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31.2022.10

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14 settembre 2022Italiano68 min

solo, nella precedente sentenza questa Corte aveva rilevato che il prof. __________

Source ti.ch

Fatti

I pagamenti di salario, effettuati tramite girata bancaria, sono

riconducibili al solo al personale occupato "in chiaro", con

contratto di lavoro e regolare notifica all'AVS. (pagg. 71 e 72 della decisione

10 marzo 2022).”

La

Cassa si è pure confrontata con la perizia, ha convincentemente illustrato come

la ricostruzione dei salari eseguita dal perito, contrariamente a quanto

sostenuto dal ricorrente, non è il risultato di meri calcoli empirici, ma

aderenti a fatti concreti. Al riguardo, per evitare inutili ripetizioni, va

fatto riferimento al consid. 10.5 della decisione impugnata.

2.10.2.3. Il

ricorrente ribadisce di “non potersi difendere e provare le sue asserzioni

perché la maggior parte della contabilità di FA 1 è andata persa perché il

Ministero pubblico non l’ha recuperata e non per certo per sua colpa o

negligenza” (ricorso pag. 5). Qualche riga più avanti sostiene che “la

Cassa però sorvola sul fatto che se manca la contabilità della società non è

perché il ricorrente l’abbia persa o distrutto ma perché era in detenzione

preventiva e non poteva avere contatti con l’esterno, ha comunicato al

Procuratore pubblico incaricato dell’inchiesta penale che la contabilità si

trovava a casa dell’ex moglie e il Procuratore non si è dato la briga di andare

a recuperarla creando così lui un grande danno al ricorrente che si trova ora

nell’impossibilità di dimostrare le sue allegazioni, la sua non responsabilità

nella perdita economica subita dalla Cassa e a poter quantificare l’effettivo

ammanco di contributi ben lontano da quello preteso dalla Cassa stessa”

(ricorso pag. 6).

In

effetti, nel ricorso 16 settembre 2019 al TCA RI 1 aveva ribadito di aver

dichiarato in data 7 aprile 2017 davanti al PP che la documentazione contabile

era stata portata nella casa della sua ex moglie e che l’Autorità penale non

aveva provveduto a recuperarla, non potendolo fare lui personalmente perché in

carcere preventivo (doc. 12, pag. 3).

Tuttavia

va osservato in data 27 giugno 2018 il Ministero pubblico ha provveduto a

recuperare i “documenti ritenuti di interesse della difesa”,

sequestrandoli (cfr. rapporto di esecuzione 27 giugno 2018 e relativi allegati

in doc. 8).

Non

solo, nella precedente sentenza questa Corte aveva rilevato che il prof. __________

aveva fatto presente che

"

(…) la contabilità ed i conti annuali della società presentavano “manchevolezze

più e meno gravi” e che le sistematiche pratiche evidenziate dal perito

(cfr. pagg. 9 - 16) “non sono compatibili con i principi e le regole

generalmente ammesse” (perizia pag. 16). (STCA 29 ottobre 2020 pag. 17).

Inoltre,

riguardo all’ulteriore documentazione sequestrata, nella STCA 31.2019.16 è

stato rilevato (pag. 17):

"

Al riguardo, su richiesta del TCA, nel già citato scritto 20 maggio 2020

la PP __________ ha precisato che “il perito, dopo aver preso visione nel mese

di giugno 2019 di alcuni documenti che non gli erano stati sottoposti in sede

di allestimento della perizia (siccome sequestrati in un secondo tempo), ha

dichiarato che tale documentazione è del tutto irrilevante ai fini peritali

ragion per cui non ha ritenuto necessario allestire un referto complementare”

(cfr. risposta alla domanda no. 2; doc. XIV).”

Il

succitato passaggio si riferiva allo scritto 2 dicembre 2019 del prof. __________

al Ministero Pubblico (doc. 11).

Non

solo, il ricorrente non specifica nemmeno quale documentazione utile sia andata

persa. A meno che, come rimarcato dalla Cassa nella risposta di causa (pag. 4),

“ciò che manca/sarebbe stato perso sono solo le fatture allestite dalle

presunte ditte fornitrici di personale, che la controparte vorrebbe portare

come prova dell’effettiva fornitura di personale di ditte terze… ”, fatture

che giocoforza non potevano esistere visto che, con ampie motivazioni, la

convenuta ha dimostrato, con il grado di verosimiglianza preponderante, come la

FA 1 non abbia fatto capo a terzi per svolgere le commesse ricevute dalla __________.

Pertanto,

quanto dichiarato in data 7 aprile 2017 al MP, ammesso che sia vero, è irrilevante.

2.10.2.4. Per quel

che concerne i salari “in nero” versati nel 2016, nella sentenza 31.2019.16 (pag.

16) questo TCA aveva rilevato:

"

Siccome la perizia riguardava solo gli anni 2011- 2015 (i dati contabili

del 2016 sono stati ritenuti incompleti dal perito; cfr. pag. 17 della

perizia), per il 2016 la Cassa ha ricostruito l’ammontare dei salari versati in

nero, riportando per 8/12 quelli stimati per il 2015 (8/12 di fr. 2'101'787 =

1'401'191), ritenuto che la società aveva cessato l’attività nell’agosto di

quell’anno.”

Si

tratta quindi della ricostruzione fatta dalla Cassa dei salari versati “in

nero” riguardante il periodo gennaio – agosto 2016.

Ora, nella

decisione contestata (pag. 78) la Cassa ha ben ricordato che “La

giurisprudenza federale prevede, per quanto attiene alla stima dei salari da

riprendere, che la Cassa disponga di un certo margine di manovra per la

valutazione numerica dei risultati della propria indagine, rispettivamente che

il TF è vincolato dalla valutazione discrezionale se essa rientra nel margine

di manovra concesso, basandosi quindi su una corretta e completa determinazione

dei fatti di causa e su un'adeguata ponderazione di tutte le circostanze rilevanti

ai fini della valutazione, la quale richiede dei controlli di plausibilità

dovendosi avvicinarsi il più possibile alla realtà (STF 9C 223/2019 del 23

maggio 2019, consid. 6.1). II TF ha in tal caso precisato che l'utilizzo dei

dati contabili degli anni precedenti costituisce una solida base per la determinazione

discrezionale della massa salariale (consid. 6.2)”.

A

pagina 79 della decisione contestata la convenuta ha poi motivato la

ricostruzione dei salari” in nero” del 2016 (gennaio – agosto), che si è fondata

su quelli del 2015 fissati dal perito in fr. 1'970'426 e riportati al

lordo dalla Cassa in fr. 2'101'787, per essere determinati in fr. 1'401'191 (8/12

di fr. 2'101'787). A tale riguardo la Cassa ha considerato che:

"

(...)

-

Le ricostruzioni del perito si basano sull'esame dettagliato dei dati

della contabilità della FA 1 per il periodo 2011-2015.

-

I dati sinora analizzati hanno permesso di determinare che l'attività

della FA 1 è andata costantemente in crescendo, come dimostra il fatto che dal

2011 al 2015 il personale "in chiaro" della FA 1 è sestuplicato e la

sua cifra d'affari è cresciuta di otto volte (doc. 18, pag. 34). Tale tendenza

la si ritrova anche nei dati contabili della FA 1 esaminando i costi del

personale (2015: il costo del lavoro rappresentava il 90.6% dei ricavi netti) e

l'evoluzione del conto "lavori da terzi" (doc. 18, pag. 18).

-

Dal dettaglio delle registrazioni contabili del conto "lavori da terzi"

risulta che l'importo pagato a contanti per il 2015 ammonta a CHF 3'033'815.55.

-

Considerandi

II dato valutato dal perito per l'anno 2015 (1'970.426.00) è pressoché

lo stesso del 2013 (CHF 1'934'742.00).

-

La direttrice della __________ ha indicato in sede penale l'evoluzione dei

versamenti fatti a favore della FA 1 per i lavori eseguiti (doc. 28, VI __________,

16.02.2017, 6/26-32), pari a:

anno 2011: CHF 1'000'036. 70.

anno 2012: CHF 4'122'269.50.

anno 2013: CHF 6'571 '982. 95

-

anno 2014: CHF 5'106'029.30

anno 2015: CHF 4'941'904.55

anno 2016: __________:

CHF 2’407'689.15 / __________: CHF 1'364'699.- / __________: CHF 56'242.35.50.-

-

Dalla valutazione sui "lavori da terzi" sono stati in ogni

caso scorporati i prelevamenti a contanti che sono stati accreditati al conto

bancario privato dell'opponente.

-

l dati rilevati in sede penale e dal Prof. __________ sono comunque

stati, per quanto sin qui esposto, approfonditamente verificati e ponderati

dalla Cassa.”

A

quanto esposto sopra va prestata adesione.

Va rilevato

che la ricostruzione salariale fatta dalla convenuta per l'anno 2016 (fr. 1'401'191

per otto mesi) risulta essere inferiore rispetto alla somma incassata da parte

della FA 1 dalla committente __________ di fr. 2'407'689 e quindi non risulta

sproporzionata (lo sarebbe stato se la ricostruzione salariale fosse maggiore

di quanto incassato). Tenuto poi conto che la Cassa si è fondata, come visto

sopra, su dati oggettivi e ponderati provenienti dalla perizia __________, la

valutazione fatta non presta il fianco a critiche. Né del resto il ricorrente

ha fornito elementi che possano ritenere arbitraria la suddetta valutazione.

Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso (pag. 21), limitando la

valutazione a 8 mesi, la convenuta ha tenuto conto che la società è fallita nel

settembre 2016.

2.10.2.5

In queste

circostanze, visto quanto sopra, la richiesta di risarcimento di fr. 1'378'646,

85.

per i salari versati “in nero” relativo al periodo 2011 – agosto 2016 va

confermata. Va poi fatto presente che è lo stesso importo indicato nell’atto di

accusa 15 dicembre 2021 relativo alla posizione di reato 11.1.

A tal

riguardo, il ricorrente sostiene invece che “è falso che vi sia identità tra

quanto preteso dalla Cassa (CHF 1'772'645,15) e quanto indicato dal Ministero

pubblico nell’atto di accusa del 15 dicembre 2021 (doc. 90; CHF 1'437'433,50)”

(ricorso pag. 5).

Come

ben rilevato nella risposta di causa (pagg. 5 e 6), l’ammontare di fr.

1'437'433,50

indicato dal ricorrente è la somma di fr. 1'378'646,85 di

contributi determinati sui salari versati “in nero” e fr. 58'786,65 di cui al

punto 11.2 dell’atto di accusa. Quest’ultimo importo corrisponde alla sola

quota parte (di rilevanza penale) degli oneri sociali trattenuti agli operai

della società e non riversati sui salari dichiarati nel periodo 2015 e 2016

(quest’ultimo sino ad agosto), già incluso nell’ammontare del danno complessivo

di fr. 1'772'645,15 fatto valere dalla Cassa. La differenza tra i fr.

1'437'433,50 e i fr. 1'772'645,15 risiede nel fatto che il conteggio della

Cassa comprende anche la quota parte del datore di lavoro.

Pertanto,

vi è identità tra i dati quantificati dalla Cassa e quelli indicati nell’ultimo

atto di accusa, questo ovviamente per quel che concerne i contributi sui salari

versati “in nero”.

2.11

La cassa

di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare

validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una

violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni,

rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108

V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il

pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare

l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di

liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione

dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide,

abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i

contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag.

307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del

datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla

Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;

Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.12

Ai sensi della giurisprudenza del TFA

si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia

trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona

ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza richiesta

viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 ss. consid. 1b).

2.13

Ritornando

al caso in esame, con riferimento al consid. 2.10.2, è pertanto provato,

secondo il grado di verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni

sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3 con

riferimenti), che la società, e per essa il ricorrente, socio-gerente

della FA 1, abbia assunto personale “in nero” versando il salario in contanti,

omettendo intenzionalmente di notificare tali lavoratori all’AVS e sfuggendo

così al pagamento dei relativi contributi paritetici.

Tale

circostanza costituisce da sola una violazione delle prescrizioni.

A

motivo di discolpa il ricorrente sostiene nuovamente che l’autorizzazione

ricevuta dalla Commissione paritetica dei __________ gli permetteva di ritenere

che la società era in regola come anche le società prestatrici. Del resto,

continua l’insorgente, la fiduciaria aveva analizzato la documentazione

nell’ambito di una seppur parziale revisione contabile (pagg. 21/22).

Come

fatto presente nella precedente sentenza (pag. 23), tale asserzione non può assurgere

a motivo di discolpa, poiché la Commissione, al pari dei revisori, hanno

esaminato unicamente la documentazione riguardante i dati salariali del

personale dichiarato, motivo per cui “… l’esistenza di salari versati “in

nero” non poteva evidentemente essere oggetto di controllo e di verifica”.

Inoltre, rettamente nella risposta di causa la Cassa, con riferimento ai

consid. 9.6.1 e 10.6 della decisione contestata, ha sottolineato che “la

presunzione del ricorrente secondo la quale le presunte ditte fornitrici

sarebbero state in regola non trova alcuna conferma. Al contrario, l’assenza di

autorizzazione federale e di contratti scritti tra le parti evidenzia

l’impossibilità di tale circostanza.”

2.14

Riguardo

ai contributi fissati in base alle distinte salari rimasti insoluti, occorre

esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro,

rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o

potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e

193.

consid. 2b).

Costituisce

motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo

il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di

liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata

situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai

sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora

altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali

per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere

che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La

questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro

all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i

contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un

tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un

terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con

riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 668s pagg. 156ss; vedi

anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pagg. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid.

4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta

Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la

sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H

336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della società

non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati

i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6

del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in cui il

datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione

può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato

pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente

rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi

segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 ss pagg. 163 ss;

cfr. anche Meyer, cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non

può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei

pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano

effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

A tal

riguardo nella STCA 29 ottobre 2020 questa Corte aveva stabilito:

"

In concreto, va ricordato (cfr. consid. 2.5.2) che, dopo diffide e

procedure esecutive avviate dalla Cassa, la società ha integralmente versato i

contributi per gli anni 2011-2014, ma non per gli anni 2015 e 2016 (fino ad

agosto). Infatti, per quel che concerne il 2015, l’ultimo versamento risale al

10.

agosto 2015 per fr. 20'851,15 a liquidazione dell’acconto di giugno (cfr.

doc. 7), mentre per il 2016 non vi è stato alcun pagamento (cfr. doc. 8).

In queste condizioni si può affermare

che i problemi di liquidità della società erano ormai cronici, rimanendo

scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo periodo.

Non è quindi affatto accertato, con

l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta

di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una

valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza

della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse

oggettivamente presumere di soddisfare a breve la Cassa riguardo ai suoi

crediti (cfr. STFA H 279/01 del 12 dicembre 2002 consid. 3.2; STFA H 103/01

dell'11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e 108 V 188).

Viste le circostanze rilevate è

piuttosto evidente il contrario.

Inoltre,

l'avere procrastinato il pagamento dei contributi paritetici e lasciato

scoperti gli oneri sociali sull’arco di oltre un anno, è segno di una

negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità

del socio gerente cui incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e

nel controllo della società. Questa omissione costituisce una grave violazione

del dovere di diligenza (cfr. RCC 1992 pag. 269).” (consid. 2.9).

Nel

ricorso RI 1, a sua discolpa, sostiene che non si occupava né della contabilità

né della gestione dei lavoratori, ma solo dell’assunzione dei lavoratori (pag.

23). Quanto sostenuto contrasta con quanto da lui stesso dichiarato in sede

penale: "La mia funzione è quella di acquisire i lavori e di occuparmi

di questioni riguardanti /a contabilità e /a firma dei contratti dei lavoratori

come anche quanto pagare i dipendenti assunti” (doc. 26, verbale

d’interrogatorio RI 1, 28.08.2015, 2/27-29).

Va in

ogni caso ricordato che, indipendentemente dal fatto che il ricorrente si

occupasse o meno della contabilità societaria, secondo giurisprudenza, i soci

gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento

dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto

nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente)

di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima

(DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI

2002.

pp. 177s; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento

nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri

applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29

ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio

2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

Accettando

il mandato di socio gerente l’insorgente ha quindi assunto tutti gli oneri che

da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02

del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come

ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di

conseguenza anche al gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone

incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza

della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’am-ministratore (rispettivamente il gerente) deve di principio in-for-marsi

periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari

principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando

di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle

informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente

da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire

affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002;

DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa

M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11

novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile

2003; DTF 108 V 202; FRÉSARD, op. cit., RSA 1991, p. 165). In caso contrario si

finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15

aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale

contesto, nella sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TFA ha rilevato in

particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di

evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere

inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente

impegnativa e di poca responsabilità”.

Per

questi motivi nella decisione contestata la Cassa ha correttamente evidenziato

che “l'opponente non può - nella misura in cui volesse ritenere responsabile

la defunta signora Soraya Bernasconi e le fiduciarie che si sono occupate di

contabilizzare i movimenti societari - liberarsi dalla propria responsabilità…”

(pag. 88).

In

queste circostanze, questa Corte non può che confermare una responsabilità ex

art. 52 LAVS del ricorrente anche per quanto concerne i contributi non soluti

dalla società determinati sui salari dichiarati.

2.15

Con

scritto 10 giugno 2022 il ricorrente chiede che venga acquisito l’incarto

penale, sentito il prof. __________ e gli amministratori delle società prestatrici

di manodopera indicate al punto 9.6.4 della decisione impugnata (__________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________).

Per costante giurisprudenza, se l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle

prove cfr. DTF 130 Il 425 consid. 2.1 con

rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. ld).

Inoltre,

la giurisprudenza federale non ammette una richiesta in termini generici di

edizione di documentazione, atteso che è preciso dovere dell'interessato

indicare con esattezza, potendosi da lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato) che proceda

in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti

per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad

eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, STF H 5/02 del 31 gennaio

2003, consid. 4.3; H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002, consid. 4.3.2; H 170/01

del 23 luglio 2002, consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002, consid. 4d e H

153/01 del 5 novembre 2001, consid. 4c.).

Nel

caso concreto, la Cassa ha già prodotto gli atti penali, tra cui la

perizia __________ che, come visto è stata dettagliatamente e convincentemente esaminata

dalla convenuta, motivo per cui non è necessario richiedere l’audizione del

perito. Inoltre va ricordato che la Cassa ha convincentemente escluso che le

asserite società prestatrici di manodopera avessero fornito alla FA 1 forze

lavoro. Sentire i rispettivi amministratori di tali società non è quindi

necessario.

Tutte

queste circostanze rendono superfluo procedere all’assunzione dei mezzi di

prova richiesti, motivo per cui la richiesta del ricorrente è da respingere.

2.16

Visto tutto

quanto precede, confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS dell’insorgente,

il ricorso va respinto e la decisione contestata confermata.

2.17

Il nuovo

art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a

Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma

unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal

1.

gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 il

Tribunale federale in un caso relativo al Cantone Ticino, ha precisato che “il

diritto federale (art. 61 lett. fbis LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021) non

impone l'applicazione di spese giudiziarie nei processi che non riguardano

prestazioni, ma la questione è lasciata al diritto cantonale. Dato che il

diritto ticinese non prevede esplicitamente una tassa di giustizia in questi

casi, per il momento la procedura cantonale in Ticino rimane gratuita” (cfr.

STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; cfr. anche A. Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS

2/2022 pag. 107).

Non si

prelevano pertanto spese di procedura.

2.18

In DTF

137.

V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in

materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore

di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in

materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto

pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1

LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.

30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale

(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless,

Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il

TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la

responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della

Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e

la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa

l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i

danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale

presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe

ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore

litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal

ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati.

Contro la presente decisione è dato

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il ricorso

di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato

se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a

LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in

materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti

dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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