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Decisione

42.2023.25

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14 agosto 2023Italiano34 min

per determinare se un assicurato ha diritto o meno a una prestazione assistenziale,

Source ti.ch

Fatti

i salari versatigli del __________ (cfr. supra consid. 2.5.).

Questo Tribunale ha già esaminato in passato la correttezza della

prassi USSI relativa al metodo di calcolo, secondo cui un reddito percepito a

fine mese va computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese

seguente nella STCA 42.2007.4 del 1° ottobre 2007. In quell’occasione il TCA,

ritenuto lo scopo primo dell’assistenza sociale che è quello di sostenere una

persona nel bisogno, soddisfacendo le sue necessità essenziali e contingenti,

ha concluso che tali prassi non violi, in generale, la legislazione

in vigore e neppure la Costituzione federale, né la Costituzione cantonale.

Questa Corte, al consid. 2.4. del giudizio appena citato, ha evidenziato:

" (…) L’USSI

ha precisato che per sua prassi le indennità percepite alla fine di un mese da

un richiedente delle prestazioni assistenziali, come ad esempio il salario

conseguito, vanno a coprire il fabbisogno del mese successivo (cfr.

doc. A). L’amministrazione ha pure indicato che di pari passo ha sempre

definito che per il primo mese di attività, percependo il relativo salario solo

a fine mese, viene riconosciuta la prestazione assistenziale precedente

evitando così di mettere in condizioni finanziarie precarie il richiedente

(cfr. doc. VI).

Al

riguardo non va dimenticato che lo scopo della pubblica assistenza enunciato

dalla Las è quello di intervenire ogni qualvolta una persona si trovi in una

situazione di bisogno concreto (cfr. art. 1 LAS; consid. 2.1.).

Il diritto fondamentale a condizioni minime di esistenza garantito

dall’art. 12 Costituzione federale e dall’art. 13 Costituzione cantonale

contempla il diritto di essere aiutati quando si è nel bisogno.

Inoltre

per determinare se un assicurato ha diritto o meno a una prestazione assistenziale,

e meglio per fissare il reddito disponibile residuale, che è pari alla

differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese

computabili delle persone componenti l'unità di riferimento (cfr. art. 22 Las,

5 Laps), si tiene conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento

esistente al momento del deposito della richiesta (cfr. art. 10a Laps; STCA

42.2007.1 del 30 maggio 2007; STCA 39.2005.1 del 12 maggio 2005). (…)”

Tuttavia, sempre nella sentenza citata, il TCA ha deciso che l’applicazione

della prassi in questione deve essere limitata ai casi in

cui effettivamente il reddito percepito alla fine di un mese serva a fare

fronte alle spese del mese successivo e non sia invece stato utilizzato

immediatamente per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese in cui è

stato versato.

Questo Tribunale ha, inoltre, precisato che, di conseguenza,

l’amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente di caso in caso se

possa o meno conteggiare un’entrata relativa a un determinato mese nel calcolo

del mese successivo.

Al riguardo cfr. pure, ad esempio, STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022

consid. 2.9. e 2.10.; STCA 42.2021.46 del 16 agosto 2021 consid. 2.5.; STCA

42.2017.30 del 27 luglio 2017 consid. 2.6.; STCA 42.2017.16-22 del 22 maggio

2017; STCA 42.2016.25 del 23 gennaio 2017 consid. 2.10.; STCA 42.2013.27 del 17

luglio 2014 consid. 2.9.; STCA 42.2011.8 del 24 agosto 2011.

La prassi dell’assistenza sociale di tenere conto di un reddito corrisposto a

fine mese per il mese successivo è stata peraltro avallata anche dal

Tribunale federale in una sentenza 8C_648/2018 del 7 gennaio 2019 relativa a un

caso del Cantone Basilea Città (ordine di restituzione di prestazioni

assistenziali di febbraio e marzo 2017 a seguito del computo di un reddito da

lavoro versato alla ricorrente il 24 gennaio 2017).

Con giudizio 8C_675/2019 del 26 novembre 2019 l’Alta Corte ha, poi,

confermato la sentenza 42.2019.23-24 emanata da questa Corte il 4 settembre

2019 riguardante il caso di un beneficiario di prestazioni assistenziali il cui

importo è stato determinato tenendo conto, per luglio 2018, delle indennità

giornaliere LAINF versategli dopo il 23 giugno 2018 e per agosto 2018 delle IG

LAINF corrispostegli il 31 luglio 2018.

Il TF ha segnatamente indicato:

" 2.3.

(…) Il metodo di conteggio sviluppato

dall'amministrazione e confermato in più occasioni dalla Corte cantonale

(giudizio cantonale, consid. 2.8) è tutt'altro che insostenibile, ma è basato

su elementi che tengono anche conto della particolare situazione di ristrettezze

finanziarie di cui soffrono le persone al beneficio di prestazioni

Considerandi

assistenziali. Del resto, il ricorrente sembra dimenticare che l'assistenza è

fondata sul principio della sussidiarietà ed è l'ultima ancora di salvezza per

chi cade nel bisogno (da ultimo sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019

consid. 5.1).”

Per completezza giova rilevare che è vero che con sentenza 8C_31/2020 del 26

marzo 2020 la nostra Massima istanza ha accolto il ricorso di una richiedente

le prestazioni assistenziali alla quale erano state negate per il mese di

maggio 2018 computando il reddito da attività lavorativa percepito il 19 aprile

2018.

È altrettanto vero, tuttavia, che in quel caso, come sottolineato dal TF,

tornava applicabile l’art. 27 della Legge del Canton Ginevra sull’inserimento e

l’aiuto sociale (LIASI) secondo cui per stabilire l’ammontare delle prestazioni

sono determinanti le risorse del mese in corso.

Per

quanto attiene, invece, al Cantone Ticino, la Las non prevede alcuna norma

analoga.

2.9

Da quanto

appena esposto e ritenuti il principio di sussidiarietà nonché l’obbligo di ridurre il danno che incombe ai richiedenti

l’assistenza sociale, rispettivamente ai beneficiari della stessa (cfr. STCA

42.2019.10-11 dell’11 aprile 2019 consid. 2.9., confermata dal TF con giudizio

8C_344/2019 del 15 novembre 2019; 42.2018.36 del 12 dicembre 2018 consid. 2.8.;

STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 consid. 2.9.; STCA 42.2018.1 del 17 febbraio

2018.

consid. 2.7., pubblicata in RtiD II-2018 N. 23 pag. 106 segg.) discende

che a ragione l’amministrazione nel conteggio della prestazione assistenziale

relativa al mese di novembre 2022 ha tenuto conto degli importi corrisposti al

ricorrente a titolo di prestazioni LADI e di salario da attività dipendente

accreditatigli tra fine ottobre e inizio novembre 2022.

Tali entrate andavano, infatti, impiegate per pagare le spese del mese di novembre

ritenuto che a novembre 2022 il preteso pagamento di fatture e pigioni

arretrate non trova, come visto (cfr. supra consid. 2.5.), riscontro agli atti.

Atti che, invece, documentano, piuttosto, acquisti in relazione ad un’attività

indipendente che il ricorrente voleva avviare ed esborsi cui ha fatto fronte

nel corso di un soggiorno all’estero, in Italia.

Peraltro, il ricorrente medesimo, d’un lato, e meglio a dicembre 2022, ha

genericamente comunicato di avere beneficiato di prestiti di terzi (cfr. supra

consid. 2.5.) e, d’altro lato, nel maggio 2023, che le pigioni non corrisposte

non erano ancora state saldate (“Affitti arretrati, il proprietario

chiede di rientrare mensilmente di qualchecosa. Ora provvederò a rientrare

100.- al mese”), di modo che quanto a sua

disposizione tra fine ottobre e novembre 2022 non è servito, com’egli invece

pretende, a coprire affitti e fatture arretrate ed era quindi da destinarsi a

far fronte alle spese di quel mese.

Alla

luce di quanto precede, la decisione su reclamo del 24 aprile 2023 con la quale

l’USSI ha confermato che al ricorrente per novembre 2022 non andavano concesse

prestazioni Las, deve essere confermata anche da questo profilo.

2.10

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33

cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva

che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto il ricorso è

del 15 maggio 2023, per cui torna applicabile il nuovo diritto.

Trattandosi

del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la

Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto

non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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