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Decisione

35.2020.27

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 settembre 2020Italiano20 min

constata che l’indicazione a completare dal profilo neurologico e psichiatrico gli

Source ti.ch

Fatti

I Professori __________ e __________

sono pure concordi nel ritenere che l’insorgente non sia più in grado di

svolgere l’attività di cuoca, così come ogni altra professione, e ciò tenuto

conto della sola diagnosi di sindrome dolorosa neuropatica. La caricabilità

psichica dovrebbe essere oggetto di una specifica valutazione.

2.7. Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA

constata che l’indicazione a completare dal profilo neurologico e psichiatrico gli

accertamenti già effettuati, risulta chiaramente dalla perizia dermatologica e

di chirurgia plastica/delle bruciature elaborata dai Professori __________ e __________.

In particolare, per quanto riguarda gli aspetti neurologici, un approfondimento

peritale viene ritenuto necessario per confermare la diagnosi di CRPS di tipo

Considerandi

II e di paresi ulnare, ritenute responsabili della sintomatologia denunciata

dall’assicurata.

Il TCA non può che condividere questa

indicazione e, in tale misura, gli accertamenti in discussione non configurano

una, inammissibile, “seconda opinione”. Esso non ritiene invece necessaria

l’esecuzione di un complemento peritale in ambito ortopedico, tenuto conto

della natura del danno alla salute di cui è portatrice RI 1 (secondo il Prof. __________,

si tratta infatti di verificare la presenza di una CRPS di tipo II,

ossia di una patologia - chiamata anche causalgia - legata a una lesione

neurologica periferica), complemento peritale che non è del resto stato auspicato

nemmeno dai dottori __________ e __________.

Questa Corte non può tuttavia seguire

l’amministrazione laddove intende conferire il mandato peritale ai dottori __________

o __________ per la neurologia, rispettivamente ai dottori __________ o __________

per la psichiatria. Al proposito, va rilevato che si tratta qui semplicemente di

completare, dal profilo neurologico e psichiatrico, la valutazione già espressa

in ambito dermatologico e di chirurgia plastica/delle ustioni. In questo senso,

appare decisamente più corretto che il mandato peritale venga affidato a degli

specialisti attivi all’interno dello stesso Ospedale universitario di __________,

già per il fatto che la discussione di consenso dovrà necessariamente

coinvolgere anche i dottori __________ e __________. Ideale sarebbe che la

designazione dei periti neurologo e psichiatra avvenisse in collaborazione con

questi ultimi. D’altro canto, qualora l’assicuratore dovesse persistere nel

ritenere poco chiare, finanche contraddittorie, le risposte fornite dai periti,

avrà sempre la possibilità di chiederne la delucidazione, ad esempio formulando

dei quesiti complementari.

A prescindere da quanto precede,

il TCA osserva che, in caso di perizia pluridisciplinare, la discussione globale

deve coinvolgere tutti gli specialisti intervenuti. Non ha pertanto

alcun senso la soluzione prospettata dalla CO 1 di affidare la sintesi delle

conclusioni contenute nelle perizie parziali al solo dott. __________, il quale

è oltre tutto specializzato in chirurgia.

In conclusione, la decisione

incidentale impugnata deve dunque essere annullata e gli atti rinviati

all’assicuratore LAINF resistente affinché disponga un complemento peritale in

ambito neurologico e psichiatrico, a cura di specialisti

esercitanti presso l’Ospedale universitario di __________.

Questo Tribunale rinuncia a

citare le parti alla richiesta udienza di discussione (cfr. doc. I, p. 9 e doc.

X), ritenuto che è già sin d’ora verosimile che da essa non emergerebbe alcun

nuovo elemento di valutazione rilevante per la risoluzione della presente

vertenza.

2.8

L’assicurata ha chiesto di essere

posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio

dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I).

Visto l'esito favorevole del

ricorso, l'assicurata, patrocinata da un avvocato, ha diritto al versamento da

parte dell’assicuratore LAINF di fr. 2’000 a titolo di ripetibili.

La domanda di assistenza

giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF

124.

V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014

consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16

agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione

incidentale è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla CO 1 affinché ordini un complemento peritale in ambito

neurologico e psichiatrico, a cura di specialisti attivi presso l’Ospedale

universitario di __________.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà all’assicurata, patrocinata da un avvocato,

l’importo di fr. 2’000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili, ciò

che rende priva di oggetto la

domanda di assistenza giudiziaria.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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