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31.2024.5

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 settembre 2024Italiano46 min

effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore

Source ti.ch

Fatti

i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992

p. 268 consid. 4b). Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto

di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02

dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28

aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso

contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di

paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile

2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999

(H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma

(art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere

d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale

incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo

la nostra Massima istanza, l’amministratore di una società e i membri del CdA

devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i

contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21

dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte

citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]

confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Addirittura

è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di

fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante

controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un

amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti

(STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio

2004 consid. 2.10.2 con riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di

firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi

liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha

ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità

limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione

dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura

fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un

ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave

negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere

effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore

formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA

31.94.4 del 7 agosto 1996 consid. 2.9).

La

passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di

contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle

prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

Ne

caso in esame, come detto, accettando il mandato di amministratore unico il

ricorrente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivavano, come

pure le conseguenze personali consecutive al mancato versamento dei contributi

dovuti dal datore di lavoro. Di questa responsabilità egli era ben consapevole,

ritenuto che il 17 febbraio 2023 la Cassa gli aveva chiesto il risarcimento per

la mancata liquidazione dei contributi scoperti degli anni 2020/21 (cfr.

consid. 13). A seguito della sua opposizione, con decisione su opposizione 24

luglio 2023 l’amministrazione ha confermato la richiesta di risarcimento,

decisione che è poi cresciuta in giudicato.

2.11.

2.11.1. L’insorgente

non ha del resto fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di

speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali

– che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i

contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.

4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Trattasi

da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano

allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza

passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura

in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente

quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza

dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi

dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die

Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,

n.

668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, 2006, pag. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11

gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).

La

questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro

all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i

contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un

tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un

terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con

riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.;

vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pagg. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H

336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D’altro

lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo

avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio

Reichmuth, op. cit., n. 696ss pagg. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36).

Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun

motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici

era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure

esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno

1994 nella causa M.).

In

concreto, come detto, non sono stati invocati motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza. In

particolare, nemmeno è stato addotto, né quindi comprovato, che la società si

trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che l’omesso

pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato da prospettive

allora esistenti per il salvataggio dell’azienda (in argomento cfr. DTF 123 V

244, 121 V 243, 108 V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4

novembre 2004). Come detto, il TF ha circoscritto a due o tre mesi la perdita

contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il

datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, ciò che

non corrisponde al caso in esame.

Dagli

specchietti relativi all’evoluzione dei pagamenti dei contributi del 2022 (doc.

4) si rileva come la Cassa dal 7 marzo 2022 ha dovuto diffidare la società al

pagamento degli oneri sociali, avviando dal 31 marzo 2022 numerose procedure

esecutive, sfociate nei menzionati ACB. Dall’elenco diffide risulta come già a

partire dal 2015 la società sia stata a più riprese diffidata a versare quanto

dovuto all’amministrazione (doc. 5). Per il 2022 la società ha versato solo una

minima parte (fr. 2’151,05) dei contributi dovuti (fr. 20'220,20) (cfr.

specchietto relativo all’evoluzione del debito contributivo per l’anno 2022 in

doc. 4). Trattandosi di un lungo lasso di tempo ai sensi della giurisprudenza,

la negligenza grave deve essere confermata.

Visto

quanto sopra, essendo venuto meno agli obblighi di amministratore unico della

società e non sussistendo validi motivi di discolpa e/o di giustificazione,

l’insorgente va ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno derivante dal

mancato pagamento di fr. 20'441,90 per contributi partiteci dovuti dalla

società nel 2022 (spese, interessi inclusi).

2.11.2. Per

quanto concerne il danno per il mancato pagamento dei contributivi relativi

alla ripresa salariale di __________, nella decisione contestata del 17 gennaio

2024 la Cassa ha pertinentemente rilevato che:

"

(…)

- malgrado il signor __________ abbia iniziato a

prestare la propria manodopera alla FA 1 già a partire dal 2019,

quest'ultima non ha mai spontaneamente e preventivamente sottoposto alla

Cassa – unico ente assieme alla __________ preposto a decidere – il caso

del signor __________ affinché se ne potesse determinare correttamente e per

tempo il relativo statuto assicurativo;

- il signor RI 1, quale amministratore unico della FA

Considerandi

1, non ha nemmeno mai verificato che il signor __________ disponesse di

un'attestazione ufficiale della Cassa che lo ritenesse indipendente per le

attività svolte in seno alla FA 1;

- il caso del signor __________ è emerso

solamente a seguito del controllo effettuato dall'UIL nel marzo 2021, ciò

che ha permesso di conoscere non solo i redditi conseguiti sino a quel momento

ma anche che il rapporto dì collaborazione era in essere già addirittura dal

2019;

- solamente il 23 marzo 2022 – dopo oltre 3

mesi dalla prima presa di posizione della __________ – il signor RI 1 si è

fatto rilasciare una dichiarazione dal

signor Zucco. Come precedentemente esposto le dichiarazioni unilaterali

delle parti non hanno alcun valore probatorio e quindi nessuna influenza nell'ambito

della definizione dello statuto assicurativo del lavoratore. Peraltro il

signor __________ si è limitato a dichiarare, tardivamente, non tanto

che fosse un vero imprenditore indipendente motivando compiutamente tale

posizione, ma solamente che, a suo dire, non sarebbe mai stato dipendente della

FA 1;

- il signor __________ non ha mai contestato le

decisioni della __________ che lo hanno ritenuto salariato della FA 1,

lasciando quindi che le stesse crescessero in giudicato incontestate;

- la FA 1 e quindi personalmente il signor RI 1,

quale amministratore unico delia stessa, sono sempre stati informati dalla __________

e dalla Cassa in merito al "problematico statuto" del signor __________;

- nell'ambito dell'opposizione interposta dal signor

RI 1 nei confronti della decisione della __________ del 19 agosto 2022, l'opponente

non ha mai – malgrado vari solleciti e la concessione di proroghe – fornito a

tale ente la documentazione e le informazioni richieste, limitandosi quindi

sostanzialmente a ribadire che il signor __________ non fosse integrato nelle risorse

umane della società;

- l'opponente non ha mai interposto ricorso

contro la decisione su opposizione della __________ del 14 febbraio 2023.

Al riguardo va anche evidenziato che malgrado il fallimento della società fosse

stato decretato il 24 novembre 2022, la procedura di opposizione era ancora in

corso, tant'è che il signor RI 1 ha richiesto il 7 dicembre 2022 una proroga

alla __________ (ottenuta con un ultimo termine all'11 gennaio 2023) per

presentare quanto richiesto. Ciò evidenzia che il signor RI 1 si sia

disinteressato della procedura in corso con la __________;

- ritenuto che la posizione del signor __________ è

già stata chiarita in precedenza e che la società, nella persona del signor RI

1, ha già avuto modo di prenderne conoscenza, di contestarla e di esprimersi compiutamente,

non occorre entrare ulteriormente nel merito. La Cassa fa proprie le

argomentazioni espresse dalla __________ nella sua decisione su opposizione del

14.

febbraio 2023 che, lo si ribadisce, è cresciuta in giudicato incontestata;

- malgrado l'opponente fosse al corrente da anni –

quindi ben prima del fallimento della società – della chiara posizione della

Cassa e della __________ in merito allo statuto assicurativo del signor __________,

non ha mai provveduto ad effettuare degli accantonamenti per far fronte

alla richiesta contributiva che la Cassa – se non fosse nel frattempo intervenuto

il fallimento – avrebbe certamente potuto intimare per tempo alla FA 1.

L'importanza di un tale accantonamento non poteva certo sfuggire agli occhi del

signor RI 1, ritenuto che la società fosse in mora con il pagamento degli

oneri sociali da diversi anni (oggetto di diffide di pagamento dal 2015 e

di precetti esecutivi dal 2017). Del resto la Cassa ha nel frattempo dovuto

emettere nei confronti dell'opponente altre due decisioni di risarcimento danni

ex art. 52 LAVS per gli scoperti della FA 1 degli anni 2020, 2021 e 2022 (per

complessivi CHF 55’796.30, sinora saldati in ragione di CHF 1'200.00. (…)”

(doc. A pag. 10-12 inc. 31.2024.11)

Alla

succitata dettagliata e convincente esposizione va data adesione. Di conseguenza,

la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente va confermata anche per quanto

concerne il mancato pagamento dei contributi determinati sulle riprese

salariali 2019, 2020, 2021 di __________.

2.12

Il ricorrente ha chiesto “di poter testimoniare e presentare

testimoni al fine di discolpare me stesso da qualsiasi responsabilità…”,

come pure un’udienza con testimoni per accertare lo status assicurativo di __________.

Conformemente alla

costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad

assumere altre prove (cfr. fra le tante STF 9C_96/2022 dell’8 agosto 2022,

consid. 7; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del

31.

maggio 2018 consid. 5.1), senza che ciò costituisca una lesione del diritto

di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid.

4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Ne consegue che la

richiesta del ricorrente va respinta, essendo la documentazione agli atti

sufficiente per confermare la sua responsabilità ex art. 52 LAVS.

Per quanto concerne

l’audizione del ricorrente, va rilevato che per l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona

ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a

un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della

determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia

della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione

dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle

assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2

novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la

pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata

anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente

garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del

2.

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in

materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara

e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (cfr. fra le tante STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.;

STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019,8C_65/2019

dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid.

1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275). Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013

consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2; cfr. anche

Bollinger, BSK-ATSG, n. 11 e segg. ad art. 61 LPGA). L’Alta Corte ha, inoltre,

stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su

motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare,

con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491;

STF 8C_504/2010 succitata).

Nel caso in esame, come

visto, contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale, la parte

ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico

dibattimento.

2.13

Il nuovo art. 61 lett. a

LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria

LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa

deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure

in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi di recente

sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il

TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF,

considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese

all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29

cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che

“eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61

lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in

maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie

al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU

2018.

S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre

spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis

LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;

Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Ricordato

quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a

tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.

29.

cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile

prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA

(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52

LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale

infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria

applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita

a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è

dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra

base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al

pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella

caso in esame, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale)

che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato

come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano

imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato

presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative (e

malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative) non si

prelevano spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

2.14

In

DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso

in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del

datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in

materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto

pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1

LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.

30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale

(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless,

Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il

TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la

responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della

Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la

DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità

di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a

un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione

di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che,

secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di

diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 –

deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Le

procedure di cui agli inc. 31.2024.5 e 31.2024.11 sono congiunte.

2. I ricorsi sono

respinti.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.

30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti

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