32.2024.57
Ricorso (accolto con rinvio atti) contro decisione di non entrata in materia per mancata collaborazione. A. ha provato che la mancata comparizione alla visita peritale è riconducibile all’affezione psichiatrica, circostanza che osta all’applicazione dell’art. 43 cpv. 3 LPGA. No spese a UAI
5 settembre 2024Italiano12 min
2. Non si percepiscono
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.57
jv/gm
Lugano
5 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 giugno 2024 di
RI 1
contro
la decisione del 28 maggio 2024 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nato nel 1970, di formazione impiegato di commercio (con AFC) e da ultimo
attivo quale responsabile del magazzino, il 22/23 novembre 2022 ha presentato –
per il tramite dell’assistente sociale – una domanda di prestazioni AI
adducendo un’incapacità lavorativa completa dal 27 aprile 2022 a motivo di “Forte
depressione, isolamento in casa e fatico ad alimentarmi” (docc. 1-3, docc.
5 e 8 incarto AI).
1.2. Richiamati
gli incarti dall’assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia
(docc. 4, 6, 20, 71-116 incarto AI) e dall’assicurazione disoccupazione (docc.
14, 17, 53-70 incarto AI), il questionario datore di lavoro (docc. 11 incarto
AI), il curriculum vitae (doc. 8 incarto AI) ed il rapporto medico dei curanti
del Servizio psico-sociale (docc. 12, 13, 15, 16, 18 e 30 incarto AI),
pervenuta ulteriore documentazione medico-assicurativa (docc. 25-28 e 32
incarto AI) l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al SMR (docc. 23 e 24 incarto
AI). Valutata la documentazione agli atti, i medici SMR dr. __________ e dr. __________
(specialisti in psichiatria e psicoterapia) hanno richiesto una perizia esterna
monodisciplinare in ambito psichiatrico (doc. 31 incarto AI), richiesta
avvallata dall’amministrazione che ha conferito mandato al Centro __________ nella
persona della dr.ssa __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia)
(docc. 35 e 37 incarto AI).
Con
scritto del 5 gennaio 2024 l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurato la data ed
il luogo della valutazione peritale, e meglio il 21 marzo 2024 alle ore 10:00 a
__________ (doc. 35 incarto AI).
1.3. Con
scritto del 29 marzo 2024 l’Ufficio AI, rilevato che l’assicurato in modo
ingiustificato non si era presentato all’appuntamento e richiamato l’art. 43
cpv. 2 e 3 LPGA, gli ha assegnato un (ultimo) termine di dieci giorni per
dichiarare per iscritto se intendeva sottoporsi all’accertamento ordinato,
prospettando in caso contrario una decisione di non entrata in materia (doc. 42
incarto AI). Essendo l’assicurato rimasto silente, con progetto di decisione
del 18 aprile 2024 l’Ufficio AI ha prospettato la non entrata in materia (doc.
44 incarto AI).
L’assicurato
non ha presentato osservazioni al progetto di decisione, ragione per cui con
decisione del 28 maggio 2024 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (doc. 49
incarto AI).
1.4. L’assicurato
ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 28 maggio 2024,
postulandone l’annullamento e la retrocessione degli atti all’amministrazione
per approfondimenti medici, istando altresì per l’assistenza giudiziaria (esenzione
dalle tasse e spese processuali).
Sostiene,
in estrema sintesi, che il suo stato valetudinario – sensibilmente peggiorato
da gennaio 2024 – e la difficile situazione socio-economica gli hanno impedito
di gestire le incombenze amministrative, determinando anche la mancata
comparizione alla visita peritale prevista per il 21 marzo 2024. Comunica di
essere disposto a sottoporsi agli approfondimenti medici necessari a condizione
di poter essere accompagnato. Produce diversa documentazione.
1.5. Con
scritto del 1. luglio 2024 il TCA ha assegnato al ricorrente un termine di 20
giorni per produrre il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria, debitamente compilato e vidimato.
1.6. Con
scritto del 5 luglio 2024 il ricorrente ha prodotto il rapporto medico del 17
aprile 2024 del Servizio psico-sociale e due attestati di degenza (non datati)
della clinica __________ per il periodo dal 17 giugno al 5 luglio 2024.
1.7. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha comunicato di aver nuovamente sottoposto
l’incarto AI, inclusa la documentazione prodotta con il gravame, al medico SMR
e che quest’ultimo, con annotazione del 2 luglio 2024, ha ritenuto necessario
chiedere il rinvio degli atti per procedere alla perizia psichiatrica.
In
ragione di ciò, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per
procedere con i necessari approfondimenti.
1.8. Con
scritto del 16 luglio 2024 il Servizio psico-sociale ha aggiornato il TCA circa
la situazione dell’insorgente (IX).
1.9. Con
scritto del 29 luglio 2024 il ricorrente ha aderito alla proposta dell’Ufficio
AI di procedere ad una valutazione psichiatrica, senza tuttavia produrre il
certificato municipale richiestogli (XI).
1.10. Con
scritto del 26 agosto 2024 l’Ufficio AI ha comunicato che lo scritto del 16
luglio 2024 del Servizio psico-sociale verrà preso in considerazione
nell’ambito della perizia psichiatrica (XII).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI non è entrato nel
merito della domanda di prestazioni. Infatti, se l’assicurato interpone ricorso
contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a
buon diritto l’amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece –
ciò che non corrisponde al caso in esame – essa ha accettato di esaminare la
richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell’entrata in materia
ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile
dall’assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF
116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).
2.3. L’art. 1
cpv. 1 LAI prevede che le disposizioni della LPGA sono applicabili
all’assicurazione per l’invalidità (artt. 1a-26bis e 28-70 LAI)
sempre che la LAI non preveda espressamente una deroga.
Per
l’art. 28 cpv. 1 LPGA, gli assicurati e il loro datore di lavoro devono
collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione
sociali.
Per l’art.
43 cpv. 2 LPGA se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o
specialistici per la valutazione del caso, l’assicurato deve sottoporvisi.
Ex
art. 43 cpv. 3 – concernente le conseguenze della violazione dell’obbligo di
comunicazione e di collaborazione dell’assicurato (Schiavi, BSK-ATSG, n. 28 ad
art. 43 LPGA) – se l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni,
nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro
dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e
avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato
termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e
decidere di non entrare in materia.
Il
citato disposto comprende anche l’obbligo di sottoporsi ad esami peritali ex
art. 44 LPGA (Forster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2021, n. 30 ad art. 43 LPGA; Schiavi, op.
cit., n. 28 ad art. 43 LPGA).
Le
sanzioni previste dall’art. 43 cpv. 3 LPGA presuppongono che il mancato
ossequio dell’obbligo di comunicare e collaborare sia ingiustificato: deve
trattarsi di una violazione colpevole, nel senso che il comportamento della
persona deve apparire assolutamente incomprensibile. I criteri per ammettere
una violazione del suddetto obbligo sono più restrittivi rispetto a quelli di
cui all’art. 13 cpv. 2 PA, nel senso che l’obbligo di comunicazione e
collaborazione ex art. 43 cpv. 3 LPGA è molto meno esteso di quello dell’art.
13 cpv. 2 PA (Forster, op. cit. n. 31 ad art. 43 LPGA; Schiavi, op. cit., n. 32
ad art. 43 LPGA con rinvii dottrinali e giurisprudenziali).
Non vi
è violazione dell’obbligo di collaborazione se viene comprovato dalla
refertazione medica che la persona non era in grado di adempierlo o se
l’approfondimento medico, rispettivamente la perizia non erano necessari o
ragionevoli (Forster, op. cit. n. 31 ad art. 43 LPGA con rinvio alla STF
8C_567/2007 del 2 luglio 2008 consid. 6.4. e alla STF 9C_994/2009 del 22 marzo
2010 consid. 5.2.; Schiavi, op. cit. n. 33 ad art. 43 LPGA con rinvio alla citata
STF 9C_994/2009; vedasi anche STF 8C_743/2018 del 27 maggio 2019 consid. 5.3.).
L’assicurazione
deve impartire la diffida ed assegnare il termine di riflessione anche in
presenza di un’ingiustificata violazione dell’obbligo di collaborazione, in
modo da orientare la persona circa le conseguenze giuridiche del suo (in)agire
(DTF 122 V 218 consid. 4b; Forster, op. cit., n. 36 ad art. 43 LPGA).
Per
quanto attiene alle conseguenze del rifiuto ingiustificato di collaborare,
ossia la non entrata in materia, rispettivamente l’emanazione di una decisione
in base agli atti, si rinvia alla giurisprudenza e dottrina topica (vedasi in
particolare DTF 131 V 42 consid. 3; STF 8C_417/2008 del 28 ottobre 2008 consid.
6.2 e 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 3.3. con rinvio alla DTF 139 V
585; STCA 32.2021.127 del 16 maggio 2022 consid. 2.5.; Forster, op. cit., n.
32-38 ad art. 43 LPGA; Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, n. 12 ad
art. 43 LPGA; Schiavi, op. cit., n. 34-36 ad art. 43 LPGA) e alla Circolare sull’invalidità
e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), valida dal
1. gennaio 2015, stato al 1. gennaio 2021 (cifre 1049, 7013, 7020 e 7021).
2.4. In
concreto, valutata la documentazione all’inserto, questo Giudice non ravvisa alcun
motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella
risposta di causa e condivisa dal ricorrente.
In
effetti, la tesi dell’insorgente secondo cui la mancata partecipazione alla
valutazione peritale fosse da ricondurre all’affezione psichiatrica che gli
compromette il contatto con il mondo esterno e l’evasione delle incombenze
amministrative risulta sufficientemente documentata dai documenti prodotti con
il ricorso.
Trattasi
della richiesta del 9 aprile 2024 di curatela di rappresentanza con
amministrazione dei beni presentata all’Autorità Regionale di Protezione __________
(I, A2 e A3), del certificato medico del 26 febbraio 2024
dell’__________ attestante un’incapacità lavorativa del 100% dal 22 gennaio al
31 marzo 2024 (I, A7), delle diverse attestazioni di degenza
rilasciate dalla clinica __________ (I, A8; V, B2 e B3)
e del rapporto del 17 aprile 2024 del Servizio psico-sociale attestante
un’incapacità lavorativa completa dal 22 gennaio 2024 a motivo di molteplici
affezioni psichiatriche (V, B1).
Inoltre,
dall’incarto si evince inequivocabilmente la necessità dell’insorgente di far
capo ad una persona di supporto – in primis l’assistente sociale (docc. 1, 18,
25, 27, 32 e 38 incarto AI) – per l’interazione con il mondo esterno, ragione
per cui alla tesi del ricorrente secondo cui la mancata partecipazione alla
valutazione peritale è stata dettata dall’affezione psichiatrica (I, pag. 1: “Sono
stato convocato […] per una visita medico specialistica alla quale ho
provato ad andarci ma alla fine non sono riuscito ad uscire di casa. Non ho
avuto la forza di chiamare per fissare un appuntamento e ho tenuto nascosto a
tutti questa mia difficoltà. Da gennaio 2024 la mia salute è precipitata
ulteriormente e da troppo tempo non riesco più ad uscire di casa […]”) va
prestata adesione.
Quanto
precede si evince implicitamente anche dalla presa di posizione del medico SMR
prodotta con la risposta di causa (VII 1: “Presa visione dell’incarto e, in
particolare, del rapporto del Servizio psicosociale di __________ del
17.04.2024, visto che nel corso del mese di luglio 2024 verrà nominato
all’assicurato un curatore amministrativo, che potrà accompagnarlo alle visite
mediche, si richieda al TCA la retrocessione degli atti all’amministrazione al
fine di fissare al Signor RI 1 un nuovo appuntamento presso il __________ per
la realizzazione del previsto accertamento peritale di ordine psichiatrico”).
Pertanto,
è accertato che il mancato adempimento dell’obbligo di collaborare non era
ingiustificato ex art. 43 cpv. 3 LPGA (cfr. supra consid. 2.3.), bensì dettato
dall’affezione psichiatrica, circostanza che osta all’applicazione delle
sanzioni previste dal citato disposto.
Per il
che, la decisione impugnata va annullata e gli atti vanno retrocessi all’amministrazione
affinché proceda agli approfondimenti necessari, in esito ai quali l’Ufficio AI
emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata.
2.5. Quo
all’accollo delle spese di procedura giusta gli artt. 69 cpv. 1bis
LAI e 29 cpv. 2 Lptca va osservato quanto segue. Se è vero che nel caso
concreto il ricorrente ha fatto capo all’assistente sociale per il disbrigo
delle pratiche amministrative (cfr. supra consid. 2.4.), è altrettanto vero che
l’Ufficio AI non poteva, fondandosi esclusivamente sulla documentazione a
disposizione fino all’emanazione della decisione impugnata, supporre che
l’affezione psichiatrica fosse tanto limitante da precludergli di presenziare alla
visita peritale. Infatti, nel rapporto medico del 26 gennaio 2023 del Servizio
psico-sociale i curanti avevano indicato, alla finca “Situazione e
sintomatologia medica attuale” che “Il paziente si presenta regolarmente e
puntuale a tutti gli appuntamenti concordati con i terapeuti” (doc. 15,
pag. 44 incarto AI), mentre alla domanda “Quali sono le esigenze dell’attività
svolta finora […] dal Suo paziente”, essi hanno indicato che “Riprendendo
l’attività lavorativa in maniera graduale […] potrebbe lavorare […] in
un contesto di gruppo, mostrandosi […] flessibile in termini di orari […]
e spostamenti in autonomia per recarsi alla sede lavorativa” (doc. 15,
pag. 46 incarto AI). Sulla falsa riga del citato referto si pone anche il
rapporto del 6 novembre 2023 (doc. 30 incarto AI). E neppure le indicazioni
fornite dal Servizio psico-sociale nel rapporto del 17 aprile 2024 permettevano,
da sole, di rilevare delle limitazioni tanto estese (doc. 45 incarto AI). È solo
con il resoconto fornito e la documentazione prodotta in sede ricorsuale (cfr.
supra consid. 2.4.), successivamente alla decisione del 28 maggio 2024, che l’Ufficio
AI ha potuto comprendere l’effettiva estensione della limitazione causata
dall’affezione psichiatrica, quest’ultima assurgendo a circostanza
giustificativa che osta all’applicazione dell’art. 43 cpv. 3 LPGA.
In
tali circostanze, appare equo prescindere dall’accollo delle spese di procedura
all’Ufficio AI, ancorché formalmente soccombente stante l’accoglimento del
gravame.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione del 28 maggio 2024 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
Fatti
2. Non si percepiscono
spese di procedura.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
Considerandi
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti