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32.2022.72

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 gennaio 2023Italiano35 min

9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013).

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei

casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni

esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e

8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta

l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del

grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,

presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto

alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo

precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli

dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Una

diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer

1/06, pag. 64-65).

Da

ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha

stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono

modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello

stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve

essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198

consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF

9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013).

2.5 Nel

caso concreto, tenuto conto della documentazione medica presente agli atti, con

rapporto 2 maggio 2022 il medico SMR dr.ssa med. __________ ha posto le

seguenti diagnosi con e senza influsso sulla capacità lavorativa:

"

(…)

Polineuropatia sensitiva e motoria grave degli arti

inferiori con:

- neuropatia del nervo peroneo sinistro:

paresi subcompleta dell’estensione e dell’eversione piede cadente, da 02.2022

Stecca Heidelberg

- dolore fantasma all’alluce sinistra in esiti

di amputazione di entrambi gli alluci, prima a dx, dopo a sx

Arteriopatia obliterante periferica

- 06.12.2021 ben compensata

- 05.02.2019 dilatazione endo-vascolare

dell’asse femorale gamba destra in stadio II b dx

- FRCV: famigliarità, fumo attivo,

ipercolesterolemia, diabete tipo II dal 2008, obesità

Piede destro

- 01.2022 ferita chiusa

- t. d. batteriemia e terapia antibiotica, St.

d. amputazione alluce

- 23.10.2010 débridement osseo, posa di

Cerament G e sutura prima in osteomielite metatarso I, St. dopo trattamento

antibiotico endovenoso per necrosi dopo trauma alluce

Piede sinistro

- 01.2022 ferita chiusa

- 27.05.2021 resezione testa MT I, débridement

osseo, posa di Cerament G, chiusura secondaria

- St. d. amputazione alluce

- 11.2018 malum perforans alluce

- 12.2014 ulcera alluce sx

2.2 Diagnosi senza ripercussione sulla CL

Diabete mellito tipo II dal 2008

Ipertensione arteriosa trattata

Ipercolesterolemia

Tabagismo” (pag. 209 incarto AI)

Il

medico SMR ha poi elencato le seguenti limitazioni funzionali: nessuna

limitazione di carico massimo di 5 kg, necessità di alternanza della postura al

bisogno, nessuna difficoltà nello svolgere lavori di precisione e nessuna

necessità di pause supplementari. Quali ulteriori limitazioni e/o risorse il

medico ha rilevato: “porta scarpe ortopediche bilateralmente ed una stecca

di Heidelberg al piede sinistro. Dopo al massimo 15-30 minuti disturbi nel

cammino a causa di dolori alla caviglia e alla pianta del piede bilaterale,

peggiore se la strada è in salita. Deve evitare le scale. Deve evitare dei

terreni sconnessi” (inc. AI pag. 210).

La

dr.ssa med. __________ ha poi ritenuto l’assicurato pienamente inabile in tutte

le attività dal febbraio 2021, ma pienamente abile al 100% dal 16 marzo 2022 in

attività adeguate (inc. AI pag. 210).

Per

quel che concerne il miglioramento della capacità lavorativa il medico SMR ha

fatto riferimento al rapporto 14 febbraio 2022 del dr. med. __________,

specialista in chirurgia vascolare, generale e traumatologia. Alla domanda

sulla possibile attività da svolgere egli ha risposto “attività seduta senza

necessità di spostamento” (inc. AI pag. 152), facendo inoltre presente

quale limitazione “difficoltà di deambulazione già dopo pochi passi”

(inc. AI 153).

Con

rapporto 17 marzo 2022 il dr. med. __________, neurologo, diagnosticata una

polineuropatia grave degli arti inferiori con piede cadente sinistro in ambito

di neuropatia del nervo peroneo, ha concluso: “È chiaro che la situazione

così come si presenta non è possibile l’inserimento nel mercato libero del

lavoro, in particolare quale autista di taxi, suo ultimo lavoro svolto, non vi

è nessuna ripresa di un’attività in modo sicuro (…)” (inc. AI pag. 193).

Tale documento è stato valutato dal SMR nel succitato rapporto del 2 maggio

2022.

Con

rapporto 15 giugno 2022 il diabetologo curante, riportate le diagnosi note, ha

sostenuto che “alla luce delle diagnosi sopra elencate, in particolare dello

stato dopo amputazione degli alluci bilateralmente e della grave polineuropatia

sensomotoria (descritta in modo esauriente dal collega neurologo Dr. __________)

non vi è alcuna possibilità di ripresa di un’attività lavorativa” (inc. AI

pag. 239). Esaminato tale atto, con annotazioni 21 luglio 2022 il medico SMR ha

rilevato che il curante “non elenca un antidolorifico/neuromodulatore fra la

terapia farmacologica in atto”, confermando pertanto le conclusioni della

sua valutazione del 2 maggio 2022.

Con

il presente ricorso l’assicurato contesta la succitata valutazione, in

particolare per quel che concerne il miglioramento della capacità lavorativa in

attività adeguate, rilevando inoltre come non sia stata eseguita una

valutazione psicologica (recte: psichiatrica).

2.6 Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/ Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le perizie

affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Inoltre, circa il ruolo del medico SMR, va

rammentato che per l’art. 59

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso

del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli

uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.7 Nella

fattispecie in esame questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di

salute dell’assicurato è stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI, non ha

motivo per mettere in dubbio i rapporti del medico SMR, la quale ha considerato

tutta la documentazione presente nel dossier.

In

particolare, la dr.ssa med. __________ ha correttamente esposto le diagnosi

rilevate dai dr. med. __________ (cfr. rapporto 19 maggio 2021 in doc. 46), dr.

med. __________ (cfr. rapporto 10 gennaio 2022 in doc. 50) e dr. med. __________

(cfr. rapporto 17 marzo 2022 in doc. 66).

Il

medico SMR, con riferimento al rapporto 14 febbraio 2022 del dr. med. __________

(doc. 56), ha ritenuto l’assicurato abile al 100% in attività sedentarie senza

la necessità di spostamento. Certo, nel rapporto 17 marzo 2022 il dr. med. __________

ha sostenuto che a seguito della situazione medica non vi è alcuna possibilità

d’inserimento nel libero mercato, escludendo lo svolgimento dell’ultima

attività appresa di autista di taxi, e che “non vi è nessuna ripresa di

attività in modo sicuro”.

Ora,

da una parte va ricordato che, come esposto al consid. 2.6, al medico compete la valutazione dello stato di salute del

peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace

al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute

limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita

in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo

la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto. Compito

dell’orientatore professionale è invece quello di stabilire, in base alle

informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido. Per questi

motivi la valutazione sulle possibilità di reinserimento lavorativo

dell’assicurato non spettava al citato sanitario.

D’altro canto, dal

medesimo rapporto del dr. med. __________ si evince che il danno alla salute,

polineuropatia sensitiva e motoria, è localizzato agli arti inferiori. Questa

valutazione non interferisce con la conclusione del medico SMR, la quale,

fondandosi sul rapporto 14 febbraio 2022 del dr. med. __________, ha ritenuto

come l’assicurato possa svolgere attività sedentarie con minima deambulazione. Del

resto, l’insorgente non ha prodotto documentazione medica che apporti nuovi

elementi che non siano stati valutati e tantomeno che smentisca quanto concluso

dal SMR.

Come

detto, l’assicurato rileva l’assenza di una valutazione psicologica dovuta alle

conseguenze del suo stato psicologico alterato a causa delle problematiche di

salute. Tuttavia, dagli atti presenti nell’inserto non risulta alcun elemento

che permetta di concludere per l’esistenza di una patologia psichiatrica,

tantomeno invalidante. In nessun rapporto, ad esempio, viene riferito di un

comportamento depressivo, né risulta una presa a carico psichiatrica. Del resto

l’assicurato non ha prodotto alcunché al riguardo.

Se

da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio,

secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio

dal giudice, dall’altra questo principio non è però assoluto, atteso che la sua

portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della

causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il

dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Nemmeno

il rapporto 17 ottobre 2022 del dr. med. __________ prodotto con il ricorso,

che rispecchia quello del 15 giugno 2022 già analizzato dal SMR, non aggiunge

alcun nuovo elemento medico che non sia stato già esaminato, così come ribadito

dal SMR con annotazioni del 27 ottobre 2022 (VII).

Inoltre, questo Tribunale ritiene che la documentazione medica

agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al

lavoro dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza

che si renda quindi necessario l'esperimento una perizia pluridisciplinare

richiesta dall’insorgente. Al

riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid.

2.1 pag. 429 e riferimenti). Un

tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al

previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Di

conseguenza, tenuto conto delle affidabili e convincenti conclusioni del SMR,

alle quali va conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6), è da

ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante

valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3) che

l’assicurato è totalmente abile in attività adeguate dal 16 marzo 2022.

2.8 Occorre

ora esaminare la graduazione dell’invalidità eseguita dall’Ufficio AI dopo il 1°

luglio 2022, ritenuto che dal 1° febbraio 2022 al 30 giugno 2022 l’assicurato ha

diritto ad una rendita intera.

2.8.1 In

merito alla determinazione del reddito da valido il nuovo art. 26 OAI

prevede che per determinare il reddito da valido la retribuzione effettivamente

percepita prima dell'insorgenza dell’invalidità sia prioritaria e che, in caso

di notevoli variazioni negli ultimi anni precedenti all'invalidità, va

calcolata come media (cpv. 1). Se il reddito (medio) effettivamente percepito è

inferiore di almeno il 5% del valore centrale usuale del settore secondo la RSS

di cui all'art 25 cpv. 3 OAI, il reddito da valido corrisponde al 95º/o di

questo valore centrale (cpv. 2, cosiddetta parallelizzazione), tranne nel caso

in cui anche il reddito con invalidità ex art. 26bis cpv. 1 OAI è inferiore dì

almeno il 5% al valore centrale usuale del settore secondo la RSS o se il

reddito è stato conseguito con un'attività lucrativa indipendente (cpv. 3:

esclusione della parallelizzazione). Con tale soluzione il legislatore ha

voluto creare un automatismo a favore degli assicurati, non ponendosi più la

domanda a sapere quali fattori hanno comportato un reddito inferiore alla media

e/o se l'assicurato si fosse accontentato di un tale, modesto, reddito (cfr.

Rapporto esplicativo (successivo alla procedura di consultazione) edito

dall'UFAS del 3 novembre 2021 sulle Disposizioni d'esecuzione relative alla

modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore

sviluppo dell'Al), pag. 49 con rinvio giurisprudenziale; per la giurisprudenza

ormai superata cfr. pro multis DTF 148 V 174 consid. 6.4.).

Se

il reddito effettivamente conseguito non può essere determinato (in misura

sufficientemente precisa), il reddito da valido è determinato su base

statistica ex art. 25 cpv. 3 OAI relativi alle persone con la medesima

formazione e condizioni professionali analoghe (cpv. 4).

Se

l'invalidità insorge dopo che l'assicurato ha previsto o iniziato una

formazione professionale, il reddito da valido corrisponde al reddito

statistico ex art. 25 cpv. 3 OAI che egli avrebbe potuto conseguire se avesse

concluso la formazione (cpv. 5). Qualora l'assicurato non può iniziare o

concludere alcuna formazione professionale a causa dell'invalidità, il reddito

senza invalidità è determinato secondo i valori statistici di cui all'art. 25

cpv. 3 OAI ma senza differenziare in base al sesso (cpv. 6).

Nella

decisione contestata riguardo al reddito da valido, non potendo definire il

reddito effettivamente conseguito senza invalidità, l’Ufficio AI l’ha correttamente

fissato, utilizzando le tabelle statistiche, a fr. 65'511,51. Tale importo non

è stato del resto contestato dall’assicurato.

2.8.2 Per

quel che concerne il reddito da invalido, il nuovo art. 26bis cpv. 1 OAI

prevede che se dopo l'insorgere dell'invalidità l'assicurato consegue una

retribuzione lavorativa, quest'ultima rappresenta il reddito da invalido, a

patto che essa gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità lavorativa

residua in relazione ad un'attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile

(cpv. 1).

In

mancanza di una retribuzione lavorativa o se la retribuzione lavorativa non può

essergli computata quale reddito da invalido, quest'ultimo si determina su base

statistica ex art. 25 cpv. 3 OAI.

Possono

essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo caso il reddito non

figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti dall’età e differenziati

a seconda del sesso.

Tuttavia

per gli assicurati di cui all'art. 26 cpv. 6 OAI (ossia gli assicurati invalidi

dalla nascita o precoci, cfr. il surriferito Rapporto esplicativo dell'UFAS,

pag. 53) non si differenzia in base al sesso (cpv. 2).

L’art.

25 cpv. 3 OAI prevede che se per la determinazione dei redditi lavorativi determinanti

si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i valori centrali

della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di

statistica.

Se

a causa dell'invalidità l'assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale

ex art. 49 cpv. 1bis OAI (ossia la capacità lavorativa in attività precedente o

adeguata ai limiti funzionali accertati in sede medica) pari o inferiore al 50%

rispetto al valore determinato su base statistica, si applica una deduzione del

10% per attività lucrativa a tempo parziale (cpv. 3).

Va

qui ricordato che nella citata DTF 148 V 174 il TF ha stabilito che “attualmente non si presenta alcun motivo

oggettivo serio per un cambiamento di giurisprudenza secondo cui per

l'accertamento del reddito da invalido sulla base dei dati statistici occorre

fondarsi di principio sui valori centrali o mediani delle RSS (consid. 9.2.3 e

9.2.4). Un cambiamento di giurisprudenza non è nemmeno opportuno alla luce

della revisione della LAI e dell'OAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022

(consid. 9.3)”.

Nel

caso concreto, sempre dalla decisione impugnata si evince che l’Ufficio AI ha

correttamente utilizzato le citate tabelle dell’inchiesta sulla struttura dei

salari elaborata dall’Ufficio federale di statistica (Tabella TA1_Skill level,

categoria 1, uomini), giungendo ad un importo di fr. 68'959,50 (inc. AI pag.

239).

L’assicurato

ritiene impossibile riprendere il lavoro non potendo restare in piedi più di 30

minuti.

In

primo luogo occorre ricordare l'obbligo dell'assicurato di

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi

discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche

dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto

all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla

salute.

In

virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è

ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua

residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V

22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non

è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado

di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid.

4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze

personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di

domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata

dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001

pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Inoltre,

il Tribunale federale ha già più volte stabilito che da una persona

assicurata che fino a quel momento ha svolto un’attività indipendente può

essere preteso un cambiamento professionale verso un’attività lucrativa

dipendente (cfr. STF 9C_36/2018 del 17 maggio 2018, pubblicata in SVR 10/2018

IV nr. 61;9C_810/2017 del 9 aprile 2018;9C_525/2017 del 30 ottobre 2017 pubblicata

in SVR 3/2018 IV nr 16).

Occorre

anche ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del

lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una

parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un

mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire

se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e

conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare,

l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività

esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non

rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in

misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin

dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF 8C_641/2008 del 14

aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3; DTF 110

V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid.

4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

Va

poi rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già

avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a

personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di

occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che

consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono

necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione

professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid.

3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;

9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3).

Al riguardo, come è stato ricordato nella STF 8C_709/2008

del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già

ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di attività

semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi

(cfr. Tabella TA1 edita dall'Ufficio federale di statistica, livello di

esigenze 4 [denominato ora livello di competenze 1]) – un numero

significativo di queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di

alternare la posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone

di lavorare in posizione alternata – esiste un mercato del lavoro sufficiente

in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua.

Nella

fattispecie in esame, per quel che concerne l’aspetto reintegrativo va fatto

riferimento al rapporto 5 maggio 2022 della consulente in integrazione

professionale. Dopo aver esposto le risultanze mediche, le limitazioni

funzionali nonché la surriferita valutazione medico-teorica, la consulente ha

proceduto all’analisi della formazione scolastica e professionale. Per quel che

concerne l’integrabilità, ha rilevato:

"

(…) Per l’assicurato sono

possibili le attività in posizione seduta e senza necessità di spostamenti.

Indico di seguito alcuni esempi di attività ritenute

compatibili allo stato di salute attuale e alle limitazioni presenti.

Tali attività potrebbero essere svolte in misura

completa:

- operaio generale in fabbrica (con mansioni leggere) e

in posizione seduta

- addetto al servizio imballaggio (con mansioni e

leggere) e in posizione seduta

- addetto al servizio spedizione (con mansioni

leggere quali etichettatura, imbustamento) in posizione seduta

- cassiere

- addetto a piccole mansioni amministrative. (…)” (pag.

214 incarto AI)

Per

questi motivi, la consulente ha concluso:

"

… non si riconoscono

ulteriori provvedimenti professionali.

Tali provvedimenti non permetterebbero comunque una

maggiore reintegrazione professionale, rispettivamente una miglior capacità al

guadagno.

In riferimento a quanto sopra si procede quindi alla

chiusura del mandato di reintegrazione-esame.

Su specifica richiesta scritta da parte

dell’Assicurato, si resta a disposizione per un possibile sostegno al

reinserimento lavorativo con le misure a disposizione nel collocamento.

Su tale base si ritiene conclusa la lavorazione della

pratica.” (pag. 214 incarto AI)

Pertanto,

richiamata la suevocata giurisprudenza, l’assicurato è da ritenere

reintegrabile, con il conseguimento di un salario statistico come stabilito dall’amministrazione.

2.8.3 Dal

raffronto dei redditi risulta un grado d’invalidità nullo, motivo per cui dal

1° luglio 2022, tre mesi dopo il miglioramento ex art. 88a cpv. 1 OAI, decade

il diritto ad una rendita.

Ne

consegue che la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso è da

respingere.

2.9 Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico

dell’insorgente che ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio.

2.10 Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28

cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio

d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,

aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20

settembre 2004).

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un

esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente

vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le

prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di

perdere la causa. In effetti, dal tenore della decisione apparivano chiari i

motivi di un diniego di rendita e l’insorgente non ha prodotto alcuna

documentazione atta a mettere in dubbio la valutazione medico-teorica posta a

fondamento della pronunzia contestata.

In

simili condizioni, l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

deve essere respinta.

Per questi

motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è respinta.

3.

Le

spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti

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