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31.2025.3

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 ottobre 2025Italiano40 min

parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti non contestano

l’ammontare del danno fatto valere dalla Cassa nei loro confronti, né da un

esame degli atti emerge che esso non sia corretto.

Pertanto, la Cassa ha debitamente

comprovato l’ammontare del danno di cui ha chiesto il risarcimento ex art. 52

LAVS.

2.7.

2.7.1. Per definizione, il danno considerato dall'art.

52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti

che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di

versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99 consid. 5a). Le

prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle

contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in

particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo

degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei

contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono

queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 34 segg.

OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e versare

i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico

(Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a

questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52

LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84

consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC

1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non è

esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

La cassa di compensazione che

constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

dell’art. 34 segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di

giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di

risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi

reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V

187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

Ai sensi della giurisprudenza del

TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi

abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona

ragionevole posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta

viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag.

52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in: Der

Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658), posto che la delega delle competenze non

permette, di per sé, di sottrarsi alla responsabilità sussidiaria degli organi

ex art. 52 LAVS (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020, n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010

del 15 giugno 2010 consid. 5.4). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la

mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura

una grave negligenza (DTF 108 V 186 consid. 1b).

I soci gerenti e i gerenti di una

Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come

gli organi di una società anonima. Pertanto, nell'ambito della responsabilità

ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere

parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique

VSI 2000 pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pag. 177 segg.; STFA H

20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va

quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di una

società anonima (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo

2005, H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con

riferimenti).

2.7.2. Nella fattispecie concreta, accettando

i mandati di presidente della gerenza e di gerente di una Sagl, i ricorrenti hanno

assunto – al pari dell’organo di una società anonima – tutti gli oneri che da

tale funzione derivano. Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a

cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone

incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza

della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni, trattandosi di

attribuzioni intrasmissibili ed inalienabili ex lege. L’amministratore

deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Così, l'organo di una società anonima deve prestare attenzione

particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli

affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che

egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo).

Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o

negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve

intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate, eventualmente

coinvolgendo uno specialista in ambito contabile (cfr. STF H 282/01 del 27

febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC

1989

pag. 116; cfr. anche

STF del 29 agosto 1997 nella causa M.; cfr. anche

Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 14 seg. ad art. 52 LAVS e Kieser, op.

cit., n. 44 ad art. 52 LAVS). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare

affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai

salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2

dicembre 2003, H 310/02 dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8 ottobre 2003, H

208/00 e H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag.

165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di

paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001

consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF

ha rilevato in particolare che "scopo della norma [l’art. 716a cpv.

1 CO, n.d.r.] è di evidenziare che il mandato quale consigliere

d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale

incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo

la nostra Massima istanza, l’amministratore di una società e i membri del CdA

devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i

contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21

dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte

citate nella STCA 31.2009.1 del 18 novembre 2009 consid. 2.8 pag. 14 confermata

dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Addirittura è da ritenere una

negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla

gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della

gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia

competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre

2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004 consid. 2.10.2 con

riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996

nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa.

Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un

amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a

sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la

sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non

avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale

agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che

altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società

quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue

responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto

1996 consid. 2.9). La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di

mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per

negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

2.7.3. In particolare, giusta l’art. 35 cpv.

Considerandi

2.

OAVS il datore di lavoro deve comunicare alla cassa di compensazione i

mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente.

Per mutamenti importanti si intende una differenza della somma dei salari annua

di almeno il 10% (e almeno di fr. 20'000; cfr. cifra 2057 delle Direttive sulla

riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG (DRC), valide dal 1.

gennaio 2021, stato al 1. gennaio 2025) rispetto all’originaria somma dei

salari presumibile (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016; STCA 31.2016.6). La

giurisprudenza federale sottolinea inoltre che è data una violazione

dell’obbligo di informare la Cassa anche qualora la società abbia sì comunicato

un aumento della massa salariale, ma ciò non ha comunque evitato un conguaglio

con una variazione superiore al 10% (STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010). Il

datore di lavoro deve conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del

periodo di conteggio (art. 36 cpv. 2 OAVS), quindi di principio entro il 30 gennaio

dell’anno successivo (cifra 2077 seg. DRC).

In casu, la Cassa ha

ravvisato una violazione dell’obbligo di comunicare ex art. 35 cpv. 2 OAVS da

parte della società datrice di lavoro:

" La Cassa ha fatturato gli acconti per il 2022 sulla

base di una somma annua dei salari di CHF 130'531.10. Per contro l’ammontare

effettivo dei salari per l’anno 2022 è risultato essere di CHF 1'318'448.00.

Ciò significa che l’ammontare dei salari effettivi per il 2022 è risultato

essere del 910% più alto rispetto alla somma utilizzata per il calcolo degli

acconti. Stesso tipo di violazione è stata riscontrata anche per l‘anno 2023

laddove, considerando i periodi di assoggettamento della vecchia (1-4.2023) e

nuova ragione sociale (5-12.2023), sono stati fatturati acconti in proporzione

a CHF 236'666.65 annui di salario, benché i salari complessivi di tale anno

sono risultati ammontare a CHF 961'685.60, con quindi una variazione di oltre

il 300%” (decisione impugnata, p.to. 6.2 pag. 9 seg.).

Quanto allegato dalla Cassa trova

riscontro nella documentazione agli atti (docc. 9-11 incarto Cassa) e, di per

sé, non è stato contestato in questa sede. Ne discende che, accettando il

mandato di presidente della gerenza e di gerente, i ricorrenti hanno assunto

tutti gli oneri che da tali funzioni derivano, incluso l’obbligo di comunicare

alla Cassa tutti i mutamenti importanti e di versare i contributi paritetici

calcolati sulla massa salariale (tardivamente) dichiarata. Come visto (supra

consid. 2.4 e 2.7.1), la violazione dell’art. 35 cpv. 2 OAVS, oltre al mancato

versamento dei contributi paritetici, costituisce una grave violazione del

dovere di diligenza cui i ricorrenti erano tenuti quale organi della società,

ragione per cui la Cassa ha rettamente presunto un (in)agire (perlomeno)

gravemente negligente.

Dell’obbligo di vigilare sul

pagamento dei contributi e delle conseguenze del mancato rispetto delle

prescrizioni da parte del datore di lavoro i ricorrenti, d’altronde, erano ben

consapevoli. Entrambi, infatti, il 13 agosto 2021 sono stati oggetto di una

decisione risarcitoria ex art. 52 LAVS in qualità di organi di un’altra società

(doc. III, p.to 9; constatazione della Cassa rimasta incontestata) e il 10

maggio 2023 hanno firmato uno scritto all’attenzione della Cassa, nel quale

riconoscevano e s’impegnavano a estinguere, in via solidale, i contributi

paritetici dovuti dalla società qui in esame per il 2022 (assunzioni di debito

di RI 1 e di RI 2 sub doc. 12 incarto Cassa).

2.7.4

I ricorrenti argomentano che __________,

quale organo di fatto, avrebbe fatto credere loro che gli oneri sociali

venivano pagati, pertanto la colpa non sarebbe grave.

Effettivamente, secondo la

giurisprudenza (STFA H 149/02 dell’8 ottobre 2002 consid. 4.1), il nesso di

causalità tra il comportamento gravemente negligente ed il danno non è dato se

– con il grado probatorio della certezza (“Gewissheit”) o dell’alta

verosimiglianza (“hohe Wahrscheinlichkeit”) – anche l’adozione di una

condotta conforme alla legge non avrebbe potuto evitare il danno. Ciò è il

caso, tra l’altro, se la colpa di un terzo o del danneggiato (leggasi: della

Cassa) risulta così preponderante che il comportamento errato dell’organo passa

nettamente in secondo piano, cosicché secondo il normale corso delle cose e

l’esperienza ordinaria di vita non può più essere visto come causa adeguata del

danno insorto (STFA 207/06 del 19 luglio 2007 consid. 4.2.2). L’interruzione

del nesso causale può essere considerata in particolare se un membro del

consiglio d’amministrazione è stato ingannato da atti penalmente rilevanti di

un altro organo della società, vedendosi così impedito nell’ossequiare ai

propri incombenti nei confronti della Cassa (STF 9C_135/2011 dell’11 aprile

2011.

consid. 4.3). Il Tribunale federale ritiene quest’ultima evenienza

difficilmente realizzabile in pratica (STF 9C_599/2017 del 26 giugno 2018

consid. 4.3.1.1 con rinvii giurisprudenziali;

Bärtschi/Stohwasser, Organenhaftung im Sozialversicherungsrecht, in: GesKR

2018, pag. 475).

Nella

fattispecie in esame la Cassa, a seguito dell’opposizione dei ricorrenti alla

decisione risarcitoria, con scritto del 7 febbraio 2025 aveva loro posto le

seguenti domande:

“ 1. Quali compiti sono stati attribuiti al signor __________

nell’ambito della gestione della FA 1 (già __________) e per quale periodo?

Prego allegare una copia dei relativi giustificativi.

2.

Quali malversazioni il signor __________ e/o di

terzi avrebbero esattamente commesso ai danni dei suoi assistiti e/o della

società?

3.

Quale documentazione è stata sottoposta ai suoi assistiti per dimostrare una

situazione finanziaria diversa da quella reale? Da specificare esattamente la

tipologia di documentazione, in quali occasioni è stata sottoposta loro e

voglia fornire una copia della stessa.

4.

Specificatamente al pagamento degli oneri AVS quali

documenti falsificati sono stati sottoposti loro? Voglia trasmetterci una copia

degli stessi.

5.

In quante e quali occasioni i suoi assistiti hanno

verificato l’adempimento degli obblighi legali nei confronti della nostra Cassa?

6.

Quali compiti/mansioni/funzioni hanno

effettivamente svolto i suoi assistiti in seno alla società? Se presenti, prego

allegare i giustificativi al riguardo” (doc. 4 incarto Cassa, pag. 1).

I ricorrenti non hanno mai risposto.

Sebbene indichino di aver addotto “precise allegazioni” (doc. I, pag.

6), non hanno invero sostanziato (circostanziando condizioni di tempo e luogo,

modalità, soggetti coinvolti e producendo, anche solo per quanto loro

possibile, i relativi mezzi di prova) e tantomeno provato con il grado

probatorio richiesto (l’alta verosimiglianza) che altri organi della società, e

in particolare __________ quale organo di fatto, avrebbero impedito loro con

macchinazioni di rilevanza penale di agire conformemente agli obblighi legali

quali organi formali della società. Quanto addotto dagli insorgenti è rimasto

allo stadio della mera ipotesi e le loro allegazioni sono tutto, fuorché

precise.

Pertanto, il nesso causale tra la

negligenza grave (inagire) dei ricorrenti e il danno arrecato alla Cassa non è

stato interrotto.

Quand’anche, inoltre, si volesse

ritenere che __________ si occupava delle questioni contributive della società

quale organo di fatto – posizione che però la Cassa ha negato, al riguardo

avendo avuto contatti diretti solo con RI 1 (doc. 3 incarto Cassa, p.to 6.2

pag. 10 seg.), ciò che i ricorrenti non hanno contestato – si rileva comunque

che, anziché soccorrerli, tale circostanza pregiudicherebbe ulteriormente la

posizione dei ricorrenti. Infatti, in applicazione della giurisprudenza

federale (supra, consid. 2.7.1 e 2.7.2), quali presidente della gerenza

e gerente i ricorrenti erano gravati da un dovere di diligenza che imponeva

loro un assoluto controllo sugli affari importanti della società. Dovevano

segnatamene esercitare l’alta vigilanza sulle persone a cui era affidata la gestione,

informandosi periodicamente sull’andamento dell’azienda ed assicurandosi che i

contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa. Non possono

quindi liberarsi della loro responsabilità sostenendo che altri si occupavano

della gestione o che non avrebbero mai partecipato alla stessa o ancora

adducendo di aver rivestito un ruolo subalterno in seno alla ditta e che si

fossero fidati delle rassicurazioni dell’organo di fatto, poiché tale agire

configura già di per sé un comportamento gravemente negligente.

2.7.5

Benché i ricorrenti sostengano di aver

portato “allegazioni circostanziate” (doc. I, p.to 4b), come visto al

considerando precedente l’argomento che __________, quale organo di fatto,

avrebbe fatto credere loro che gli oneri sociali venivano pagati è rimasto allo

stadio di puro parlato. La Cassa non ha quindi violato il principio

inquisitorio, non acquisendo la documentazione contabile societaria, e anzi ha

accertato i fatti (rilevanti) in maniera completa.

Sempre per questo motivo, nemmeno

v’era alcuna ragione per sospendere il procedimento in attesa della conclusione

dell’inchiesta penale nei confronti di __________, della cui effettiva

apertura, a ben vedere, i ricorrenti non hanno apportato alcuna prova né è dato

sapere per quali reati essa sarebbe stata avviata. Aggiungasi che nel settore

del diritto delle assicurazioni sociali vige il principio di celerità ex artt.

29.

cpv. 1 Cost. e 61 cpv. 1 lett. a LPGA secondo cui la procedura dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice, rapida, di regola

pubblica e gratuita per le parti. La sospensione della trattazione di una

vertenza va ammessa solo eccezionalmente (STF U 286/05 del 31 gennaio 2007

consid. 5.1; DTF 130 V 90 = SVR 2004 IV nr. 24 pag. 72 consid. 5, 119 II 386

consid. 1b pag. 389 con riferimenti). Inoltre, nella STF 8C_982/2009 del 5

luglio 2010 il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" 2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne

a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause

soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de

la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer.

L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la

décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans

un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances

font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 130 I 312

consid. 5.1 p. 331; 129 V 411 consid. 1.2 p. 416 et les arrêts cités).

2.2

Une suspension de procédure comporte le risque de

retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle ne doit être admise qu'avec

retenue – c'est-à-dire lorsqu'elle se fonde sur des motifs objectifs – eu égard

à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 130 V 90

consid. 5 p. 95). Selon la jurisprudence, peuvent constituer de tels motifs le

fait de permettre la mise en œuvre de mesures d'instruction opportunes (ATF 127

V 228 consid. 2a p. 231) ou d'attendre la décision d'une autre autorité qui

permettrait de trancher une question décisive pour l'issue du litige dans un

délai raisonnable (ATF 119 II 386 consid. 1b p. 389). Une suspension peut

également se justifier par des motifs d'économie de procédure, par exemple pour

éviter un enchevêtrement des procédures et la répétition de mesures

d'instruction par les différentes juridictions saisies (Pra 1996 no 141 p. 473

consid. 3b). Le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il

doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties. Dans les

cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5

p. 95). Cela vaut d'autant plus, en droit des assurances sociales, que l'art.

61.

let. a LPGA exige une procédure simple et rapide devant les tribunaux

cantonaux des assurances”.

Richiamata

la suevocata giurisprudenza, visto il margine di apprezzamento di cui gode

l’amministrazione, questo Giudice ritiene che nel caso concreto il principio di

celerità sia preponderante.

2.8

Gli insorgenti non hanno del resto

fatto valere né tantomeno reso verosimile l’esistenza di speciali circostanze –

che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto

legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto

scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193

consid. 2b).

Trattasi da un lato di eventuali

motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione

del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una

delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore

di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei

fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può

oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un

termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il

datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere

salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì

piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli

occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid.

3.2

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers

und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi

anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6 con riferimenti e H

336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità

della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se

non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata

giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D’altro lato possono essere dati

motivi di discolpa per quelle aziende che, dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163

segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per

giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il

differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti

venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

In concreto, come detto, non

sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel

senso della succitata giurisprudenza. In particolare, non è stato addotto né

quindi comprovato che la società si trovasse confrontata con una mancanza di

liquidità passeggera e che l’omesso pagamento dei contributi fosse da

considerare giustificato da prospettive allora esistenti per il salvataggio

dell’azienda. Come detto, inoltre, il TF ha circoscritto a due o tre mesi la

perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione

che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, ciò

che non corrisponde al caso in esame. Dai dettagli sull’evoluzione dell’incasso

relativi al 2022 e al periodo da gennaio ad aprile 2023 si rileva infatti come

la Cassa abbia dovuto dal 12 maggio 2022 diffidare la società al pagamento

degli oneri sociali e dal 26 settembre 2023 avviare procedure esecutive,

situazione che si è protratta fino al fallimento della stessa (doc. 9 seg.

incarto Cassa, pag. 1). La società ha versato solo una minima parte dei

contributi dovuti, sia per il 2022 (fr. 85'685.65 su 217'196.50; doc. 9 incarto

Cassa, pag. 4) che per il 2023 (fr. 12'176.80 su 151'699.65; doc. 10 e 11

incarto Cassa, pag. 3). In simili circostanze non si può certo affermare che ci

si trova di fronte a una mancanza di liquidità passeggera o a un’azienda che ha

per lungo tempo ed ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni

sociali, i propri obblighi di datore di lavoro e che, cadendo in difficoltà

economiche, ha dovuto essere sciolta rimanendo debitrice dei contributi sociali

per gli ultimi due o tre mesi.

Nel caso di specie, non si

rileva quindi alcun motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi della

surriferita giurisprudenza e la negligenza grave deve essere confermata.

2.9

Essendo venuti meno agli obblighi di presidente

della gerenza e di gerente della società e avendo così violato le prescrizioni

per negligenza grave, non sussistendo validi motivi di discolpa e/o di giustificazione,

gli insorgenti vanno ritenuti responsabili ex art. 52 LAVS del danno derivante

dal mancato pagamento da parte della società dei contributi paritetici dovuti

nel 2022 e nel 2023 per complessivi fr. 271'033.70 (spese e interessi inclusi),

in solido.

Le decisioni impugnate vanno

pertanto confermate e i ricorsi respinti.

2.10

Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in

vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non

prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere

semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il

nuovo art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi sul tema

dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il TCA, in

evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la

causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente

assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca

(cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui

all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in

maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie

al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA,

ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU

2018.

S 668 segg.; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre

spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis

LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)".

Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede

all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della

gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che

attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi

dall’art. 61 lett. fbis LPGA (come segnatamente nell’ambito della

procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4

Lptca. Secondo la Corte federale, infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è

una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle

leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di

giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata

manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in

modo perentorio al pagamento” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella fattispecie dunque, in

assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in

modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA

né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente

l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo

l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza

non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non si prelevano spese di

procedura.

2.11

In DTF 137 V 51, chiamato a

pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il

danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora

il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi

dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de

droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –

aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138

nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso

in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione

di diritto di importanza fondamentale” –

presupposto, questo, che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile

il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non

raggiunge i fr. 30'000 – deve essere

dimostrato dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi sono respinti.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

In materia

patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della

responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000

(art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000

il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non

sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per

i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

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