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Decisione

35.2024.85

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 dicembre 2024Italiano40 min

della consultazione del 12 maggio 2022, il dott. __________ della Clinica __________

Source ti.ch

Fatti

I dottori __________ e __________

hanno peraltro sottolineato il fatto che non era chiaro se i disturbi riferiti

fossero insorti dopo l’infortunio o soltanto dopo l’intervento (“In der

heutigen Sprechstunde ist unklar, ob diese Beschwerden nach dem Unfall oder

postoperativ aufgetreten sind.”). A quest’ultimo riguardo, questa Corte

rileva che, in base alla documentazione dell’epoca, i disturbi in discussione

non sono in ogni caso insorti nell’intervallo di tempo tollerato dalla

giurisprudenza federale, così come è stato precedentemente dimostrato.

Del resto, la stessa dott.ssa __________,

con un successivo rapporto datato 7 dicembre 2022, ha dichiarato che la

ricorrente ha sviluppato una SDRC dopo l’intervento di neurolisi dell’aprile

2021 (doc. 81, p. 4: “Nach dieser Intervention entwickelte Frau RI 1 ein

CRPS.”).

Il TCA non ignora che, a margine

della consultazione del 12 maggio 2022, il dott. __________ della Clinica __________

ha indicato che nella fase iniziale l’assicurata ha denunciato dolori disproporzionati e un forte gonfiore, unitamente ad

alterazioni vasomotorie e motorie (cfr. doc. 78, p. 2: “Aufgrund der in der

Frühphase aufgetretenen dysproportionalen Schmerzen und stärksten Schwellung

zusammen mit den vasomotorischen und motorischen Veränderungen ist mit

überwiegender Wahrscheinlichkeit von einem CRPS, resp. einem CRPS in partieller

Remission auszugehen.”). Tuttavia, se con “Frühphase” egli intende

quella successiva all’infortunio, le sue indicazioni non trovano

conferma nei documenti medici dell’epoca, da considerare decisivi

secondo la giurisprudenza federale.

Sulla scorta di tutto quanto

precede, la decisione su opposizione impugnata può essere confermata nella

misura in cui l’assicuratore resistente ha ritenuto che la SDRC di cui soffre

l’insorgente è stata causata dall’intervento chirurgico del 21 aprile 2021 (e

non direttamente dall’infortunio del 27 novembre 2019).

Sull’aspetto

appena discusso, ci si può peraltro esimere dal disporre ulteriori misure

istruttorie (in particolare la perizia pluridisciplinare richiesta dall’avv. RA

1) visto che esse non fornirebbero verosimilmente nuovi e rilevanti elementi di

valutazione. In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza,

quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove, senza che

ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29

cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 144 V 361 consid. 6.5; STF 8C_739/2020 del 17 febbraio

2021 consid. 5.4).

2.9. A questo punto, il TCA deve ancora

esaminare se l’operazione di neurolisi al piede sinistro si sia resa necessaria

per la cura delle conseguenze dell’evento assicurato (nel qual caso,

l’amministrazione sarebbe chiamata a rispondere anche della SDRC in virtù

dell’art. 6 cpv. 3 LAINF) oppure, come lo sostiene l’CO 1, se quell’intervento

non rispondeva in realtà ad alcuna indicazione di natura infortunistica.

Con comunicazione del 15 giugno

2021, l’assicuratore convenuto ha dichiarato che i disturbi oggetto

dell’intervento eseguito dal dott. __________ non erano imputabili

all’infortunio assicurato, avendo la ricorrente raggiunto lo status quo sine

al più tardi 6 mesi dopo quel sinistro (doc. 43).

Dalle tavole processuali emerge

che, con nota del 26 aprile 2021, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia, ha risposto negativamente (“No”) alla

domanda se l’infortunio del novembre 2019 avesse causato con probabilità

preponderante lesioni strutturali oggettivabili, rispettivamente a quella se la

lesione oggetto dell’intervento chirurgico fosse da ricondurre con probabilità

preponderante a quel medesimo evento. Il medico __________ ha inoltre precisato

che lo status quo sine era stato raggiunto a distanza di 6 mesi (cfr.

doc. 31).

Risulta inoltre che, prima di

procedere all’emanazione della decisione formale del 20 giugno 2024,

l’amministrazione ha interpellato il PD dott. __________.

Con apprezzamento del 17 giugno

2024 (doc. 116, p. 5), il neurologo di fiducia dell’CO 1 ha in primo luogo negato

che vi fosse un’indicazione medica a sottoporre l’assicurata all’intervento di

neurolisi e decompressione del nervo di Baxter, tenuto conto degli esiti degli

esami elettrofisiologici praticati dal dott. __________, risultati senza particolarità

(“Eine einschlägige neurologische Untersuchung mit Befundbericht von Dr. __________

vom 07.01.2021 und somit etwa sechs Wochen nach dem Unfallereignis, ergab

jedoch einen neurologischen Normalbefund ohne äusserliche Auffälligkeiten. Auch die einschlägige Elektrophysiologie des Nervus peronaeus

communis und des Nervus tibialis einschliesslich Nn. Plantaris-Äste linksseitig

ergab keine Pathologie im Fussbereich, sodass Dr. __________ nicht von einer

neurologischen Beschwerdesymptomatik ausging und insbesondere ein

Tarsaltunnelsyndrom ausschloss (Bericht vom 07.01.2021). Demzufolge wurde

versicherungsmedizinisch-orthopädisch auch nachvollziehbar keine Indikation für

eine Neurolyse bestätigt (Bericht vom 09.04.2021).”).

D’altra

parte, il dott. __________ ha pure sostenuto che il meccanismo stesso dell’infortunio

- caduta in avanti con primario urto del ginocchio sinistro – non sarebbe stato

idoneo a causare una lesione strutturale del piede, di modo che con l’operazione

in discussione non sarebbe stato in realtà trattato un danno alla salute infortunistico.

Inoltre, una sindrome del tunnel tarsale può avere una genesi traumatica

soltanto in rari casi, in presenza di fratture del piede. Molto più spesso si

tratta di una sindrome da compressione nervosa, ad esempio indossando delle

scarpe troppo strette (“Eine Strukturelle Fussverletzung ist auch bei

primärem Knieanpralltrauma links wie ausgewiesen in der Unfallmeldung vom

19.12.2019 eher unwahrscheinlich bereits vom Unfallmechanismus des Sturzes nach

vorne her. Somit ist auch ein Eingriff mit Neurolyse am linken Fuss bereits

primär im überwiegend wahrscheinlich nicht unfallkausalem Rahmen vorgenommen

worden, abgesehen von einer neurologisch nicht nachvollziehbaren Indikation bei

unauffälliger neurologischer und neurophysiologischer Untersuchung ohne Hinweis

auf ein Tarsaltunnelsyndrom linksseitig, wie bereits zuvor dokumentiert im

Bericht vom 07.01.2021. Zusätzlich wird einschlägig darauf hingewiesen, dass

ein Tarsaltunnelsyndrom per se nur in seltensten Fällen mit Nachweis von

Frakturen im Fussbereich traumatischer Ursache sein kann, sehr viel häufiger

handelt es sich jedoch um ein Nervenengpasssyndrom z.B. beim Tragen enger

Schuhe (…).”) (dello stesso autore, si veda pure l’apprezzamento 17 settembre

2024 agli atti sub doc. 133).

I pareri espressi dai medici

fiduciari sono stati fatti propri dall’istituto assicuratore, il quale li ha

posti alla base della decisione formale e di quella su opposizione.

Chiamato ora a pronunciarsi,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo

Tribunale non ritiene di poter confermare la decisione impugnata, nella

misura in cui l’CO 1 ha sostenuto che l’operazione dell’aprile 2021 non si è

resa necessaria per la cura di un danno alla salute causato dall’evento

infortunistico assicurato.

Preliminarmente, va rilevato che, non essendo la decisione su

opposizione del 19 settembre 2024 fondata su una perizia esterna disposta conformemente

alla procedura prevista dall’art. 44 LPGA, può trovare applicazione la

giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465, secondo la quale dei lievi dubbi

circa l’affidabilità di un rapporto medico bastano per potersene discostare.

In questo senso, al parere del dott. __________, contenuto

nella nota del 26 aprile 2021 (doc. 31), non può essere riconosciuto

valore probatorio, in quanto apodittico e privo di qualsiasi motivazione (il

medico fiduciario si è in effetti limitato a rispondere “no” alle prime due

domande e a dichiarare raggiunto lo status quo sine trascorsi 6 mesi).

Per quanto concerne la

valutazione del neurologo di fiducia, il TCA ritiene in primo luogo di non

poterla seguire laddove si pretende che il noto infortunio avrebbe interessato

primariamente il ginocchio sinistro e non il piede omolaterale.

In effetti, già dall’annuncio

d’infortunio si evince che la ricorrente ha innanzitutto battuto il tallone del

piede sinistro contro lo spigolo di un gradino e, solo successivamente, è

caduta in avanti. Non può neppure essere ignorato che sin da subito i disturbi

hanno riguardato l’estremità inferiore sinistra, in particolare la regione

posteriore, sede di un ematoma e d’intensi dolori (cfr., in questo senso, il

doc. 128). Nella documentazione a disposizione non si fa per contro alcun

accenno a eventuali problemi alle ginocchia.

Il parere del dott. __________

non convince pienamente nemmeno nella misura in cui egli nega che, in concreto,

l’insorgente sarebbe stata effettivamente portatrice di una sofferenza del

tunnel tarsale.

In proposito, con riferimento

alle risultanze delle indagini elettrofisiologiche esperite dal dott. __________

nel corso del mese di gennaio 2021, va rilevato, da una parte, che dal referto

21 gennaio 2021 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, emerge che il neurologo appena citato non aveva in realtà

effettuato alcun “esame specifico per il nervo Baxter o calcaneare, consci che

i rami calcaneari sensitivi non sono testabili” (doc. 58, p. 2) e, dall’altra,

che l’infiltrazione con Lidocaina sotto controllo ecografico del ramo di Baxter

eseguita il 9 febbraio 2021 dal dott. __________, aveva comportato una completa

sparizione dei disturbi, tanto da indurre il dott. __________ a chiedere al PD __________

una rivalutazione della situazione “nell’ottica di una neurolisi soprattutto

dei rami plantari e del nervo di Baxter” (doc. 55, p. 2). A margine della

Considerandi

consultazione del 9 marzo 2021, il dott. __________ aveva quindi posto

l’indicazione a una revisione del tunnel tarsale e decompressione in particolare

del nervo di Baxter, specificando che “la clinica è tipica e il test alla

Lidocaina è positivo” (doc. 27).

Tutto ben considerato, sulla scorta di quanto precede, questa

Corte ritiene dunque che la questione riguardante l’esistenza di un nesso di

causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi oggetto dell’intervento

chirurgico dell’aprile 2021, non

possa essere decisa, con la necessaria tranquillità, senza preliminarmente procedere a un

complemento istruttorio di natura medica.

2.10

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137

V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha

pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio.

Il TF ha, al riguardo, sviluppato

le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer versicherungsinternen

oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand

anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die

mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll

zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue

oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die

erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an

die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle

einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden

Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen

nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen noch

rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die

Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair

zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig

hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt

nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis

bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt

alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden -

Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.

Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV

Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009).” (DTF

137.

V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva

a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione

contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati

nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa

l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice

(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia

giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa

stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche

Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen

oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

S. 471).”

In

una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha

rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale

che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse

l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove

esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del

medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni

procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti

determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la

decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1.

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3

et ses références).” (si veda pure la STF 8C_697/2019,8C_698/2019 del 9

novembre 2020 consid. 4.1).

Infine,

con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR

10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un

tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un

rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione,

sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465

che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata

all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un

complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito

dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad

accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le

prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è

stato confermato ancora con le STF 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid. 9.3.3;

STF 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; STF 8C_731/2021

succitata consid. 4.6).

Nella presente fattispecie, il

TCA ritiene che siano adempiuti i presupposti per un rinvio degli atti

all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V

465), già per il fatto che la decisione impugnata si fonda sul parere del

proprio medico interno.

Per le ragioni già

diffusamente esposte al considerando 2.9., si giustifica

pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio

degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento

peritale esterno (art. 44 LPGA) volto in sostanza a stabilire se l’operazione

di neurolisi al piede sinistro era indicata per il trattamento delle

conseguenze dell’infortunio del 27 novembre 2019, oppure no.

In

seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento esperito,

l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito al diritto alle prestazioni

dal profilo materiale e temporale.

2.11

Considerato l’esito del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF

8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.

7.1

p. 271 e riferimento), l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentato

da un avvocato, l’importo fr. 2’500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

2.12

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del

21.

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio

2021.

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni)

e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’CO

1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato,

rappresentato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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