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Decisione

32.2022.55

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10 ottobre 2022Italiano19 min

reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente

Source ti.ch

Fatti

I periodi di contribuzione tra il

31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del

diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di

contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati

durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo

della rendita (art. 52c OAVS).

Il periodo di contribuzione

è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione

degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).

Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS

sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

- una persona ha pagato i

contributi (lett. a);

- il suo coniuge, secondo l’art. 3

cpv. 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

- possono essere computati accrediti per compiti educativi o

d’assistenza (lett. c).

Infine,

secondo l’art. 50 OAVS, si ha un anno intero di contribuzione quando una

persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più

di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il

contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l’articolo

29ter capoverso 2 lettere b e c LAVS.

2.5.2. Inoltre, la rendita è calcolata in

base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

Esso si compone:

- dei redditi risultanti da

un’attività lucrativa (lett. a);

- degli accrediti per compiti

educativi (lett. b);

- degli accrediti per compiti

assistenziali (lett. c).

Il reddito annuo medio è

determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti

per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di

contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). La somma dei redditi dell’attività

lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv.

1 OAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito

dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di

calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto

nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il

cui uso è obbligatorio (art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della

prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.

Il reddito annuo determinante

(indicato sulla decisione) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo

reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente

rendita.

Sono presi in considerazione

unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati

versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

I contributi delle persone che non

hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in

seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5

cpv. 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29

quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3

LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di

matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

- entrambi i coniugi hanno diritto

alla rendita (lett. a);

- una persona vedova ha diritto a

una rendita di vecchiaia (lett. b);

- il matrimonio è stato sciolto

mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia sottostanno alla

ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

- tra il 1° gennaio che segue il

compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere

dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla

rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

- i periodi durante i quali

entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis

cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1

LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati

per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più

figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).

Tuttavia nessun accredito è

attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno

in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare dell’accredito

corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al

momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).

L’accredito assegnato alle persone

coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà

tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

Per gli

anni in cui il proprio coniuge non era assicurato presso l’assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti svizzera, al genitore assicurato è attribuito

l’accredito intero per compiti educativi (art. 52f cpv. 4 OAVS).

Se una persona è assicurata soltanto durante determinati

mesi, si addizionano questi mesi oltre l’anno civile. Un accredito per compiti

educativi è concesso per dodici mesi (art. 52f cpv. 4 OAVS).

2.6. Nel caso in esame, con la decisione

contestata la rendita è stata calcolata sulla base di un periodo di

contribuzione di 1 anno e 10 mesi, di una scala di rendita (parziale) 2, di un

mezzo accredito per compiti educativi, di un reddito annuo medio determinante

(RAM) di fr. 32982 e di una durata di contribuzione per il RAM di 1 anno e 10

mesi, corrispondente ad un importo mensile di fr. 55, oltre a due rendite

completive per figli di fr. 22 al mese ciascuna, il tutto con effetto dal 1°

marzo 2021.

L’assicurato contesta la

determinazione della rendita, sostenendo che devono essere aggiunti anche i

suoi periodi di contribuzione in Italia. Rileva poi che non è stato tenuto conto

del periodo di contribuzione di sua moglie.

2.7. Dall’esame degli atti (in particolare

i fogli di calcolo [doc. 15]) della Cassa __________ (competente per eseguire

il calcolo della rendita; art. 60 cpv. 1 lett. b LAI) e come spiegato dalla

stessa nella risposta di causa, al calcolo della rendita va data adesione.

Scala di rendita

Come

detto, la scala di rendita è determinata sulla base del periodo di

contribuzione.

Nel

caso concreto, essendo l’assicurato nato il __________ 1961, il suo periodo di

contribuzione va dal 1° gennaio 1982 (anno susseguente il compimento del 20°

anno di età) al 31 dicembre 2018 (anno precedente il diritto alla rendita Al).

Durante

questo periodo egli presenta tuttavia una durata contributiva di un anno,

aggiuntivo di 10 mesi dell’anno di inizio della rendita, per una contribuzione

totale di 1 anno e 10 mesi. Questo è dovuto al fatto che il ricorrente,

domiciliato in Svizzera dal 1° gennaio 2018 (cfr. permesso di soggiorno in doc.9

inc. Cassa), ha contribuito unicamente per 12 mesi nel 2018. Con lo scopo di colmare

le lacune contributive la Cassa ha correttamente considerato i 10 mesi dell’anno

in cui è sorto il diritto alla rendita (2019) come prescritto dall'articolo 52c

OAVS (tale articolo dispone che i contributi tra il 31 dicembre precedente

l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita posso

essere conteggiati per colmare lacune contributive). Complessivamente, ai fini

della determinazione della scala di rendita, sono stati considerati 1 anno e 10

mesi di contribuzione, periodo contributivo incompleto rispetto ai 37 anni di

contribuzione completa che un assicurato della sua classe di età avrebbe

presentato. Con il succitato periodo di contribuzione, tenuto conto delle

tabelle sulle rendite edite dall’UFAS, l’assicurato presenta una scala di

rendita (parziale) 2 (la scala di rendita massima è la 44).

L’assicurato

sostiene che debba essere tenuto conto dei contributi versati in Italia.

Rettamente nella risposta di causa l’amministrazione ha rilevato che ciò non è

possibile. Infatti, con l'entrata in

vigore degli Accordi tra la Svizzera e l'UE sulla libera circolazione delle

persone (ALC), è applicabile il regolamento n. 883/2004 (in precedenza il

regolamento CEE n. 1408/71), che permette alla Svizzera di mantenere il calcolo

autonomo delle rendite, secondo il principio prorata (cfr. DTF 130 V 51 dove l’Alta Corte, in

applicazione dell'ALC, ha stabilito che i periodi di assicurazione compiuti in

un altro Stato contraente non sono da considerare per il calcolo di una rendita

di vecchiaia dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia; cfr. STCA 30.2016.11

del 6 luglio 2016; STCA 30.2011.30 del 19 ottobre 2011; STCA 30.2006.13 del 4

luglio 2006) ed i periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato non sono

da considerare per il calcolo di una rendita di vecchiaia dell’assicurazione

svizzera per la vecchiaia ed i superstiti (DTF 130 V 51 consid. 4 e 5) e di conseguenza neppure

per il calcolo della rendita per l’invalidità. Questo diversamente da quanto

avviene per l’accertamento della durata minima di contribuzione di tre anni ex art. 36 cpv. 1 LAI, avente il seguente tenore: “Hanno

diritto a una rendita ordinaria gli assicurati che, all’insorgere

dell’invalidità, hanno pagato i contributi per almeno tre anni”.

A

tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi

versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione

europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione

che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005

pag. 4065; art. 45 del regolamento (CEE) n. 1408/71; cfr. anche marg. 3004.3

cifra 2 delle Direttive sulle rendite AVS e AI (DR) edite dall’UFAS). Inoltre, secondo il TF, quest’ultima condizione non crea una

discriminazione inammissibile (DTF 131 V 397 consid. 5 segg.) (cfr. STCA

32.2021.119 consid. 2.8). Nella fattispecie concreta questo è stato il caso,

avendo infatti l’amministrazione tenuto conto del periodo contributivo italiano

per colmare gli anni mancanti per giungere al periodo contributivo minimo di

tre anni (art. 36 cpv. 1 LAI), tenuto conto almeno dell’anno di contribuzione

all’AVS (cfr. doc. 15 – 5/8 inc. Cassa). Questo si evince

inoltre dalla decisione 3 maggio 2022 (“Risulta che lei assolve le

condizioni assicurative per beneficiare del diritto alla rendita d’invalidità

secondo l’art. 36 LAI, avendo contribuito per almeno un anno in Svizzera

(contributi personali versati dal 01.01.2018, mentre risulta pacifico che lei

abbia realizzato i due anni di contributi in Italia”; doc. 50).

Va comunque

fatto presente che in concreto, il ricorrente è beneficiario di una pensione italiana

d’inabilità (cfr. comunicazione 6 dicembre 2016 dell’INPS in doc. 21).

L’assicurato ritiene

altresì che il periodo di contribuzione di sua moglie, domiciliata in Svizzera,

quale persona senza attività lucrativa serva a coprire le sue lacune

contributive (sulla fondatezza dell’assoggettamento obbligatorio all'assicurazione per la

vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera della moglie, domiciliata in

Svizzera, senza attività lucrativa, il cui marito lavora in un paese dell’UE: cfr.

DTF 140 V 98 consid. 8.1). Anche in questo caso l’argomento del ricorrente non

merita tutela.

Va

ricordato (cfr. consid. 2.5.1) che ai sensi dell’art. 50 OAVS, si ha un anno

intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli

articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante

detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di

contribuzione secondo l’articolo 29ter capoverso 2 lettere b e c LAVS.

Sino a dicembre 2017

il ricorrente era domiciliato in Italia, dove ha lavorato, motivo per cui non

era obbligatoriamente assoggettato all’AVS (art. 1a LAVS, cfr. anche art. 1b

LAI che rinvia all’art. 1° e 2 LAVS) e quindi non ha versato alcun contributo.

Tantomeno risulta che in quel periodo egli abbia facoltativamente contribuito all’AVS

ai sensi dell’art. 2 LAVS. Inoltre, il fatto che durante il periodo all’estero sua

moglie abbia contribuito all’AVS quale persona senza attività non è rilevante.

In primo luogo perché, diversamente da quanto prescritto dall’art. 29ter cpv. 2

lett. b LAVS (cfr. 2.5.1), la moglie del ricorrente, essendo stata assoggetta

quale persona senza attività lavorativa, non ha versato, giusta l’art. 3 cpv. 3

LAVS, il doppio del contributo minimo come persona con attività lucrativa.

Inoltre, durante quel periodo il ricorrente, come visto, non era assoggettato

all’AVS. Ciò trova conferma nel marg. 5008 secondo cui non è

considerato come durata di contribuzione il periodo privo di un rapporto

assicurativo ai sensi degli art. 1a e 2 LAVS e dell’art. 1a (recte: 1b) LAI

(sottolineatura del redattore; cfr. anche STCA 32.2019.196 del 2 giugno 2020

consid. 3).

Visto quanto sopra, l’applicazione

della scala di rendita 2 è corretta e va confermata.

Reddito

annuo medio (RAM)

Per

quel che concerne il reddito medio annuo, la Cassa ha sommato i redditi

iscritti nel conto individuale (sui quali sono stati versati i contributi)

dell’assicurato relativi al periodo di contribuzione determinante (in pratica

solo il 2018), ciò che corrisponde a fr. 11'000 (cfr. doc. 15 – 5/8 inc. Cassa).

L’importo

così calcolato è stato rivalutato in funzione dell’indice previsto per

l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui

all’art. 33ter LAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Il fattore di rivalutazione è

stabilito dall’UFAS secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51bis OAVS.

Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del

reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30bis

LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto

individuale dell’assicurato determinante per la rendita.

Nel

caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in

considerazione è quella del 2018. Pertanto, dalle citate tavole, il fattore di

rivalutazione risulta essere l’1.000.

La

somma dei redditi rivalutati a fr. 11’000 (11'000 x 1.00) va poi divisa per il

periodo effettivo di contribuzione, ciò che corrisponde ad una media dei

redditi da attività lucrativa di fr. 11’000.

Per

ogni anno in cui l’assicurato durante il matrimonio ha provveduto

all’educazione dei figli minori di 16 anni è assegnato un accredito per compiti

educativi. Dal matrimonio sono nate due figlie, Giulia nel 2002 e Giada nel

2006.

All’assicurato

va tuttavia attribuito un solo accredito (2018), poiché nessun accredito è

assegnato quando egli si trovava all’estero e non assicurato all’AVS.

Va

poi tenuto conto che per le persone coniugate durante gli anni civili di

matrimonio l’accredito è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv.

3 LAVS).

Come

correttamente riportato nella risposta di causa, la media dell’accredito per

compiti educativi (intero) è determinata secondo la seguente formula: rendita

di vecchiaia annua minima x 3 x numero di bonifici educativi: durata di contribuzione

computabile.

Nel

caso in esame va conteggiato 1 mezzo accredito educativo nel 2018 per un

ammontare di fr. 21’330 (1'185 [rendita di vecchiaia mensile minima] X 12 X 3 X

0.5 [ossia 1 : 2] : 15 anni e 7 mesi).

Il

reddito annuo medio della rendita corrisponde, come altrettanto correttamente

evidenziato nella risposa di causa, nel 2019 (anno di diritto alla rendita) a

fr. 32’706 (11’000 + 21’330 = 32'330, importo che va arrotondato al limite

superiore conformemente alle tabelle edite dall’UFAS). A seguito

dell’adeguamento delle rendite (1° gennaio 2019), il reddito anno medio è stato

rivalutato a fr. 32'928 che corrisponde, utilizzando le citate tabelle, ad una

rendita mensile, con scala 2, di fr. 55, mentre le rendite completive ammontano

a fr. 22 ciascuna (40% della rendita d’invalidità; art. 38 cpv. 1 LAI), come calcolato

dalla Cassa.

La

decisione impugnata va di conseguenza confermata, mentre il ricorso è respinto.

A titolo abbondanziale va ricordato che

qualora la rendita d’invalidità non fosse sufficiente per far fronte al

fabbisogno minimo, l’assicurato può richiedere, per il tramite dell’agenzia AVS

del Comune di domicilio, una prestazione complementare.

2.8. Secondo

l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed

applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a

LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore

in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese di fr. 500 vanno poste a carico del

ricorrente.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

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