sono stato versati unicamente grazie alle riserve della società (ndr:

come sostenuto in sede di ricorso) e se gli interessati li hanno ottenuti

unicamente alla condizione che devono essere restituiti”.

In concreto, la società

ricorrente, attiva segnatamente nel settore dei viaggi, ha subito una notevole

restrizione della sua attività a causa delle misure prese dall’autorità per

attenuare le conseguenze della pandemia, tant’è che da una cifra d’affari nel

periodo tra il 2015 ed il 2019 di almeno fr. 394’000, ossia circa fr. 32’800 al

mese, si è arrivati ad una cifra d’affari di fr. 11’800 nel periodo dal 17

settembre 2020 al 31 ottobre 2020 (cfr. doc. E1).

Dalla documentazione

prodotta con il ricorso si evince che gli azionisti, __________, __________ e __________,

hanno versato fr. 21'000 sul conto corrente della società in data 9 marzo 2020,

10.

marzo 2020, rispettivamente 11 marzo 2020 (doc. C), per complessivi fr.

63'000 (doc. D). Nel corso del 2020 la __________, società che la ricorrente

sostiene appartenere ai __________ (cfr. doc. I), ha inoltre versato ulteriori

fr. 355’000 (doc. D e D1).

Dagli atti risulta inoltre

che già prima del mese di marzo 2020, ossia prima dell’emergenza della

pandemia, la società si trovava con un importante passivo nel conto corrente

(doc. D).

Dalle tavole processuali

non emerge pertanto con la necessaria chiarezza se la società ricorrente ha

dovuto effettivamente far capo ai capitali versati dagli azionisti per poter

versare i salari o per altri motivi. Inoltre non sono stati allegati accordi in

base ai quali il versamento dei salari sarebbe un anticipo/prestito in favore

di __________ e di __________ e che gli interessati sarebbero tenuti a

restituire il salario versato loro dal 17 settembre 2020 in caso di

riconoscimento delle indennità Corona.

Nella misura in cui questi

punti non sono stati chiariti, occorre rinviare gli atti all’amministrazione

affinché sulla base della documentazione contabile e di eventuali contratti tra

le parti, accerti se effettivamente i salari sono stato versati grazie ai

capitali versati dagli azionisti della società e se gli interessati li hanno

ottenuti unicamente alla condizione che devono essere restituiti e di

conseguenza se, come sostenuto con il ricorso, il riconoscimento delle indennità

Corona per il periodo litigioso andrebbe ad abbassare la linea di credito

utilizzata per versare i salari. A questo scopo sarà necessario interpellare

anche la fiduciaria della società, __________ (cfr. doc. G2; cfr. STCA

42.2021.52+53 del 18 ottobre 2021).

Al

riguardo va rilevato che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma

trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43

cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI

praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF

115.

V 142 consid. 8a).

Questo

obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti

si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere

ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza

o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare

le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STF 9C_97/2020 del 10 giugno

2020.

consid. 3.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF

9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011

consid. 4.1.; STF U 94/01 del 5 settembre 2001; STF P 36/00 del 9 maggio 2001;

SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).

La Cassa, dopo aver

effettuato gli accertamenti necessari per l’esito delle richieste, emetterà una

nuova decisione circa gli eventuali diritti della ricorrente al versamento

delle indennità per perdita di guadagno a causa del coronavirus in favore di __________

e di __________ per il periodo complessivo dal 17 settembre 2020 al 31 dicembre

2020.

L’amministrazione dovrà inoltre

tener conto del fatto che __________ dal 13 novembre 2020 ha già percepito

un’indennità giornaliera per malattia, dapprima al 50%, poi al 25% e dal 1°

marzo 2021 al 100% (doc. 2), che dovrà essere dedotta dalle eventuali indennità

Corona. Infatti secondo l’art. 2 cpv. 4 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno

l’indennità è sussidiaria rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni sociali

e assicurazioni secondo la LCA, riservate le prestazioni secondo l’art. 12

della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.

In queste condizioni non

occorre esaminare le ulteriori censure sollevate dalla ricorrente circa

l’asserita violazione della Costituzione federale.

2.6

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è

entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione

transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di

primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019

si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

stato inoltrato il 29 ottobre 2021, per cui si applica la nuova disposizione

legale.

Trattandosi di prestazioni

IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; U.

Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn

Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

Sul tema cfr. anche

la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Le decisioni su opposizione

impugnati sono annullate.

§§ L’incarto

è rinviato alla Cassa CO 1 affinché

proceda come indicato al consid. 2.5.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà alla ricorrente fr. 1’500.- a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Related decisions