Lexipedia

Decisione

32.2023.143

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 luglio 2024Italiano22 min

dell’__________, la relazione medica 17 dicembre 2021 della dr.ssa med __________,

Source ti.ch

Fatti

I periti hanno

escluso una patologia psichiatrica invalidante, confermando un danno alla

salute di natura reumatologica e oftalmologica.

Evidenziate le

ripercussioni funzionali delle succitate patologie, discussi gli aspetti della

personalità eventualmente rilevanti, i fattori di stress e verificata la

coerenza delle sintomatologie, i periti hanno globalmente valutato

un’incapacità lavorativa del 25% nell’attività di venditrice dovuta alla

problematica reumatologica. Come impiegata d’ufficio o per un’agenzia di

viaggio e in attività con la necessità di stare a lungo davanti al computer, la

capacità lavorativa medico-teorica è stata invece valutata, per motivi

reumatologici ed oftalmologici, al 70%.

Nel descrivere

l'evoluzione nel tempo della capacità lavorativa, gli esperti hanno in

particolare indicato una totale inabilità lavorativa dal 15 gennaio 2017 sino

alla valutazione reumatologica (27 febbraio 2020), seguita da un’abilità del

75% quale venditrice ed in attività adeguate e del 70% in attività d’ufficio e

simili che necessitano l’uso prolungato del computer.

Con rapporti

26 maggio 2020 e 23 luglio 2020 il dr. med. __________ del SMR ha confermato le

conclusioni peritali (doc. 116), le quali sono poi state ribadite nei

complementi 22 luglio 2021 (doc. 126 incarto AI), 3 marzo 2021, 10 dicembre

2020 e 13 gennaio 2021 (doc. 152 incarto AI).

2.5.2. Nell’ambito della nuova domanda, l’assicurata ha trasmesso all’Ufficio

AI il certificato 18 luglio 2023 del proprio curante dr. med __________, la

relazione medica 5 maggio 2023 a firma della dr.ssa __________, i certificati

1. febbraio 2022 e 28 febbraio 2023 del dr. med. __________, la relazione

medica 24 maggio 2022 dell’Ospedale __________ di __________, il rapporto di

visita ambulatoriale 28 febbraio 2022 del Servizio di Ortopedia e Traumatologia

dell’__________, la relazione medica 17 dicembre 2021 della dr.ssa med __________,

la valutazione clinica 7 dicembre 2021 del Servizio di Dermatologia dell’__________

e la valutazione ginecologica 6 dicembre 2021 della dr.ssa __________ (doc. 218

incarto AI).

Il medico

SMR dr. med. __________ ha ritenuto che tale documentazione non attesti nove

patologie e che quelle indicate rientrino nel contesto dell’artrite psoriasica

HLAB 27+, situazione clinica la cui influenza sulla capacità lavorativa era già

stata valutata nel rapporto finale 23 luglio 2020 e posta alla base della

decisione 14 maggio 2021. Ha inoltre evidenziato come dalla refertazione

prodotta non si evincesse “il grado di impedimento attuale presente e per

quali motivi” (doc. 237 incarto AI).

Non può in

effetti essere considerata un’attestazione medica facente validamente e in

maniera motivata stato di una (verosimile) rilevante modifica della situazione

accertata nell’ambito della precedente procedura sfociata nel riconoscimento

del diritto ad un quarto di rendita la certificazione 18 luglio 2023 del

curante dr. med __________. Tale referto, oltre a segnalare un peggioramento

delle condizioni cliniche e a proporre una lista di diagnosi che,

condivisibilmente, il medico SMR ha ritenuto rientrino nel contesto della nota

patologia dell’artrite psoriasica, nulla dice in merito alla conseguenza di

tali patologie sulla capacità lavorativa. Quanto alla relazione medica 5 maggio

2023 della dr.ssa __________, la stessa, riassunte le anamnesi, rileva

l’inefficacia della terapia a base di Humira, fissando una visita per il 26

maggio 2023 per la prescrizione di un piano terapeutico con un nuovo farmaco biologico,

senza indicare nuove diagnosi o esprimersi in merito alla capacità lavorativa.

Quanto ai certificati 1. febbraio 2022 e 28 febbraio 2023 del dr. med. __________,

si tratta di richieste di aiuti domiciliari che nulla aggiungono al noto quadro

patologico. Parimenti nessun nuovo elemento rilevante ai fini della capacità

lavorativa dell’assicurata emerge dalla relazione medica 24 maggio 2022

dell’Ospedale __________ di __________, la quale si limita ad indicare

l’inserimento di un trattamento con farmaco biologico nell’ambito della nota

patologia reumatologica. La lettera ambulatoriale 28 febbraio 2022 del Servizio

di Ortopedia e Traumatologia dell’__________ si limita ad attestare come

l’assicurata sia stata visitata per una sintomatologia dolorosa al ginocchio

destro, alle spalle, alla mano destra e alle caviglie senza porre nuove

diagnosi o fare stato di un peggioramento con influenza sulla capacità

lavorativa. Quanto alla componente dermatologica, il rapporto 17 dicembre 2021

della dr.ssa med. __________ evidenzia un’onicopatia e una dermatite al cuoio

capelluto su malattia psoriasica consigliando una terapia con farmaci

biologici, mentre la lettera ambulatoriale 7 dicembre 2021 del Servizio di

Dermatologia dell’__________ evidenzia una lesione a livello del fianco

presente da alcuni anni e indica come le alterazioni ungueali riscontrate siano

da interpretare nel contesto della nota psoriasi, rimandando al giudizio del

dermatologo circa la necessità di un eventuale terapia biologica e prescrivendo

per la dermatite seborroica del cuoio capelluto l’utilizzo di Sebprox shampoo.

Considerandi

Da tali referti non si evince un peggioramento dello stato di salute né gli

stessi si esprimono sulla conseguenza di tali patologie sulla capacità

lavorativa. Stesso discorso vale per il rapporto medico 6 dicembre 2021 della

dr.ssa __________, la quale si limita a riferire di aver somministrato una

terapia con Valtrex a causa di piccole ulcere vulvari causate da Herpes Simplex

1.

Neppure

l’ulteriore valutazione 4 aprile 2023 del dr. med. __________, presentata in

sede di osservazioni al progetto di decisione 14 settembre 2023, come condivisibilmente

indicato dal medico SMR attesta nuova patologia o un peggioramento notevole

delle condizioni di salute, ma viene invece indicato come la paziente riferisca

la stabilità del quadro clinico con la persistenza di dolori a livello del

bacino.

Quanto alla documentazione prodotta dalla

ricorrente nell’ambito della procedura ricorsuale (doc. B1-7), va evidenziato

come non possono essere ritenuti nell’ambito della presente procedura, poiché

secondo la giurisprudenza federale, in una procedura giudiziaria di non entrata

in materia, le prove addotte solo in sede di ricorso non possono essere prese

in considerazione in quanto tardive (cfr. STF 8C_901/2013 del 7 febbraio 2014

consid. 3.2; STF 8C_45/2014 del 20 febbraio 2014 consid. 4.2; STF 8C_457/2012

del 9 luglio 2012 consid. 3.1; STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010; STFA I

734/05 dell'8 marzo 2006; DTF 130 V 64; STCA 32.2017.11 del 16 agosto 2017

consid. 2.6 e rinvii ivi citati; cfr. STCA 32.2014.93 del 4 maggio 2015 consid.

2.5

e rinvii ivi citati; STCA 32.2019.45 del 13 febbraio 2020, consid. 2.6).

Stante

quanto precede, secondo questo

Tribunale l’Ufficio AI a ragione non è entrato nel merito della domanda della

ricorrente. Infatti l’insorgente, chiamata a dimostrare in sede amministrativa

che rispetto all’ultima decisione del 14 maggio 2021 vi è stato un

peggioramento del suo stato di salute, non ha reso verosimile una rilevante modifica

della sua situazione valetudinaria con incidenza sulla sua capacità lavorativa

in attività adatta al suo stato di salute.

Nel contempo la documentazione medica

prodotta successivamente alla decisione contestata (doc. B1-7) va trasmessa

all’Ufficio AI affinché la tratti alla stregua di una nuova domanda di

prestazioni.

2.6

Visto tutto quanto precede, la decisione

impugnata merita conferma mentre il ricorso, nella misura in cui ricevibile, va

respinto.

2.7

Secondo

l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021 ed

applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a

LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore

in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008

del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

2.8

Come accennato (cfr. supra consid. 1.4.), l’insorgente chiede di essere

posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Il gratuito

patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può

essere riconosciuto solo ad avvocato patentato che adempie per analogia le

condizioni di iscrizione al registro ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LLCA (cfr. STF

9C_740/2016 del 31 gennaio 2017; STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2

marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132

V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso

un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo

cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).

Nel caso in esame

non può quindi essere chiesto il gratuito patrocinio, il RA 1 - rispettivamente

il responsabile __________ - non essendo (parificato ad) un avvocato patentato.

Può quindi essere

postulata solo l’assistenza giudiziaria intesa quale esenzione dalle tasse e

spese processuali (art. 3 cpv. 1 LAG).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (art. 29 cpv. 3 prima frase Cost; artt. 2 e

3.

cpv. 3 LAG; DTF 124 V 301 consid. 6). Per valutare se un assicurato si trova

in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un

fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti

del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25%

(cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nel

caso in disamina non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un

esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto e di quelli

prodotti in sede ricorsuale, la vertenza appariva sin dall’inizio destinata all’insuccesso.

Come

esposto al considerando 2.5.2., gli atti prodotti in sede amministrativa non

contenevano elementi idonei a rendere verosimile un cambiamento dello stato di

salute dell’insorgente rispetto a quanto ritenuto nella decisione 14 maggio 2021.

Quanto alla refertazione medica prodotta successivamente alla decisione 10

novembre 2023 la stessa risultava già da un esame sommario tardiva e, come

tale, ininfluente ai fini del presente giudizio.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso nella misura in cui

ricevibile è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è

respinta.

3. Gli

atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda alle proprie incombenze

conformemente ai considerandi.

4. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

5. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Related decisions