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Decisione

32.2020.2

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16 luglio 2020Italiano17 min

aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).

Source ti.ch

Fatti

di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere

dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine

per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso

contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5).

Va ancora

rilevato che per quanto concerne gli art. 87 cpv. 3 e 4 OAI

(corrispondenti agli attuali art. 87 cpv. 2 e 3 OAI in vigore dal 1° gennaio

2012), è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è

necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è

subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in

giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile

modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri

che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23

aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).

Più la precedente decisione

è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87

cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento;

quanto più breve

è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più

rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni

dell'assicurato. Su questo aspetto, l’amministrazione dispone di un certo

potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare

(DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I

619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3.1; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio

2012 consid. 2.3; v. anche SVR 2003 IV n. 25 p. 76).

2.4 Nella

sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale

federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle

affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità

di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso

particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo

cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di

volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

Nella

sentenza del 30 novembre 2017 pubblicata in DTF 143 V 409, il Tribunale

federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF

141 V 281 deve essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta

una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche

nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.

comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Alla

luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese

le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura

probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica

della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi

fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata

dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,

per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca

a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di

un’inabilità lavorativa invalidante.

Inoltre,

per giurisprudenza, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294).

L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il

carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

2.5 Nell’ambito della nuova

domanda, come accennato, l’assicurata ha trasmesso all’Ufficio AI i due

certificati menzionati sopra al considerando 1.2. Queste certificazioni – il

relazione alle quali in procedura amministrativa il medico psichiatra SMR ha

evidenziato, non senza pertinenza, come il primo contenga una “lista di

diagnosi non suffragate da qualsiasi nozione comprensibile di status” (doc.

AI 115) e il secondo “un apprezzamento di status in assenza di indicazioni

di diagnosi e prognosi” (doc. AI 118) – non possono essere

considerate, richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di

rapporti medici psichiatrici, attestazioni mediche facenti validamente e in

maniera motivata stato di una (verosimile) rilevante modifica della situazione

accertata tramite perizia pluridisciplinare nel dicembre 2016 (doc. AI 56, 96)

nell’ambito della precedente procedura sfociata nella decisione del 27 marzo

2018. Al riguardo non può non essere evidenziato come lo studio __________ e

quindi lo psichiatra dr. __________, nel certificato 6 maggio 2019 (che

per altro non parla,

a differenza del certificato 6 novembre 2019

prodotto col gravame [doc. II-2], di peggioramento né indica ed evidenzia in

maniera chiara e precisa in che cosa consista l’asserita modifica della

situazione invalidante con riferimento a quanto attestato nelle precedenti

certificazioni psichiatriche [cfr. doc. AI 20, 32 e sub doc. AI 106]) abbia

stimato all’80% l’attuale incapacità lavorativa dell’assicurata mentre che

nella valutazione resa nell’ambito della precedente procedura il medesimo

specialista aveva sostenuto (rapporto medico del 17 giugno 2015 sub doc. AI 20)

e ribadito (rapporto medico del 4 dicembre 2015 sub doc. AI 32) l’esistenza di

un’incapacità lavorativa del 100%. Ciò non permette di certo di considerare

siccome validamente resa verosimile una modifica (peggioramento) ai sensi

dell’ex art. 87 cpv. 2 OAI (v’è se mai da chiedersi se in base alle percentuali

indicate non si possa addirittura parlare di eventuale miglioramento della

capacità lavorativa).

A ragione quindi

l’amministrazione ha deciso di non entrare in materia sulla nuova domanda di

prestazioni. Il ricorso non merita pertanto accoglimento.

2.6 Con il gravame l’insorgente ha

prodotto diversa documentazione medica (il certificato 6 novembre 2019 e 30

gennaio 2020 sempre dello studio __________ e il certificato 20 gennaio 2020

del medico curante dr. __________) che a suo giudizio costituisce prova di un

intervenuto peggioramento delle sue condizioni di salute.

In

STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 l’Alta Corte ha

giudicato corretto l’agire di un tribunale cantonale che non aveva preso in

considerazione la nuova documentazione medica prodotta per la prima volta nella

procedura ricorsuale e che andava considerata nell’ambito di una nuova domanda

nel caso in cui con la stessa fosse stata sufficientemente comprovata una

modifica delle circostanze di fatto (“(…) Weiter hat die Vorinstanz zutreffend

erwogen, dass die von ihr erst im kantonalen Beschwerdeverfahren neu

aufgelegten Arztberichte nicht berücksichtigt werden können, sondern im Wege

einer allfälligen Neuanmeldung vorzubringen sind, falls sie eine

anspruchsrelevante Tatsache glaubhaft machen sollen (BGE 130 V 64 E. 5.2.5 S.

69; Urteil 8C_177/2010 vom 15. April 2010 E. 6). Auf den angefochtenen

Entscheid wird verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG) (…)”).

Nella STF I 734/05 dell’8 marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del

15 aprile 2010), il TF aveva accolto un ricorso di un

Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva

preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso.

L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile

che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto

alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per

l’amministrazione di fissare un termine all’assicurato per rendere verosimile

la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende

verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazioni, ma rinvia a

mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende

trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministrazione di acquisire

d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a

mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della

domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui

all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla

decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito

di una nuova domanda di prestazioni (rispettivamente di revisione).

Stante quanto

sopra, la documentazione medica prodotta (per la prima volta) nella

procedura ricorsuale (doc. II-1, IX-1, IX-2) deve quindi essere trasmessa

all’Ufficio AI affinché, dopo esame della stessa quale (ulteriore) nuova domanda,

decida se vi sono gli estremi per l’entrata in materia ai sensi dell’art. 87

cpv. 2 e 3 OAI e, in caso affermativo, dopo istruzione della causa, si pronunci

nel merito del peggioramento (non compete allo scrivente Tribunale pronunciarsi

in prima istanza su una nuova domanda).

2.7 Giusta l’art. 69 cpv. 1bis LAI

la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500 sono poste a carico della

ricorrente.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Gli atti vanno trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle

proprie incombenze conformemente ai considerandi.

3.

Le spese di fr. 500 sono

poste a carico della ricorrente.

4.

Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice

Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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