14.2020.139
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
22 settembre 2020Italiano8 min
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Riviera di decretare il fallimento della
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Incarto n.
14.2020.139
Lugano
22 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.184 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Riviera promossa con istanza 3 luglio 2020 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 4 settembre 2020 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 1° settembre 2020 dal Pretore;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Biasca, il 3 luglio 2020 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Riviera di decretare il fallimento della
RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'425.– più interessi e spese.
B. Nel
termine impartito dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni
scritte al reclamo né le parti hanno chiesto la tenuta di un’udienza.
C. Statuendo
con decisione del 1° settembre 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della
RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 settembre
2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il
credito posto in esecuzione. Il 7 settembre 2020 il presidente della Camera ha
concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato
intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni
interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 2 settembre 2020, il
termine d’impugnazione è scaduto sabato 12 settembre, per cui la scadenza è
stata riportata a lunedì 14 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.
31.
LEF). Presentato il 4 settembre 2020 (data del timbro postale), il reclamo è
dunque senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente
e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua
solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame,
giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità
alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è
pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che
la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal
proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare
allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può
essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità
sufficiente appare passeggera
(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove
istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione
di Biasca il 3 settembre 2020 (doc. 6 accluso al reclamo) relativa al
versamento di fr. 154.75 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante,
per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 2 settembre
2020) prodotto dalla reclamante (doc. 3) si evince che nei suoi confronti erano
pendenti nove esecuzioni (compresa quella dell’istante, poi pagata il giorno
successivo) per poco meno di fr. 50'000.– complessivi. Non risultano
attestati di carenza di beni a suo carico. La reclamante ha però dimostrato che
sul suo conto bancario era appena stato bonificato un acconto di fr. 78'621.–
(doc. 12) e che nel luglio e l’agosto aveva emesso tre fatture d’acconto per
oltre fr. 160'000.– complessivi (doc. 9-11). Anche se non è dato di sapere
alcunché sulla solvibilità dei clienti della reclamante né sul momento in cui
pagheranno gli acconti, già il solo saldo del suo conto bancario appare
sufficiente a far fronte alle esecuzioni in corso nei suoi confronti, oltre
alle fatture correnti, valutate in circa fr. 10'000.– dal suo
amministratore unico.
Ciò
porta a ritenere che la sopravvivenza economica della reclamante non sia
minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si
possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità,
nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante
appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in
merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua
solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di
cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Biasca, sono poste in ambo le sedi
a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado
sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 1° settembre 2020 dalla Pretura del Distretto di Riviera
nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 100.–, è versata
alla CO 1 quale rim-borso della tassa di giustizia di primo grado di cui
al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
d’esecuzione, Biasca;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Riviera, Biasca.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).