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Decisione

35.2019.45

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27 aprile 2020Italiano34 min

sopra esposto, nel referto della visita ____________ del 13 marzo 2017, il dr. __________,

Source ti.ch

Fatti

I

medici della Clinica di __________ di __________, inoltre, nel referto del 25

aprile 2013 concernente la riabilitazione neuro-ortopedica eseguita dal 26

marzo 2013 al 20 aprile 2013, hanno espressamente indicato che “nelle

radiografie della colonna cervicale si evidenzia un raddrizzamento della

colonna e delle alterazioni degenerative consoni all’età” (cfr. doc. 53).

Nella

presa di posizione del 12 settembre 2013, la dr.ssa __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica nonché medico __________ dell’amministrazione, ha indicato

che dal referto dei medici di __________ emerge la presenza di una cervicalgia

cronica (cfr. doc. 89).

Infine,

nel referto peritale del 27 settembre 2016 redatto nell’ambito della perizia

pluridisciplinare __________, il dr. __________, spec. FMH in reumatologia e

medicina interna, sulla base anche del referto radiologico della colonna

cervicale ap e laterale del 21 settembre 2016 – dal quale è emersa l’incipiente

spondilosi anteriore verosimilmente nell’ambito di una DISH, lieve

assottigliamento del disco a livello C6/C7 – ha posto quale diagnosi senza

influsso sulla capacità lavorativa, tra le altre, anche le cervicalgie, oltre a

delle lombalgie croniche comuni (cfr. doc. 229 pagg. 63-68).

In sintonia con quanto

sopra esposto, nel referto della visita ____________ del 13 marzo 2017, il dr. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, ha

valutato che a livello cervicale “tutte le radiografie, l’esame neurologico

come anche la visita odierna non ha evidenziato alcun danno oggettivabile di

origine infortunistica. Si nota una degenerazione modica che è nella norma

per l’età dell’assicurato”. Sulla base di tali considerazioni, il medico

fiduciario dell’assicuratore LAINF ha quindi confermato l’apprezzamento del dr.

__________ nell’ambito della perizia __________, concludendo che “con la visita

odierna posso estinguere il nesso causale per quanto riguarda i disturbi della

colonna cervicale con l’infortunio del 28 luglio 2012” (doc. 234, corsivo della

redattrice).

Il TCA può fare proprie

queste valutazioni del dr. __________, le quali, del resto, non sono state

smentite in sede ricorsuale tramite la presentazione di documentazione

medico-specialistica di senso contrario.

Pertanto, su questo punto,

la decisione dell’assicuratore LAINF appare corretta e va confermata.

2.3. Disturbi

neuropsicologici, psichici, oculari, di equilibrio, cefalee e tinnitus:

oggettivabili e, nella negativa, causalità adeguata con l’infortunio del 28

luglio 2012?

2.3.1. Dalle carte processuali

emerge che, a seguito dell’incidente stradale del 28 luglio 2012, l’assicurato

ha sviluppato, come risulta dalla diagnosi posta presso l’Ospedale __________,

un “trauma cranico commotivo con emorragia subaracnoidea temporo parietale

sinistra” (cfr. doc. 46 pag. 3).

Successivamente

al trauma, egli ha lamentato, fra l’altro, cefalee, problemi di equilibrio,

difficoltà cognitive, disturbi psichici, oculari e tinnitus.

L’assicuratore convenuto,

basandosi su quanto valutato dal proprio medico fiduciario specialista in

neurologia, dr. __________, ha ritenuto oggettivabili (e pure di eziologia

infortunistica) le cefalee e i disturbi di equilibrio patiti dall’insorgente

a partire dal mese di settembre 2012, in quanto correlate all’ematoma

subdurale comparso a seguito dell’incidente del 28 luglio 2012 (cfr. doc. 157 e

la decisione impugnata, doc. A1).

Per contro, sempre sulla

base delle valutazioni del dr. __________, esso ha sostenuto che il

peggioramento delle cefalee a partire dal mese di febbraio 2013, i disturbi

neuropsicologici, quelli psichici, quelli oculari, di equilibrio e il tinnito

non correlano con un danno alla salute oggettivabile (cfr. doc. 157 e la decisione

impugnata, doc. A1).

Questo visto il successo

dell’intervento di evacuazione dell’emorragia subdurale, perfettamente

riuscito, con completo riassorbimento e senza nuove emorragie, come risulta

dall’esame di TAC cerebrale del 27 maggio 2013 (cfr. doc. 81).

Pertanto, secondo il dr. __________,

per l’aumento di questi disturbi occorre prendere in considerazione dei fattori

extra-infortunistici, quali la tendenza all’autolimitazione, una sintomatologia

depressiva e l’ipertensione arteriosa menzionata dal dr. __________ (cfr. doc.

157, pagg. 6-7).

A seguito di quanto

stabilito da questo Tribunale nella sentenza di rinvio STCA 35.2015.122 del 9

agosto 2016, l’assicuratore LAINF ha nuovamente valutato gli aspetti causali

tra i disturbi fatti ancora valere dall’interessato

a partire dal mese

di febbraio 2013 e l’infortunio, alla luce delle risultanze degli accertamenti

pluridiscilinari eseguiti dagli specialisti del __________ nell’ambito della

neurologia, della neuropsicologia e della psichiatria e psicoterapia.

Fondandosi sulle

valutazioni specialistiche otoneurologica e audiologica del 2 febbraio 2018 della

dr.ssa __________, specialista ORL (cfr. doc. 264); oftalmologica del 26

gennaio 2018 del dr. __________ (oftalmologo) e psichiatrica del 14 marzo 2018 della

dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. 265), con

apprezzamento medico del 9 maggio 2018 il dr. __________ ha concluso che

“riassumendo tutti i dati è stato escluso un danno oggettivabile riguardante

l’infortunio del 28.07.2012. Tutti gli esami effettuati sono esaustivi con dati

oggettivabili e hanno escluso un danno di origine ortopedica, cefalee o

tinnitus, un danno oculare, un danno all’equilibrio, alla psiche e di tipo

neuropsicologico. Gli specialisti hanno notato una tendenza all’aggravamento e

mal-cooperazione. Lo stesso vale per i vari tests che non hanno mostrato

nessuna patologia oggettivabile, quindi riassumendo tutti i rapporti si può

effettuare una estinzione del nesso causale per i problemi soggettivamente

lamentati dal signor RI 1 da luglio 2012” (doc. 269).

Vista l’opposizione

dell’assicurato, l’assicuratore LAINF ha nuovamente interpellato il proprio

servizio medico, chiedendo in particolare di valutare se “i disturbi

neuropsicologici evocati a pag. 29 della perizia pluridisciplinare __________

sono da considerare in relazione causale almeno probabile con il trauma che ci

occupa” (doc. 277).

Con valutazione del 14

novembre 2018, il dr. __________, spec. FMH in neurologia, ha ancora una volta

negato che i disturbi neuropsicologici ancora risentiti dall’interessato

correlino con un danno organico oggettivabile (doc. 278).

A fronte delle obiezioni

sollevate nel complemento all’opposizione del 13 dicembre 2018, a loro volta fondate

sulla valutazione della neuropsicologa lic. phil. Möckli privatamente

consultata dall’interessato (la quale ha, in particolare, ritenuto che “Die

Befunde sind als leichte bis mittelschwere neuropsychologische Funktionsstörung

und als spezifische Folge der Traumatischen Hirnverletzung vom 28.07.2012 zu

beurteilen, gemäss ICD-10: als F07.8, sonstige organische Persönlichkeits- und

Verhaltensstörungen aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung

des Gehirns kodierbar”, cfr. doc. 285), l’assicuratore LAINF ha chiesto una

nuova presa di posizione al dr. __________.

Quest’ultimo, in data 8

gennaio 2019, ha confermato la propria precedente valutazione del 14 novembre

2018, ritenendo che la diagnosi F07.8 posta dalla signora __________ non possa

essere confermata in assenza di un danno strutturale (doc. 290).

Anche il dr. __________,

con apprezzamento neurologico del 26 febbraio 2019, ha confermato quanto già

espresso dal dr. __________, negando che dal lato neurologico l’assicurato

presenti delle affezioni che possano essere spiegate dal lato organico. In

particolare, il dr. __________ ha osservato:

" Beurteilung

Unverändert steht die Kausalität einer kognitiven

Gesundheitsbeeinträchtigung und die Kausalität von Kopfschmerzen im

vorliegenden Fall zur Diskussion. Anlässlich der durch die

Invalidenversicherung-Stelle des Kantons Tessin veranlassten interdisziplinären

Begutachtung am __________ (Gutachten vom 14.12.2016) erfolgten eine

neurologische, ORL-ärztliche und neuropsychologische Untersuchung.

Zu der neuropsychologischen Untersuchung durch Herrn Dr. __________

am 18.10.2016 nahm bereits Herr Dr. __________ Stellung und stellte zutreffend

fest, dass Herr __________ eine multifaktorielle Ursache der generalisierten

kognitiven Beeinträchtigung beurteilte. Bei auffälligen

Symptomvalidierungstests mit widersprüchlichen Ergebnissen lagen

ernstzunehmende Hinweise auf eine Aggravation vor.

Der ORL-Arzt Herr Dr. __________ stellte nach Untersuchung am

30.09.2016 lediglich eine bilaterale Perzeptionsschwerhörigkeit und Tinnitus

beidseits fest. Eine Hyposmie oder Anosmie wurde weder

vom Versicherten berichtet noch im Untersuchungsbefund

dokumentiert.

Der Neurologe Herr Dr. __________ untersuchte den Versicherten am

11.10.2016 und konnte keine objektivierbaren neurologischen Defìzite

feststellen. Die allein auf die Angabe des Versicherten die

Geruchsqualität Kaffee nicht wahrgenommen zu haben abgestützte

Diagnose einer Hyposmie überzeugt nicht. Es handelt sich um eine subjektive

Angabe, die eine abschliessende Beurteilung hinsichtlich

einer Hyposmie nicht erlaubt. Darüber hinaus wurden in der

neurologischen Untersuchung keine relevanten Defizite festgestellt. Weiterhin

ist zu bemängeln, dass Herr Dr. __________ seine

Beurteilung offenbar in Unkenntnis der Befunde der Bildgebung und

Considerandi

in Unkenntnis der vorgängigen neurologischen Beurteilungen erstellte.

Jedenfalls ist aus seinem Bericht nicht ersichtlich, dass er

sich mit den Dokumenten der bildgebenden Diagnostik und der

neurologischen Beurteilung vom 26.09.2014 auseinandersetzte, respektive diese

Dokumente ihm vorlagen. Die Kausalitätsbeurteilung

erfolgt pauschal und ist nicht begründet. Mit dem Untersuchungsbefund

des ORL Arztes Herrn Dr. __________ setzte sich Herr Dr. __________ nicht

auseinander.

Schlussfolgerung

Die neurologische Beurteilung im Rahmen eines Auftrages zu einem

neurologischen Teilgutachten durch Herrn Dr. __________ vom 03.11.2016 enthält

keine neuen medizinischen Erkenntnisse im Hinblick auf die Beurteilung von

Unfallfolgen. Das Gutachten weist erhebliche Mängel auf. Auf die

Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Kausalitätsbeurteilung kann

nicht abgestellt werden.” (Doc. 292)

2.3.2

In sede ricorsuale,

l’assicurato ha contestato la valutazione dei medici fiduciari dell’assicuratore

LAINF, ritenendo, in particolare, che l’amministrazione abbia omesso di

esprimersi a proposito di un elemento centrale e decisivo, ossia riguardo alla

“lesione cerebrale che è in relazione di causalità e per la quale è stato

necessario intervenire mediante intervento di asportazione del liquido. Tale

intervento è in relazione di causa-effetto con il trauma, e non può non essere

considerato alla stregua di una lesione ossea, siccome si è intervenuti con un

atto esterno per rimuovere il danno provocato dal trauma. La rimozione delle

conseguenze mediche ha generato i disturbi successivi e dunque una volta

eseguito l'intervento chirurgico, la causalità rimane acclarata per sempre.

Altrimenti, bisognerebbe sostenere che quel problema, ossia la presenza del

liquido, era già presente prima del trauma, cosa che non può assolutamente

essere” (doc. I).

Questo Tribunale ha quindi

chiesto all’assicuratore LAINF di prendere posizione, in maniera motivata,

riguardo a tale circostanziata obiezione.

Con osservazioni del 18

ottobre 2019, l’Istituto assicuratore, basandosi sull’apprezzamento neurologico

del dr. __________ datato 18 ottobre 2019, ha negato di essere in presenza di

una lesione sostanziale del cervello che possa essere posta in nesso causale

con l’infortunio, aggiungendo che l’intervento chirurgico non possa avere

causato disturbi successivi, avendo interessato una zona superficiale ed

essendosi svolto in maniera soddisfacente, senza complicazioni (cfr. doc. XII e

doc. XII/1).

L’assicurato ha poi trasmesso al TCA un referto, datato 10

dicembre 2019, con il quale il dr. __________, Caposervizio del Servizio di

neurologia del __________, rispondendo alle domande del rappresentante legale

dell’assicurato, ha, in particolare, considerato che “l’infortunio subito dal

paziente il 28.07.2012 in occasione di un incidente della circolazione in

Italia risulta in effetti scatenante questa sintomatologia con il principio

della verosimiglianza preponderante”; che “con riferimento alla perizia __________

(AI), in linea con quanto ritenuto dal collega neurologo dr. __________,

neurologia FMH, ritengo a mia volta che molto verosimilmente l’impatto ha

indotto delle conseguenze durature e per finire invalidanti”; che “nel caso

particolare del signor RI 1, il fatto che effettivamente la craniotomia

evacuativa dell’ematoma abbia avuto un effetto anatomicamente corretto (vd. gli

esami neuroradiologici di controllo), non esclude che il trauma, il successivo

sviluppo dell’ematoma e i suoi effetti compressivi abbiano esercitato un ruolo

determinante nella genesi della polisintomatologia (cefalea, disturbi

cognitivi, …) del signor RI 1”; e, infine, che “a mio modo di vedere risulta

speculativo dissociare il trauma iniziale (determinato dall’incidente) e il

successivo intervento (di craniotomia evacuativa) poiché i due meccanismi

appaiono indissociabili, se si preferisce rappresentano un “continuum

post-traumatico” (senza trauma, non si sarebbe sviluppato l’ematoma subdurale

cronico scompensatosi acutamente)” (doc. XVIII/1).

Interpellato al riguardo, con apprezzamento neurologico del 17

gennaio 2020, il dr. __________ ha considerato che la presa di posizione del

dr. __________ non muta le precedenti valutazioni, riconfermando le

considerazioni già espresse circa il buon esito dell’intervento di craniotomia

evacuativa e l’assenza di conferma di un danno oggettivabile negli esami

strumentali (doc. XXII/1).

Pendente causa, il TCA ha chiesto al dr. __________, specialista

in neurologia, autore del consulto peritale neurologico nell’ambito della

perizia __________, di precisare se l’espressione da egli utilizzata nel

referto peritale “importanti ripercussioni sul parenchima cerebrale”

derivanti dal trauma cranico subito dall’interessato corrisponda ad un eventuale

danno alla salute oggettivato, dal punto di vista organico, ai

sensi della giurisprudenza federale, secondo cui le lesioni traumatiche debbono

essere confermate da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature

diagnostiche o di immagine radiologica e con utilizzo di metodi riconosciuti

scientificamente (doc. XXIV).

Con risposta del 7 febbraio 2020 il dr. __________

si è così espresso:

" In

riferimento alla pratica del Sig. RI 1 ricordo che lo avevo valutato dal punto

di vista neurologico per conto del __________ di __________ il giorno 11

ottobre 2016.

Dagli atti risultava che il paziente aveva subito un trauma

cranico il 28.07.2012 con emorragie intracraniche che avevano necessitato di un

intervento neurochirurgico di drenaggio.

Si riscontrava inizialmente anche una lieve emiparesi a sinistra.

Risultava che l'evoluzione dell'ematoma intracranico era stata protratta e solo

in ottobre 2012 era stato sottoposto ad intervento

neurochirurgico di evacuazione dell'ematoma.

All'esame clinico si riscontravano minimi reperti (iposmia),

l'esame neuropsicologico mostrava deficit concernenti la memoria, l'attenzione,

le funzioni esecutive, il linguaggio e la comprensione, risultava anche una

certa apatia.

Avevo pertanto ritenuto che il trauma fosse comunque di entità

importante con ripercussioni sul parenchima cerebrale, questo tenendo conto

soprattutto anche della situazione iniziale e protratta.

Per rispondere alla domanda specifica da Lei posta concernente le

lesioni traumatiche che, ai sensi della giurisprudenza federale, debbono essere

confermate da indagini effettuate per mezzo di

apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e con utilizzo

di metodi conosciuti scientificamente, ho fatto pervenire la documentazione

radiologica originale.

Abbiamo dunque a disposizione una TAC cerebrale del 03.10.2012,

che mostra un esteso ematoma sottodurale intracranico a destra dello spessore

di almeno 2 cm, che comprime il tessuto cerebrale,

determinando anche uno spostamento della linea mediana del

cervello verso sinistra, in particolare anche dei ventricoli laterali, non è

descritto un edema del tessuto cerebrale anche se da parte mia,

almeno lieve, non sono sicuro di poterlo escludere. Era descritta

allora anche una emiparesi a sinistra e dunque un malfunzionamento del tessuto

cerebrale anche clinicamente era ben documentato e

congruente con i reperti radiologici.

Abbiamo anche una TAC post-operatoria del 4 ottobre 2012, dove si

vede ancora una falda liquida sulla superficie dell'emisfero destro, comunque

con un effetto di massa nettamente diminuito, la linea

mediana cerebrale si è quasi normalizzata ed anche i ventricoli

laterali sono ora ben visibili, senza edema cerebrale.

A due ulteriori controlli radiologici di decorso del 12 novembre e

17.

dicembre 2012 rimane una falda liquida sulla superficie dell'emisfero

cerebrale destro di entità moderata e soprattutto con un effetto di

massa meno importante sull'emisfero cerebrale. Inoltre una TAC

cerebrale del 27 maggio 2013 mostra praticamente una normalizzazione del

reperto anche a livello dell'emisfero cerebrale destro con riassorbimento

completo della falda liquida ancora presente ai precedenti esami.

Le indagini successive e cioè le RM cerebrali eseguite il 05.03.2014

e 10.07.2015 hanno mostrato un reperto normale a livello del tessuto cerebrale.

Il 05 febbraio 2020 ho discusso i reperti radiologici con

il Dr. __________, Caposervizio di Neurologia del __________, che

gentilmente ha riguardato le immagini, confermando i reperti descritti più

sopra. Gli ho chiesto in particolare se le due RM cerebrali del 2014 e 2015

comprendano tutte le sequenze radiologiche che possono mostrare eventuali

lesioni traumatiche: mi ha confermato che entrambi gli esami non comprendono

le sequenze SWI (susceptibility weighted imaging): queste sarebbero le sequenze

più sensibili per eventuali lesioni post-traumatiche del tessuto

cerebrale, in particolare micro-emorragie. Viste le

immagini già a disposizione sempre il Dr. __________ non si aspetta che anche

alle sequenze SWI vi possano essere lesioni particolarmente estese ma non si

può neppure escludere che questa particolare tecnica di immagine non mostri

almeno qualche discreta alterazione di tipo traumatico.

Concludendo si può dunque affermare che gli esami radiologici

iniziali, e cioè le TAC cerebrali citate del 2012, hanno documentato un danno

cerebrale iniziale, le successive risonanze magnetiche cerebrali del 2014 e

2015.

hanno mostrato invece un reperto normale.” (Doc. XV + 1-9, il corsivo è

della redattrice)

Le considerazioni del dr. __________ sono state reputate, dalla

patrocinatrice dell’assicuratore LAINF, tali da non essere in disaccordo con la

decisione impugnata.

Questo parere è stato reso dalla legale senza il previo supporto

di una presa posizione da parte del servizio medico dello stesso Istituto

assicuratore (doc. XXVIII).

2.3.3

Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale, stante quanto espressamente indicato dal dr. __________ nelle

delucidazioni del 7 febbraio 2020 fornite su richiesta del TCA (cfr. doc. XXV

sopra riportato al consid. 2.3.2. per esteso), non può, con la necessaria

tranquillità, valutare se effettivamente, come preteso dall’assicuratore LAINF,

i disturbi oggetto della presente controversia che l’assicurato continua a

lamentare dopo l’infortunio non correlino con un danno alla salute

oggettivabile.

Al contrario, dalle

pertinenti e competenti argomentazioni addotte dal dr. __________, supportate

dal parere anche del Caposervizio di neurologia del __________, emergono dubbi

riguardo a tali conclusioni dell’amministrazione.

Esse, difatti, sono state

espresse senza, tuttavia, disporre di tutti gli esami strumentali necessari con

riferimento, in particolar modo, a delle specifiche sequenze radiologiche –

mancanti - definite dagli specialisti citati come quelle maggiormente sensibili

per mostrare eventuali lesioni post-traumatiche del tessuto cerebrale, in

particolare micro-emorragie.

Tale mancanza, non priva

di rilievo, non può essere ignorata.

Rappresentando, difatti,

quest’ultimo aspetto il tema centrale della controversia tra le parti, il TCA

non può prescindere dal rinvio degli atti all’amministrazione affinché ponga in

essere gli accertamenti del caso, volti a chiarire anche questa circostanza, di

fondamentale importanza ai fini del giudizio.

La

decisione impugnata va, pertanto, su questo punto, annullata e gli atti

rinviati all’amministrazione affinché – una volta acquisite tutte le sequenze

radiologiche necessarie, come indicato dal dr. __________ e dal dr. __________,

sulle quali dovrà poi motivatamente prendere posizione il servizio medico dell’CO

1.

- si esprima nuovamente riguardo ai disturbi neuropsicologici, psichici,

oculari, di equilibrio, alle cefalee e al tinnitus e si pronunci in

merito al diritto dell’assicurato a prestazioni a partire dal 1° dicembre 2014.

2.4

Visto l'esito favorevole del ricorso,

l'assicurato, rappresentato da un Sindacato, ha diritto al versamento da parte

dell’assicuratore LAINF di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è

accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 27 febbraio 2019 è annullata nella misura in cui

l’CO 1 ha negato la propria responsabilità con riferimento ai disturbi di cui

al consid. 2.3..

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova

decisione, come indicato al considerando 2.3.3..

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’CO

1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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