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32.2022.63

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24 gennaio 2023Italiano39 min

i precedenti terapeuti presso lo studio del Dr. med. __________ (sig. __________,

Source ti.ch

Fatti

i precedenti terapeuti presso lo studio del Dr. med. __________ (sig. __________,

Dr.ssa med. __________), in base al quale emergeva un quadro depressivo e ansioso

già presente da lungo tempo, con significativo impatto sul funzionamento, dapprima

formativo (il paziente non è riuscito a portare a termine un percorso formativo

e/o professionalizzante), ed in seguito lavorativo e sociale del paziente.

Lo stesso riferisce severe difficoltà

nell'uscire di casa legate ad agorafobia e si reca in consultazione presso il

Servizio unicamente accompagnato da una figura di attaccamento.

Tali dati anamnestici sono apparsi

congruenti con l'osservazione clinica da me effettuata nel periodo di

riferimento e con quanto riportato dai precedenti curanti del paziente. In base

a quanto da me osservato durante la presa in carico ed alle informazioni

anamnestiche che mi è stato possibile raccogliere, si, ritiene che il disturbo

presentato dal paziente comporti attualmente una totale compromissione della capacità lavorativa.” (XII/1)

In

merito a quest’ultima certificazione il dr. __________ del SMR,

nell’Annotazione del 5 dicembre 2022, ha affermato che “in considerazione

del nuovo rapporto medico del 29.11.2022 del dr. med. __________ l’entrata in

materia è dal punto di vista medico psichiatrico giustificata” (XIV/1).

Ora,

come dianzi anticipato (consid. 2.3 e 2.4), e come osservato dall’Ufficio AI nella

risposta di causa (III) e nello scritto del 7 dicembre 2022 (XIV), secondo

la giurisprudenza, nell’ambito di una procedura giudiziaria di non entrata in

materia le prove addotte solo in sede di ricorso non possono essere prese in

considerazione in quanto tardive.

Infatti,

con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito

di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta

deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante

per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di

prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere

dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica.

In

questo secondo caso l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine

per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso

contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti

prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare

nell’ambito di una nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid.

3.2).

Nel

caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un assicurato al quale, con

sentenza 6 gennaio 2005, era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita

dal 1° marzo 2004 e che il 19 febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda,

respinta dall’amministrazione il 19 maggio 2008 perché non aveva reso

verosimile nessuna modifica rilevante per il diritto alle prestazioni. Il TF ha

giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in

considerazione un certificato medico 31 gennaio 2008 prodotto dall’assicurato

solo in sede di ricorso, considerato come l’interessato non avesse prodotto

certificati medici attuali né con la domanda di revisione del febbraio 2008, né

nel termine assegnatogli dall’amministrazione, cosicché non era stata

sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto successiva

all’ultimo esame materiale dei suoi diritti avvenuto nel gennaio 2005.

Mediante

la pronuncia I 734/05 dell’8 marzo 2006, citata nella succitata pronunzia del

15 aprile 2010 (cfr. anche STF 8C_196/2008 del 5 giugno 2008), il TF aveva

accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un

tribunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico

prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova

domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in

misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi

all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine all’assicurato per

rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove

l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle

prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti

medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede

all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una

nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l’amministrazione

deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito

della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano

successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre

Considerandi

prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di

revisione.

Nella

fattispecie, la documentazione prodotta dall’assicurato con il ricorso o nel

corso della presente procedura ricorsuale e, quindi, tardivamente, non può

quindi modificare l’esito della presente vertenza.

La

stessa, e in particolare la nuova certificazione del dr. __________ del 29

novembre 2022 (ritenuto che quella del 29 settembre 2022 non evidenziava

elementi oggettivi idonei a giustificare un’entrata in materia riguardo alla

nuova domanda di prestazioni, giusta l’annotazione del 17 ottobre 2022 del SMR

citata sopra; cfr. VIII/1), unitamente ad eventuale altra documentazione medica

che sostanzi l’effettivo intervento di un peggioramento duraturo e tale da

influire sulla capacità lavorativa (che in occasione della decisione del 14

giugno 2019 era stata giudicata dell’80% nell’attività abituale e in ogni altra

attività leggera adatta), verrà trattata dall’amministrazione quale nuova domanda

di prestazioni, come del resto indicato dall’Ufficio AI nello scritto del 7

dicembre 2022 (XIV).

2.10

In

conclusione, la decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1°

gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria

dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis

LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente.

2.11

L’assicurato

ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il

principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza

giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione

della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser,

ATSG-Kommentar 3a ed., 2015, ad art. 61, n. 173, pagg. 828-829).

A

norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul

patrocinio d’ufficio (Lag), l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione

dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

173.

segg.) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il

processo non è palesemente privo di esito positivo e se l’intervento

dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372

consid 5b con riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità

di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

In

casu, dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti

all’inserto, la vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in

quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei

rischi di perdere la causa. In effetti, alla luce della precedente decisione

del 14 giugno 2019, con la quale la domanda di prestazioni era stata respinta

dopo attenta valutazione delle condizioni mediche e della documentazione agli

atti, l’amministrazione non è entrata nel merito delle nuova domanda di

prestazioni, corredata da un unico e assai scarno certificato medico – quello del

dr. __________ del 14 giugno 2021 – oltre a due rapporti d’uscita dalla Clinica

__________ e dalla __________, considerato come l’assicurato non avesse

apportato, nemmeno in fase di osservazioni al progetto di decisione del 23 giugno

2022.

– dal quale emergeva chiaramente la necessità di documentare debitamente

un eventuale peggioramento delle sue condizioni – nuovi elementi medici atti a

rendere almeno verosimile una modifica della situazione medica o economica

rispetto a quanto stabilito nella precedente decisione cresciuta in giudicato. Per

quanto detto sopra, la produzione delle certificazioni del dr. __________, che

parrebbero indiziare effettivamente l’intervento di un peggioramento, è

avvenuta in sede ricorsuale e quindi tardivamente.

Ne

segue che la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va

respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

§ Gli

atti vanno trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze

conformemente ai considerandi.

2. La

domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese di fr. 500 sono poste a

carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi

Gianluca Menghetti

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