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Decisione

32.2024.57

Ricorso (accolto con rinvio atti) contro decisione di non entrata in materia per mancata collaborazione. A. ha provato che la mancata comparizione alla visita peritale è riconducibile all’affezione psichiatrica, circostanza che osta all’applicazione dell’art. 43 cpv. 3 LPGA. No spese a UAI

5 settembre 2024Italiano12 min

2. Non si percepiscono

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.57

jv/gm

Lugano

5 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 giugno 2024 di

RI 1

contro

la decisione del 28 maggio 2024 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1,

nato nel 1970, di formazione impiegato di commercio (con AFC) e da ultimo

attivo quale responsabile del magazzino, il 22/23 novembre 2022 ha presentato –

per il tramite dell’assistente sociale – una domanda di prestazioni AI

adducendo un’incapacità lavorativa completa dal 27 aprile 2022 a motivo di “Forte

depressione, isolamento in casa e fatico ad alimentarmi” (docc. 1-3, docc.

5 e 8 incarto AI).

1.2. Richiamati

gli incarti dall’assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia

(docc. 4, 6, 20, 71-116 incarto AI) e dall’assicurazione disoccupazione (docc.

14, 17, 53-70 incarto AI), il questionario datore di lavoro (docc. 11 incarto

AI), il curriculum vitae (doc. 8 incarto AI) ed il rapporto medico dei curanti

del Servizio psico-sociale (docc. 12, 13, 15, 16, 18 e 30 incarto AI),

pervenuta ulteriore documentazione medico-assicurativa (docc. 25-28 e 32

incarto AI) l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al SMR (docc. 23 e 24 incarto

AI). Valutata la documentazione agli atti, i medici SMR dr. __________ e dr. __________

(specialisti in psichiatria e psicoterapia) hanno richiesto una perizia esterna

monodisciplinare in ambito psichiatrico (doc. 31 incarto AI), richiesta

avvallata dall’amministrazione che ha conferito mandato al Centro __________ nella

persona della dr.ssa __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia)

(docc. 35 e 37 incarto AI).

Con

scritto del 5 gennaio 2024 l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurato la data ed

il luogo della valutazione peritale, e meglio il 21 marzo 2024 alle ore 10:00 a

__________ (doc. 35 incarto AI).

1.3. Con

scritto del 29 marzo 2024 l’Ufficio AI, rilevato che l’assicurato in modo

ingiustificato non si era presentato all’appuntamento e richiamato l’art. 43

cpv. 2 e 3 LPGA, gli ha assegnato un (ultimo) termine di dieci giorni per

dichiarare per iscritto se intendeva sottoporsi all’accertamento ordinato,

prospettando in caso contrario una decisione di non entrata in materia (doc. 42

incarto AI). Essendo l’assicurato rimasto silente, con progetto di decisione

del 18 aprile 2024 l’Ufficio AI ha prospettato la non entrata in materia (doc.

44 incarto AI).

L’assicurato

non ha presentato osservazioni al progetto di decisione, ragione per cui con

decisione del 28 maggio 2024 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (doc. 49

incarto AI).

1.4. L’assicurato

ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 28 maggio 2024,

postulandone l’annullamento e la retrocessione degli atti all’amministrazione

per approfondimenti medici, istando altresì per l’assistenza giudiziaria (esenzione

dalle tasse e spese processuali).

Sostiene,

in estrema sintesi, che il suo stato valetudinario – sensibilmente peggiorato

da gennaio 2024 – e la difficile situazione socio-economica gli hanno impedito

di gestire le incombenze amministrative, determinando anche la mancata

comparizione alla visita peritale prevista per il 21 marzo 2024. Comunica di

essere disposto a sottoporsi agli approfondimenti medici necessari a condizione

di poter essere accompagnato. Produce diversa documentazione.

1.5. Con

scritto del 1. luglio 2024 il TCA ha assegnato al ricorrente un termine di 20

giorni per produrre il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza

giudiziaria, debitamente compilato e vidimato.

1.6. Con

scritto del 5 luglio 2024 il ricorrente ha prodotto il rapporto medico del 17

aprile 2024 del Servizio psico-sociale e due attestati di degenza (non datati)

della clinica __________ per il periodo dal 17 giugno al 5 luglio 2024.

1.7. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha comunicato di aver nuovamente sottoposto

l’incarto AI, inclusa la documentazione prodotta con il gravame, al medico SMR

e che quest’ultimo, con annotazione del 2 luglio 2024, ha ritenuto necessario

chiedere il rinvio degli atti per procedere alla perizia psichiatrica.

In

ragione di ciò, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per

procedere con i necessari approfondimenti.

1.8. Con

scritto del 16 luglio 2024 il Servizio psico-sociale ha aggiornato il TCA circa

la situazione dell’insorgente (IX).

1.9. Con

scritto del 29 luglio 2024 il ricorrente ha aderito alla proposta dell’Ufficio

AI di procedere ad una valutazione psichiatrica, senza tuttavia produrre il

certificato municipale richiestogli (XI).

1.10. Con

scritto del 26 agosto 2024 l’Ufficio AI ha comunicato che lo scritto del 16

luglio 2024 del Servizio psico-sociale verrà preso in considerazione

nell’ambito della perizia psichiatrica (XII).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI non è entrato nel

merito della domanda di prestazioni. Infatti, se l’assicurato interpone ricorso

contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a

buon diritto l’amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece –

ciò che non corrisponde al caso in esame – essa ha accettato di esaminare la

richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell’entrata in materia

ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile

dall’assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF

116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).

2.3. L’art. 1

cpv. 1 LAI prevede che le disposizioni della LPGA sono applicabili

all’assicurazione per l’invalidità (artt. 1a-26bis e 28-70 LAI)

sempre che la LAI non preveda espressamente una deroga.

Per

l’art. 28 cpv. 1 LPGA, gli assicurati e il loro datore di lavoro devono

collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione

sociali.

Per l’art.

43 cpv. 2 LPGA se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o

specialistici per la valutazione del caso, l’assicurato deve sottoporvisi.

Ex

art. 43 cpv. 3 – concernente le conseguenze della violazione dell’obbligo di

comunicazione e di collaborazione dell’assicurato (Schiavi, BSK-ATSG, n. 28 ad

art. 43 LPGA) – se l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni,

nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro

dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e

avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato

termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e

decidere di non entrare in materia.

Il

citato disposto comprende anche l’obbligo di sottoporsi ad esami peritali ex

art. 44 LPGA (Forster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2021, n. 30 ad art. 43 LPGA; Schiavi, op.

cit., n. 28 ad art. 43 LPGA).

Le

sanzioni previste dall’art. 43 cpv. 3 LPGA presuppongono che il mancato

ossequio dell’obbligo di comunicare e collaborare sia ingiustificato: deve

trattarsi di una violazione colpevole, nel senso che il comportamento della

persona deve apparire assolutamente incomprensibile. I criteri per ammettere

una violazione del suddetto obbligo sono più restrittivi rispetto a quelli di

cui all’art. 13 cpv. 2 PA, nel senso che l’obbligo di comunicazione e

collaborazione ex art. 43 cpv. 3 LPGA è molto meno esteso di quello dell’art.

13 cpv. 2 PA (Forster, op. cit. n. 31 ad art. 43 LPGA; Schiavi, op. cit., n. 32

ad art. 43 LPGA con rinvii dottrinali e giurisprudenziali).

Non vi

è violazione dell’obbligo di collaborazione se viene comprovato dalla

refertazione medica che la persona non era in grado di adempierlo o se

l’approfondimento medico, rispettivamente la perizia non erano necessari o

ragionevoli (Forster, op. cit. n. 31 ad art. 43 LPGA con rinvio alla STF

8C_567/2007 del 2 luglio 2008 consid. 6.4. e alla STF 9C_994/2009 del 22 marzo

2010 consid. 5.2.; Schiavi, op. cit. n. 33 ad art. 43 LPGA con rinvio alla citata

STF 9C_994/2009; vedasi anche STF 8C_743/2018 del 27 maggio 2019 consid. 5.3.).

L’assicurazione

deve impartire la diffida ed assegnare il termine di riflessione anche in

presenza di un’ingiustificata violazione dell’obbligo di collaborazione, in

modo da orientare la persona circa le conseguenze giuridiche del suo (in)agire

(DTF 122 V 218 consid. 4b; Forster, op. cit., n. 36 ad art. 43 LPGA).

Per

quanto attiene alle conseguenze del rifiuto ingiustificato di collaborare,

ossia la non entrata in materia, rispettivamente l’emanazione di una decisione

in base agli atti, si rinvia alla giurisprudenza e dottrina topica (vedasi in

particolare DTF 131 V 42 consid. 3; STF 8C_417/2008 del 28 ottobre 2008 consid.

6.2 e 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 3.3. con rinvio alla DTF 139 V

585; STCA 32.2021.127 del 16 maggio 2022 consid. 2.5.; Forster, op. cit., n.

32-38 ad art. 43 LPGA; Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, n. 12 ad

art. 43 LPGA; Schiavi, op. cit., n. 34-36 ad art. 43 LPGA) e alla Circolare sull’invalidità

e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), valida dal

1. gennaio 2015, stato al 1. gennaio 2021 (cifre 1049, 7013, 7020 e 7021).

2.4. In

concreto, valutata la documentazione all’inserto, questo Giudice non ravvisa alcun

motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella

risposta di causa e condivisa dal ricorrente.

In

effetti, la tesi dell’insorgente secondo cui la mancata partecipazione alla

valutazione peritale fosse da ricondurre all’affezione psichiatrica che gli

compromette il contatto con il mondo esterno e l’evasione delle incombenze

amministrative risulta sufficientemente documentata dai documenti prodotti con

il ricorso.

Trattasi

della richiesta del 9 aprile 2024 di curatela di rappresentanza con

amministrazione dei beni presentata all’Autorità Regionale di Protezione __________

(I, A2 e A3), del certificato medico del 26 febbraio 2024

dell’__________ attestante un’incapacità lavorativa del 100% dal 22 gennaio al

31 marzo 2024 (I, A7), delle diverse attestazioni di degenza

rilasciate dalla clinica __________ (I, A8; V, B2 e B3)

e del rapporto del 17 aprile 2024 del Servizio psico-sociale attestante

un’incapacità lavorativa completa dal 22 gennaio 2024 a motivo di molteplici

affezioni psichiatriche (V, B1).

Inoltre,

dall’incarto si evince inequivocabilmente la necessità dell’insorgente di far

capo ad una persona di supporto – in primis l’assistente sociale (docc. 1, 18,

25, 27, 32 e 38 incarto AI) – per l’interazione con il mondo esterno, ragione

per cui alla tesi del ricorrente secondo cui la mancata partecipazione alla

valutazione peritale è stata dettata dall’affezione psichiatrica (I, pag. 1: “Sono

stato convocato […] per una visita medico specialistica alla quale ho

provato ad andarci ma alla fine non sono riuscito ad uscire di casa. Non ho

avuto la forza di chiamare per fissare un appuntamento e ho tenuto nascosto a

tutti questa mia difficoltà. Da gennaio 2024 la mia salute è precipitata

ulteriormente e da troppo tempo non riesco più ad uscire di casa […]”) va

prestata adesione.

Quanto

precede si evince implicitamente anche dalla presa di posizione del medico SMR

prodotta con la risposta di causa (VII 1: “Presa visione dell’incarto e, in

particolare, del rapporto del Servizio psicosociale di __________ del

17.04.2024, visto che nel corso del mese di luglio 2024 verrà nominato

all’assicurato un curatore amministrativo, che potrà accompagnarlo alle visite

mediche, si richieda al TCA la retrocessione degli atti all’amministrazione al

fine di fissare al Signor RI 1 un nuovo appuntamento presso il __________ per

la realizzazione del previsto accertamento peritale di ordine psichiatrico”).

Pertanto,

è accertato che il mancato adempimento dell’obbligo di collaborare non era

ingiustificato ex art. 43 cpv. 3 LPGA (cfr. supra consid. 2.3.), bensì dettato

dall’affezione psichiatrica, circostanza che osta all’applicazione delle

sanzioni previste dal citato disposto.

Per il

che, la decisione impugnata va annullata e gli atti vanno retrocessi all’amministrazione

affinché proceda agli approfondimenti necessari, in esito ai quali l’Ufficio AI

emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata.

2.5. Quo

all’accollo delle spese di procedura giusta gli artt. 69 cpv. 1bis

LAI e 29 cpv. 2 Lptca va osservato quanto segue. Se è vero che nel caso

concreto il ricorrente ha fatto capo all’assistente sociale per il disbrigo

delle pratiche amministrative (cfr. supra consid. 2.4.), è altrettanto vero che

l’Ufficio AI non poteva, fondandosi esclusivamente sulla documentazione a

disposizione fino all’emanazione della decisione impugnata, supporre che

l’affezione psichiatrica fosse tanto limitante da precludergli di presenziare alla

visita peritale. Infatti, nel rapporto medico del 26 gennaio 2023 del Servizio

psico-sociale i curanti avevano indicato, alla finca “Situazione e

sintomatologia medica attuale” che “Il paziente si presenta regolarmente e

puntuale a tutti gli appuntamenti concordati con i terapeuti” (doc. 15,

pag. 44 incarto AI), mentre alla domanda “Quali sono le esigenze dell’attività

svolta finora […] dal Suo paziente”, essi hanno indicato che “Riprendendo

l’attività lavorativa in maniera graduale […] potrebbe lavorare […] in

un contesto di gruppo, mostrandosi […] flessibile in termini di orari […]

e spostamenti in autonomia per recarsi alla sede lavorativa” (doc. 15,

pag. 46 incarto AI). Sulla falsa riga del citato referto si pone anche il

rapporto del 6 novembre 2023 (doc. 30 incarto AI). E neppure le indicazioni

fornite dal Servizio psico-sociale nel rapporto del 17 aprile 2024 permettevano,

da sole, di rilevare delle limitazioni tanto estese (doc. 45 incarto AI). È solo

con il resoconto fornito e la documentazione prodotta in sede ricorsuale (cfr.

supra consid. 2.4.), successivamente alla decisione del 28 maggio 2024, che l’Ufficio

AI ha potuto comprendere l’effettiva estensione della limitazione causata

dall’affezione psichiatrica, quest’ultima assurgendo a circostanza

giustificativa che osta all’applicazione dell’art. 43 cpv. 3 LPGA.

In

tali circostanze, appare equo prescindere dall’accollo delle spese di procedura

all’Ufficio AI, ancorché formalmente soccombente stante l’accoglimento del

gravame.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 28 maggio 2024 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

Fatti

2. Non si percepiscono

spese di procedura.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

Considerandi

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti