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33.2023.32

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 marzo 2024Italiano49 min

volontà del richiedente le prestazioni, per cui è necessario che quest'ultimo fosse

Source ti.ch

Fatti

I giudici basilesi hanno rilevato che l'atto

di rinuncia presuppone che la riduzione avvenga con consapevolezza e con

volontà del richiedente le prestazioni, per cui è necessario che quest'ultimo fosse

capace di discernimento riguardo alla riduzione della sua sostanza. La Cassa di

compensazione non si era pronunciata su questo punto nella decisione impugnata

e non poteva essere sostenuta la sua tesi secondo cui non esistevano documenti

o rapporti che compromettessero la capacità di decidere e di agire

dell'interessato. Piuttosto, le osservazioni contenute nel rapporto della

clinica del marzo 2021 sollevavano dubbi sulla capacità di agire del

ricorrente. L'assicurato soffriva da anni di una grave malattia mentale (disturbo

bipolare affettivo) che negli ultimi otto anni l'ha portato a tredici

ospedalizzazioni in clinica. È stato inoltre indicato che durante le fasi

maniacali il ricorrente valutava in modo completamente errato le situazioni

legate alla malattia e perdeva il contatto con la realtà.

I giudici cantonali hanno quindi affermato che in tali condizioni

è ammissibile che si spendano i soldi a disposizione in modo dispendioso.

Pertanto, nell'ambito dell'obbligo che le incombeva di accertare d'ufficio i

fatti, la Cassa di compensazione avrebbe dovuto chiarire ulteriormente la

capacità di discernimento rispettivamente di agire dell'assicurato. Questo

aspetto è rilevante, poiché incide sul diritto alle prestazioni del ricorrente.

Poiché la Cassa, nonostante i gravi indizi di una compromissione della capacità

di discernimento e di agire dell'assicurato dovuta alla malattia, ha omesso di

esaminare la fattispecie in modo giuridicamente corretto, e per il fatto che

non era compito del Tribunale cantonale recuperare gli accertamenti omessi

nella procedura amministrativa, già per questo motivo i giudici basilesi hanno

annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti alla Cassa per chiarire

ulteriormente i fatti (cfr. consid. 6.1).

La recente STF 9C_493/2023 del 28 settembre 2023

concerne un'assicurata nata nel 1941, a cui nel luglio 2021 era stata istituita

una curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni e che

nell'ottobre 2021 ha richiesto le prestazioni complementari, che le sono state

negate per avere prestato, senza garanzie, la quasi totalità del suo patrimonio

a una persona domiciliata in Spagna. Per il Servizio di prestazioni

complementari, tenuto conto della somma di Fr. 585'000.- che ha prestato, la

sostanza netta dell'assicurata era di Fr. 600'000.-. Adita dalla richiedente, l'Alta

Corte si è dunque chinata sulla questione a sapere se i prestiti che essa ha

accordato a terzi dovevano essere presi in considerazione nel calcolo delle sue

prestazioni a titolo di rinuncia di sostanza.

La ricorrente ha lamentato la violazione dell'art.

16 CC, perché l'istanza precedente ha ritenuto che gli elementi agli atti non consentivano

di rimettere in discussione la sua capacità di discernimento in relazione ai

prestiti concessi tra il 2017 e il 2019 (cfr. consid. 4.1).

Sulla nozione di capacità di discernimento il

Tribunale federale si è così espresso:

" 4.2. A la suite de la juridiction

cantonale, on rappellera que la capacité de discernement doit être présumée et

que celui qui en allègue l'absence doit prouver l'incapacité de discernement au

degré de la vraisemblance prépondérante (cf. art. 16 CC; ATF 124 III

5 consid. 1b; arrêts 9C_28/2021 du 4 novembre 2021 consid. 5.2;

5A_914/2019 du 15 avril 2021 consid. 3.2). En revanche, lorsque l'expérience de

la vie conduit à présumer (par exemple pour les jeunes enfants, en présence de

certaines affections psychiques ou pour les personnes affaiblies par l'âge) que

la personne en cause, en fonction de sa constitution, ne doit pas être jugée

capable de discernement, la preuve est considérée comme suffisamment rapportée

et la présomption renversée. L'autre partie peut alors tenter de prouver un

intervalle de lucidité (cf. ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêt 6B_869/2010 du 16 septembre 2011 consid.

4.2).

La présomption d'incapacité de discernement

concerne, selon la jurisprudence, les cas dans lesquels la personne en cause se

trouve, au moment d'agir, diminuée psychiquement de manière durable en raison

de l'âge ou de la maladie, comme cela est notoirement le cas en présence de

démences séniles (syndrome psycho-organique avec pour cause une artériosclérose

sénile, trouble délirant persistant ou démence sénile de type Alzheimer, p.

ex.; cf. arrêt 5A_951/2016 du 14 septembre 2017 consid. 3.1.3.1 et les arrêts

cités; arrêt 5A_926/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1.1). L'incapacité de

discernement n'est, en revanche, pas présumée et doit, partant, être prouvée,

par exemple chez une personne d'un âge avancé qui n'est que faible, atteinte

dans sa santé et confuse par moment, chez une personne qui ne souffre que

d'absences sporadiques ensuite d'une apoplexie ou encore qui ne souffre que de

trous de mémoire liés à l'âge (arrêt 5A_951/2016 cité consid. 3.1.3.1 et les

références). Un simple doute sur l'état mental ne suffit pas à renverser la

présomption de capacité de discernement (arrêt 6B_869/2010 précité consid. 4.5).".

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i

giudici cantonali non hanno dedotto una presunta assenza di disturbi dal

semplice fatto che il medico curante non aveva osservato, durante le consultazioni

avvenute nel periodo dei prestiti, alcuna incapacità della sua paziente a

gestire i propri affari. Pertanto, seguendo l'opinione dell'autorità

giudiziaria cantonale l'Alta Corte ha ammesso che il medico curante non aveva individuato

alcun elemento oggettivo che permetteva di rimettere in discussione la capacità

di discernimento della ricorrente durante gli anni dal 2017 al 2019, anche se

aveva indicato che non si poteva pronunciare sulla capacità della paziente di provvedere

ai propri affari (cfr. consid. 4.3).

Nemmeno le testimonianze di due persone sono state

sufficienti, per il Tribunale federale, per ammettere, al momento in cui i

prestiti sono stati concessi, uno stato duraturo di alterazione mentale legato

all'età o alla malattia, in presenza del quale si presume, di principio, che la

persona in questione non abbia la capacità di agire ragionevolmente. Le

considerazioni di queste persone non prevalevano sulle risultanze mediche del

curante, che non ha menzionato né uno stato permanente di alterazione mentale

né una incapacità di discernimento per il periodo precedente al 2021 (cfr.

consid. 4.4).

Infine, in merito agli atti compiuti dall'80enne il

TF ha affermato:

" 4.5. C'est également en vain que la

Considerandi

recourante affirme que "la remise des fonds en elle-même est déjà un signe

évident d'incapacité de discernement". Elle allègue à ce propos que tout

simplement personne, à part quelqu'un qui n'a plus sa faculté d'agir

raisonnablement, "aurait remis l'entier de sa fortune, soit plus de

500'000 fr., à une brève connaissance, pour des activités en Espagne, sans

aucune garantie". Cette argumentation est mal fondée, dès lors qu'une

personne peut agir de manière déraisonnable sans être dépourvue de la capacité

de discernement. Une personne n'est en effet privée de discernement au sens de

la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, en partie du

moins, par l'une des causes énumérées à l'art. 16 CC (ATF 117 II 231 consid. 2a; cf. aussi arrêt 8C_916/2011 du 8 janvier 2013

consid. 2.2). Or une telle cause n'est pas établie à l'époque déterminante à laquelle

les prêts ont été accordés, au vu des indications médicales au dossier (consid.

4.3

supra). (…) Si un acte déraisonnable peut dans certaines circonstances

constituer un indice d'un défaut de discernement (arrêt 5A_910/2021 du 8 mars

2023.

consid. 6.2.3 et les arrêts cités), en l'occurrence, cet indice est

insuffisant à lui seul. (…).".

2.12

Giova qui rammentare che secondo

l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio

i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le

informazioni date oralmente devono essere messe per scritto. Per l'art. 43 cpv.

1bis LPGA, l'assicuratore determina la natura e l’entità dei necessari

accertamenti.

Inoltre, nel diritto delle assicurazioni sociali, e quindi dinanzi

al Tribunale delle assicurazioni sociali, l'obbligo di

accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle

parti, dispensa le parti dall'obbligo di provare, ma non le libera comunque dall'onere della prova, ossia non rende privo

d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova

incombe alla

parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso

di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non

disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di

fatto da lui asserita deve fornirne la prova. Pertanto, in caso di mancanza di

prove, tocca alla parte che voleva dedurre un diritto sopportarne le

conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3), a meno che l'impossibilità di provare un

fatto possa essere imputata alla controparte (STFA K 207/00 del 26 settembre

2001, consid. 3c; STFA K 202/00 del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF 124 V

375.

consid. 3).

2.13

A sostegno della tesi secondo cui

l'età avanzata e i disturbi di salute l'avrebbero impedito di comprendere

l'errore commesso dalla Cassa, sin da subito l'insorgente ha chiesto il

richiamo degli atti medici relativi all'infortunio occorsogli nel 2022.

Poi, con l'opposizione alla decisione di rifiuto del condono e con

il ricorso ha prodotto il rapporto di dimissione del 23 marzo 2023 (doc. B)

reso dalla Clinica di riabilitazione di __________.

Malgrado l'assicurato le abbia inviato un certificato medico attestante

numerose patologie, si rileva che nella decisione impugnata la Cassa di

compensazione non si è pronunciata a sapere se la mancata segnalazione

dell'errore di computo dei costi di cura a domicilio dal 1° novembre 2021 sia comunque

avvenuta con consapevolezza e volontà dell'assicurato (STF

9C_934/2009 del 28 aprile 2010, consid. 5.4; sentenza del Tribunale cantonale

di Basilea Campagna 745 21 322 / 127 del 2 giugno 2022, consid. 3.4). Certo,

questi disturbi erano presenti nel marzo 2023 e non è dato a sapere se lo

fossero anche nell'inverno 2021/2022, quando avrebbe dovuto segnalarle l'errore

di computo intervenuto nelle decisioni del 20 dicembre 2021 e del 2 febbraio

2022, visto che facevano espressamente ancora riferimento alle spese di

malattia ricorrenti di cui aveva beneficiato il coniuge, ma che da metà ottobre

2021.

non erano manifestamente più giustificate.

Nonostante il suo obbligo di intraprendere d'ufficio

i necessari accertamenti (art. 43 cpv. 1 LPGA), la Cassa non ha dunque

approfondito lo stato di salute del ricorrente a fine 2021/inizio 2022. Non si

può perciò ora affermare che egli fosse capace di discernimento e che quindi la

sua mancata comunicazione alla Cassa del continuo riconoscimento di Fr. 2'084.-

al mese per spese di cui un tempo usufruiva la moglie costituisca una

negligenza grave, che porta a non tutelare la sua buona fede.

Stanti, in particolare, le

diagnosi di insufficienza valvolare aortica di grado moderato e di declino

cognitivo lieve di tipo vascolare poste nel citato referto del 23 marzo 2023, è

necessario sapere se, al momento (in cui avrebbe dovuto) di agire, sulla base

della chiara giurisprudenza esposta che definisce la (in)capacità di

discernimento, in presenza di queste e/o di altre patologie, unitamente all'età

avanzata, l'assicurato si era ritrovato dal profilo psichico menomato in

maniera permanente.

2.14

Da quanto

precede discende che senza prima avere acclarato la capacità di discernimento

del ricorrente nel periodo successivo al decesso della moglie, e meglio al

ricevimento delle decisioni "provvisorie" del 20 dicembre 2021 e del

2.

febbraio 2022, non è possibile affermare che era ragionevole pretendere che egli

si accorgesse con facilità che nei fogli di calcolo continuavano ad essere

inserite le spese di malattia ricorrenti per il coniuge. È infatti solo se

l'assicurato verifica in modo poco coscienzioso il foglio di calcolo e quindi

non segnala alla Cassa un errore facilmente riconoscibile che,

contravvenendo a questo suo obbligo, commette una grave negligenza e la buona

fede va poi negata (citate STF 9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid.

5.1; STF 8C_557/2021 del 17 febbraio 2022, consid. 4).

A questo stadio della procedura, in assenza di accertamenti topici

agli atti sulla sua capacità di discernimento tenuto conto dell'età avanzata e

il suo stato di salute, non è perciò possibile concludere con verosimiglianza

preponderante che l'assicurato sia stato gravemente negligente per non avere

segnalato alla Cassa di compensazione l'errore di avergli ancora riconosciuto

il rimborso del costo per la badante, benché la beneficiaria delle cure a

domicilio fosse deceduta.

Gli atti vanno di conseguenza

rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per approfondire la

capacità di discernimento e di agire del ricorrente nell'inverno 2021/2022, e

meglio quando ha ricevuto le due decisioni provvisorie emanate a seguito della

morte del coniuge (STF 9C_493/2022 del 28 settembre 2023, consid.

4.3

e 4.4; STF 9C_934/2009 del 28 aprile 2010, consid. 5.4; sentenza del Tribunale

cantonale di Basilea Campagna 745 21 322 / 127 del 2 giugno 2022, consid. 6.1).

Visto l'esito favorevole

del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: DTF

141.

V 281 consid. 11.1; STF 8C_323/2023 del 17 ottobre 2023, consid. 10; STF

8C_717/2022 del 7 giugno 2023, consid. 12; STF 9C_659/2021 del 5 settembre

2022, consid. 6; STF 9C_613/2019 del 7 maggio 2021; STF 8C_859/2018 del 26

novembre 2018, consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1) l'assicurato, patrocinato da un legale, ha

diritto al versamento di ripetibili da parte della Cassa cantonale di

compensazione (art. 61 lett. g LPGA).

Inoltre, la procedura non è soggetta a spese poiché la LPC non le

prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione su opposizione è annullata e gli atti sono rinviati alla Cassa

cantonale di compensazione affinché, in base alle considerazioni esposte,

svolga nuovi accertamenti sulla capacità di discernimento del ricorrente e si

determini nuovamente sulla sua domanda di condono.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale di compensazione verserà al ricorrente l'importo

di Fr. 1'800.- (IVA inclusa, se dovuta) a titolo di indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata

la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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