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Decisione

35.2022.63

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 gennaio 2023Italiano23 min

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato,

Source ti.ch

Fatti

G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola,

alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne

la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V

134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza di

un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere

reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio

assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,

DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato di

salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status

quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.

consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in: Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di

causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di

verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo

soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del

danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità

naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere

causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato,

ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

2.5. Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103).

2.6. In virtù dell’art. 11 OAINF,

l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni

assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Maurer, op. cit.,

p. 277). Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale.

Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le

conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo

l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,

l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di

un nesso di causalità (cfr. STF U 122/00 del 31 luglio 2001).

Nella

sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206 p. 326 ss., il TF ha precisato che,

trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non

può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale

riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che

rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità

naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il

nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico

dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole

all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità

naturale rimasto indimostrato.

2.7. Nella concreta evenienza,

dall’apprezzamento 3 ottobre 2022 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia, risulta, per quanto riguarda in primo luogo l’anca

destra, che la calcificazione peritrocanterica è imputabile all’infortunio

dell’ottobre 2007, posto che si tratta di alterazioni dei tessuti in

corrispondenza del punto di entrata del chiodo endomidollare. Sempre a suo

avviso, la sindrome di impingement dell’articolazione coxo-femorale, già

trattata artroscopicamente il 10 gennaio 2012, non costituisce invece una

conseguenza naturale di quell’evento. Si tratta qui di un quadro patologico

autonomo che interessa peraltro simmetricamente entrambe le articolazioni. In

particolare, il dott. __________ si è discostato dal parere espresso dai

sanitari della Clinica ortopedica __________ di __________, per i quali la

problematica in discussione sarebbe imputabile alla differente lunghezza degli

arti inferiori (2.5 cm). Secondo il fiduciario dell’CO 1, affinché una

posizione viziata del bacino sia atta a causare danni strutturali secondari, è

necessario che la differenza sia di almeno 5 cm. Inoltre, il fatto che la

deformità dell’articolazione coxo-femorale sia insorta bilateralmente, parla

contro la tesi dei medici __________ (doc. V 4).

In corso di causa, il

rappresentante dell’insorgente ha prodotto una valutazione del dott. __________,

spec. FMH in medicina generale e in chirurgia.

A proposito dei disturbi

interessanti l’anca destra, egli ha osservato che, in base ai referti agli atti

della Clinica __________ e della Clinica __________, essi sono da ricondurre a

una sindrome di impingement dell’articolazione coxo-femorale e si è espresso

nei seguenti termini in merito alla loro eziologia:

" (…) rispetto

al nesso di causalità tra i disturbi coxofemorali a destra e l’infortunio del

2007, non vi è un collegamento pratico effettivo, rispettivamente la posizione CO

1 è corretta.

Questa componente, tuttavia, deve essere tenuta in considerazione

dall’Assicurazione Invalidità.” (doc. T, p. 2)

Ora, considerato che il parere

del medico __________ dell’CO 1 è stato sostanzialmente condiviso dallo

specialista privatamente interpellato dall’assicurato, questo Tribunale ritiene

dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante, che la

problematica a livello dell’anca destra non costituisce una conseguenza

naturale dell’infortunio dell’ottobre 2007.

Stante ciò, tali disturbi non

devono essere presi in considerazione nel valutare la questione di sapere se lo

stato di salute di RI 1 si è nel frattempo aggravato in una misura tale da

fondare una revisione della rendita d’invalidità e dell’IMI in vigore.

2.8. In secondo luogo, per quanto

concerne l’estremità superiore sinistra, con apprezzamento del 3 ottobre

2022, il chirurgo ortopedico dott. __________ ha sostenuto che i disturbi

interessanti il polso sinistro in stato dopo frattura-lussazione trans-scafo

perilunare con plurime operazioni e, attualmente, elementi a favore di una

formazione cistica nello spazio scafolunare, si trovano in nesso causale con il

noto evento traumatico, mentre che la sindrome del tunnel carpale non lo è. A

suo avviso, l’incremento dei disturbi al polso sinistro, da ricondurre alla

cisti scafolunare, non comporta alcuna rilevante modifica del profilo

dell’esigibilità lavorativa e la patologia in quanto tale può essere curata con

misure conservative (doc. V 4).

Con referto del 2 gennaio 2023, il

dott. __________ ha enunciato in proposito le seguenti considerazioni:

" (…) Esiti

di lussazione del lunato e scafoide con frattura dello scafoide al polso

sinistro, esiti di molteplici interventi operatori in questa sede fra i quali

una stiloidectomia radiale e una denervazione parziale (con rimozione dei mezzi

di sintesi già effettuata tempo fa).

In questo contesto, secondo quanto relazione il rapporto di

ortopedia __________ di __________, vi sarebbero impedimenti funzionali con

dolori. Sussiste quindi un problema a questo livello chiaramente in nesso

causale con l’infortunio del 2007 a carico CO 1. Nondimeno, il medico __________

Dott. __________ ritiene non essersi verificato alcun peggioramento sostanziale

Considerandi

dello stato del paziente al momento della chiusura del caso rispetto ad ora.

Non vi sono comunque elementi obiettivabili (misurazioni, ecc.) per poter

validare questa tesi, almeno non nei documenti a mia disposizione.

Per questa componente ritengo indispensabile la valutazione

clinica a cura di un chirurgo della mano per confrontare lo stato attuale

rispetto a quello esaminato al momento della chiusura del caso e definire

l’eventuale peggioramento intervenuto.

Si parla, inoltre, di una sindrome del tunnel carpale, ossia

compressione del nervo mediano a livello dell’articolazione radiocarpale

sinistra che CO 1 non ritiene essere in nesso causale con l’infortunio del

2007.

Se l’esame elettroneurografico dimostrasse una effettiva compressione del

nervo mediano a livello del canale carpale, a mio parere, questa componente

dovrebbe essere a carico CO 1 in considerazione dei molteplici interventi

operatori eseguiti in questa sede a seguito dei postumi dell’infortunio con

conseguente creazione di cicatrici e indurimenti del legamento trasverso del

carpo sicuramente in parte leso anche nell’infortunio del 2007. Questa

componente è una postilla minore rispetto all’influenza sulla capacità

lavorativa del paziente (molto meno influente in particolare se messa a

confronto con una artrosi con peggioramento direzionale in sede radiocarpale

sinistra postraumatica derivante dalla frattura dello scafoide e lussazione

scafo-perilunare).

Una volta documentato l’eventuale peggioramento effettivo

intervenuto dopo la valutazione di chiusura del caso CO 1, sia CO 1 che AI dovrebbero

riconsiderare la rivalutazione della rendita d’invalidità degli enti.” (doc. T)

In corso di causa,

l’amministrazione ha quindi interpellato il PD dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia, per un parere in merito alla valutazione

del dott. __________. Questo il suo apprezzamento del 18 gennaio 2023:

" (…) Faccio

riferimento alla valutazione precedente del dott. med. __________ (vedi atti).

Concordo con la conclusione del dott. med. __________ che la

sindrome carpale è con probabilità preponderante correlata con l’infortunio e

con i diversi interventi. Il tunnel carpale fa parte anatomicamente delle

strutture operate. Per verificare se quest’ultimo è ancora presente propongo

una visita neurologica con elettrofisiologia (p.e. dott. med. __________).

Concordo anche con il dott. med. __________ che sia opportuna una

valutazione specialistica di un chirurgo della mano visto che il caso è coì

complesso. Ritengo che sia indicato un consulto presso un centro a livello

universitario, quindi propongo di indirizzare l’assicurato al reparto di

chirurgia della mano presso la Clinica __________ o la Clinica __________ per

una valutazione specialistica. Eventualmente sarebbe possibile organizzare la

visita neurologica anche da parte loro.” (doc. XVIII 1)

Con scritto del 20 gennaio 2013,

alla luce di quanto dichiarato dal dott. __________, l’istituto resistente ha

chiesto che gli venga assegnato un congruo termine “… affinché possa procedere

con la valutazione specialistica indicata.” (doc. XVIII).

Da parte sua, questa Corte prende

atto che il medico fiduciario dell’amministrazione condivide il parere del

dott. __________ secondo cui la sindrome del tunnel carpale a sinistra è da

imputare all’infortunio assicurato e che per definirne la rilevanza è

necessaria l’esecuzione di una valutazione neurologica. Il PD __________ è pure

d’accordo che lo stato del polso sinistro debba essere oggetto di un

approfondimento da parte di uno specialista in chirurgia della mano.

Stante quanto precede, è dunque

dimostrato, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza

federale, che i disturbi all’estremità superiore sinistra costituiscono una

conseguenza naturale (e adeguata) dell’evento traumatico occorso in data 7

ottobre 2007.

Gli atti devono quindi essere

retrocessi all’CO 1 affinché effettui gli accertamenti giudicati necessari dai

dottori __________ e __________, concretamente una valutazione di pertinenza

neurologica e di chirurgia della mano del polso sinistro, e decida di nuovo in

merito all’adempimento dei presupposti per sottoporre a revisione la rendita

d’invalidità e l’IMI in vigore (circa la facoltà per un TCA di rinviare gli

atti all’assicuratore considerato che, in caso di dubbi circa l’attendibilità e

la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta in primo luogo ad

esso procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti

determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la

decisione, cfr. STF 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4;8C_445/2021 del

14.

gennaio 2022 consid. 4.4;8C_384/2022 del 9 novembre 2022 consid. 7.2;8C_282/2022

dell’8 settembre 2022 consid. 5.4).

2.9

Con il ricorso è stata prodotta una

“perizia 2022 allestita dalla dott.ssa __________, psicoterapeuta a __________

(__________).

In base a questo documento, RI 1

soffrirebbe di un “disturbo da stress post-traumatico con espressione

ritardata”, presente ininterrottamente dal 2007 con solo sporadici

miglioramenti (doc. M, p. 8: “I sintomi del signor RI 1 soddisfano i criteri

per (i criteri diagnostici non sono soddisfatti appieno entro sei mesi

dall’evento ancorché l’insorgenza è l’espressione di alcuni sintomi possono

essere immediate) e con depersonalizzazione in risposta all’evento stressante,

(l’individuo fa esperienza di sintomi persistenti o ricorrenti di esperienze di

sentirsi distaccato dei propri processi mentali o del proprio corpo, come fosse

un osservatore esterno con sensazioni di essere in un sogno, sensazioni di

realtà di se stessi e del proprio corpo o del lento scorrere del tempo). Tali

sintomi dissociativi non sono attribuibili agli effetti fisiologici di sostanze

o altre condizioni mediche come crisi epilettiche. Sono pertanto soddisfatti

tutti i criteri per formulare un quadro diagnostico di disturbo da stress

post-traumatico, come definito dallo stesso __________”).

A proposito della valutazione

della psicoterapeuta curante, il dott. __________, dopo aver osservato che una

terapeuta non è un medico psichiatra e precisato che egli, in quanto

specialista in chirurgia, non ha le competenze per esprimersi in materia, ha

auspicato che gli eventuali disturbi psichici presentati dall’assicurato

vengano “… approfonditi da parte di un medico psichiatra e trattati

conseguentemente esprimendosi altresì circa la causalità dei disturbi medesimi

…” (doc. T).

Chiamata ora a pronunciarsi,

questa Corte osserva che, a prescindere dalla questione di sapere se i pretesi

disturbi psichici costituiscano, o meno, una conseguenza naturale e adeguata

dell’infortunio assicurato, non può essere ignorato che, quand’anche fosse vero

che tali disturbi sono presenti ininterrottamente dall’infortunio del 2007,

come lo sostiene la dott.ssa __________, ciò non ha impedito all’insorgente di

svolgere per anni la professione per la quale è stato riformato

dall’assicurazione per l’invalidità, ovvero quella di autista, dapprima alle

dipendenze del __________, poi dell’__________ e che, le volte in cui è stata

chiesta la revisione della rendita in vigore, è stato fatto valere, sempre e

soltanto, un aggravamento dello stato di salute fisico e mai di quello

psichico (cfr., ad esempio, doc. 412: “Die grundsätzliche Problematik ist eine Dyskinesie

im Bereich der rechten Hüfte mit Status nach mehreren operativen Eingriffen bei

Oberschenkelfraktur 2007 und Status nach Labrumteilresektion anterior-superior

und antero-cranialer Schenkelhalsplastik. Es besteht nun eine

nach wie vor symtomatische Labrumläsion mit einem Impingement. Offenbar

hat sich der Patient bereits letztes Jahr bei seinem Betreuer der CO 1 gemeldet

und gesagt, dass eine wie bis anhin 75%ige Arbeitstätigkeit praktisch nicht

möglich sei, da er immer mehr Schmerzmittel einnehmen müsse.”, doc. 420, p. 2:

“Der Patient scheint sehr motiviert zu sein seiner Arbeit nachzugehen und gibt

glaubhaft die Beschwerden am linken Handgelenk an. Aus diesem Grund

empfehle ich eine erneute Prüfung, ob eine Arbeitsfähigkeit von 50% (aus meiner

Sicht medizinisch angemessen) belassen werden sollte. Des Weiteren

besteht die Problematik an der Hüfte rechts, (…).”, doc. 488: “(…)

presenta negli ultimi mesi un peggioramento della sintomatologia dolorosa e

della funzionalità articolare della mano sinistra in particolare, dovuta

anche a cambiamenti dal punto di vista lavorativo, (…).” e doc. 500, p. 3:

“Leider hat es aufgrund des Streckenwechsels eine deutliche Verschlechterung

des Patienten am linken Handgelenk allerdings jetzt auch im Bereich der

rechten oberen Extremität gegeben.” – il corsivo è del redattore).

In queste condizioni, il TCA

giudica assai poco verosimile che la pretesa problematica psichica possa di per

sé fondare una revisione della rendita d’invalidità in vigore ex art. 17 cpv. 1

LPGA.

2.10

Visto l’esito del ricorso (il rinvio

con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF 8C_859/2018

del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e

riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato da un’assicurazione

di protezione giuridica, l’importo fr. 1’500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità

per ripetibili.

2.11

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di

prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata, mediante la quale è

stata negata la revisione della rendita d’invalidità e dell’IMI in

vigore, è annullata.

§§ È accertato che i disturbi

al polso sinistro sono imputabili all’infortunio del 7

ottobre 2007, mentre non lo sono quelli interessanti l’anca destra.

§§§ Gli atti sono rinviati

all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. L’CO 1 verserà all’assicurato,

patrocinato da un assicuratore di protezione giuridica, l’importo di fr. 1’500

(IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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