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14 dicembre 2022Italiano24 min

resto, il curatore ha prodotto un rapporto dello psichiatra curante attestante un

Source ti.ch

Fatti

Il dovere

processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di

apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Ora,

dagli atti non risulta che dal punto di vista medico il provvedimento formativo

sia da ritenere medicalmente inesigibile. Certo, nell’email 25 gennaio 2022

alla consulente AI il curatore aveva fatto presente che “(…) dall’incontro

di ieri svolto con lo psichiatra dr. _________ si è evidenziato una fragilità

di RI 1 nella continuazione del progetto. Il medico ha ritenuto renderlo

inabile al 50% a fronte delle ripetute assenze (…), allegando il relativo

certificato d’inabilità al 50% dal 13 dicembre 2021 al 15 febbraio 2022 (doc.

247). Altri due certificati sono stati prodotti con il ricorso: il primo datato

9 dicembre 2021 certifica un’inabilità al 100% dal 23 novembre 2021 e dal 2

dicembre al 12 dicembre 2021, mentre il secondo di data 10 febbraio 2022

attesta sempre un’inabilità al 100% dal 29 gennaio 2022 “fino a data da

stabilire” (doc. A7 e A8).

Questi

certificati non sono motivati e quindi non permettono di concludere, come

detto, per un’inesigibilità del provvedimento professionale in parola. Né del

resto, il curatore ha prodotto un rapporto dello psichiatra curante attestante un

danno alla salute psichica, rispettivamente una patologia che non consenta

all’assicurato – e per quali precisi motivi – di continuare con la prima formazione

professionale quale assistente d’ufficio.

Va

inoltre rilevato che a seguito della richiesta da parte del curatore di

organizzare un incontro di rete “per definire un’eventuale prosecuzione del

progetto o cambiamento” avendo il suo assistito mostrato molto interesse

per un’attività alternativa all’ufficio, come ad esempio in un progetto presso

una fattoria o caseificio d’alpe (cfr. email del 25 gennaio 2022 in doc. 247), e

nonostante che in data 31 gennaio 2022 l’incaricata avesse concordato con

l’assicurato di attendere che parlasse con la consulente AI “prima di

prendere qualsiasi decisione”, quest’ultimo “non è più tornato dalla

pausa delle 10 (partito senza congedarsi) “ (cfr. email 31 gennaio 2022

della consulente AI in doc. 249 e 250).

Dopo

di che, come detto, la prima formazione scolastica è stata interrotta (doc. 254)

ed il contratto di tirocinio sciolto (doc. 261).

In

queste circostanze, dunque, con riferimento all’art. 21 cpv. 4 LPGA indicato

nella diffida del 29 novembre 2021, nonostante che l’assicurato abbia

sottoscritto il relativo formulario di impegno, rettamente l’Ufficio AI ha

interrotto il provvedimento per la sua mancata collaborazione.

2.6. L’amministrazione,

nella decisione impugnata, ha anche stabilito che “ulteriori provvedimenti

di ordine professionale non vengono erogati”, escludendo nel contempo il

diritto alla rendita “essendo l’assicurato pienamente abile al lavoro”.

Va

innanzitutto ricordato che l’Ufficio AI aveva riconosciuto ai sensi dell’art.

16 LAI (secondo cui, al cpv. 1, “gli assicurati, che non hanno ancora

esercitato alcuna attività lucrativa e che a cagione della loro invalidità

incontrano notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale,

hanno diritto alla rifusione di siffatte spese, se tale formazione confà alle

loro attitudini) il finanziamento delle spese suppletive della prima

formazione professionale quale assistente d’ufficio presso la Fondazione __________

(cfr. consid. 1.2) causate della sua invalidità. A tal riguardo va ricordato

che una persona assicurata è invalida ai sensi dell'articolo 16 LAI se, a causa

della natura e della gravità del disturbo, non può seguire, nonostante i suoi

sforzi, un normale corso di formazione professionale. Questa condizione è

soddisfatta se, a causa della sua disabilità, l’assicurato sostiene costi

significativamente più elevati rispetto a una persona non disabile (Valterio,

Commentaire – Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, art. 16 n. 2,

pag. 219).

Premesso

quanto sopra, la decisione contestata non contiene alcuna spiegazione riguardo

al rifiuto di riconoscere ulteriori provvedimenti professionali, anche se si

può ipotizzare che l’Ufficio AI consideri l’assicurato pienamente integrabile

nel mercato del lavoro come deciso il 13 gennaio 2020 (cfr. consid. 1.1 in fine)

e che pertanto non necessiti di ulteriori provvedimenti. Fatto sta che agli

atti non vi è alcun rapporto in cui il consulente IP si sia confrontato con la situazione

dell’assicurato creatasi con l’interruzione della prima formazione

professionale.

Infine,

l’Ufficio AI ha escluso il diritto alla rendita, ritenendo l’assicurato

pienamente abile, senza specificare in quale genere di attività e senza

procedere ad un’eventuale raffronto dei redditi.

Al

riguardo, nel rapporto 13 novembre 2019 il SMR aveva fra l’altro evidenziato “come

il risultato della testistica neuropsicologica non confermi un ritardo mentale

ma collochi l’assicurato ad un livello di funzionamento limite (ICD-10 R41.83).

Tale condizione non limita la CL (capacità lavorativa, n.d.r.) dell’assicurato,

in un’attività generica, non qualificata (…)” (doc. 149) (sottolineatura

del redattore), mentre nella decisione impugnata, appunto, l’assicurato è

ritenuto ”pienamente abile al lavoro” senza specificare in quale

tipologia di attività.

L’assenza

di sufficiente motivazione in punto ai suevocati due aspetti – neppure sanata

nell’ambito della presente procedura ricorsuale – configura una violazione del

diritto di essere sentito che giustifica l’annullamento del provvedimento impugnato

laddove ha per oggetto il diritto ad eventuali ulteriori provvedimenti

professionali e all’eventuale erogazione di una rendita d’invalidità.

Il diritto di essere sentito di cui

all’art. 29 cpv. 2 Cost. comprende infatti anche l’obbligo per l’autorità di

motivare le proprie decisioni. Tale obbligo – per altro esplicitamente previsto

dall’art. 49 cpv. 3 LPGA – ha lo scopo, da un lato, di porre la persona

interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di

poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere

all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima

(STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232

consid. 3.2 p. 236; STCA 32.2018.3 del 30 gennaio 2019, consid. 2.1; STCA

35.2019.12 del 5 febbraio 2020, consid. 2.1; STCA 35.2020.53 del 1° marzo 2021,

consid. 2.3; cfr., tra le tante, la recentissima STF 8C-668/2021 del 18

febbraio 2022, consid. 2.4).

L’atto

decisionale deve quindi menzionare ed esporre le considerazioni e i motivi che

ne hanno determinato il convincimento e che hanno dunque indotto a decidere in

un senso piuttosto che nell’altro (STF C 143/06 del 3 ottobre 2007 consid. 8.1,

STFA I 475/01 del 13 giugno 2003 consid, 2.1, STFA H 192/00 del 10 giugno 2002;

DTF 121 III 331 consid. 3b; Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf

rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, p. 368s

con rinvii), ciò che non corrisponde al caso in esame, nel quale è dunque da

ritenere che l’annullamento della decisione viziata non comporti un inutile

formalismo o ritardi superflui (sul punto DTF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226;

133 I 201 consid. 2.2 p. 204s).

2.7. Visto

quanto sopra, confermata la legalità dell’interruzione del provvedimento di

prima formazione professionale, la decisione va annullata e gli atti rinviati

all’Ufficio AI affinché, mediante eventuali approfondimenti istruttori, motivi

la decisione di non riconoscere ulteriori provvedimenti professionali e di

escludere il diritto alla rendita.

Ne

consegue che il ricorso dev’essere accolto parzialmente ai sensi dei

considerandi.

2.8. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61

lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la

procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno.

Per quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può di

regola venire assegnata solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa

(vedasi, per la regola e le eccezion, DTF 129 II 297 consid. 5, 119

Ib 412, 112 V 86 consid. 4, 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89

consid. 4; Leuzinger-Naef, Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen

betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche

Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht, in SZS 1991 pp. 180 ss) ed è

concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche

quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per

la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il

patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V 140 consid. 2= RCC 1992

p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329;

cfr. anche STCA 30.2009.32 del 2 aprile 2010).

Con

riferimento alla rappresentanza da parte di un curatore, la giurisprudenza

federale distingue due situazioni: quella in cui l'assicurato è patrocinato da

un "semplice" curatore e quella in cui il rappresentante è

allo stesso tempo avvocato o comunque giurista. Se rappresentato da un “semplice”

curatore, non quindi particolarmente qualificato, l’assicurato non ha diritto

all’indennità per ripetibili (sentenze K 139/06 del 31 gennaio 2008, K 123/06 del

6 dicembre 2007, K 63/06 del 5 settembre 2007, I

384/06 del 4 luglio 2007, I 459/05 del 24 luglio 2006).

Nel caso

in disamina dagli atti non risulta che il curatore dell'insorgente sia

giurista o comunque in possesso di una specifica formazione nella materia in

causa. Né è per il resto ravvisabile un comportamento temerario da parte dell'amministrazione,

il che potrebbe eventualmente legittimare l’assegnazione di ripetibili (in

argomento K 63/06 del 5

settembre 2007 che rimanda per analogia a DTF 127 V 205, 110 V 132).

Ne consegue

che al ricorrente, ancorché parzialmente vittorio in causa, non vanno assegnate

ripetibili (parziali).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione contestata è annullata per quanto concerne il rifiuto di erogazione

di ulteriori provvedimenti professionali e di una rendita d’invalidità con

rinvio degli atti all’Ufficio AI conformemente ai considerandi. Per il resto la

decisione è confermata.

Considerandi

2.

Le

spese di fr. 500 sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice

Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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