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32.2019.222

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 giugno 2020Italiano11 min

consid. 3.1; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3; v. anche SVR 2003 IV n. 25 p. 76).

Source ti.ch

Fatti

di principio tenuto a rispettare

(DTF 109 V 114

consid. 2b, 123 consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005,

consid. 3.1; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3; v. anche SVR 2003 IV n. 25 p. 76).

2.4 Con

la nuova domanda l’assicurato, come accennato, si è limitato ad indicare di

essere incapace al lavoro al 100% e di essere “ex tossicodipendente,

alcolista”. A sostegno della propria richiesta egli non ha prodotto alcuna

attestazione medica od economica.

A

non aver dubbi l’assicurato non ha in alcun modo reso verosimile, nel senso

della summenzionata giurisprudenza (cfr. supra consid. 2.3), un rilevante

cambiamento delle circostanze, ossia che le sue condizioni cliniche e/o

economiche a seguito di un danno alla salute abbiano subito una modifica tale –

rispetto a quanto accertato nell’ambito della precedente (ultima) procedura

sfociata nella decisione di diniego del 27 maggio 2015 – da influire sul

diritto a prestazioni.

A

ragione quindi l’amministrazione ha deciso di non entrare in materia. Il

ricorso non merita pertanto accoglimento.

2.5 Con

il gravame l’insorgente ha prodotto diversa documentazione medica che a suo

giudizio costituisce prova di un intervenuto peggioramento delle sue condizioni

di salute.

In STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 l’Alta Corte ha giudicato corretto

l’agire di un tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione la

nuova documentazione medica prodotta per la prima volta nella procedura

ricorsuale e che andava considerata nell’ambito di una nuova domanda nel caso

in cui con la stessa fosse stata sufficientemente comprovata una modifica delle

circostanze di fatto (“(…) Weiter hat die Vorinstanz zutreffend

Considerandi

erwogen, dass die von ihr erst im kantonalen Beschwerdeverfahren neu

aufgelegten Arztberichte nicht berücksichtigt werden können, sondern im Wege

einer allfälligen Neuanmeldung vorzubringen sind, falls sie eine

anspruchsrelevante Tatsache glaubhaft machen sollen (BGE 130 V 64 E. 5.2.5 S.

69; Urteil 8C_177/2010 vom 15. April 2010 E. 6). Auf den angefochtenen

Entscheid wird verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG) (…)”).

Nella STF I 734/05 dell’8 marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del

15.

aprile 2010), il TF ha accolto un ricorso di un Ufficio

AI che si era lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva preso in

considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta

Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il

grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle

prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per l’amministrazione di

fissare un termine all’assicurato per rendere verosimile la modifica. Il

termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la

modifica rilevante per il diritto alle prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova

supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in un

secondo tempo o che chiede all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per

contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova

supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli

atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI,

mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in

materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di

prestazioni (rispettivamente di revisione).

Stante

quanto sopra, la documentazione medica prodotta (per la prima volta) con

il ricorso (doc A/4-22) deve quindi essere trasmessa all’Ufficio AI affinché,

dopo esame della stessa (quale nuova domanda) decida se vi sono gli estremi per

entrare in materia ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI e, in caso affermativo,

dopo eventuali atti istruttori si pronunci nel merito del peggioramento.

2.6

Giusta

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza le spese per

fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Gli

atti vanno trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze

conformemente ai considerandi.

3. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

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