Lexipedia

Decisione

32.2020.72

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 novembre 2020Italiano67 min

della medicina, i confini dell'area di competenza del neurologo, dell’ortopedico

Source ti.ch

Fatti

I 193/05 del 7 settembre 2006, riassunta in RSAS 2007 pag. 61, consid. 3.5).

La questione può tuttavia rimanere indecisa in

quanto il primo giudice poteva validamente e senza arbitrio fondarsi sulle

valutazioni degli specialisti incaricati da [… omissis …] per statuire sul

merito. Basti a tal proposito rilevare che, come in altri settori specialistici

della medicina, i confini dell'area di competenza del neurologo, dell’ortopedico

e del reumatologo non sono assolutamente netti e, in generale, dipendono dal

tipo di affezioni studiate e dalla terapia praticata. Per quanto concerne più

precisamente la problematica relativa all'ernia discale - comunque

convincentemente esclusa dai medici interpellati dall'opponente - va inoltre

precisato che essa non necessariamente è di sola competenza del neurologo, ma

può anche essere di pertinenza ortopedica (cfr., alla voce ernia discale, La

grande enciclopedia medica UTET, 2007, VI vol., pag. 132), come del resto hanno

già (implicitamente) avuto modo di rilevare in altre occasioni le istanze

giudiziarie (in questo senso ad esempio sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni U 59/93 del 12 aprile 1994 consid. 2-4).

Per il resto, le sentenze cui rinvia il

ricorrente per dimostrare che la mancata specializzazione dei medici

intervenuti determinerebbe una palese violazione del principio

dell'accertamento d'ufficio dei fatti, riguardano accertamenti in ambito

psichiatrico operati da medici non specialisti della specifica disciplina e non

sono manifestamente pertinenti alla vertenza qui in esame. (…)”

Nel

caso di specie, la disciplina della neurochirurgia è stata stralciata in quanto

non ritenuta indispensabile per la completezza della valutazione peritale

pluridisciplinare da parte dello stesso __________, dopo discussione con i

medici del SMR, così come risulta dal messaggio di posta elettronica del 27

febbraio 2019 del dr. __________ (cfr. doc. 77).

Da notare che, comunque, come ricordato sopra, le patologie

somatiche dell’interessato sono state compiutamente vagliate sia dal profilo

neurologico, che da quello reumatologico, e che i singoli consulti, ivi

compreso anche quello psichiatrico, sono poi confluiti in un apprezzamento medico

globale, a livello multidisciplinare. Anche da questo profilo, dunque, non può

essere rimproverato alcunché ai periti del __________.

Infine, il patrocinatore dell’assicurato ha evidenziato come

l’interessato sia impossibilitato a trovare un’attività lavorativa, in quanto

privo di una formazione e viste le sue numerose patologie (cfr. doc. I).

A

proposito di queste difficoltà nel riuscire a reperire un’attività lavorativa,

il TCA non ignora evidentemente le difficoltà esistenti attualmente sul nostro

mercato del lavoro. Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo

all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato

deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno

(STF inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c;

RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti).

Se,

malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è

reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la

quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né

assicurazione contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a

rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c;

RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83).

In tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la

disoccupazione (cfr. ad esempio STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012).

In una STF 9C_248/2018 del 19 settembre 2018 il

Tribunale federale ha evidenziato che il concetto di mercato equilibrato

del lavoro è diverso rispetto a quello di mercato concreto del lavoro, nozione

quest’ultima che compete all’assicurazione contro la disoccupazione e non

all’AI.

In

siffatte circostanze le censure ricorsuali volte a contestare l'esigibilità in

attività adeguate dell'assicurato vanno respinte.

Pertanto,

visto quanto sopra, ritenuta l’affidabile e completa valutazione del __________,

fatta propria anche dal SMR, il TCA

ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2

e i riferimenti ivi citati) che all’assicurato vada

riconosciuta una incapacità lavorativa del 100% nelle attività pesanti, ma una

capacità lavorativa medico-teorica piena in attività adeguate, rispettose delle

sue limitazioni funzionali.

Va, inoltre, rilevato che

la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire

che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato

o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e

controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF

8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la

STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;9C_635/2007 del 21 agosto 2008

consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo la giurisprudenza, se è vero che

vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore

industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di

controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il

cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa

in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività

d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la

già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far

riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta

all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione

contro la disoccupazione e non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110

V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in

der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che il

ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa

in attività professionali idonee.

2.7. Si

tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo

economico.

Per quel che concerne

l’aspetto economico (rimasto sostanzialmente incontestato), l’Ufficio AI ha

proceduto al raffronto dei redditi, sulla base del rapporto del consulente

professionale del 20 dicembre 2019 (doc. 88), così come risulta dalla decisione

contestata.

Per il reddito da

valido l’amministrazione ha indicato di avere fatto riferimento ai dati

salariali statistici afferenti al precedente settore di attività nella

logistica dell’assicurato (RSS, valore federale, ramo 49-53, uomo, attività

semplici e ripetitive), fissandolo in fr. 67’394.- (cfr. pag. 390 incarto AI;

doc. 93; doc. 107).

Al riguardo, questo

Tribunale rileva che correttamente l’amministrazione si è basata sui dati

statistici relativi al settore “49-53: trasporti e magazzinaggio”, ritenuto

come al momento della domanda di prestazioni l’interessato era al beneficio di

indennità di disoccupazione.

Dai dati statistici in

questione, per il 2016, emerge un reddito di fr. 5’456 mensili con riferimento

a 40 ore settimanali, da adeguare alla durata normale del lavoro nel settore

(42.4), per un totale di fr. 69'400, che aggiornati al 2018 portano ad un

reddito di fr. 69’608.

Per quanto riguarda invece

il salario da invalido, l’Ufficio AI si è fondato sui dati statistici

nazionali, utilizzando la tabella TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera,

emanata dall'Ufficio federale di statistica riferita al settore privato

svizzero (cfr., a quest'ultimo proposito, DTF 142 V 178, in particolare consid.

2.5.7; DTF 128 V 174; sulla rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. anche RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg.

47ss.).

Ha preso quindi in

considerazione, in corretta applicazione dei salari statistici applicabili, un

importo di fr. 67'148.20 conseguibili nel 2016

da personale maschile svolgendo un’attività semplice e ripetitiva, valore

mediano nel settore privato svizzero, inclusa la tredicesima (5'367.55 per 12

mesi e riportato alle 41.7 h/sett.).

Stante quindi una capacità

lavorativa del 100% in un’attività leggera adeguata, il reddito da invalido

nel 2018 è stato fissato a fr. 67'393.83.

Inoltre,

in applicazione della giurisprudenza federale - per la quale gli assicurati

che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione

percentuale sul salario teorico statistico, ritenuto come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permette secondo il TF di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro -

l’amministrazione ha operato una deduzione del 10% sul salario statistico (5%

per il fattore “attività leggere” e 5% “per svantaggi salariali

derivanti da contingenze particolari”), fissandolo quindi a fr. 60'654.40.

Tenuto conto del riserbo

di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71 con la

quale la massima Corte ha precisato che in quest’ambito il giudice delle

assicurazioni sociali non può, senza motivi pertinenti, sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell’amministra-zione; cfr. anche DTF 132 V 393 consid.

3.3), questo giudice ritiene che, operando una - peraltro non trascurabile -

decurtazione del 10%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di

apprezzamento. In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in

questione, l'Ufficio AI abbia debitamente tenuto conto degli effetti

legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato, e non può di

conseguenza ammettere una decurtazione maggiore, peraltro

neppure postulata dal ricorrente.

Tale

soluzione si impone a maggior ragione, alla luce della più recente

giurisprudenza federale (cfr. STF

8C_730/2019 del 10 giugno 2020;8C_765/2019 del 10 giugno 2020;8C_9/2020 del

10 giugno 2020).

Ritenuto quindi un reddito

da valido, come detto, di fr. 69’608 e da

invalido di fr. 60'654, si ottiene un grado d’invalidità del

12.9%, arrotondato al 13% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121

consid. 3.2., percentuale che esclude il diritto ad una rendita d’invalidità.

2.8. In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, l’Ufficio AI ha correttamente negato all’assicurato una

rendita d’invalidità.

La decisione contestata va

quindi confermata e il ricorso respinto.

All’assicurato

va comunque fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il

presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti

dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla

data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere

cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

Va,

inoltre, osservato che nella decisione impugnata l’amministrazione ha precisato

di essere a disposizione - come risulta anche dal rapporto del consulente IP - qualora

l’assicurato intendesse postulare l’attivazione del servizio di sostegno al

collocamento.

2.9. Il

ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio in sede amministrativa (cfr. doc. I, nel quale ha

precisato che la richiesta concerne il periodo “a partire dal 31 gennaio 2020”,

ossia dal momento della contestazione del progetto di decisione del 23 dicembre

2019).

Ai sensi dell'art.

37 cpv. 4 LPGA se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare del

patrocinio gratuito.

Qualora un assicurato non disponga

di sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni non siano sprovviste di

possibilità di successo e la lite non sia priva di difficoltà di ordine

fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito patrocinio nella procedura di

opposizione del diritto delle assicurazioni sociali (SVR 2004 EL Nr. 4).

Secondo la

dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4

LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",

anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa

che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,

quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,

le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, ATSG-Kommentar,

3a edizione, 2015, n. 35 ad art. 37, pag. 530 e seguenti; cfr., d'altronde, FF

1999 3965).

Peraltro, giusta l'art. 37 cpv.

4 LPGA, la concessione del gratuito patrocinio richiede una domanda in questo

senso (Kieser, op. cit., n. 33 ad

art. 37, pag. 529).

Per il resto,

quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente,

la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole (FF 1999

3965).

La

concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i

corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (Kieser, op. cit.,

n. 22 ad art. 37, pag. 504-505).

Quindi, le tre condizioni

cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono adempiute

qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se

il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover

avere esito sfavorevole (STF 8C_353/2019 del 2 settembre 2019, consid. 3.1; STF

8C_669/2016 del 7 aprile 2017, consid. 2.1; STF 9C_29/2017 del 6 aprile 2017,

consid. 1; DTF 132 V 200, consid. 4.1; DTF 125 V 202 consid. 4a; DTF 125 V 372

consid. 5b e riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323

consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a).

Queste condizioni di

concessione dell'assistenza giudiziaria, poste dalla giurisprudenza sotto l'egida

dell'art. 4 vCost. fed., sono applicabili alla concessione dell'assistenza

gratuita di un consigliere giuridico nella procedura d'opposizione (STF I

557/04 del 29 novembre 2004, consid. 2.1; SVR 2007 EL Nr. 7, consid. 5.2.2).

Tuttavia, la questione di sapere se esse sono realizzate deve essere esaminata

in virtù di criteri più severi nella procedura amministrativa (Kieser, op. cit., n. 28 e n. 35 ad art.

37, pag. 528 e 530).

A tal proposito, occorre tenere

conto delle circostanze del caso concreto, della particolarità delle regole di

procedura applicabili, così come delle specificità della procedura

amministrativa in corso. In particolare, occorre menzionare, oltre alla complessità

delle questioni di diritto e dei fatti, le circostanze concernenti la persona

in oggetto, come la sua capacità di orientarsi in una procedura. Quale regola

generale, il gratuito patrocinio è necessario quando la procedura è

suscettibile di riguardare in maniera particolarmente grave la situazione

giuridica della persona interessata. Altrimenti, una tale necessità esiste

soltanto quando alla relativa difficoltà del caso si aggiunge la complessità

della fattispecie o dei quesiti giuridici, alla quale il richiedente non è in

grado di farvi fronte da solo (sentenza 8C_669/2016 del 7 aprile 2017, consid.

2.1 con riferimenti alla DTF 130 I 182 consid. 2.2, alla DTF 125 V 32 consid.

4b e alla sentenza 8C_931/2015 del 23 febbraio 2016 pubblicata in SVR 2016 IV

Considerandi

n. 17 pag. 50; cfr. anche SVR 2007 EL Nr. 7, consid. 5.2.2).

La necessità di patrocinio da

parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, ossia dalla particolarità delle norme procedurali applicabili, dalla

complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche

dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i

propri interessi. Qualora sussista la minaccia di un intervento particolarmente

grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di

un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa

complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche

che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die

Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich

geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere

tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der

Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist.”, cfr.

DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure

se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali

o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich

nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil

schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen

lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere

Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).

Occorre poi ricordare che il

gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa,

può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STF I 447/04 del 2 marzo

2005, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid.

5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione

riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo, cfr. DTF 132 V 206

consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza confermata nella

STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008).

2.10

Nella più volte citata DTF 132

V 200, al considerando 4.1 il Tribunale federale ha affermato che la necessità

di patrocinio da parte di un legale è data nei casi in cui, oltre alla relativa

complessità della fattispecie, si aggiungono anche difficoltà reali e

giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso oppure se

l’assistenza di rappresentanti di associazioni di invalidi, assistenti sociali

o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione.

Con sentenza I 928/05 del 4

dicembre 2006 in una vertenza relativa all'assicurazione invalidità, il TF ha osservato che la necessità dell'assistenza di un avvocato durante la procedura

amministrativa va riconosciuta solo in casi eccezionali e dipende dal tipo di

problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata. In quell'occasione, l'Alta Corte ha negato la necessità dell'assistenza di un avvocato

durante la procedura di opposizione.

Nella sentenza 9C_991/2008

del 18 maggio 2009, al consid. 4.4.1 e con riferimento alla DTF 132 V 200, il

TF ha confermato questa giurisprudenza, rammentando che di principio la

presenza di un legale già in sede amministrativa non è necessaria.

Nella sentenza I 746/06 dell'8

novembre 2006, il TF ha indicato i seguenti casi di applicazione della propria

giurisprudenza:

"

(…)

3.2

Das Eidgenössische Versicherungsgericht

hat die Notwendigkeit einer unentgeltlichen Verbeiständung im

Einspracheverfahren etwa bejaht in Fällen, wo sich die versicherte Person mit

mehreren Arztberichten und Gutachten und einem Abklärungsbericht Haushalt

auseinanderzusetzen und zu dem im Rahmen der gemischten Methode vorgenommenen

Einkommensvergleich Stellung zu nehmen hatte (Urteil O. vom 27. April 2005 Erw.

7.3, I 507/04), oder wo die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit sehr umstritten,

die Einkommensberechnung in der Verfügung nicht nachvollziehbar und zudem

weitere Einkommensbestandteile umstritten waren (erwähntes Urteil I 75/04 Erw.

3.3), oder in einem Fall, in welchem sich der Versicherte während Jahren

wiederholt und erfolglos an die Verwaltung gewandt hatte, ohne dass für die

ausserordentlich lange Verzögerung fallbezogene Gründe ersichtlich waren

(Urteil W. vom 12. Oktober 2004

Erw. 4.2, I 386/04). Verlangt werden somit qualifizierende, besondere Umstände.

(…)”.

Con sentenza

32.2008.164

dell’11 maggio 2009 questo Tribunale, nell’ambito di una procedura

inerente l’assicurazione invalidità, ha rifiutato ad un’assicurata l’assistenza

giudiziaria in sede amministrativa (mentre l’ha ammessa in sede ricorsuale),

poiché, pur essendo oggetto del contendere il diritto ad una rendita AI, sulla

base della rigorosa giurisprudenza federale, non ha ritenuto necessaria la

presenza di un patrocinatore già in sede amministrativa ritenuto che la

fattispecie non era particolarmente complessa.

Anche nella STCA

36.2012.50

del 12 settembre 2012 questo TCA ha ritenuto sproporzionato far capo

ad un rappresentante allorché la questione del mancato pagamento delle

prestazioni farmaceutiche è stata risolta senza neppure la necessità di dover

avviare una procedura amministrativa tramite l’emanazione della decisione

formale e poi della decisione su opposizione per poter utilizzare correttamente

la propria tessera farmaceutica. Il Tribunale ha rilevato che si trattava

semplicemente di intervenire presso l’assicuratore per capire cosa fosse

successo e quindi era sufficiente scrivere autonomamente, senza far capo ad un

esperto, una lettera alla Cassa malati, chiedendo per quale motivo le

prestazioni farmaceutiche del figlio non erano state rimborsate,

rispettivamente perché le tessere di farmacia dei figli apparivano bloccate.

Il 4 febbraio

2015.

con sentenza 32.2014.48 il TCA ha concluso che rettamente l’Ufficio

AI ha ritenuto non giustificato l’intervento di un legale, visto che quel caso,

in cui un’assicurata è stata ritenuta inabile al lavoro al 100% per motivi

psichici solo come salariata e non anche come casalinga con conseguente rifiuto

di una rendita di invalidità (grado AI del 26%), rientrava nella consueta

casistica di questo genere di problematiche. Pertanto, giustamente l’Ufficio AI

ha respinto la domanda di gratuito patrocinio, senza accertare l’eventuale

indigenza dell’assicurata, né valutare se la causa fosse palesemente priva di

successo.

Con sentenza 8C_931/2015 del 23

febbraio 2016, pubblicata in SVR 2016 IV Nr. 17, l’Alta Corte ha ricordato che,

nella procedura amministrativa, la necessità di patrocinio da parte di un

avvocato può essere ammessa soltanto in casi eccezionali (cfr. consid. 3). Nel

caso esaminato, concernente un nomade, il TF ha ritenuto che un competente

patrocinio da parte di un mandatario che non era avvocato era stato nel

complesso oggettivamente possibile ed esigibile, motivo per cui un gratuito

patrocinio da parte di un avvocato non era necessario (cfr. consid. 5.3).

Nella sentenza 8C_676/2015 del

7.

luglio 2016 (SVR 2016 IV Nr. 41), parzialmente pubblicata in DTF 142 V 342,

il Tribunale federale ha giudicato il caso di un agente di sicurezza che è

stato ferito durante il suo lavoro. L’Ufficio AI ha raccolto degli atti medici

e una perizia e ha dapprima respinto la richiesta di gratuito patrocinio, poi

ha negato il diritto a una rendita di invalidità. Per quanto concerne la

necessità del patrocinio da parte di un avvocato nella procedura

amministrativa, l’Alta Corte ha affermato che per riconoscere i punti deboli di

una perizia medica sono necessarie determinate conoscenze mediche e giuridiche

della fattispecie. Nel caso giudicato non si poteva parlare di un caso

complesso anche se si è trattato di applicare la prassi in ambito di dolore

somatoforme. Il TF ha evidenziato che se si ritenesse il contrario, ciò

porterebbe in pratica a dovere riconoscere il diritto al gratuito patrocinio in

ogni procedura amministrativa, nella quale si deve discutere di una perizia

medica, ciò che sarebbe contrario alla nozione dell’art. 37 cpv. 4 LPGA come

deroga. L’assenza di conoscenze giuridiche non è atta a fondare la necessità di

un patrocinio legale. Il fatto che viga il principio inquisitorio giustifica

l’applicazione di un parametro restrittivo (cfr. consid. 7.2

non pubblicato).

Al ricorrente è stato concesso

il gratuito patrocinio per la sede federale (cfr. consid. 8).

Con sentenza 8C_353/2019

del 2 settembre 2019, pubblicata in SVR 2/2020 IV Nr. 10, il TF ha accolto il

ricorso di un Ufficio AI contro una sentenza del Tribunale cantonale del Canton

Zurigo che aveva riconosciuto l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

in ambito amministrativo, ritenendo non dati i presupposti.

Cfr. anche le sentenze

32.2018.55

del 4 marzo 2019; 32.2018.218 del 14 ottobre 2019 e 32.2019.117 del

27.

aprile 2020 con cui il TCA ha rifiutato l’assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio in ambito amministrativo.

2.11

Nell’evenienza concreta dalle

tavole processuali emerge che l’interessato, personalmente, il 13 luglio 2018

ha segnalato all’UAI un peggioramento del suo stato di salute (cfr. doc. 53) e,

rispondendo all’amministrazione, in data 30 luglio 2018 ha provveduto ad

inoltrare la documentazione medica a supporto della propria nuova richiesta di

prestazioni (cfr. doc. 54).

Inoltre, in data 18 settembre

2018.

l’assicurato, sempre personalmente, ha informato l’UAI riguardo alla

propria situazione lavorativa (indicando di avere ricevuto delle indennità di

malattia fino al 12 giugno 2016, seguite, poi, dalle indennità di

disoccupazione fino a febbraio 2018, cfr. doc. 63).

Sulla base della

documentazione medica prodotta i medici del SMR, dr. med. __________ e il dr.

med. __________, hanno ritenuto dati i presupposti per sottoporre il caso ad

una perizia pluridisciplinare (cfr. doc. 67).

Dagli atti risulta, anche, che

l’assicurato ha telefonicamente sollecitato la propria pratica (cfr. doc. 82).

Dopo il progetto di decisione

il patrocinatore dell’assicurato, avv. RA 1, ha chiesto, ed ottenuto (cfr. doc.

98), l’incarto AI.

In data 28 febbraio 2020

l’avv. RA 1 ha presentato le osservazioni al progetto di decisione, contestando

gli accertamenti peritali svolti dal __________ e sostenendo che l’assicurato è

completamente inabile al lavoro (cfr. doc. 99)

2.12

Chiamato

a stabilire se l’interessato necessitava della rappresentanza di un avvocato

patentato in sede amministrativa, questo Tribunale deve rispondere

negativamente.

Il

ricorrente avrebbe, infatti, potuto gestire la pratica autonomamente oppure far

capo a rappresentanti di associazioni di invalidi, sindacati o altre persone

attive nel settore sociale.

Egli

ha, difatti, inoltrato autonomamente all’UAI la notifica del peggioramento del

suo stato di salute, producendo poi la documentazione medica necessaria per

sostanziare la propria richiesta.

Con

le osservazioni al progetto di decisione l’avv. RA 1 ha contestato la

correttezza della perizia del __________.

Come

ha già avuto modo di stabilire il Tribunale federale, se è vero che per

riconoscere i punti deboli di una perizia medica sono necessarie determinate

conoscenze mediche e giuridiche della fattispecie, dall’altro non va sottaciuto

che il caso in esame non può essere considerato complesso. Se si ritenesse il

contrario, ciò porterebbe in pratica a dovere riconoscere il diritto al

gratuito patrocinio in ogni procedura amministrativa, nella quale si deve

discutere di una perizia medica (sentenza 8C_353/2019 del 2 settembre 2019,

consid. 5; sentenza 8C_676/2015 del 7 luglio 2016 (= SVR 2016 IV Nr. 41), consid.

7.2).

Nel

caso di specie si trattava in sostanza di produrre certificati medici dei

curanti atti a contestare la perizia pluridisciplinare __________ ordinata

dall’AI. Ora, il ricorrente ha dimostrato di sapersi destreggiare con le

questioni amministrative, notificando il peggioramento dello stato di salute ed

allegando documentazione medica che ha dato avvio alla nuova procedura di

valutazione del diritto a prestazioni.

Dopo

l’inoltro delle osservazioni del rappresentante legale, l’amministrazione ha

interpellato i periti del __________ e ha emesso la decisione senza esperire

ulteriori particolari accertamenti.

Il

ruolo del rappresentante legale, in concreto, si è in sostanza limitato, nel

merito, a contestare la decisione dell’UAI e, in particolare, gli aspetti

medici approfonditi in sede peritale __________.

In un ambito come quello

dell’assicurazione invalidità, dove vige il principio inquisitorio, di

principio, tranne nei casi complessi, l’intervento di un avvocato già in sede

amministrativa, non è necessario (SVR 2016 IV Nr. 41 consid. 7.2;

SVR 2/2020 IV Nr. 10).

Nel caso di specie, non si

trattava di dover dirimere una difficile questione giuridica, ma di produrre,

semmai, una presa di posizione dei curanti atta contestare la perizia

pluridisciplinare ordinata dall’amministrazione.

Sulla scorta delle

considerazioni esposte, dovendo la necessità di patrocinio da parte di un

legale essere verificata con rigore, la richiesta di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio in sede amministrativa non può essere ammessa, facendo

difetto questa condizione.

La domanda di assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio in sede amministrativa va, pertanto,

respinta.

2.13

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In

concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.--, vanno messe a

carico del ricorrente.

Quest’ultimo

ha chiesto, tuttavia, di essere messo la beneficio dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale

(DTF 110 V 362).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto – sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo

(DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il

diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal

pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in

cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.

L’istante va considerato

indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei

suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e

a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori). L’obbligo dello

Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario

all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia

11ss.).

Il limite per ammettere

uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è

superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR

1998.

IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va

applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STF del 20

settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

L’indigenza processuale è

data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il

mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209

consid. 2).

L’attestato municipale

sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo.

Nella commisurazione della

capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza

e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo l’Alta Corte infatti si tiene

conto dell’intera situazione economica della famiglia. La sostanza deve

tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per

lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla

fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente dal punto di

vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la

situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid.

4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto

retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR

2000.

UV Nr. 3).

2.14

Nel caso di specie, dal

certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. Vbis) emerge che

il ricorrente, coniugato e padre di due figli, non ha entrata personale alcuna.

Egli può contare

unicamente sullo stipendio della moglie, dipendente dell’agenzia __________,

pari a fr. 5’005 mensili (inclusi AF e quota tredicesima). Egli ha negato,

inoltre, di possedere della sostanza (doc. Vbis).

Per quanto riguarda il

calcolo del fabbisogno, deve essere applicato l’importo base mensile per

coniugi di fr. 1’700.-, cui aggiungere fr. 800 per i due figli, stabilito per

il calcolo del minimo esistenziale LEF, per un totale di fr. 2’500.

Tale

importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas

(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo giusta l’art. 93 LEF del 1. settembre 2009).

Bisogna,

poi, computare il canone di locazione e spese accessorie di fr. 1'342.30 al

mese; il premio afferente all'assicurazione obbligatoria contro le malattie

pari a, dedotti i sussidi di fr. 607.70, fr. 653.70 mensili per tutta la

famiglia, e le imposte (doc. Vbis).

Si

ottiene, quindi, un onere mensile globale di fr. 4’572.50.

Inoltre

va tenuto conto del fatto che all’importo di base determinato in riferimento

alla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo, va aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia di fr. 375.--/625.--,

conformemente a quanto stabilito dal TF nella sentenza U 102/04 del 20

settembre 2004.

L’insorgente

presenta, nel primo caso, un’eccedenza di fr. 57.50 mensili e, nel secondo, un

ammanco di fr. 192.50 mensili.

In

simili condizioni egli può essere ritenuto indigente.

Ritenuto

inoltre che l’assicurato non possiede le necessarie

conoscenze giuridiche per difendersi in sede giudiziaria e che il

ricorso non appariva, ad un sommario esame iniziale, del tutto privo di

possibilità di esito sfavorevole, la domanda di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio merita accoglimento, riservato l'obbligo di rimborso,

qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr.

STF del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STF del 23 maggio 2002, U 234/00,

consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è accolta.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito

della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono assunte dallo Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Related decisions