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Decisione

32.2023.28

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 giugno 2023Italiano33 min

correttezza della riduzione ad un quarto della rendita precedentemente corrisposta

Source ti.ch

Fatti

Il Tribunale federale ha rammentato

che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di

fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla

rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid.

3.5 pag. 349 con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio

materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica

rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza

preponderante (STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181,

STF 9C_418/2010, consid. 3.1 e 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).

2.5. Nel caso concreto, l’assicurato aveva

beneficiato di una rendita intera di invalidità dal 1° novembre 2009, poi

ridotta ad un quarto di rendita a partire dal 1° agosto 2015.

La

correttezza della riduzione ad un quarto della rendita precedentemente corrisposta

all’assicurato alla luce di un grado di invalidità del 40% era stata confermata

da questo Tribunale con STCA 32.2015.68 del 24 marzo 2016, cresciuta

incontestata in giudicato. In quell’occasione, il TCA aveva, in particolare,

confermato la valutazione del dr. __________ del SMR a proposito dell’assenza

di patologie invalidanti di origine extra-infortunistiche, ritenendo, dunque,

che a ragione l’Ufficio AI avesse fondato la propria valutazione sugli

accertamenti effettuati in ambito infortunistico. Dagli stessi (oggetto di

decisione del 6 febbraio 2015, confermata con decisione su opposizione del 25

novembre 2015 e cresciuta in giudicato a seguito della STCA 35.2016.4 del 16

marzo 2016) era emerso che, tenuto conto delle limitazioni di origine somatica

determinate dal dr. __________ (necessità di pause supplementari di 20 minuti

ogni due ore) e di quelle psichiatriche stabilite dalla dr.ssa __________ (diminuzione

della resistenza allo stress che comportava una limitazione della capacità

lavorativa del 10-20%), l’interessato andava ritenuto in grado di svolgere

un’attività leggera, prevalentemente sedentaria, durante tutto il giorno, con

una riduzione complessiva del rendimento del 22% (risultante dalla necessità di

una pausa aggiuntiva di 20 minuti per mezza giornata e con una diminuzione del

rendimento del 15% per ragioni psichiatriche, per una incapacità lavorativa

complessiva del 22%).

2.6. Nel giugno 2022 (cfr. consid. 1.4.),

l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una procedura di revisione.

Con annotazione del 9 gennaio 2023 il

dr. __________ del SMR, spec. in medicina interna, ha indicato quanto segue:

"

Diagnosi

Stato dopo amputazione traumatica arto

inferiore sinistro sotto all’articolazione femorotibiale

Stato dopo fratture costali multiple

Stato dopo frattura apofisaria

trasversa lombare

Lombalgie croniche non specifiche

Attuale revisione del 10.6.2022

Grado AI 40% dal 1.8.2015

Assicurato licenziato

Dal rapporto del curante risulta

situazione clinica stazionaria

Valutazione:

-

stato invariato, prognosi stazionaria.” (Doc. 267)

L’insorgente ha contestato tale

valutazione del medico del SMR, posta alla base della decisione impugnata,

facendo valere un peggioramento del proprio stato di salute, come peraltro pure

attestato dal proprio medico curante.

2.7. In corso

di causa, il legale dell’insorgente ha trasmesso al TCA un referto del 17

aprile 2023, con il quale il dr. __________ ha attestato quanto segue:

"

Si tratta di un paziente che soffre di diabete mellito tipo due in

pluriterapia; la malattia è progredita ed ha portato a un peggioramento a

livello del microcircolo tale da aggravare la pelle intorno alla protesi che si

presenta sempre più sensibile e sottile ed è a rischio di sviluppare delle

ferite (ci sono già stati alcuni episodi che abbiamo trattato).

Purtroppo nonostante l’adattamento e il

cambiamento del materiale protesico, sostituendolo con uno nuovo, non ha

portato a un notevole miglioramento.

Questo comporta al paziente dolori

locali e una riduzione della mobilità e dunque un peggioramento anche del

diabete e di conseguenza anche della pressione arteriosa di cui attualmente

soffre il paziente.

Per far fronte alle necessità

lavorative dovrà utilizzare dei trattamenti antiinfiammatori che con il tempo

sono dannosi a livello sia gastrointestinale sia renale.

Bisogna perciò rendersi conto che

queste malattie nonostante non siano clinicamente visibili sono in continua

progressione e possono portare a un peggioramento e dunque il paziente avrà

sempre più difficoltà a far fronte alle richieste lavorative in quanto ci sarà

una progressiva riduzione delle sue capacità di rendimento lavorativo.

Attualmente si sta anche manifestando

una pollineuropatia periferica con una regressione anche della sensibilità

degli arti inferiori e superiori.

Chiedo gentilmente che le assicurazioni

sociali tramite l’ufficio invalidità si rendano conto di questa problematica.

Rimango sempre a disposizione per

ulteriori chiarimenti e se vi fosse la necessità vi posso inoltrare anche una

copia degli esami eseguiti.” (Doc. X/1)

Con

annotazione del 24 aprile 2023, il dr. __________ del SMR ha osservato:

"

Diagnosi

Stato dopo amputazione traumatica arto

inferiore sinistro sotto all’articolazione femorotibiale

Stato dopo fratture costali multiple

Stato dopo frattura apofisaria

trasversa lombare

Lombalgie croniche non specifiche

Decisione del 7.2.2023:

nessun aumento del grado di invalidità

Ricorso:

attuale rapporto dr. __________

del 17.4.2023 il quale menziona la presenza di un diabete mellito, di una

ipertensione arteriosa e di una polineuropatia che potrebbero in futuro

comportare una progressiva riduzione della sua capacità di rendimento

lavorativo.

Valutazione:

dall’attuale documentazione

risulta unicamente un rischio di una riduzione futura della CL ma non risulta

una attuale riduzione della CL residua.” (Doc. XII/1)

2.8. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02,

consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,

di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli

indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il

medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio

alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Questa giurisprudenza è stata in

seguito costantemente confermata dall’Alta Corte (cfr. DTF 139 V 225 consid.

5.2 e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022 e 8C_365/2022 del 23 marzo

2023 consid. 5.2).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che

esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U

252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti). L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È,

infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il

giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal

giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente

da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si

evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03

del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR

2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

2.9. Chiamato ora a pronunciarsi, tutto

ben ponderato, il TCA non può, con la necessaria, tranquillità confermare la

conclusione alla quale è giunto il dr. __________ del SMR a proposito della

stazionarietà dello stato di salute dell’interessato, contraddetta dal medico

curante dr. __________, ma ritiene indispensabile che l’esistenza o meno di un

Considerandi

peggioramento delle condizioni di salute dell’insorgente faccia oggetto di

ulteriori approfondimenti, prima di potersi esprimere riguardo alla revisione

del diritto alle prestazioni in corso.

In

questo senso, questa Corte non può che rimarcare l’apparente contraddittorietà

esistente tra quanto indicato dal dr. __________ del SMR nell’annotazione del 9

gennaio 2023 a proposito del fatto che “dal rapporto del curante risulta

situazione clinica

stazionaria” (cfr. doc. 267, corsivo della redattrice)

e quanto, invece, emerge dai referti stilati dal dr. __________, i quali fanno espresso

riferimento ad una situazione clinica in peggioramento (cfr. doc. 262 e doc.

X/1).

Al

riguardo, questo Tribunale rileva, infatti, che già nel rapporto medico

concernente la revisione della rendita inviato dall’Ufficio AI compilato in

data 19 luglio 2022, il dr. __________, curante dell’assicurato dal 2018, ha

espressamente indicato che l’evoluzione della situazione del paziente è “in

peggioramento”; riferendosi alla “situazione e sintomatologia medica

attuale” ha rilevato “peggioramento della situazione medica: deambulazione

in peggioramento; diabete; ipertensione; fimosi recidivanti; lombalgie

acute recidivanti; frattura del dito della mano sinistra del 22.02.2022”; quali

referti oggettivi ha elencato “amputazione soprageicolare; poliartropatia

ginocchio dx”; quanto all’attività lavorativa svolta finora dall’assicurato ha

ritenuto che sia esigibile attualmente per 4-5 ore al giorno, mentre

un’attività adeguata per 2-3 ore al giorno; infine, ha concluso che la prognosi

sull’integrazione risulta “in peggioramento” (doc. 262, corsivo della

redattrice).

L’esistenza

di un continuo peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato è

stato poi ribadito dal medico curante nel referto del 17 aprile 2023 (cfr. doc.

X/1).

Ora,

nonostante queste chiare indicazioni fornite dal curante – e che a mente di

questo Tribunale impongono degli approfondimenti - il dr. __________ del SMR,

nelle annotazioni del 24 aprile 2023, si è limitato a riassumere che il curante

“menziona la presenza di un diabete mellito, di una ipertensione arteriosa e di

una polineuropatia che potrebbero in futuro comportare una progressiva

riduzione della sua capacità di rendimento lavorativo”, concludendo che

“dall’attuale documentazione risulta unicamente un rischio di una riduzione

futura della CL ma non risulta una attuale riduzione della CL residua” (cfr.

doc. XII/1).

Il TCA,

in mancanza di maggiori e più approfondite investigazioni riguardo alle

problematiche evidenziate dal dr. __________ e alle relative ripercussioni

sull’esigibilità lavorativa, non è in grado di stabilire se effettivamente,

come ritenuto dal dr. __________ del SMR, il continuo deterioramento messo in

luce dal medico curante possa comportare unicamente un rischio futuro di peggioramento

della capacità lavorativa dell’assicurato, oppure no.

Tale

aspetto, di fondamentale importanza ai fini della revisione del diritto alla

rendita di cui beneficia l’insorgente, necessita evidentemente di essere

chiarito attraverso una visita peritale specialistica.

Tutto ben ponderato, il TCA ritiene

pertanto che, nel caso concreto, emergono elementi suscettibili di generare dei

dubbi, perlomeno lievi, circa l’affidabilità del parere sul quale

l’amministrazione ha fondato la propria decisione, dubbi che inducono questa

Corte a scostarsene (per un caso in cui il TF ha annullato il giudizio cantonale

e rinviato la causa per nuova decisione, ritenendo che i referti agli atti dei

medici curanti della persona assicurata fossero atti a suscitare un, almeno

minimo, dubbio circa la pertinenza del parere espresso dal medico fiduciario a

proposito della causalità, si veda la STF 8C_517/2017 del 12 luglio 2018

consid. 6.2.).

2.10

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha

pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio.

Il

TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen

Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer

Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der

Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer

Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende

Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das

Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten

zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei

nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V

376.

E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte

diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren

dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von

Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der

Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die

direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert

das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person -

unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die

Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und

die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle

Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz

als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen

(BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis

der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung,

wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei

festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter

praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des

Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen

Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der

Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand,

dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes

Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR

2010.

IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In una

sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva a

quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione

contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati

nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa

l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice

(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia

giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa

stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

"

Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

In una

sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha

rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che

aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse

l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove

esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del

medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni

procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti

e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione

(art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il

existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de l’appréciation du

médecin-conseil, il appartient en premier lieu à l’assureur-accidents de procéder

à des instructions complémentaires pour établir d’office l’ensemble des faits

déterminants et, le cas échéant, d’administrer les preuves nécessaires avant de

rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt

8C_401/209 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3. et ses références).”

(si

veda pure la STF 8C_697/2019,8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).

Infine,

con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR

10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un

tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un

rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione,

sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465

che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata

all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un

complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito

dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad

accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le

prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è

stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid.

9.3.3;8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti;8C_731/2021

succitata consid. 4.6).

Nella

presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un

rinvio degli atti all’Ufficio AI (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul

solo parere del SMR, peraltro messo in dubbio dal medico curante.

Per le

ragioni già esposte al considerando 2.9., si giustifica pertanto l’annullamento

della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione affinché disponga

un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a chiarire quale sia

l’effettiva evoluzione dello stato di salute dell’interessato nell’ambito della

procedura di revisione avviata d’ufficio.

In

seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento esperito,

l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito al diritto a prestazioni.

2.11

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in

combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in

vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena

vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281

consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono

poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente, rappresentato

da un avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 7 febbraio 2023 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda

conformemente

ai considerandi.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al

ricorrente fr. 2’500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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