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32.2025.20

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 maggio 2025Italiano20 min

aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF

Source ti.ch

Fatti

3 RAI). Dans cette

mesure, le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause

doivent être constatés d'office par l'autorité (art. 43 al. 1 LPGA), ne

s'applique pas à une telle procédure, la juridiction de première instance étant

tenue d'examiner le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière de

l'office AI en fonction uniquement des documents produits jusqu'à la date de

celle-ci (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêt 9C_627/2020 du 17 novembre 2020

consid. 4.2). Dès lors que les pièces auxquelles la recourante se réfère ont

été établies les 22 novembre 2022 et 26 janvier 2023, soit postérieurement à la

décision du 17 octobre 2022, c'est à bon droit que la juridiction cantonale

n'en a pas tenu compte dans le cadre de son examen."

Va ancora rilevato che per quanto concerne i capoversi 2 e

3 dell’art. 87 OAI (corrispondenti ai capoversi cpv. 3 e 4 in vigore sino al 31

dicembre 2011) è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non

è necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è

subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in

giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile

modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri

che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23

aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF

9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).

Più

la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla

verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento;

quanto

più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più

rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni

dell'assicurato. Su questo aspetto, l’amministrazione dispone di un certo

potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare

(DTF

109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10

febbraio 2005, consid. 3.1; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3.; v.

anche SVR 2003 IV n. 25 p. 76).

2.4. Per costante giurisprudenza (STF 8C_901/2013 del 27

febbraio 2014 consid. 3.1.; STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 consid. 3.1.;

STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006 consid. 2.2.1.; DTF 130 V 64 consid. 5.2.5.)

nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato deve rendere

verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il

diritto alle prestazioni, in alternativa deve fare riferimento a mezzi di

prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere

dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo

secondo caso l’amministrazione deve impartire all’assicurato un termine per

produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario

non entrerà nel merito della domanda. Se, per contro, nella nuova domanda

l’assicurato non ha neppure fatto riferimento a tali nuovi mezzi di prova,

l’Ufficio AI può determinarsi sulla (non) entrata in materia basandosi sulla

documentazione agli atti. Nelle citate pronunzie, la nostra Alta Corte ha

ribadito che l’intervallo da considerare per la valutazione della modifica

rilevante è quello tra l’ultima valutazione materiale del diritto alla rendita

e l’emanazione della decisione impugnata, lasciando intendere che la

documentazione prodotta con le osservazioni al preavviso deve essere

considerata dall’amministrazione. Inoltre, atti prodotti (esclusivamente) in

sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare, se del caso,

nell'ambito di una nuova domanda (STF 8C_901/2013 consid. 3.3.2.; STF

8C_457/2012 consid. 3.1. e seg.; STFA I 734/05 consid. 2.2.2. e 3.2.; DTF 130 V

64 consid. 3. e 6.1.; STCA 32.2020.77 del 9 novembre 2020 consid. 2.4. e seg.;

Sentenza 720 14 172 / 202 del 21 agosto 2014 della Sezione di diritto delle

assicurazioni sociali del Tribunale cantonale di Basilea Campagna consid. 3.1 e

seg.).

2.5. Nella

fattispecie in esame, l’insorgente si prevale del certificato del 29 novembre

2024 e del rapporto del 20 gennaio 2025 della dr.ssa __________ (cfr. supra

consid. 1.4.) nonché del rapporto dell’8 aprile 2025 del dr. __________ (cfr.

supra consid. 1.7.) a comprova di una asserita modifica rilevante dello stato

di salute.

2.5.1. Orbene, il

certificato medico del 29 novembre 2024 si esaurisce in una attestazione di

un’incapacità lavorativa dell’80% dal 29 novembre 2024 al 6 gennaio 2025 con

l’indicazione “Il paziente si trova in condizioni di salute migliorate e

sarebbe propenso ad un rientro nel mondo del lavoro [con, n.d.r.] una

percentuale iniziale del 20% con un progressivo aumento secondo decorso”.

Di

tutta evidenza, lo scarno ed oltremodo generico certificato della curante non

permette di concludere alcunché, non essendo neppure indicata una diagnosi,

rispettivamente quali ulteriori esami sono stati effettuati.

Invitato

dall’Ufficio AI ad inviare un rapporto medico dettagliato, l’assicurato ha

inviato il rapporto del 20 gennaio 2025 della curante avente il seguente tenore

(sottolineature del redattore):

" […] Si tratta di un ragazzo 30enne, laureato in

ingegneria chimica, che durante la sua prima esperienza lavorativa […] si

ammalava per la prima volta con un decorso non grave, ma che sviluppava una

sintomatologia compatibile con long-covid per cui veniva agganciato all’ambulatorio

di long-covid […] che però concludeva dopo alcuni mesi la presa a carico

Considerandi

senza ulteriori proposte. […] conoscevo il ragazzo da 08.2023 per presa a

carico come medico di famiglia. Durante le visite e colloqui il paziente ha

riferito diversi disturbi soprattutto riguardo la sfera del sonno

(insonnia, risvegli frequenti, sonnolenza diurna) che abbiamo approfondito con

valutazioni della medicina del sonno, disturbi riguardanti la sfera

polmonare e dolori ricorrenti, disturbi di concentrazione e attenzione per cui

è stato deciso di agganciare il paziente all’ergoterapia, attualmente

terminata, ed organizzare una valutazione neuropsicologica. Inoltre ho

proposto un aggancio psichiatrico e psicoterapico (Psichiatra: Dr. __________

[…]). Una visita presso una specialista in medicina psicosomatica non è

invece risultata conclusiva. Ho rivisto l’ultima volta il paziente in

consultazione il 29.11.2024 e come sintomatologia attuale […] lamenta

“nebbia mentale”, difficoltà a concentrarsi, fatigue, fatica respiratoria,

disturbi del sonno, scosse in tutto il corpo, dolori diffusi. Eventualmente

ritengo possibile valutare un’attività lavorativa al 20%, possibilmente

spalmato in più giorni (es. 2 ore al giorno).”

Va innanzitutto

evidenziato come nel surriferito rapporto la curante si è limitata per lo più a

riportare la sintomatologia riferitagli dal ricorrente, prendendola per

fedefacente nonostante un mancato riscontro oggettivo. Per il resto, il

rapporto della curante si esaurisce in una riproposizione del suo rapporto del

7.

febbraio 2024 con il quale aveva già indicato la sintomatologia riferitale

dall’assicurato (sindrome di fatica cronica da long covid, nebbia cerebrale,

disturbi respiratori lievi, difficoltà a concentrarsi, sospetto di un

concomitante disturbo depressivo e psicosomatico con tratti di insonnia) e le

terapie a cui era stato sottoposto, allegando diversa refertazione medica (cfr.

docc. 11 e 21 incarto AI). Tali referti erano già stati valutati dal medico SMR

nell’ambito della prima domanda di prestazioni, quest’ultimo avendo concluso

che “Dalla lettura della documentazione presente all’incarto non emerge

nessuna patologia certificata con influenza sulla capacità lavorativa”

(doc. 31 incarto AI). Da qui la decisione di rifiuto di prestazioni del 27

agosto 2024, cresciuta incontestata in giudicato (cfr. supra consid. 1.3. in

fine).

È

quindi a ragione che, esaminato il rapporto del 20 gennaio 2025 della dr.ssa __________,

il medico SMR ha concluso che “[…] dalla documentazione presente all’incarto

non emergono patologie codificabili ma solo un corollario di sintomi riferiti e

non oggettivabili. In tal sento non è possibile procedere con entrata in

materia” (doc. 53 incarto AI).

2.5.2

Con il

ricorso e nelle more della procedura l’insorgente ha prodotto, oltre al

rapporto del 20 gennaio 2024 della dr.ssa __________ di cui già si è detto

(cfr. supra consid. 2.5.1.), il rapporto dell’8 aprile 2025 del dr. __________

(cfr. supra consid. 1.7.).

Invano.

Va qui

ricordato che l’intervallo da considerare per la valutazione

della modifica rilevante è quello tra l’ultima valutazione materiale del

diritto alla rendita e l’emanazione della decisione impugnata e che gli atti

prodotti (esclusivamente) in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e

da considerare, se del caso, nell'ambito di una nuova domanda (cfr. supra

consid. 2.4. in fine).

Ne

consegue che, come rettamente rilevato dall’Ufficio AI (cfr. supra consid.

1.8.), il surriferito rapporto del curante psichiatra risulta tardivo e sarà da

valutare nell’ambito di una nuova domanda.

Stante

quanto precede, secondo questo Giudice l’Ufficio AI a ragione non è entrato nel

merito della domanda del ricorrente. Infatti, l’insorgente, chiamato a

dimostrare in sede amministrativa che rispetto all’ultima decisione del 27

agosto 2024 vi è stato un peggioramento del suo stato di salute, non ha reso

verosimile una rilevante modifica della sua situazione valetudinaria con

incidenza sulla capacità lavorativa.

La

documentazione medica prodotta successivamente alla decisione contestata va

trasmessa all’Ufficio AI affinché la tratti alla stregua di una nuova domanda

di prestazioni.

2.6

Come

accennato (cfr. supra consid. 1.5.), l’insorgente ha chiesto l’esperimento di

una perizia indipendente e la sua audizione.

La situazione

valetudinaria fino all’emanazione della decisione impugnata è da considerarsi

sufficientemente chiarita (cfr. supra consid. 2.5.1.), ragione per cui questo

Giudice rinuncia all’assunzione di ulteriori mezzi di prova.

Va qui rammentato che conformemente,

alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non

potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove (STF 9C_96/2022 dell’8 agosto 2022, consid.

7; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31

maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF

9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno

2017.

consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF

9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9),

senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

2.7

Visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso,

nella misura in cui ricevibile, va respinto.

2.8

Secondo

l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021 ed

applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a

LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore

dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale

delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso nella misura in cui ricevibile è respinto.

2. Gli

atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai

considerandi.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente La

segretaria

giudice Raffaele Guffi Stefania

Cagni

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